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Sentenza 6 giugno 2025
Sentenza 6 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ivrea, sentenza 06/06/2025, n. 827 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ivrea |
| Numero : | 827 |
| Data del deposito : | 6 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI IVREA
Riunito in Camera di Consiglio con l'intervento dei Sigg. Magistrati:
Dott. Alessandro Scialabba Presidente
Dott.ssa Rossella Mastropietro Giudice rel./est.
Dott. Alberto Angelo Balzani Giudice
Oggetto: “Separazione consensuale”.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. 2223/2024R.G. Cont.
promossa con ricorso congiunto da:
(C.F. , nata a [...] il [...], residente in Parte_1 C.F._1
Settimo Torinese, Via Filippo Turati n. 17, elettivamente domiciliata in Gassino
Torinese, Via Circonvallazione n. 19, presso lo studio dell'avvocata Alessandra Lupo
che la rappresenta e difende per procura in atti,
ammessa al gratuito patrocinio dal COA di Ivrea con delibera n. 932 del 21.5.2024
e (C.F. ), nato a [...] il [...], Parte_2 C.F._2
residente in [...], elettivamente domiciliato in Torino, Via
Lamarmora n. 39, presso lo studio dell'avvocata Daniela Egles Gioda che la rappresenta e difende per procura in atti.
Con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO in persona del Procuratore della
Repubblica di Ivrea-
Conclusioni congiunte
“Dichiarare la separazione personale dei coniugi, alle condizioni che seguono, ordinando
all'ufficiale dello Stato civile le dovute trascrizioni
CONCLUSIONI
1) La casa coniugale, di proprietà esclusiva del signor rimane assegnata allo stesso, ivi Pt_2
compresi gli arredi in essa contenuti, considerata la convivenza dei figli maggiorenni ma non
economicamente indipendenti;
2) In considerazione della disparità di reddito tra i coniugi, il signor si farà carico al Pt_2
100% del loro mantenimento e di tutte le spese necessarie per i figli, nessuna esclusa (peraltro in
relazione alle spese universitarie da tempo i nonni paterni hanno costituito un fondo per sopperire
a dette spese);
3) Il signor verserà alla signora entro il cinque di ciascun mese assegno di Pt_2 Pt_1
concorso al mantenimento della stessa pari ad euro 500 a decorrere dalla sottoscrizione del
presente ricorso e rivalutabile annualmente;
4) A definizione dei rapporti economici intercorsi durante il matrimonio il signor Pt_2
riconosce inoltre a favore della moglie la somma di euro 4000 che ha già provveduto a saldare.
5) La Signora ha già provveduto a trasferire la propria abitazione in Settimo Torinese, Via Pt_1
Mantegna 2 presso la propria madre e provvederà a cambiare la residenza anagrafica entro un
mese dalla sottoscrizione del ricorso. Ha già portato seco i propri effetti personali, salvo le scarpe, un servizio di bicchieri di cristallo col calice non satinato e un servizio di piatti e tazzine verdi
ubicati nella vetrinetta. Si impegna nello stesso termine di cui sopra a prelevare quanto sopra.
6) Le autovetture targate FW 500 VF, EN 143 CN di proprietà esclusiva del signor Pt_2
rimangono nella sua totale disponibilità.”
Il P.M. in data 06/11/2024 ha così concluso: “Visto, il PM Gabriella Viglione esprime parere
favorevole”.
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso, corredato dai documenti di rito ed iscritto il giorno 15.10.2024, i coniugi e hanno adito l'intestato Tribunale Parte_2 Parte_1
affinché pronunciasse la separazione personale tra loro, premettendo che:
- hanno contratto matrimonio concordatario in GN (TO) il 13.02.1999, trascritto con Atto N. 59 parte II serie B - anno 1999 - Comune di GN (TO) in regime di separazione dei beni;
- dall'unione dei coniugi sono nati due figli, a Torino il Persona_1
5.05.2000 e a Torino l'8.09.2004, oggi maggiorenni ma Persona_2
economicamente non ancora autosufficienti;
- da tempo i coniugi, per incompatibilità di carattere ed incomprensioni non hanno più
un'unione affettiva e sentimentale e, pertanto, essendo divenuta insostenibile la convivenza sotto lo stesso tetto, hanno deciso di separarsi consensualmente.
Con provvedimento del 1 aprile 2025 i coniugi venivano autorizzati a vivere separati.
Tanto premesso, va evidenziato che la domanda di separazione personale è meritevole di accoglimento, in quanto le risultanze di causa depongono chiaramente nel senso dell'insorgenza tra i coniugi di una situazione di insanabile contrasto, che ha reso intollerabile la convivenza;
del resto, le parti hanno dichiarato formalmente di non volersi riconciliare, dovendosi quindi ritenere la cessazione di ogni interesse tra i coniugi con il conseguente venir meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale.
Deve quindi pronunciarsi la separazione personale dei coniugi che hanno contratto matrimonio a GN (TO) il 13 febbraio 1999 (trascritto presso l'Ufficio di Stato Civile
di detto Comune - Atto N. 59 parte II serie B - anno 1999 - Comune di GN (TO).
Devono eseguirsi le formalità previste per legge.
Le conclusioni congiunte rassegnate dalle parti, relative alla regolamentazione dei rapporti tra i coniugi ed al mantenimento dei figli maggiorenni ma ancora economicamente non autosufficienti, in quanto conformi alla legge ed all'interesse della prole, possono essere integralmente recepite dal Collegio.
Le spese di giudizio, in virtù del carattere concordato delle conclusioni rese, vanno compensate tra le parti.
Con separato contestuale provvedimento, occorre infine procedere – ai sensi dell'art. 83
comma 3 bis del D.P.R. 115/02 – all'emissione di decreto di pagamento relativamente al compenso da liquidare al difensore della moglie ricorrente (ammessa al patrocinio a spese dello Stato), che ne ha fatto richiesta.
P. Q. M.
Il Tribunale Ordinario di Ivrea
1) definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, su parere conforme del P.M., così provvede:
preso atto degli accordi intervenuti tra le parti, OMOLOGA la separazione personale dei coniugi e - che hanno contratto Parte_2 Parte_1
matrimonio a GN (TO) il 13 febbraio 1999 (trascritto presso l'Ufficio di Stato Civile
di detto Comune, Atto N. 59 parte II serie B, anno 1999, Comune di GN (TO))
- alle condizioni sopra riportate;
2) le spese legali relative alla presente procedura sono compensate tra le parti.
Così deciso nella camera di consiglio del Tribunale di Ivrea il giorno 4 giugno 2025.
IL GIUDICE rel/est. IL PRESIDENTE
Rossella MASTROPIETRO Alessandro SCIALABBA
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e dei minori. (art. 52 codice privacy)