Sentenza 30 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 30/05/2025, n. 803 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 803 |
| Data del deposito : | 30 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
CORTE D'APPELLO DI CATANIA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Catania, Seconda Sezione Civile, composta dai Sigg.:
Dott. Nicolò Crascì Presidente rel. est.
Dott.ssa Claudia Cottini Consigliere
Dott. Giacomo Rota Consigliere
Riunita in camera di consiglio, letti gli atti ed udito il relatore, ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 991/2023 R.G.A.C.C., promossa da:
(nato a [...] il [...], c.f. ), Parte_1 CodiceFiscale_1
rappresentato e difeso per procura in atti dall'Avv. Vincenzo Drago (del Foro di
Catania) presso il cui indirizzo di p.e.c. è elett.te domiciliato,
Appellante
contro
:
(nato a [...] il [...], c.f. ), Parte_2 CodiceFiscale_2
rappresentato e difeso per procura in atti dall'Avv. Giuseppe Sciacca (del Foro di
Catania) presso il cui indirizzo di p.e.c. è elett.te domiciliato,
Appellato
OGGETTO: riduzione per lesione di legittima.
In esito all'udienza di discussione finale della causa del 17.3.2025 – già fissata ex artt. 350bis, comma primo, e 281sexies c.p.c. - la Corte ha osservato.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Catania il germano , esponendo – dopo aver premesso che addì 22.6.1997 si Pt_1
era aperta in Catania, ab intestato, la successione in morte del padre Per_1
:
[...]
- che il relictum fosse composto: a) dai 48/100 di proprietà indivisa del fondo rustico con entrostante fabbricato rurale sito in agro di Lentini, contrada
Cuccumella Bagnara, censito in Catasto terreni al foglio 12, partt. 91 e 393;
b) dai 24/48 di proprietà indivisa del fondo rustico con entrostanti fabbricati rurali sito in agro di Lentini, contrada Cuccumella Bagnara, censito in
Catasto Terreni al foglio 17, partt. 4, 6, 23, 25, 34, 35, 36, 41, 42, 48, 109,
110, 113 e 150, nonché al foglio 12, partt. 13, 17, 26, 92, 93, 94, 95, 96, 97,
98, 258, 259, 260, e al foglio 16, partt. 23, 25, 31, 53, 48, 60, 61, 64, 69, 72,
73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 97, 107, 111, 112, 113, 115,
116, 117, 118, 120, 127, 135, 148, 149, 301; c) dal fondo rustico con entrostanti fabbricati rurali sito in agro di Lentini, contrada Cuccumella
Bagnara, censito in Catasto Terreni al foglio 16, partt. 181, 170, 133, 207,
203, 317, 318, ed al foglio 17, partt. 114, 105, 106, 108, 47, 59, 53, 102,
103, 104, 43, 55, 49,
- che alla successione del de cuius venivano chiamati la vedova Persona_2
ed i quattro figli , , e : i quali tutti, per atto Pt_2 CP_1 CP_2 Pt_1
pubblico in notar del 5.8.1997, avevano accettato l'eredità con Per_3
beneficio di inventario pur se, decorso infruttuosamente il termine per erigere inventario, erano infine diventati eredi puri e semplici del de cuius,
- che l'intero predetto relictum era stato infine venduto, per atto pubblico in notar del 20.12.2006 (Rep. 66486), a tale Per_3 Persona_4
,
[...]
- che in vita il de cuius aveva donato al figlio , per atto pubblico in Pt_1
notar del 3.2.1988, Rep. 14369, compendio immobiliare sito in Per_5
Catania, Zona Industriale Pantano D'Arci, via X Strada (angolo via XVI Strada), formato da capannoni industriali per una superficie coperta di circa mq 1300, da un fabbricato composto da 15 vani ad uso uffici, da un'unità abitativa composta da 2,5 vani adibita ad alloggio del custode e da circostante terreno pertinenziale, il tutto censito in Catasto Fabbricati al foglio 47, part. 93 subb. 1, 2, 3, 4, 5 e 6.
Ciò premesso, deduceva l'attore che la donazione con cui il padre aveva in particolare beneficato il figlio avesse comportato – in considerazione del Pt_1
valore di mercato del relictum, da un lato, e del donatum dall'altro lato - una sicura lesione della sua quota di legittima.
