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Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 10/12/2025, n. 3327 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 3327 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI NOLA
PRIMA SEZIONE nella persona del Giudice dott. Vittorio Todisco, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II Grado iscritta al n.r.g. 8482/2019 pendente tra:
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Russo Sergio (C.F. Parte_1 C.F._1
); C.F._2
APPELLANTE
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Controparte_1 P.IVA_1 Zambelli Giovanni (C.F. ); C.F._3 APPELLATA – APPELLANTE INCIDENTALE
OGGETTO: lesione personale
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da atti di causa e da note depositate in sostituzione dell'udienza del
20.11.2025, tenuta con le modalità previste dall'art. 127-ter c.p.c..
RAGIONI DELLA DECISIONE
1 – Con atto d'appello notificato in data 10.12.2019, impugnava la sentenza n. Parte_1
2169/2019, emessa dal Giudice di Pace di Sant'Anastasia in data 28.06.2019, con la quale veniva dichiarata l'incompetenza per valore del Giudice adito a decidere sulla domanda formulata dall'attore nei confronti della con compensazione delle spese di Controparte_1 lite.
1 1.1 – In particolare, dinanzi al Giudice di prime cure l'odierno appellante esponeva quanto segue:
• in data 21.11.2014, alle ore 17.30 circa, in Pollena Trocchia (NA), trovandosi alla guida dell'autovettura Alfa Romeo Mito tg. DV095ZK, di proprietà di mentre Persona_1 percorreva via San Giacomo, nei pressi del numero civico 82, perdeva il controllo del veicolo e impattava contro un palo della pubblica illuminazione;
• a causa dell'incidente, subiva lesioni personali, dovendo essere trasportato al presidio ospedaliero di Pollena Trocchia e successivamente trasferito presso l'ospedale di Nola;
• per l'automobile citata era stata stipulata con la polizza Controparte_1 assicurativa nr. 1/2335/30/10/7627913, che copriva anche il rischio di infortuni al conducente;
• ciononostante, la compagnia assicuratrice non ha provveduto al pagamento dell'indennizzo.
L'attore chiedeva, pertanto, la condanna della parte convenuta al pagamento dell'indennizzo assicurativo dovuto per il sinistro descritto.
1.2 – Si costituiva nel giudizio di primo grado la compagnia assicuratrice, che eccepiva l'incompetenza per valore del Giudice di Pace, l'improcedibilità e l'inammissibilità della domanda;
argomentava circa l'infondatezza dell'avversa pretesa, evidenziando che la polizza assicurativa copre solo i danni derivanti da invalidità permanente, con una franchigia assoluta per le invalidità inferiori al 3%; concludeva, pertanto, per il rigetto della domanda.
1.3 – Con la sentenza impugnata, il Giudice di Pace di Sant'Anastasia dichiarava la propria incompetenza per valore.
1.4 – Con l'atto di appello in esame, contestava la decisione in questione, sulla base Parte_1 dei seguenti motivi:
• violazione degli artt. 10 e 14 c.p.c., poiché il Giudice ha erroneamente determinato il valore della causa;
• violazione dell'art. 38 c.p.c., poiché il Giudice non ha dichiarato la propria incompetenza all'esito della prima udienza, ma solo a seguito dell'attività istruttoria espletata;
• violazione dell'art. 7 c.p.c., poiché la controversia riguarda il risarcimento del danno prodotto dalla circolazione di veicolo e, pertanto, la competenza del Giudice di Pace si estende fino a €
20.000,00.
Ha chiesto, pertanto, di riformare la sentenza di primo grado, accogliendo la domanda attorea.
2 1.5 – Con comparsa depositata in data 10.03.2020, si costituiva in giudizio
[...]
eccependo l'inammissibilità delle domande nuove formulate Controparte_1 dall'appellante, rilevando l'infondatezza dell'appello e chiedendone il rigetto.
Nel caso di accoglimento dell'appello ed esame della domanda nel merito, riproponeva tutte le eccezioni ed argomentazioni già formulate in primo grado, chiedendo il rigetto delle avverse pretese.
Inoltre, formulava appello incidentale, chiedendo la riforma della sentenza di primo grado, nella parte disponeva la compensazione delle spese di lite.
1.6 – Acquisito il fascicolo di primo grado, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni;
a seguito di alcuni rinvii, con provvedimento del 27.03.2025, il Giudice invitava le parti a espletare il procedimento obbligatorio di mediazione.
Veniva fissata la successiva udienza del 20.11.2025, sostituita dal deposito di note scritte, in virtù dell'art. 127-ter c.p.c., per la precisazione delle conclusioni e la discussione, ai sensi dell'art. 281- sexies c.p.c..
