Sentenza 16 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bergamo, sentenza 16/01/2025, n. 31 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bergamo |
| Numero : | 31 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice unico del Tribunale di Bergamo, in funzione di Giudice del Lavoro, dott. Raffaele Lapenta, all'udienza del 16.01.2025 che si è svolta secondo le modalità di cui all'art. 127-ter c.p.c., esaminate le note di trattazione scritta pervenute, ha pronunciato, la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. R.G. 1070/2024, con motivazione contestuale
TRA
rappresentata e difesa come in atti Parte_1 dall'avv. Yvonne Messi ricorrente
E
, in persona del Controparte_1
legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso come in atti dall'avv. Alfonsino Imparato resistente
OGGETTO: Naspi
CONCLUSIONI: come in atti e verbali di causa
***
Con ricorso depositato in data 03.05.2024 regolarmente notificato,
agiva in giudizio nei confronti dell , Parte_1 CP_1 innanzi all'intestato Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, per ivi sentire accertare e dichiarare il proprio diritto a percepire la dal 05.01.2023 al 06.02.2023 e a ottenere l'accredito della CP_2 relativa contribuzione figurativa, con condanna dell' CP_1
L' si costituiva tempestivamente in giudizio con memoria CP_1
depositata in data 20.06.2024, contestando le avverse pretese ed insistendo per il rigetto della domanda attorea.
Il ricorso non può essere accolto per le seguenti ragioni.
***
Come noto, il diritto alla Naspi, istituita con d.lgs n. 22/2015, sorge in capo a tutti i lavoratori dipendenti privati che si trovino in stato di disoccupazione per aver perduto involontariamente la propria occupazione. A norma dell'art. 6, co 2 d.lgs. n. 2/2015: “la Naspi spetta a decorrere dall'ottavo giorno successivo alla cessazione del rapporto di lavoro o, qualora la domanda sia presentata successivamente a tale data, dal primo giorno successivo alla data di presentazione della domanda”.
Nel caso di specie, la ricorrente era alle dipendenze della
Eurodolciaria s.r.l., sottoposta a liquidazione giudiziale dal
28.12.2022.
Ai sensi dell'art. 189, co. 1 d.lgs n. 14/2019 (Codice della Crisi
d'Impresa e dell'Insolvenza – CCII) “L'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti del datore di lavoro non costituisce motivo di licenziamento. I rapporti di lavoro subordinato in atto alla data della sentenza dichiarativa restano sospesi fino a quando il curatore, con l'autorizzazione del giudice delegato, sentito il comitato dei creditori, comunica ai lavoratori di subentrarvi, assumendo i relativi obblighi, ovvero il recesso”
Il co. 2 stabilisce che “il recesso del curatore dai rapporti di lavoro subordinato sospesi ai sensi del comma 1 ha effetto dalla data di apertura della liquidazione giudiziale” (rectius, nel caso di specie, dal 28.12.2022). La suddetta norma prevede, in pratica, che l'apertura della liquidazione giudiziale non costituisce ex se motivo di licenziamento, determinandosi, invece, una sospensione dei rapporti di lavoro pendenti, che quindi entrano in una situazione di quiescenza che concede al curatore la facoltà di scelta se subentrare o sciogliersi dal rapporto: se il curatore recede dai rapporti di lavoro subordinato, tale recesso ha effetto retroattivo sino alla data di apertura della procedura concorsuale;
se il curatore decide di subentrare nei rapporti di lavoro sospesi, gli effetti decorrono dalla comunicazione del subentro fatta ai lavoratori, ex nunc.
Il co. 3 prevede che il curatore proceda senza indugio al recesso dai rapporti di lavoro subordinato, se si rende conto che non è possibile la continuazione dell'attività o il trasferimento dell'azienda o di un suo ramo;
ad ogni modo “decorso il termine di quattro mesi dalla data di apertura della liquidazione giudiziale senza che il curatore abbia comunicato il subentro, i rapporti di lavoro subordinato in essere cessano con decorrenza dalla data di apertura della liquidazione giudiziale” (co. 3), salva la proroga del termine come previsto dal successivo co. 4, fino ad un massimo di ulteriori 8 mesi, affinché il curatore assuma le sue determinazioni circa la ripresa o meno dell'attività.
Secondo il co. 5, “le eventuali dimissioni del lavoratore nel periodo di sospensione tra la data della sentenza dichiarativa fino alla data della comunicazione di cui al comma 1, si intendono rassegnate per giusta causa ai sensi dell'articolo 2119 del codice civile con effetto dalla data di apertura della liquidazione giudiziale”.
