Sentenza 13 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 13/05/2025, n. 2370 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 2370 |
| Data del deposito : | 13 maggio 2025 |
Testo completo
n. 2650/2017 r.g.a.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Napoli
7° SEZ CIVILE
Nelle persone dei seguenti magistrati:
Dr.ssa AURELIA D'AMBROSIO Presidente
Dr. MICHELE MAGLIULO Consigliere
Dr.ssa MONICA CACACE Consigliere est.
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. r.g. 2650/2017 avente ad oggetto appello avverso la sentenza n. 982/2017 emessa dal Tribunale di Torre Annunziata in data 03.04.2017, promossa da:
- F.G.V.S. (C.F. ), con il patrocinio Parte_1 P.IVA_1
dell'avv. TUCCILLO LUIGI presso il cui studio è elettivamente domiciliata in VIA S.
TOMMASO D'AQUINO, 15 NAPOLI
APPELLANTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 C.F._1
PORZIO ANDREA PRESSO IL CUI STUDIO è elettivamente domiciliato in VIA
CATELLO FUSCO, 39 80053 CASTELLAMMARE DI STABIA
APPELLATO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note di udienza a trattazione scritta ex art 127 ter cpc.
pagina 1 di 10
FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La in persona dei legali rappresentanti pro Parte_2
tempore, quale procuratrice e rappresentante di a sua volta società Parte_1
conferitaria del Ramo d'Azienda Direzione per l'Italia di Parte_3
Impresa designata per la Regione Campania alla gestione e liquidazione dei sinistri a carico del Fondo di Garanzia Vittime della Strada, con atto di citazione notificato in data
09.12.2014, conveniva in giudizio, innanzi al Tribunale di Torre Annunziata, l'Avv.
al fine di sentir condannare il predetto convenuto alla restituzione ex art. Controparte_1
2033 c.c. della somma complessiva di € 8.099,14, indebitamente percepita da quest'ultimo in relazione ad una serie di provvedimenti (dettagliatamente elencati nell'atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado) resi nell'ambito di procedure esecutive intentate nei confronti dell'impresa gestionaria del F.G.V.S. e, segnatamente, per l'erronea indicazione e/o omesso versamento dell'imposta di registro dovuta in forza dei suddetti provvedimenti emessi dai giudici dell'esecuzione (ovvero dei sottostanti titoli esecutivi) e per il duplice versamento di Ritenute d'Acconto scaturenti dal pagamento di ordinanze di assegnazione somme.
Si costituiva in giudizio il convenuto Avv. , eccependo, in via Controparte_1
preliminare, l'improcedibilità ed inammissibilità della domanda, nonché il difetto di legittimazione attiva della Compagnia Assicuratrice ed il parziale difetto di legittimazione passiva del medesimo Avv. e, nel merito, l'infondatezza della CP_1
pretesa attorea sia in punto di fatto, che in punto di diritto.
Con sentenza n. 982/2017, pubblicata il giorno 03.04.2017, il Tribunale di Torre
Annunziata così provvedeva: “Questo Giudice, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da , così provvede: Dichiara Parte_2
improcedibile la domanda. Condanna la società attrice in persona del suo legale rapp.te pro tempore alle spese ed onorari del giudizio che liquida in complessivi euro 2.100,00
pagina 2 di 10 di cui euro 100,00 per esborsi oltre rimborso forfetario al 15%, Iva e cpa come per legge con attribuzione al procuratore costituito avv.to Andrea Porzio dichiaratosi antistatario”.
La in persona del legale rappresentante pro tempore, nella qualità Parte_1
di Impresa designata per la Regione Campania alla gestione e liquidazione dei sinistri a carico del Fondo di Garanzia Vittime della Strada, con atto di citazione in appello notificato in data 03.05.2017, conveniva in giudizio, dinanzi alla Corte di Appello di
Napoli, l'Avv. al fine di ottenere la riforma della sentenza n. 982/2017, Controparte_1
emessa dal Tribunale di Torre Annunziata all'esito del procedimento civile recante
N.R.G. 6834/2014 e pubblicata, mediante deposito in cancelleria il giorno 03.04.2017 chiedendo l'accoglimento della domanda proposta in prime cure con vittoria delle spese del doppio grado di giudizio.
Si costituiva in giudizio l'appellato, che contestava l'ammissibilità e la fondatezza del gravame di cui chiedeva il rigetto con vittoria di spese e condanna della parte appellante ai sensi dell'art. 96 cpc.
All'udienza del 18.04.2024, stante l'intervenuto decesso del procuratore dell'appellante,
Avv. Mario Tuccillo, il processo veniva interrotto e riassunto dal nuovo procuratore costituito per l'appellante con atto notificato in data 16 settembre 2024.
