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Sentenza 11 luglio 2025
Sentenza 11 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Velletri, sentenza 11/07/2025, n. 1503 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Velletri |
| Numero : | 1503 |
| Data del deposito : | 11 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VELLETRI
SECONDA SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, in persona del Giudice dott.ssa Federica Ferreri, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281 sexies ultimo comma c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 4705 del Ruolo Generale degli affari contenziosi dell'anno 2023, vertente
TRA
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliata in Nocciano (PE), Piazza Umberto I n. 11, presso lo studio dell'avv.
RI NC Di GR, che la rappresenta e difende giusta procura alle liti depositata nel fascicolo telematico (pec: ) Email_1
OPPONENTE
CONTRO
(C.F. , elettivamente Controparte_1 P.IVA_2 domiciliata in Albano Laziale, via G. Rossini n. 6, presso lo studio dell'avv. Emanuela
Comandini, che la rappresenta e difende giusta procura alle liti in calce alla comparsa di costituzione e risposta (pec: Email_2
OPPOSTA
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo
Conclusioni delle parti: come da note scritte depositate dalle parti ex art. 127 ter c.p.c., recepite nell'ordinanza dell'11.6.2025 con cui la causa è stata assunta in decisione
**********
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con originario ricorso monitorio, la chiedeva Controparte_1 emettersi ingiunzione di pagamento, nei confronti della per l'importo di € Parte_1
40.260,00, oltre interessi e spese della procedura monitoria, asseritamente dovutole in forza
1 della fattura n. 25/2021 del 31.12.2021, emessa a seguito della fornitura di alcuni prodotti in favore della debitrice.
In data 18.6.2023 l'intestato Tribunale emetteva il decreto ingiuntivo n. 1453, non provvisoriamente esecutivo.
Con atto di citazione ritualmente notificato, la opponeva detto decreto Parte_1 ingiuntivo, deducendo, in sintesi, di non aver intrattenuto alcun rapporto contrattuale con la bensì solo con la diversa società Controparte_1 Controparte_2
anch'essa riconducibile ad legale rappresentante
[...] Persona_1 dell'opposta e unico soggetto con il quale si era interfacciata;
nello specifico, l'opponente esponeva di aver eseguito, in subappalto, dei lavori per la Controparte_2 presso il cantiere di “ISAB LUKOI-CENTRALE” ubicato in Priolo Gargallo, e di averle altresì noleggiato una pompa 240Mc/h, il tutto al costo di € 49.654,00, come da propria fattura n.
20/2022; sempre su incarico della aveva effettuato lavori, Controparte_2 per € 6.503,00, presso un altro cantiere sito in NO (GR); a propria volta e per l'esecuzione di tali lavori aveva chiesto alla la fornitura di alcuni Controparte_2 segnalatori;
nessuna delle proprie fatture era stata concretamente saldata, dal momento che sussisteva con il un accordo per la compensazione tra i crediti e i debiti sorti in capo Per_1 alle due società; del tutto inaspettatamente, però, la fattura n. 25/2021 per il pagamento dei segnalatori era stata emessa e azionata in sede monitoria, anziché dalla fornitrice
[...]
dalla società a sé del tutto Controparte_2 Controparte_1 sconosciuta sino a quel momento.
Su tale scorta, l'opponente chiedeva al Tribunale di accogliere le seguenti conclusioni:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, rigettata ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvedere: - in via preliminare, autorizzare l'opponente, ai sensi dell'art. 269 c.p.c., a chiamare in causa la (P.IVA: ), in Controparte_2 P.IVA_3 persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale in Marino (RM) Via della
Repubblica n. 9 e, di conseguenza, differire, sempre ai sensi dell'art. 269 c.p.c, la prima udienza di comparizione allo scopo di consentire la citazione del terzo nel rispetto dei termini di cui all'art. 163 bis c.p.c. e la relativa costituzione in giudizio;
- nel merito, dichiarare nullo ed illegittimo e/o annullare e/o revocare con ogni miglior formula il decreto ingiuntivo opposto in quanto inammissibile, improponibile, improcedibile nonché del tutto infondato in fatto ed in diritto per tutti motivi di cui alla narrativa dell'atto di opposizione a d.i. e, per l'effetto,
2 dichiarare che la nulla deve alla - Parte_1 Controparte_1 ancora nel merito, in virtù della compensazione di cui alle premesse, dichiarare che la
(P.IVA: ) è debitrice nei confronti Controparte_2 P.IVA_3 della della somma di € 25.857,00 ovvero di quella maggiore o minore che sarà Parte_1 ritenuta di giustizia all'esito dell'istruttoria, e, per l'effetto, condannarla al pagamento in favore della della somma di € 25.857,00 ovvero della somma maggiore o minore Parte_1 che sarà ritenuta di giustizia all'esito dell'istruttoria, oltre interessi;
- in ogni caso, con vittoria di spese, anche generali, diritti ed oneri processuali”.
