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Sentenza 13 dicembre 2025
Sentenza 13 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 13/12/2025, n. 17507 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 17507 |
| Data del deposito : | 13 dicembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di ROMA, IV SEZIONE CIVILE, in persona della dr.ssa BARBARA
PIROCCHI, in funzione di giudice monocratico,
letti gli art 132 e 118 disp.att. c.p.c.,
ha pronunziato la seguente:
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 51710 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2024 avente ad oggetto: opposizione a precetto ex artt. 615 comma primo e 617 comma uno c.p.c., trattenuta in decisione all'esito dell'udienza celebratasi in data 15.07.2025.
TRA
(C.F. ) e Parte_1 C.F._1 Parte_2
(C.F. , elettivamente domiciliati in Roma, alla Via C.F._2
Crescenzio n. 25, presso e nello studio degli Avvocati Riccardo Rampioni (C.F.
ed AB RA (C.F. ), che li C.F._3 C.F._4
rappresentano e difendono giusta procura in calce all'atto di citazione;
Parte Opponente
E
e per essa C.F./P.I. Controparte_1 Controparte_2
, rappresentata e difesa dall'Avvocato Andrea Fioretti (C.F. P.IVA_1 [...]
), in virtù di procura notarile, e dall'Avv. Riccardo Rosaria C.F._5
AM (C.F. ), ed elettivamente domiciliata nello studio di C.F._6
quest'ultimo in Roma, Lungotevere Arnaldo da Brescia n 9/10;
1 Parte Opposta
CONCLUSIONI
Come da verbale di causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente va rilevato che si omette di circostanziare lo svolgimento del processo, atteso che, a norma dell'art.132 c.p.c., come novellato a seguito della L.
18.06.2009 n. 69, la sentenza deve contenere unicamente la “concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione”.
Ai fini della concreta determinazione della ratio dell'espressione contenuta in detta norma, appare del tutto corretto tenere conto dell'art. 16, comma 5, D. Lvo
5/03 che, seppur abrogato dalla L. 69/09, costituisce un significativo elemento interpretativo della volontà del legislatore in materia, costituendo l'unica concreta applicazione legislativa dell'affermato criterio generale della “concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione”. Tale disposizione prevede che la sentenza possa essere sempre motivata in forma abbreviata
“mediante rinvio agli elementi di fatto riportati in uno o più atti di causa” e la
“esposizione delle ragioni in diritto” anche con riferimento a “precedenti conformi” e chiarisce, quindi, che la concisa esposizione in fatto può certamente tradursi nel rinvio agli elementi di fatto riportati negli atti di causa, come la concisa esposizione in diritto può consistere nel riferimento ai precedenti giurisprudenziali.
Tanto premesso, quanto agli elementi di fatto nella prospettazione delle parti e nelle loro rispettive domande, eccezioni e difese, si rinvia all'atto di citazione in opposizione al precetto ed alla comparsa di costituzione.
*****
I sigg. e hanno proposto la odierna domanda a Pt_1 Parte_2
seguito della notifica, loro pervenuta in data 11 e 21.11.2024, dell'atto di precetto con cui è stato loro intimato il pagamento in solido della somma complessiva di €
67.139,39, oltre interessi legali dal 01/01/2008 e spese di procedura per €
1.627,00.
2 Detta intimazione trae origine da titolo costituito da D.I. n. 16699/2008 – R.G.
51763/2008 emesso dal Tribunale di Roma in data 14/10/2008 a favore di nei confronti della debitrice principale, “ Controparte_3 [...]
e degli odierni opponenti quali fideiussori della predetta Parte_3 CP_1
società.
A sostegno della domanda sono posti cinque motivi:
1- La prescrizione della pretesa creditoria;
2- Irregolarità ed inesistenza del titolo esecutivo;
3- Carenza di legittimazione attiva per mancata dimostrazione della titolarità del credito esecutivamente azionato;
4- Carenza di legittimazione ad agire per difetto di valida procura;
5- Carenza di legittimazione passiva degli opponenti per intervenuta decadenza del diritto di garanzia previsto dall'art. 1957 c.c. Nullità delle fideiussioni.
E' stata, altresì, proposta domanda di risarcimento danni ai sensi dell'art. 96 c.p.c. per avere, la società convenuta, agito in giudizio con mala fede e/o colpa grave.
Gli opponenti hanno concluso, previa istanza di sospensione, per l'integrale accoglimento della domanda.
, costituitasi, ha chiesto il rigetto dell'opposizione in quanto, a suo avviso, CP_1
infondata in fatto ed in diritto.
Orbene, preliminarmente la domanda deve essere qualificata come opposizione ex art. 615, comma 1, c.p.c., in relazione ai motivi nn.1, 2, 3 e 5, e come opposizione ex art. 617, comma 1, c.p.c., in relazione al motivo n. 4.