2 – In via del tutto preliminare, deve essere dichiarata l'ammissibilità dell'appello principale, tempestivamente proposto nel rispetto del termine di cui all'art. 327 c.p.c.: la sentenza appellata, non notificata, veniva infatti pubblicata in data 28.06.2019 e l'atto di citazione in appello veniva notificato in data 10.12.2019; inoltre, l'impugnazione è procedibile, ai sensi dell'art. 348 c.p.c., poiché l'iscrizione a ruolo è avvenuta in data 18.01.2019, nel termine di dieci giorni dalla notificazione, previsto dall'art. 165 c.p.c..
2.1 – L'appello incidentale è ammissibile, ai sensi dell'art. 343 c.p.c., poiché formulato dall'appellata all'interno della comparsa di costituzione depositata in data 10.03.2020, nel rispetto del termine di venti giorni prima dell'udienza indicata in citazione per il 20.04.2020.
2.2 – Peraltro, l'ammissibilità dell'appello principale e di quello incidentale è confermata dalla loro conformità ai principi espressi dall'art. 342 c.p.c., essendo state formulate doglianze specifiche alla impugnata sentenza. Invero, la giurisprudenza ha chiarito che gli artt. 342 e 434
c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, convertito dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti
3 le ragioni addotte dal primo Giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata, consentendo l'ammissibilità dell'appello laddove siano chiare le censure apportate alla decisione di primo grado, nonché la statuizione realmente voluta dall'appellante in riforma di quella impugnata (cfr. Cassazione civile, sez. un., 16/11/2017, n. 27199).
Nel caso di specie, gli appellanti hanno puntualmente individuato le parti della sentenza non condivise, le risultanze istruttorie da rivalutare e le richieste di riforma della sentenza, consentendo di proseguire nell'accertamento del diritto rivendicato.
3 – Nel merito, con l'appello principale è stata contestata la decisione di primo grado, nella parte in cui ha dichiarato l'incompetenza per valore del Giudice di Pace adito.
L'impugnazione è fondata, poiché il Giudice di prime cure ha erroneamente determinato il valore della causa.
3.1 – Invero, l'attore in primo grado ha chiesto di accertare il suo diritto all'indennizzo, condannando la compagnia assicuratrice al pagamento del medesimo, “nella misura da determinarsi in corso di causa”, oltre interessi, rivalutazione monetaria e risarcimento del maggior danno ex art. 1224 c.c., con vittoria delle spese di lite;
ha precisato di richiedere la condanna “comunque entro e non oltre la somma di € 5.200,00 ai fini del pagamento del contributo unico”.
3.2 – Al riguardo, deve essere rilevato che, come evidenziato dal Giudice di Pace, la dichiarazione del difensore in tema di contributo unificato è ininfluente ai fini dell'individuazione del valore della domanda, poiché essa è indirizzata al funzionario di cancelleria, cui compete il relativo controllo, sicché, non appartenendo tale dichiarazione di valore alle conclusioni della citazione, deve escludersi la possibilità di considerarla come parte della “domanda”, nel senso cui vi allude il primo comma dell'art. 10 c.p.c., quando dice che “il valore della causa, ai fini della competenza, si determina dalla domanda a norma delle disposizioni seguenti” (cfr. Cassazione civile sez. VI, 15/06/2022, n. 19233; Cassazione civile sez. trib., 11/05/2023, n. 12770;
Cassazione civile sez. III, 17/05/2025, n. 13145).
4 In questa prospettiva, dunque, la dichiarazione dell'attore di voler contenere la domanda “entro e non oltre la somma di € 5.200,00 ai fini del pagamento del contributo unico” è del tutto irrilevante ai fini della determinazione del valore della stessa.
3.3 – Dalla precedente considerazione si desume che l'attore non ha fissato il valore della domanda formulata nell'atto di citazione.
Conseguentemente, occorre applicare l'art. 14 comma 1 c.p.c., il quale prevede che “nelle cause relative a somme di danaro o a beni mobili, il valore si determina in base alla somma indicata o al valore dichiarato dall'attore” e che “in mancanza di indicazione o dichiarazione, la causa si presume di competenza del Giudice adito” (cfr. Cassazione civile sez. III, 12/07/2005, n. 14586).
In questa prospettiva, deve presumersi che la domanda attorea sia limitata entro la competenza per valore del Giudice di Pace adito, pari a € 5.000,00, per le cause relative a beni mobili, ai sensi dell'art. 7 c.p.c..
Conseguentemente, l'appello è fondato, poiché la domanda formulata rientra nella competenza del Giudice adito.
3.4 – Come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, qualora il Giudice di appello ritenga errata la pronunzia di incompetenza emessa dal Giudice di primo grado, deve decidere la causa nel merito, restando esclusa la possibilità di rinviare la causa al Giudice di primo grado.
