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Sentenza 22 luglio 2025
Sentenza 22 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 22/07/2025, n. 4667 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 4667 |
| Data del deposito : | 22 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
SEZIONE QUARTA CIVILE così composta:
dr.ssa Antonella Izzo presidente dr. Giuseppe Staglianò consigliere dr. Marco Emilio Luigi Cirillo consigliere relatore riunita in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta al numero 3157 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2022, decisa a seguito di discussione orale, ex art. 281-sexies terzo comma c.p.c, all'udienza del giorno 18/7/2025 e vertente
TRA
(C.F. e P. IVA , con l'avvocato Parte_1 P.IVA_1 Massimiliano Passi nel cui studio in MA, Piazzale di Porta Pia n.121 è elettivamente domiciliata;
PARTE APPELLANTE
E
(P.I. , con l'avvocato Controparte_1 P.IVA_2 Pasquale Petrozzi elettivamente domiciliata in MA alla Via Carlo Mirabello n.14 presso lo studio dell'avv. Valeria Pacifico;
PARTE APPELLATA
OGGETTO: appello contro la sentenza n. 6899 pubblicata il 5/5/2022 del Tribunale di MA.
FATTO E DIRITTO
pag. 1 di 8 § 1. – La vicenda da cui ha tratto origine il presente giudizio di appello è così riassunta nella sentenza impugnata: “Con atto di citazione ritualmente notificato parte attrice chiamava a comparire innanzi a questo Tribunale la cosi proponendo opposizione all'atto di Controparte_2 precetto del 2.11.2017 con cui il convenuto aveva intimato ad egli attore il pagamento della somma di € 153.632,73, oltre interessi e spese, il tutto quale debito residuo scaturente dal decreto ingiuntivo, munito di clausola di esecuzione provvisoria, n.36/14, emesso in data 10.01.2014 dal Tribunale di Frosinone per l'importo di € 425.193,49 oltre interessi legali di cui all'art.4 del D.Lgs.231/02, nonché le spese del procedimento monitorio, decreto a cui, in data 10.01.2014, veniva apposta la formula esecutiva e non opposto. A fondamento dell'opposizione, l'attore ha eccepito la medesima doglianza già posta a fondamento dell'opposizione al precetto del 2014 intimatole dall'odierno convenuto sulla base del medesimo titolo giudiziale sopra indicato, opposizione che ha dato luogo al procedimento n. 48440/2014 definito con sentenza n. 14123/2017 ( doc. n. 17 allegato all'atto introduttivo del presente giudizio) di rigetto della proposta opposizione, sentenza poi appellata dinnanzi al Tribunale di MA sempre per i medesimi motivi e di cui veniva rigettata l'istanza di sospensione ex art. 283 c.p.c. La doglianza ripetutamente proposta si concretizza - a dire dell'odierno attore - nella circostanza che il decreto ingiuntivo sopra indicato sarebbe stato illegittimamente emesso perché non avrebbe tenuto conto della circostanza che talune fatture, poste a fondamento del ricorso, erano state in realtà già pagate. Chiedeva, pertanto, di dichiarare l'illegittimità totale o parziale dell'opposto precetto e, quindi, l'inesistenza del diritto del convenuto di procedere ad esecuzione forzata con il favore delle spese e competenze di causa. Si costituiva il convenuto, che chiedeva il rigetto dell'opposizione con il favore delle spese. Giova da subito evidenziare che con un terzo atto di citazione in opposizione alla esecuzione ex art. 615 comma 1 c.p.c., l'odierno attore, anziché procedere al pagamento delle somme di cui alla sentenza n.14123/2017- la cui efficacia esecutiva è stata confermata anche dalla Corte di Appello di MA- proponeva un'altra opposizione ai sensi dell'art. 615 co. I c.p.c. conclusasi con sentenza di rigetto n. 1742/2018.”
§ 2. – All'esito del giudizio il Tribunale ha rigettato l'opposizione e condannato al rimborso, in favore di Parte_1 [...] delle spese di lite liquidate in euro 8.030,00 per compensi CP_1 professionali, oltre spese generali e accessori come per legge, da attribuirsi al procuratore costituito per dichiarato anticipo;
ha altresì condannato la società a pagare a la somma Parte_1 Controparte_1 di € 4.015,00 a titolo di risarcimento del danno da responsabilità processuale pag. 2 di 8 aggravata, ai sensi dell'art. 96, terzo comma, cod. proc. civ., oltre interessi legali dalla sentenza al saldo MA.
A fondamento della decisione il primo giudice ha svolto le considerazioni che seguono: “Ciò premesso, la proposta opposizione, da qualificarsi quale opposizione ai sensi dell'art. 615 co. I c.p.c., contestandosi l'an della minacciata esecuzione, è apertamente infondata. Atteso quanto fino ad ora ripercorso, è sufficiente ribadire l'inammissibilità, in questa sede, di tutti i fatti e/o circostanze anteriori alla formazione del titolo giudiziale: ove ritenuto illegittimo il decreto ingiuntivo sopra menzionato, ben avrebbe potuto la parte opporre il medesimo, anziché perseverare nell'azionare plurime opposizioni a precetto. Alla luce di tutto quanto precede, allora, l'opposizione va rigettata e l'attore condannato al rimborso delle spese di lite che si liquidano ai sensi del D.M. 55/2014 nella misura di cui al dispositivo. Non solo. Il Tribunale ritiene che sussistano, nel caso di specie, i presupposti per una pronunzia di condanna ai sensi dell'art. 96 co. III c.p.c. La condanna ex art. 96, comma 3, c.p.c., applicabile d'ufficio in tutti i casi di soccombenza, configura una sanzione di carattere pubblicistico, autonoma ed indipendente rispetto alle ipotesi di responsabilità aggravata ex art. 96, commi 1 e 2, c.p.c., e con queste cumulabile, volta alla repressione dell'abuso dello strumento processuale;
la sua applicazione, pertanto, richiede, quale elemento costitutivo della fattispecie, il riscontro non dell'elemento soggettivo del dolo o della colpa grave, bensì di una condotta oggettivamente valutabile alla stregua di "abuso del processo", quale l'avere agito o resistito pretestuosamente ( CC sez. VI, 24/09/2020, n.20018).
Nel caso di specie ricorre, per l'appunto, un' ipotesi di abuso dello strumento processuale, posto che l'attore ha insistito fino alla fine nel portare avanti il presente giudizio pur in presenza di un orientamento giurisprudenziale a lui sfavorevole a dir poco granitico e pur a fronte di plurime sentenze a lui sfavorevole basate sulle medesime doglianze di cui all'odierno atto di citazione, con ciò determinando un inutile aggravio dell'istituto del processo. Trattasi di condotta che, a parere del Tribunale, integra gli estremi dell'abuso del processo, meritevole, quindi, della sanzione di cui all'art. 96 co. III c.p.c. L'attore deve, pertanto, essere condannato a risarcire il danno da responsabilità processuale aggravata, ai sensi dell'art. 96, terzo comma, cod. proc. civ., il quale si liquida in via equitativa nella misura indicata in dispositivo, pari alla metà delle spese di lite.”.
§ 3. – Ha proposto appello rassegnando le Parte_1 seguenti conclusioni: “Voglia codesta Ecc.ma Corte, in accoglimento
pag. 3 di 8 dell'appello proposto con il presente atto: In via preliminare e inaudita altera parte: ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 615, co. 1, c.p.c., ritenuta la sussistenza di gravi motivi, disporre la sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo, costituito dal decreto ingiuntivo n. 36/14 emesso dal Tribunale di Frosinone, e del precetto notificato dalla Controparte_1 in data 02.11.2017; Nel merito: annullare e riformare la sentenza n.
[...] 6899/2022 (rep. n. 8394/2022) emessa dal Tribunale Ordinario di MA – Sezione 4^ Civile, G. U. dott.ssa D'Ambrosio, in data 04/05.05.2022, non notificata;
e per l'effetto, ogni contraria domanda, eccezione e deduzione disattesa, accogliere le seguenti conclusioni: - nel merito e in accoglimento della opposizione oggi proposta: accertare e dichiarare che la
[...] non ha diritto alcuna a procedere ad esecuzione forzata nei CP_1 confronti della per l'effetto dichiarare nullo e privo di Parte_1 efficacia, e/o annullare, l'atto di precetto notificato dalla Controparte_1 in data 02.11.2017 all'odierna attrice;
- condannare, inoltre, la
[...] al risarcimento dei danni per responsabilità Controparte_1 aggravata ex art. 96 c.p.c. nella misura che sarà ritenuta equa e di giustizia;
- condannare, in ogni caso, la al Controparte_1 pagamento delle spese di giudizio.”.