Si costituiva in giudizio l'opposta, opponendosi all'estensione del contraddittorio nei confronti della esponeva che quest'ultima era, infatti, una Controparte_2 persona giuridica del tutto distinta, legalmente rappresentata da un altro soggetto ( CP_3
) e della quale era un semplice dipendente;
pertanto, il pagamento
[...] Persona_1 della fornitura dei segnalatori – non contestata dall'opponente e concordata proprio con
– era di sua spettanza. Persona_1
Per l'effetto, l'opposta rassegnava, in comparsa, le seguenti conclusioni: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale adìto, contrariis reiectis, In via preliminare, rigettare la richiesta di autorizzazione alla chiamata in causa della stante Controparte_4
l'estraneità dei rapporti intercorrenti tra questa e la rispetto al presente giudizio, Parte_1 nonché al fine di evitare un inutile prolungamento di esso, in violazione dei principi di ragionevole durata e di economia processuale, vista anche la mancata proposizione della domanda riconvenzionale. Sempre in via preliminare: concedere la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo n. 1453/2023 emesso in data 18.06.2023, per la somma di € 40.260,00, gli interessi come da domanda nei limiti del tasso soglia, nonché le spese della fase monitoria, liquidate in € 1305,00 per compensi ai sensi del D.P.R. 20 luglio 2012 n. 140 ed € 286,00 per esborsi, oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge. In via principale e nel merito: confermare il decreto ingiuntivo n. 1453/2023 emesso in data 18.06.2023, per la somma di € 40.260,00, gli interessi come da domanda nei limiti del tasso soglia, nonché le spese della fase monitoria, liquidate in € 1305,00 per compensi ai sensi del D.P.R. 20 luglio 2012 n. 140 ed € 286,00 per esborsi, oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge, e contestualmente rigettare le avverse richieste in quanto infondate in fatto ed in diritto per i motivi sopra esposti. Il tutto con vittoria di spese ed onorari del presente giudizio”.
3 Rigettata, con decreto ex art. 171 bis c.p.c., l'istanza di autorizzazione alla chiamata in causa del terzo, all'esito dell'udienza ex art. 183 c.p.c. è stata altresì denegata la richiesta dell'opposta di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto avanzata ai sensi dell'art. 648 c.p.c.
L'opposta ha poi esperito, con esito negativo, il tentativo di mediazione delegata dal
Tribunale ai sensi dell'art. 5 quater d.lgs. 28/2010.
In difetto di istanze di prove costituende, la causa è stata poi rinviata direttamente per la precisazione delle conclusioni e la discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c.
È stata trattenuta in decisione con ordinanza ex art. 127 ter c.p.c. dell'11.6.2025 e viene decisa, con la presente sentenza, depositata ai sensi dell'art. 281 sexies, ultimo comma, c.p.c.
**********
L'opposizione proposta dalla è fondata e va accolta per quanto di seguito si Parte_1 espone.
Occorre premettere che, per indirizzo giurisprudenziale costante e che qui si condivide,
l'opposizione al decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione di merito, che mira all'accertamento dell'esistenza del diritto di credito fatto valere dal creditore.
Proprio perché l'opposizione dà avvio ad un ordinario giudizio di cognizione, in seno ad esso operano gli ordinari criteri di riparto dell'onere della prova di cui all'art. 2697 c.c.
In particolare, venendo nella specie in rilievo un'obbligazione di fonte contrattuale, si applicano i noti principi secondo cui incombe al creditore di dimostrare il titolo e la scadenza delle obbligazioni che assume inadempiute, e di allegare il fatto dell'altrui inadempimento, incombendo poi sul debitore convenuto di allegare e dimostrare i fatti impeditivi, modificativi od estintivi idonei a paralizzare la domanda di controparte (cfr. ex plurimis Cass., 15 luglio
2011, n. 15659: “in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento”, conforme alla nota pronuncia delle
Sezioni Unite civili del 30 ottobre 2001, n. 13533).
È il creditore, dunque, che deve provare i fatti costitutivi della propria pretesa, a partire dalla titolarità attiva della posizione soggettiva;
infatti, “la titolarità della posizione soggettiva,
4 attiva o passiva, vantata in giudizio è un elemento costitutivo della domanda ed attiene al merito della decisione, sicché spetta all'attore allegarla e provarla, salvo il riconoscimento, o lo svolgimento di difese incompatibili con la negazione, da parte del convenuto” (cfr. Cass., 22 aprile 2025, n. 10435); inoltre, “la contestazione della titolarità attiva del rapporto controverso non è un'eccezione, ma una mera difesa, sicché il convenuto non ha onere alcuno di provarne la fondatezza;
è invece onere dell'attore, in base alla ripartizione fissata dall'art. 2697 c.c., dimostrare gli elementi costitutivi del diritto azionato, vale a dire l'esserne titolare” (per tutte v. Cass., Sez. L., 26 ottobre 2017, n. 25471).