(Cassazione civile sez. I, 04/04/2024, n. 8868). Conseguentemente, all'accoglimento dell'appello consegue la necessità di esaminare la domanda formulata in primo grado.
4 – In rito, deve rilevarsi che tale domanda è procedibile, ai sensi dell'art. 5 del d.lgs. 28/2010.
4.1 – Invero, la Corte di Cassazione ha rilevato che, in tema di mediazione obbligatoria, allorché il convenuto eccepisca tempestivamente l'improcedibilità della domanda per il mancato esperimento del procedimento di mediazione e il Giudice erroneamente ritenga che la mediazione non doveva essere esperita, la conseguente nullità può essere fatta valere mediante appello;
in tal caso, il Giudice d'appello, dichiarata la nullità della sentenza, non potendo disporre la rimessione al primo Giudice, è tenuto ad assegnare alle parti il dovuto termine per la presentazione della domanda di mediazione, per poi accertare se la condizione di procedibilità sia stata soddisfatta e trattare la causa nel merito, ovvero, in mancanza, dichiarare l'improcedibilità della domanda giudiziale (cfr. Cassazione civile sez. II, 16/10/2023, n. 28695).
5 4.2 – Nel caso di specie, parte convenuta ha tempestivamente eccepito in primo grado l'improcedibilità della domanda, riproponendo tale eccezione in appello.
L'eccezione era fondata, poiché la controversia riguarda un contratto assicurativo, atteso che l'attore ha chiesto il pagamento dell'indennizzo dovuto in virtù della polizza stipulata con
Cionondimeno, il Giudice di Pace non ha invitato le parti a Controparte_1 espletare il procedimento obbligatorio di mediazione, come previsto dall'art. 5 comma 2 del d.lgs. 28/2010; pertanto, tale invito è stato formulato nel corso del presente giudizio, con provvedimento del 27.03.2025. A seguito dello stesso, parte attrice ha regolarmente introdotto il procedimento di mediazione, come risulta dal verbale del 14.05.2025, depositato in data
16.05.2025.
Conseguentemente, la domanda è procedibile.
4.3 – Atteso che la parte appellata non ha partecipato al procedimento obbligatorio di mediazione senza giustificato motivo, sussistono le condizioni per la condanna della stessa al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio, ai sensi dell'art. 8 comma 5 del d.lgs. 28/2010.
5 – Nel merito, la domanda formulata da è infondata. Parte_1
5.1 – Al fine di motivare tale conclusione, risulta preliminarmente necessaria l'individuazione del criterio di riparto dell'onere della prova tra l'assicurato e la compagnia assicuratrice.
Al riguardo, si osserva che, nel giudizio promosso nei confronti dell'assicuratore ed avente ad oggetto il pagamento dell'indennizzo pattuito, il fatto costitutivo della pretesa dell'assicurato consiste nell'avverarsi di un rischio corrispondente a quello descritto nella polizza. Ai sensi dell'art. 2697 c.c., pertanto, sull grava l'onere di dimostrare che si è verificato il fatto Parte_2 avverso previsto nella polizza, che sia derivato dalle cause previste dalla polizza e che abbia prodotto gli effetti previsti dalla polizza.
Cionondimeno, il rischio previsto nel contratto di assicurazione è normalmente delimitato attraverso patti che, sulla base delle volontà delle parti e del premio pagato, circoscrivono il diritto all'indennizzo ai sinistri derivanti da determinate cause, ovvero ai sinistri consistiti in determinati eventi, o ancora ai sinistri che abbiano prodotto determinati effetti. Per effetto dell'inserimento nel contratto di assicurazione di queste clausole di delimitazione del rischio, gli effetti avversi cui l'assicurato è teoricamente esposto possono essere classificati in tre categorie: i
6 rischi inclusi;
i rischi esclusi;
i rischi non compresi.
I rischi inclusi sono quelli per i quali il contratto accorda all'assicurato il pagamento dell'indennizzo. I rischi esclusi sono quelli del tutto estranei al contratto (ad esempio, il rischio di infortuni rispetto ad una polizza che copra la responsabilità civile). I rischi non compresi sono invece quelli che astrattamente rientrerebbero nella generale previsione contrattuale, ma per i quali l'indennizzo è escluso con un patto espresso di delimitazione del rischio (ad esempio, in un contratto di assicurazione contro i danni da incendio, si esclude l'indennizzabilità degli incendi provocati dal fulmine).
Tale distinzione incide sull'individuazione del criterio di riparto dell'onere della prova: invero, la circostanza che l'evento dannoso rientri tra i “rischi inclusi” è fatto costitutivo della pretesa e deve essere provata dall'assicurato; la circostanza che l'evento verificatosi rientri fra i rischi “non compresi”, invece, costituisce un fatto impeditivo della pretesa attorea e dunque provato dall'assicuratore (cfr. Cassazione civile sez. III, 23/01/2018, n. 1558; Cassazione civile sez. III,
09/08/2023, n. 24273; Cassazione civile sez. III, 09/11/2023, n. 31251).
