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Sentenza 24 maggio 2025
Sentenza 24 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Como, sentenza 24/05/2025, n. 443 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Como |
| Numero : | 443 |
| Data del deposito : | 24 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 1105/2021 Cont. Civ.
TRIBUNALE ORDINARIO di COMO
SEZIONE SECONDA CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Como, sezione seconda civile, in composizione monocratica, nella persona del giudice, dott.
Giorgio Previte, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1105 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2021, vertente:
TRA
(C.F. , nata a [...] il [...] e residente a [...]ed Uniti Parte_1 C.F._1
(CO) in Via Beato Felice Spinelli n. 9 rappresentata e difesa dall' Avv. Andrea Di Pietrantonio del Foro di Como
(C.F. – fax 0344.30734) ed elettivamente C.F._2 Email_1 domiciliata presso lo studio legale dello stesso in Tremezzina (CO), Loc. Lenno, Via Statale n. 54 .
-attrice-
CONTRO
(C.F./P.IVA , in persona del Sindaco pro-tempore sig. Controparte_1 P.IVA_1
, con sede legale in Gravedona ed Uniti (CO) – Piazza San Rocco n. 1, rappresentato e difeso Persona_1 dall'avv. Andrea Orlandoni (C.F. - fax al n. 031.266750 – pec: C.F._3
, ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Como – Via Email_2
Mugiasca n. 10 ed all'indirizzo PEC Email_2
-convenuto-
Oggetto: responsabilità extracontrattuale ex art. 2051 c.c. e/o ex art. 2043 c.c.
CONCLUSIONI
All'udienza cartolare del 28 ottobre 2024, comunicata il 4 novembre 2024, la causa veniva trattenuta in decisione, con concessione di termini ex art. 190 c.p.c., per deposito delle note conclusionali e delle memorie di replica, sulle seguenti conclusioni:
per parte attrice:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale di Como così giudicare:
In via principale e nel merito: accertare e dichiarare l'esclusiva responsabilità del Controparte_2 per i fatti di cui è causa e per l'effetto condannare lo stesso al risarcimento dei danni tutti patiti e
[...] CP_1
1 patendi dall'attrice, così come risulteranno provati in corso di causa e per le motivazioni di cui in narrativa, con interessi legali e rivalutazione monetaria dal giorno del fatto al saldo.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari IVA rifusa.”
per parte convenuta:
“In principalità e nel merito: previe declaratorie del caso, rigettare ogni domanda formulata dalla sig.ra nei Pt_1 confronti del di Gravedona ed Uniti in quanto infondata in fatto ed in diritto. CP_1 Con vittoria di spese, competenze, onorari, spese generali, oltre IVA e CPA.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
I. Con atto di citazione ritualmente notificato ed iscritto a ruolo il 17.03.2021, conveniva in Parte_1 giudizio il per sentirlo dichiarare responsabile in via esclusiva per il sinistro Controparte_2 occorsole la mattina del 5 agosto 2020 allorché sul lungolago di Gravedona, nel percorrere a piedi il marciapiede ivi posto, rovinava a terra urtando violentemente il braccio destro ed il ginocchio sinistro a causa della presenza di un insidioso cordolo staccato dal marciapiedi;
chiedeva per l'effetto la condanna dell'ente comunale al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti, “così come risulteranno provati in corso di causa” (vds conclusioni pag.6 citazione), comunque sulla base di perizia medico-legale di parte ritenuti non inferiori a € 17.600,80, tenuto conto di un'invalidità permanente al 7% e temporanea individuata in giorni
25 al 75%, giorni 30 al 50% e giorni 60 al 25% e spese mediche per 2.037.30, oltre al mancato guadagno -la cui determinazione veniva richiesta in via equitativa- per non aver potuto svolgere – nei mesi di agosto, settembre ed ottobre 2020 l'attività lavorativa di cameriera con struttura con cui collaborava da decenni, percependo €
100,00 ad ogni servizio
Si costituiva in data 3 giugno 2021, tempestivamente, il Gravedona ed Uniti, qualificando la CP_2 domanda ai sensi dell'art. 2051 c.c., ed avversandola, ritenendola non sufficientemente provata, contestando il nesso causale e ritenendo la domanda conseguenza della condotta imprudente della danneggiata, ed in ogni caso contestando il quantum, tanto in ordine all'entità degli importi richiesti quanto alla riconducibilità degli stessi al sinistro.
Il (precedente) G.I. 28/06/2021 in sede di prima udienza concedeva pertanto i termini di cui alle memorie ex art. 183, comma 6, c.p.c., con le seconde delle quali entrambe le parti articolavano richieste di prova orale e chiedevano disporsi ctu medico legale;
con ordinanza istruttoria del 13 ottobre 2022 il sottoscritto Giudice, nel frattempo subentrato sul ruolo, ammetteva le prove orali, anche a prova contraria, demandando all'esito ogni valutazione sulla ctu.
All'udienza istruttoria del 12 aprile 2023 venivano escussi, a prova diretta e contraria, i testi Tes_1
, e per parte attrice, nonché , unico teste di
[...] Testimone_2 Tes_3 Testimone_4 parte convenuta;
alla successiva udienza del 29 giugno 2023 veniva conclusa l'istruttoria orale con il teste attoreo , non presente alla precedente. All'esito, sulle istanze precisate in udienza - ammissione Testimone_5 di ctu medico legale, qualora ritenuto opportuno ai fini della quantificazione del danno, per parte attrice;
fissazione udienza di precisazione conclusioni per parte convenuta- il G.I. con ordinanza del 29 luglio 2023 nominava ctu, disponendo quesito medico al dott. . Contestualmente tuttavia, al fine di Persona_2 consentire alle parti di trovare un'alternativa conciliativa conveniente in termini di tempi e costi processuali,
2 sottoponeva proposta conciliativa ex art. 185 bis contemplativa della dazione da parte convenuta a parte attrice di € 5.700,00 a spese compensate e senza riconoscimento alcuno di responsabilità. La proposta trovava l'adesione dell'Ente comunale, non anche della danneggiata, e pertanto venivano esperite le operazioni di ctu che portavano il dott. a depositare l'elaborato peritale il 31 gennaio 2024, senza la proposizione di Per_2 osservazioni.
Registrata la comune richiesta delle parti di andare a decisione, con ordinanza comunicata il 27.5.2024 veniva fissata udienza di precisazione delle conclusioni al 28 ottobre 2024, in via cartolare.
Con provvedimento comunicato alle parti il 4 novembre 2024 il G.I. tratteneva in decisione il fascicolo con concessione di termine ex art. 190 c.p.c. di giorni 60 per deposito di note conclusionali, nonché di ulteriori giorni 20 per deposito memorie di replica, nel rispetto dei quali entrambe le parti depositavano le comparse conclusionali, e la sola attrice anche la memoria di replica.