Nella specie, è convincimento del Tribunale che la Controparte_1 non abbia adeguatamente assolto il proprio onere probatorio: a seguito delle contestazioni svolte dall'opponente, non ha provato di aver concluso lei con la il contratto di fornitura dei Parte_1 segnalatori e di essere, quindi, la titolare del credito azionato di € 40.260,00, pari al corrispettivo dei prodotti.
A ben vedere, infatti, l'opposta ha agito in sede monitoria limitandosi ad asserire di essere titolare del suddetto credito, non saldato dalla né alla scadenza né dopo il sollecito di Parte_1 pagamento, e depositando, a sostegno delle proprie allegazioni, unicamente la fattura n. 25/2021 datata 31.12.2021.
Sennonché ha prontamente contestato di aver intrattenuto rapporti contrattuali Parte_1
– in particolare, il contratto di fornitura dei segnalatori (rectius vendita) – con la
[...]
individuando quale propria controparte contrattuale la distinta società Controparte_1
con cui esistevano diversi contratti di subappalto. Controparte_2
È vero, dunque, come dedotto dall'opposta nella propria comparsa di risposta e nella memoria ex art. 171 ter n. 2 c.p.c., che la non ha contestato di aver ricevuto i Parte_1 segnalatori, nondimeno la parte ingiunta ha recisamente e ripetutamente contestato di averli richiesti e che le siano stati forniti proprio dall'odierna opposta, esponendo di aver intrattenuto tutti i rapporti contrattuali e commerciali, relativi ai cantieri di Priolo Gargallo e NO, unicamente con un'altra società, avente ragione sociale pressoché identica e la medesima sede sociale dell'opposta, ossia la con la quale aveva anche Controparte_2 costituito un'associazione temporanea di imprese (cfr. doc.
1-5 allegati all'atto di opposizione).
A fronte della puntuale contestazione dell'opponente circa l'esistenza del contratto con la e, dunque, circa la titolarità attiva di quest'ultima, Controparte_1
5 l'opposta, nella presente fase a cognizione piena, non ha offerto elementi di prova, ulteriori rispetto alla mera fattura, a sostegno di quanto allegato.
A tale ultimo proposito, si rammenti che, come più volte chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, la fattura commerciale è un documento di formazione successiva (rispetto alla prestazione) e unilaterale, che si inquadra fra gli atti giuridici a contenuto partecipativo, consistendo nella dichiarazione indirizzata all'altra parte di fatti concernenti un rapporto già costituito;
essa può costituire valido elemento di prova anche nel giudizio a cognizione piena a condizione che tale rapporto contrattuale non sia contestato fra le parti, specie nell'ipotesi in cui il debitore abbia accettato, senza contestazioni, le fatture stesse nel corso dell'esecuzione del rapporto (cfr. ex multis Cass., 3 luglio 1998, n. 6502; Cass., 13 giugno 2006, n. 13651).
Nella vicenda in esame, invece, il rapporto contrattuale (di vendita dei segnalatori) tra la e la è oggetto di puntuale contestazione, avendo Parte_1 Controparte_1 la prima sempre ribadito di non aver ordinato alcunché a quest'ultima, bensì alla distinta società
(con la quale sarebbe per di più esistito uno specifico Controparte_2 accordo per la compensazione dei rispettivi crediti-debiti, il cui accertamento esula dal presente giudizio, non essendo stata autorizzata la chiamata in causa del terzo). A ben vedere, tale contestazione è stata svolta già prima del giudizio (v. doc. 6-7): infatti l'opponente, avvedutasi che emittente la fattura era la ha rifiutato di eseguire il Controparte_1 pagamento.
Anzi l'opponente, pur non essendo onerata di provare il proprio assunto, ha prodotto una serie di documenti deponenti per la fondatezza della tesi dell'insussistenza di un contratto con l'opposta e per la carenza di titolarità del credito in capo a quest'ultima, ovvero: 1) la documentazione relativa alle opere realizzate, in A.T.I., presso il cantiere di Priolo Gargallo, da cui risulta che la ha sempre intrattenuto rapporti contrattuali con la Parte_1 [...]
e non con la 2) la corrispondenza Controparte_2 Controparte_1
e-mail risalente al periodo tra marzo e maggio 2022 (doc. 6 e 7) tra la da un lato e Parte_1
e l'impiegata dall'altro, da cui emerge che questi Persona_1 Testimone_1 ultimi, anche nel richiedere il pagamento della fornitura dei segnalatori, hanno sempre “speso” il nome della (si veda, in particolare, l'e-mail del 25.3.2022, Controparte_2 nella quale la , spendendo la ragione sociale di quest'ultima e nel riepilogare i rapporti Tes_1 di debito-credito con la scriveva “quindi la differenza a saldo delle ns fatture n. Parte_1
19/2021 e n. 25/2021 è di euro 33.001,80”).
