Sentenza 17 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 17/01/2025, n. 215 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 215 |
| Data del deposito : | 17 gennaio 2025 |
Testo completo
Tribunale di Palermo
Sezione Lavoro
N° ____/____ Registro
Sentenze Lavoro
RR EE PP UU BB BB LL II CC AA II TT AA LL II AA NN AA Cron.__________
IINN NNOOMMEE DDEELL PPOOPPOOLLOO IITTAALLIIAANNOO
LL TTRRIIBBUUNNAALLEE DDII PPAALLEERRMMOO
SSEEZZIIOONNEE LLAAVVOORROO F.A.
_________________ Addì ______________ nella persona del Giudice Onorario dott.ssa Anna Difalco, ha pronunciato la
Rilasciata spedizione in seguente forma esecutiva all'Avv. SSEENNTTEENNZZAA
_____________________________ nella causa iscritta al n. 10529 / 2021 del Ruolo Generale vertente
____________________________ TRA
per
(Avv. Spinella Samuela) Parte_1
_____________________________
ricorrente
CONTRO
[...]
Il Cancelliere
(Avv. CIMINO MICHELE) Controparte_1
l' ( Avv. Marina Olla e Controparte_2
Avv. Laura Furcas)
resistenti
Oggetto: opposizione ad avviso di intimazione di pagamento
All'udienza del 17.01.2025 ha pronunciato
S E N T E N Z A
mediante lettura di quanto segue
D I S P O S I T I V O
Definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti costituite;
rigetta il ricorso;
Tribunale di Palermo sez. Lavoro
Pone a carico dello Stato le spese, le competenze e gli onorari di parte ricorrente,
liquidati come da separato decreto.
◊
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 16/11/2021 il ricorrente indicato in epigrafe citava in
CP_ giudizio e proponendo opposizione avverso l'intimazione di pagamento CP_3
n.296202190016251 9/00 notificatagli in data 13.09.2021, dell'importo complessivo di € 7.339,63, limitatamente all'avviso di addebito n. 59620150000150747000
notificato in data 25.05.2015, relativo a contributi previdenziali per gli anni dal 2007
al 2012, eccependo l'intervenuta prescrizione dei crediti contributivi di cui agli AVA
opposti.
CP_ Regolarmente citate si costituivano e eccependo nel merito, CP_3
l'infondatezza del ricorso di cui hanno chiesto il rigetto.
Il ricorso merita di essere rigettato
Occorre in via preliminare chiarire che il titolo notificato come intimazione di pagamento può ritenersi di per sé autonomamente impugnabile poiché contiene tutti gli elementi della cartella di pagamento o dell'avviso di addebito.
Va, inoltre, osservato che il ricorrente, ha eccepito unicamente la sopravvenuta estinzione per prescrizione dei crediti previdenziali per essere decorso il termine prescrizionale quinquennale successivo alla notifica dell' AVA sotteso all'avviso di intimazione opposto.
Va innanzitutto disattesa in quanto manifestamente infondata l' ”eccezione di tardiva
- 2 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro costituzione in giudizio dell' Eccezione di Controparte_5
interruzione della prescrizione e Decadenze ex art. 416 c.p.c “ sollevata dal ricorrente a seguito della costituzione di . Deduce il ricorrente che l'udienza di prima CP_3
comparizione è stata fissata per giorno 15.07.2022, poi rinviata d'ufficio all'udienza del 23.12.2022. Il ricorrente eccepisce che , Controparte_5
costituitasi solamente in data 13.12.2022, sarebbe incorsa nelle decadenze di cui all'art. 416 c.p.c. rimanendole preclusa la possibilità di sollevare eccezioni processuali e di merito che non siano rilevabili d'ufficio e nello specifico e nello segnatamente “l'eccezione di interruzione della prescrizione dovuta dall'emergenza
sanitaria covid 19 in quanto elemento non acquisito nel termine decadenziale di cui
all'art. 416 c.p.c”.
La questione è mal posta in quanto, innanzitutto, è proprio il ricorrente che, peraltro come unico motivo del ricorso, ha eccepito la prescrizione quinquennale del credito,
nel cui termine deve essere calcolato, essendo stato stabilito ex lege a causa dell'emergenza sanitaria covid 19, il periodo di “sospensione” e non come erroneamente affermato di “interruzione” della prescrizione. Inoltre , CP_3
costituendosi, non ha formulato alcuna “
contro
-eccezione di interruzione della
prescrizione” ma ha svolto una mera difesa chiedendo l'applicazione del termine prescrizionale tenuto conto della cd “sospensione covid” come prevista dalla vigente normativa, non incorrendo pertanto il alcuna preclusione.
Si osserva comunque che secondo l'orientamento della giurisprudenza di legittimità, da questo giudice condiviso, “L'eccezione di interruzione della prescrizione, diversamente da quella di prescrizione, si configura come eccezione in senso lato sicché può essere rilevata anche d'ufficio dal giudice, in qualsiasi stato e grado del processo, purché sulla base delle allegazioni e di prove ritualmente acquisite o acquisibili al processo e quindi, nelle controversie
- 3 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro soggette al rito del lavoro, anche all'esito dell'esercizio dei poteri istruttori d'ufficio di cui all'art.
