Ordinanza collegiale 10 maggio 2022
Ordinanza cautelare 24 giugno 2022
Sentenza 8 maggio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Palermo, sez. II, sentenza 08/05/2023, n. 1521 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Palermo |
| Numero : | 1521 |
| Data del deposito : | 8 maggio 2023 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 08/05/2023
N. 01521/2023 REG.PROV.COLL.
N. 02231/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2231 del 2021, integrato da motivi aggiunti, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avv. Vincenzo Randazzo, con domicilio digitale come da PEC da registri di giustizia;
contro
il Comune di Terrasini, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Linda Giambanco, con domicilio digitale come da PEC da registri di giustizia;
per l’annullamento
a) quanto al ricorso introduttivo :
- della determinazione dirigenziale -OMISSIS- del 16/09/21 del Capo area V del Comune di Terrasini con cui è stato annullato d'ufficio il permesso di costruire formatosi per silenzio-assenso e conseguente condanna al risarcimento dei danni;
b) quanto al ricorso per motivi aggiunti :
- dell’ordinanza di demolizione prat.-OMISSIS- del 24 febbraio 2022.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Terrasini;
Viste le memorie delle parti;
Visti gli atti tutti della causa;
Viste le ordinanze di questo T.a.r. nn. -OMISSIS-;
Vista l’ordinanza Cons. giust. amm.sic., sez. giur., n. -OMISSIS-;
Designato relatore il cons. Giuseppe La Greca;
Uditi nell’udienza pubblica del 24 marzo20221 i difensori delle parti come specificato nel verbale;
Rilevato in fatto e ritenuto in diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.- Il ricorso introduttivo e i motivi aggiunti vertono rispettivamente sui provvedimenti – in epigrafe indicati – di annullamento d’ufficio del permesso di costruire formatosi per silenzio sulla relativa istanza presentata il 1° luglio 2020 e sull’ordinanza di demolizione che ne è derivata.
2.- Il Comune di Terrasini ha rilevato – ciò che è alla base del ritiro del titolo edilizio – che l’intervento proposto, prevede la realizzazione di nuova edificazione in aggiunta all’esistente «in zona omogenea agricola inedificabile indicata con il simbolo E4 in cui le NTA […]» nella quale «non è consentita alcuna attività edificatoria neanche al servizio dell’agricoltura in ossequio al vincolo aeroportuale».
3.- Con i sette motivi in cui si articola il ricorso la parte privata ha dedotto i vizi come di seguito esposti:
1) Violazione di legge (art. 2, l.r. sic. n. 17 del 1994; art. 21- nonies l. n. 241 del 1990); eccesso di potere sotto diversi profili. Poiché in data 27 ottobre 2020 il ricorrente avrebbe comunicato alo sportello unico per l’edilizia la perizia giurata ai sensi dell’art. 2, comma 7, l.r. sic. n.17 del 1994 e conseguentemente si sarebbe formato il silenzio-assenso decorso il termine di giorni trenta, l’amministrazione avrebbe emanato a distanza di sei mesi il provvedimento impugnato – asseritamene non configurabile come autotutela – in mancanza dei presupposti di legge. Sarebbe, altresì, erronea l’affermazione circa la presenza del vincolo aeroportuale poiché lo stesso sarebbe stato «attenuato» giusta nota Enac del 10 gennaio 2008 con la quale si sarebbe consentita l’edificazione di manufatti di altezza non superiore a 11 metri;
2) Violazione art. 707 cod. nav.; eccesso di potere per disapplicazione della nota Enac del 10 gennaio 2008, difetto di motivazione, contrasto con precedente manifestazione di volontà, sviamento di potere. Il Comune di Terrasini avrebbe disapplicato la nota Enac pur avendo mostrato la volontà di adeguare lo strumento urbanistico alle prescrizioni ivi contenute;