6 Dunque, anche la circostanza che la contrattazione con la sia stata condotta da Parte_1
legale rappresentante dell'odierna opposta, non è affatto elemento Persona_1 sufficiente a dimostrare che i segnalatori siano stati venduti e consegnati dalla
[...]
Controparte_1
Infatti, il come risulta dalle citate e-mail (doc. 6-7), dall'ordine relativo ai lavori Per_1 presso il cantiere di NO (doc. 5) e com'è sostanzialmente incontestato (v. pag. 3 della memoria ex art. 171 ter n. 2 c.p.c. di parte opposta, ove si legge che “il Sig. si occupa Per_1 di curare i rapporti tra la con cui ha sottoscritto un Controparte_5 contratto da lavoro dipendente, e tutti i clienti di quest'ultima”), ha sempre gestito, in vece della moglie , i rapporti e le trattative tra la e la Controparte_3 Parte_1 [...]
(società della quale egli non è mero dipendente ma anche socio al 45%, Controparte_2
v. visura camerale in atti), sicché non può ritenersi che, all'atto di concludere con la Parte_1 il contratto (verbale) di fornitura dei segnalatori, egli abbia speso il nome, proprio, della società opposta (si veda sul punto Cass., Sez. Unite, 21 ottobre 2009, n. 22234, con cui è stato ben chiarito che “in tema di rappresentanza, l'esternazione del potere rappresentativo può avvenire anche senza l'espressa dichiarazione di spendita del nome del rappresentato, purché vi sia un comportamento del rappresentante ovvero un contesto in cui questi opera che, per univocità e concludenza, sia idoneo a portare a conoscenza dell'altro contraente la circostanza che egli agisce per un soggetto diverso, nella cui sfera giuridica gli effetti dell'attività sono destinati a prodursi direttamente. L'accertamento circa la sussistenza o meno della spendita del nome del rappresentato è compito devoluto al giudice del merito ed è incensurabile in sede di legittimità ove sorretto da motivazione congrua ed immune da vizi logici e da errori di diritto”; nella specie, invece, il comportamento del è stato tutt'altro che univoco). Per_1
L'opposta avrebbe pertanto dovuto fornire prove ben più solide per dimostrare di essere proprio lei - e non la - titolare del diritto di credito oggetto Controparte_2 di causa;
invece, non ha articolato istanze di prove orali e non ha depositato documenti ulteriori rispetto alla fattura presente nel fascicolo monitorio. Anzi, pur avendo dedotto che anche precedenti fatture a debito della regolarmente pagate da quest'ultima, e i preventivi Parte_1 delle forniture sarebbero stati emessi a proprio nome, non li ha offerti in produzione (a partire dall'offerta per l'acquisto dei segnalatori e il relativo documento di trasporto che, pur richiamati nella fattura, non sono in atti).
7 Preme infine evidenziare che correttamente l'opposta ha dedotto che la
[...] sia una persona giuridica da sé distinta. Infatti, non è certamente questa Controparte_2 la sede in cui si accerterà se la vanti o meno i crediti descritti nell'atto di opposizione Parte_1 verso la l'oggetto dell'odierno giudizio, stante il diniego di Controparte_2 autorizzazione alla chiamata in causa, rimane circoscritto unicamente al presunto credito di €
40.260,00 della nei confronti della rispetto al Controparte_1 Parte_1 quale la prima, come ampiamente argomentato, non ha adeguatamente provato tutti gli elementi costitutivi.
Ne discende che l'opposizione va accolta e il decreto ingiuntivo revocato.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano, come in dispositivo, in base ai parametri previsti dal D.M. 55/2014 (aggiornati da ultimo dal D.M. 147/2022) per lo scaglione di riferimento (cause tra € 26.000,00 e € 52.000,00); nello specifico, si farà applicazione dei medi alle fasi di studio e introduttiva e dei minimi alle fasi successive, tenuto conto del carattere documentale della lite e della natura ripetitiva delle difese svolte dalle parti.
p.q.m.
Il Tribunale di Velletri, definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta dalla avverso il decreto ingiuntivo n. 1453/2023, così provvede: Parte_1
1) accoglie l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo opposto;
2) condanna l'opposta al pagamento, in favore dell'opponente, delle spese del giudizio, che si liquidano in € 5.261,00 per compensi professionali, € 286,00 per esborsi, oltre al 15% di rimborso forfettario spese generali, iva e cpa come per legge.
