Articolo 150 della Legge 26 aprile 1975, n. 132
Articolo 149Articolo 151
Versione
15 maggio 1975
Art. 150.

Alle spese di cui al capitolo n. 3061 dello stato di previsione della spesa del Ministero della marina mercantile si applicano, per l'anno finanziario 1975, le disposizioni contenute nel secondo e nel terzo comma dell'articolo 36 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440 , sulla contabilita' generale dello Stato.
Entrata in vigore il 15 maggio 1975