Sentenza breve 10 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. IV, sentenza breve 10/06/2025, n. 929 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 929 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 10/06/2025
N. 00929/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01228/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il VE
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 74 del cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 1228 del 2023, proposto dall’impresa individuale Akter Doly, in persona della sua omonima titolare, rappresentata e difesa dall'avvocato Gianalberto Scarpa Basteri, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
il Comune di Venezia, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Antonio Iannotta, Nicoletta Ongaro, Federico Trento e Silvia Privato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso la civica Avvocatura in Venezia, S. Marco n. 4091;
nei confronti
della Feelin s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituita in giudizio;
per l'annullamento
-del provvedimento dello sportello unico del commercio di Venezia, assunto all’esito della pratica n. 2137584 riferita al fascicolo 2021/XIII.1/1.525, con il quale è stata disposta la conclusione del procedimento di cessazione dell'attività di vendita al dettaglio dei prodotti del settore non alimentare e la contestuale chiusura del locale sito in Venezia, Castello n. 5468;
-di ogni altro atto presupposto, connesso e/o conseguente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Venezia;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 5 giugno 2025 il dott. Francesco Avino e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. La ricorrente ha impugnato il provvedimento in epigrafe articolando varie censure di violazione di legge ed eccesso di potere.
2. Il Comune di Venezia si è costituito in giudizio con atto di stile, chiedendo che il ricorso venga respinto.
3. Con nota via p.e.c., inviata e consegnata alle parti in data 21.3.2025, veniva poi fissata la camera di consiglio del 5.06.2025 ai sensi dell’art 72 bis del cod. proc. amm., ossia ai soli fini della verifica della permanenza dell’interesse alla decisione, con la specifica avvertenza -anche in relazione al disposto di cui all’art. 73, comma 3°, del cod. proc. amm.- che la mancata manifestazione espressa di interesse avrebbe potuto essere valutata ai fini di un’eventuale declaratoria di improcedibilità ai sensi del combinato disposto degli articoli 35, comma 1°, e 84, comma 4°, del cod. proc. amm., e che, diversamente, sarebbe stata fissata l’udienza pubblica di discussione.
4. Non sono pervenute dichiarazioni di permanenza dell’interesse alla decisione del ricorso.
5. All’udienza camerale del 5.6.2025 la causa è infine passata in decisione.
6. Il ricorso deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse ad agire.
7. Difatti dal punto di vista normativo:
i) nel codice del processo amministrativo si rinvengono due puntuali disposizioni in base alle quali il Giudice può e deve verificare, d’ufficio, la persistenza di interesse al ricorso e, all’uopo, può tenere conto del comportamento processuale della parte ricorrente:
-ai sensi dell’art. 35, comma 1°, del cod. proc. amm.: “ Il giudice dichiara, anche d’ufficio, il ricorso: ... c) improcedibile quando nel corso del giudizio sopravviene il difetto di interesse delle parti alla decisione ... ”;
-l’art. 84, comma 4°, del cod. proc. amm. dispone poi, come norma di chiusura del sistema, che: “ Il giudice può desumere dall’intervento di fatti o atti univoci dopo la proposizione del ricorso ed altresì dal comportamento delle parti argomenti di prova della sopravvenuta carenza d’interesse alla decisione della causa ”;
ii) dalla generale previsione dell’art. 2 del cod. proc. amm., secondo cui “ Il giudice amministrativo e le parti cooperano per la realizzazione della ragionevole durata del processo ”, discende un vero e proprio onere della parte ricorrente di confermare la persistenza del proprio interesse ad agire, laddove il Giudice abbia fondati elementi per ritenere che tale interesse sia venuto meno e, quindi, fissi un’apposita udienza ai soli fini della verifica della persistenza dell’interesse ad agire;
iii) la pronuncia di improcedibilità del gravame può essere effettuata con sentenza in forma semplificata a seguito di una camera di consiglio all’uopo fissata ex art. 72 bis del cod. proc. amm., atteso che:
-ai sensi dell’art. 72 bis del cod. proc. amm.: “ 1. Il presidente, quando i ricorsi siano suscettibili di immediata definizione, anche a seguito della segnalazione dell’ufficio per il processo, fissa la trattazione alla prima camera di consiglio successiva al ventesimo giorno dal perfezionamento, anche per il destinatario, dell’ultima notificazione e, altresì, al decimo giorno dal deposito del ricorso. Le parti possono depositare memorie e documenti fino a due giorni liberi prima della camera di consiglio. Salvi eccezionali motivi, non è possibile chiedere il rinvio della trattazione della causa. Se è concesso il rinvio, la trattazione del ricorso è fissata alla prima camera di consiglio utile successiva.