Così deciso in Velletri in data 11 luglio 2025
Il Giudice dott.ssa Federica Ferreri
8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VELLETRI
SECONDA SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, in persona del Giudice dott.ssa Federica Ferreri, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281 sexies ultimo comma c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 4705 del Ruolo Generale degli affari contenziosi dell'anno 2023, vertente
TRA
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliata in Nocciano (PE), Piazza Umberto I n. 11, presso lo studio dell'avv.
RI NC Di GR, che la rappresenta e difende giusta procura alle liti depositata nel fascicolo telematico (pec: ) Email_1
OPPONENTE
CONTRO
(C.F. , elettivamente Controparte_1 P.IVA_2 domiciliata in Albano Laziale, via G. Rossini n. 6, presso lo studio dell'avv. Emanuela
Comandini, che la rappresenta e difende giusta procura alle liti in calce alla comparsa di costituzione e risposta (pec: Email_2
OPPOSTA
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo
Conclusioni delle parti: come da note scritte depositate dalle parti ex art. 127 ter c.p.c., recepite nell'ordinanza dell'11.6.2025 con cui la causa è stata assunta in decisione
**********
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con originario ricorso monitorio, la chiedeva Controparte_1 emettersi ingiunzione di pagamento, nei confronti della per l'importo di € Parte_1
40.260,00, oltre interessi e spese della procedura monitoria, asseritamente dovutole in forza
1 della fattura n. 25/2021 del 31.12.2021, emessa a seguito della fornitura di alcuni prodotti in favore della debitrice.
In data 18.6.2023 l'intestato Tribunale emetteva il decreto ingiuntivo n. 1453, non provvisoriamente esecutivo.
Con atto di citazione ritualmente notificato, la opponeva detto decreto Parte_1 ingiuntivo, deducendo, in sintesi, di non aver intrattenuto alcun rapporto contrattuale con la bensì solo con la diversa società Controparte_1 Controparte_2
anch'essa riconducibile ad legale rappresentante
[...] Persona_1 dell'opposta e unico soggetto con il quale si era interfacciata;
nello specifico, l'opponente esponeva di aver eseguito, in subappalto, dei lavori per la Controparte_2 presso il cantiere di “ISAB LUKOI-CENTRALE” ubicato in Priolo Gargallo, e di averle altresì noleggiato una pompa 240Mc/h, il tutto al costo di € 49.654,00, come da propria fattura n.
20/2022; sempre su incarico della aveva effettuato lavori, Controparte_2 per € 6.503,00, presso un altro cantiere sito in NO (GR); a propria volta e per l'esecuzione di tali lavori aveva chiesto alla la fornitura di alcuni Controparte_2 segnalatori;
nessuna delle proprie fatture era stata concretamente saldata, dal momento che sussisteva con il un accordo per la compensazione tra i crediti e i debiti sorti in capo Per_1 alle due società; del tutto inaspettatamente, però, la fattura n. 25/2021 per il pagamento dei segnalatori era stata emessa e azionata in sede monitoria, anziché dalla fornitrice
[...]
dalla società a sé del tutto Controparte_2 Controparte_1 sconosciuta sino a quel momento.
Su tale scorta, l'opponente chiedeva al Tribunale di accogliere le seguenti conclusioni:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, rigettata ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvedere: - in via preliminare, autorizzare l'opponente, ai sensi dell'art. 269 c.p.c., a chiamare in causa la (P.IVA: ), in Controparte_2 P.IVA_3 persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale in Marino (RM) Via della
Repubblica n. 9 e, di conseguenza, differire, sempre ai sensi dell'art. 269 c.p.c, la prima udienza di comparizione allo scopo di consentire la citazione del terzo nel rispetto dei termini di cui all'art. 163 bis c.p.c. e la relativa costituzione in giudizio;
- nel merito, dichiarare nullo ed illegittimo e/o annullare e/o revocare con ogni miglior formula il decreto ingiuntivo opposto in quanto inammissibile, improponibile, improcedibile nonché del tutto infondato in fatto ed in diritto per tutti motivi di cui alla narrativa dell'atto di opposizione a d.i. e, per l'effetto,
2 dichiarare che la nulla deve alla - Parte_1 Controparte_1 ancora nel merito, in virtù della compensazione di cui alle premesse, dichiarare che la
(P.IVA: ) è debitrice nei confronti Controparte_2 P.IVA_3 della della somma di € 25.857,00 ovvero di quella maggiore o minore che sarà Parte_1 ritenuta di giustizia all'esito dell'istruttoria, e, per l'effetto, condannarla al pagamento in favore della della somma di € 25.857,00 ovvero della somma maggiore o minore Parte_1 che sarà ritenuta di giustizia all'esito dell'istruttoria, oltre interessi;
- in ogni caso, con vittoria di spese, anche generali, diritti ed oneri processuali”.