II. Sussiste la competenza del Tribunale di Como, egualmente risultano provate la legittimazione ad causam, la legittimazione ad processum e l'interesse ad agire.
Il contraddittorio è stato ritualmente instaurato e parte convenuta si è costituita, tempestivamente nel rispetto del termine di venti giorni prima dell'udienza.
Risulta ritualmente esperita, seppur infruttuosamente, la procedura di negoziazione assistita (doc.17), condizione di procedibilità della domanda.
III. La domanda è meritevole di accoglimento, nei limiti che seguono.
Risulta provato il fatto storico, ovvero la caduta di sul lungolago di Gravedona, mentre stava Pt_1 camminando, ed in conseguenza di inciampo su una pioda, ovvero un cordolo della pavimentazione del marciapiede chiaramente visibile dalla documentazione fotografica allegata -tempestivamente, in seconda memoria- sub doc.19; la circostanza risulta confermata dal teste che (pag.
1-2 verbale del 29.6.2023) ha Tes_5 dichiarato “io stavo camminando nella sua direzione e l'ho vista cadere, era qualche metro a me”; “preciso che mi è caduta davanti e ho fatto per prenderla ma non ci sono riuscito”; “è inciampata in una pioda / piastrella di finitura non fissata e non segnalata”, che conferma essere quella di cui all'allegato fotografico. La testimonianza di indifferente rispetto alle parti e che non conosceva l'attrice prima del fatto, appare Tes_5 genuina, né d'altro canto risultano elementi, o asserzioni di controparte, volti a mettere in discussione la ricostruzione del fatto per come emersa in istruttoria.
stava camminando sul lungolago, in direzione Dongo, dunque in direzione Sud (poiché opposta a quella Pt_1 del teste che camminava verso e (vds pag.2 verbale ud 29.6.2023), di larghezza di circa Tes_5 Per_3 Per_4 due metri (vds dichiarazione e dichiarazione “due metri-due metri e mezzo” (pag.2)), di Tes_5 Tes_1 camminamento 1,5 metri, al netto dell'aiuola (vds dichiarazione tecnico comunale , allorquando, in Tes_4 prossimità della Casa Parrocchiale, verso il supermercato Crai (dichiarazione teste , pag.1 udienza Tes_1
12.4.23), o al massimo pochi metri più a nord, all'altezza della Banca (dichiarazione teste Controparte_3
“non ricordo se davanti alla Banca di Sondrio o al Bar Centrale”) avrebbe urtato con la parte sporgente Tes_5 della piastrella, un blocco rettangolare funzionale a separare la piccola aiuola in ghiaia contenitiva di un albero ad alto fusto dal resto della passeggiata;
precisamente, il cordolo interessato risulta -per come accertato dall'istruttoria orale- essere quello posto a separazione tra l'aiuola e la parte del marciapiede che dà sul lago,
3 pertanto il cordolo più vicino al lago dei quattro di bordura dell'aiuola. Giova osservare che il lungolago di
Gravedona, nei pressi del luogo di accadimento del sinistro -sufficientemente individuato in una manciata di decine di metri - è infatti caratterizzato, per come emerso in istruttoria e peraltro nella conoscenza del G.I. e nozione di fatto che rientra nella comune esperienza (ex art.115 co.II cpc) di chiunque si sia trovato almeno una volta a percorrere uno dei lungolago più ampi della provincia- dalla presenza di un filare di alberi che divide circa a metà il marciapiede che scorre parallelo al lago separandolo dalla strada carraia;
entrambe le parti di marciapiede, ripetutamente separate dalle aiuole a dimora degli alberi, risultano comodamente calpestabili.
L'attrice ha altresì adeguatamente dimostrato di essere caduta a seguito del contatto con il cordolo, che era parzialmente staccato dal fondo, e sopraelevato da una delle due estremità corte: in istruttoria è stato provato che la parte staccata fosse quella del lato corto posto più a nord, e dunque che stava camminando in Pt_1 direzione sud, vi ha impattato avendo trovato il proprio piede un dislivello che ha fatto da scalino facendola inciampare. Sul punto risulta dirimente la testimonianza del teste che ha affermato (vds pag. 4 verbale Tes_5
29.6.2023) che con ottima probabilità provenisse dalla parte in cui il cordolo era rialzato (“Al 90% Pt_1 arrivava dalla parte in cui è rialzato il cordolo”): anche sul punto la dichiarazione del teste appare attendibile, avendo precisato, su richiesta del G.I. di come facesse a ricordare la circostanza, ai avere “l'impressione visiva”, specificando inoltre che “sicuramente non veniva” dalla parte opposta, ovvero “dalla parte in cui era abbassato il cordolo”. L'attendibilità della dichiarazione è peraltro corroborata da quella del teste che, Testimone_2 pur non avendo assistito alla caduta e dunque non potendo individuare il punto esatto dell'insidia, ha rappresentato che poco tempo prima ella stessa era stata vittima di un incidente, fortuitamente senza conseguenze, per un dislivello dato da cordolo sconnesso delimitativo di aiuola allorchè stava percorrendo il lungolago in direzione Como (vds pag.3), ovvero nella medesima direzione e nelle medesime circostanze di cui alla caduta dell'attrice.
Il dislivello, non palesemente visibile, e nondimeno non adeguatamente segnalato, anzi per nulla, in uno con la circostanza che seppur oggetto in precedenza di segnalazione all'Ufficio Tecnico del non sia stato CP_1 oggetto di sistemazione, porta a concludere per l'esistenza di un'effettiva insidia idonea a rinvenire un'ipotesi di responsabilità per inadeguata cura della res publica, in custodia al CP_1
Risulta pertanto provato il nesso di causa, ovvero che la caduta dell'attrice sia conseguenza dell'urto con l'insidia, non potendosi chiamare diversamente la presenza di un tratto di marciapiede sconnesso.
Altresì, il consulente tecnico d'ufficio ha efficacemente argomentato in ordine alla compatibilità tra le lesioni accertate –“frattura composta del trochite omerale dx e contusione al ginocchio sx” (vds pag.6 ctu)- e la dinamica del sinistro così come risultante in atti.
Pacifica, e non contestata, è la qualità del convenuto quale ente gestore della res publica comunale, CP_1 cui appartiene anche il marciapiede: l'Ente comunale, pertanto, deve essere individuato quale responsabile dei danni eventualmente accertati.
Deve dunque concludersi che, nell'an, la domanda deve trovare fondamento.