Nel merito.
Con il motivo n. 1 viene eccepita la prescrizione della pretesa creditoria sul presupposto che non sussisterebbe alcun atto interruttivo della prescrizione del credito portato dal titolo. In sede di memorie ex art. 171 ter c.p.c. gli opponenti, compulsati dal deposito da parte della , di un atto di diffida notificato loro CP_1
in data 12.02.18 ai sensi dell'art.143 c.p.c., hanno ulteriormente sviluppato il motivo contestando la validità di tale ultimo atto ai fini della interruzione della prescrizione, adducendo la mancanza delle certificazioni anagrafiche utili alla richiesta di notificazione presso la casa comunale ed irregolarità nell'attività notificatoria espletata dall'addetto UNEP.
3 L'eccezione è inammissibile prima che infondata.
Infatti, ove mai gli opponenti avessero voluto sollevare questioni sul punto, posto che la relata redatta dall'ufficiale giudiziario ha valore di atto pubblico e le sue attestazioni sono considerate vere fino a querela di falso, avrebbero dovuto effettuare le contestazioni promuovendo idoneo procedimento.
In ogni caso, se è vero che, secondo la giurisprudenza di legittimità, il ricorso alle formalità di notificazione previste dall'art. 143 c.p.c. per le persone irreperibili non può essere affidato alle mere risultanze di una certificazione anagrafica, ma presuppone sempre e comunque che nel luogo di ultima residenza nota siano compiute effettive ricerche e che di esse l'ufficiale giudiziario dia espresso conto
(ex multis Cass. Sentenza n. 27699 del 25/10/2024), è altresì vero che, nella fattispecie, tale principio risulta rispettato;
le relate di notifica dell'atto di diffida contengono non solo una generica dicitura, ma la rappresentazione delle ricerche effettuate in loco e le informazioni raccolte da residenti (Vedasi cartoline di avviso allegate all'atto di diffida), che confermano la presenza dei presupposti della ritenuta irreperibilità; d'altra parte stesso esito ha avuto l'attività svolta dall'Ufficiale in occasione della notificazione del titolo, avvenuta ben dieci Pt_4
anni prima, il 15.11.2008, presso le stesse residenze risultanti dai certificati di allegati all'atto di diffida del 2018, non essendosi mai i premurati di Parte_2
rendersi rintracciabili provvedendo a tempestivamente denunciare presso i competenti uffici comunali il cambio delle loro residenze. A tal proposito va precisato che, anche la contestata mancanza delle certificazioni anagrafiche allegate all'atto di significazione e diffida trovano smentita da quanto attestato dall' Ufficiale notificatore nel timbro di notifica apposto in calce all'atto con date rispettivamente del 29.01.18 e del 30.01.18.
La contestata irregolarità ed inesistenza del titolo esecutivo di cui al motivo n. 2, sia per ciò che riguarda la legittimazione di che il rilevato Controparte_3
presunto difetto di procura, attengono a questioni strettamente riferite alla formazione del titolo ed, in quanto tali avrebbero dovuto costituire oggetto di opposizione ex art. 645 o, al più, 650 c.p.c..
Quanto alla carenza di legittimazione attiva eccepita con il motivo n. 3, nel caso di cessioni in blocco ex art. 4 della legge n. 130 del 1999, l'art. 58, comma 2, del d.lgs., n. 385 del 1993 ha inteso agevolare la realizzazione della cessione "in
4 blocco" di rapporti giuridici, prevedendo che la pubblicazione dell'atto di cessione sulla Gazzetta Ufficiale sostituisce la notificazione dell'atto stesso al debitore ceduto, con la conseguenza che, mentre secondo la disciplina ordinaria è sufficiente per il cessionario provare la notificazione della cessione o l'accettazione da parte del debitore ceduto, la disciplina speciale delle cessioni in blocco richiede, a questi ristretti effetti verso i debitori ceduti, prova che la cessione sia stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale (cfr. Cass. n. 5997/2006;
Cass. n. 25548/2018; Cass., Sez. VI.I., ordinanza 29 settembre 2020, n. 20495).
Il cessionario che agisca nei confronti del debitore ceduto, è tenuto a dare prova soltanto del negozio di cessione, quale atto produttivo di effetti traslativi e non anche a dimostrare la causa della cessione stessa;
né il debitore ceduto può interferire nei rapporti tra cedente e cessionario, in quanto il suo interesse si concreta nel compiere un efficace pagamento liberatorio, sicché egli è soltanto abilitato ad indagare sull'esistenza e sulla validità estrinseca e formale della cessione (Cass., sez. III, 31 luglio 2012, n. 13691; Cass., sez. II, 9 luglio 2018, n.