Si costituiva in giudizio l'opposta, opponendosi all'estensione del contraddittorio nei confronti della esponeva che quest'ultima era, infatti, una Controparte_2 persona giuridica del tutto distinta, legalmente rappresentata da un altro soggetto ( CP_3
) e della quale era un semplice dipendente;
pertanto, il pagamento
[...] Persona_1 della fornitura dei segnalatori – non contestata dall'opponente e concordata proprio con
– era di sua spettanza. Persona_1
Per l'effetto, l'opposta rassegnava, in comparsa, le seguenti conclusioni: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale adìto, contrariis reiectis, In via preliminare, rigettare la richiesta di autorizzazione alla chiamata in causa della stante Controparte_4
l'estraneità dei rapporti intercorrenti tra questa e la rispetto al presente giudizio, Parte_1 nonché al fine di evitare un inutile prolungamento di esso, in violazione dei principi di ragionevole durata e di economia processuale, vista anche la mancata proposizione della domanda riconvenzionale. Sempre in via preliminare: concedere la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo n. 1453/2023 emesso in data 18.06.2023, per la somma di € 40.260,00, gli interessi come da domanda nei limiti del tasso soglia, nonché le spese della fase monitoria, liquidate in € 1305,00 per compensi ai sensi del D.P.R. 20 luglio 2012 n. 140 ed € 286,00 per esborsi, oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge. In via principale e nel merito: confermare il decreto ingiuntivo n. 1453/2023 emesso in data 18.06.2023, per la somma di € 40.260,00, gli interessi come da domanda nei limiti del tasso soglia, nonché le spese della fase monitoria, liquidate in € 1305,00 per compensi ai sensi del D.P.R. 20 luglio 2012 n. 140 ed € 286,00 per esborsi, oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge, e contestualmente rigettare le avverse richieste in quanto infondate in fatto ed in diritto per i motivi sopra esposti. Il tutto con vittoria di spese ed onorari del presente giudizio”.
3 Rigettata, con decreto ex art. 171 bis c.p.c., l'istanza di autorizzazione alla chiamata in causa del terzo, all'esito dell'udienza ex art. 183 c.p.c. è stata altresì denegata la richiesta dell'opposta di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto avanzata ai sensi dell'art. 648 c.p.c.
L'opposta ha poi esperito, con esito negativo, il tentativo di mediazione delegata dal
Tribunale ai sensi dell'art. 5 quater d.lgs. 28/2010.
In difetto di istanze di prove costituende, la causa è stata poi rinviata direttamente per la precisazione delle conclusioni e la discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c.
È stata trattenuta in decisione con ordinanza ex art. 127 ter c.p.c. dell'11.6.2025 e viene decisa, con la presente sentenza, depositata ai sensi dell'art. 281 sexies, ultimo comma, c.p.c.
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L'opposizione proposta dalla è fondata e va accolta per quanto di seguito si Parte_1 espone.
Occorre premettere che, per indirizzo giurisprudenziale costante e che qui si condivide,
l'opposizione al decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione di merito, che mira all'accertamento dell'esistenza del diritto di credito fatto valere dal creditore.
Proprio perché l'opposizione dà avvio ad un ordinario giudizio di cognizione, in seno ad esso operano gli ordinari criteri di riparto dell'onere della prova di cui all'art. 2697 c.c.
In particolare, venendo nella specie in rilievo un'obbligazione di fonte contrattuale, si applicano i noti principi secondo cui incombe al creditore di dimostrare il titolo e la scadenza delle obbligazioni che assume inadempiute, e di allegare il fatto dell'altrui inadempimento, incombendo poi sul debitore convenuto di allegare e dimostrare i fatti impeditivi, modificativi od estintivi idonei a paralizzare la domanda di controparte (cfr. ex plurimis Cass., 15 luglio
2011, n. 15659: “in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento”, conforme alla nota pronuncia delle
Sezioni Unite civili del 30 ottobre 2001, n. 13533).
È il creditore, dunque, che deve provare i fatti costitutivi della propria pretesa, a partire dalla titolarità attiva della posizione soggettiva;
infatti, “la titolarità della posizione soggettiva,
4 attiva o passiva, vantata in giudizio è un elemento costitutivo della domanda ed attiene al merito della decisione, sicché spetta all'attore allegarla e provarla, salvo il riconoscimento, o lo svolgimento di difese incompatibili con la negazione, da parte del convenuto” (cfr. Cass., 22 aprile 2025, n. 10435); inoltre, “la contestazione della titolarità attiva del rapporto controverso non è un'eccezione, ma una mera difesa, sicché il convenuto non ha onere alcuno di provarne la fondatezza;
è invece onere dell'attore, in base alla ripartizione fissata dall'art. 2697 c.c., dimostrare gli elementi costitutivi del diritto azionato, vale a dire l'esserne titolare” (per tutte v. Cass., Sez. L., 26 ottobre 2017, n. 25471).
