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Sentenza 26 aprile 2025
Sentenza 26 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 26/04/2025, n. 203 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 203 |
| Data del deposito : | 26 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. n. 352/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA - Sezione Lavoro
Composta dai Magistrati:
Dr. Gianluca ALESSIO Presidente
Dr. Lucia DALL'ARMELLINA Consigliere
Dr. Filippo GIORDAN Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa promossa con appello depositato in data 26.04.2022 da
elettivamente domiciliato presso l'avv. Parte_1
Michela Lupi Jr. che la rappresenta e difende per mandato depositato telematicamente
-appellante- contro
, elettivamente Controparte_1
domiciliato presso l'avv. Maria Melograni che lo rappresenta e difende per procura generale alle liti;
- appellato-
Oggetto: appello avverso sentenza n. 172/2022 del Tribunale di
Padova
In punto: opposizione a decreti ingiuntivi nn.1317/18 e 1318/18 del
Tribunale di Padova
Causa trattata all'udienza del 3.04.2025 Conclusioni per parte appellante: “1) IN VIA PREGIUDIZIALE/PRELIMINARE, Voglia l'Ecc.ma Corte d'Apello – Sez. Lavoro adita sospendere la provvisoria esecutività della sentenza n. 172/2022 resa a verbale dal Tribunale di Padova – Sez. Lavoro, Giudice Dott. Mauro Dallacasa in data 22/03/2022 e notificata in data 25/03/2022, sussistendone i presupposti di legge, come da motivi tutti esposti in narrativa: 2) NEL MERITO, IN TOTALE RIFORMA DELLA SENTENZA IMPUGNATA, ACCOGLIERE IL PRESENTE GRAVAME e per l'effetto le conclusioni di cui ai ricorsi in opposizione introduttivi del primo grado di giudizio che si vanno a nuovamente precisare: IN VIA PREGIUDIZIALE/PRELIMINARE, sospendere la provvisoria esecutività dei decreti ingiuntivi telematici n. 1317/2018 e n. 1318/2018, provvisoriamente esecutivi, emessi dal Tribunale di Padova, Giudice Dott. Mauro Dallacasa in data 06 novembre 2017, essendo le opposizioni fondate su prova scritta e comunque di pronta soluzione, per le ragioni di cui in narrativa;
ANCORA IN VIA PREGIUDIZIALE/PRELIMINARE, dichiarare inesistente e/o inefficace o comunque revocare e/o annullare i decreti ingiuntivi telematici n. 1317/2018 e n. 1318/2018, provvisoriamente esecutivi, opposti, emessi dal Tribunale di Padova, Giudice Dott. Mauro Dallacasa perchè infondati in fatto ed in diritto per tutti i motivi esposti in narrativa ed, in ogni caso, perchè emessi nei confronti di un soggetto giuridico inesistente al momento della sua pronuncia, con conseguente declaratoria che nulla è dovuto per tale titolo all' da parte della odierna ricorrente in opposizione;
NEL CP_1
MERITO, IN VIA PRINCIPALE, nella denegata e non temuta ipotesi in cui il Giudice adito ritenesse l'odierna opponente titolare della legittimazione passiva in relazione ai decreti ingiuntivi telematici opposti, emessi dal Tribunale di Padova, Giudice Dott. Mauro Dallacasa in data 06 novembre 2017, revocare e/o annullare i predetti decreti ingiuntivi perchè infondati in fatto ed in diritto e generici ed indeterminati per tutti i motivi esposti in narrativa, con conseguente declaratoria che nulla è dovuto per tale titolo a da;
NEL MERITO, IN VIA GRADATA, nella denegata CP_1 Parte_1
e non temuta ipotesi in cui il Giudice adito ritenesse dovute, anche parzialmente, le somme portate dal decreto ingiuntivo telematico n. 1317/2018 e dal decreto ingiuntivo telematico n. 1318/2018, provvisoriamente esecutivi, emessi dal Tribunale di Padova, Giudice Dott. Mauro Dallacasa in data 06 novembre 2017, oggi opposti, Voglia contenere la condanna al pagamento nella somma che risulterà effettivamente dovuta in corso di causa, per i motivi tutti dedotti in narrativa. IN OGNI CASO, con vittoria di spese e compensi di entrambi i gradi di giudizio e di procedimento monitorio, nonché di CTU, ovvero, in subordine con compensazione di spese. In via istruttoria, si rinnovano tutte le istanze istruttorie di primo grado che si danno per richiamate e ribadite”
~ 2 ~ Corte d'Appello di Venezia
Conclusioni per parte appellata: “C H I E D E la reiezione del ricorso in appello e la conferma della sentenza del Tribunale di Padova n.
