Art. 11. 1. Nelle ipotesi in cui in sede giudiziaria, amministrativa o contabile siano gia' state accertate con atti definitivi la dipendenza dell'invalidita' e il suo grado ovvero della morte da atti di terrorismo e dalle stragi di tale matrice, ivi comprese le perizie giudiziarie penali, le consulenze tecniche o le certificazioni delle aziende sanitarie locali od ospedaliere e degli ospedali militari, e' instaurato ad istanza di parte, entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un procedimento civile dinanzi al tribunale in composizione monocratica. Tale procedimento deve essere concluso con sentenza soggetta all'impugnazione di cui all'articolo 12, comma 2.
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26 agosto 2004
26 agosto 2004
Giurisprudenza • 108
- 1. Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 07/02/2011, n. 2994Provvedimento: […] dell'INPDAP, ASL 8 ed Agenzie delle Entrate, avente ad oggetto il riconoscimento dei benefici previsti in favore delle vittime del terrorismo di cui agli artt. 11 e 12 della legge n. 206 del 2004. Il predetto giudice, premesso che l'invocato art. 11 della legge n.206 del 2004 presupponeva l'avvenuto accertamento dell'invalidità e della dipendenza di questa da atti di terrorismo e l'inizio del procedimento ivi previsto nel termine di sei mesi dall'entrata in vigore della richiamata legge, […] MOTIVI DELLA DECISIONE Con l'unica censura il ricorrente, deducendo violazione e falsa applicazione dell'art. 11 della legge 3 agosto 2004 n. 206, […]Leggi di più...
- ambito di applicazione·
- conseguenza·
- mancanza dei presupposti·
- fondamento·
- temporaneità della previsione·
- procedimento speciale previsto dagli artt. 11 e 12 della legge n. del 2004·
- caratteristiche·
- esperibilità della tutela in via ordinaria·
- speciale elargizione alle vittime di attentati terroristici·
- assistenza e beneficenza pubblica