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Sentenza 18 settembre 2025
Sentenza 18 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 18/09/2025, n. 814 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 814 |
| Data del deposito : | 18 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte d'appello di Reggio Calabria
Sezione civile
N. 94/2021 R.G.
La Corte d'appello di Reggio Calabria, Sezione civile, composta dai magistrati:
Dott. Natalino Sapone - Presidente
Dott. ssa Federica Rende - Consigliera
Dott. Alessandro Liprino - Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero in epigrafe, vertente
TRA
Avv. , c. f.: , rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 da sé medesimo ex art. 86 c.p.c. ed elettivamente domiciliato in Reggio Calabria, via D.
Marvasi n. 6/A, presso il proprio studio legale, pec:
fax 0965024668. Email_1
- Appellante
CONTRO
, c.f. in persona Controparte_1 P.IVA_1 dell'amministratore legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Reggio
Calabria, alla Via Argine Destro Calopinace n. 3 presso lo studio legale dell'avv.to Caterina
Albano, c.f.: , tel/fax: 0965897505, pec: dalla C.F._2 Email_2 quale è rappresentato e difeso.
-Appellato
Oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Reggio Calabria, Seconda Sezione civile, in composizione monocratica, n. 898/2020 del 14/10/2020.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con l'atto introduttivo del giudizio di primo grado, conveniva in Parte_1 giudizio il , sito in Reggio Calabria, chiedendo, in via Controparte_1 preliminare, di sospendere l'efficacia della delibera assembleare del 3/02/2015 in relazione ai punti 2 e 5 dell'ordine del giorno e, nel merito, di “accertare e dichiarare invalida” la delibera relativamente al punto n. 2 (conferma o nomina nuovo amministratore), nonché “accertare e dichiarare nulla” la stessa delibera relativamente al punto n. 5 (provvedimento da intraprendere circa il posteggio non autorizzato sulle parti comuni al di fuori delle parti assegnate: discussione e valutazione da parte dell'assemblea).
Il rappresentava di essere proprietario di un appartamento facente parte del Parte_1 suddetto condominio, composto da tre corpi di fabbrica, due dei quali (scala C e scala B) aventi spazi esterni comuni. In tale qualità, lamentava che la suddetta delibera - adottata dall'assemblea, costituitasi in seconda convocazione il 3/2/2015, con la presenza di 9 condomini su 11 della scala C, per un totale di 803,68 millesimi - all'unanimità dei presenti, aveva confermato l'amministratore (arch. per la gestione 2015 e Persona_1 intrapreso provvedimenti in relazione al posteggio non autorizzato sulle parti comuni del solo ciclomotore di proprietà dell'attore, senza considerare gli altri parcheggi al di fuori delle zone assegnate.
Precisava altresì di essere rimasto assente all'assemblea condominiale in parola e di avere previamente diffidato il Condomino ed esperito la procedura di mediazione - con istanza avente ad oggetto “Impugnazione delibera del 03/02/2015 adottata dall'assemblea del
Condominio di;
invalidità della conferma Parte_2 dell'amministratore per violazione dell'art. 1129 comma II, c.c.; nullità della deliberazione sulle parti comuni ad altri corpi di fabbrica” – che si concludeva con esito negativo.
Deduceva quindi che la deliberazione di rinnovo dell'incarico all'amministratore doveva ritenersi “assolutamente invalida”, non avendo questi comunicato “quanto previsto dell'art. 1129 c.c.”, e che la statuizione assembleare impugnata doveva comunque ritenersi nulla, non potendo ritenersi l'assemblea validamente costituita, trattandosi di decisione su parti comuni a più corpi di fabbrica e incidente sulle porzioni di proprietà esclusiva di ciascun condomino, richiedente “la presenza del 100 % dei condomini ed il 1000 per mille delle quote millesimali”.
Il convenuto si costituiva in giudizio eccependo, in via preliminare, CP_1
l'inammissibilità, l'improcedibilità e la nullità dell'atto di citazione, nella parte relativa pag. 2/11 all'impugnazione della delibera assembleare in relazione al punto 2 dell'ordine del giorno, in quanto “la domanda di revoca dell'amministratore doveva essere incoata mediante ricorso al
Tribunale”, in camera di consiglio, mediante la procedura di volontaria giurisdizione. Si opponeva alla richiesta di sospensione dell'efficacia della delibera per insussistenza dei presupposti e, nel merito, con riguardo alla dedotta invalidità della nomina dell'amministratore, osservava che l'omessa comunicazione dei propri dati anagrafici, professionali e del codice fiscale, ai sensi dell'art. 1129, comma 2, c.c., costituisce mera irregolarità, non sanzionata con la nullità della nomina.
Con riferimento al punto 5 della delibera, premetteva che il si era arrogato Parte_1 abusivamente il diritto di parcheggiare la propria moto a ridosso della parete del tunnel a servizio comune dei corpi di fabbrica B e C, così creando difficoltà alla mobilità dei mezzi e potenziali rischi per la sicurezza dei condomini, nonché, in un'occasione, persino intralcio al passaggio di un'ambulanza. L'assemblea, pertanto, aveva deliberato la collocazione di due paletti, onde impedire tale modalità di parcheggio. Affermava, quindi, non essere necessaria alcuna delle maggioranze indicate dall'attore, trattandosi di semplice ricostituzione del diritto di godimento del bene ricadente nella comunione spettante ai condomini (e non di una innovazione). Rappresentava altresì che, nonostante l'apposizione dei paletti dissuasori, il aveva continuato a parcheggiare abusivamente a ridosso degli stessi paletti, tanto Parte_1 che, con successiva delibera del 10.11.2015, il era stato costretto a rimuovere i CP_1 suddetti paletti onde evitare il maggior disagio derivatone.
Depositate le memorie ex art. 183, comma VI, c.p.c., la causa veniva istruita mediante produzione fotografica, interrogatorio formale dell'attore e l'escussione dei testi indicati dalle parti sui capitolati ammessi. Chiusa la fase istruttoria, il giudice fissava l'udienza di precisazione delle conclusioni, la discussione orale della lite e la lettura del dispositivo ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
Con sentenza n. 898/2020, emessa e pubblicata il 14/10/2020, notificata in data
11/01/2021, il Tribunale di Reggio Calabria, Seconda Sezione civile, in composizione monocratica, disattesa ogni contraria domanda, eccezione e deduzione, rigettava la domanda dell'attore e lo condannava a rimborsare al , le spese di Controparte_1 lite, liquidate in € 887,34, di cui € 820,00 per compensi oltre l'importo del 15% a titolo di spese forfettarie e € 67,34 per spese documentate, con distrazione in favore del procuratore antistatario ex art. 93 c.p.c.
pag. 3/11 Con atto notificato il 10/02/2021 e iscritto a ruolo il 19 febbraio 2021,
[...] ha proposto appello chiedendo, previa sospensione della esecutività, la Parte_1 nullità/riforma della sentenza impugnata e per l'effetto dichiarare la nullità della delibera, con vittoria di spese, competenze e onorari di entrambi i gradi di giudizio.
