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Sentenza 26 maggio 2025
Sentenza 26 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 26/05/2025, n. 1965 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 1965 |
| Data del deposito : | 26 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 5269/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott. ssa M.laura Amato Presidente Dott. Giuseppe Gennari Giudice, Rel.Est. Dott. Valentina Maderna Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data da 1) Parte_1 nata a [...] il [...] cittadina: italiana
Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...] con l'Avv. Gianni Barbieri presso il quale ha eletto domicilio telematico
e
2) Parte_2 nato a [...], il [...] cittadino: italiano
Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...] con l'Avv. Gianni Barbieri presso il quale ha eletto domicilio telematico con i seguenti figli: (C.F. ), nata Desio (MB), il 25/04/2020 e Parte_3 C.F._3 residente in [...], cittadina italiana, minore di età
FATTO
Le parti, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 30/04/2025 contenente l'indicazione delle loro condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti dei figli nati fuori dal matrimonio alle seguenti condizioni: 1. Affidamento
Affidamento condiviso della minore nata a [...] il [...], con Parte_3 collocamento prevalente presso la madre, , in Cormano (MI), Via Parte_1
Caravaggio n. 3.
2. Casa familiare
La casa familiare è sita in Cormano (MI), Via Caravaggio n. 3 e rimane assegnata alla madre.
Il Sig. si impegna a lasciare la casa familiare entro e non oltre il 31.12.2025. Pt_2
3. Mantenimento
Il padre verserà alla madre , a titolo di contributo al Parte_2 Parte_1 mantenimento della figlia minore, la somma di € 250,00 mensili, da versarsi entro il giorno 5 di ogni mese, a decorrere dal mese di gennaio 2026, rivalutabile annualmente secondo indici
ISTAT.
4. Spese straordinarie
Ciascun genitore terrà a proprio carico il 50% delle spese extra assegno relative ai figli secondo le “Linee Guida spese extra assegno” approvate dal Tribunale di Milano e dalla Corte
d'appello di Milano, in data 14 novembre 2017 e quindi:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio
Sanitario Nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche
e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica ( pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico
(bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post-universitari in Italia e all'estero;
e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo
e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli.
5. Assegno unico
Le parti convengono che l'assegno unico venga percepito al 50% tra entrambi i genitori, indipendentemente dal fatto che l'ISEE di riferimento sia quello del genitore collocatario.
6. Calendario visite padre
Il padre eserciterà il diritto di visita secondo il seguente schema: Parte_2
o un pernottamento infrasettimanale;
o fine settimana alterni con 2 pernottamenti;
o vacanze estive: 2 settimane ciascuno;
o festività alternate.
In particolare: per quanto riguarda il periodo estivo, ciascun genitore potrà tenere con sé le minori per due settimane, anche non consecutive, da concordarsi entro il 30 di maggio di ogni anno;
per quanto riguarda le Festività di Natale, secondo il principio dell'alternanza: vigilia con un genitore e Natale con l'altro, 31 dicembre con un genitore ed il primo dell'anno con l'altro; In ordine alle Festività di Pasqua, secondo il principio dell'alternanza: Pasqua con un genitore e lunedì dell'Angelo con l'altro; In merito ai ponti primaverili ed altre festività secondo il principio dell'alternanza.
Entrambe le parti dichiarano di voler mantenere una gestione flessibile e collaborativa secondo il principio di bigenitorialità, restando il presente accordo valido solo in caso di future divergenze.
7. Ulteriori pattuizioni Le parti si impegnano a collaborare reciprocamente nell'interesse esclusivo della figlia minore, cercando soluzioni condivise in caso di necessità future e a rivalutare, se del caso, gli accordi qui assunti in funzione dell'evoluzione delle condizioni economiche e delle esigenze della minore.
