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Sentenza 11 marzo 2025
Sentenza 11 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 11/03/2025, n. 2945 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 2945 |
| Data del deposito : | 11 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI ROMA SEZIONE II LAVORO REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice dott.ssa Laura Cerroni, lette le note di discussione scritta depositate ai sensi dell'articolo 127 ter C.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella controversia iscritta al n. 681/2025 R.G. (+ n. 682/2025 R.G. riunito)
tra
, rappresentata e difesa dagli avvocati Maria Paola Parte_1
Gentili e Davide Losi, per procure allegate ai ricorsi,
RICORRENTE contro in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso CP_1 dall'avv. Raffaella Piergentili per procura generale alle liti a rogito Notaio di Fiumicino, costituito nel solo procedimento n. 682/2025 Persona_1
R.G., riunito,
RESISTENTE nel giudizio n. 682/2025 R.G.
CONTUMACE nel giudizio n. 681/2025 R.G.
OGGETTO: opposizione ad avvisi di addebito. CONCLUSIONI: per le parti costituite, come nei rispettivi atti difensivi e nelle note scritte di udienza.
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con distinti ricorsi, riuniti con ordinanza in data odierna, la ricorrente in epigrafe proponeva opposizione avverso l'avviso di addebito n. 39720240022396328000, notificatole il 29/11/2024, con il quale le era ingiunto il pagamento dell'importo di € 21.115,16 a titolo di omessi contributi alla Gestione Commercianti per l'anno 2017, iscritto a ruolo al n. 681/2025 R.G.; nonché avverso l'avviso di addebito n. 39720240022396429000, notificatole in pari data, con il quale le era ingiunto il pagamento dell'importo di € 17.765,37 a titolo di omessi contributi alla Gestione Commercianti per l'anno 2018, iscritto al n. 682/2025 R.G..
A sostegno dell'opposizione, la ricorrente deduceva, in entrambi i ricorsi, l'illegittimità degli avvisi di addebito, per intervenuto sgravio dell'accertamento della Agenzia delle Entrate n. TK3016401754/2023, sul quale la maggior pretesa contributiva era fondata, nonché, in ogni caso, l'infondatezza delle pretese per insussistenza dei requisiti di legge e, in via subordinata, l'illegittimità delle sanzioni applicate, di talché, previe istanze di sospensione, concludeva domandando l'annullamento degli avvisi di addebito, poiché riferiti a contribuzione non dovuta, con refusione delle spese di lite. Disposta la sostituzione dell'udienza di discussione con lo scambio di note scritte, ai sensi dell'articolo 127 ter C.p.c., la parte ricorrente documentava l'avvenuta rituale instaurazione del contraddittorio. Ciononostante, l' si costituiva solo nel giudizio n. 682/2025 R.G., di CP_1 talché deve essere dichiarata la sua contumacia nel giudizio n. 681/2025 R.G.. Nella memoria di costituzione tempestivamente depositata nel fascicolo n. 682/2025 R.G., l' - premessa la richiesta di riunione dei procedimenti, Pt_2 nonostante la mancata ricezione del ricorso di impugnazione dell'avviso di addebito n. 39720240022396328000 - deduceva che, preso atto delle doglianze di parte ricorrente e acquisite informazioni presso Agenzia delle Entrate, aveva provveduto allo sgravio di entrambi gli avvisi di addebito, sicché concludeva per la dichiarazione di sopravvenuta cessazione della materia del contendere, per entrambi i titoli, con compensazione delle spese, non avendo ricevuto precedente notifica dell'annullamento dell'accertamento fiscale. Riuniti con ordinanza, i procedimenti connessi erano istruiti mediante l'acquisizione della documentazione prodotta in allegato agli atti introduttivi. Assorbita l'istanza di sospensione, le controversie riunite erano, indi, trattenute in decisione.