IV. Giova, ciò premesso, ricordare, che ai sensi dell'art. 2056 cc -previsione contenuta nel titolo … in materia di responsabilità extracontrattuale, cui la disciplina dell'art. 2051 cc afferisce-, il risarcimento dovuto al danneggiato si deve determinare secondo le disposizioni, tra gli altri, dell'art.1227 c.c., il quale presenta al
4 secondo comma una clausola escludente la responsabilità (“Se il fatto colposo del creditore ha concorso a cagionare il danno, il risarcimento e' diminuito secondo la gravita' della colpa e l'entita' delle conseguenze che ne sono derivate”, ed al primo una limitativa della stessa “Il risarcimento non e' dovuto per i danni che il creditore avrebbe potuto evitare usando l'ordinaria diligenza”).
Pertanto la responsabilità da cose in custodia di cui all'art. 2051 cc può essere ridotta o esclusa in ragione della rilevanza causale, rispettivamente concorrente o esclusiva, alla produzione del danno, della condotta, anche solo colposa, del danneggiato (o di quella, imprevedibile, di un terzo), come da giurisprudenza univoca della
Suprema Corte (vds da ultimo Cass n. 8450 del 31/03/2025 o Cass. n. 11152 del 27/04/2023).
D'altra parte, “l'incidenza causale (concorrente o esclusiva) del comportamento del danneggiato presuppone che lo stesso abbia natura colposa, non richiedendosi, invece, che la condotta si presenti anche come autonoma, eccezionale, imprevedibile e inevitabile” (Cass. n. 2376 del 24/01/2024 e n. 14228 del 23/05/2023).
Ebbene, ai fini della valutazione dell'eventuale rilievo della condotta del danneggiato, non possono non essere dal Tribunale soppesati i seguenti aspetti.
Anzitutto l'attrice risiede, o quantomeno risiedeva all'epoca dei fatti, in prossimità del luogo ove si è verificato il sinistro, essendo l'indirizzo di residenza (Via F. Spinelli Beato, 9, vds atto di citazione) distante meno di mezzo chilometro dal luogo di caduta, sito nel centro pedonale di un paesino di pochissime migliaia di abitanti. Pt_1 era inoltre abitudinaria della zona: -teste attoreo- dichiara infatti di incontrare “spesso” Testimone_2 sul lungolago, precisamente al supermercato Crai che ivi si trova, a pochissima distanza dal luogo del Pt_1 sinistro, per come evincibile dalla dichiarazione del teste –nuovamente attoreo- , che situa a Tes_1 Pt_1 terra “precisamente tra casa parrocchiale e supermercato CRAI” (pag.1 verbale udienza 12.4.23) avendole prestato i primi soccorsi.
D'altro canto all'epoca del sinistro aveva sessantuno anni, e, per come dedotto, non svolgeva lavori se Pt_1 non saltuariamente: non vi sono pertanto elementi, né sono stati dedotti, atti a superare la presunzione di frequentazione abituale, da parte di una signora di mezz'età, dei luoghi centrali del “piccolo paese” (vds dichiarazione ) di residenza. Tes_2
Deve concludersi, da quanto precede, che l'attrice avesse, o dovesse avere, un'ottima conoscenza dell'area pedonale del lungolago di Gravedona, peraltro non particolarmente lunga (circa 200 metri, afferma il geom.
, specie con riferimento all'area oggetto dell'infortunio, la più centrale. Tes_4
Il profilo assume rilievo specie considerato che l'insidia, dalle dichiarazione dei testi attorei, risultava essere presente da tempo: infatti rappresenta averla vista da qualche giorno prima rispetto a quello di Tes_2 accadimento del sinistro (per come riferitole qualche settimana più tardi dall'attrice, vds pag. 3 verbale ud
12.4.2023), addirittura premessa un'acquisita esperienza in campo edile, si spinge a ritenere che il Tes_5 cordolo fosse non correttamente posato ab initio, in quanto non fissato, ma semplicemente appoggiato, per come desumibile, per esperienza, dall'assenza di cemento e fissanti (pag.3).
Deve pertanto ritenersi altamente probabile che abbia utilizzato il marciapiede del lungolago, altre e più Pt_1 volte prima del sinistro, nonostante lo stesso già presentasse quel difetto, di cui si sarebbe dovuta avvedere, prestando un ragionevole grado di diligenza.
5 Egualmente, nell'individuazione di una responsabilità concorrente, deve considerarsi che per essere Pt_1 inciampata nella pioda sconnessa di bordura dell'aiuola a delimitazione dell'albero, deve necessariamente aver camminato rasente alla bordura, nonostante, per come supra acclarato, l'area destinata al passeggio sia ampia sia tra la bordura e il parapetto delimitante il lago, sia dall'altra parte tra l'aiuola e la strada carraia. Pertanto il comportamento dell'attrice ha contribuito alla verificazione del danno, che statisticamente sarebbe stato più improbabile ove il pedone avesse mantenuto il centro di ognuna delle due corsie in cui idealmente dividere il marciapiede all'altezza delle bordure;
ciò considerato che, in quel momento, per come appurato in istruttoria
(vds dichiarazione : “il marciapiede non era particolarmente trafficato”)-e peraltro presumibile Tes_1 trattandosi di giorno infrasettimanale (vds nuovamente, dichiarazione teste dell'anno di piena Tes_1 emergenza epidemiologica da Covid.19-, il marciapiede non era densamente frequentato.
Da ultimo, non può sottacersi che la mancata realizzazione, da parte dell'attrice, di stare calpestando un fondo irregolare, si sia verificata nonostante le migliori condizioni atmosferiche possibili (piena luce di una giornata estiva non piovosa) e di condizioni del fondo, essendo la mattonella sconnessa diversa per dimensioni e posizionamento dalle adiacenti (oltre che diversa per colore e materiale dalla ghiaia dell'aiuola).
Le considerazioni che precedono assumono rilievo nel senso di indurre a ravvisare una responsabilità concorrente dell'attrice ex art. 1227 co.I c.c. nella percentuale del 40%, pur nell'ambito di una prevalente responsabilità, ex art. 2051, dell'ente gestore del marciapiede, e dunque di ritenere il danno risarcibile esclusivamente nella misura del 60% (3/5).
V. In ordine alla quantificazione dello stesso, è possibile con riferimento al danno non patrimoniale prendere a modello le conclusioni del ctu dott. poiché adeguatamente motivate e non oggetto di osservazioni a Per_2 ctu, né di obiezioni in sede di udienza di esame ctu.
Pertanto deve individuarsi l'invalidità permanente nella misura del 6%, utilizzando la percentuale migliore della forchetta proposta dal ctu, tenuto conto anche della prossimità al valore percentuale individuato dal ctp dott. rispetto le cui risultanze cui non vi è stata una motivata contestazione, se non generica, da parte Per_5 convenuta;
l'invalidità temporanea va individuata invece in giorni 25 al 75%, giorni 25 al 50%, ulteriori giorni 45 al 25%.
