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Sentenza 30 ottobre 2025
Sentenza 30 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cremona, sentenza 30/10/2025, n. 67 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cremona |
| Numero : | 67 |
| Data del deposito : | 30 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G.P.U. 50/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CREMONA
Il Tribunale di Cremona, in persona dei seguenti magistrati dott. Andrea Milesi Presidente dott. Daniele Moro Giudice dott. Giorgio Scarsato Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G.P.U. 50/2025 promossa dalla in persona del legale rappresentante pro Parte_1 tempore (p.iva. ) P.IVA_1 con il patrocinio dell'avv. Andrea Sacchi ricorrente per l'apertura della liquidazione giudiziale di
) Controparte_1 CodiceFiscale_1 resistente contumace
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso del 12.6.2025 la ricorrente ha chiesto aprirsi la liquidazione giudiziale dell'imprenditore operante sotto la ditta Controparte_1
“Ventury di Grignani Achille”, il quale non si è costituito, nonostante la regolarità della notifica rinnovata.
Il ricorso va accolto.
1 Sussiste la legittimazione ad agire della ricorrente, in quanto la stessa è creditrice della somma di € 49.679,05, credito riconosciuto da d.i. emesso da questo Tribunale (d.i. n. 892/2024: cfr. l'allegato 4 al ricorso).
Il resistente è da ritenersi imprenditore commerciale, considerato il suo oggetto sociale (lavori di meccanica conto terzi: cfr. la sua visura camerale, in atti).
Dalla documentazione agli atti risulta lo stato di insolvenza del resistente, intesa come oggettiva incapacità dello stesso a far fronte regolarmente alle proprie obbligazioni, i cui indici inequivoci sono rappresentati:
- dalla sussistenza di una sua esposizione debitoria verso la ricorrente dell'ammontare di circa € 50.000,00, come detto;
- dalla sussistenza di una sua esposizione debitoria verso l'Amministrazione
Finanziaria, per circa € 180.000,00 (cfr. la lista dei documenti avvisi non pagati dell'Agenzia delle Entrate).
L'ammontare dei debiti scaduti e non pagati risultanti dagli atti è complessivamente superiore alla soglia oggettiva di € 30.000,00 di cui all'art. 49 ult. comma CCI.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cremona, nella riportata composizione, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda o eccezione respinta:
1) dichiara aperta la procedura di liquidazione giudiziale di CP_1
[...]
2) nomina Giudice delegato il dott. Giorgio Scarsato;
3) nomina Curatore il dott. ; Persona_1
4) ordina al debitore il deposito, entro 3 giorni, nella Cancelleria di questo Tribunale, dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie (in formato digitale se la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215 bis cod. civ. ), delle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre ultimi esercizi, nonché dell'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale;
5) stabilisce il giorno 14.1.2026 h. 10.45 per l'adunanza in cui si procederà all'esame dello stato passivo avanti al Giudice delegato, nella sede di questo Tribunale;
dispone che detta udienza avvenga con modalità “ da remoto” attraverso il seguente link https://teams.microsoft.com/l/meetup-
2 join/19:6f9265be4b9b4a61b5ae5b0ef81fdcab@thread.tacv2/1668617317294?c ontext=%7B%22Tid%22:%22792bc8b1-9088-4858-b830-
2aad443e9f3f%22,%22Oid%22:%2225352fe0-00f0-4697-87d4- fa533d4e48bf%22%7D
6) assegna ai creditori e ai terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della società fallita il termine perentorio di giorni 30 prima dell'udienza per la presentazione in cancelleria delle domande di insinuazione;
7) autorizza il Curatore, con le modalità di cui agli articoli 155quater, quinquies e sexies disp. att. cod. proc. civ. ad accedere ed acquisire le informazioni e la documentazione elencata nell'art. 49 comma 3 lett. f)
CCI;
8) dispone la prenotazione a debito e l'anticipazione dall'erario delle spese della presente procedura, onerando sin d'ora il Curatore di operare il versamento del non appena vi siano risorse Parte_2 sufficienti nell'attivo fallimentare;
9) ricorda all'imprenditore:
- che, ai sensi dell'art. 148 CCI, la corrispondenza, inclusa quella elettronica, diretta al fallito va consegnata al Curatore, esclusa quella estranea ai rapporti compresi nel fallimento, ove il fallito sia persona fisica;
- che, ai sensi dell'art. 149 CCI, il debitore, gli amministratori e i liquidatori della società o dell'ente sono tenuti a comunicare al Curatore ogni cambiamento della propria residenza o del proprio domicilio ed a presentarsi personalmente al Giudice delegato, al Curatore o al Comitato dei Creditori laddove occorrano informazioni o chiarimenti ai fini della gestione della procedura;
10) dispone che il Curatore: predisponga il progetto di stato passivo e lo depositi nella cancelleria del tribunale almeno 15 giorni prima dell'udienza fissata per l'esame dello stato passivo;
proceda all'immediata ricognizione dei beni, all'apposizione dei sigilli e, nel più breve tempo possibile, alla redazione dell'inventario, nonché di presentare al
Giudice delegato, entro 30 giorni dalla comunicazione della presente sentenza, un'informativa ai sensi dell'art. 130, comma 1, CCI, mentre la relazione ex art. 3 130, commi 4 e 5, CCI andrà presentata entro 60 giorni dal deposito del decreto di esecutorietà dello stato passivo;
11) manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui agli artt. 49, comma 4, e
45 CCI;
12) manda alla cancelleria per la comunicazione alla ricorrente;
Cremona, 16.10.2025
Il Giudice estensore Il Presidente dott. Giorgio Scarsato dott. Andrea Milesi
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CREMONA
Il Tribunale di Cremona, in persona dei seguenti magistrati dott. Andrea Milesi Presidente dott. Daniele Moro Giudice dott. Giorgio Scarsato Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G.P.U. 50/2025 promossa dalla in persona del legale rappresentante pro Parte_1 tempore (p.iva. ) P.IVA_1 con il patrocinio dell'avv. Andrea Sacchi ricorrente per l'apertura della liquidazione giudiziale di
) Controparte_1 CodiceFiscale_1 resistente contumace
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso del 12.6.2025 la ricorrente ha chiesto aprirsi la liquidazione giudiziale dell'imprenditore operante sotto la ditta Controparte_1
“Ventury di Grignani Achille”, il quale non si è costituito, nonostante la regolarità della notifica rinnovata.