Nella specie, è convincimento del Tribunale che la Controparte_1 non abbia adeguatamente assolto il proprio onere probatorio: a seguito delle contestazioni svolte dall'opponente, non ha provato di aver concluso lei con la il contratto di fornitura dei Parte_1 segnalatori e di essere, quindi, la titolare del credito azionato di € 40.260,00, pari al corrispettivo dei prodotti.
A ben vedere, infatti, l'opposta ha agito in sede monitoria limitandosi ad asserire di essere titolare del suddetto credito, non saldato dalla né alla scadenza né dopo il sollecito di Parte_1 pagamento, e depositando, a sostegno delle proprie allegazioni, unicamente la fattura n. 25/2021 datata 31.12.2021.
Sennonché ha prontamente contestato di aver intrattenuto rapporti contrattuali Parte_1
– in particolare, il contratto di fornitura dei segnalatori (rectius vendita) – con la
[...]
individuando quale propria controparte contrattuale la distinta società Controparte_1
con cui esistevano diversi contratti di subappalto. Controparte_2
È vero, dunque, come dedotto dall'opposta nella propria comparsa di risposta e nella memoria ex art. 171 ter n. 2 c.p.c., che la non ha contestato di aver ricevuto i Parte_1 segnalatori, nondimeno la parte ingiunta ha recisamente e ripetutamente contestato di averli richiesti e che le siano stati forniti proprio dall'odierna opposta, esponendo di aver intrattenuto tutti i rapporti contrattuali e commerciali, relativi ai cantieri di Priolo Gargallo e NO, unicamente con un'altra società, avente ragione sociale pressoché identica e la medesima sede sociale dell'opposta, ossia la con la quale aveva anche Controparte_2 costituito un'associazione temporanea di imprese (cfr. doc.
1-5 allegati all'atto di opposizione).
A fronte della puntuale contestazione dell'opponente circa l'esistenza del contratto con la e, dunque, circa la titolarità attiva di quest'ultima, Controparte_1
5 l'opposta, nella presente fase a cognizione piena, non ha offerto elementi di prova, ulteriori rispetto alla mera fattura, a sostegno di quanto allegato.
A tale ultimo proposito, si rammenti che, come più volte chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, la fattura commerciale è un documento di formazione successiva (rispetto alla prestazione) e unilaterale, che si inquadra fra gli atti giuridici a contenuto partecipativo, consistendo nella dichiarazione indirizzata all'altra parte di fatti concernenti un rapporto già costituito;
essa può costituire valido elemento di prova anche nel giudizio a cognizione piena a condizione che tale rapporto contrattuale non sia contestato fra le parti, specie nell'ipotesi in cui il debitore abbia accettato, senza contestazioni, le fatture stesse nel corso dell'esecuzione del rapporto (cfr. ex multis Cass., 3 luglio 1998, n. 6502; Cass., 13 giugno 2006, n. 13651).
Nella vicenda in esame, invece, il rapporto contrattuale (di vendita dei segnalatori) tra la e la è oggetto di puntuale contestazione, avendo Parte_1 Controparte_1 la prima sempre ribadito di non aver ordinato alcunché a quest'ultima, bensì alla distinta società
(con la quale sarebbe per di più esistito uno specifico Controparte_2 accordo per la compensazione dei rispettivi crediti-debiti, il cui accertamento esula dal presente giudizio, non essendo stata autorizzata la chiamata in causa del terzo). A ben vedere, tale contestazione è stata svolta già prima del giudizio (v. doc. 6-7): infatti l'opponente, avvedutasi che emittente la fattura era la ha rifiutato di eseguire il Controparte_1 pagamento.
Anzi l'opponente, pur non essendo onerata di provare il proprio assunto, ha prodotto una serie di documenti deponenti per la fondatezza della tesi dell'insussistenza di un contratto con l'opposta e per la carenza di titolarità del credito in capo a quest'ultima, ovvero: 1) la documentazione relativa alle opere realizzate, in A.T.I., presso il cantiere di Priolo Gargallo, da cui risulta che la ha sempre intrattenuto rapporti contrattuali con la Parte_1 [...]
e non con la 2) la corrispondenza Controparte_2 Controparte_1
e-mail risalente al periodo tra marzo e maggio 2022 (doc. 6 e 7) tra la da un lato e Parte_1
e l'impiegata dall'altro, da cui emerge che questi Persona_1 Testimone_1 ultimi, anche nel richiedere il pagamento della fornitura dei segnalatori, hanno sempre “speso” il nome della (si veda, in particolare, l'e-mail del 25.3.2022, Controparte_2 nella quale la , spendendo la ragione sociale di quest'ultima e nel riepilogare i rapporti Tes_1 di debito-credito con la scriveva “quindi la differenza a saldo delle ns fatture n. Parte_1
19/2021 e n. 25/2021 è di euro 33.001,80”).
6 Dunque, anche la circostanza che la contrattazione con la sia stata condotta da Parte_1
legale rappresentante dell'odierna opposta, non è affatto elemento Persona_1 sufficiente a dimostrare che i segnalatori siano stati venduti e consegnati dalla
[...]
Controparte_1
Infatti, il come risulta dalle citate e-mail (doc. 6-7), dall'ordine relativo ai lavori Per_1 presso il cantiere di NO (doc. 5) e com'è sostanzialmente incontestato (v. pag. 3 della memoria ex art. 171 ter n. 2 c.p.c. di parte opposta, ove si legge che “il Sig. si occupa Per_1 di curare i rapporti tra la con cui ha sottoscritto un Controparte_5 contratto da lavoro dipendente, e tutti i clienti di quest'ultima”), ha sempre gestito, in vece della moglie , i rapporti e le trattative tra la e la Controparte_3 Parte_1 [...]
(società della quale egli non è mero dipendente ma anche socio al 45%, Controparte_2
v. visura camerale in atti), sicché non può ritenersi che, all'atto di concludere con la Parte_1 il contratto (verbale) di fornitura dei segnalatori, egli abbia speso il nome, proprio, della società opposta (si veda sul punto Cass., Sez. Unite, 21 ottobre 2009, n. 22234, con cui è stato ben chiarito che “in tema di rappresentanza, l'esternazione del potere rappresentativo può avvenire anche senza l'espressa dichiarazione di spendita del nome del rappresentato, purché vi sia un comportamento del rappresentante ovvero un contesto in cui questi opera che, per univocità e concludenza, sia idoneo a portare a conoscenza dell'altro contraente la circostanza che egli agisce per un soggetto diverso, nella cui sfera giuridica gli effetti dell'attività sono destinati a prodursi direttamente. L'accertamento circa la sussistenza o meno della spendita del nome del rappresentato è compito devoluto al giudice del merito ed è incensurabile in sede di legittimità ove sorretto da motivazione congrua ed immune da vizi logici e da errori di diritto”; nella specie, invece, il comportamento del è stato tutt'altro che univoco). Per_1
L'opposta avrebbe pertanto dovuto fornire prove ben più solide per dimostrare di essere proprio lei - e non la - titolare del diritto di credito oggetto Controparte_2 di causa;
invece, non ha articolato istanze di prove orali e non ha depositato documenti ulteriori rispetto alla fattura presente nel fascicolo monitorio. Anzi, pur avendo dedotto che anche precedenti fatture a debito della regolarmente pagate da quest'ultima, e i preventivi Parte_1 delle forniture sarebbero stati emessi a proprio nome, non li ha offerti in produzione (a partire dall'offerta per l'acquisto dei segnalatori e il relativo documento di trasporto che, pur richiamati nella fattura, non sono in atti).
7 Preme infine evidenziare che correttamente l'opposta ha dedotto che la
[...] sia una persona giuridica da sé distinta. Infatti, non è certamente questa Controparte_2 la sede in cui si accerterà se la vanti o meno i crediti descritti nell'atto di opposizione Parte_1 verso la l'oggetto dell'odierno giudizio, stante il diniego di Controparte_2 autorizzazione alla chiamata in causa, rimane circoscritto unicamente al presunto credito di €
40.260,00 della nei confronti della rispetto al Controparte_1 Parte_1 quale la prima, come ampiamente argomentato, non ha adeguatamente provato tutti gli elementi costitutivi.
Ne discende che l'opposizione va accolta e il decreto ingiuntivo revocato.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano, come in dispositivo, in base ai parametri previsti dal D.M. 55/2014 (aggiornati da ultimo dal D.M. 147/2022) per lo scaglione di riferimento (cause tra € 26.000,00 e € 52.000,00); nello specifico, si farà applicazione dei medi alle fasi di studio e introduttiva e dei minimi alle fasi successive, tenuto conto del carattere documentale della lite e della natura ripetitiva delle difese svolte dalle parti.
p.q.m.
Il Tribunale di Velletri, definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta dalla avverso il decreto ingiuntivo n. 1453/2023, così provvede: Parte_1
1) accoglie l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo opposto;
2) condanna l'opposta al pagamento, in favore dell'opponente, delle spese del giudizio, che si liquidano in € 5.261,00 per compensi professionali, € 286,00 per esborsi, oltre al 15% di rimborso forfettario spese generali, iva e cpa come per legge.
Così deciso in Velletri in data 11 luglio 2025
Il Giudice dott.ssa Federica Ferreri
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