E per l'esposto e per il dedotto concludeva chiedendo al Tribunale adito di:”1) accertare il valore dell'asse ereditario al momento dell'apertura della successione
"ab intestato" del SI avvenuta in data 22.06.1997; 2) Persona_1
accertare il valore del complesso immobiliare oggetto della donazione effettuata in data 03.02.1988 dal SI in favore del SI;
Persona_1 Parte_1
3) riunire il valore del "relictum" a quello del "donatum"; 4) determinare il valore della quota disponibile;
5) determinare il valore della quota di riserva spettante all'erede legittimario SI . Nel merito: 6) accertare e dichiarare Parte_2
il diritto del SI , quale erede del SI , ad una Parte_2 Persona_1
quota di riserva sull'asse ereditario del de cuius nella misura che il Tribunale adito riterrà legalmente dovuta all'attore (ai sensi degli artt. 537 e segg. c.c.); 7) accertare e dichiarare l'avvenuta lesione della quota di riserva spettante al SI
quale diretta conseguenza della donazione effettuata in data Parte_2
03.02.1988 dal SI in favore del SI e, per Persona_1 Parte_1
l'effetto, 8) condannare il SI a reintegrare la quota di riserva Parte_1
del SI nella misura che verrà determinata in corso di causa e Parte_2
con le modalità ritenute opportune dall'adito Tribunale. 9) Con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio".
§§§ Costituendosi in contraddittorio deduceva, a contestazione della Parte_1
domanda del fratello, che il valore del relictum fosse di circa 5.000,000,00 di euro e che, invece, al compendio immobiliare che aveva ricevuto in donazione dal padre potesse ascriversi un valore di mercato di non più di 125.000,00 euro: donde doveva, con certezza, escludersi la lesione per converso denunciata dall'attore.
Venuti in udienza, ai fini della definizione del giudizio veniva istituita c.t.u. estimativa.
Acquisito il conseguente elaborato peritale il Tribunale adito – raccolte le conclusioni delle parti e posta la causa in decisione – osservava:
- che “Dall'espletata CTU, le cui conclusioni sono esenti da vizi logico- tecnici, emerge che: 1) l'asse ereditario del de cuius, al momento dell'apertura della successione, ammontava a complessivi € 1.287.949,00, pari alla somma: 1a) della quota di 48/100 del bene di cui alla lett. a) della citazione, del valore di mercato stimato complessivamente dal CTU in €
54.230,00; 1b) della quota di 50/100 del bene di cui alla lett. b) della citazione, del valore di mercato stimato complessivamente dal CTU in €
1.004.396,00; 1c) del valore dell'intero del bene di cui alla lett. c) della citazione, del valore di mercato stimato complessivamente dal CTU in €
229.323,00; 2) il valore dell'immobile donato, sempre alla data dell'apertura della successione, era pari ad € 918.786,00”,
- che “Il valore del relictum più il donatum era dunque pari a complessivi €
2.206.735,00. E' rimasto privo di prova il debito gravante sugli immobili donati e dedotto dal convenuto. Nessuna somma va pertanto detratta dal valore dell'asse ereditario come sopra determinato”,
- che “ai sensi dell'art. 542 co. 2 c.c., se chi muore lascia, oltre al coniuge, più figli, a questi ultimi è riservata la metà del patrimonio ed al coniuge spetta un quarto del patrimonio del defunto. Ne consegue che, in termini di valore, al coniuge spetta ¼ dell'asse, pari alla somma di € 551.684,00, ed ai figli spetta la metà del patrimonio, pari ad € 1.103.368,00, somma che, divisa per il numero di quattro figli, porta ad una quota per ciascun figlio pari ad € 275.842,00”,
- che “poiché ha ricevuto solo 1/6 (ex art. 581 c.c) di € Parte_2
1.287.949,00 (valore del relictum), pari a € 214.658,00, e dovendo invece ricevere la somma di € 275.842,00 (pari alla quota allo stesso riservata ex art. 542 c.c.), lo stesso ha diritto ad essere reintegrato nella residua misura di € 61.183,83. Spetta, inoltre, a la rivalutazione monetaria Parte_2
della predetta somma dalla data della domanda (ex art. 561 c.c.) sino alla data della presente pronuncia (cfr. Cass 26/10/1992 n. 11616 e successiva giurisprudenza costante).
E sulla base di quanto così motivato il Tribunale di Catania, con sentenza n.
2465/2014 del 24.6.2014, definitivamente pronunciando così statuiva infine:”P Q
M [……] dichiara che la donazione effettuata da al figlio Persona_1 Pt_1
in data 3.2.1988 eccede la porzione disponibile;
conseguentemente,
[...]
condanna al pagamento, in favore di , della somma Parte_1 Parte_2
di € 61.183,83, oltre alla rivalutazione monetaria nei limiti di cui sopra;
rigetta le ulteriori domande formulate dalle parti;
condanna il convenuto al pagamento delle spese processuali sostenute dalla parte attrice, che liquida nella complessiva somma di € 5.235,00, di cui € 400,00 per spese ed € 4.835,00 per compensi di avvocato, oltre al rimborso forfetario delle spese generali al 15% (ex art. 2 DM
55/2014), IVA e CPA come per legge;
pone definitivamente a carico del convenuto il pagamento delle spese di consulenza tecnica d'ufficio, come liquidate nel corso del giudizio”.
