Sentenza 28 settembre 2006
Massime • 1
La sottoscrizione della sentenza da parte del giudice - e, nel caso del giudice collegiale, del presidente e dell'estensore - costituisce un requisito essenziale del provvedimento, la cui ingiustificata mancanza, pur se involontaria, provocata, cioè, da errore o da dimenticanza, ne determina la nullità assoluta e insanabile, equiparabile all'inesistenza, senza che possa ovviarsi né con il procedimento di correzione degli errori materiali né con la rinnovazione della pubblicazione da parte dello stesso organo che - emessa la pronunzia - ha ormai esaurito la sua funzione giurisdizionale. Ne consegue che, pur in esito al giudizio di cassazione, la causa va rimessa al medesimo giudice che ha pronunciato la sentenza carente di sottoscrizione, a tenore degli artt. 354, primo comma, 360, n. 4, e 383, ultimo comma, cod. proc. civ., il quale, in sede di rinvio, risulta investito del potere-dovere di riesaminare il merito della controversia senza limitarsi alla semplice rinnovazione della pronunzia. Trattasi, invero, di rinvio improprio o restitutorio giustificato dal rilievo che il giudizio di gravame, siccome definito con sentenza radicalmente nulla, deve ritenersi come non avvenuto, per cui lo stesso non va "sostituito" con altro da svolgersi avanti a diverso giudice dello stesso grado, ma va "rinnovato" dallo stesso giudice funzionalmente competente a giudicare in grado di appello sulla sentenza di primo grado.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 28/09/2006, n. 21049 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 21049 |
| Data del deposito : | 28 settembre 2006 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LUCCIOLI Maria Gabriella - Presidente -
Dott. FELICETTI Francesco - Consigliere -
Dott. BONOMO Massimo - Consigliere -
Dott. SPAGNA MUSSO Bruno - Consigliere -
Dott. DEL CORE Sergio - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
AN AT, elettivamente domiciliato in ROMA VIA BARBARINI 3, presso l'Avv. MAZZARELLI Vito, rappresentato e difeso dall'Avv. POLICASTRI GIOVANNI B., giusta procura a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
MINISTERO DELLE RISORSE AGRICOLE;
- intimato -
avverso la sentenza n. 402 del 2001 della Corte d'Appello di CATANZARO, depositata il 13/11/01;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 22/06/06 dal Consigliere Dott. DEL CORE Sergio;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CALIENDO Giacomo che ha concluso per l'accoglimento del primo motivo, assorbito il secondo motivo del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
In un procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo promosso dinanzi al Tribunale di Catanzaro da LV IS nei confronti della Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno, il giudice istruttore, con ordinanza resa all'udienza del 15 novembre 1994, dichiarò l'interruzione del giudizio, avendo l'Avvocatura dello Stato dichiarato a verbale la soppressione ex lego dell'Agenzia. Il medesimo giudice istruttore, in data 5 dicembre 1997, su eccezione del costituitosi Ministero delle risorse agricole alimentari e forestali, dichiarò estinto il processo poiché il ricorso in riassunzione era stato depositato dal IS in data 7 settembre 1995, oltre il termine perentorio di sei mesi previsto dall'art. 305 c.p.c. Contro tale provvedimento il IS propose reclamo, rigettato dal collegio con sentenza 26 novembre 1998. Stessa sorte subì l'appello prodotto dal IS. Rilevò la Corte d'appello di Catanzaro che poiché l'evento interruttivo (l'avvenuto scioglimento dell'Agensud) era stato dichiarato - all'udienza dal 15 novembre dall'Avvocatura dello Stato costituitasi con comparsa dell'8 settembre 1992, trovava applicazione l'art. 300 c.p.c., commi 1 e 2, e non, come preteso dall'appellante, l'art. 299 c.p.c., rimanendo irrilevante accertare la data dell'effettiva soppressione dell'ente opposto (comunque risalente al 1^ maggio 1993); ne conseguiva che era inconferente il richiamo alla sentenza della Corte Costituzionale n. 159 del 1971 e che, contrariamente a quanto dedotto dall'appellante, il termine per riassumere decorreva non dalla conoscenza effettiva dell'evento interruttivo, ma dalla dichiarazione effettuata dalla parte costituita e dalla contestuale dichiarazione di interruzione del giudizio.
Della sopra compendiata sentenza, il IS ha chiesto la cassazione con ricorso sostenuto da due motivi.
Non resiste l'intimato Ministro per le politiche agricole. MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo, denunciandosi violazione dell'art. 132, nn. 2 e 3 e art. 161 c.p.c., in relazione all'art. 360 c.p.c., n. 3, si eccepisce la nullità dell'impugnata sentenza in guanto sottoscritta solo dall'estensore e non anche dal presidente del collegio.