2. Così ricostruito l'iter processuale, conformemente alla richiesta dell' , cui la parte ricorrente ha aderito con le note sostitutive della Pt_2 prima udienza, depositate il 7/3/2025 in entrambi i procedimenti, va dichiarata cessata la materia del contendere. 2.1 Com'è noto, la cessazione della materia del contendere, pur essendo una formula ormai entrata nel linguaggio comune e ripetutamente adoperata dalla giurisprudenza – tanto che in dottrina si è parlato di enucleazione di un vero e proprio istituto processuale di cui la giurisprudenza della Cassazione ha forgiato i contorni – non è in alcun modo prevista dal codice di procedura civile, essendo il suddetto istituto contemplato unicamente nel processo amministrativo dall'art. 23, ultimo comma, della legge n. 1034/1971 istitutiva dei T.A.R., a norma del quale se entro il termine previsto per la fissazione dell'udienza l'amministrazione annulla o riforma l'atto impugnato in modo
2 conforme all'istanza del ricorrente, il T.A.R. deve dare atto della cessata materia del contendere e provvedere sulle spese. Al fine di individuare i presupposti per la corretta ammissibilità dell'istituto anche nel processo civile, la Suprema Corte ha condivisibilmente ritenuto che “la cessazione della materia del contendere, che costituisce il riflesso processuale del venire meno della ragion d'essere sostanziale della lite, per la sopravvenienza di un fatto suscettibile di privare le parti di ogni interesse a proseguire il giudizio, in tanto può essere dichiarata, in quanto i contendenti si diano reciprocamente atto dell'intervenuto mutamento della situazione revocata in controversia e sottopongano al giudice conclusioni conformi, intese a sollecitare l'adozione di una declaratoria della cessazione cennata” (cfr., da ultimo, Cass. 15 marzo 2005, n. 5607). Invero, l'interesse ad agire, sancito dall'art. 100 c.p.c., consiste nell'esigenza di ottenere un risultato utile giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice, la verifica della cui esistenza si risolve nel quesito se l'istante possa conseguire attraverso il processo il risultato che si è ripromesso, a prescindere dall'esame del merito della controversia e della stessa ammissibilità della domanda sotto altri e diversi profili (cfr. Cass. 20 gennaio 1998, n. 486). Tale interesse deve sussistere al momento in cui il giudice pronuncia la decisione ed il suo difetto è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento, in quanto esso costituisce, quale condizione o presupposto processuale dell'azione, un requisito per l'esame del merito della domanda (cfr. Cass. 7 giugno 1999, n. 5593). Gli eventi idonei a determinare la cessazione della materia del contendere possono essere di natura variegata, tanto di tipo fattuale, quanto discendenti da atti posti in essere dalla volontà di una o di entrambe le parti. In particolare, in materia di contenzioso ordinario, la cessazione della materia del contendere è stata riscontrata, di volta in volta, nell'integrale adempimento o, più in generale, nel completo soddisfacimento della pretesa dell'attore; nel riconoscimento dell'avversa pretesa;
nella successione di leggi;
nello scioglimento consensuale del contratto di cui è stata chiesta la risoluzione per inadempimento;
nella morte di uno dei coniugi nel processo di separazione personale;
nella transazione stipulata tra le parti dopo l'inizio del processo. A ben guardare, le varie ipotesi enucleate nella prassi applicativa presentano un minimo comune denominatore, consistente nella circostanza che sia venuto meno l'interesse delle parti medesime ad una decisione sulla domanda giudiziale, come proposta o come venuta ad evolversi nel corso del giudizio, sulla base di attività dalle parti stesse poste in essere nelle varie fasi processuali per le più diverse ragioni, o di eventi incidenti sulle parti in conseguenza della natura personalissima ed intrasmissibile della posizione soggettiva dedotta, in ordine ai quali – anche se enunciati o risultanti dagli atti
– non viene chiesto al giudice alcun accertamento, diverso da quello del venir
3 meno dell'interesse alla pronuncia (cfr., ex plurimis, Cass.. S.U. 18/5/2000, n. 368, Cass., S.U., 28/9/2000, n. 1048, Cass. 25/7/2002, n. 10977). 2.2 È questo, esattamente, il caso verificatosi nei presenti giudizi riuniti, nei quali l' preso atto della notifica, quantomeno, del ricorso introduttivo CP_1 del giudizio iscritto al n. 682/2025 R.G., in data 18/1/2025, e acquisite informazioni presso Agenzia delle Entrate, provvedeva in data 5/2/2025 all'integrale sgravio di entrambi i titoli, comunicato all'interessata con nota del 27/2/2025. In tal modo, è stata interamente soddisfatta la pretesa azionata nel presente giudizio, come confermato dalla parte ricorrente nelle note di trattazione scritta, sicché è venuto meno l'interesse sostanziale alla decisione.