A sostegno del gravame, l'appellante ha dedotto i seguenti motivi, riportati secondo l'ordine dato nell'atto di impugnazione: 1) Omesso esame e/o omessa o insufficiente motivazione su un punto decisivo della controversia. Nullità della sentenza;
2) Omessa pronuncia: violazione art. 112 c.p.c. nullità della sentenza.
Il si è costituito in appello chiedendo, in via preliminare, Controparte_1 di dichiarare l'appello improcedibile - inammissibile;
in via principale ha domandato il rigetto integrale dell'appello, con conferma della sentenza impugnata e condanna alle spese e competenze difensive del doppio grado di giudizio.
Con ordinanza depositata il 10/01/2022 il Collegio - rilevato che parte appellante, con le proprie note scritte, non ha insistito specificamente e chiaramente per l'accoglimento dell'istanza di sospensione della efficacia esecutiva della sentenza proposta con l'atto di impugnazione, senza contestare la circostanza, esposta dalla difesa di parte convenuta, secondo cui avrebbe perso la qualità di condomino e, di conseguenza, l'interesse ad agire nella presente causa - ha ritenuto di non delibare l'istanza di inibitoria in quanto oggetto di rinuncia implicita da parte dell'appellante.
Con successive note, depositate il 22/01/2025, l'appellante ha precisato le conclusioni, riportandosi a quelle rassegnate in atti, richiamando l'atto di appello e le note di trattazione scritta del 17.12.2021 depositate per l'udienza del 23.12.2021. In particolare, ha evidenziato che, pur non facendo più parte della compagine condominiale appellata, è comunque suo interesse ottenere un provvedimento di riforma dall'impugnata sentenza anche con riferimento alla condanna alle spese, in ossequio al principio della soccombenza virtuale.
Con note del 23/01/2025 il riportandosi, a tutto quanto Controparte_1 dedotto, eccepito, difeso, prodotto e concluso negli scritti da intendersi, integralmente, ritrascritti e riproposti, ha insistito nel rigetto dell'appello.
Con ordinanza depositata il 24 aprile 2025, la causa è stata assunta in decisione, con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., decorsi i quali viene decisa con la presente sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
pag. 4/11 In via pregiudiziale e assorbente l'appellato ha eccepito l'improcedibilità CP_1 dell'appello per sopravvenuta carenza di interesse ad agire dell'appellante che, a seguito della procedura esecutiva immobiliare n. 121/2016, non avrebbe più interesse ad impugnare la delibera assembleare condominiale avendo perso, nelle more, la qualità di proprietario- condomino, come documentato in atti.
Lo stesso inoltre, ha eccepito l'inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. CP_1
348 bis c.p.c., per avere l'appellante formulato contestazioni generiche senza addurre elementi normativi e giurisprudenziali che il Giudice di prime cure avrebbe disatteso e senza enunciare le modifiche richieste (pagg. 15-16 comparsa).
L'appello è ammissibile, possedendo i requisiti minimi di cui all'art. 348 bis, sicché la relativa eccezione sollevata da parte appellata deve essere disattesa.
L'ulteriore questione pregiudiziale sollevata dall'appellato ha ad oggetto la CP_1 sopravvenuta carenza di interesse dell'odierno appellante, non essendo questi più proprietario del citato appartamento ed avendo quindi perso la qualità di condomino. L'appellante, dal suo canto, non ha contestato la perdita della qualità di condomino, ma ha sostenuto di avere comunque interesse alla riforma della sentenza impugnata, anche con riferimento alla condanna alle spese, in ossequio al principio di soccombenza virtuale.
Al riguardo, giova ricordare che la legittimazione ad agire per annullamento di una delibera assembleare, attribuita dall'art. 1137 c.c., è riconosciuta a colui che possiede lo status di condomino, e cioè di “avente diritto” (artt. 66 e 67 disp. att. c.c.) a partecipare all'assemblea. In particolare, il diritto di azione, che spetta a chiunque faccia valere in giudizio un diritto assumendo di esserne titolare, è riconosciuto a due categorie di soggetti, assenti e presenti astenuti o dissenzienti, legittimati ad impugnare le delibere assembleari qualora contrarie alla legge o al regolamento di condominio, nel rispetto del termine perentorio di 30 giorni. Tale termine si applica esclusivamente alle deliberazioni annullabili, mentre quelle nulle possono essere impugnate in qualsiasi momento.
La Corte di cassazione ha chiarito che la legittimazione ad agire ex art. 1137 c.c. è subordinata alla deduzione ed alla prova di uno specifico interesse diverso da quello alla semplice rimozione dell'atto impugnato, essendo l'interesse ad agire richiesto dall'art. 100
c.p.c. come condizione dell'azione di impugnazione della deliberazione collegiale, precisando che: «L'interesse del ad impugnare la deliberazione, in particolare, è limitato CP_1 all'interesse giuridicamente rilevante che egli abbia ad un diverso contenuto dell'assetto
pag. 5/11 organizzativo della materia regolata dalla maggioranza assembleare, contenuto diverso perché più conveniente alle sue personali aspirazioni, sebbene la decisione del giudice che accoglie la domanda ex art. 1137 c.c. si limiti in negativo a caducare la delibera sfavorevole
e non possa sostituirsi in positivo all'attività dell'assemblea. Parallelamente, l'interesse ad agire, sotto il profilo processuale, suppone che venga prospettata una lesione individuale di rilievo patrimoniale correlata alla delibera impugnata, così rivelando quale utilità concreta potrebbe ricevere dall'accoglimento della domanda». (Cass., sez. II, ord. n. 5129 del
27/02/2024)
La stessa Corte, richiamando i principi emersi in materia societaria (arg. da Cass. nn.
26842 del 2008 e 4372 del 2003), ha anche affermato che «l'azione di annullamento delle deliberazioni dell'assemblea di condominio, disciplinata dall'art. 1137 c.c., presuppone, quale requisito di legittimazione, la sussistenza della qualità di condomino dell'attore non solo al momento della proposizione della domanda, ma anche al momento della decisione della controversia, determinando, di regola, la perdita di tale status il conseguente venir meno dell'interesse ad agire dell'istante ad ottenere giudizialmente una caducazione o una modifica della portata organizzativa della delibera impugnata;
la perdita della qualità di condomino può lasciar sopravvivere l'interesse ad agire solo quando l'attore vanti un diritto in relazione alla sua passata partecipazione al condominio e tale diritto dipenda dall'accertamento della legittimità della delibera presa allorché egli era ancora condomino, ovvero quando tale delibera incida tuttora in via derivata sul suo patrimonio». (Cass. sez. II, ord. n. 16654 del 14/06/2024).