5.2 – Nel caso di specie, non è contestata l'esistenza della polizza assicurativa invocata da parte attrice;
cionondimeno, l'odierna appellata ha eccepito che l'evento verificatosi rientra tra i rischi
“non compresi”, evidenziando l'esistenza di una franchigia assoluta, riguardante l'invalidità permanente inferiore al 3%.
A sostegno della propria eccezione, ha allegato alla comparsa di costituzione, in primo grado, le condizioni generali relative alla polizza per cui è causa, che, all'art. 6, prevedono che l'assicurazione copre i danni derivanti da invalidità permanente, ma, all'art. 7, precisano che
“l'impresa non dà luogo ad indennizzo per invalidità permanente quando questa è di grado non superiore al 3% dell'invalidità permanente totale”. Parte attrice non ha contestato l'applicabilità delle citate condizioni generali alla polizza sottoscritta;
esse, pertanto, devono ritenersi operanti nel caso di specie.
È provato, dunque, che l'invalidità permanente inferiore al 3% integra un rischio “non compreso” nella copertura assicurativa.
5.3 – Nel caso di specie, al fine di quantificare le lesioni psico-fisiche patite dall'attore, il Giudice di prime cure ha disposto una CTU medico legale. La relazione tecnica, le cui conclusioni non sono state contestate dall'odierno appellante, attesta che “il quadro clinico da f.l.c. in regione
7 frontale piramide regione gabellare apicale, per quanto attiene al danno permanente, è da riferirsi agli esiti di una cicatrice chirurgica in tale regione di circa 42 cm di lunghezza e 1 cm di diametro e a frequenti cefalee”. Il CTU ha evidenziato che “vi sono postumi che determinano nel Sig.re un danno biologico del 2%, senza che vi sia una riduzione permanente della capacità Parte_1 lavorativa specifica del soggetto”; non risultano documentate spese mediche.
Conseguentemente, l'invalidità riportata dall'attore risulta inferiore al 3% e, quindi, alla luce delle citate condizioni generali di polizza, esse non dà luogo ad indennizzo, rientrando tra i rischi
“non compresi” all'interno della copertura assicurativa.
La domanda, pertanto, deve essere rigettata.
6 – Occorre procedere, a questo punto alla liquidazione delle spese di lite, tenendo conto della soccombenza di , atteso che la domanda formulata dallo stesso è risultata infondata. Parte_1
6.1 – Con riferimento alle spese del primo grado di giudizio, deve essere accolto l'appello incidentale formulato dall'appellata, poiché esse devono essere poste a carico di parte attrice, applicando il criterio della soccombenza, ai sensi dell'art. 91 c.p.c..
Esse sono liquidate come in dispositivo, in favore dell'appellata, in applicazione della tabella della Tabella 1 fascia II del D.M. 55/2014, come modificato dal D.M. 147/2022, con riduzione del 50%, ai sensi dell'art. 4 comma 1 del citato D.M., in virtù dell'assenza di questioni giuridiche di particolare complessità.
6.2 – Inoltre, alla luce della soccombenza, le spese del presente grado di giudizio sono poste a carico dell'appellante e sono liquidate come da dispositivo, in favore dell'appellata, in applicazione della Tabella 2 fascia II del D.M. 55/2014, come modificato dal D.M. 147/2022, con esclusione della fase istruttoria, non essendo state acquisite prove in appello, e con riduzione del
50%, ai sensi dell'art. 4 comma 1 del citato D.M., in virtù dell'assenza di questioni giuridiche di particolare complessità.
6.3 – Le spese di CTU, come liquidate dal Giudice di primo grado, sono definitivamente poste a carico dell'appellante soccombente.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Nola, Prima Sezione civile, nella persona del Giudice dott. Vittorio
Todisco, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
8 - accoglie l'appello principale e, in riforma della sentenza di primo grado, rigetta la domanda formulata da;
Parte_1
- accoglie l'appello incidentale e, in riforma della sentenza di primo grado, condanna parte appellante alla rifusione, in favore dell'appellata, delle spese del giudizio di primo grado, che liquida in € 632,50 per compensi professionali, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA, come per legge;
- condanna l'appellante alla rifusione, in favore dell'appellata, delle spese del giudizio di secondo grado, che liquida in € 850,50 per compensi professionali, oltre spese generali al
15%, IVA e CPA, come per legge;
- pone le spese di CTU definitivamente a carico dell'appellante;
- condanna parte appellata al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio, ai sensi dell'art. 8 comma 5 del d.lgs. 28/2010.