421, comma 2, c.p.c., legittimamente esercitabili dal giudice, tenuto all'accertamento della verità dei fatti rilevanti ai fini della decisione, ancor più nelle controversie in cui, venendo in considerazione la scissione oggettiva tra ente impositore e concessionario della riscossione, può rilevare l'acquisizione da quest'ultimo di ogni documento relativo ad atti della procedura di riscossione da cui derivino conseguenze di rilievo nei rapporti tra creditore e debitore, con il solo limite dell'avvenuta allegazione dei fatti. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che aveva dichiarato prescritto il credito per contributi previdenziali ritenendo di non poter utilizzare, a fini probatori dell'intervenuta interruzione della prescrizione, la relata di notifica della cartella esattoriale, che aveva preceduto la notifica dell'intimazione di pagamento, in ragione della tardiva costituzione del concessionario nel giudizio di primo grado)” (cfr. Cass. 7 giugno 2018, n. 14755; v. in motivazione altresì Cass. n. 23518 del 20 settembre
2019, che richiama anche Cass. Sez. L. Ord. n. 9226 del 13 aprile 2018 e Cass.
Sez. Lav. sent. n. 16542 del 14 luglio 2010)
Passando al merito del ricorso si osserva che l'art. 3 della L. 335 del 1995, in materia di riordino del sistema pensionistico, abbia espressamente sancito che: “Le
contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria si prescrivono e non possono essere versate con il decorso dei termini di seguito indicati: a) dieci anni per le contribuzioni di pertinenza del Fondo pensioni lavoratori dipendenti e delle altre gestioni pensionistiche obbligatorie, compreso il contributo di solidarietà
previsto dall'articolo 9-bis, comma 2, del decreto-legge 29 marzo 1991, n. 103,
convertito, con modificazioni, dalla legge 1° giugno 1991, n. 166, ed esclusa ogni aliquota di contribuzione aggiuntiva non devoluta alle gestioni pensionistiche. A
decorrere dal 1° gennaio 1996 tale termine è ridotto a cinque anni salvi i casi di denuncia del lavoratore o dei suoi superstiti;
b) cinque anni per tutte le altre
- 4 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria”.
Ciò premesso, dall'analisi della documentazione versata in atti, risulta provato per
tabulas che l'avviso di addebito n. 5962019009015389000 è stato regolarmente
CP_ CP_ notificato, ad opera dell in data 25.05.2015 (cfr. doc. produzione .
I crediti contributivi portati nell' avviso di intimazione opposto del 13.09.2021,
relativamente proprio all'avviso di addebito n. 59620150000150747000 notificato in data 25.05.2015, non possono tuttavia ritenersi prescritti inquanto trova applicazione, l'articolo 68, comma 1 del D.L. n. 18/2020 secondo cui “Con riferimento alle entrate tributarie e non tributarie, sono sospesi i termini dei versamenti, in scadenza nel periodo dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021, derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione nonché dagli avvisi previsti dagli articoli 29 e 30 del decreto- legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.
I versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione. Non si procede al rimborso di quanto già versato. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 24 settembre
2015, n. 159”.
Stabilisce, poi, l'articolo 12 del D. Lgs. n. 159/2015 quanto segue: “1. Le disposizioni in materia di sospensione dei termini di versamento dei tributi, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali, a favore dei soggetti interessati da eventi eccezionali, comportano altresì, per un corrispondente periodo di tempo, relativamente alle stesse entrate, la sospensione dei termini previsti per gli adempimenti anche processuali, nonché la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori, degli enti previdenziali e
- 5 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro assistenziali e degli agenti della riscossione, in deroga alle disposizioni dell'articolo
3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212. Salvo diverse disposizioni, i versamenti sospesi sono effettuati entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione.[…]”.
Orbene, da quanto precede deriva che, notificati i titoli suddetti nelle indicate date, nel calcolare il termine quinquennale di prescrizione successiva deve, dunque, tenersi conto della sospensione dei termini di prescrizione dall'8 marzo
2020 al 31 agosto 2021. Aggiungendo un anno, cinque mesi e 23 giorni al termine finale di prescrizione si ha che, allorché è stata notificata, in data 13.09.2021,
l'intimazione di pagamento, il termine prescrizionale non era ancora decorso per nessuno dei sei titoli sopra riportati.
Discende, in definitiva, da tutto quanto sopra esposto che la proposta opposizione ex art. 615 comma 1 c.p.c. va rigettata.
Il ricorso, assorbita ogni altra questione, va pertanto rigettato con le conseguenziali statuizioni in materia di spese di lite, di cui al dispositivo.
◊
◊
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti costituite;
Come in epigrafe
Così deciso in Palermo, all'udienza del 16/01/2025.
LL DD
AANNNNAA DDIIFFAALLCCOO
- 6 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro