Articolo 13 della Legge 28 gennaio 1994, n. 84
Articolo 17Articolo 14
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19 febbraio 1994
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24 dicembre 1996
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24 febbraio 2018
Art. 13.
(Risorse finanziarie delle ((Autorita' di sistema portuale)) )
1. Le entrate delle ((Autorita' di sistema portuale)) sono costituite:
a) dai canoni di concessione delle aree demaniali e delle banchine comprese nell'ambito portuale, di cui all'articolo 18, e delle aree demaniali comprese nelle circoscrizioni territoriali ((...)) , nonche' dai proventi di autorizzazioni per operazioni portuali di cui all'articolo 16. Le ((Autorita' di sistema portuale)) non possono determinare canoni di concessione demaniale marittima per scopi turistico-ricreativi, fatta eccezione per i canoni di concessione di aree destinate a porti turistici, in misura piu' elevata di quanto stabilito dalle autorita' marittime per aree contigue e concesse allo stesso fine;
b) dagli eventuali proventi derivanti dalle cessioni di impianti di cui all'articolo 18, comma 1, lettere a) e b);
c) salvo quanto previsto all'articolo 28, comma 6, dal gettito delle tasse sulle merci sbarcate e imbarcate di cui al capo III del titolo II della legge 9 febbraio 1963, n. 82, e all'articolo 1 della legge 5 maggio 1976, n. 355 , e successive modificazioni e integrazioni;
d) dai contributi delle regioni, degli enti locali e di altri enti ed organismi pubblici;
e) da entrate diverse ((;)) ((e-bis) diritti di porto.)) 2. Dal 1 gennaio 1994 cessano di essere erogati i contributi alle organizzazioni portuali previsti dalle rispettive leggi istitutive, nonche' gli stanziamenti per le spese per l'installazione e l'acquisto di impianti portuali nei porti di Ancona, Cagliari, La Spezia, Livorno e Messina. (1)
2-bis. Le ((Autorita' di sistema portuale)) possono avvalersi, per la riscossione coattiva dei canoni demaniali e degli altri proventi di loro competenza, della procedura ingiuntiva di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639 .
--------------- AGGIORNAMENTO (1)
Il D.L. 21 ottobre 1996, n. 535 , convertito con modificazioni dalla L. 23 dicembre 1996, n. 647 , ha disposto (con l'art. 16, comma 1) che il termine del 1 gennaio 1994 previsto dal comma 2 del presente articolo, e' differito al 1 gennaio 1995.
Entrata in vigore il 24 febbraio 2018
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