172/2022 anche in punto spese e ctu. Spese del grado rifuse con rimborso spese generali 15%”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso in appello depositato in data 26.04.2022 Parte_1
, già titolare della ditta individuale NI, ha impugnato la
[...]
sentenza indicata in epigrafe con cui il Tribunale di Padova ha rigettato le opposizioni ai due decreti ingiuntivi ottenuti dall' , CP_1
dopo la chiusura del fallimento che l'aveva coinvolta, con cui le era stato ingiunto il pagamento delle somme anticipate agli ex dipendenti dal Fondo di Garanzia gestito dall'Istituto a titolo di TFR e ultime tre mensilità di retribuzione.
Il Giudice di prime cure, rigettata l'eccezione di carenza di legittimazione passiva sul presupposto dell'assenza di distinzione tra i patrimoni della ditta individuale e dell'imprenditore, all'esito di CTU contabile, ha accertato che l' aveva versato ai dipendenti CP_1
dell'opponente una somma di poco superiore a quella ammessa allo stato passivo ma che, in ogni caso, aveva agito in via monitoria per un importo inferiore e l'opponente non aveva fornito prova di aver soddisfatto il credito retributivo in cui l' si era surrogato. Di qui CP_1
il rigetto delle opposizioni.
L'appellante impugna la sentenza sulla base di due motivi:
a) Con il primo censura la sentenza per non aver accertato l'inesistenza o l'inefficacia dei decreti ingiuntivi in quanto i crediti sarebbero stati azionati nei confronti di un soggetto giuridico, la ditta individuale, non più esistente in quanto cancellata dal registro delle imprese;
~ 3 ~ Corte d'Appello di Venezia
b) Con il secondo si duole del rigetto delle opposizioni a fronte di una scarsa chiarezza nella individuazione del credito azionato dall' che si riflette anche nella motivazione della sentenza CP_1
ove non sono indicati i dipendenti ai quali si riferisce la surroga dell' e nemmeno l'ammontare dei singoli crediti o CP_1
l'importo effettivamente dovuto dalla debitrice. Rileva, altresì, che dopo la chiusura del fallimento non vi sarebbe stato alcun ritorno in bonis atteso che da allora non sarebbe stata intrapresa altra attività lavorativa.
Si è costituito in giudizio l' contestando le doglianze CP_1
dell'appellante e chiedendo la conferma della sentenza gravata.
La causa, dopo il rigetto dell'istanza inibitoria per carenza del requisito del periculum in mora e due rinvii d'ufficio, uno dei quali motivato dal transito ad altra giurisdizione del precedente relatore, è stata discussa e decisa all'udienza del 3.04.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1 – Il primo motivo d'appello è manifestamente infondato.
Secondo risalente e consolidata giurisprudenza di legittimità “La domanda proposta nei confronti di una ditta individuale deve ritenersi intentata, ai fini della legittimazione passiva, contro la persona fisica del suo titolare, in quanto la ditta non ha soggettività giuridica distinta ma si identifica con il titolare sotto l'aspetto sia sostanziale che processuale. In particolare, nell'ambito di un rapporto di lavoro intercorso con un'impresa individuale, nei confronti del lavoratore il soggetto datoriale è, ai sensi dell'art. 2094 cod.civ., colui alle cui dipendenze e sotto la cui direzione la prestazione è svolta” (Cass. sez. lav., n. 3052 del 13/02/2006). Più di recente è stato nuovamente ribadito che “L'impresa individuale non ha soggettività distinta da
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quella della persona fisica dell'imprenditore, sicché quest'ultimo è legittimato ad agire e resistere in giudizio per conto dell'impresa anche nell'ipotesi in cui non ne specifichi la qualità” (Cass. sez. III, n.
19735 del 19/09/2014).
Se ne ricava che la persona fisica dell'imprenditore individuale non è un soggetto distinto dalla sua impresa e, conseguentemente, ogni pronuncia giudiziaria, anche qualora formalmente emessa nei confronti della ditta individuale, è riferita necessariamente all'imprenditore. Peraltro, dalla lettura dei due decreti ingiuntivi n.
1317/2018 e n. 1318/18, oggetto di opposizione, emerge chiaramente come gli stessi siano stati prima richiesti nei confronti di Parte_1
quale ex titolare fallita della ditta individuale NI e poi
[...]
emessi dal Tribunale sempre nei confronti di Parte_1
(con indicazione anche del codice fiscale della stessa) e non della ditta individuale (per quanto, come visto, la distinzione soggettiva tra ditta individuale e imprenditore non esista). Inoltre, anche la sentenza di fallimento, come è naturale che sia, ha dichiarato il fallimento di atteso che la ditta individuale non ha Parte_1
soggettività distinta da quella della persona fisica dell'imprenditore
(cfr. doc. 2 opponente in primo grado). Ne deriva che correttamente l' ha azionato il proprio credito nei confronti dell'imprenditore CP_1
fallito una volta chiusa la procedura fallimentare (per mancanza di attivo) e, quindi, ritornato in bonis. A nulla rileva la cancellazione della ditta individuale dal registro delle imprese atteso che, come visto, l'unico soggetto giuridico rilevante è l'imprenditore persona fisica e, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, “La disciplina di cui all'art. 2495 cod. civ. (nel testo introdotto dall'art. 4 del d.lgs. n. 6 del 2003), secondo la quale l'iscrizione della cancellazione delle società di capitali e delle cooperative dal registro
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delle imprese, avendo natura costitutiva, estingue le società, anche se sopravvivono rapporti giuridici dell'ente, non è estensibile alle vicende estintive della qualità di imprenditore individuale, il quale non si distingue dalla persona fisica che compie l'attività imprenditoriale” (cfr. Cass. n. 98/2016).
2 – Il secondo motivo d'appello è in parte fondato laddove contesta la scarsa chiarezza dell'ammontare del credito azionato in via monitoria dall' anche all'esito della sentenza di primo grado che, sul punto, CP_1
si esprime in modo non puntuale, limitandosi ad affermare che la somma azionata in via monitoria troverebbe capienza nelle somme ammesse al passivo fallimentare in relazione alle somme erogate dal
Fondo di Garanzia agli ex dipendenti. Di qui l'implicita censura in merito alla carenza di prova dell'esatto ammontare del credito dell' , cui è connessa la domanda subordinata di contenere la CP_1
condanna al pagamento della somma effettivamente dovuta.
2.1 – L' ha prodotto in causa gli elenchi degli ex dipendenti CP_1
dell'opponente con indicazione delle somme loro erogate a titolo di
TFR e di crediti riferibili alle ultime tre mensilità unitamente alle quietanze dagli stessi rilasciate. In corso di causa, in primo grado, è stata acquisita copia dello stato passivo della sig.ra e il Parte_1
CTU incaricato ha puntualmente accertato per ciascun lavoratore- creditore inserito nello stato passivo l'ammontare del credito ammesso e la somma liquidata dall'Istituto:
- per l'importo ammesso allo stato passivo è di euro Parte_2
13.119,77 per TFR, e di euro 753,63 per crediti di lavoro delle ultime tre mensilità, oltre ad interessi e rivalutazione come previsto dalla legge. L' si è surrogato al fallimento nel pagamento di tali CP_1
somme, calcolando in aggiunta gli interessi e la rivalutazione come previsto dal dispositivo del Giudice Delegato, e versando alla
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lavoratrice l'importo risultante, naturalmente al netto delle ritenute fiscali di legge;
- per l'importo ammesso allo stato passivo è di euro Parte_3
6.879,00 per TFR, e di euro 422,02 per crediti di lavoro delle ultime tre mensilità, oltre ad interessi e rivalutazione come previsto dalla legge. L' si è surrogato al fallimento nel pagamento di tali CP_1
somme, calcolando in aggiunta gli interessi e la rivalutazione come previsto dal dispositivo del Giudice Delegato, e versando alla lavoratrice l'importo risultante, naturalmente al netto delle ritenute fiscali di legge;
- per L'importo ammesso allo stato passivo è di euro Parte_4
9.116,80 per TFR, e di euro 988,97 per crediti di lavoro delle ultime tre mensilità, oltre ad interessi e rivalutazione come previsto dalla legge. L' si è surrogato al fallimento nel pagamento di tali CP_1
somme 1, calcolando in aggiunta gli interessi e la rivalutazione come previsto dal dispositivo del Giudice Delegato, e versando alla lavoratrice l'importo risultante, naturalmente al netto delle ritenute fiscali di legge;
- per l'importo ammesso allo stato passivo è di euro Parte_5
13.136,25 per TFR, e di euro 1.039,61 per crediti di lavoro delle ultime tre mensilità, oltre ad interessi e rivalutazione come previsto dalla legge. L' si è surrogato al fallimento nel pagamento di tali CP_1
somme, calcolando in aggiunta gli interessi e la rivalutazione come previsto dal dispositivo del Giudice Delegato, e versando alla lavoratrice l'importo risultante, naturalmente al netto delle ritenute fiscali di legge;
- per L'importo ammesso allo stato passivo è di euro Parte_6
15.234,09 per TFR, e di euro 634,35 per crediti di lavoro delle ultime tre mensilità, oltre ad interessi e rivalutazione come previsto dalla
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legge. L' si è surrogato al fallimento nel pagamento di tali CP_1
somme 2, calcolando in aggiunta gli interessi e la rivalutazione come previsto dal dispositivo del Giudice Delegato, e versando alla lavoratrice l'importo risultante, naturalmente al netto delle ritenute fiscali di legge;
- per l'importo ammesso allo stato Parte_7
passivo è di euro 7.448,73 per TFR, e di euro 1.588,47 per crediti di lavoro delle ultime tre mensilità, oltre ad interessi e rivalutazione come previsto dalla legge. L' si è surrogato al fallimento nel CP_1
pagamento di tali somme, calcolando in aggiunta gli interessi e la rivalutazione come previsto dal dispositivo del Giudice Delegato, e versando alla lavoratrice l'importo risultante, naturalmente al netto delle ritenute fiscali di legge;
- per l'importo ammesso allo stato passivo è di Parte_8
euro 1.401,78 per TFR, e di euro 3.935,01 per crediti di lavoro delle ultime tre mensilità, oltre ad interessi e rivalutazione come previsto dalla legge. L' si è surrogato al fallimento nel pagamento della CP_1
somma per l'importo insinuato a titolo di TFR, calcolando in aggiunta gli interessi e la rivalutazione come previsto dal dispositivo del
Giudice Delegato, e versando alla lavoratrice l'importo risultante, naturalmente al netto della ritenuta fiscale di legge. Per quanto riguarda l'importo a titolo di crediti da lavoro relativi alle ultime tre retribuzioni, l' si è surrogato per un importo inferiore rispetto a CP_1
quanto la lavoratrice è stata ammessa allo stato passivo del fallimento
(per la precisione, 1.313,79 euro in meno), calcolando in aggiunta su tale minor importo gli interessi e la rivalutazione come previsto dal dispositivo del Giudice Delegato, e versando alla lavoratrice l'importo risultante, naturalmente al netto della ritenuta fiscale di legge;
- per L'importo ammesso allo stato passivo è di euro Parte_9
12.398,33 per TFR, oltre ad interessi e rivalutazione come previsto
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dalla legge. L' si è surrogato al fallimento nel pagamento di tale CP_1
somma, calcolando in aggiunta gli interessi e la rivalutazione come previsto dal dispositivo del Giudice Delegato, e versando alla lavoratrice l'importo risultante, naturalmente al netto della ritenuta fiscale di legge.
L'ausiliario ha quindi concluso affermando che “ai lavoratori di
è stato riconosciuto nello stato passivo del Parte_1
fallimento un importo complessivo pari ad euro 88.105,81 oltre interessi e rivalutazione, dettagliatamente esposto in perizia” e che
“l' ha corrisposto complessivamente alle lavoratrici l'importo CP_1
(comprensivo di interessi e rivalutazione, al lordo delle ritenute fiscali poi applicate) di euro 92.550,46”.
Osservando il prospetto allegato n. 5 della CTU (unitamente alle quietanze dimesse dall' ), emerge come l si sia surrogato al CP_1 CP_1
Fallimento nel pagamento degli importi lordi ammessi allo stato passivo a titolo di TFR, maggiorati di interessi e rivalutazione, per la somma complessiva di Euro 84.484,83. L'importo è invece complessivamente pari ad Euro 8.065,63 per i crediti diversi dal TFR.
Quest'ultimo importo corrisponde a quello oggetto del decreto ingiuntivo n. 1318/18 (salvo lo scostamento di un euro richiesto in meno in via monitoria e, dunque, irrilevante attesa l'ingiunzione di una somma inferiore, di cui l'opponente non si può dolere).
Il decreto ingiuntivo n. 1317/18, invece, è stato richiesto ed emesso per l'importo di Euro 88.686,48, superiore all'importo di Euro
84.484,83 pari alla somma complessiva degli importi lordi ammessi allo stato passivo a titolo di TFR, maggiorati di interessi e rivalutazione.
Il differenziale, se si osservano i documenti prodotti dall , CP_1
dipende dall'aver inserito nel credito monitorio anche l'importo
~ 9 ~ Corte d'Appello di Venezia
pagato dall' a titolo di TFR in favore del sig. , la CP_1 Parte_10
cui quietanza è inserita tra la documentazione posta a base del ricorso per decreto ingiuntivo ma che, a ben vedere, è del tutto inconferente atteso che tale sig. risulta fosse dipendente della ditta Pt_10
Santinato Costruzioni e non di L'importo lordo Parte_1
per TFR maggiorato di interessi e rivalutazione riconosciuto a tale sig.
è pari ad Euro 4.201,65 che, sommato al credito Pt_10
effettivamente spettante all nei confronti di CP_1 Parte_1
(accertato dal CTU ed emergente dalla documentazione in
[...]
atti) pari ad Euro 84.484,83, porta ad ottenere esattamente l'erronea somma ingiunta di Euro 88.686,48.
Tenuto conto della totale estraneità rispetto al credito oggetto di causa degli importi erogati dal Fondo di Garanzia al sig. , Pt_10
dipendente di altra ditta, il credito monitorio va ricondotto al minore importo di Euro 84.484,83. Peraltro, in sede di discussione in appello
(all'udienza del 3.04.2025) l' ha riconosciuto che “deve essere CP_1
espunta dai crediti azionati la posizione di tal ” con Pt_10
conseguente rideterminazione del credito”.
3 – In conclusione, l'appello va parzialmente accolto con conseguente revoca del d.i. n. 1317/18 e condanna dell'appellante al pagamento in favore dell' della minor somma di Euro 84.484,83 oltre interessi CP_1
legali dal dovuto al saldo. Va, invece, rigettato l'appello con riferimento al decreto ingiuntivo n. 1318/18.
4 – Le spese di lite, tenuto conto dell'esito complessivo della lite, vengono compensate per un quarto per entrambi i gradi e poste a carico dell'appellante per i tre quarti residui che si liquidano sulla base di quanto liquidato dal Tribunale per il primo grado e sulla base di valori tra i minimi e i medi per il grado d'appello tenuto conto della non particolare complessità delle questioni di diritto affrontate e
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valorizzando, nell'ambito di una liquidazione unitaria, anche il rigetto dell'istanza inibitoria.
L' è, infatti, attore in senso sostanziale ed è risultato in massima CP_1
parte vittorioso. Le spese di CTU liquidate in primo grado sono poste a carico di ciascuna parte nella misura del 50% tenuto conto dell'utilità fornita ad entrambe le parti.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, rigettata o assorbita ogni diversa istanza, eccezione e domanda, così provvede:
− In parziale accoglimento dell'appello, revoca del d.i. n. 1317/18 del Tribunale di Padova e condanna l'appellante al pagamento in favore dell' della minor somma di Euro 84.484,83 oltre CP_1
interessi legali dal dovuto al saldo;
− Rigetta per il resto l'appello con conseguente conferma della sentenza gravata in ordine al rigetto dell'opposizione al decreto ingiuntivo n. 1318/18 del Tribunale di Padova;
− Compensa per un quarto le spese di lite e condanna l'appellante al pagamento dei tre quarti residui che si liquidano in Euro
3.375 per il primo grado ed Euro 4.125 per il secondo grado, oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15%;
− Pone le spese di CTU liquidate in primo grado definitivamente a carico di entrambe le parti nella misura del 50%.
Venezia, 3.04.2025
Il consigliere estensore Il Presidente
Filippo Giordan Gianluca Alessio
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