La Corte, all'udienza del 20.02.2025 celebrata nelle forme di cui all'art. 127 ter cpc, esaurita l'attività prevista nell'art 350 c.p.c., ha trattenuto la causa in decisione, assegnando i termini di cui agli artt. 190, comma 1, e 352, comma 1, c.p.c., per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente rileva la Corte che le eccezioni in rito formulate dalla difesa della parte appellata sono destituite di fondamento.
Sussiste, infatti, l'interesse ad agire ex art. 100 c.p.c. e la legittimazione ad impugnare la sentenza in capo alla Nel corso del giudizio di primo grado, in Parte_1
particolare, la agiva in giudizio quale procuratrice Parte_2
pagina 3 di 10 e rappresentante di a sua volta società conferitaria del Ramo Parte_1
d'Azienda quest'ultima quale Parte_4
Impresa designata per la Regione Campania alla gestione e liquidazione dei sinistri a carico del Fondo di Garanzia Vittime della Strada. La dunque, è il Parte_1
soggetto titolare del diritto controverso, che, in primo grado, ha agito per il tramite della propria procuratrice e rappresentante e, nel Parte_2
presente grado, direttamente in proprio.
Parimenti infondata è l'eccezione di difetto di procura alle liti conferita dalla
[...]
al precedente procuratore della Compagnia, nelle more deceduto, Avv. Parte_1
Mario Tuccillo. Dalla disamina del gravame notificato, infatti, si evince che la procura alle liti in questione, conferita su separato foglio, risulta materialmente unita, mediante apposizione del timbro di congiunzione, all'originale cartaceo dell'atto di appello notificato a mezzo di Ufficiale Giudiziario, onde la stessa risulta certamente riferita all'impugnazione della sentenza di primo grado.
Ancora, la generica eccezione di tardività della notifica del ricorso in riassunzione, risulta infondata poiché il ricorso in riassunzione risulta tempestivamente notificato alla parte appellata in data16 settembre 2024 (come da documentazione allegata alle note depositate nel fascicolo telematico dal nuovo difensore costituito per l'appellante).
Ancora, in rito, va rigettata l'eccezione di inammissibilità dell'appello proposta dalla difesa della parte appellata ai sensi dell'art. 342 c.p.c. E' noto che, secondo la costante giurisprudenza, “Gli articoli 342 e 434 del Cpc, nel testo formulato dal Dl 83/2012, convertito con modificazioni dalla legge n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di
pagina 4 di 10 "revisio prioris instantiae" del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata” (pt. Cass. 28/07/2023, n.23100;
03/03/2022, n.7081). In sostanza, ai fini dell'ammissibilità del gravame, è sufficiente che l'atto di appello indichi i passaggi argomentativi della sentenza che l'appellante intende censurare, senza necessità di una trascrizione testuale di tali parti, e che formuli, rispetto ad essi, le proprie ragioni di dissenso, sì da esplicitare l'idoneità di tali ragioni a determinare le modifiche della decisione impugnata, consentendo alla controparte di formulare le proprie difese ed al giudice di valutarne la portata.
Nella specie, parte appellante, ha indicato con chiarezza le parti della sentenza oggetto di censura e le ragioni di critica che dovrebbero indurre la Corte a rivederle per ottenere la riforma della stessa e di conseguenza l'accoglimento dell'appello. Anche la paventata inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 348-bis c.p.c. deve essere esclusa, in ragione della già espletata analisi sulla non manifesta infondatezza del gravame proposto. Secondo la norma in questione, infatti, il giudice d'appello è chiamato a compiere in via preliminare un'analisi circa la 'ragionevole probabilità' che l'impugnativa possa essere accolta. Se l'impugnazione non supera tale accertamento preliminare, il giudice ne dichiara l'inammissibilità con ordinanza, secondo la previsione di cui all'art. 348 ter c.p.c. La disposizione prevede quindi che la dichiarazione d'inammissibilità avvenga non oltre l'indicata udienza ex art. 350 c.p.c., o al più a scioglimento della riserva assunta in quell'occasione ai sensi dell'art. 186 c.p.c.. Nel caso di specie, trattandosi di un giudizio che ha seguito l'ordinario iter processuale e per il quale è stato espletato un ulteriore approfondimento istruttorio, appare chiaro come il filtro dell'inammissibilità sia stato già chiaramente superato positivamente dal
Giudicante, essendo quindi la causa meritevole di essere scrutinata nel merito.