3. L'esito complessivo del giudizio giustifica la condanna dell' alla CP_1 refusione a parte ricorrente delle spese di lite. Secondo l'insegnamento anche recentemente ribadito della Corte di legittimità, dal quale non sussistono ragioni per discostarsi, “ai fini del regolamento delle spese del processo civile, la 'soccombenza' costituisce un'applicazione del principio di causalità, che vuole non esente da onere delle spese la parte che, col suo comportamento antigiuridico (per la trasgressione delle norme di diritto sostanziale) abbia provocato la necessità del processo” (cfr., Cass. 26.06.2009, n. 15199, Cass. n. 9080 e 9081 del 16.04.2009). Nel caso di specie, il provvedimento di sgravio in autotutela degli avvisi di addebito è stato adottato dall' dopo la notifica degli atti introduttivi dei CP_1 giudizi e in accoglimento del motivo principale dei ricorsi, a nulla rilevando che Agenzia delle Entrate avesse mancato di comunicare all'Istituto l'intervenuto annullamento dell'accertamento fiscale. Del tutto legittimamente, invero, la parte ricorrente aveva introdotto i giudizi qui riuniti, onde ottenere la tutela dei propri diritti. 3.1 Quanto alla misura delle spese, le stesse vanno liquidate in ossequio ai parametri indicati nelle tabelle allegate al D.M. n. 147/2022, con riguardo allo scaglione di valore della causa portante, aumentato nella misura del 30% per il ricorso riunito, ai sensi dell'articolo 4, comma 2, del citato D.M. n. 55/2014.
P.Q.M.
Lette le note di discussione scritta, definitivamente pronunciando, nella contumacia dell nel giudizio n. 681/2025 R.G., dichiara cessata la CP_1 materia del contendere. Condanna l alla refusione delle spese di lite, che liquida in CP_1 complessivi € 2.425, oltre rimborso forfettario spese generali, Iva e c.p.a., come per legge. Roma, 11 marzo 2025 Il Giudice Laura Cerroni
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice dott.ssa Laura Cerroni, lette le note di discussione scritta depositate ai sensi dell'articolo 127 ter C.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella controversia iscritta al n. 681/2025 R.G. (+ n. 682/2025 R.G. riunito)
tra
, rappresentata e difesa dagli avvocati Maria Paola Parte_1
Gentili e Davide Losi, per procure allegate ai ricorsi,
RICORRENTE contro in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso CP_1 dall'avv. Raffaella Piergentili per procura generale alle liti a rogito Notaio di Fiumicino, costituito nel solo procedimento n. 682/2025 Persona_1
R.G., riunito,
RESISTENTE nel giudizio n. 682/2025 R.G.
CONTUMACE nel giudizio n. 681/2025 R.G.
OGGETTO: opposizione ad avvisi di addebito. CONCLUSIONI: per le parti costituite, come nei rispettivi atti difensivi e nelle note scritte di udienza.
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con distinti ricorsi, riuniti con ordinanza in data odierna, la ricorrente in epigrafe proponeva opposizione avverso l'avviso di addebito n. 39720240022396328000, notificatole il 29/11/2024, con il quale le era ingiunto il pagamento dell'importo di € 21.115,16 a titolo di omessi contributi alla Gestione Commercianti per l'anno 2017, iscritto a ruolo al n. 681/2025 R.G.; nonché avverso l'avviso di addebito n. 39720240022396429000, notificatole in pari data, con il quale le era ingiunto il pagamento dell'importo di € 17.765,37 a titolo di omessi contributi alla Gestione Commercianti per l'anno 2018, iscritto al n. 682/2025 R.G..
