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19 febbraio 1994
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24 dicembre 1996
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24 febbraio 2018
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Art. 13.
(Risorse finanziarie delle ((Autorita' di sistema portuale)) )
1. Le entrate delle ((Autorita' di sistema portuale)) sono costituite:
a) dai canoni di concessione delle aree demaniali e delle banchine comprese nell'ambito portuale, di cui all'articolo 18, e delle aree demaniali comprese nelle circoscrizioni territoriali ((...)) , nonche' dai proventi di autorizzazioni per operazioni portuali di cui all'articolo 16. Le ((Autorita' di sistema portuale)) non possono determinare canoni di concessione demaniale marittima per scopi turistico-ricreativi, fatta eccezione per i canoni di concessione di aree destinate a porti turistici, in misura piu' elevata di quanto stabilito dalle autorita' marittime per aree contigue e concesse allo stesso fine;
b) dagli eventuali proventi derivanti dalle cessioni di impianti di cui all'articolo 18, comma 1, lettere a) e b);
c) salvo quanto previsto all'articolo 28, comma 6, dal gettito delle tasse sulle merci sbarcate e imbarcate di cui al capo III del titolo II della legge 9 febbraio 1963, n. 82, e all'articolo 1 della legge 5 maggio 1976, n. 355 , e successive modificazioni e integrazioni;
d) dai contributi delle regioni, degli enti locali e di altri enti ed organismi pubblici;
e) da entrate diverse ((;)) ((e-bis) diritti di porto.)) 2. Dal 1 gennaio 1994 cessano di essere erogati i contributi alle organizzazioni portuali previsti dalle rispettive leggi istitutive, nonche' gli stanziamenti per le spese per l'installazione e l'acquisto di impianti portuali nei porti di Ancona, Cagliari, La Spezia, Livorno e Messina. (1)
2-bis. Le ((Autorita' di sistema portuale)) possono avvalersi, per la riscossione coattiva dei canoni demaniali e degli altri proventi di loro competenza, della procedura ingiuntiva di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639 .
--------------- AGGIORNAMENTO (1)
Il D.L. 21 ottobre 1996, n. 535 , convertito con modificazioni dalla L. 23 dicembre 1996, n. 647 , ha disposto (con l'art. 16, comma 1) che il termine del 1 gennaio 1994 previsto dal comma 2 del presente articolo, e' differito al 1 gennaio 1995.
(Risorse finanziarie delle ((Autorita' di sistema portuale)) )
1. Le entrate delle ((Autorita' di sistema portuale)) sono costituite:
a) dai canoni di concessione delle aree demaniali e delle banchine comprese nell'ambito portuale, di cui all'articolo 18, e delle aree demaniali comprese nelle circoscrizioni territoriali ((...)) , nonche' dai proventi di autorizzazioni per operazioni portuali di cui all'articolo 16. Le ((Autorita' di sistema portuale)) non possono determinare canoni di concessione demaniale marittima per scopi turistico-ricreativi, fatta eccezione per i canoni di concessione di aree destinate a porti turistici, in misura piu' elevata di quanto stabilito dalle autorita' marittime per aree contigue e concesse allo stesso fine;
b) dagli eventuali proventi derivanti dalle cessioni di impianti di cui all'articolo 18, comma 1, lettere a) e b);
c) salvo quanto previsto all'articolo 28, comma 6, dal gettito delle tasse sulle merci sbarcate e imbarcate di cui al capo III del titolo II della legge 9 febbraio 1963, n. 82, e all'articolo 1 della legge 5 maggio 1976, n. 355 , e successive modificazioni e integrazioni;
d) dai contributi delle regioni, degli enti locali e di altri enti ed organismi pubblici;
e) da entrate diverse ((;)) ((e-bis) diritti di porto.)) 2. Dal 1 gennaio 1994 cessano di essere erogati i contributi alle organizzazioni portuali previsti dalle rispettive leggi istitutive, nonche' gli stanziamenti per le spese per l'installazione e l'acquisto di impianti portuali nei porti di Ancona, Cagliari, La Spezia, Livorno e Messina. (1)
2-bis. Le ((Autorita' di sistema portuale)) possono avvalersi, per la riscossione coattiva dei canoni demaniali e degli altri proventi di loro competenza, della procedura ingiuntiva di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639 .
--------------- AGGIORNAMENTO (1)
Il D.L. 21 ottobre 1996, n. 535 , convertito con modificazioni dalla L. 23 dicembre 1996, n. 647 , ha disposto (con l'art. 16, comma 1) che il termine del 1 gennaio 1994 previsto dal comma 2 del presente articolo, e' differito al 1 gennaio 1995.
Commentari • 2
- 1. imposta regionale e Autorità PortualiGaia Angrisani · https://www.diritto.it/ · 19 maggio 2026 · 1
Il presente articolo analizza l'ambito applicativo dell'art. 1, c. 124, della Legge Regionale Campania n. 5/2013, che dispone il trasferimento ai Comuni del 50% del gettito derivante dall'imposta regionale sulle concessioni demaniali marittime. Attraverso l'esame del riparto di competenze tra enti locali e Autorità di Sistema Portuale (AdSP), si pone in evidenza la distinzione tra la natura del canone concessorio e quella dell'imposta regionale e, alla luce della finalità compensativa di quest'ultima, si giunge ad escludere l'AdSP dal beneficio di tale trasferimento parziale. Per approfondire, consigliamo il volume Concessioni demaniali marittime, disponibile su Shop Maggioli e su …
Leggi di più…
Giurisprudenza • 100
- 1. Trib. Brindisi, sentenza 14/12/2021, n. 1645Provvedimento: […] L' art. 13 della ridetta legge n. 84/1994, tra le entrate delle autorità portuali, - oltre ai canoni di concessione, eventuali cessioni di impianti, gettito delle tasse sulle merci imbarcate e sbarcate, contributi regionali o di altri enti -, prevede anche "entrate diverse".Leggi di più...
- legge n. 84/1994·
- autorità portuale·
- raccomandatario marittimo·
- art. 2697 c.c.·
- tariffe portuali·
- opposizione a ingiunzione·
- riscossione coattiva·
- onere della prova·
- art. 281 sexies c.p.c.