3) Violazione art. 1 l. n. 241 del 1990; eccesso di potere sotto diversi, ulteriori profili. Sostiene il ricorrente che, in diverse occasioni, il Comune – incorrendo nella disparità di trattamento, avrebbe rilasciato permessi di costruire in situazioni (asseritamente) corrispondenti a quella che ha dato luogo all’impugnato ritiro del titolo edilizio tacito, circostanza oggetto di apposita perizia giurata;
4) Violazione art. 21- nonies l. n. 241 del 1990; eccesso di potere per difetto di motivazione sull’interesse pubblico, erronea presupposizione, sviamento di potere. L’atto impugnato sarebbe stato adottato in mancanza di un sotteso interesse pubblico, senza un preventivo atto di autotutela (avuto riguardo al procedimento delineato dall’art. 2 l.r. sic.n. 17 del 1994), e in ragione di un erroneamente presupposto vincolo aeroportuale;
5) Violazione art. 21- nonies , comma 2- bis , l. n. 241 del 1990. Non sussisterebbe un pregresso giudicato tale da giustificare il provvedimento;
6) Violazione art. 21- octies e art. 21- nonies l. n. 241 del 1990; eccesso di potere per difetto di motivazione, travisamento e sviamento. I motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza di permesso di costruire sarebbero stati comunicati dal Comune solo in data successiva alla formazione del silenzio-assenso;
7) Violazione art. 6 l. n. 241 del 1990 ed eccesso di potere per sviamento. L’impugnato provvedimento sarebbe stato sottoscritto in data precedente alla formazione della proposta, in violazione della regola che individua in quest’ultima l’atto prodromico al provvedimento finale.
4.- Con il ricorso per motivi aggiunti parte ricorrente ha impugnato l’ingiunzione di ripristino avverso la quale ha dedotto:
- la sussistenza, in via derivata, dei vizi già evidenziati in seno al ricorso introduttivo;
- quanto al vincolo aeroportuale, che lo stesso spiegherebbe efficacia diretta e immediata, indipendentemente dal recepimento nello strumento urbanistico;
- illegittimamente – poiché in violazione dell’art. 31 d.P.R. n. 380 del 2001– il Comune avrebbe ingiunto la rimozione della vasca di uso irriguo di mq 47 ricadente nella particella 1299, fg. 7, stante la previsione dell’art. 53 delle norme tecniche di attuazione al P.R.G. di Terrasini, secondo cui «in caso di demolizioni e ricostruzione nello stesso sito di manufatti preesistenti al vincolo, è consentito il mantenimento dell’altezza, sempre subordinatamente agli indici di zona espressi dal PRG»;
- il difetto di motivazione e disparità di trattamento, già richiamati nel ricorso introduttivo.
5.- Si è costituito in giudizio il Comune di Terrasini il quale, con distinte memorie, ha contrastato le pretese di parte ricorrente ed ha concluso per l’infondatezza del ricorso.
6.- La posizione difensiva di parte ricorrente è stata ribadita con ulteriori scritti difensivi in relazione ai quali va segnalata l’affermazione secondo cui con deliberazione consiliare n. 5 del 2009 il Comune avrebbe «attenuato» il vincolo aeroportuale in ossequio alle indicazioni Enac.
7.- Con ordinanza n. -OMISSIS- questo Tribunale ha disposto misura istruttoria – poi eseguita dal Comune – volta a verificare: a) l’esatta configurazione dell’assetto vincolistico-aeroportuale (art. 707 cod. nav.) involgente il sito di cui trattasi, e ciò anche alla luce della deliberazione consiliare n. 5/2009 la quale avrebbe disposto misure attenuative conseguenti alle prescrizioni ENAC; b) l’efficacia della modificazione dello strumento urbanistico oggetto di tale deliberazione consiliare la quale non risultava, in atti, sottoposta ad approvazione regionale ex l.r. sic. n. 71 del 1978, vigente ratione temporis .
8.- All’udienza pubblica del 24 marzo 2023, presenti i procuratori delle parti i quali hanno ribadito le rispettive tesi difensive, il ricorso, su richiesta degli stessi, è stato posto in decisione.
9.- Il ricorso introduttivo e i motivi aggiunti, alla stregua di quanto si dirà, devono essere integralmente rigettati.
