Sentenza 4 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. VI, sentenza 04/06/2025, n. 4272 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 4272 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 04/06/2025
N. 04272/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01685/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1685 del 2022, proposto da
IR Marotta, rappresentato e difeso dall'avvocato Raffaello Capunzo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Bacoli, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Giuseppe Russo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Napoli, via Cesario Console 3;
per l'annullamento
a) della delibera della Giunta n. 184, recante la data del 9/12/2021, pubblicata sull'Albo Pretorio dell'Ente in data 25.01.2022, a firma del Presidente dott. Della Ragione Josi Gerardo e del Segretario Generale dott.ssa Masella Marianna, recante “ procedimento di formazione e pubblicazione del Piano Urbanistico Comunale (PUC) e connesso procedimento di Valutazione Ambientale Strategica: esame delle osservazioni pervenute, controdeduzioni, decisioni, ai sensi dell'art. 3, comma 3 del Regolamento regionale n. 5/2011 di attuazione della legge regionale sul Governo del Territorio n. 16/2004, e ss.mm.ii. ”;
b) di ogni altro provvedimento preordinato, connesso e consequenziale, comunque lesivo degli interessi del ricorrente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Bacoli;
Vista la memoria del 14 aprile 2025, con la quale parte ricorrente dichiara l'intervenuta cessazione della materia del contendere;
Visti gli artt. 35, co. 1, lett. c, e 85, co. 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4 -bis , cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 14 maggio 2025 il dott. Nicola Ciconte e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con ricorso ritualmente notificato e depositato, il ricorrente ha impugnato la delibera con la quale la Giunta del Comune di Bacoli ha approvato la proposta di deliberazione avente ad oggetto: “ procedimento di formazione e pubblicazione del Piano Urbanistico Comunale (PUC) e connesso procedimento di Valutazione Ambientale Strategica: esame delle osservazioni pervenute, controdeduzioni, decisioni, ai sensi dell'art. 3, comma 3 del Regolamento regionale n. 5/2011 di attuazione della legge regionale sul Governo del Territorio n. 16/2004, e ss.mm.ii. ”, deducendone la illegittimità.
2. Si è costituito in giudizio il Comune intimato, instando per il rigetto del ricorso.
3. Con memoria depositata il 14 aprile 2025, il ricorrente ha chiesto dichiararsi la cessazione della materia del contendere.
4. All’udienza di merito straordinario del 12 maggio 2025, la causa è stata riservata in decisione.
5. Ciò premesso, il Collegio ritiene doversi dichiarare la sopravvenuta carenza di interesse.
5.1. Com’è noto, l’art. 34, comma 5, c.p.a. statuisce che “ qualora nel corso del giudizio la pretesa del ricorrente risulti pienamente soddisfatta, il giudice dichiara cessata la materia del contendere ”.
Nelle ricostruzioni giurisprudenziali, la soddisfazione dell’interesse del ricorrente, all’esito della vicenda amministrativa oggetto di contenzioso, si atteggia diversamente a seconda che abbia il carattere della pienezza e della esaustività, per cui il sopravvenuto difetto di interesse opera quando il nuovo provvedimento non soddisfa integralmente il ricorrente, determinando una nuova conformazione dell’assetto del rapporto tra la Pubblica Amministrazione e l’amministrato; mentre, la cessazione della materia del contendere si determina quando l’operato successivo della parte pubblica si rivela integralmente satisfattivo dell’interesse azionato (T.A.R. Napoli, sez. V, 09/08/2016, n.4051; Tar Bari, Sez. I, 07.07.2016, n. 869; TAR Roma, Sez. III, 31.05.2016, n. 6410).
5.2. Ebbene, applicando queste regole normative al caso di specie, deriva che, dalla delibazione degli atti di causa e della richiamata memoria del 14 aprile 2025, non sussistono evidenti le condizioni per una pronuncia di cessazione della materia del contendere, non risultando che la parte abbia ottenuto la soddisfazione integrale del suo interesse sostanziale.
Invero, con la riferita memoria del 14 aprile 2025, il ricorrente si limita a riferire che “ con la sopravvenienza della deliberazione di Giunta Comunale n. 42 del 03-04-2024, il ricorrente ha ottenuto una tutela pienamente satisfattiva dell’interesse sotteso all’atto introduttivo del giudizio, avendo il Comune di Bacoli con la menzionata delibera recepito i pareri e precisazioni normative a firma del Progettista (prot. N. n. 7858 del 29/03/2024).
Nello specifico, con la relazione istruttoria a firma del Responsabile del Procedimento prot. n. 8018 del 02/04/2024, richiamata dalla delibera n. 42/2024, questi, analizzati i pareri tecnici pervenuto, ha preso atto delle « dichiarazioni ed asseverazioni del progettista, che intende “superare” i profili di incoerenza, dettagliatamente descritti dalla Città Metropolitana, con l’applicazione di una “sospensione” della norma sino alla conclusione delle necessarie procedure di accordo di pianificazione ».
Inoltre, il RUP con la richiamata relazione, che costituisce parte integrante della sopravvenuta delibera di approvazione del PUC osservato, ha ritenuto opportuno « specificare che stante il parere della Città Metropolitana e l’evidente contrasto allo stato attuale di alcune previsioni di PUC per i cosiddetti “ambiti” di cui all’Allegato 1 delle NDA, la sospensione della norma è da intendersi come non immediata operatività delle prescrizioni definite all'Allegato 1 delle NDA per gli ambiti da “A”ad“O" ovvero nelle more della conclusione delle procedure di legge di cui all’art. 4 della l. r. 13/2008 e, dunque, della ratifica dei necessari accordi di pianificazione » ” .
Esclusa, pertanto, la possibilità di dichiarare la cessazione della materia del contendere, risulta, cionondimeno, evidente, dalla memoria del ricorrente, la sopravvenuta carenza di interesse al ricorso.
6. Sulla scorta di quanto sopra, il Collegio dichiara la improcedibilità del ricorso, per sopravvenuta carenza di interesse.
7. Le spese di lite possano essere compensate in ragione delle peculiarità della vicenda.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 14 maggio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Rita Luce, Presidente
Marco Rinaldi, Consigliere
Nicola Ciconte, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Nicola Ciconte | Rita Luce |
IL SEGRETARIO