Al co. 8 la norma dispone che in caso di recesso del curatore, il licenziamento, dimissioni o risoluzione di diritto, al lavoratore dipendente a tempo determinato spetta anche l'indennità di mancato preavviso, ammessa allo stato passivo come debito anteriore.
Il successivo art. 190 CCII stabilisce: “La cessazione del rapporto di lavoro ai sensi dell'articolo 189 costituisce perdita involontaria dell'occupazione ai fini di cui all'articolo 3 del decreto legislativo
4 marzo 2015, n. 22 e al lavoratore è riconosciuto il trattamento
a condizione che ricorrano i requisiti di cui al predetto CP_2
articolo, nel rispetto delle altre disposizioni di cui al decreto legislativo n. 22 del 2015”.
Come anticipato, la ricorrente era dipendente di Eurodolciaria s.r.l., che è stata poi sottoposta a liquidazione giudiziale aperta in data
28.12.2022; il rapporto di lavoro veniva sospeso ex art. 189 CCII alla data di apertura della liquidazione giudiziale è poi cessato retroattivamente a far data dal 28.12.2022, ai sensi dell'art. 189, co
2 CCII, a seguito di comunicazione di recesso del curatore del
01.02.2023.
In data 06.02.2023, la ricorrente presentava domanda di Naspi e l' accoglieva la domanda con decorrenza dal 07.02.2023, CP_1
ovvero dal giorno successivo rispetto alla data di presentazione della domanda, giusto quanto previsto dal menzionato art. 6 co. 2
d.lgs. n. 22/2015 (a mente del quale): “La Naspi spetta a decorrere dall'ottavo giorno successivo alla cessazione del rapporto di lavoro o, qualora la domanda sia presentata successivamente a tale data, dal primo giorno successivo alla data di presentazione della domanda”).
Secondo la tesi della ricorrente, la retrodatazione dell'efficacia delle cause risolutive del rapporto alla data di apertura della procedura di liquidazione giudiziale ai sensi del citato art. 189
CCII determinerebbe anche una riqualificazione giuridica del periodo di sospensione come vero e proprio stato di disoccupazione involontaria, con conseguente diritto alla Naspi anche nel predetto periodo di sospensione (nel caso di specie, dal
05.01.2023 al 06.02.2023).
La tesi non convince dal momento che la fictio iuris disposta dal legislatore che fa retroagire l'effetto della risoluzione del rapporto alla data di apertura della procedura di liquidazione giudiziale, non può estendersi anche al diritto di accedere alla nel periodo di CP_2
sospensione o meglio, tale fictio non può riguardare la data di presentazione della domanda che non può intendersi presentata alla data di apertura della procedura e ciò non solo perché ubi lex voluit dixit ubi noluit taquit, ma soprattutto perché la legge speciale d.lgs.
n. 22/2015 istitutiva della Naspi prevede testualmente che “La
Naspi spetta a decorrere dall'ottavo giorno successivo alla cessazione del rapporto di lavoro o – per quanto di interesse in questa sede – qualora la domanda sia presentata successivamente
a tale data, dal primo giorno successivo alla data di presentazione della domanda” (art. 6, co. 2), senza eccezioni di sorta.
La ricorrente, per poter ricevere la Naspi nel periodo in cui è rimasta senza lavoro, avrebbe potuto presentare dimissioni che – giusto quanto previsto dall'arti. 189, co. 5 CCII – si intendono sempre rassegnate per giusta causa;
la Naspi sarebbe diversamente decorsa dall'ottavo giorno dalla data delle dimissioni e non da quella del recesso del curatore.
In definitiva, condividendo le argomentazioni dell' , è CP_1
possibile il riconoscimento della in ipotesi di liquidazione CP_2
giudiziale solo in caso di interruzione del rapporto di lavoro e con decorrenza del pagamento della prestazione:
1) dall'ottavo giorno successivo alla data delle dimissioni o alla data del recesso del Curatore o, ancora, a quella della risoluzione di diritto del rapporto di lavoro, qualora l'istanza di Naspi sia stata presentata entro tale termine;
2) dal primo giorno successivo alla data di presentazione della domanda, nel caso in cui la medesima sia stata presentata successivamente all'ottavo giorno.
Nella specie, la prestazione della Naspi è stata, pertanto, correttamente liquidata con decorrenza dal 07.02.2023, ovvero, dal giorno successivo rispetto a quello di presentazione della domanda del 06.02.2023.
Il ricorso va pertanto respinto.
Stante la novità della questione si reputa congrua l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bergamo, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunziando, respinta ogni diversa istanza, deduzione, eccezione, così provvede:
- rigetta il ricorso;
- compensa le spese di lite.
Così deciso in Bergamo, 16.01.2025
Il Giudice del Lavoro
Dott. Raffaele Lapenta