Alla luce di tali principi, la perdita della qualità di condomino comporta anche il venir meno della legittimazione ad agire ex art. 1137 c.c., la cui carenza può essere eccepita in ogni stato e grado del giudizio e rilevata d'ufficio dal giudice. A coloro che non sono condomini si apre, piuttosto, l'eventualità di agire per la declaratoria di nullità di una delibera, da far valere, secondo i principi generali, mediante un'azione di mero accertamento, la quale è esperibile da chiunque vi abbia interesse, tale rivelandosi chi abbia la titolarità di una situazione giuridica qualificata da una correlazione agli effetti della deliberazione nulla adottata dall'assemblea.
(Cass. sez. II, ord. n. 16654 del 14/06/2024)
Nel caso in esame, dall'atto introduttivo del giudizio di primo grado, risulta testualmente che l'appellante ha agito in giudizio chiedendo di “accertare e dichiarare invalida” la delibera relativamente al punto n. 2 (conferma o nomina nuovo amministratore), nonché “accertare e pag. 6/11 dichiarare nulla” la stessa delibera relativamente al punto n. 5 e, anche con l'atto di appello, ha chiesto di “dichiarare la nullità della delibera dell''8 febbraio 2015”.
§
Con il primo motivo di impugnazione – rubricato “Omesso esame e/o omessa o insufficiente motivazione su un punto decisivo della controversia. Nullità della sentenza” -
l'appellante ha contestato la mancata considerazione, da parte della sentenza di primo grado, della nullità della delibera in relazione al punto 5) dell'ordine del giorno, evidenziando che l'assemblea dei condomini convocati appartenenti alla sola non aveva il potere di CP_2 deliberare su parti comuni appartenenti anche ai condomini non convocati della , CP_3 trattandosi di delibera incidente su diritti individuali su cose o servizi comuni. Ha quindi sostenuto che non sarebbe stata considerata “la circostanza, richiamata alla pag. 6 delle note finali autorizzate del 30/04/2020, che l'assemblea ha deliberato su un oggetto non rientrante nella sua competenza ossia esorbitante dalle attribuzioni dell'assemblea medesima”. (pag. 4 atto di appello).
Con il secondo motivo – rubricato “Omessa pronuncia: violazione art. 112 c.p.c. Nullità della sentenza” - l'appellante, dopo aver premesso la consequenzialità e al contempo l'autonomia del secondo motivo di impugnazione rispetto al primo, ha contestato l'omessa pronuncia del giudice di primo grado in merito alla deliberazione assembleare avente un oggetto non rientrante nella sua competenza o esorbitante dalle sue attribuzioni.
L'appellato , dopo aver sottolineato l'acquiescenza dell'appellante sul punto CP_1
2) della delibera (relativo alla nomina dell'amministratore) e la conseguente formazione del giudicato interno sul punto, ha esaminato congiuntamente i due motivi di appello, richiamando il decisum, ritenuto sorretto da un iter argomentativo logico e conforme alle norme di legge e al regolamento In particolare, il appellato, dopo CP_4 CP_1 aver sostenuto che i paletti erano stati collocati all'interno dei muri di proprietà del
, escludendo quindi la necessità di convocare i condomini dell'altra CP_1 Parte_3
, ha precisato che in caso di omessa od incompleta convocazione degli aventi diritto, la CP_2 deliberazione assembleare è annullabile ai sensi dell'articolo 1137 c.c., ma non nulla come rappresentato dall'attore in primo caso. Di conseguenza, il giudice di primo grado, nel rispetto del principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato, sancito dall'art. 112 c.p.c., non ha proceduto alla disamina dell'annullabilità della delibera.
pag. 7/11 I motivi di appello vengono qui trattati congiuntamente, considerati i reciproci profili di connessione.
L'appello è infondato e deve essere respinto.
Giova premettere che, con l'atto di citazione in primo grado, ha contestato la Parte_1 validità della costituzione dell'assemblea chiamata a deliberare su parti comuni a più corpi di fabbrica, ritenendo la delibera “in ogni caso nulla radicalmente poiché, nel fabbricato in parola non è costituito un condominio esterno, unico organo abilitato a deliberare sugli spazi esterni o le parti esterne comuni”. (pag. 3 atto di citazione). Ha quindi sostenuto che, a tal fine, sarebbe stata necessaria una deliberazione adottata dell'assemblea comune a tutti e tre i corpi di fabbrica e ritenendo insufficiente la deliberazione di dei condomini un solo edificio.
(pagg. 4 e ss. in relazione al punto 5)
Con riferimento a tali profili, la sentenza di primo grado, al punto 4.3.2, ha affermato che:
«Non è intelligibile, e non è stata meglio precisata nella memoria difensiva di cui all'art. 183, comma 6, n. 1, c.p.c. la deduzione che “la delibera impugnata è in ogni caso radicalmente nulla poiché, nel fabbricato in parola non è costituito un condomino esterno, unico organo abilitato a deliberare sugli spazi esterni o le parti esterne comuni”» e, richiamati i principi giurisprudenziali in materia di supercondominio, ha comunque ribadito che, in caso di omessa od incompleta convocazione degli aventi diritto (nel caso di specie e ) si CP_3 CP_2 applica l'art.1137 c.c. rimanendo precluso, a fronte della specifica domanda di nullità della delibera, l'annullamento della stessa.
Le Sezioni Unite, con sentenza n. 9839/2021, sono tornate ad occuparsi del tema della nullità e dell'annullabilità delle delibere assembleari, consolidando l'orientamento già espresso nella sentenza delle stesse Sezioni Unite n. 4806 del 2005, la quale aveva individuato quale criterio distintivo la contrapposizione tra “vizi di sostanza” e “vizi di forma”. Riemerso il contrasto giurisprudenziale, la Suprema Corte ha evidenziato come il legislatore, anche a seguito della riforma n. 220/2012 in materia condominiale, abbia elevato l'annullabilità a regola generale in tema di invalidità delle deliberazioni assembleari, relegando la nullità a un ruolo residuale ed eccezionale, attenendo quest'ultima a quei vizi talmente radicali da privare la deliberazione di cittadinanza nel modo giuridico.
L'art. 1137 c.c., infatti, sottopone inequivocabilmente al regime dell'azione di annullamento, senza distinzioni, tutte «le deliberazioni contrarie alla legge o al regolamento condominiale», con la conseguenza che sono annullabili non solo le deliberazioni assembleari pag. 8/11 che presentano vizi di forma, afferenti cioè alle regole procedimentali dettate per la loro formazione, ma anche quelle che presentano vizi di sostanza, afferenti al contenuto del deliberato. La Corte ha quindi pronunciato il seguente principio di diritto: «In tema di condominio negli edifici, sono affette da nullità, deducibile in ogni tempo da chiunque vi abbia interesse, le deliberazioni dell'assemblea dei condomini che mancano ab origine degli elementi costitutivi essenziali, quelle che hanno un oggetto impossibile in senso materiale o in senso giuridico - dando luogo, in questo secondo caso, ad un “difetto assoluto di attribuzioni” - e quelle che hanno un contenuto illecito, ossia contrario a “norme imperative” o all'ordine pubblico” o al “buon costume”; al di fuori di tali ipotesi, le deliberazioni assembleari adottate in violazione di norme di legge o del regolamento condominiale sono semplicemente annullabili e l'azione di annullamento deve essere esercitata nei modi e nel termine di cui all'art. 1137 cod. civ.». (Cass. Civ., Sez. Unite, n.