A sostegno dell'opposizione, la ricorrente deduceva, in entrambi i ricorsi, l'illegittimità degli avvisi di addebito, per intervenuto sgravio dell'accertamento della Agenzia delle Entrate n. TK3016401754/2023, sul quale la maggior pretesa contributiva era fondata, nonché, in ogni caso, l'infondatezza delle pretese per insussistenza dei requisiti di legge e, in via subordinata, l'illegittimità delle sanzioni applicate, di talché, previe istanze di sospensione, concludeva domandando l'annullamento degli avvisi di addebito, poiché riferiti a contribuzione non dovuta, con refusione delle spese di lite. Disposta la sostituzione dell'udienza di discussione con lo scambio di note scritte, ai sensi dell'articolo 127 ter C.p.c., la parte ricorrente documentava l'avvenuta rituale instaurazione del contraddittorio. Ciononostante, l' si costituiva solo nel giudizio n. 682/2025 R.G., di CP_1 talché deve essere dichiarata la sua contumacia nel giudizio n. 681/2025 R.G.. Nella memoria di costituzione tempestivamente depositata nel fascicolo n. 682/2025 R.G., l' - premessa la richiesta di riunione dei procedimenti, Pt_2 nonostante la mancata ricezione del ricorso di impugnazione dell'avviso di addebito n. 39720240022396328000 - deduceva che, preso atto delle doglianze di parte ricorrente e acquisite informazioni presso Agenzia delle Entrate, aveva provveduto allo sgravio di entrambi gli avvisi di addebito, sicché concludeva per la dichiarazione di sopravvenuta cessazione della materia del contendere, per entrambi i titoli, con compensazione delle spese, non avendo ricevuto precedente notifica dell'annullamento dell'accertamento fiscale. Riuniti con ordinanza, i procedimenti connessi erano istruiti mediante l'acquisizione della documentazione prodotta in allegato agli atti introduttivi. Assorbita l'istanza di sospensione, le controversie riunite erano, indi, trattenute in decisione.
2. Così ricostruito l'iter processuale, conformemente alla richiesta dell' , cui la parte ricorrente ha aderito con le note sostitutive della Pt_2 prima udienza, depositate il 7/3/2025 in entrambi i procedimenti, va dichiarata cessata la materia del contendere. 2.1 Com'è noto, la cessazione della materia del contendere, pur essendo una formula ormai entrata nel linguaggio comune e ripetutamente adoperata dalla giurisprudenza – tanto che in dottrina si è parlato di enucleazione di un vero e proprio istituto processuale di cui la giurisprudenza della Cassazione ha forgiato i contorni – non è in alcun modo prevista dal codice di procedura civile, essendo il suddetto istituto contemplato unicamente nel processo amministrativo dall'art. 23, ultimo comma, della legge n. 1034/1971 istitutiva dei T.A.R., a norma del quale se entro il termine previsto per la fissazione dell'udienza l'amministrazione annulla o riforma l'atto impugnato in modo
2 conforme all'istanza del ricorrente, il T.A.R. deve dare atto della cessata materia del contendere e provvedere sulle spese. Al fine di individuare i presupposti per la corretta ammissibilità dell'istituto anche nel processo civile, la Suprema Corte ha condivisibilmente ritenuto che “la cessazione della materia del contendere, che costituisce il riflesso processuale del venire meno della ragion d'essere sostanziale della lite, per la sopravvenienza di un fatto suscettibile di privare le parti di ogni interesse a proseguire il giudizio, in tanto può essere dichiarata, in quanto i contendenti si diano reciprocamente atto dell'intervenuto mutamento della situazione revocata in controversia e sottopongano al giudice conclusioni conformi, intese a sollecitare l'adozione di una declaratoria della cessazione cennata” (cfr., da ultimo, Cass. 15 marzo 2005, n. 5607). Invero, l'interesse ad agire, sancito dall'art. 100 c.p.c., consiste nell'esigenza di ottenere un risultato utile giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice, la verifica della cui esistenza si risolve nel quesito se l'istante possa conseguire attraverso il processo il risultato che si è ripromesso, a prescindere dall'esame del merito della controversia e della stessa ammissibilità della domanda sotto altri e diversi profili (cfr. Cass. 20 gennaio 1998, n. 486). Tale interesse deve sussistere al momento in cui il giudice pronuncia la decisione ed il suo difetto è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento, in