Pertanto, quanto all'inabilità permanente, il danno, da calcolarsi secondo i parametri per il risarcimento dei danni alla persona di lieve entità (c.d. lesioni micro-permanenti), in applicazione delle tabelle del Tribunale di
Milano e tenendo in considerazione l'età dell'attrice al momento dell'evento (61 anni) e come punto base di danno "non patrimoniale” (dato dalla sommatoria tra punto danno biologico/dinamico-relazionale (rivalutato secondo il coefficiente ISTAT), pari a € 8.046 e l'incremento per danno da sofferenza soggettiva interiore, nella misura di € 2.012 stante l'assenza di prova di danno ulteriore specifico) va individuato nel valor di € 10.058 e dunque in € 6.034,00 tenuto conto della componente di responsabilità concorrente suindicata (2/quinti in capo all'attrice).
Non può trovare riconoscimento alcun diverso e ulteriore importo per la presente voce di danno, non foss'altro poiché nulla è stato richiesto (tantomeno dedotto) a titolo di personalizzazione cd ulteriore rispetto a quella già apprezzata dalle tabelle meneghine richiamate.
6 L'invalidità temporanea, in applicazione delle tabelle di Milano 2024, ed avendo a riferimento il valore monetario di € 115 quale punto base I.T.T, viene invece determinata in complessivi € 4.887,50, e dunque in €
2.932,50 detratta la quota di responsabilità concorrente.
Quanto al danno patrimoniale, trova riconoscimento l'importo di € 1.140,70, sostenuto per spese mediche, e si ritiene riconoscibile anche il compenso corrisposto al ctp per l'attività esperita: complessivamente, pertanto,
l'importo di € 2.037.30 trova riconoscimento, nei limiti dei tre quinti suindicato, per € 1.222,38.
VI. Non può essere riconosciuto invece il danno da lucro cessante per impossibilità di compimento della prestazione lavorativa che sarebbe stata compiuta, secondo deduzione attorea, come cameriera a chiamata presso l'Albergo “Le Cinque Case” di RA IO (CO). La domanda sul punto è infatti del tutto sfornita di prova, non solo documentale, dal momento che l'attrice non ha dato dimostrazione (voucher, pagamenti) di averla svolta negli anni precedenti e soprattutto di essere stata retribuita per essa, ma anche costituenda, atteso che dall'escussione del teste il presunto datore di lavoro stagionale, è emerso che il fogliettino di cui al Tes_3 doc.14 riportante alcune date in cui avrebbe dovuto prestare attività lavorativa, riguardava i giorni Pt_1 richiesti dal datore di lavoro, non ancora confermati dalla lavoratrice attrice, e che sarebbero stati confermati secondo disponibilità. Non vi è pertanto alcuna evidenza che negli undici giorni indicati nel doc.14 Pt_1 avrebbe svolto una prestazione lavorativa presso l'Albergo “Le Cinque Case”, semplicemente perché ancora la lavoratrice non aveva dato disponibilità accordandosi con il quale peraltro sua sponte ha dichiarato che Tes_3 mai vi era corrispondenza tra proprie richieste e conferme da parte del lavoratore, statisticamente invece nell'ordine del 60%,
VII. Per tutte le ragioni che precedono il danno risarcibile che deve essere riconosciuto all'attrice è pari a €
10.188,88, sommatoria delle tre voci di danno suindicate, € 6.034,00 +€ 2.932,50 + € 1.222,38, le prime due a titolo di danno non patrimoniale, la terza di rimborso delle spese mediche sopportate.
Il credito avente ad oggetto il risarcimento da responsabilità extracontrattuale costituisce un'obbligazione di valore e non di valuta, pertanto deve essere attualizzato, con rivalutazione –a far data dal sinistro- e con riconoscimento degli interessi sul credito indennitario via via rivalutato.
Essendo l'importo superiore a quello della proposta conciliativa (€ 5.700), non sussistono le condizioni di cui all'art. 91 co.I secondo periodo c.p.c per l'imputazione delle spese per le fasi successive a quelle della proposta a carico della parte che non ha aderito alla stessa (parte attrice).
L'accoglimento, pur parziale, della domanda nel perimetro di cui all'art. 2051 c.c. esime dal compiere ogni approfondimento in ordine alla sussumibilità della fattispecie concreta in una diversa fattispecie astratta, e precipuamente nell'ambito dell'art. 2043 c.c.
VIII. Le spese seguono la soccombenza, avuto riguardo all'accertamento della responsabilità concorrente, di cui seguono le medesime percentuali. Pertanto trovano compensazione nella misura di 2/5. Per i residui 3/5 vengono liquidate, utilizzando i parametri tra i minimi e i medi –prossimi a questi ultimi- di cui al D.M. 55/2014 per l'attività svolta sino al 23.10.2022 ed i parametri di cui al D.M.147/2022 per l'attività svolta successivamente (e quindi per l'attività relativa alla fase istruttoria e decisionale), e secondo lo scaglione di riferimento (da € 5.201,00 ad € 26.000,00).
7 Quanto alle spese di ctu, liquidate in acconto in € 800,00 oltre oneri e rispetto cui non è stato richiesto dal consulente un compenso ulteriore, le stesse –già poste provvisoriamente a carico della sola parte attrice- devono porsi in via definitiva a carico solidale delle parti, tanto in ragione dell'esito del giudizio quanto avuto riguardo al principio della richiesta dello strumento (svolta da entrambe le parti) che di utilità al raggiungimento dell'esito del processo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Como – seconda sezione civile - in composizione monocratica nella persona del dott. Giorgio
Previte, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti di Parte_1 CP_2 ed Uniti, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione respinta, così provvede:
[...]
in accoglimento, parziale, della domanda attorea:
Accerta la responsabilità, concorrente prevalente, ai sensi dell'art. 2051 -1227 co.I c.c. di parte convenuta in relazione al sinistro subito dall'attrice in data 5.8.2020 in Gravedona ed Uniti (CO); e per l'effetto:
Condanna al risarcimento del danno in favore di per la Controparte_2 Parte_1 complessiva somma di € 10.188,88 (diecimilacentottantotto/88) -oltre rivalutazione ed interessi- come dettagliatamente quantificato in parte motiva.
Compensa le spese di lite tra le parti nella misura di 2/5.
Condanna, in relazione ai residui 3/5, il convenuto alla rifusione delle Controparte_2 spese e competenze del presente giudizio in favore di , che liquida in complessivi € 2.520,00 Parte_1
(duemilacinquecentoventi/00) per onorario, oltre rimborso forf. Spese generali, CPA e IVA (ove dovuta) come per legge ed € 535,00 per C.U. e marca da bollo (518 +27).
