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Sentenza 30 settembre 2025
Sentenza 30 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Agrigento, sentenza 30/09/2025, n. 1311 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Agrigento |
| Numero : | 1311 |
| Data del deposito : | 30 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AGRIGENTO
Sezione Lavoro
Il Tribunale di Agrigento, in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa Gemma Di Stefano, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al numero di ruolo generale 2726 del 2024, e vertente
TRA
, rappresentato e difeso dall'Avv. ACQUISTO Parte_1
MARIANGELA, giusta procura depositata telematicamente;
-ricorrente-
CONTRO
Controparte_1
, in persona del legale rappresentante pro
[...] tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. DI MARTINO SALVATORE, giusta procura depositata telematicamente;
-resistente -
Oggetto: Prestazione: indennità - rendita vitalizia o equivalente - altre CP_1 ipotesi
Conclusioni: come in atti.
Svolgimento del processo Con ricorso depositato in data 7.9.2024 il ricorrente conveniva l' innanzi il CP_1
Tribunale di Agrigento esponendo di aver subito, in data 5.2.2016 un infortunio sul lavoro a seguito del quale veniva istruita la pratica di infortunio presso l CP_1
(prot. 513289305). L'Istituto, con provvedimento del 4.3.2016, a definizione della pratica di infortunio comunicava di non aver riscontrato alcuna menomazione dell'integrità psico-fisica, valutazione altresì confermata, in data 28.6.2023, a seguito di revisione. Avverso il relativo provvedimento, in data 6.11.2023, il ricorrente presentava opposizione chiedendo l'espletamento della visita collegiale per la rivalutazione del danno permanente, che l'Istituto rigettava ritenendo che non ci fossero elementi sufficienti per modificare il giudizio medico legale espresso in precedenza. Adiva quindi il Tribunale chiedendo di “a) Accertare e dichiarare che il ricorrente in data 05.02.2016 subiva infortunio lavorativo con le modalità descritte nella
1 premessa del ricorso;
b) Accertare e dichiarare che il ricorrente, a causa del predetto infortunio ha diritto all'intera indennità temporanea assoluta certificata;
c) Accertare e dichiarare che a seguito dell'infortunio lavorativo del 05.02.2016 il ricorrente ha riportato postumi permanenti con un grado di inabilità pari al 8% almeno (come da relazione ctp del Dott. ) o una Persona_1 percentuale che risulterà più esatta a seguito di CTU. Di cui si chiede sin da ora l'ammissione e pertanto, ha diritto ad ottenere il riconoscimento del danno biologico patito e conseguente indennità; d) Per l'effetto, condannare l' , in CP_1 persona del legale rapp.te p.t., alla corresponsione delle somme dovute per il danno biologico permanente nella misura del 8 % o nella misura che risulterà a seguito di CTU, per la somma complessiva di € 16.574,24 oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data dell'evento sino all'effettivo soddisfo”. Si costituiva l' chiedendo il rigetto del ricorso. CP_1
La causa, istruita mediante CTU, veniva decisa con sentenza all'esito di rituale deposito di note ex art 127 ter cpc in sostituzione dell'udienza del 30.9.2025.
Motivi della decisione
Il ricorso è infondato. In mancanza di una definizione normativa dell'infortunio sul lavoro, dalla lettura del T.U. si rileva che: “L'assicurazione comprende tutti i casi di infortunio avvenuti per causa violenta in occasione di lavoro, da cui sia derivata la morte o un'inabilità permanente al lavoro, assoluta o parziale, ovvero un'inabilità temporanea assoluta che importi l'astensione dal lavoro per più di tre giorni.” L'infortunio sul lavoro va inteso, dunque, come un evento nefasto che provoca un danno all'integrità psico-fisica di un lavoratore, durante il normale svolgimento dell'attività lavorativa. In tale definizione è ricompreso anche l'infortunio subito in itinere.
Segnatamente, la normativa prevede che, nei casi di menomazioni di grado pari o superiore al 6 % ed inferiore al 16 %, l'erogazione del suddetto indennizzo avvenga in capitale, mentre per le menomazioni superiori al 16% l'erogazione sia disposta mediante rendita.