Il ricorso va accolto.
1 Sussiste la legittimazione ad agire della ricorrente, in quanto la stessa è creditrice della somma di € 49.679,05, credito riconosciuto da d.i. emesso da questo Tribunale (d.i. n. 892/2024: cfr. l'allegato 4 al ricorso).
Il resistente è da ritenersi imprenditore commerciale, considerato il suo oggetto sociale (lavori di meccanica conto terzi: cfr. la sua visura camerale, in atti).
Dalla documentazione agli atti risulta lo stato di insolvenza del resistente, intesa come oggettiva incapacità dello stesso a far fronte regolarmente alle proprie obbligazioni, i cui indici inequivoci sono rappresentati:
- dalla sussistenza di una sua esposizione debitoria verso la ricorrente dell'ammontare di circa € 50.000,00, come detto;
- dalla sussistenza di una sua esposizione debitoria verso l'Amministrazione
Finanziaria, per circa € 180.000,00 (cfr. la lista dei documenti avvisi non pagati dell'Agenzia delle Entrate).
L'ammontare dei debiti scaduti e non pagati risultanti dagli atti è complessivamente superiore alla soglia oggettiva di € 30.000,00 di cui all'art. 49 ult. comma CCI.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cremona, nella riportata composizione, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda o eccezione respinta:
1) dichiara aperta la procedura di liquidazione giudiziale di CP_1
[...]
2) nomina Giudice delegato il dott. Giorgio Scarsato;
3) nomina Curatore il dott. ; Persona_1
4) ordina al debitore il deposito, entro 3 giorni, nella Cancelleria di questo Tribunale, dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie (in formato digitale se la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215 bis cod. civ. ), delle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre ultimi esercizi, nonché dell'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale;
5) stabilisce il giorno 14.1.2026 h. 10.45 per l'adunanza in cui si procederà all'esame dello stato passivo avanti al Giudice delegato, nella sede di questo Tribunale;
dispone che detta udienza avvenga con modalità “ da remoto” attraverso il seguente link https://teams.microsoft.com/l/meetup-
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7) autorizza il Curatore, con le modalità di cui agli articoli 155quater, quinquies e sexies disp. att. cod. proc. civ. ad accedere ed acquisire le informazioni e la documentazione elencata nell'art. 49 comma 3 lett. f)
CCI;
8) dispone la prenotazione a debito e l'anticipazione dall'erario delle spese della presente procedura, onerando sin d'ora il Curatore di operare il versamento del non appena vi siano risorse Parte_2 sufficienti nell'attivo fallimentare;
9) ricorda all'imprenditore:
- che, ai sensi dell'art. 148 CCI, la corrispondenza, inclusa quella elettronica, diretta al fallito va consegnata al Curatore, esclusa quella estranea ai rapporti compresi nel fallimento, ove il fallito sia persona fisica;
- che, ai sensi dell'art. 149 CCI, il debitore, gli amministratori e i liquidatori della società o dell'ente sono tenuti a comunicare al Curatore ogni cambiamento della propria residenza o del proprio domicilio ed a presentarsi personalmente al Giudice delegato, al Curatore o al Comitato dei Creditori laddove occorrano informazioni o chiarimenti ai fini della gestione della procedura;
10) dispone che il Curatore: predisponga il progetto di stato passivo e lo depositi nella cancelleria del tribunale almeno 15 giorni prima dell'udienza fissata per l'esame dello stato passivo;
proceda all'immediata ricognizione dei beni, all'apposizione dei sigilli e, nel più breve tempo possibile, alla redazione dell'inventario, nonché di presentare al
Giudice delegato, entro 30 giorni dalla comunicazione della presente sentenza, un'informativa ai sensi dell'art. 130, comma 1, CCI, mentre la relazione ex art. 3 130, commi 4 e 5, CCI andrà presentata entro 60 giorni dal deposito del decreto di esecutorietà dello stato passivo;
11) manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui agli artt. 49, comma 4, e
45 CCI;
12) manda alla cancelleria per la comunicazione alla ricorrente;
Cremona, 16.10.2025
Il Giudice estensore Il Presidente dott. Giorgio Scarsato dott. Andrea Milesi
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