9839/2021).
Il legislatore ha dunque prediletto un impianto normativo volto a garantire la stabilità delle deliberazioni assembleari condominiali, le quali, salvo casi eccezionali, sono di regola annullabili anche quando in contrasto con una disposizione di legge, avuto riguardo anche al profilo contenutistico. Diversamente opinando, infatti, le delibere condominiali potrebbero essere caducate in ogni tempo, data l'inapplicabilità alle ipotesi di nullità del termine di decadenza. Tuttavia, fanno eccezione le delibere che si pongano in diretto contrasto con il contenuto precettivo di norme inderogabili (quali l'art. 1138, quarto comma, c.c. e le disposizioni richiamate dall'art. 72 disp. att. c.c.).
Nel caso in esame, l'applicazione del criterio distintivo tra nullità e annullabilità, così come delineato dalla giurisprudenza di legittimità, impone di escludere che i vizi invocati dall'appellante possano rientrare tra le fattispecie capaci di inficiare la deliberazione assembleare in termini di nullità. La potenziale non regolare procedura di convocazione e costituzione dell'organo assembleare (per mancata convocazione della ), infatti, CP_3 potrebbe, al più, determinare l'annullabilità della delibera e non anche la sua nullità.
A ciò s aggiunga che, anche in relazione al contenuto della delibera, non si ravvisa un
“difetto assoluto di attribuzioni”, posto che il regolamento condominiale all'art. 2, rubricato
“Limiti all'uso delle cose comuni”, prevede il divieto di “occupare gli spazi comuni in qualunque modo o con qualsiasi oggetto, anche temporaneamente, come bidoni di immondizie, bauli, mobili, imballaggi e veicoli”, legittimando, pertanto, l'assemblea ad pag. 9/11 adottare provvedimenti volti alla rimozione di comportamenti lesivi della cosa comune, garantendo così il rispetto delle norme condominiali e la corretta fruizione degli spazi condivisi.
Inquadrato il vizio dedotto dall'appellante nella categoria dell'annullabilità, il venir meno, in corso di causa, della qualità di condomino dell'attore e odierno appellante impedisce di pronunciare l'annullamento della deliberazione impugnata, essendo venuto meno il potere dell'attore di interloquire sul modo di operare dell'assemblea e di incidere sugli effetti delle sue deliberazioni, in assenza di ripercussioni sulla sua sfera patrimoniale.
Ciò nonostante, occorre pronunciarsi sulla c.d. soccombenza virtuale, avendo il espressamente insistito in tal senso, affermando di avere comunque interesse alla Parte_1 pronuncia, quanto meno con riferimento alle statuizioni sulle spese.
Orbene, alla luce di quanto risulta in atti, la delibera di cui trattasi era finalizzata all'adozione di accorgimenti idonei ad impedire l'abusivo utilizzo di parti comuni, nella specie esercitato dal mediante il parcheggio della propria moto in posizione e con Parte_1 modalità tali da recare pregiudizio alla normale fruizione comune. Ne deriva che la decisione di installare due paletti dissuasori al fine di disincentivare l'abusivo parcheggio sulla proprietà comune – lungi dall'incidere sui diritti di proprietà individuali o sulla disciplina di utilizzazione delle parti comuni - aveva esattamente la finalità di garantire il rispetto del regolamento condominiale. Deve quindi escludersi che fosse necessaria l'unanimità o una maggioranza qualificata.
Sotto concorrente profilo, deve poi osservarsi che, trattandosi di una piccola area facente parte di uno specifico edificio, la collocazione, solo in tale piccola area, dei paletti dissuasori ben poteva essere deliberata dai soli condomini della medesima palazzina. Ed invero, la fattispecie del condominio parziale, che rinviene il fondamento normativo nell'art. 1123, comma 3, c.c., è automaticamente configurabile "ex lege" tutte le volte in cui un bene risulti, per le sue obbiettive caratteristiche strutturali e funzionali, destinato oggettivamente al servizio e/o al godimento, in modo esclusivo, di una parte soltanto dell'edificio in condominio, rimanendo, per l'effetto, oggetto di un autonomo diritto di proprietà e venendo meno il presupposto per il riconoscimento di una contitolarità necessaria di tutti i condomini su quel bene;
ne consegue che i partecipanti al gruppo non hanno il diritto di partecipare all'assemblea relativamente alle cose di cui non hanno la titolarità e la composizione del collegio e delle maggioranze si modifica in relazione alla titolarità delle specifiche parti pag. 10/11 oggetto della concreta delibera da adottare. (Sez.
2 - Ordinanza n. 791 del 16/01/2020 (Rv.
656837 - 01).
In ragione dei motivi che precedono, l'appello deve essere dichiarato improcedibile per carenza di interesse ad agire dell'appellante, con conferma della sentenza di primo grado e condanna dello stesso appellante alle spese anche del presente grado di giudizio. Queste sono liquidate ai sensi del D.M. 55/2014, come aggiornato al D.M. 147/2022, tenuto conto del valore dichiarato della causa, compreso nello scaglione inferiore a € 1.100 e facendo riferimento alla misura media prevista dai relativi parametri, non sussistendo validi motivi per discostarsene, salvo che per la fase istruttoria e/o di trattazione, liquidata nella misura minima, in considerazione del minore impegno richiesto e non essendosi proceduto ad istruzione in appello, e quindi in complessivi € 584,00 (fase di studio della controversia, valore medio: €
142,00; fase introduttiva del giudizio, valore medio: € 142,00; fase istruttoria e/o di trattazione, valore minimo: € 90,00; fase decisionale, valore medio: € 210,00; compenso tabellare € 584,00) oltre spese generali, c.p.a. e i.v.a., se dovute, come per legge, in favore di
C. Controparte_1
P.Q.M.
la Corte d'appello di Reggio Calabria, Sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello come in epigrafe proposto, così provvede:
- dichiara l'appello improcedibile per difetto di interesse ad agire, con conferma della sentenza di primo grado;
- condanna l'appellante al pagamento, in favore dell'appellato Parte_1
”, delle spese del presente grado di giudizio, Controparte_1 liquidate in complessivi € 584,00 oltre spese generali, c.p.a. e i.v.a., se dovute, come per legge-
Così deciso nella camera di consiglio del 16.9.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Alessandro Liprino Natalino Sapone
pag. 11/11
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte d'appello di Reggio Calabria
Sezione civile
N. 94/2021 R.G.
La Corte d'appello di Reggio Calabria, Sezione civile, composta dai magistrati:
Dott. Natalino Sapone - Presidente
Dott. ssa Federica Rende - Consigliera
Dott. Alessandro Liprino - Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero in epigrafe, vertente
TRA
Avv. , c. f.: , rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 da sé medesimo ex art. 86 c.p.c. ed elettivamente domiciliato in Reggio Calabria, via D.