§§§
Sentenza – la predetta – tuttavia sottoscritta dal solo giudice relatore ed estensore, e non anche dal presidente del collegio che l'aveva pronunciata. Circostanza – questa – denunciata da , il cui appello per questo tempestivamente interposto Parte_1
veniva definito con sentenza di questa Corte n. 198/2016 del 2.2.2016 che così statuiva infine:”
P Q M
… accoglie l'appello e per l'effetto dichiara la nullità insanabile della sentenza n. 2465/2014 del Tribunale di Catania;
rimette le parti davanti al predetto ufficio giudiziario in composizione collegiale, ed onera le parti di riassumere il giudizio entro mesi tre dalla notificazione della presente sentenza;
compensa tra le parti le spese processuali”.
§§§
Con citazione notificata a controparte il 30.4.2016 provvedeva quindi a Parte_2
tempestiva riassunzione del giudizio innanzi al Tribunale di Catania, reiterando tutto quanto già dedotto e richiesto con la sua originaria predetta citazione.
Nuovamente costituitosi in contraddittorio eccepiva, anzitutto, la Parte_1
prescrizione dell'azione di riduzione esercitata dal fratello essendo - deduceva – trascorsi più di dieci anni dalla data di apertura della successione in morte del padre a quella di notificazione di detta originaria citazione, infatti notificata “successivamente al 22.06.2007. Come, infatti, si evince chiaramente dalla documentazione allegata da parte attrice (Doc. n. 6 fascicolo ), l'unico documento allegato Parte_2
dall'attore consiste in un atto di citazione che reca una notifica negativa del
21.07.2007. Nessuna altra notifica risulta essere prodotta dalla controparte antecedente al termine di prescrizione”.
Sempre in limine litis eccepiva, inoltre, esso convenuto l'inammissibilità della formulata domanda di riduzione per lesione di legittima essendo – deduceva - il fratello venuto meno all'onere “di allegare e comprovare tutti gli elementi occorrenti per stabilire se sia o meno avvenuta ed in quale misura la lesione della quota di riserva” (Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 11432 del 17/10/1992)”.
Ciò nondimeno, esso medesimo convenuto non si asteneva dall'ulteriormente dedurre nel merito della stessa domanda di riduzione, infatti obiettando che “La donazione ricevuta dall'odierno esponente non può certamente aver leso la quota di legittima del sig. . Al fine di determinare l'eventuale lesione della quota di Parte_2
legittima dell'attore è opportuno ricostruire il valore del "relictum" che andrà sommato a quello del "donatum". Da tale operazione si determinerà certamente l'insussistenza di alcuna lesione”. E se anche una lesione dei diritti di legittimario dell'attore fosse infine emersa – aggiungeva esso convenuto - il suo conseguente debito avrebbe dovuto essere posto in compensazione con le somme di cui lo stesso attore si era appropriato al momento di detta compravendita immobiliare conclusa dagli eredi di con il Persona_1
sullodato infatti “Il sig. ha Persona_4 CP_3
indebitamente trattenuto l'importo di € 400.000,00, parte del maggior prezzo versato dal sig. al momento dell'acquisto del complesso di beni ereditari Persona_4
intervenuto in data 20.12.2006. Tale circostanza è documentalmente provata dagli assegni che si allegano al presente atto, che dimostrano l'incasso da parte del sig.
di € 400.000,00 (DOC. 3). L'importo della vendita fu di complessivi € Parte_2
3.460.000,00 di cui € 3.060.000,00 sono stati indicati nell'atto di vendita, mentre l'importo di € 400.000,00, quale ulteriore parte del prezzo che non è stata dichiarata nell'atto, fu consegnata dall'acquirente direttamente al sig. con Parte_2
l'impegno da parte di quest'ultimo di procedere alla ripartizione tra tutti gli eredi.
Nonostante le molteplici richieste degli eredi il sig. si è sempre rifiutato di Pt_2
dividere le somme”.
E conformemente a quanto così riassunto il convenuto rassegnava, Parte_1
infine, le proprie conclusioni.