Venendo al merito, rileva la Corte che l'appellante fonda il gravame su un unico motivo di impugnazione rubricato Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2033 c.c. e 617
c.p.c., nonché omessa e/o insufficiente motivazione sul punto.
pagina 5 di 10 La Compagnia, in particolare, assume che: “non ha mai sollevato alcuna contestazione in ordine alla legittimità delle somme liquidate dai giudici dell'esecuzione nei vari provvedimenti di assegnazione delle somme pignorate, né tantomeno ha agito in giudizio per ottenere la ripetizione di voci - corrispondenti ad attività professionali espletate - indicate dalla controparte negli atti di precetto notificati sulla base delle predette ordinanze. Il presente procedimento restitutorio ex art. 2033 c.c. ha, invece, ad oggetto soltanto una parte delle somme pagate dalla Compagnia in favore del creditore procedente e, segnatamente, quella corrispondente ai soli importi versati all'Avv.
a titolo di spese di registrazione dei titoli esecutivi (sentenze ed ordinanze di CP_1
assegnazione somme): dette somme, corrisposte dalla sono, in realtà, non Pt_1
dovute o perché mai versate all'erario dall'Avv. ovvero perché pagate – su CP_1
richiesta di quest'ultimo – in un ammontare maggiore rispetto a quello effettivamente dovuto”.
L'appello è infondato.
Ed invero, in punto di diritto, la Suprema Corte, con un orientamento ormai consolidato, ritiene che: In tema di esecuzione forzata, il provvedimento che chiude il procedimento - stante la sua tendenziale definitività, volta a garantire la stabilità dei risultati dell'espropriazione, quale conseguenza del sistema di garanzie di legalità assicurato dai rimedi interni al procedimento stesso a tutela delle parti - preclude al soggetto esecutato l'esperibilità dell'azione di ripetizione di indebito, fondata sul presupposto dell'illegittimità dell'esecuzione, nei confronti del creditore procedente (o intervenuto) per ottenere la restituzione di quanto riscosso, a meno che tale illegittimità non sia stata fatta valere con un'opposizione esecutiva proposta nel corso della procedura e accolta successivamente alla sua chiusura. (cfr.: Corte di Cassazione n 23283 del 28.08.2024;
17021 del 2023; 27677 del 2022).
D'altra parte, la Compagnia gestionaria del F.V.S. che assume di richiedere unicamente la restituzione delle sole spese vive legate ad attività accessorie e successive all'emissione delle ordinanze di assegnazione somme (imposte di registro dei titoli pagina 6 di 10 esecutivi), che assume essere state indebitamente percepite dall'Avv. per le CP_1
causali ivi esposte, nonché gli importi che l'Avv. avrebbe percepito per due volte CP_1
in relazione ai medesimi titoli, pur allegando copiosa documentazione, non riesce a superare le contestazioni della parte appellata sotto il profilo della tardività della richiesta.
La parte convenuta, già in primo grado, contestava la ricostruzione in fatto esposta dall'attrice, ed assumeva che, in realtà ogni spesa era relativa all'esecuzione svolta con la seguente modalità: “In particolare, a seguito di sentenze civili del Giudice di Pace di diversi fori locali, parte esponente, laddove non avveniva lo spontaneo soddisfo da parte della società assicurativa appellante, precettava i relativi titoli muniti di formula esecutiva quindi, restando gli stessi non ottemperati nel relativo pagamento, nei termini del Codice di Rito, con rituale pignoramento presso terzi, procedeva a porre in esecuzione i titoli stessi. Pertanto nell'instaurata fase esecutiva - stante, tra l'altro, la contumacia del (leggasi Società assicurativa qui appellante) e del CP_2 [...]
(leggasi Agenzia assicurativa locale di Sorrento della detta società CP_3
appellante), parte qui esponente, quale legittimo CREDITORE, a conclusione dei giudizi di esecuzione incardinati, anche in forza della dichiarazione positiva del terzo, otteneva dal Giudice dell'Esecuzione rituali ordinanze di assegnazione somme, ex art.
532 Cpc, nei limiti richiesti, le quali somme pure rimanevano non ottemperate dal
(“debitor debitoris”), ragion per cui si procedeva, anche, a Controparte_3
praticare ulteriori precetti nei confronti del terzo pignorato stesso, in forza di dette ordinanze, divenute, ex lege, titoli esecutivi - rilevando, tra l'altro, in detti precetti, voci successive da erogare, quindi importi, che oggi parte appellante censura come indebitamente percepiti (leggasi “differenze di spese di registrazione”; “omesse spese di registrazione percepite”; “ritenute d'acconto indebitamente versate”).