Marvasi n. 6/A, presso il proprio studio legale, pec:
fax 0965024668. Email_1
- Appellante
CONTRO
, c.f. in persona Controparte_1 P.IVA_1 dell'amministratore legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Reggio
Calabria, alla Via Argine Destro Calopinace n. 3 presso lo studio legale dell'avv.to Caterina
Albano, c.f.: , tel/fax: 0965897505, pec: dalla C.F._2 Email_2 quale è rappresentato e difeso.
-Appellato
Oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Reggio Calabria, Seconda Sezione civile, in composizione monocratica, n. 898/2020 del 14/10/2020.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con l'atto introduttivo del giudizio di primo grado, conveniva in Parte_1 giudizio il , sito in Reggio Calabria, chiedendo, in via Controparte_1 preliminare, di sospendere l'efficacia della delibera assembleare del 3/02/2015 in relazione ai punti 2 e 5 dell'ordine del giorno e, nel merito, di “accertare e dichiarare invalida” la delibera relativamente al punto n. 2 (conferma o nomina nuovo amministratore), nonché “accertare e dichiarare nulla” la stessa delibera relativamente al punto n. 5 (provvedimento da intraprendere circa il posteggio non autorizzato sulle parti comuni al di fuori delle parti assegnate: discussione e valutazione da parte dell'assemblea).
Il rappresentava di essere proprietario di un appartamento facente parte del Parte_1 suddetto condominio, composto da tre corpi di fabbrica, due dei quali (scala C e scala B) aventi spazi esterni comuni. In tale qualità, lamentava che la suddetta delibera - adottata dall'assemblea, costituitasi in seconda convocazione il 3/2/2015, con la presenza di 9 condomini su 11 della scala C, per un totale di 803,68 millesimi - all'unanimità dei presenti, aveva confermato l'amministratore (arch. per la gestione 2015 e Persona_1 intrapreso provvedimenti in relazione al posteggio non autorizzato sulle parti comuni del solo ciclomotore di proprietà dell'attore, senza considerare gli altri parcheggi al di fuori delle zone assegnate.
Precisava altresì di essere rimasto assente all'assemblea condominiale in parola e di avere previamente diffidato il Condomino ed esperito la procedura di mediazione - con istanza avente ad oggetto “Impugnazione delibera del 03/02/2015 adottata dall'assemblea del
Condominio di;
invalidità della conferma Parte_2 dell'amministratore per violazione dell'art. 1129 comma II, c.c.; nullità della deliberazione sulle parti comuni ad altri corpi di fabbrica” – che si concludeva con esito negativo.
Deduceva quindi che la deliberazione di rinnovo dell'incarico all'amministratore doveva ritenersi “assolutamente invalida”, non avendo questi comunicato “quanto previsto dell'art. 1129 c.c.”, e che la statuizione assembleare impugnata doveva comunque ritenersi nulla, non potendo ritenersi l'assemblea validamente costituita, trattandosi di decisione su parti comuni a più corpi di fabbrica e incidente sulle porzioni di proprietà esclusiva di ciascun condomino, richiedente “la presenza del 100 % dei condomini ed il 1000 per mille delle quote millesimali”.
Il convenuto si costituiva in giudizio eccependo, in via preliminare, CP_1
l'inammissibilità, l'improcedibilità e la nullità dell'atto di citazione, nella parte relativa pag. 2/11 all'impugnazione della delibera assembleare in relazione al punto 2 dell'ordine del giorno, in quanto “la domanda di revoca dell'amministratore doveva essere incoata mediante ricorso al
Tribunale”, in camera di consiglio, mediante la procedura di volontaria giurisdizione. Si opponeva alla richiesta di sospensione dell'efficacia della delibera per insussistenza dei presupposti e, nel merito, con riguardo alla dedotta invalidità della nomina dell'amministratore, osservava che l'omessa comunicazione dei propri dati anagrafici, professionali e del codice fiscale, ai sensi dell'art. 1129, comma 2, c.c., costituisce mera irregolarità, non sanzionata con la nullità della nomina.
Con riferimento al punto 5 della delibera, premetteva che il si era arrogato Parte_1 abusivamente il diritto di parcheggiare la propria moto a ridosso della parete del tunnel a servizio comune dei corpi di fabbrica B e C, così creando difficoltà alla mobilità dei mezzi e potenziali rischi per la sicurezza dei condomini, nonché, in un'occasione, persino intralcio al passaggio di un'ambulanza. L'assemblea, pertanto, aveva deliberato la collocazione di due paletti, onde impedire tale modalità di parcheggio. Affermava, quindi, non essere necessaria alcuna delle maggioranze indicate dall'attore, trattandosi di semplice ricostituzione del diritto di godimento del bene ricadente nella comunione spettante ai condomini (e non di una innovazione). Rappresentava altresì che, nonostante l'apposizione dei paletti dissuasori, il aveva continuato a parcheggiare abusivamente a ridosso degli stessi paletti, tanto Parte_1 che, con successiva delibera del 10.11.2015, il era stato costretto a rimuovere i CP_1 suddetti paletti onde evitare il maggior disagio derivatone.
Depositate le memorie ex art. 183, comma VI, c.p.c., la causa veniva istruita mediante produzione fotografica, interrogatorio formale dell'attore e l'escussione dei testi indicati dalle parti sui capitolati ammessi. Chiusa la fase istruttoria, il giudice fissava l'udienza di precisazione delle conclusioni, la discussione orale della lite e la lettura del dispositivo ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
Con sentenza n. 898/2020, emessa e pubblicata il 14/10/2020, notificata in data
11/01/2021, il Tribunale di Reggio Calabria, Seconda Sezione civile, in composizione monocratica, disattesa ogni contraria domanda, eccezione e deduzione, rigettava la domanda dell'attore e lo condannava a rimborsare al , le spese di Controparte_1 lite, liquidate in € 887,34, di cui € 820,00 per compensi oltre l'importo del 15% a titolo di spese forfettarie e € 67,34 per spese documentate, con distrazione in favore del procuratore antistatario ex art. 93 c.p.c.
pag. 3/11 Con atto notificato il 10/02/2021 e iscritto a ruolo il 19 febbraio 2021,
[...] ha proposto appello chiedendo, previa sospensione della esecutività, la Parte_1 nullità/riforma della sentenza impugnata e per l'effetto dichiarare la nullità della delibera, con vittoria di spese, competenze e onorari di entrambi i gradi di giudizio.