10.- Assume priorità logica lo scrutinio della doglianza riguardante l’asserita carenza del vincolo aeroportuale in considerazione che la stessa si riverbera sui presupposti per la formazione, tacita, del permesso di costruire.
10.1.- In tal senso può, già da subito, dirsi che il vincolo era efficace e non consentiva l’edificazione proposta dal ricorrente.
10.2.- Le critiche rivolte da parte ricorrente al provvedimento impugnato in via introduttiva muovono da una circostanza di fatto, ossia l’ (asserita) intervenuta attenuazione del vincolo aeroportuale ad opera dell’Enac in data 10 gennaio 2008.
In realtà è vero che la nota dell’Enac ha affermato la «possibilità» che l’area ivi contemplata potesse essere oggetto di rilascio di provvedimento di attenuazione dei vincoli dettati dall’art. 707, comma 1, cod. nav., ma detta attenuazione ha costituito oggetto di un (astrattamente necessario) provvedimento comunale di variante al PRG datato 5 febbraio 2009 il quale, però – alla luce di quanto accertato con l’ordinanza istruttoria – non ha mai acquisito efficacia (cfr. nota Assessorato territorio e ambiente della Regione Siciliana n. 28501 del 2 maggio 2011, produzione del Comune in data 23 maggio 2022).
Ne discende che nessuna attenuazione del vincolo può dirsi nel caso di specie intervenuta.
11.- A parte l’inconferente richiamo alla l.r. sic. n. 17 del 1994 in presenza di un procedimento ormai chiaramente disciplinato dall’art. 20 d. P.R. n. 380 del 2001 il cui contenuto costituisce espressione di principi fondamentali, parimenti infondate sono tutte le doglianze rivolte alle modalità nelle quali si è articolato il procedimento amministrativo: in realtà, nel caso di specie, in presenza del vincolo aeroportuale, nessun silenzio assenso-avrebbe potuto formarsi sull’istanza di parte ricorrente e ciò avuto riguardo alla previsione del predetto art. 20, comma 8.
Ai sensi di tale disposizione, che già esclude il formarsi del provvedimento tacito di accoglimento in caso di presidenza dei vincoli relativi ivi indicati, anche il divieto assoluto di edificazione (qui in termini di altezza oltre un determinato limite) impedisce, giocoforza, l’operatività del modulo procedimentale del silenzio-assenso.
12.- Sulla base di tali considerazioni deve anche aggiungersi che:
- l’interesse pubblico all’adozione dell’impugnato provvedimento era in re ipsa ;
- ogni ipotizzato tempestivo apporto procedimentale si sarebbe rivelato del tutto privo di utilità;
- la censurata scansione temporale della formazione del provvedimento rispetto alla proposta non determina effetti invalidanti;
- non può trovare ingresso ogni ipotizzata disparità di trattamento a fronte della corretta applicazione della legge (Cons. Stato, Ad. plen., n. 1 del 2020).
13.- Anche il ricorso per motivi aggiunti – oltre che, ovviamente, infondato in relazione dei vizi veicolati in via derivata – non è meritevole di accoglimento, stante la correttezza dell’ingiunzione demolitoria anche nella parte in cui risulta rivolta alla vasca di uso irriguo di mq. 47. Detta vasca, come correttamente evidenziato dal Comune, avrebbe dovuto essere (e non lo è stato) oggetto di demolizione (e la necessità della demolizione è confermata dalla perizia tecnica di parte ricorrente datata 7 febbraio 2023) per consentire la ricostruzione della stessa in altra area di sedime all’interno della medesima particella, cosicché la stessa ad oggi insiste sulla particella di terreno lato monte.
14.- Conclusivamente, il ricorso introduttivo e i motivi aggiunti vanno rigettati.
15. Le spese possono essere compensate in ragione del complessivo andamento della vicenda contenziosa.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso introduttivo e sui motivi aggiunti, li rigetta.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la parte ricorrente.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 24 marzo 2023 con l'intervento dei magistrati:
Federica Cabrini, Presidente
Giuseppe La Greca, Consigliere, Estensore
Calogero Commandatore, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Giuseppe La Greca | Federica Cabrini |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.