Orbene, la deduzione della parte appellante non coglie nel segno non potendo il debitore inadempiente tardivamente richiedere al creditore che ha agito nei confronti del terzo
(debitor debitoris) in forza di un titolo esecutivo, la restituzione di somme che assume pagina 7 di 10 non dovute allorché tali istanze lo stesso non abbia fatto valere nel procedimento di pignoramento presso terzi con il rimedio all'uopo specificamente deputato, ovvero con la disciplinata opposizione all'esecuzione. In quella sede, il giudice dell'esecuzione, avrebbe dovuto e potuto, in considerazione del titolo esecutivo azionato, della dichiarazione positiva eventualmente resa dal terzo, valutare le somme da assegnare anche in considerazione della tempestiva opposizione proposta dal debitore (oggi appellante), così come esattamente ritenuto dal tribunale in prime cure.
Ed è il medesimo appellante a riferire della sua tardiva iniziativa allorché deduce che
“Sulla base delle ordinanze di assegnazione somme, emesse all'esito delle procedure esecutive portate avanti dalla controparte a seguito della restituzione delle somme da lui ritenute non congrue (provvedimenti nei quali, ovviamente, erano riportate anche le somme dovute in forza delle sentenze emesse dai giudici di pace e corrisposte dalle
ma restituite dall'Avv. ), l'odierno appellato notificava gli atti di Pt_1 CP_1
precetto al terzo pignorato il quale, conseguentemente, provvedeva alla liquidazione, in suo favore, delle relative somme, ivi inclusi gli importi richiesti ex adverso a titolo di
Ritenuta d'Acconto”.
L'appello, dunque, deve essere respinto.
Deve, infine, essere disattesa la domanda di condanna ai sensi dell'art. 96 comma tre cpc proposta dall'appellato nei confronti dell'appellante mancando nel caso di specie gli elementi di cui alla suddetta disposizione (cfr.: Corte di Cassazione Ord. 34429 del
25.12.2024; Cass. n. 15232 del 2024, secondo cui: “la condanna per responsabilità aggravata ai sensi dell'art. 96, terzo comma, c.p.c. non può essere fondata sul mero aggravamento del carico giudiziario dell'ufficio che l'introduzione della lite ha contribuito a determinare, essendo necessario individuare a tal fine la specifica condotta abusiva da imputare al soggetto soccombente, così come si verifica nel caso di insistenza colpevole in tesi giuridiche già reputate manifestamente infondate dal primo giudice, ovvero in censure della sentenza impugnata la cui inconsistenza giuridica avrebbe potuto essere apprezzata dall'appellante in modo da evitare il gravame, nonché
pagina 8 di 10 in ipotesi di abuso del processo, di proposizione di una impugnazione dai contenuti estremamente distanti dal diritto vivente e dai precetti del codice di rito e, ancora, in ipotesi di errori grossolani nella redazione dell'impugnazione”). Orbene, nella fattispecie portata all'esame di questa Corte non è dato ravvisare alcuna delle condotte sanzionabili a mente della richiamata disposizione normativa, risultando astrattamente esaminabile la domanda della società appellante.
Tutto ciò premesso, l'appello deve essere respinto e la sentenza di primo grado integralmente confermata.
Quanto al regime delle spese processuali, secondo il principio di soccombenza di cui all'art. 91 comma 1 cpc, l'appellante va condannato a rimborsare all'appellata le spese di lite del secondo grado di giudizio, come liquidate in dispositivo in applicazione delle tariffe di cui al D.M. n. 55 del 10/03/2014 (come da ultimo aggiornate con D.M. n.
147/2022), tenuto conto del valore della lite ed applicati per ciascuna fase di giudizio effettivamente svolta i valori tabellari tra i minimi ed i medi ivi previsti, con attribuzione in favore dell'avv. Andrea Porzio che ha reso la dichiarazione di cui all'art. 93 cpc.
A norma dell'art.13 co. 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, introdotto dall'art. 1 co. 17 della legge n. 228 del 24.12.2012 (destinato a trovare applicazione ai procedimenti introdotti in appello a partire dal 31.1.2013), essendo stato l'appello respinto,
l'appellante ha l'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione principale a norma del co.
1-bis di detto articolo.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nella piegata qualità avverso la sentenza n. 982/2017 emessa dal Parte_1
Tribunale di Torre Annunziata in data 03.04.2017 e contro , così Controparte_1
provvede:
a) Rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma l'impugnata sentenza;
b) Rigetta la domanda ex art 96 cpc;
pagina 9 di 10 c) Condanna nella qualità al pagamento in favore di Parte_1 CP_1
, delle spese del presente grado di giudizio che liquida in € 120,00 per
[...]
spese ed € 2.184,00 per competenze, oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge e rimborso spese generali, con attribuzione in favore dell'avv. Andrea Porzio;
d) Dà atto che ricorrono i presupposti per l'applicazione dell'art.13 co. 1 quater del
D.P.R. n.115/2002, con obbligo per l'appellante di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, a norma del co.
1-bis di detto articolo.
Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio del 10.04.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dr.ssa Monica Cacace Dr.ssa Aurelia D'Ambrosio
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