8. Spese di lite
Compensare integralmente tra le parti le spese di lite.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno confermato le condizioni ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
DIRITTO
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo. La domanda congiunta delle parti può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando
1. Omologa le condizioni inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
2. Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
3. Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza;
4. Nulla sulle spese di lite.. Così deciso in Milano, il 21.05.2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott. Giuseppe Gennari Dott.ssa M.laura Amato
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott. ssa M.laura Amato Presidente Dott. Giuseppe Gennari Giudice, Rel.Est. Dott. Valentina Maderna Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data da 1) Parte_1 nata a [...] il [...] cittadina: italiana
Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...] con l'Avv. Gianni Barbieri presso il quale ha eletto domicilio telematico
e
2) Parte_2 nato a [...], il [...] cittadino: italiano
Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...] con l'Avv. Gianni Barbieri presso il quale ha eletto domicilio telematico con i seguenti figli: (C.F. ), nata Desio (MB), il 25/04/2020 e Parte_3 C.F._3 residente in [...], cittadina italiana, minore di età
FATTO
Le parti, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 30/04/2025 contenente l'indicazione delle loro condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti dei figli nati fuori dal matrimonio alle seguenti condizioni: 1. Affidamento
Affidamento condiviso della minore nata a [...] il [...], con Parte_3 collocamento prevalente presso la madre, , in Cormano (MI), Via Parte_1
Caravaggio n. 3.
2. Casa familiare
La casa familiare è sita in Cormano (MI), Via Caravaggio n. 3 e rimane assegnata alla madre.
Il Sig. si impegna a lasciare la casa familiare entro e non oltre il 31.12.2025. Pt_2
3. Mantenimento
Il padre verserà alla madre , a titolo di contributo al Parte_2 Parte_1 mantenimento della figlia minore, la somma di € 250,00 mensili, da versarsi entro il giorno 5 di ogni mese, a decorrere dal mese di gennaio 2026, rivalutabile annualmente secondo indici
ISTAT.
4. Spese straordinarie
Ciascun genitore terrà a proprio carico il 50% delle spese extra assegno relative ai figli secondo le “Linee Guida spese extra assegno” approvate dal Tribunale di Milano e dalla Corte
d'appello di Milano, in data 14 novembre 2017 e quindi:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio
Sanitario Nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche
e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica ( pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico
(bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post-universitari in Italia e all'estero;
e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo
e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli.
5. Assegno unico
Le parti convengono che l'assegno unico venga percepito al 50% tra entrambi i genitori, indipendentemente dal fatto che l'ISEE di riferimento sia quello del genitore collocatario.
6. Calendario visite padre
Il padre eserciterà il diritto di visita secondo il seguente schema: Parte_2
o un pernottamento infrasettimanale;
o fine settimana alterni con 2 pernottamenti;
o vacanze estive: 2 settimane ciascuno;
o festività alternate.
In particolare: per quanto riguarda il periodo estivo, ciascun genitore potrà tenere con sé le minori per due settimane, anche non consecutive, da concordarsi entro il 30 di maggio di ogni anno;
per quanto riguarda le Festività di Natale, secondo il principio dell'alternanza: vigilia con un genitore e Natale con l'altro, 31 dicembre con un genitore ed il primo dell'anno con l'altro; In ordine alle Festività di Pasqua, secondo il principio dell'alternanza: Pasqua con un genitore e lunedì dell'Angelo con l'altro; In merito ai ponti primaverili ed altre festività secondo il principio dell'alternanza.
Entrambe le parti dichiarano di voler mantenere una gestione flessibile e collaborativa secondo il principio di bigenitorialità, restando il presente accordo valido solo in caso di future divergenze.
7. Ulteriori pattuizioni Le parti si impegnano a collaborare reciprocamente nell'interesse esclusivo della figlia minore, cercando soluzioni condivise in caso di necessità future e a rivalutare, se del caso, gli accordi qui assunti in funzione dell'evoluzione delle condizioni economiche e delle esigenze della minore.
8. Spese di lite
Compensare integralmente tra le parti le spese di lite.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno confermato le condizioni ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
DIRITTO
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo. La domanda congiunta delle parti può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando
1. Omologa le condizioni inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
2. Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
3. Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza;
4. Nulla sulle spese di lite.. Così deciso in Milano, il 21.05.2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott. Giuseppe Gennari Dott.ssa M.laura Amato