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Sentenza 4 dicembre 2025
Sentenza 4 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 04/12/2025, n. 1041 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 1041 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3537/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nelle persone dei Giudici
dott. Bruno Perla, Presidente relatore dott.ssa Silvia Migliori, Giudice dott.ssa Carmen Giraldi, Giudice
ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3537/2025 promossa da:
C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MARRANI AU, Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. MARRANI AU
e
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MARRANI Parte_2 C.F._2 AU, elettivamente domiciliato in Indirizzo telematico presso il difensore avv. MARRANI AU
ATTORE/I PM INTERVENUTO
Oggetto: separazione personale
IL TRIBUNALE
Vista la domanda congiunta di separazione proposta dai coniugi con ricorso depositato il 11/03/2025
Premesso che le parti hanno contratto matrimonio a Casalecchio di Reno (BO), il giorno 08.06.2003
– atto n. 14, Parte 1, anno 2003. Per_ Rilevato che dalla loro unione sono nati tre figli: (Bologna, 12.08.2003 – oggi 22 anni); Per_1 Per_ (Bologna, 21.06.2006 – oggi 19 anni), economicamente autosufficiente, e (Bologna, il 18.01.2008). considerato che, su richiesta delle parti, l'udienza di comparizione (26.09.2025) è stata sostituita da note scritte contenenti la dichiarazione di non volersi riconciliare, depositate entro il termine perentorio assegnato unitamente alla documentazione richiesta ex art. 473bis.12, comma 3, c.p.c. preso atto della volontà inequivoca manifestata dalle parti di non volersi riconciliare;
ritenuto che
sussistono i presupposti di cui all'art. 151 cc ai fini della pronuncia di separazione personale;
ritenuto che
non può essere ricostituita la comunione materiale e spiritale tra le parti, preso atto della volontà inequivoca manifestata dalle parti di non volersi riconciliare;
ritenuto che
le condizioni concordate tra le parti, così come precisate dalle note congiunte ritualmente depositate in vista dell'udienza, non presentino profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo, rappresentando l'equo contemperamento delle rispettive posizioni, oltre a rispondere agli interessi morali e materiali della prole, in quanto garantiscono ai figli minori un equo apporto di entrambe le figure genitoriali;
visto l'intervento del P.M. in data 06.06.2025; visto l'art. 473bis.51, comma 4, c.p.c.;
P . Q . M .
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede: pronuncia la separazione personale tra:
(nato a [...], RI, il 28.01.1968) Parte_1
e
(Bologna, il 24.12.1973) Parte_2
Unitisi in matrimonio a Casalecchio di Reno (BO), il giorno 08.06.2003 – atto n. 14, Parte 1, anno 2003
- ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Casalecchio di Reno (BO) di procedere all'annotazione della presente sentenza;
omologa l'accordo raggiunto tra le parti e, per l'effetto, dà atto che in base al predetto accordo la separazione coniugale è sottoposta alle seguenti condizioni:
- sig. resterà nell'abitazione coniugale, condotta in locazione, sita a Zola Predosa Parte_1
(BO), Via Roma n. 24; la sig.ra con il consenso del marito, dal mese di Parte_2 maggio 2025 si è già trasferita a vivere altrove, e più precisamente in un appartamento sito a Zola Predosa (BO), Via Alfieri n. 4, condotto in locazione.
- Le parti hanno già definito le questioni patrimoniali relative al pagamento del canone e delle utenze della casa coniugale sino a quando la moglie è ivi restata;
a far data dal trasferimento della stessa il sig. provvederà al pagamento dell'intero importo del canone di Parte_1 locazione dell'abitazione di Via Roma n. 24, e delle utenze, assumendosi ogni responsabilità in merito, pur restando il contratto di locazione formalmente cointestato tra le parti.
- L'arredo della casa coniugale, di proprietà comune, ivi resterà, ad eccezione del mobilio e degli altri oggetti che la sig.ra potrà prelevare, unitamente ai propri effetti Parte_2 personali, previo accordo tra le parti. Per_
- La figlia minore attualmente di anni 17, trasferirà la residenza anagrafica presso la madre, e sarà affidata congiuntamente ad entrambi i genitori, con i diritti e doveri di legge.
- Il collocamento sarà alternato, senza indicazioni tassative di specifiche giornate e/o orari, vista l'età della ragazza prossima alla maggiore età, e con frequenza paritaria della casa materna e di quella paterna, attesa la vicinanza tra le due abitazioni e la vicinanza tra le stesse ed i luoghi di Per_ interesse di Per_
- Entrambi i genitori provvederanno pertanto al mantenimento ordinario di in via diretta, Per_ sostenendo le rispettive spese di vitto e alloggio nei periodi in cui resterà con ciascuno di essi, senza la previsione di alcun assegno perequativo, ma impegnandosi le parti a rivedere tale accordo qualora non si realizzi la previsione di una equa permanenza della figlia presso l'uno e l'altro genitore. Per_
- Tutte le altre spese sostenute per la figlia sia quelle ordinarie residue (quali ad esempio l'abbigliamento, quelle per la cura della persona, telefono, gli svaghi, etc..), sia quelle straordinarie come indicate nel protocollo del 09.08.2017 in uso presso il Tribunale di Bologna, saranno divise al 50% tra i genitori.
- Quanto al mantenimento della figlia i genitori continueranno, come oggi accade, a versare Per_1 alla stessa la somma di €. 350,00 mensili per il suo mantenimento ordinario a Roma, nonché a sostenere nella misura del 50% tutte le altre spese straordinarie necessarie per la figlia, ivi inclusi il materiale tessile per lo studio ed i trasporti da e per Roma.
Premesso che per spese ordinarie si devono intendere tutte quelle necessarie alla soddisfazione delle esigenze primarie di vita dei figli: quindi vitto, alloggio, abbigliamento ordinario, mensa scolastica e spese per l'ordinaria cura della persona, nelle spese straordinarie si devono ricomprendere: le spese straordinarie da non concordare preventivamente in quanto ritenute in via generale nell'interesse dei figli: a) spese corrispondenti a scelte già condivise dei genitori e dotate della caratteristica della continuità, a meno che non intervengano tra i genitori - a causa o dopo lo scioglimento dell'unione - documentati mutamenti connessi a primarie esigenze di vita tali da rendere la spesa eccessivamente gravosa. A titolo esemplificativo: spese mediche precedute dalla scelta concordata dello specialista, comprese le spese per i trattamenti e i farmaci prescritti;
spese scolastiche costituenti conseguenza delle scelte concordate dai genitori in ordine alla frequenza dell'istituto scolastico;
spese sportive, precedute dalla scelta concordata dello sport (incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature e del corredo sportivo); spese ludico-ricreativo-culturali, precedute dalla scelta concordata dell'attività (incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature); b) campi scuola estivi, babysitter, pre-scuola e post-scuola se necessitate dalle esigenze lavorative del genitore collocatario e se il genitore non collocatario, anche per tramite della rete famigliare di riferimento (nonni, ecc.) non offre tempestive alternative;
c) spese necessarie per il conseguimento della patente di guida;
d) abbonamento ai mezzi di trasporto pubblici;
e) spese scolastiche di iscrizione e dotazione scolastica iniziale, come da indicazione dell'istituto scolastico frequentato;
uscite scolastiche senza pernottamento;
f) visite specialistiche prescritte dal medico di base;
ticket sanitari e apparecchi dentistici o oculistici, comprese le lenti a contatto, se prescritti;
spese mediche aventi carattere d'urgenza. Spese straordinarie da concordare preventivamente: Tutte le altre spese straordinarie andranno concordate tra i genitori, con le seguenti modalità: il genitore che propone la spesa dovrà informarne l'altro per iscritto (con raccomandata, fax o e-mail), anche in relazione all'entità della spesa. Il tacito consenso dell'altro genitore sarà presunto decorsi trenta giorni dalla richiesta formale, se quest'ultimo non abbia manifestato il proprio dissenso per iscritto (con raccomandata, fax o e-mail) motivandolo adeguatamente, salvi diversi accordi. Modalità di rimborso delle spese straordinarie: Il rimborso delle spese straordinarie a favore del genitore anticipatario avverrà dietro esibizione di adeguata documentazione comprovante la spesa. La richiesta di rimborso dovrà avvenire in prossimità dell'esborso. Il rimborso dovrà avvenire tempestivamente dalla esibizione del documento di spesa e non oltre quindici giorni dalla richiesta, salvi diversi accordi. La documentazione fiscale deve essere intestata ai figli ai fini della corretta deducibilità della stessa.
- Le parti convengono di mantenere aperto il c/c tra loro cointestato acceso presso , ove CP_1 resterà l'accredito dell'assegno unico erogato dall' per i figli, impegnandosi a versare sul CP_2 predetto conto corrente in modo paritario la provvista per fare fronte agli esborsi necessari per i figli di cui ai punti precedenti, previo accordo tra le parti in ordine alle somme di volta in volta necessarie in ragione delle esigenze concrete dei figli.
Le spese legali del procedimento interamente compensate tra le parti.
Così deciso in Bologna nella Camera di Consiglio della Sezione Prima Civile in data 01.10.2025.
Il Presidente estensore Dott. Bruno Perla
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nelle persone dei Giudici
dott. Bruno Perla, Presidente relatore dott.ssa Silvia Migliori, Giudice dott.ssa Carmen Giraldi, Giudice
ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3537/2025 promossa da:
C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MARRANI AU, Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. MARRANI AU
e
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MARRANI Parte_2 C.F._2 AU, elettivamente domiciliato in Indirizzo telematico presso il difensore avv. MARRANI AU
ATTORE/I PM INTERVENUTO
Oggetto: separazione personale
IL TRIBUNALE
Vista la domanda congiunta di separazione proposta dai coniugi con ricorso depositato il 11/03/2025
Premesso che le parti hanno contratto matrimonio a Casalecchio di Reno (BO), il giorno 08.06.2003
– atto n. 14, Parte 1, anno 2003. Per_ Rilevato che dalla loro unione sono nati tre figli: (Bologna, 12.08.2003 – oggi 22 anni); Per_1 Per_ (Bologna, 21.06.2006 – oggi 19 anni), economicamente autosufficiente, e (Bologna, il 18.01.2008). considerato che, su richiesta delle parti, l'udienza di comparizione (26.09.2025) è stata sostituita da note scritte contenenti la dichiarazione di non volersi riconciliare, depositate entro il termine perentorio assegnato unitamente alla documentazione richiesta ex art. 473bis.12, comma 3, c.p.c. preso atto della volontà inequivoca manifestata dalle parti di non volersi riconciliare;
ritenuto che
sussistono i presupposti di cui all'art. 151 cc ai fini della pronuncia di separazione personale;
ritenuto che
non può essere ricostituita la comunione materiale e spiritale tra le parti, preso atto della volontà inequivoca manifestata dalle parti di non volersi riconciliare;
ritenuto che
le condizioni concordate tra le parti, così come precisate dalle note congiunte ritualmente depositate in vista dell'udienza, non presentino profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo, rappresentando l'equo contemperamento delle rispettive posizioni, oltre a rispondere agli interessi morali e materiali della prole, in quanto garantiscono ai figli minori un equo apporto di entrambe le figure genitoriali;
visto l'intervento del P.M. in data 06.06.2025; visto l'art. 473bis.51, comma 4, c.p.c.;
P . Q . M .
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede: pronuncia la separazione personale tra:
(nato a [...], RI, il 28.01.1968) Parte_1
e
(Bologna, il 24.12.1973) Parte_2
Unitisi in matrimonio a Casalecchio di Reno (BO), il giorno 08.06.2003 – atto n. 14, Parte 1, anno 2003
- ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Casalecchio di Reno (BO) di procedere all'annotazione della presente sentenza;
omologa l'accordo raggiunto tra le parti e, per l'effetto, dà atto che in base al predetto accordo la separazione coniugale è sottoposta alle seguenti condizioni:
- sig. resterà nell'abitazione coniugale, condotta in locazione, sita a Zola Predosa Parte_1
(BO), Via Roma n. 24; la sig.ra con il consenso del marito, dal mese di Parte_2 maggio 2025 si è già trasferita a vivere altrove, e più precisamente in un appartamento sito a Zola Predosa (BO), Via Alfieri n. 4, condotto in locazione.
- Le parti hanno già definito le questioni patrimoniali relative al pagamento del canone e delle utenze della casa coniugale sino a quando la moglie è ivi restata;
a far data dal trasferimento della stessa il sig. provvederà al pagamento dell'intero importo del canone di Parte_1 locazione dell'abitazione di Via Roma n. 24, e delle utenze, assumendosi ogni responsabilità in merito, pur restando il contratto di locazione formalmente cointestato tra le parti.
- L'arredo della casa coniugale, di proprietà comune, ivi resterà, ad eccezione del mobilio e degli altri oggetti che la sig.ra potrà prelevare, unitamente ai propri effetti Parte_2 personali, previo accordo tra le parti. Per_
- La figlia minore attualmente di anni 17, trasferirà la residenza anagrafica presso la madre, e sarà affidata congiuntamente ad entrambi i genitori, con i diritti e doveri di legge.