Nola, 10/12/2025
Il Giudice
Dott. Vittorio Todisco
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI NOLA
PRIMA SEZIONE nella persona del Giudice dott. Vittorio Todisco, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II Grado iscritta al n.r.g. 8482/2019 pendente tra:
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Russo Sergio (C.F. Parte_1 C.F._1
); C.F._2
APPELLANTE
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Controparte_1 P.IVA_1 Zambelli Giovanni (C.F. ); C.F._3 APPELLATA – APPELLANTE INCIDENTALE
OGGETTO: lesione personale
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da atti di causa e da note depositate in sostituzione dell'udienza del
20.11.2025, tenuta con le modalità previste dall'art. 127-ter c.p.c..
RAGIONI DELLA DECISIONE
1 – Con atto d'appello notificato in data 10.12.2019, impugnava la sentenza n. Parte_1
2169/2019, emessa dal Giudice di Pace di Sant'Anastasia in data 28.06.2019, con la quale veniva dichiarata l'incompetenza per valore del Giudice adito a decidere sulla domanda formulata dall'attore nei confronti della con compensazione delle spese di Controparte_1 lite.
1 1.1 – In particolare, dinanzi al Giudice di prime cure l'odierno appellante esponeva quanto segue:
• in data 21.11.2014, alle ore 17.30 circa, in Pollena Trocchia (NA), trovandosi alla guida dell'autovettura Alfa Romeo Mito tg. DV095ZK, di proprietà di mentre Persona_1 percorreva via San Giacomo, nei pressi del numero civico 82, perdeva il controllo del veicolo e impattava contro un palo della pubblica illuminazione;
• a causa dell'incidente, subiva lesioni personali, dovendo essere trasportato al presidio ospedaliero di Pollena Trocchia e successivamente trasferito presso l'ospedale di Nola;
• per l'automobile citata era stata stipulata con la polizza Controparte_1 assicurativa nr. 1/2335/30/10/7627913, che copriva anche il rischio di infortuni al conducente;
• ciononostante, la compagnia assicuratrice non ha provveduto al pagamento dell'indennizzo.
L'attore chiedeva, pertanto, la condanna della parte convenuta al pagamento dell'indennizzo assicurativo dovuto per il sinistro descritto.
1.2 – Si costituiva nel giudizio di primo grado la compagnia assicuratrice, che eccepiva l'incompetenza per valore del Giudice di Pace, l'improcedibilità e l'inammissibilità della domanda;
argomentava circa l'infondatezza dell'avversa pretesa, evidenziando che la polizza assicurativa copre solo i danni derivanti da invalidità permanente, con una franchigia assoluta per le invalidità inferiori al 3%; concludeva, pertanto, per il rigetto della domanda.
1.3 – Con la sentenza impugnata, il Giudice di Pace di Sant'Anastasia dichiarava la propria incompetenza per valore.
1.4 – Con l'atto di appello in esame, contestava la decisione in questione, sulla base Parte_1 dei seguenti motivi:
• violazione degli artt. 10 e 14 c.p.c., poiché il Giudice ha erroneamente determinato il valore della causa;
• violazione dell'art. 38 c.p.c., poiché il Giudice non ha dichiarato la propria incompetenza all'esito della prima udienza, ma solo a seguito dell'attività istruttoria espletata;
• violazione dell'art. 7 c.p.c., poiché la controversia riguarda il risarcimento del danno prodotto dalla circolazione di veicolo e, pertanto, la competenza del Giudice di Pace si estende fino a €
20.000,00.
Ha chiesto, pertanto, di riformare la sentenza di primo grado, accogliendo la domanda attorea.
2 1.5 – Con comparsa depositata in data 10.03.2020, si costituiva in giudizio
[...]
eccependo l'inammissibilità delle domande nuove formulate Controparte_1 dall'appellante, rilevando l'infondatezza dell'appello e chiedendone il rigetto.
Nel caso di accoglimento dell'appello ed esame della domanda nel merito, riproponeva tutte le eccezioni ed argomentazioni già formulate in primo grado, chiedendo il rigetto delle avverse pretese.
Inoltre, formulava appello incidentale, chiedendo la riforma della sentenza di primo grado, nella parte disponeva la compensazione delle spese di lite.
1.6 – Acquisito il fascicolo di primo grado, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni;
a seguito di alcuni rinvii, con provvedimento del 27.03.2025, il Giudice invitava le parti a espletare il procedimento obbligatorio di mediazione.
Veniva fissata la successiva udienza del 20.11.2025, sostituita dal deposito di note scritte, in virtù dell'art. 127-ter c.p.c., per la precisazione delle conclusioni e la discussione, ai sensi dell'art. 281- sexies c.p.c..