Pone in via definitiva il compenso del ctu dott. a carico, in solido ed in parti uguali, delle parti costituite. Per_2
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Como il 23 maggio 2025
Il Giudice
dott. Giorgio Previte
8
TRIBUNALE ORDINARIO di COMO
SEZIONE SECONDA CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Como, sezione seconda civile, in composizione monocratica, nella persona del giudice, dott.
Giorgio Previte, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1105 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2021, vertente:
TRA
(C.F. , nata a [...] il [...] e residente a [...]ed Uniti Parte_1 C.F._1
(CO) in Via Beato Felice Spinelli n. 9 rappresentata e difesa dall' Avv. Andrea Di Pietrantonio del Foro di Como
(C.F. – fax 0344.30734) ed elettivamente C.F._2 Email_1 domiciliata presso lo studio legale dello stesso in Tremezzina (CO), Loc. Lenno, Via Statale n. 54 .
-attrice-
CONTRO
(C.F./P.IVA , in persona del Sindaco pro-tempore sig. Controparte_1 P.IVA_1
, con sede legale in Gravedona ed Uniti (CO) – Piazza San Rocco n. 1, rappresentato e difeso Persona_1 dall'avv. Andrea Orlandoni (C.F. - fax al n. 031.266750 – pec: C.F._3
, ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Como – Via Email_2
Mugiasca n. 10 ed all'indirizzo PEC Email_2
-convenuto-
Oggetto: responsabilità extracontrattuale ex art. 2051 c.c. e/o ex art. 2043 c.c.
CONCLUSIONI
All'udienza cartolare del 28 ottobre 2024, comunicata il 4 novembre 2024, la causa veniva trattenuta in decisione, con concessione di termini ex art. 190 c.p.c., per deposito delle note conclusionali e delle memorie di replica, sulle seguenti conclusioni:
per parte attrice:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale di Como così giudicare:
In via principale e nel merito: accertare e dichiarare l'esclusiva responsabilità del Controparte_2 per i fatti di cui è causa e per l'effetto condannare lo stesso al risarcimento dei danni tutti patiti e
[...] CP_1
1 patendi dall'attrice, così come risulteranno provati in corso di causa e per le motivazioni di cui in narrativa, con interessi legali e rivalutazione monetaria dal giorno del fatto al saldo.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari IVA rifusa.”
per parte convenuta:
“In principalità e nel merito: previe declaratorie del caso, rigettare ogni domanda formulata dalla sig.ra nei Pt_1 confronti del di Gravedona ed Uniti in quanto infondata in fatto ed in diritto. CP_1 Con vittoria di spese, competenze, onorari, spese generali, oltre IVA e CPA.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
I. Con atto di citazione ritualmente notificato ed iscritto a ruolo il 17.03.2021, conveniva in Parte_1 giudizio il per sentirlo dichiarare responsabile in via esclusiva per il sinistro Controparte_2 occorsole la mattina del 5 agosto 2020 allorché sul lungolago di Gravedona, nel percorrere a piedi il marciapiede ivi posto, rovinava a terra urtando violentemente il braccio destro ed il ginocchio sinistro a causa della presenza di un insidioso cordolo staccato dal marciapiedi;
chiedeva per l'effetto la condanna dell'ente comunale al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti, “così come risulteranno provati in corso di causa” (vds conclusioni pag.6 citazione), comunque sulla base di perizia medico-legale di parte ritenuti non inferiori a € 17.600,80, tenuto conto di un'invalidità permanente al 7% e temporanea individuata in giorni
25 al 75%, giorni 30 al 50% e giorni 60 al 25% e spese mediche per 2.037.30, oltre al mancato guadagno -la cui determinazione veniva richiesta in via equitativa- per non aver potuto svolgere – nei mesi di agosto, settembre ed ottobre 2020 l'attività lavorativa di cameriera con struttura con cui collaborava da decenni, percependo €
100,00 ad ogni servizio
Si costituiva in data 3 giugno 2021, tempestivamente, il Gravedona ed Uniti, qualificando la CP_2 domanda ai sensi dell'art. 2051 c.c., ed avversandola, ritenendola non sufficientemente provata, contestando il nesso causale e ritenendo la domanda conseguenza della condotta imprudente della danneggiata, ed in ogni caso contestando il quantum, tanto in ordine all'entità degli importi richiesti quanto alla riconducibilità degli stessi al sinistro.
Il (precedente) G.I. 28/06/2021 in sede di prima udienza concedeva pertanto i termini di cui alle memorie ex art. 183, comma 6, c.p.c., con le seconde delle quali entrambe le parti articolavano richieste di prova orale e chiedevano disporsi ctu medico legale;
con ordinanza istruttoria del 13 ottobre 2022 il sottoscritto Giudice, nel frattempo subentrato sul ruolo, ammetteva le prove orali, anche a prova contraria, demandando all'esito ogni valutazione sulla ctu.
All'udienza istruttoria del 12 aprile 2023 venivano escussi, a prova diretta e contraria, i testi Tes_1
, e per parte attrice, nonché , unico teste di
[...] Testimone_2 Tes_3 Testimone_4 parte convenuta;
alla successiva udienza del 29 giugno 2023 veniva conclusa l'istruttoria orale con il teste attoreo , non presente alla precedente. All'esito, sulle istanze precisate in udienza - ammissione Testimone_5 di ctu medico legale, qualora ritenuto opportuno ai fini della quantificazione del danno, per parte attrice;
fissazione udienza di precisazione conclusioni per parte convenuta- il G.I. con ordinanza del 29 luglio 2023 nominava ctu, disponendo quesito medico al dott. . Contestualmente tuttavia, al fine di Persona_2 consentire alle parti di trovare un'alternativa conciliativa conveniente in termini di tempi e costi processuali,
2 sottoponeva proposta conciliativa ex art. 185 bis contemplativa della dazione da parte convenuta a parte attrice di € 5.700,00 a spese compensate e senza riconoscimento alcuno di responsabilità. La proposta trovava l'adesione dell'Ente comunale, non anche della danneggiata, e pertanto venivano esperite le operazioni di ctu che portavano il dott. a depositare l'elaborato peritale il 31 gennaio 2024, senza la proposizione di Per_2 osservazioni.
Registrata la comune richiesta delle parti di andare a decisione, con ordinanza comunicata il 27.5.2024 veniva fissata udienza di precisazione delle conclusioni al 28 ottobre 2024, in via cartolare.
Con provvedimento comunicato alle parti il 4 novembre 2024 il G.I. tratteneva in decisione il fascicolo con concessione di termine ex art. 190 c.p.c. di giorni 60 per deposito di note conclusionali, nonché di ulteriori giorni 20 per deposito memorie di replica, nel rispetto dei quali entrambe le parti depositavano le comparse conclusionali, e la sola attrice anche la memoria di replica.