2. Se è possibile definire la causa in rito, in mancanza di eccezioni delle parti, il collegio sottopone la relativa questione alle parti presenti. Nei casi di particolare complessità della questione sollevata, il collegio, con ordinanza, assegna un termine non superiore a venti giorni per il deposito di memorie. La causa è decisa alla scadenza del termine, senza che sia necessario convocare un’ulteriore camera di consiglio. Se la causa non è definibile in rito, il collegio con ordinanza fissa la data dell’udienza pubblica. In ogni caso la decisione è adottata con sentenza in forma semplificata” ;
-ai sensi dell’art. 84, comma 4°, del cod. proc. amm., “ il giudice può desumere dall'intervento di fatti o atti univoci dopo la proposizione del ricorso ed altresì dal comportamento delle parti argomenti di prova della sopravvenuta carenza d'interesse alla decisione della causa” ;
8. La possibilità di dichiarare il ricorso improcedibile anche laddove non venga resa alcuna dichiarazione in merito alla persistenza dell’interesse ad agire è già stata affermata dalla giurisprudenza del Giudice d’appello (C.G.A.R.S., Sez. Giur., 7 aprile 2022, n. 435), con riferimento ad un decreto monocratico che ha dichiarato l’improcedibilità del ricorso all’esito di “ un procedimento ‘atipico’ originato da una comunicazione di cortesia che non ha ricevuto risposta ”. In particolare, secondo tale giurisprudenza “ la circostanza che la improcedibilità del ricorso sia stata desunta da presunzioni, non consente di ritenere il decreto monocratico un ‘atto abnorme’ che, come tale, esulando dal paradigma normativo tipizzato, potrebbe essere attaccato con rimedi diversi dall’opposizione e in termini diversi. Tanto più che il principio di leale collaborazione tra parti e giudice onerava la parte ricorrente, a fronte di una comunicazione di cortesia mossa dall’intento di velocizzare la decisione dei giudizi nell’interesse generale dei cittadini e delle imprese, di dare a tale comunicazione una risposta espressa e tempestiva. Né la mancata risposta tempestiva alla comunicazione di cortesia può trovare giustificazione nell’assenza di istruzioni fornite dalla parte al difensore, perché in siffatta evenienza costituisce buona prassi della difesa comunicare al giudice che, non avendo ricevuto istruzioni specifiche dalla parte, è dovere del difensore insistere per la decisione ”.
9. Sulla scorta del quadro normativo e giurisprudenziale innanzi richiamato può dunque ritenersi che il Giudice debba dichiarare, d’ufficio, il ricorso improcedibile, per sopravvenuta carenza d’interesse, in presenza di una fattispecie complessa costituita:
a) dal fondato dubbio sulla persistenza dell’interesse ad agire, sfociato nella conseguente fissazione di un’apposita udienza per la conferma dell’interesse ad agire;
b) dalla comunicazione dell’avviso di fissazione dell’udienza camerale recante la precisazione che la mancata dichiarazione sulla persistenza dell’interesse ad agire potrà essere valutata come significativa della sopravvenuta carenza d’interesse;
c) dalla mancata dichiarazione sulla persistenza dell’interesse ad agire.
10. Nel caso in esame ricorrono tutti i presupposti elencati nel paragrafo precedente dato che:
-l’odierna udienza camerale è stata fissata, ai soli fini della conferma dell’interesse ad agire, in presenza di un fondato dubbio sulla persistenza dell’interesse ad agire, in quanto il provvedimento impugnato ha determinato la cessazione dell’attività commerciale della ricorrente, che non ha chiesto l’adozione di misure cautelari in suo favore, e dal novembre 2023, quando il ricorso è stato depositato, non vi è stata attività processuale delle parti;
-la parte ricorrente, a seguito della ricezione del suindicato avviso di segreteria, non ha prodotto alcuna dichiarazione per confermare la permanenza dell’interesse alla decisione del presente ricorso.
11. In ragione di quanto precede, l’univoco comportamento processuale della parte ricorrente, che ripetesi non ha formulato alcuna dichiarazione di permanenza dell’interesse al ricorso, integra la fattispecie delineata dalla richiamata disposizione dell’art. 84, comma 4°, del cod. proc. amm., ai fini della declaratoria di improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse (come già affermato dal Tribunale in vari altri precedenti: cfr. Tar VE, Sez. I, 4.4.2025, n. 483; 26 marzo 2024, n. 576; Sez. IV, 27.5.2024, nn. 1183, 1181 e 1170).
12. Sussistono, cionondimeno, giusti motivi per disporre l’integrale compensazione delle spese di lite in ragione della definizione in rito del presente giudizio e della costituzione solo formale della parte resistente.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il VE (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
Compensa le spese e le competenze di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 5 giugno 2025 con l'intervento dei magistrati:
ID OL, Presidente
Francesco Avino, Referendario, Estensore
Andrea Orlandi, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Francesco Avino | ID OL |
IL SEGRETARIO