A sostegno del gravame, l'appellante ha dedotto i seguenti motivi, riportati secondo l'ordine dato nell'atto di impugnazione: 1) Omesso esame e/o omessa o insufficiente motivazione su un punto decisivo della controversia. Nullità della sentenza;
2) Omessa pronuncia: violazione art. 112 c.p.c. nullità della sentenza.
Il si è costituito in appello chiedendo, in via preliminare, Controparte_1 di dichiarare l'appello improcedibile - inammissibile;
in via principale ha domandato il rigetto integrale dell'appello, con conferma della sentenza impugnata e condanna alle spese e competenze difensive del doppio grado di giudizio.
Con ordinanza depositata il 10/01/2022 il Collegio - rilevato che parte appellante, con le proprie note scritte, non ha insistito specificamente e chiaramente per l'accoglimento dell'istanza di sospensione della efficacia esecutiva della sentenza proposta con l'atto di impugnazione, senza contestare la circostanza, esposta dalla difesa di parte convenuta, secondo cui avrebbe perso la qualità di condomino e, di conseguenza, l'interesse ad agire nella presente causa - ha ritenuto di non delibare l'istanza di inibitoria in quanto oggetto di rinuncia implicita da parte dell'appellante.
Con successive note, depositate il 22/01/2025, l'appellante ha precisato le conclusioni, riportandosi a quelle rassegnate in atti, richiamando l'atto di appello e le note di trattazione scritta del 17.12.2021 depositate per l'udienza del 23.12.2021. In particolare, ha evidenziato che, pur non facendo più parte della compagine condominiale appellata, è comunque suo interesse ottenere un provvedimento di riforma dall'impugnata sentenza anche con riferimento alla condanna alle spese, in ossequio al principio della soccombenza virtuale.
Con note del 23/01/2025 il riportandosi, a tutto quanto Controparte_1 dedotto, eccepito, difeso, prodotto e concluso negli scritti da intendersi, integralmente, ritrascritti e riproposti, ha insistito nel rigetto dell'appello.
Con ordinanza depositata il 24 aprile 2025, la causa è stata assunta in decisione, con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., decorsi i quali viene decisa con la presente sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
pag. 4/11 In via pregiudiziale e assorbente l'appellato ha eccepito l'improcedibilità CP_1 dell'appello per sopravvenuta carenza di interesse ad agire dell'appellante che, a seguito della procedura esecutiva immobiliare n. 121/2016, non avrebbe più interesse ad impugnare la delibera assembleare condominiale avendo perso, nelle more, la qualità di proprietario- condomino, come documentato in atti.
Lo stesso inoltre, ha eccepito l'inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. CP_1
348 bis c.p.c., per avere l'appellante formulato contestazioni generiche senza addurre elementi normativi e giurisprudenziali che il Giudice di prime cure avrebbe disatteso e senza enunciare le modifiche richieste (pagg. 15-16 comparsa).
L'appello è ammissibile, possedendo i requisiti minimi di cui all'art. 348 bis, sicché la relativa eccezione sollevata da parte appellata deve essere disattesa.
L'ulteriore questione pregiudiziale sollevata dall'appellato ha ad oggetto la CP_1 sopravvenuta carenza di interesse dell'odierno appellante, non essendo questi più proprietario del citato appartamento ed avendo quindi perso la qualità di condomino. L'appellante, dal suo canto, non ha contestato la perdita della qualità di condomino, ma ha sostenuto di avere comunque interesse alla riforma della sentenza impugnata, anche con riferimento alla condanna alle spese, in ossequio al principio di soccombenza virtuale.
Al riguardo, giova ricordare che la legittimazione ad agire per annullamento di una delibera assembleare, attribuita dall'art. 1137 c.c., è riconosciuta a colui che possiede lo status di condomino, e cioè di “avente diritto” (artt. 66 e 67 disp. att. c.c.) a partecipare all'assemblea. In particolare, il diritto di azione, che spetta a chiunque faccia valere in giudizio un diritto assumendo di esserne titolare, è riconosciuto a due categorie di soggetti, assenti e presenti astenuti o dissenzienti, legittimati ad impugnare le delibere assembleari qualora contrarie alla legge o al regolamento di condominio, nel rispetto del termine perentorio di 30 giorni. Tale termine si applica esclusivamente alle deliberazioni annullabili, mentre quelle nulle possono essere impugnate in qualsiasi momento.
La Corte di cassazione ha chiarito che la legittimazione ad agire ex art. 1137 c.c. è subordinata alla deduzione ed alla prova di uno specifico interesse diverso da quello alla semplice rimozione dell'atto impugnato, essendo l'interesse ad agire richiesto dall'art. 100
c.p.c. come condizione dell'azione di impugnazione della deliberazione collegiale, precisando che: «L'interesse del ad impugnare la deliberazione, in particolare, è limitato CP_1 all'interesse giuridicamente rilevante che egli abbia ad un diverso contenuto dell'assetto
pag. 5/11 organizzativo della materia regolata dalla maggioranza assembleare, contenuto diverso perché più conveniente alle sue personali aspirazioni, sebbene la decisione del giudice che accoglie la domanda ex art. 1137 c.c. si limiti in negativo a caducare la delibera sfavorevole
e non possa sostituirsi in positivo all'attività dell'assemblea. Parallelamente, l'interesse ad agire, sotto il profilo processuale, suppone che venga prospettata una lesione individuale di rilievo patrimoniale correlata alla delibera impugnata, così rivelando quale utilità concreta potrebbe ricevere dall'accoglimento della domanda». (Cass., sez. II, ord. n. 5129 del
27/02/2024)
La stessa Corte, richiamando i principi emersi in materia societaria (arg. da Cass. nn.
26842 del 2008 e 4372 del 2003), ha anche affermato che «l'azione di annullamento delle deliberazioni dell'assemblea di condominio, disciplinata dall'art. 1137 c.c., presuppone, quale requisito di legittimazione, la sussistenza della qualità di condomino dell'attore non solo al momento della proposizione della domanda, ma anche al momento della decisione della controversia, determinando, di regola, la perdita di tale status il conseguente venir meno dell'interesse ad agire dell'istante ad ottenere giudizialmente una caducazione o una modifica della portata organizzativa della delibera impugnata;
la perdita della qualità di condomino può lasciar sopravvivere l'interesse ad agire solo quando l'attore vanti un diritto in relazione alla sua passata partecipazione al condominio e tale diritto dipenda dall'accertamento della legittimità della delibera presa allorché egli era ancora condomino, ovvero quando tale delibera incida tuttora in via derivata sul suo patrimonio». (Cass. sez. II, ord. n. 16654 del 14/06/2024).