II. Sussiste la competenza del Tribunale di Como, egualmente risultano provate la legittimazione ad causam, la legittimazione ad processum e l'interesse ad agire.
Il contraddittorio è stato ritualmente instaurato e parte convenuta si è costituita, tempestivamente nel rispetto del termine di venti giorni prima dell'udienza.
Risulta ritualmente esperita, seppur infruttuosamente, la procedura di negoziazione assistita (doc.17), condizione di procedibilità della domanda.
III. La domanda è meritevole di accoglimento, nei limiti che seguono.
Risulta provato il fatto storico, ovvero la caduta di sul lungolago di Gravedona, mentre stava Pt_1 camminando, ed in conseguenza di inciampo su una pioda, ovvero un cordolo della pavimentazione del marciapiede chiaramente visibile dalla documentazione fotografica allegata -tempestivamente, in seconda memoria- sub doc.19; la circostanza risulta confermata dal teste che (pag.
1-2 verbale del 29.6.2023) ha Tes_5 dichiarato “io stavo camminando nella sua direzione e l'ho vista cadere, era qualche metro a me”; “preciso che mi è caduta davanti e ho fatto per prenderla ma non ci sono riuscito”; “è inciampata in una pioda / piastrella di finitura non fissata e non segnalata”, che conferma essere quella di cui all'allegato fotografico. La testimonianza di indifferente rispetto alle parti e che non conosceva l'attrice prima del fatto, appare Tes_5 genuina, né d'altro canto risultano elementi, o asserzioni di controparte, volti a mettere in discussione la ricostruzione del fatto per come emersa in istruttoria.
stava camminando sul lungolago, in direzione Dongo, dunque in direzione Sud (poiché opposta a quella Pt_1 del teste che camminava verso e (vds pag.2 verbale ud 29.6.2023), di larghezza di circa Tes_5 Per_3 Per_4 due metri (vds dichiarazione e dichiarazione “due metri-due metri e mezzo” (pag.2)), di Tes_5 Tes_1 camminamento 1,5 metri, al netto dell'aiuola (vds dichiarazione tecnico comunale , allorquando, in Tes_4 prossimità della Casa Parrocchiale, verso il supermercato Crai (dichiarazione teste , pag.1 udienza Tes_1
12.4.23), o al massimo pochi metri più a nord, all'altezza della Banca (dichiarazione teste Controparte_3
“non ricordo se davanti alla Banca di Sondrio o al Bar Centrale”) avrebbe urtato con la parte sporgente Tes_5 della piastrella, un blocco rettangolare funzionale a separare la piccola aiuola in ghiaia contenitiva di un albero ad alto fusto dal resto della passeggiata;
precisamente, il cordolo interessato risulta -per come accertato dall'istruttoria orale- essere quello posto a separazione tra l'aiuola e la parte del marciapiede che dà sul lago,
3 pertanto il cordolo più vicino al lago dei quattro di bordura dell'aiuola. Giova osservare che il lungolago di
Gravedona, nei pressi del luogo di accadimento del sinistro -sufficientemente individuato in una manciata di decine di metri - è infatti caratterizzato, per come emerso in istruttoria e peraltro nella conoscenza del G.I. e nozione di fatto che rientra nella comune esperienza (ex art.115 co.II cpc) di chiunque si sia trovato almeno una volta a percorrere uno dei lungolago più ampi della provincia- dalla presenza di un filare di alberi che divide circa a metà il marciapiede che scorre parallelo al lago separandolo dalla strada carraia;
entrambe le parti di marciapiede, ripetutamente separate dalle aiuole a dimora degli alberi, risultano comodamente calpestabili.
L'attrice ha altresì adeguatamente dimostrato di essere caduta a seguito del contatto con il cordolo, che era parzialmente staccato dal fondo, e sopraelevato da una delle due estremità corte: in istruttoria è stato provato che la parte staccata fosse quella del lato corto posto più a nord, e dunque che stava camminando in Pt_1 direzione sud, vi ha impattato avendo trovato il proprio piede un dislivello che ha fatto da scalino facendola inciampare. Sul punto risulta dirimente la testimonianza del teste che ha affermato (vds pag. 4 verbale Tes_5
29.6.2023) che con ottima probabilità provenisse dalla parte in cui il cordolo era rialzato (“Al 90% Pt_1 arrivava dalla parte in cui è rialzato il cordolo”): anche sul punto la dichiarazione del teste appare attendibile, avendo precisato, su richiesta del G.I. di come facesse a ricordare la circostanza, ai avere “l'impressione visiva”, specificando inoltre che “sicuramente non veniva” dalla parte opposta, ovvero “dalla parte in cui era abbassato il cordolo”. L'attendibilità della dichiarazione è peraltro corroborata da quella del teste che, Testimone_2 pur non avendo assistito alla caduta e dunque non potendo individuare il punto esatto dell'insidia, ha rappresentato che poco tempo prima ella stessa era stata vittima di un incidente, fortuitamente senza conseguenze, per un dislivello dato da cordolo sconnesso delimitativo di aiuola allorchè stava percorrendo il lungolago in direzione Como (vds pag.3), ovvero nella medesima direzione e nelle medesime circostanze di cui alla caduta dell'attrice.
Il dislivello, non palesemente visibile, e nondimeno non adeguatamente segnalato, anzi per nulla, in uno con la circostanza che seppur oggetto in precedenza di segnalazione all'Ufficio Tecnico del non sia stato CP_1 oggetto di sistemazione, porta a concludere per l'esistenza di un'effettiva insidia idonea a rinvenire un'ipotesi di responsabilità per inadeguata cura della res publica, in custodia al CP_1
Risulta pertanto provato il nesso di causa, ovvero che la caduta dell'attrice sia conseguenza dell'urto con l'insidia, non potendosi chiamare diversamente la presenza di un tratto di marciapiede sconnesso.
Altresì, il consulente tecnico d'ufficio ha efficacemente argomentato in ordine alla compatibilità tra le lesioni accertate –“frattura composta del trochite omerale dx e contusione al ginocchio sx” (vds pag.6 ctu)- e la dinamica del sinistro così come risultante in atti.
Pacifica, e non contestata, è la qualità del convenuto quale ente gestore della res publica comunale, CP_1 cui appartiene anche il marciapiede: l'Ente comunale, pertanto, deve essere individuato quale responsabile dei danni eventualmente accertati.
Deve dunque concludersi che, nell'an, la domanda deve trovare fondamento.
