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Sentenza 7 ottobre 2025
Sentenza 7 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Marsala, sentenza 07/10/2025, n. 690 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Marsala |
| Numero : | 690 |
| Data del deposito : | 7 ottobre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI MARSALA
SEZIONE CIVILE e LAVORO
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 1464 /2025
Oggi 07/10/2025, preso atto delle note sostitutive di udienza depositate
Il Giudice
dopo breve camera di consiglio, decide la causa come da sentenza che allega al presente verbale e di cui dà lettura.
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R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MARSALA
SEZIONE CIVILE E LAVORO in composizione monocratica, nella persona del giudice Cinzia IN, all'esito della discussione scritta, ha pronunciato e pubblicato mediante lettura di dispositivo e contestuale motivazione la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1464/2025 del Ruolo Generale Lavoro vertente
TRA
( , rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
RO AM ( per mandato in Email_1
atti
RICORRENTE
CONTRO
(C.F. in persona del Controparte_1 P.IVA_1
suo legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Antonino Rizzo
( t) per procura generale alle liti in notaio in Email_2 Per_1
atti
RESISTENTE
OGGETTO: post ATPO
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorrente in epigrafe, contestando le risultanze dell'accertamento tecnico preventivo espletato ai sensi dell'art. 445-bis c.p.c., conveniva in giudizio l' per sentir accertare il CP_1
possesso dei requisiti sanitari previsti dalla legge per fruire dell'assegno mensile di assistenza ex art. 13 L. 118/1971 dalla data di presentazione della domanda amministrativa.
2 Resisteva in giudizio l contestando l'ammissibilità e la fondatezza del ricorso di cui CP_1
chiedeva il rigetto.
La causa è stata istruita con l'effettuazione di consulenza tecnica e decisa sulle conclusioni di cui alle note di trattazione scritta.
Il ricorso va accolto.
Giova precisare che ai fini della corresponsione dell'assegno mensile di invalidità, ai sensi dell'art. 13 della legge n. 118/1971, l'istante deve, innanzitutto, possedere una riduzione della propria capacità lavorativa in misura pari o superiore al 74%, ed inoltre non deve svolgere attività lavorativa.
Ed invero il consulente tecnico d'ufficio, sulla base degli accertamenti clinici e degli esami complementari effettuati, ha ritenuto l'odierna parte ricorrente invalida nella misura del
77% (cfr. relazione in atti).
Sotto il profilo strettamente sanitario, il dott. , con ragionamento completo e Per_2
scevro da qualunque censura razionale ha asseverato che:” … si può affermare che Parte_1
di anni 56 di Marsala (TP), per le infermità di cui è portatrice, presenta un'invalidità civile
[...]
pari al 77%.
TRATTASI DI SOGGETTO INVALIDO CON RIDUZIONE PERMANENTE DELLA
CAPACITA' LAVORATIVA GENERICA DEL 77% E QUINDI MERITEVOLE DEL DIRITTO
ALL'ATTRIBUZIONE DELL'ASSEGNO MENSILE DI INVALIDITÀ.
DECORRENZA: DALLA DATA DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA PER VIA
AMMINISTRATIVA (23.05.2024).”
Il CTU nella perizia ha fornito completa e adeguata risposta al quesito sottoposto,
illustrando analiticamente tutte le patologie da cui è affetto il ricorrente e indicando per ogni singola patologia, codice tabellare di riferimento (DM 05.02.92) e percentuale invalidità,
giungendo così al grado invalidante complessivo.
Per quanto riguarda la data di decorrenza il consulente ha asseverato che il beneficio decorre dalla data di presentazione della domanda amministrativa (23.5.2024).
3 Le conclusioni cui è pervenuto il CTU vanno condivise perché immuni da vizi logici e sorrette da adeguate e convincenti motivazioni e considerazioni medico-legali (cfr. relazione di consulenza in atti).
Parte ricorrente è dunque in possesso del requisito sanitario per percepire l'assegno di invalidità di cui all'art.13 L.118/71 a decorrere dal 23.5.2024.
Il ricorso va dunque integralmente accolto.
Si omette la liquidazione delle spese a carico del soccombente data l'ammissione CP_1
della parte al patrocinio a spese dello Stato.
Vanno definitivamente poste a carico dell' le spese della CTU già liquidate con CP_1
separato provvedimento.
P.Q.M.
1. Dichiara che parte ricorrente è in possesso dei requisiti sanitari previsti dalla legge per il riconoscimento all'assegno mensile di assistenza ex art 13 L. 118/71 dal giorno 23.5.2024;
2. nulla sulle spese;
3. Pone a carico dell' le spese della CTU già liquidate con separato provvedimento CP_1
Marsala, il 7.10.2025
IL GIUDICE
IA IN
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice Cinzia IN in conformità
alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo
7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.
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