2 – In via del tutto preliminare, deve essere dichiarata l'ammissibilità dell'appello principale, tempestivamente proposto nel rispetto del termine di cui all'art. 327 c.p.c.: la sentenza appellata, non notificata, veniva infatti pubblicata in data 28.06.2019 e l'atto di citazione in appello veniva notificato in data 10.12.2019; inoltre, l'impugnazione è procedibile, ai sensi dell'art. 348 c.p.c., poiché l'iscrizione a ruolo è avvenuta in data 18.01.2019, nel termine di dieci giorni dalla notificazione, previsto dall'art. 165 c.p.c..
2.1 – L'appello incidentale è ammissibile, ai sensi dell'art. 343 c.p.c., poiché formulato dall'appellata all'interno della comparsa di costituzione depositata in data 10.03.2020, nel rispetto del termine di venti giorni prima dell'udienza indicata in citazione per il 20.04.2020.
2.2 – Peraltro, l'ammissibilità dell'appello principale e di quello incidentale è confermata dalla loro conformità ai principi espressi dall'art. 342 c.p.c., essendo state formulate doglianze specifiche alla impugnata sentenza. Invero, la giurisprudenza ha chiarito che gli artt. 342 e 434
c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, convertito dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti
3 le ragioni addotte dal primo Giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata, consentendo l'ammissibilità dell'appello laddove siano chiare le censure apportate alla decisione di primo grado, nonché la statuizione realmente voluta dall'appellante in riforma di quella impugnata (cfr. Cassazione civile, sez. un., 16/11/2017, n. 27199).
Nel caso di specie, gli appellanti hanno puntualmente individuato le parti della sentenza non condivise, le risultanze istruttorie da rivalutare e le richieste di riforma della sentenza, consentendo di proseguire nell'accertamento del diritto rivendicato.
3 – Nel merito, con l'appello principale è stata contestata la decisione di primo grado, nella parte in cui ha dichiarato l'incompetenza per valore del Giudice di Pace adito.
L'impugnazione è fondata, poiché il Giudice di prime cure ha erroneamente determinato il valore della causa.
3.1 – Invero, l'attore in primo grado ha chiesto di accertare il suo diritto all'indennizzo, condannando la compagnia assicuratrice al pagamento del medesimo, “nella misura da determinarsi in corso di causa”, oltre interessi, rivalutazione monetaria e risarcimento del maggior danno ex art. 1224 c.c., con vittoria delle spese di lite;
ha precisato di richiedere la condanna “comunque entro e non oltre la somma di € 5.200,00 ai fini del pagamento del contributo unico”.
3.2 – Al riguardo, deve essere rilevato che, come evidenziato dal Giudice di Pace, la dichiarazione del difensore in tema di contributo unificato è ininfluente ai fini dell'individuazione del valore della domanda, poiché essa è indirizzata al funzionario di cancelleria, cui compete il relativo controllo, sicché, non appartenendo tale dichiarazione di valore alle conclusioni della citazione, deve escludersi la possibilità di considerarla come parte della “domanda”, nel senso cui vi allude il primo comma dell'art. 10 c.p.c., quando dice che “il valore della causa, ai fini della competenza, si determina dalla domanda a norma delle disposizioni seguenti” (cfr. Cassazione civile sez. VI, 15/06/2022, n. 19233; Cassazione civile sez. trib., 11/05/2023, n. 12770;
Cassazione civile sez. III, 17/05/2025, n. 13145).
4 In questa prospettiva, dunque, la dichiarazione dell'attore di voler contenere la domanda “entro e non oltre la somma di € 5.200,00 ai fini del pagamento del contributo unico” è del tutto irrilevante ai fini della determinazione del valore della stessa.
3.3 – Dalla precedente considerazione si desume che l'attore non ha fissato il valore della domanda formulata nell'atto di citazione.
Conseguentemente, occorre applicare l'art. 14 comma 1 c.p.c., il quale prevede che “nelle cause relative a somme di danaro o a beni mobili, il valore si determina in base alla somma indicata o al valore dichiarato dall'attore” e che “in mancanza di indicazione o dichiarazione, la causa si presume di competenza del Giudice adito” (cfr. Cassazione civile sez. III, 12/07/2005, n. 14586).
In questa prospettiva, deve presumersi che la domanda attorea sia limitata entro la competenza per valore del Giudice di Pace adito, pari a € 5.000,00, per le cause relative a beni mobili, ai sensi dell'art. 7 c.p.c..
Conseguentemente, l'appello è fondato, poiché la domanda formulata rientra nella competenza del Giudice adito.
3.4 – Come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, qualora il Giudice di appello ritenga errata la pronunzia di incompetenza emessa dal Giudice di primo grado, deve decidere la causa nel merito, restando esclusa la possibilità di rinviare la causa al Giudice di primo grado.