Con il secondo motivo, il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 299 e 305 c.p.c., ascrivendo alla corte territoriale di avere obliterato che l'evento interruttivo si era verificato prima della costituzione in giudizio dell'ente, il cui scioglimento era avvenuto in data 21 agosto 1992, il giorno successivo alla pubblicazione sulla G.U., dal D.L. 14 agosto 1992, n. 363, con conseguenziale decorrenza del termine utile per la riassunzione del processo, già interrotto dalla data nella guaio controparte ne abbia avuto conoscenza.
Il primo motivo e fondato e assorbente.
Dall'esame degli atti, che la Corte è tenuta a fare essendole stato denunciato un error in procedendo, risulta che la sentenza impugnata, nell'originale, è sottoscritta soltanto dall'estensore e non anche dal presidente del collegio.
Conseguentemente la stessa è affetta da nullità radicale. La sottoscrizione della sentenza da parte del giudice - e, nel caso del giudice collegiale, del presidente e dell'estensore, secondo quanto disposto dall'art. 132 c.p.c., ultimo comma, nel testo modificato dalla L. 8 agosto 1977, n. 532, art. 6, - costituisce, infatti, un requisito essenziale del provvedimento, la cui ingiustificata mancanza - poco importa se intenzionale o involontaria, provocata, cioè, da errore o da dimenticanza - ne determina la nullità assoluta e insanabile, equiparabile all'inesistenza, senza che possa ovviarsi ne' con il procedimento di correzione degli errori materiali (che postula un provvedimento dal contenuto affetto da omissioni od errori, ma ormai completo nel suo procedimento di formazione), ne' tampoco con la rinnovazione della pubblicazione da parte dello stesso organo che - emessa la pronunzia - ha ormai esaurito la sua funzione giurisdizionale.
Ne consegue che, pur in esito al giudizio di Cassazione, la causa va rimessa al medesimo giudice che ha pronunciato la sentenza carente di sottoscrizione, a tenore dell'art. 354 c.p.c., comma 1, art. 360 c.p.c., n. 4 e art. 383 c.p.c., ultimo comma, il quale,
in sede di rinvio, risulta investito del potere-dovere di riesaminare il merito della controversia senza limitarsi alla semplice rinnovazione della pronunzia (cfr. Casa. n. 1297/1981, resa a sezioni unite, e, tra le numerose altre, Cass. nn. 4591/1984, 1643/1986, 12021/1990, 448/1991, 10681/1994, 910/1995, 7503/1996, 2582/1998, 7055/1999, 16045/2000/ 42 3/2001/ 12 292/2001, 1268/2003, 6312/2004, 9113/2004, 11739/2004, 21193/2005, 26040/2005). Trattasi, nella specie, di rinvio improprio o restitutorio giustificato dal rilievo che il giudizio di gravame, siccome definito con sentenza radicalmente nulla, deve ritenersi come non avvenuto, per cui lo stesso non va "sostituito" con altro da svolgersi avanti a diverso giudice dello stesso grado, ma va "rinnovato"' dallo stesso giudice funzionalmente competente a giudicare in grado di appello sulla sentenza di primo grado. L'esattezza di quanto sopra è dimostrata dall'esame degli artt.383, 354 e 161 c.p.c. Infatti, se è esatto che la legge prevede espressamente come ipotesi di rinvio improprio quella di cui all'art. 383 c.p.c., comma 3, che dispone che la Corte qualora riscontri una nullità del giudizio di primo grado per la quale il giudice di appello avrebbe dovuto rimettere le parti al primo giudice rinvia la causa a quest'ultimo, la dottrina e la giurisprudenza hanno sempre ritenuto che questo non sia l'unico caso di rinvio improprio, ravvisandone anche altre ipotesi, giustificate dalla eadem ratio. Così si à ritenuto, in virtù del principio di cui all'art. 354, riaffermato dall'art. 383 c.p.c., comma 3, che il giudizio deve ritenersi mancato se la sentenza è affetta dalle nullità previste dall'art. 354 c.p.c., commi 1 e 2, (il cui comma 1, rinviando all'art. 161 c.p.c., comma 2, prevede la nullità duella sentenza per mancata sottoscrizione del giudice). Queste disposizioni si riferiscono al rinvio della causa al primo giudice, ma è evidente che se le stesse nullità (tra le quali in particolare la mancata sottoscrizione del giudice) affettano la sentenza di secondo grado, va "rifatto" il solo giudizio di appello e quindi la causa va rimessa al giudice che ha pronunciato la sentenza nulla.
Sulla base di tali principi, deve essere dichiarata la nullità del provvedimento impugnato, che va cassato con rinvio della causa alla Corte di appello di Catanzaro, in diversa composizione, la quale provvedeva anche in ordine alle spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, dichiara assorbito il secondo, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Corte di appello di Catanzaro, in diversa composizione.
Così deciso in Roma, il 22 giugno 2006.
Depositato in Cancelleria il 28 settembre 2006