IV. Giova, ciò premesso, ricordare, che ai sensi dell'art. 2056 cc -previsione contenuta nel titolo … in materia di responsabilità extracontrattuale, cui la disciplina dell'art. 2051 cc afferisce-, il risarcimento dovuto al danneggiato si deve determinare secondo le disposizioni, tra gli altri, dell'art.1227 c.c., il quale presenta al
4 secondo comma una clausola escludente la responsabilità (“Se il fatto colposo del creditore ha concorso a cagionare il danno, il risarcimento e' diminuito secondo la gravita' della colpa e l'entita' delle conseguenze che ne sono derivate”, ed al primo una limitativa della stessa “Il risarcimento non e' dovuto per i danni che il creditore avrebbe potuto evitare usando l'ordinaria diligenza”).
Pertanto la responsabilità da cose in custodia di cui all'art. 2051 cc può essere ridotta o esclusa in ragione della rilevanza causale, rispettivamente concorrente o esclusiva, alla produzione del danno, della condotta, anche solo colposa, del danneggiato (o di quella, imprevedibile, di un terzo), come da giurisprudenza univoca della
Suprema Corte (vds da ultimo Cass n. 8450 del 31/03/2025 o Cass. n. 11152 del 27/04/2023).
D'altra parte, “l'incidenza causale (concorrente o esclusiva) del comportamento del danneggiato presuppone che lo stesso abbia natura colposa, non richiedendosi, invece, che la condotta si presenti anche come autonoma, eccezionale, imprevedibile e inevitabile” (Cass. n. 2376 del 24/01/2024 e n. 14228 del 23/05/2023).
Ebbene, ai fini della valutazione dell'eventuale rilievo della condotta del danneggiato, non possono non essere dal Tribunale soppesati i seguenti aspetti.
Anzitutto l'attrice risiede, o quantomeno risiedeva all'epoca dei fatti, in prossimità del luogo ove si è verificato il sinistro, essendo l'indirizzo di residenza (Via F. Spinelli Beato, 9, vds atto di citazione) distante meno di mezzo chilometro dal luogo di caduta, sito nel centro pedonale di un paesino di pochissime migliaia di abitanti. Pt_1 era inoltre abitudinaria della zona: -teste attoreo- dichiara infatti di incontrare “spesso” Testimone_2 sul lungolago, precisamente al supermercato Crai che ivi si trova, a pochissima distanza dal luogo del Pt_1 sinistro, per come evincibile dalla dichiarazione del teste –nuovamente attoreo- , che situa a Tes_1 Pt_1 terra “precisamente tra casa parrocchiale e supermercato CRAI” (pag.1 verbale udienza 12.4.23) avendole prestato i primi soccorsi.
D'altro canto all'epoca del sinistro aveva sessantuno anni, e, per come dedotto, non svolgeva lavori se Pt_1 non saltuariamente: non vi sono pertanto elementi, né sono stati dedotti, atti a superare la presunzione di frequentazione abituale, da parte di una signora di mezz'età, dei luoghi centrali del “piccolo paese” (vds dichiarazione ) di residenza. Tes_2
Deve concludersi, da quanto precede, che l'attrice avesse, o dovesse avere, un'ottima conoscenza dell'area pedonale del lungolago di Gravedona, peraltro non particolarmente lunga (circa 200 metri, afferma il geom.
, specie con riferimento all'area oggetto dell'infortunio, la più centrale. Tes_4
Il profilo assume rilievo specie considerato che l'insidia, dalle dichiarazione dei testi attorei, risultava essere presente da tempo: infatti rappresenta averla vista da qualche giorno prima rispetto a quello di Tes_2 accadimento del sinistro (per come riferitole qualche settimana più tardi dall'attrice, vds pag. 3 verbale ud
12.4.2023), addirittura premessa un'acquisita esperienza in campo edile, si spinge a ritenere che il Tes_5 cordolo fosse non correttamente posato ab initio, in quanto non fissato, ma semplicemente appoggiato, per come desumibile, per esperienza, dall'assenza di cemento e fissanti (pag.3).
Deve pertanto ritenersi altamente probabile che abbia utilizzato il marciapiede del lungolago, altre e più Pt_1 volte prima del sinistro, nonostante lo stesso già presentasse quel difetto, di cui si sarebbe dovuta avvedere, prestando un ragionevole grado di diligenza.
5 Egualmente, nell'individuazione di una responsabilità concorrente, deve considerarsi che per essere Pt_1 inciampata nella pioda sconnessa di bordura dell'aiuola a delimitazione dell'albero, deve necessariamente aver camminato rasente alla bordura, nonostante, per come supra acclarato, l'area destinata al passeggio sia ampia sia tra la bordura e il parapetto delimitante il lago, sia dall'altra parte tra l'aiuola e la strada carraia. Pertanto il comportamento dell'attrice ha contribuito alla verificazione del danno, che statisticamente sarebbe stato più improbabile ove il pedone avesse mantenuto il centro di ognuna delle due corsie in cui idealmente dividere il marciapiede all'altezza delle bordure;
ciò considerato che, in quel momento, per come appurato in istruttoria
(vds dichiarazione : “il marciapiede non era particolarmente trafficato”)-e peraltro presumibile Tes_1 trattandosi di giorno infrasettimanale (vds nuovamente, dichiarazione teste dell'anno di piena Tes_1 emergenza epidemiologica da Covid.19-, il marciapiede non era densamente frequentato.
Da ultimo, non può sottacersi che la mancata realizzazione, da parte dell'attrice, di stare calpestando un fondo irregolare, si sia verificata nonostante le migliori condizioni atmosferiche possibili (piena luce di una giornata estiva non piovosa) e di condizioni del fondo, essendo la mattonella sconnessa diversa per dimensioni e posizionamento dalle adiacenti (oltre che diversa per colore e materiale dalla ghiaia dell'aiuola).
Le considerazioni che precedono assumono rilievo nel senso di indurre a ravvisare una responsabilità concorrente dell'attrice ex art. 1227 co.I c.c. nella percentuale del 40%, pur nell'ambito di una prevalente responsabilità, ex art. 2051, dell'ente gestore del marciapiede, e dunque di ritenere il danno risarcibile esclusivamente nella misura del 60% (3/5).
V. In ordine alla quantificazione dello stesso, è possibile con riferimento al danno non patrimoniale prendere a modello le conclusioni del ctu dott. poiché adeguatamente motivate e non oggetto di osservazioni a Per_2 ctu, né di obiezioni in sede di udienza di esame ctu.
Pertanto deve individuarsi l'invalidità permanente nella misura del 6%, utilizzando la percentuale migliore della forchetta proposta dal ctu, tenuto conto anche della prossimità al valore percentuale individuato dal ctp dott. rispetto le cui risultanze cui non vi è stata una motivata contestazione, se non generica, da parte Per_5 convenuta;
l'invalidità temporanea va individuata invece in giorni 25 al 75%, giorni 25 al 50%, ulteriori giorni 45 al 25%.