La misura della rendita di inabilità può essere riveduta, su domanda del titolare della rendita o per disposizione dell'Istituto assicuratore, in caso di diminuzione o di aumento dell'attitudine al lavoro ed in genere in seguito a modificazione nelle condizioni fisiche del titolare della rendita, purché, quando si tratti di peggioramento, questo sia derivato dall'infortunio che ha dato luogo alla liquidazione della rendita. Nel caso di specie, non vi è contestazione sulla verificazione dell'infortunio, nè sulla sua origine professionale, ma il controvertere è sorto in quanto l'Ente non ha riconosciuto al ricorrente alcuna menomazione dell'integrità psico-fisica.
A tal fine, nel corso del giudizio è stata espletata consulenza tecnica.
Dalla disamina della documentazione sanitaria riportata in atti e da quanto emerso nel corso dell'esame clinico si evince che in data 05/02/2016 Parte_2
[...]
2
[...] è rimasto coinvolto in un infortunio sul lavoro, in seguito al quale riportava un trauma all'articolazione temporo-mandibolare sinistra.
Il perito ha osservato che in data 09/02/2016, il ricorrente era stato dichiarato guarito e idoneo a riprendere le normali attività lavorative.
Tuttavia, solo dopo circa sessanta giorni lo stesso si era sottoposto a visita specialistica all'esito della quale, in virtù di un referto di risonanza magnetica nucleare non prodotto e di data incerta, era stato diagnosticato una lesione del disco articolare dell'articolazione temporo-mandibolare sinistra, con probabile origine post-traumatica e segni di rimaneggiamento e assottigliamento del disco.
Il CTU ha altresì riscontrato che il paziente aveva intrapreso una terapia gnatologica, consistente nel confezionamento di una placca di ricondizionamento neuromuscolare, ma non risultava documentata né la fattura né il reale utilizzo della stessa.
Successivamente, il paziente era statosottoposto a visita all'esito della quale era stata consigliata l'applicazione di un distrattore e uno splint mai impiantati;
nonostante ciò, lo specialista aveva certificato un danno permanente pari all'8%, senza attendere gli esiti del trattamento.
In una visita datata 20/03/2023, è stata esaminata una stratigrafia eseguita il
16/01/2023, inizialmente erroneamente riferita solo all'ATM destra, ma in realtà eseguita bilateralmente, la quale non evidenziava lesioni ossee significative, rilevando invece solo una modesta accentuazione dell'escursione del condilo sinistro. In tale sede, è stato stimato un danno biologico nella misura del 4%. L'Ausiliario ha spiegato che, alla luce della documentazione contraddittoria e incompleta e dei rilievi clinici, non può affermarsi con certezza scientifica che il trauma subito abbia prodotto una lesione del disco articolare dell'ATM sinistra.
Invero non risultano soddisfatti né il criterio cronologico né quello di continuità fenomenologica, poiché durante i sessanta giorni intercorsi tra la guarigione certificata e la diagnosi specialistica, la sintomatologia acuta non aveva indotto il paziente a ricorrere a cure mediche documentate.
Inoltre, la mancata esecuzione dei trattamenti proposti, anche a distanza di anni, ha compromesso la validità del percorso diagnostico-terapeutico e ha reso verosimilmente inefficace qualsiasi terapia.
Il CTU ha quindi concluso ritenendo non sussistenti postumi di rilievo clinico significativo idonei a configurare un danno biologico, né è possibile accertare con adeguata certezza il nesso di causalità tra l'infortunio ed eventuali esiti patologici.
Le conclusioni cui è pervenuto il CTU, basate su precisi e concreti dati obiettivi e sorrette da esauriente motivazione logica e tecnica, possono, senz'altro, essere condivise e fatte proprie dal giudicante, sottraendosi a qualsiasi critica e contestazione delle parti, trovando piena giustificazione nelle patologie accertate e nella documentazione sanitaria esaminata, oltre che nell'evidenza clinica direttamente riscontrata dal CTU in occasione della visita peritale.
Il ricorso va, pertanto, rigettato.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
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P.Q.M.
Il Tribunale di Agrigento in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, rigetta il ricorso;
condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese di lite liquidate in euro
1.312,00, oltre spese, IVA e CPA. spese di CTU a carico di parte ricorrente, come da separato decreto.
Così deciso in Agrigento, 30/09/2025
Il Giudice
Gemma Di Stefano
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