§§§
Venuti nuovamente innanzi al G.I. quest'ultimo, giusta ordinanza del 19.3.2018, riteneva di dover dar luogo a nuova c.t.u. estimativa poiché “la rimessione della causa al primo giudice da parte del giudice di appello, nel caso - che ricorre nella specie - di mancata sottoscrizione della sentenza di primo grado da parte del
Presidente del Collegio, è funzionale all'intero riesame nel merito della controversia e non solo alla rinnovazione della sentenza;
in tal caso, infatti, il giudizio di primo grado deve ritenersi come non avvenuto, per cui lo stesso non va "sostituito", ma va
"rinnovato" (Cass. n. 21049/2006)”.
Acquisito dunque in atti nuovo elaborato peritale il primo giudice – raccolte le conclusioni delle parti, e posta la causa in decisione – riteneva: - che infondata fosse la sollevata eccezione di prescrizione, dacchè “ai fini della tempestività dell'interruzione della prescrizione ai sensi dell'art. 2943, co. I c.c., in applicazione del principio della scissione del momento perfezionativo della notificazione per il richiedente e per il destinatario, occorre aver riguardo non già al momento in cui l'atto con il quale si inizia un giudizio viene consegnato al destinatario, bensì a quello antecedente in cui esso è stato affidato all'ufficiale giudiziario che lo ha poi notificato,
[…]. La regola della scissione degli effetti della notificazione per il notificante e per il destinatario, sancita dalla giurisprudenza costituzionale con riguardo agli atti processuali e non a quelli sostanziali, si estende in effetti anche agli effetti sostanziali dei primi ove il diritto non possa farsi valere se non con un atto processuale, sicché, in tal caso, la prescrizione è interrotta dall'atto di esercizio del diritto, ovvero dalla consegna dell'atto all'ufficiale giudiziario per la notifica, mentre in ogni altra ipotesi tale effetto si produce solo dal momento in cui l'atto perviene all'indirizzo del destinatario (Cass. Sez. Un. 24822/2015). Ora, il presente giudizio è stato riassunto dinnanzi all'intestato ufficio dopo che esso - originariamente introdotto da con atto di citazione ritualmente notificato Parte_2
all'odierno convenuto – era stato definito con sentenza n. 2465/2014 poi dichiarata nulla dalla Corte di Appello di Catania per difetto di sottoscrizione del Presidente del collegio giudicante. La rimessione della causa al primo giudice da parte del giudice di appello, nel caso - che ricorre nella specie - di mancata sottoscrizione della sentenza di primo grado da parte del Presidente del collegio, è funzionale all'intero riesame nel merito della controversia e non solo alla rinnovazione della sentenza: in tal caso, infatti, il giudizio di primo grado deve ritenersi come non avvenuto, per cui lo stesso non va "sostituito", bensì "rinnovato" (Cass. 21049/2006).
Ora, ai sensi del già richiamato co. I dell'art. 2943 c.c., la prescrizione è interrotta dalla notificazione dell'atto con il quale s'inizia un giudizio, quale è – per quanto rileva in questa sede – anche la citazione che venne notificata a ai fini dell'introduzione del processo iscritto al Parte_1
n. 8097/2007 R.G.A.C. – quello, cioè, definito con la sentenza poi dichiarata invalida dal giudice d'appello. Tale atto, per quanto evincibile dal doc. 6 prodotto da parte attrice e dall'originale agli atti del processo, venne affidato dall'attore all'ufficiale giudiziario per la notifica prima del 22 giugno 2007 – prima, cioè, che decorresse interamente il decennio dall'apertura della successione di deceduto ab intestato il Persona_1
22 giugno 1997 in Catania – ed il convenuto ne ebbe certamente legale conoscenza, tant'è che lo stesso si costituì poi nel relativo processo. E da allora la prescrizione (decennale) non decorse per tutta la durata del processo di primo e di secondo grado e, così, in pendenza della riassunzione della causa innanzi all'intestato ufficio, ai fini della rinnovazione del giudizio, giusto quanto previsto dall'art. 2945, co. II c.c.”,
- che, nel merito, dovesse in via principale prendersi atto delle risultanze peritali, ovvero che “Il consulente tecnico d'ufficio nominato in corso di causa ha accertato che: 1) il valore dell'asse ereditario ammontava, al momento dell'aperta successione del defunto ad € Persona_1
1.258.000,00; il valore dell'immobile donato dal de cuius al convenuto con atto stipulato a ministero del notaio (dei distretti notarili Persona_6
riuniti di Catania e Caltagirone) in data 3 febbraio 1988 (rep. 14368 – racc.