19016; Cass., sez. VI-III ordinanza 14 ottobre 2021). La notifica della cessione alle singole controparti dei rapporti acquisiti, ponendosi sullo stesso piano di quelli prescritti in via generale dall'art. 1264, cod. civ., può essere validamente surrogata da questi ultimi.
Con ordinanza n. 1020 del 16.4.2021, la Corte di Cassazione fa chiarezza anche in termini di “prova processuale” dell'avvenuta cessione del credito in operazioni di cartolarizzazione, rispetto a rapporti contestati. Sul piano prettamente processuale, chiarisce il Supremo Collegio, la prova della cessione del credito può essere data anche dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, osservando che la prova può essere integrata, ad esempio, anche dagli atti d'intimazione del cessionario.
Tra i vari modus ritenuti idonei al raggiungimento della prova processuale della cessione del credito, si distinguono, in particolare:
a) l'avviso di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, con la specifica indicazione del credito ceduto (con indicazione del “Ndg” specifico);
5 b) la produzione del contratto di credito unitamente all'elenco delle posizioni cedute e delle relative anagrafiche;
c) eventuali comunicazioni stragiudiziali (si pensi alla missiva) con cui sia stata data adeguata notizia della cessione;
d) le dichiarazioni confessorie della cedente.
Tale elenco è meramente esemplificativo e non necessariamente esaustivo.
In buona sostanza la Suprema Corte ha ritenuto efficace la cessione, purché risultino soddisfatti due distinti criteri:
– il primo, di tipo sostanziale, è che risulti provata la cessione;
– il secondo, a carattere temporale, è che la cessione si sia perfezionata prima dell'intimazione proposta nei confronti del debitore ceduto.
In caso di cessione di crediti individuabili in blocco ai sensi dell'art. 58 T.U.B., quando sia contestata l'inclusione dello specifico credito controverso nell'ambito di quelli rientranti nell'operazione conclusa dagli istituti bancari, l'indicazione delle caratteristiche dei crediti ceduti, contenuta nell'avviso della cessione pubblicato dalla società cessionaria nella Gazzetta Ufficiale, può ben costituire adeguata prova dell'avvenuta cessione dello specifico credito oggetto di contestazione, laddove tali indicazioni siano sufficientemente precise e consentano, quindi, di ricondurlo con certezza tra quelli compresi nell'operazione di trasferimento in blocco, in base alle sue caratteristiche concrete (Cass., sez. III,
22 giugno 2023, n. 17944).
Ora, nel caso in esame, l'avviso pubblicato nella G.U. n. 93 dell'8.08.2017 -Parte
Seconda dà notizia della cessione dei crediti in blocco tra e Parte_5 [...]
nell'ambito di un'operazione di cartolarizzazione avente ad Controparte_1
oggetto un portafoglio di crediti “…da contratti di mutuo, di apertura di credito o da finanziamenti erogati in altre forme tecniche concessi a persone fisiche e persone giuridiche nel periodo compreso tra il 1971 e il 2016 e qualificati come attività' finanziarie deteriorate”.. Parte opposta è, inoltre, in possesso del precetto, del titolo esecutivo, dell'atto di fidejussione sottoscritto, della dichiarazione di avvenuta cessione del credito da parte della cedente del 9.01.25 CP_3
(all. 5 del fascicolo di parte opposta) ed, in generale, della documentazione
6 afferente al credito. In assenza di altra plausibile ricostruzione offerta da parte opponente, non sussiste alcun dubbio circa la legittimazione attiva di
[...]
riposando la stessa su un quadro indiziario grave, preciso e CP_1
concordante.
Né, per quanto attiene il motivo n. 4, è da porsi in dubbio il rapporto di mandato sussistente tra e come risultante dalla procura per atto CP_1 CP_2
pubblico documentato con l'allegato n. 1 alla comparsa di costituzione e risposta.
Infine, per quanto attiene la carenza di legittimazione passiva degli opponenti per intervenuta decadenza del diritto di garanzia e la nullità della fideiussione di cui al motivo n. 5, va ritenuto inammissibile in quanto costituente eccezione da far valere anch'essa in sede di opposizione, anche tardiva al decreto ingiuntivo costituente titolo.
Alla luce delle su esposte considerazioni anche la domanda di condanna al risarcimento ex art. 96 c.p.c. deve essere respinta mancandone i presupposti.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo ai sensi del D.M. N. 55/14 e succ. modd..
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da
e nei confronti di Pt_1 Parte_2 [...]
così provvede: Controparte_1
1) RIGETTA la domanda e, per l'effetto, dichiara efficace l'atto di precetto de quo;
2) CONDANNA gli opponenti solidalmente alla refusione delle spese di lite in favore dell'opposta quantificate in € 3.397,00 oltre oneri di legge.
Roma, 15/12/2025
Il giudice
AR IR
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