Alla luce di tali principi, la perdita della qualità di condomino comporta anche il venir meno della legittimazione ad agire ex art. 1137 c.c., la cui carenza può essere eccepita in ogni stato e grado del giudizio e rilevata d'ufficio dal giudice. A coloro che non sono condomini si apre, piuttosto, l'eventualità di agire per la declaratoria di nullità di una delibera, da far valere, secondo i principi generali, mediante un'azione di mero accertamento, la quale è esperibile da chiunque vi abbia interesse, tale rivelandosi chi abbia la titolarità di una situazione giuridica qualificata da una correlazione agli effetti della deliberazione nulla adottata dall'assemblea.
(Cass. sez. II, ord. n. 16654 del 14/06/2024)
Nel caso in esame, dall'atto introduttivo del giudizio di primo grado, risulta testualmente che l'appellante ha agito in giudizio chiedendo di “accertare e dichiarare invalida” la delibera relativamente al punto n. 2 (conferma o nomina nuovo amministratore), nonché “accertare e pag. 6/11 dichiarare nulla” la stessa delibera relativamente al punto n. 5 e, anche con l'atto di appello, ha chiesto di “dichiarare la nullità della delibera dell''8 febbraio 2015”.
§
Con il primo motivo di impugnazione – rubricato “Omesso esame e/o omessa o insufficiente motivazione su un punto decisivo della controversia. Nullità della sentenza” -
l'appellante ha contestato la mancata considerazione, da parte della sentenza di primo grado, della nullità della delibera in relazione al punto 5) dell'ordine del giorno, evidenziando che l'assemblea dei condomini convocati appartenenti alla sola non aveva il potere di CP_2 deliberare su parti comuni appartenenti anche ai condomini non convocati della , CP_3 trattandosi di delibera incidente su diritti individuali su cose o servizi comuni. Ha quindi sostenuto che non sarebbe stata considerata “la circostanza, richiamata alla pag. 6 delle note finali autorizzate del 30/04/2020, che l'assemblea ha deliberato su un oggetto non rientrante nella sua competenza ossia esorbitante dalle attribuzioni dell'assemblea medesima”. (pag. 4 atto di appello).
Con il secondo motivo – rubricato “Omessa pronuncia: violazione art. 112 c.p.c. Nullità della sentenza” - l'appellante, dopo aver premesso la consequenzialità e al contempo l'autonomia del secondo motivo di impugnazione rispetto al primo, ha contestato l'omessa pronuncia del giudice di primo grado in merito alla deliberazione assembleare avente un oggetto non rientrante nella sua competenza o esorbitante dalle sue attribuzioni.
L'appellato , dopo aver sottolineato l'acquiescenza dell'appellante sul punto CP_1
2) della delibera (relativo alla nomina dell'amministratore) e la conseguente formazione del giudicato interno sul punto, ha esaminato congiuntamente i due motivi di appello, richiamando il decisum, ritenuto sorretto da un iter argomentativo logico e conforme alle norme di legge e al regolamento In particolare, il appellato, dopo CP_4 CP_1 aver sostenuto che i paletti erano stati collocati all'interno dei muri di proprietà del
, escludendo quindi la necessità di convocare i condomini dell'altra CP_1 Parte_3
, ha precisato che in caso di omessa od incompleta convocazione degli aventi diritto, la CP_2 deliberazione assembleare è annullabile ai sensi dell'articolo 1137 c.c., ma non nulla come rappresentato dall'attore in primo caso. Di conseguenza, il giudice di primo grado, nel rispetto del principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato, sancito dall'art. 112 c.p.c., non ha proceduto alla disamina dell'annullabilità della delibera.
pag. 7/11 I motivi di appello vengono qui trattati congiuntamente, considerati i reciproci profili di connessione.
L'appello è infondato e deve essere respinto.
Giova premettere che, con l'atto di citazione in primo grado, ha contestato la Parte_1 validità della costituzione dell'assemblea chiamata a deliberare su parti comuni a più corpi di fabbrica, ritenendo la delibera “in ogni caso nulla radicalmente poiché, nel fabbricato in parola non è costituito un condominio esterno, unico organo abilitato a deliberare sugli spazi esterni o le parti esterne comuni”. (pag. 3 atto di citazione). Ha quindi sostenuto che, a tal fine, sarebbe stata necessaria una deliberazione adottata dell'assemblea comune a tutti e tre i corpi di fabbrica e ritenendo insufficiente la deliberazione di dei condomini un solo edificio.
(pagg. 4 e ss. in relazione al punto 5)
Con riferimento a tali profili, la sentenza di primo grado, al punto 4.3.2, ha affermato che:
«Non è intelligibile, e non è stata meglio precisata nella memoria difensiva di cui all'art. 183, comma 6, n. 1, c.p.c. la deduzione che “la delibera impugnata è in ogni caso radicalmente nulla poiché, nel fabbricato in parola non è costituito un condomino esterno, unico organo abilitato a deliberare sugli spazi esterni o le parti esterne comuni”» e, richiamati i principi giurisprudenziali in materia di supercondominio, ha comunque ribadito che, in caso di omessa od incompleta convocazione degli aventi diritto (nel caso di specie e ) si CP_3 CP_2 applica l'art.1137 c.c. rimanendo precluso, a fronte della specifica domanda di nullità della delibera, l'annullamento della stessa.
Le Sezioni Unite, con sentenza n. 9839/2021, sono tornate ad occuparsi del tema della nullità e dell'annullabilità delle delibere assembleari, consolidando l'orientamento già espresso nella sentenza delle stesse Sezioni Unite n. 4806 del 2005, la quale aveva individuato quale criterio distintivo la contrapposizione tra “vizi di sostanza” e “vizi di forma”. Riemerso il contrasto giurisprudenziale, la Suprema Corte ha evidenziato come il legislatore, anche a seguito della riforma n. 220/2012 in materia condominiale, abbia elevato l'annullabilità a regola generale in tema di invalidità delle deliberazioni assembleari, relegando la nullità a un ruolo residuale ed eccezionale, attenendo quest'ultima a quei vizi talmente radicali da privare la deliberazione di cittadinanza nel modo giuridico.
L'art. 1137 c.c., infatti, sottopone inequivocabilmente al regime dell'azione di annullamento, senza distinzioni, tutte «le deliberazioni contrarie alla legge o al regolamento condominiale», con la conseguenza che sono annullabili non solo le deliberazioni assembleari pag. 8/11 che presentano vizi di forma, afferenti cioè alle regole procedimentali dettate per la loro formazione, ma anche quelle che presentano vizi di sostanza, afferenti al contenuto del deliberato. La Corte ha quindi pronunciato il seguente principio di diritto: «In tema di condominio negli edifici, sono affette da nullità, deducibile in ogni tempo da chiunque vi abbia interesse, le deliberazioni dell'assemblea dei condomini che mancano ab origine degli elementi costitutivi essenziali, quelle che hanno un oggetto impossibile in senso materiale o in senso giuridico - dando luogo, in questo secondo caso, ad un “difetto assoluto di attribuzioni” - e quelle che hanno un contenuto illecito, ossia contrario a “norme imperative” o all'ordine pubblico” o al “buon costume”; al di fuori di tali ipotesi, le deliberazioni assembleari adottate in violazione di norme di legge o del regolamento condominiale sono semplicemente annullabili e l'azione di annullamento deve essere esercitata nei modi e nel termine di cui all'art. 1137 cod. civ.». (Cass. Civ., Sez. Unite, n.