- Il collocamento sarà alternato, senza indicazioni tassative di specifiche giornate e/o orari, vista l'età della ragazza prossima alla maggiore età, e con frequenza paritaria della casa materna e di quella paterna, attesa la vicinanza tra le due abitazioni e la vicinanza tra le stesse ed i luoghi di Per_ interesse di Per_
- Entrambi i genitori provvederanno pertanto al mantenimento ordinario di in via diretta, Per_ sostenendo le rispettive spese di vitto e alloggio nei periodi in cui resterà con ciascuno di essi, senza la previsione di alcun assegno perequativo, ma impegnandosi le parti a rivedere tale accordo qualora non si realizzi la previsione di una equa permanenza della figlia presso l'uno e l'altro genitore. Per_
- Tutte le altre spese sostenute per la figlia sia quelle ordinarie residue (quali ad esempio l'abbigliamento, quelle per la cura della persona, telefono, gli svaghi, etc..), sia quelle straordinarie come indicate nel protocollo del 09.08.2017 in uso presso il Tribunale di Bologna, saranno divise al 50% tra i genitori.
- Quanto al mantenimento della figlia i genitori continueranno, come oggi accade, a versare Per_1 alla stessa la somma di €. 350,00 mensili per il suo mantenimento ordinario a Roma, nonché a sostenere nella misura del 50% tutte le altre spese straordinarie necessarie per la figlia, ivi inclusi il materiale tessile per lo studio ed i trasporti da e per Roma.
Premesso che per spese ordinarie si devono intendere tutte quelle necessarie alla soddisfazione delle esigenze primarie di vita dei figli: quindi vitto, alloggio, abbigliamento ordinario, mensa scolastica e spese per l'ordinaria cura della persona, nelle spese straordinarie si devono ricomprendere: le spese straordinarie da non concordare preventivamente in quanto ritenute in via generale nell'interesse dei figli: a) spese corrispondenti a scelte già condivise dei genitori e dotate della caratteristica della continuità, a meno che non intervengano tra i genitori - a causa o dopo lo scioglimento dell'unione - documentati mutamenti connessi a primarie esigenze di vita tali da rendere la spesa eccessivamente gravosa. A titolo esemplificativo: spese mediche precedute dalla scelta concordata dello specialista, comprese le spese per i trattamenti e i farmaci prescritti;
spese scolastiche costituenti conseguenza delle scelte concordate dai genitori in ordine alla frequenza dell'istituto scolastico;
spese sportive, precedute dalla scelta concordata dello sport (incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature e del corredo sportivo); spese ludico-ricreativo-culturali, precedute dalla scelta concordata dell'attività (incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature); b) campi scuola estivi, babysitter, pre-scuola e post-scuola se necessitate dalle esigenze lavorative del genitore collocatario e se il genitore non collocatario, anche per tramite della rete famigliare di riferimento (nonni, ecc.) non offre tempestive alternative;
c) spese necessarie per il conseguimento della patente di guida;
d) abbonamento ai mezzi di trasporto pubblici;
e) spese scolastiche di iscrizione e dotazione scolastica iniziale, come da indicazione dell'istituto scolastico frequentato;
uscite scolastiche senza pernottamento;
f) visite specialistiche prescritte dal medico di base;
ticket sanitari e apparecchi dentistici o oculistici, comprese le lenti a contatto, se prescritti;
spese mediche aventi carattere d'urgenza. Spese straordinarie da concordare preventivamente: Tutte le altre spese straordinarie andranno concordate tra i genitori, con le seguenti modalità: il genitore che propone la spesa dovrà informarne l'altro per iscritto (con raccomandata, fax o e-mail), anche in relazione all'entità della spesa. Il tacito consenso dell'altro genitore sarà presunto decorsi trenta giorni dalla richiesta formale, se quest'ultimo non abbia manifestato il proprio dissenso per iscritto (con raccomandata, fax o e-mail) motivandolo adeguatamente, salvi diversi accordi. Modalità di rimborso delle spese straordinarie: Il rimborso delle spese straordinarie a favore del genitore anticipatario avverrà dietro esibizione di adeguata documentazione comprovante la spesa. La richiesta di rimborso dovrà avvenire in prossimità dell'esborso. Il rimborso dovrà avvenire tempestivamente dalla esibizione del documento di spesa e non oltre quindici giorni dalla richiesta, salvi diversi accordi. La documentazione fiscale deve essere intestata ai figli ai fini della corretta deducibilità della stessa.
- Le parti convengono di mantenere aperto il c/c tra loro cointestato acceso presso , ove CP_1 resterà l'accredito dell'assegno unico erogato dall' per i figli, impegnandosi a versare sul CP_2 predetto conto corrente in modo paritario la provvista per fare fronte agli esborsi necessari per i figli di cui ai punti precedenti, previo accordo tra le parti in ordine alle somme di volta in volta necessarie in ragione delle esigenze concrete dei figli.
Le spese legali del procedimento interamente compensate tra le parti.
Così deciso in Bologna nella Camera di Consiglio della Sezione Prima Civile in data 01.10.2025.
Il Presidente estensore Dott. Bruno Perla