(Cassazione civile sez. I, 04/04/2024, n. 8868). Conseguentemente, all'accoglimento dell'appello consegue la necessità di esaminare la domanda formulata in primo grado.
4 – In rito, deve rilevarsi che tale domanda è procedibile, ai sensi dell'art. 5 del d.lgs. 28/2010.
4.1 – Invero, la Corte di Cassazione ha rilevato che, in tema di mediazione obbligatoria, allorché il convenuto eccepisca tempestivamente l'improcedibilità della domanda per il mancato esperimento del procedimento di mediazione e il Giudice erroneamente ritenga che la mediazione non doveva essere esperita, la conseguente nullità può essere fatta valere mediante appello;
in tal caso, il Giudice d'appello, dichiarata la nullità della sentenza, non potendo disporre la rimessione al primo Giudice, è tenuto ad assegnare alle parti il dovuto termine per la presentazione della domanda di mediazione, per poi accertare se la condizione di procedibilità sia stata soddisfatta e trattare la causa nel merito, ovvero, in mancanza, dichiarare l'improcedibilità della domanda giudiziale (cfr. Cassazione civile sez. II, 16/10/2023, n. 28695).
5 4.2 – Nel caso di specie, parte convenuta ha tempestivamente eccepito in primo grado l'improcedibilità della domanda, riproponendo tale eccezione in appello.
L'eccezione era fondata, poiché la controversia riguarda un contratto assicurativo, atteso che l'attore ha chiesto il pagamento dell'indennizzo dovuto in virtù della polizza stipulata con
Cionondimeno, il Giudice di Pace non ha invitato le parti a Controparte_1 espletare il procedimento obbligatorio di mediazione, come previsto dall'art. 5 comma 2 del d.lgs. 28/2010; pertanto, tale invito è stato formulato nel corso del presente giudizio, con provvedimento del 27.03.2025. A seguito dello stesso, parte attrice ha regolarmente introdotto il procedimento di mediazione, come risulta dal verbale del 14.05.2025, depositato in data
16.05.2025.
Conseguentemente, la domanda è procedibile.
4.3 – Atteso che la parte appellata non ha partecipato al procedimento obbligatorio di mediazione senza giustificato motivo, sussistono le condizioni per la condanna della stessa al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio, ai sensi dell'art. 8 comma 5 del d.lgs. 28/2010.
5 – Nel merito, la domanda formulata da è infondata. Parte_1
5.1 – Al fine di motivare tale conclusione, risulta preliminarmente necessaria l'individuazione del criterio di riparto dell'onere della prova tra l'assicurato e la compagnia assicuratrice.
Al riguardo, si osserva che, nel giudizio promosso nei confronti dell'assicuratore ed avente ad oggetto il pagamento dell'indennizzo pattuito, il fatto costitutivo della pretesa dell'assicurato consiste nell'avverarsi di un rischio corrispondente a quello descritto nella polizza. Ai sensi dell'art. 2697 c.c., pertanto, sull grava l'onere di dimostrare che si è verificato il fatto Parte_2 avverso previsto nella polizza, che sia derivato dalle cause previste dalla polizza e che abbia prodotto gli effetti previsti dalla polizza.
Cionondimeno, il rischio previsto nel contratto di assicurazione è normalmente delimitato attraverso patti che, sulla base delle volontà delle parti e del premio pagato, circoscrivono il diritto all'indennizzo ai sinistri derivanti da determinate cause, ovvero ai sinistri consistiti in determinati eventi, o ancora ai sinistri che abbiano prodotto determinati effetti. Per effetto dell'inserimento nel contratto di assicurazione di queste clausole di delimitazione del rischio, gli effetti avversi cui l'assicurato è teoricamente esposto possono essere classificati in tre categorie: i
6 rischi inclusi;
i rischi esclusi;
i rischi non compresi.
I rischi inclusi sono quelli per i quali il contratto accorda all'assicurato il pagamento dell'indennizzo. I rischi esclusi sono quelli del tutto estranei al contratto (ad esempio, il rischio di infortuni rispetto ad una polizza che copra la responsabilità civile). I rischi non compresi sono invece quelli che astrattamente rientrerebbero nella generale previsione contrattuale, ma per i quali l'indennizzo è escluso con un patto espresso di delimitazione del rischio (ad esempio, in un contratto di assicurazione contro i danni da incendio, si esclude l'indennizzabilità degli incendi provocati dal fulmine).
Tale distinzione incide sull'individuazione del criterio di riparto dell'onere della prova: invero, la circostanza che l'evento dannoso rientri tra i “rischi inclusi” è fatto costitutivo della pretesa e deve essere provata dall'assicurato; la circostanza che l'evento verificatosi rientri fra i rischi “non compresi”, invece, costituisce un fatto impeditivo della pretesa attorea e dunque provato dall'assicuratore (cfr. Cassazione civile sez. III, 23/01/2018, n. 1558; Cassazione civile sez. III,
09/08/2023, n. 24273; Cassazione civile sez. III, 09/11/2023, n. 31251).