9839/2021).
Il legislatore ha dunque prediletto un impianto normativo volto a garantire la stabilità delle deliberazioni assembleari condominiali, le quali, salvo casi eccezionali, sono di regola annullabili anche quando in contrasto con una disposizione di legge, avuto riguardo anche al profilo contenutistico. Diversamente opinando, infatti, le delibere condominiali potrebbero essere caducate in ogni tempo, data l'inapplicabilità alle ipotesi di nullità del termine di decadenza. Tuttavia, fanno eccezione le delibere che si pongano in diretto contrasto con il contenuto precettivo di norme inderogabili (quali l'art. 1138, quarto comma, c.c. e le disposizioni richiamate dall'art. 72 disp. att. c.c.).
Nel caso in esame, l'applicazione del criterio distintivo tra nullità e annullabilità, così come delineato dalla giurisprudenza di legittimità, impone di escludere che i vizi invocati dall'appellante possano rientrare tra le fattispecie capaci di inficiare la deliberazione assembleare in termini di nullità. La potenziale non regolare procedura di convocazione e costituzione dell'organo assembleare (per mancata convocazione della ), infatti, CP_3 potrebbe, al più, determinare l'annullabilità della delibera e non anche la sua nullità.
A ciò s aggiunga che, anche in relazione al contenuto della delibera, non si ravvisa un
“difetto assoluto di attribuzioni”, posto che il regolamento condominiale all'art. 2, rubricato
“Limiti all'uso delle cose comuni”, prevede il divieto di “occupare gli spazi comuni in qualunque modo o con qualsiasi oggetto, anche temporaneamente, come bidoni di immondizie, bauli, mobili, imballaggi e veicoli”, legittimando, pertanto, l'assemblea ad pag. 9/11 adottare provvedimenti volti alla rimozione di comportamenti lesivi della cosa comune, garantendo così il rispetto delle norme condominiali e la corretta fruizione degli spazi condivisi.
Inquadrato il vizio dedotto dall'appellante nella categoria dell'annullabilità, il venir meno, in corso di causa, della qualità di condomino dell'attore e odierno appellante impedisce di pronunciare l'annullamento della deliberazione impugnata, essendo venuto meno il potere dell'attore di interloquire sul modo di operare dell'assemblea e di incidere sugli effetti delle sue deliberazioni, in assenza di ripercussioni sulla sua sfera patrimoniale.
Ciò nonostante, occorre pronunciarsi sulla c.d. soccombenza virtuale, avendo il espressamente insistito in tal senso, affermando di avere comunque interesse alla Parte_1 pronuncia, quanto meno con riferimento alle statuizioni sulle spese.
Orbene, alla luce di quanto risulta in atti, la delibera di cui trattasi era finalizzata all'adozione di accorgimenti idonei ad impedire l'abusivo utilizzo di parti comuni, nella specie esercitato dal mediante il parcheggio della propria moto in posizione e con Parte_1 modalità tali da recare pregiudizio alla normale fruizione comune. Ne deriva che la decisione di installare due paletti dissuasori al fine di disincentivare l'abusivo parcheggio sulla proprietà comune – lungi dall'incidere sui diritti di proprietà individuali o sulla disciplina di utilizzazione delle parti comuni - aveva esattamente la finalità di garantire il rispetto del regolamento condominiale. Deve quindi escludersi che fosse necessaria l'unanimità o una maggioranza qualificata.
Sotto concorrente profilo, deve poi osservarsi che, trattandosi di una piccola area facente parte di uno specifico edificio, la collocazione, solo in tale piccola area, dei paletti dissuasori ben poteva essere deliberata dai soli condomini della medesima palazzina. Ed invero, la fattispecie del condominio parziale, che rinviene il fondamento normativo nell'art. 1123, comma 3, c.c., è automaticamente configurabile "ex lege" tutte le volte in cui un bene risulti, per le sue obbiettive caratteristiche strutturali e funzionali, destinato oggettivamente al servizio e/o al godimento, in modo esclusivo, di una parte soltanto dell'edificio in condominio, rimanendo, per l'effetto, oggetto di un autonomo diritto di proprietà e venendo meno il presupposto per il riconoscimento di una contitolarità necessaria di tutti i condomini su quel bene;
ne consegue che i partecipanti al gruppo non hanno il diritto di partecipare all'assemblea relativamente alle cose di cui non hanno la titolarità e la composizione del collegio e delle maggioranze si modifica in relazione alla titolarità delle specifiche parti pag. 10/11 oggetto della concreta delibera da adottare. (Sez.
2 - Ordinanza n. 791 del 16/01/2020 (Rv.
656837 - 01).
In ragione dei motivi che precedono, l'appello deve essere dichiarato improcedibile per carenza di interesse ad agire dell'appellante, con conferma della sentenza di primo grado e condanna dello stesso appellante alle spese anche del presente grado di giudizio. Queste sono liquidate ai sensi del D.M. 55/2014, come aggiornato al D.M. 147/2022, tenuto conto del valore dichiarato della causa, compreso nello scaglione inferiore a € 1.100 e facendo riferimento alla misura media prevista dai relativi parametri, non sussistendo validi motivi per discostarsene, salvo che per la fase istruttoria e/o di trattazione, liquidata nella misura minima, in considerazione del minore impegno richiesto e non essendosi proceduto ad istruzione in appello, e quindi in complessivi € 584,00 (fase di studio della controversia, valore medio: €
142,00; fase introduttiva del giudizio, valore medio: € 142,00; fase istruttoria e/o di trattazione, valore minimo: € 90,00; fase decisionale, valore medio: € 210,00; compenso tabellare € 584,00) oltre spese generali, c.p.a. e i.v.a., se dovute, come per legge, in favore di
C. Controparte_1
P.Q.M.
la Corte d'appello di Reggio Calabria, Sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello come in epigrafe proposto, così provvede:
- dichiara l'appello improcedibile per difetto di interesse ad agire, con conferma della sentenza di primo grado;
- condanna l'appellante al pagamento, in favore dell'appellato Parte_1
”, delle spese del presente grado di giudizio, Controparte_1 liquidate in complessivi € 584,00 oltre spese generali, c.p.a. e i.v.a., se dovute, come per legge-
Così deciso nella camera di consiglio del 16.9.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Alessandro Liprino Natalino Sapone
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