Cass. civ., sez. III, sentenza 25/07/1987, n. 6459
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Sentenza 25 luglio 1987

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L'art. 18 della legge 27 luglio 1978 n. 392, sulla disciplina delle locazioni di immobili urbani, il quale affida ai consigli municipali la ripartizione del territorio comunale in zone, al fine della applicazione di coefficienti per il calcolo del cosiddetto equo canone, non attribuisce alla predetta autorità una mera attività ricognitiva di situazioni di fatto, secondo criteri tecnici, ma demanda alla medesima valutazioni e scelte di carattere discrezionale, connesse alla difesa di interessi di ordine sociale, che incidono autoritativamente sulle posizioni dei privati interessati. ( Conf 3663/83, mass n 428558; ( Conf 5808/80, mass n 409635).*

A differenza della disciplina prevista dall'art. 870 cod. civ. e dall'art. 23 della legge n. 1150 del 1942 (cosiddetta legge urbanistica) sui "comparti" (relativa alla Costituzione, ad opera dei comuni, di unità fabbricabili comprendenti aree inedificate o costruzioni da trasformare), l'art. 18, ultimo comma, della legge n. 392 del 1978, conferendo ai comuni con più di 20mila abitanti la facoltà di individuare all'interno delle zone b) - zona edificata periferica - C) zona tra periferia e centro storico - e) - centro storico, "edifici e comparti di edifici particolarmente degradati" ai quali va applicato il coefficiente 0,90 in luogo di quelli pertinenti alle zone stesse, si riferisce al particolare stato di degradazione relativo ad uno stabile isolato ovvero ad un complesso di stabili costituenti un corpo di fabbricati non attraversato da strade pubbliche. ( V 4721/84, mass n 436617).*

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. III, sentenza 25/07/1987, n. 6459
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 6459
    Data del deposito : 25 luglio 1987

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