quanto esso costituisce, quale condizione o presupposto processuale dell'azione, un requisito per l'esame del merito della domanda (cfr. Cass. 7 giugno 1999, n. 5593). Gli eventi idonei a determinare la cessazione della materia del contendere possono essere di natura variegata, tanto di tipo fattuale, quanto discendenti da atti posti in essere dalla volontà di una o di entrambe le parti. In particolare, in materia di contenzioso ordinario, la cessazione della materia del contendere è stata riscontrata, di volta in volta, nell'integrale adempimento o, più in generale, nel completo soddisfacimento della pretesa dell'attore; nel riconoscimento dell'avversa pretesa;
nella successione di leggi;
nello scioglimento consensuale del contratto di cui è stata chiesta la risoluzione per inadempimento;
nella morte di uno dei coniugi nel processo di separazione personale;
nella transazione stipulata tra le parti dopo l'inizio del processo. A ben guardare, le varie ipotesi enucleate nella prassi applicativa presentano un minimo comune denominatore, consistente nella circostanza che sia venuto meno l'interesse delle parti medesime ad una decisione sulla domanda giudiziale, come proposta o come venuta ad evolversi nel corso del giudizio, sulla base di attività dalle parti stesse poste in essere nelle varie fasi processuali per le più diverse ragioni, o di eventi incidenti sulle parti in conseguenza della natura personalissima ed intrasmissibile della posizione soggettiva dedotta, in ordine ai quali – anche se enunciati o risultanti dagli atti
– non viene chiesto al giudice alcun accertamento, diverso da quello del venir
3 meno dell'interesse alla pronuncia (cfr., ex plurimis, Cass.. S.U. 18/5/2000, n. 368, Cass., S.U., 28/9/2000, n. 1048, Cass. 25/7/2002, n. 10977). 2.2 È questo, esattamente, il caso verificatosi nei presenti giudizi riuniti, nei quali l' preso atto della notifica, quantomeno, del ricorso introduttivo CP_1 del giudizio iscritto al n. 682/2025 R.G., in data 18/1/2025, e acquisite informazioni presso Agenzia delle Entrate, provvedeva in data 5/2/2025 all'integrale sgravio di entrambi i titoli, comunicato all'interessata con nota del 27/2/2025. In tal modo, è stata interamente soddisfatta la pretesa azionata nel presente giudizio, come confermato dalla parte ricorrente nelle note di trattazione scritta, sicché è venuto meno l'interesse sostanziale alla decisione.
3. L'esito complessivo del giudizio giustifica la condanna dell' alla CP_1 refusione a parte ricorrente delle spese di lite. Secondo l'insegnamento anche recentemente ribadito della Corte di legittimità, dal quale non sussistono ragioni per discostarsi, “ai fini del regolamento delle spese del processo civile, la 'soccombenza' costituisce un'applicazione del principio di causalità, che vuole non esente da onere delle spese la parte che, col suo comportamento antigiuridico (per la trasgressione delle norme di diritto sostanziale) abbia provocato la necessità del processo” (cfr., Cass. 26.06.2009, n. 15199, Cass. n. 9080 e 9081 del 16.04.2009). Nel caso di specie, il provvedimento di sgravio in autotutela degli avvisi di addebito è stato adottato dall' dopo la notifica degli atti introduttivi dei CP_1 giudizi e in accoglimento del motivo principale dei ricorsi, a nulla rilevando che Agenzia delle Entrate avesse mancato di comunicare all'Istituto l'intervenuto annullamento dell'accertamento fiscale. Del tutto legittimamente, invero, la parte ricorrente aveva introdotto i giudizi qui riuniti, onde ottenere la tutela dei propri diritti. 3.1 Quanto alla misura delle spese, le stesse vanno liquidate in ossequio ai parametri indicati nelle tabelle allegate al D.M. n. 147/2022, con riguardo allo scaglione di valore della causa portante, aumentato nella misura del 30% per il ricorso riunito, ai sensi dell'articolo 4, comma 2, del citato D.M. n. 55/2014.
P.Q.M.
Lette le note di discussione scritta, definitivamente pronunciando, nella contumacia dell nel giudizio n. 681/2025 R.G., dichiara cessata la CP_1 materia del contendere. Condanna l alla refusione delle spese di lite, che liquida in CP_1 complessivi € 2.425, oltre rimborso forfettario spese generali, Iva e c.p.a., come per legge. Roma, 11 marzo 2025 Il Giudice Laura Cerroni
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