1571) ammontava, a quella data, ad € 788.000,00 (cfr. doc. 16 di parte attrice); 2) il valore complessivo di relictum e donatum, con riferimento al tempo dell'apertura della successione, era pari ad € 2.316.000,00, a fronte della carente allegazione di eventuali debiti gravanti sulla massa;
3) la quota ad oggi ricevuta da ex art. 581 c.c., consta di un Parte_2
valore pari ad € 254.666,00 (cfr. pag. 8 della comparsa conclusionale di parte attrice)”, - che – ascendendo ex art. 542, comma secondo, c.c. la quota di legittima di spettanza dell'attore ad un controvalore pecuniario, alla luce degli accertati valori di relictum e donatum (e dell'assenza di debiti da portare in detrazione), di € 289.500,00 – onde reintegrare la quota medesima la donazione medesima andasse, quindi, ridotta in misura pari alla differenza tra gli importi di € 289.500,00 e di € 254.666,00: ciò che “comporta che il convenuto dovrà complessivamente corrispondere al Parte_1
germano attore la minor somma di € 34.834,00, oltre rivalutazione monetaria - vertendosi in materia di credito di valore (Cass. 6709/2010) – da calcolarsi secondo gli indici ISTAT dalla data di apertura della successione (Cass. 3187/2011) al saldo, ed esclusi gli interessi compensativi in assenza di specifica domanda volta ad ottenerne il pagamento”,
- che anche l'eccezione di compensazione ulteriormente sollevata dal convenuto andasse disattesa, in carenza di alcuna prova che detto
[...]
avesse realmente, all'atto della stipula del Persona_4
menzionato contratto di compravendita per atto pubblico in notar del Per_3
20.12.2006, corrisposto in pagamento del prezzo di vendita - oltre che l'importo di € 3.060.000,00 indicato nel testo contrattuale – anche l'ulteriore somma di € 400.000,00: neppure potendosi reputare che la circostanza fosse provata perché, a dire del convenuto, rimasta incontestata stante che – rilevava il Tribunale - l'applicazione del principio di non contestazione ex art. 115 c.p.c. “suppone che la parte che ha l'onere di allegare e provare i fatti anzitutto specifichi le relative circostanze in modo dettagliato ed analitico, così che l'altra abbia il dovere di prendere posizione verso tali allegazioni puntuali e di contestarle ovvero di ammetterle, in mancanza di una risposta in ordine a ciascuna di esse (Cass. 21847/2014). Ora, per quanto il convenuto abbia allegato la simulazione parziale del prezzo della vendita del 20 dicembre 2006 e l'integrale incasso, da parte dell'attore di quella parte di esso non dichiarata nel relativo atto, non vi è prova in atti che tale simulazione vi sia mai stata, né che tale maggiorazione di prezzo sia mai stata consegnata a in vista di una successiva Parte_2
divisione per quote tra i germani. Si consideri poi, sul punto, che la mera produzione (parziale ed in copia peraltro non del tutto leggibile) degli assegni bancari n. 0716990092-00, n. 0716990094-02, n. 0716990091-12 e n. 071699093-01 – tutti apparentemente tratti in favore dell'attore sull'Agenzia n. 1 di Scordia del Credito Siciliano per l'importo di €
100.000,00 cadauno – non recano data alcuna, né vi è prova del loro buon fine”.
Dato atto altresì che “Ai sensi dell'art. 8, co. IVbis del d.lgs. 4 marzo 2010, n. 28, e stante l'ingiustificata assenza del convenuto alla procedura di mediazione delegata dal giudice istruttore con ordinanza del 10 luglio 2020, deve condannarsi detta parte al versamento a favore dell'entrata del bilancio dello Stato di una somma pari al contributo unificato dovuto per il giudizio”, con sentenza n.
2142/2023 del 16.5.2023 così, pertanto, statuiva infine il Tribunale di Catania nuovamente adito, definitivamente pronunciando:”
P Q M
… 1. rigetta le eccezioni di prescrizione e di compensazione sollevate da 2. riduce la Parte_1
donazione di cui al punto 1.2 della superiore motivazione e, per l'effetto, condanna al pagamento, in favore di della somma Parte_1 Parte_2
di € 34.834,00, oltre rivalutazione monetaria da calcolarsi secondo gli indici
ISTAT a far tempo dal 22 giugno 1997 al saldo;
3. condanna al Parte_1
rimborso, in favore di delle spese di lite e di mediazione che si Parte_2
liquidano in € 618,55 per anticipazioni e € 8.939,00 per compenso, oltre rimborso forfetario, I.V.A. e C.P.A.; 4. pone le spese di consulenza tecnica d'ufficio definitivamente a carico di parte convenuta;
5. condanna al Parte_1
versamento a favore dell'entrata del bilancio dello Stato di una somma pari al contributo unificato dovuto per il giudizio”.
§§§ Avverso tale sentenza interponeva, con citazione tempestivamente Parte_1
notificata il 19.7.2023, appello articolato su tre motivi.