Pertanto, quanto all'inabilità permanente, il danno, da calcolarsi secondo i parametri per il risarcimento dei danni alla persona di lieve entità (c.d. lesioni micro-permanenti), in applicazione delle tabelle del Tribunale di
Milano e tenendo in considerazione l'età dell'attrice al momento dell'evento (61 anni) e come punto base di danno "non patrimoniale” (dato dalla sommatoria tra punto danno biologico/dinamico-relazionale (rivalutato secondo il coefficiente ISTAT), pari a € 8.046 e l'incremento per danno da sofferenza soggettiva interiore, nella misura di € 2.012 stante l'assenza di prova di danno ulteriore specifico) va individuato nel valor di € 10.058 e dunque in € 6.034,00 tenuto conto della componente di responsabilità concorrente suindicata (2/quinti in capo all'attrice).
Non può trovare riconoscimento alcun diverso e ulteriore importo per la presente voce di danno, non foss'altro poiché nulla è stato richiesto (tantomeno dedotto) a titolo di personalizzazione cd ulteriore rispetto a quella già apprezzata dalle tabelle meneghine richiamate.
6 L'invalidità temporanea, in applicazione delle tabelle di Milano 2024, ed avendo a riferimento il valore monetario di € 115 quale punto base I.T.T, viene invece determinata in complessivi € 4.887,50, e dunque in €
2.932,50 detratta la quota di responsabilità concorrente.
Quanto al danno patrimoniale, trova riconoscimento l'importo di € 1.140,70, sostenuto per spese mediche, e si ritiene riconoscibile anche il compenso corrisposto al ctp per l'attività esperita: complessivamente, pertanto,
l'importo di € 2.037.30 trova riconoscimento, nei limiti dei tre quinti suindicato, per € 1.222,38.
VI. Non può essere riconosciuto invece il danno da lucro cessante per impossibilità di compimento della prestazione lavorativa che sarebbe stata compiuta, secondo deduzione attorea, come cameriera a chiamata presso l'Albergo “Le Cinque Case” di RA IO (CO). La domanda sul punto è infatti del tutto sfornita di prova, non solo documentale, dal momento che l'attrice non ha dato dimostrazione (voucher, pagamenti) di averla svolta negli anni precedenti e soprattutto di essere stata retribuita per essa, ma anche costituenda, atteso che dall'escussione del teste il presunto datore di lavoro stagionale, è emerso che il fogliettino di cui al Tes_3 doc.14 riportante alcune date in cui avrebbe dovuto prestare attività lavorativa, riguardava i giorni Pt_1 richiesti dal datore di lavoro, non ancora confermati dalla lavoratrice attrice, e che sarebbero stati confermati secondo disponibilità. Non vi è pertanto alcuna evidenza che negli undici giorni indicati nel doc.14 Pt_1 avrebbe svolto una prestazione lavorativa presso l'Albergo “Le Cinque Case”, semplicemente perché ancora la lavoratrice non aveva dato disponibilità accordandosi con il quale peraltro sua sponte ha dichiarato che Tes_3 mai vi era corrispondenza tra proprie richieste e conferme da parte del lavoratore, statisticamente invece nell'ordine del 60%,
VII. Per tutte le ragioni che precedono il danno risarcibile che deve essere riconosciuto all'attrice è pari a €
10.188,88, sommatoria delle tre voci di danno suindicate, € 6.034,00 +€ 2.932,50 + € 1.222,38, le prime due a titolo di danno non patrimoniale, la terza di rimborso delle spese mediche sopportate.
Il credito avente ad oggetto il risarcimento da responsabilità extracontrattuale costituisce un'obbligazione di valore e non di valuta, pertanto deve essere attualizzato, con rivalutazione –a far data dal sinistro- e con riconoscimento degli interessi sul credito indennitario via via rivalutato.
Essendo l'importo superiore a quello della proposta conciliativa (€ 5.700), non sussistono le condizioni di cui all'art. 91 co.I secondo periodo c.p.c per l'imputazione delle spese per le fasi successive a quelle della proposta a carico della parte che non ha aderito alla stessa (parte attrice).
L'accoglimento, pur parziale, della domanda nel perimetro di cui all'art. 2051 c.c. esime dal compiere ogni approfondimento in ordine alla sussumibilità della fattispecie concreta in una diversa fattispecie astratta, e precipuamente nell'ambito dell'art. 2043 c.c.
VIII. Le spese seguono la soccombenza, avuto riguardo all'accertamento della responsabilità concorrente, di cui seguono le medesime percentuali. Pertanto trovano compensazione nella misura di 2/5. Per i residui 3/5 vengono liquidate, utilizzando i parametri tra i minimi e i medi –prossimi a questi ultimi- di cui al D.M. 55/2014 per l'attività svolta sino al 23.10.2022 ed i parametri di cui al D.M.147/2022 per l'attività svolta successivamente (e quindi per l'attività relativa alla fase istruttoria e decisionale), e secondo lo scaglione di riferimento (da € 5.201,00 ad € 26.000,00).
7 Quanto alle spese di ctu, liquidate in acconto in € 800,00 oltre oneri e rispetto cui non è stato richiesto dal consulente un compenso ulteriore, le stesse –già poste provvisoriamente a carico della sola parte attrice- devono porsi in via definitiva a carico solidale delle parti, tanto in ragione dell'esito del giudizio quanto avuto riguardo al principio della richiesta dello strumento (svolta da entrambe le parti) che di utilità al raggiungimento dell'esito del processo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Como – seconda sezione civile - in composizione monocratica nella persona del dott. Giorgio
Previte, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti di Parte_1 CP_2 ed Uniti, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione respinta, così provvede:
[...]
in accoglimento, parziale, della domanda attorea:
Accerta la responsabilità, concorrente prevalente, ai sensi dell'art. 2051 -1227 co.I c.c. di parte convenuta in relazione al sinistro subito dall'attrice in data 5.8.2020 in Gravedona ed Uniti (CO); e per l'effetto:
Condanna al risarcimento del danno in favore di per la Controparte_2 Parte_1 complessiva somma di € 10.188,88 (diecimilacentottantotto/88) -oltre rivalutazione ed interessi- come dettagliatamente quantificato in parte motiva.
Compensa le spese di lite tra le parti nella misura di 2/5.
Condanna, in relazione ai residui 3/5, il convenuto alla rifusione delle Controparte_2 spese e competenze del presente giudizio in favore di , che liquida in complessivi € 2.520,00 Parte_1
(duemilacinquecentoventi/00) per onorario, oltre rimborso forf. Spese generali, CPA e IVA (ove dovuta) come per legge ed € 535,00 per C.U. e marca da bollo (518 +27).
Pone in via definitiva il compenso del ctu dott. a carico, in solido ed in parti uguali, delle parti costituite. Per_2
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Como il 23 maggio 2025
Il Giudice
dott. Giorgio Previte
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