5.2 – Nel caso di specie, non è contestata l'esistenza della polizza assicurativa invocata da parte attrice;
cionondimeno, l'odierna appellata ha eccepito che l'evento verificatosi rientra tra i rischi
“non compresi”, evidenziando l'esistenza di una franchigia assoluta, riguardante l'invalidità permanente inferiore al 3%.
A sostegno della propria eccezione, ha allegato alla comparsa di costituzione, in primo grado, le condizioni generali relative alla polizza per cui è causa, che, all'art. 6, prevedono che l'assicurazione copre i danni derivanti da invalidità permanente, ma, all'art. 7, precisano che
“l'impresa non dà luogo ad indennizzo per invalidità permanente quando questa è di grado non superiore al 3% dell'invalidità permanente totale”. Parte attrice non ha contestato l'applicabilità delle citate condizioni generali alla polizza sottoscritta;
esse, pertanto, devono ritenersi operanti nel caso di specie.
È provato, dunque, che l'invalidità permanente inferiore al 3% integra un rischio “non compreso” nella copertura assicurativa.
5.3 – Nel caso di specie, al fine di quantificare le lesioni psico-fisiche patite dall'attore, il Giudice di prime cure ha disposto una CTU medico legale. La relazione tecnica, le cui conclusioni non sono state contestate dall'odierno appellante, attesta che “il quadro clinico da f.l.c. in regione
7 frontale piramide regione gabellare apicale, per quanto attiene al danno permanente, è da riferirsi agli esiti di una cicatrice chirurgica in tale regione di circa 42 cm di lunghezza e 1 cm di diametro e a frequenti cefalee”. Il CTU ha evidenziato che “vi sono postumi che determinano nel Sig.re un danno biologico del 2%, senza che vi sia una riduzione permanente della capacità Parte_1 lavorativa specifica del soggetto”; non risultano documentate spese mediche.
Conseguentemente, l'invalidità riportata dall'attore risulta inferiore al 3% e, quindi, alla luce delle citate condizioni generali di polizza, esse non dà luogo ad indennizzo, rientrando tra i rischi
“non compresi” all'interno della copertura assicurativa.
La domanda, pertanto, deve essere rigettata.
6 – Occorre procedere, a questo punto alla liquidazione delle spese di lite, tenendo conto della soccombenza di , atteso che la domanda formulata dallo stesso è risultata infondata. Parte_1
6.1 – Con riferimento alle spese del primo grado di giudizio, deve essere accolto l'appello incidentale formulato dall'appellata, poiché esse devono essere poste a carico di parte attrice, applicando il criterio della soccombenza, ai sensi dell'art. 91 c.p.c..
Esse sono liquidate come in dispositivo, in favore dell'appellata, in applicazione della tabella della Tabella 1 fascia II del D.M. 55/2014, come modificato dal D.M. 147/2022, con riduzione del 50%, ai sensi dell'art. 4 comma 1 del citato D.M., in virtù dell'assenza di questioni giuridiche di particolare complessità.
6.2 – Inoltre, alla luce della soccombenza, le spese del presente grado di giudizio sono poste a carico dell'appellante e sono liquidate come da dispositivo, in favore dell'appellata, in applicazione della Tabella 2 fascia II del D.M. 55/2014, come modificato dal D.M. 147/2022, con esclusione della fase istruttoria, non essendo state acquisite prove in appello, e con riduzione del
50%, ai sensi dell'art. 4 comma 1 del citato D.M., in virtù dell'assenza di questioni giuridiche di particolare complessità.
6.3 – Le spese di CTU, come liquidate dal Giudice di primo grado, sono definitivamente poste a carico dell'appellante soccombente.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Nola, Prima Sezione civile, nella persona del Giudice dott. Vittorio
Todisco, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
8 - accoglie l'appello principale e, in riforma della sentenza di primo grado, rigetta la domanda formulata da;
Parte_1
- accoglie l'appello incidentale e, in riforma della sentenza di primo grado, condanna parte appellante alla rifusione, in favore dell'appellata, delle spese del giudizio di primo grado, che liquida in € 632,50 per compensi professionali, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA, come per legge;
- condanna l'appellante alla rifusione, in favore dell'appellata, delle spese del giudizio di secondo grado, che liquida in € 850,50 per compensi professionali, oltre spese generali al
15%, IVA e CPA, come per legge;
- pone le spese di CTU definitivamente a carico dell'appellante;
- condanna parte appellata al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio, ai sensi dell'art. 8 comma 5 del d.lgs. 28/2010.
Nola, 10/12/2025
Il Giudice
Dott. Vittorio Todisco
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