Venendo a reiterare – con il primo – la propria eccezione di prescrizione giacchè – si ribadiva – contrariamente a quanto asserito dal primo giudice “al fine del rispetto del termine di prescrizione la domanda doveva giungere a conoscenza del destinatario.
Non vi è prova dell'intervenuta conoscenza della domanda giudiziale (unica idonea a interrompere il termine di prescrizione) antecedente al decorso del decennio dall'apertura della successione. In tal caso, è evidente che la notifica negativa, certificata dall'ufficiale giudiziario dimostra ampiamente la decadenza dell'azione”.
Indi, con il suo secondo motivo di impugnazione, denunciava esso appellante che il primo giudice avesse omesso di rendere alcuna pronuncia sulla sua eccezione di inammissibilità della domanda di riduzione già formulata dal fratello stante – come veniva a ripetersi - l'omessa allegazione nella originaria citazione di “tutti gli elementi occorrenti per stabilire se sia o meno avvenuta ed in quale misura la lesione della quota di riserva. In particolare, l'attore, oltre a evidenziare la propria qualità di legittimario avrebbe dovuto provvedere ad indicare: i) il valore della massa ereditaria, ossia i beni che la compongono ed il loro valore venale riferito al momento della apertura della successione;
ii) la quota astratta giuridicamente riservatagli dalla legge, del valore venale della stessa, parimenti riferito al momento della apertura della successione;
iii) infine della entità della lesione. Parte attrice ha invece solo indicato l'atto ritenuto lesivo (la donazione del 03.02.1988 avente ad oggetto) del quale ha chiesto la riduzione”.
Infine, con il terzo motivo di appello, si lamentava che il rigetto della sollevata eccezione di compensazione si ponesse in contrasto con il “principio pacifico in giurisprudenza secondo cui “poiché l'assegno, in quanto titolo pagabile a vista, si perfeziona, quale mezzo di pagamento, quando passa dalla disponibilità del traente a quella del prenditore, ai fini della prova del pagamento, quale fatto estintivo dell'obbligazione, è sufficiente che il debitore dimostri l'avvenuta emissione e la consegna del titolo, incombendo invece al creditore la prova del mancato incasso, la quale, pur costituendo una prova negativa, non si risolve in una "probatio diabolica", in quanto, avuto riguardo alla legge di circolazione del titolo, il possesso dello stesso da parte del creditore che lo ha ricevuto implica il mancato pagamento”
(Cassazione civile ordinanza n. 33566/2021)”: infatti, se di tale riferimento ermeneutico il primo giudice avesse tenuto debito conto, “avrebbe dovuto accogliere l'eccezione di compensazione poiché, come ampiamente esposto e dimostrato in primo grado, il Sig. ha ricevuto dal sig. Parte_2 Persona_4
, in aggiunta alla quota dovuta per la vendita dei beni dell'intero asse
[...]
ereditario, l'ulteriore somma di euro € 400.000,00”.
E per quanto così riassunto concludeva chiedendo alla Corte adita di Parte_1
accogliere, in riforma della sentenza impugnata, “le conclusioni avanzate in prime cure che qui di seguito si riportano: In via preliminare: accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione della domanda proposta dal sig. , in quanto Parte_1
proposta oltre il termine decennale di prescrizione previsto per legge;
accertare e dichiarare l'indeterminatezza dell'azione di riduzione proposta da parte attrice con conseguente rigetto della domanda proposta dal sig. ; Nel merito: Parte_2
disporre la prosecuzione del giudizio senza tener conto di tutto quanto dedotto ed eccepito nel precedente giudizio di primo grado iscritto al NRG 8097/2007; in caso di accertamento della avvenuta lesione di legittima e di accoglimento della domanda di riduzione formulata dal sig. , accertare la somma dovuta dal sig. Parte_2
e disporne la compensazione con le maggiori somme indebitamente Parte_1
trattenute dal sig. pari ad € 400,000,00 complessive e ad € 80.000,00 Parte_2
pro capite del sig. ; in subordine, determinare il valore dei beni Parte_1
ereditari e del bene oggetto della donazione del 03.02.1988 tenendo conto dei gravami su questi iscritti;
accertare e dichiarare l'insussistenza della lesione della quota di legittima riservata al sig. . Con vittoria di spese e compensi di Parte_2
tutti i gradi di giudizio”.
§§§ Costituitosi in contraddittorio contestava in ogni sua parte l'appello del Parte_2
fratello: in particolare obiettando – quanto all'eccezione di compensazione in subordine riproposta – come “il richiamato principio di diritto espresso dalla
Cassazione con ordinanza n. 33566/2021 (di cui viene riportata la “massima”) debba ritenersi privo di rilevanza ai fini di causa, poiché certamente non applicabile alla vicenda che occupa, attenendo a fattispecie del tutto diversa: ossia al caso in cui in un contratto sia prevista una quietanza di pagamento mediante consegna di assegno bancario”.
Venuti all'udienza del 15.4.2024 fissata direttamente innanzi al collegio ex art. 349bis c.p.c. la Corte, all'esito della trattazione della causa, con ordinanza del
22.4.2024 rigettava la formulata istanza di sospensione degli effetti esecutivi della sentenza impugnata.
Indi rimettendo le parti ad udienza di discussione finale della causa.
Udienza tolta la quale la causa era trattenuta in decisione, dietro riserva di deposito della sentenza ai sensi del nuovo terzo comma dell'art. 281sexies c.p.c.
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Preliminarmente deve darsi atto che con nota inoltrata in cancelleria il 14.2.2025 il succitato Avv. Vincenzo Drago comunicava alla Corte che addì 15.10.2024 gli era stata notificata sentenza del Consiglio Nazionale Forense che confermava la sanzione disciplinare, già inflittagli in prime cure di giudizio, della sospensione dall'esercizio della professione per anni uno. Con successiva nota del 6.3.2025 veniva, tuttavia, data notizia che con ordinanza n. 5672/2025 del 4.3.2025 la Suprema Corte di
Cassazione annullava senza rinvio detta sentenza del Consiglio Nazionale Forense.
Ciò posto – essendo l'Avv. Vincenzo Drago alla menzionata data del 15.4.2024 fornito di jus postulandi, ed essendone stato nuovamente fornito prima che scadesse il termine a ritroso infine assegnato alle parti (per il deposito di note conclusive) con detta ordinanza del 22.4.2024 – deve escludersi che la temporanea sospensione del professionista medesimo dall'esercizio dell'attività forense (dal 15.10.2024 al
4.3.3024) abbia menomato il diritto di difesa del suo cliente, e che all'udienza di cui in epigrafe del 17.3.2025 dovesse essere quindi dichiarata l'interruzione del processo
(infatti, secondo consolidata esegesi, “La sospensione dall'esercizio della professione dell'unico difensore a mezzo del quale la parte è costituita in giudizio determina l'automatica interruzione del processo, anche se il giudice e le altre parti non ne abbiano avuto conoscenza, con conseguente nullità degli atti successivi, solo se si verifica un concreto pregiudizio arrecato dall'evento al diritto di difesa: e, pertanto, non si determina alcuna nullità degli atti processuali nell'ipotesi in cui il periodo di sospensione del difensore dalla professione cada integralmente tra una udienza e la successiva in quanto nessuna incisione negativa sulle attività difensive della parte può ritenersi verificata, con conseguente esclusione della nullità della sentenza successivamente emessa, nonostante il verificarsi dell'evento interruttivo in parola”, così Cass. 14520/2015; conf. Cass. 6838/2016, Cass. 5106/2018, Cass. 10527/2018,
Cass. 10769/2018, Cass. 26220/2019, Cass. 28626/2020 et cetera).
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Nel merito, il nuovo appello di si rivela infondato in ogni sua parte. Parte_1
Lo è, anzitutto, nel suo primo motivo poiché non si espone, invero, a censura alcuna il riferimento operato dal primo giudice – nel vaglio della sollevata eccezione di prescrizione – a detto “principio della scissione del momento perfezionativo della notificazione per il richiedente e per il destinatario”: da applicarsi infatti (come già si rilevava con detta ordinanza del 22.4.2024) altresì in tutti i casi in cui diritto potestativo (quale è pure quello del legittimario alla reintegrazione ex artt. 553 e segg. c.c. della propria pars bonorum – mediante impugnativa negoziale ovvero mediante l'esercizio di azione di riduzione - ove la sua quota di legittima accusi una lesione) possa essere fatto valere (fatto salvo, beninteso, il suo riconoscimento ad opera di chi sia tenuto a soggiacervi) solo mediante adizione delle vie giudiziali (non essendo invece sufficiente allo scopo – diversamente che nei casi in cui si faccia esercizio dei propri diritti soggettivi e si reclami da controparte l'adempimento di un obbligo di prestazione - un semplice e mero atto stragiudiziale di costituzione in mora). Principio il predetto – deve a questo punto soggiungersi – la cui rilevanza nel caso a mani deriva dalla circostanza che la notificazione dell'originaria citazione – bensì perfezionatasi ex art. 140 c.p.c. solo alla data del 2 luglio 2007 – era tuttavia frutto di tempestiva istanza al competente ufficiale giudiziario (come dimostra, inoppugnabilmente, la copia notificata della citazione medesima di cui all'All. 11 della documentazione prodotta dall'odierno appellato agli atti del giudizio di primo grado) già alla data del 21.6.2007.
Non meno privo di reale ragione deve poi dirsi – si passa ad osservare – il secondo motivo di impugnazione, ancorchè debba riconoscersi che il primo giudice abbia al riguardo omesso di rendere specifica pronunzia. Ed invero, l'indirizzo interpretativo persistentemente brandito dall'appellante (secondo cui si riteneva, come s'è visto, che chi esercitasse l'azione di riduzione avesse l'onere, a pena di inammissibilità della relativa domanda, “di indicare entro quali limiti è stata lesa la legittima, determinando con esattezza il valore della massa ereditaria nonché il valore della quota di legittima violata dal testatore”) è stato infine abbandonato in favore di quel più ragionevole orientamento venuto a riconoscere che “La sussistenza di oneri di deduzione a carico del legittimario che agisce in riduzione non implica la necessità di precisare nella domanda l'entità monetaria della lesione, occorrendo piuttosto che la richiesta di riduzione di disposizioni testamentarie o donazioni sia giustificata alla stregua di una rappresentazione patrimoniale tale da rendere verosimile, anche sulla base di elementi presuntivi, la sussistenza della lesione di legittima” (Cass. II 17926/2020), ovvero che “Nel caso di esercizio dell'azione di riduzione il legittimario - ancorché abbia l'onere di precisare entro quali limiti sia stata lesa la sua quota di riserva indicando gli elementi patrimoniali che contribuiscono a determinare il valore della massa ereditaria nonché, di conseguenza, quello della quota di legittima violata - senza che sia necessaria all'uopo l'indicazione in termini numerici del valore dei beni interessati dalla riunione fittizia e della conseguente lesione può, a tal fine, allegare e provare, anche ricorrendo a presunzioni semplici, purché gravi precise e concordanti, tutti gli elementi occorrenti per stabilire se, ed in quale misura, sia avvenuta la lesione della riserva” (Cass. II 18199/2020). Deve pertanto escludersi, fuor di dubbio, l'inammissibilità nuovamente eccepita dall'appellante con il motivo preso in esame.
Infondato è pure – va infine considerato – il terzo ed ultimo motivo di impugnazione.
Nella decisiva e troncante considerazione che i quattro suddetti “assegni bancari” - la cui copia l'odierno appellante produceva nel costituirsi nel nuovo giudizio di prime cure – tali in realtà non siano sub specie juris perché (come già rilevato dal primo giudice) privi di luogo e data di emissione: ciò che aprioristicamente esclude che (anche ad ammettersi che siano stati consegnati all'appellato da detto con Persona_4
l'intento che servissero a pagare un presunto maggior prezzo della compravendita stipulata mercè il succitato atto pubblico in notar del 20.12.2006) possano Per_3
essere mai stati incassati, contrariamente a quanto preteso dall'appellante (il cui richiamo della sullodata Cass. 33566/2021 appare realmente privo di alcuna conducenza).
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Conclusivamente, per tutto quanto così pur concisamente osservato e ritenuto l'appello interposto in atti da deve essere dunque rigettato. Le spese Parte_1
del grado vanno fatte seguire alla soccombenza, e si liquidano – sulla base dei parametri ex D.M. 147/2022 (del cui scaglione compreso tra gli importi di €
26.000,01 ed € 52.000,00 va - in ragione del valore della causa - fatta applicazione), e valutati l'importanza, la natura e la difficoltà dell'affare refluito in controversia nonché le caratteristiche ed il pregio dell'attività prestata – nell'importo complessivo
(dato dalla sommatoria di € 2.058,00 x fase studio + € 1.418,00 x fase introduttiva +
€ 1.522,50 x fase di trattazione + € 3.470,00 x fase decisionale) di cui in dispositivo.
Deve, inoltre, darsi atto della sussistenza a carico di dell'obbligo di Parte_1
versamento di cui all'art. 13, comma 1quater, T.U. 115/2002.
P Q M
La Corte – definitivamente pronunciando sull'appello avverso la sentenza del
Tribunale di Catania n. 2142/2023 del 16.5.2023 proposto, con citazione del
19.7.2023, da nei confronti di - così provvede: Parte_1 Parte_2 - rigetta l'appello,
- condanna al pagamento delle spese di giudizio, che si liquidano Parte_1
in complessivi € 8.468,50 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario per spese generali ex art. 13 L. 247/2012 nonché – se dovuti - c.p.a. ed IVA come per legge,
- dà atto della sussistenza a carico di dell'obbligo di versamento Parte_1
di cui all'art. 13, comma 1quater, T.U. 115/2002.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio del 30.V.2025.
Il Presidente est.
(Dr. Nicolò Crascì)