Ha resistito rassegnando le seguenti Controparte_1 conclusioni: “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di MA IT , contrariis reiectis, in via preliminare, rigettare la richiesta di sospensione della efficacia esecutiva del titolo esecutivo individuato nella istanza formulata dalla appellante nel decreto ingiuntivo n.36/14 emesso dal Tribunale di Frosinone e del precetto, poiché inammissibile e/o inaccoglibile;
in via principale e nel merito rigettare l'appello proposto poiché infondato sia in fatto che in diritto per i motivi esposti in comparsa e, per l'effetto, confermare la Sentenza n.6899/2022 emessa dal Tribunale di MA, il 05.05.2022, R.G.n.73228/2017, rep. 8394/2022. Condannare, in ogni caso, la al pagamento di giudizio.”. Parte_1
Dichiarata inammissibile l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del decreto ingiuntivo n. 36/14 emesso dal Tribunale di Frosinone e del precetto notificato dalla il 2/11/2017, dopo il Controparte_1 mutamento del rito che ha disposto la discussione orale ex art.281 sexies c.p.c., la causa è stata discussa oralmente all'udienza odierna e trattenuta in decisione ai sensi del terzo comma dell'art.281 sexies c.p.c. (comma aggiunto dall'art.3 d.lgs.n.149/2022 e reso applicabile ai processi già pendenti alla data del 28.2.2023 dall'art.7 comma 3 d.lgs.n.164/2024).
§ 4. – L'appello proposto da contiene due Parte_1 motivi.
pag. 4 di 8 § 4.1 – Il primo è intitolato: “La dedotta fondatezza dell'opposizione proposta sull'unico argomento costituito dall'intervenuto pagamento di una parte delle fatture oggetto di ingiunzione di pagamento in epoca antecedente l'emissione del decreto ingiuntivo e la conseguente condanna della alla refusione delle spese legali”. Parte_1
Con tale motivo l'appellante lamenta che il Tribunale avrebbe erroneamente respinto l'opposizione al precetto sul presupposto che essa fosse fondata esclusivamente su fatti antecedenti alla data di formazione del titolo posto a base dell'esecuzione, trascurando che la Parte_1 avesse eccepito la rinuncia della ad ogni credito e Controparte_1 l'avesse documentata con le scritture transattive intercorse tra le parti in epoca successiva.
Il motivo è fondato.
La circostanza che la avesse rilevato che 74 fatture, per Parte_1 il complessivo importo di € 96.506,47, fra quelle azionate in sede monitoria dalla fossero state saldate in epoca anteriore Controparte_1 all'introduzione del procedimento monitorio, non è stata posta di per sé come motivo di opposizione al precetto. Se l'avesse fatto, avrebbe ragione il Tribunale ad assumere che l'opposizione sarebbe stata inammissibilmente fondata su fatti antecedenti alla data di formazione del titolo posto a base dell'esecuzione o, comunque, che avrebbero dovuto essere dedotti in sede di opposizione al decreto ingiuntivo. In realtà, la circostanza era prospettata come un più approfondito esame della propria situazione contabile condotto dalla dopo la Parte_1 sua rinuncia all'opposizione al decreto ingiuntivo, che aveva tuttavia portato la a concordare su tali pagamenti, tanto da accettare il Controparte_1 minor pagamento di € 88.591,24 come satisfattivo di ogni pretesa. Vero è che la ha opposto la transazione del 12/5/2015, Parte_1 e cioè un fatto successivo alla formazione del titolo giudiziale, non deducibile in sede di opposizione al decreto ingiuntivo. Più segnatamente, era accaduto che, nelle more dell'opposizione al decreto ingiuntivo, le parti avevano dapprima definito l'accordo del 23/1/2014 di dilazione del pagamento della somma ingiunta, che avrebbe impegnato la nel pagamento immediato di € 200.000,00 e Parte_1 differito di sei rate di € 39.665,59 ciascuna, cui seguì la rinuncia all'opposizione al decreto ingiuntivo e il mancato pagamento di cinque delle sei rate. Così risoltasi la dilazione per espressa previsione contenuta nell'accordo e avviate (e subìte) dalla iniziative Controparte_1 esecutive, le parti hanno nuovamente concordato il 29/12/2014 di dipanare il complesso intreccio di questioni pendenti sulla base della proposta di pag. 5 di 8 bonario componimento resa seria dall'offerta di pagamento di € 88.591,24, sul presupposto che fosse il residuo debito non contestato dalla
[...]
, al netto delle maggiori somme contestate, perché già corrisposte in Pt_1 esito all'approfondito esame della situazione contabile, che la stessa
[...] si riprometteva di verificare. CP_1 In pari data versava a la somma di € Parte_1 Controparte_1 88.591,24, come del resto risulta dallo stesso precetto qui opposto in cui si dà atto di tale versamento. Seguiva la transazione del 12/5/2015, nella quale, l'amministratore unico e legale rappresentante della all'esito di una Controparte_1 puntuale verifica sulle proprie fatturazioni e sui bonifici effettuati dalla
[...]
, confermava che il pagamento dell'importo di € 88.591,24 fosse Pt_1
“...satisfattivo di ogni o qualsivoglia ragione di credito della CP_1
nei confronti della alla data odierna e di
[...] Parte_1 rinunciare pertanto, ad ogni azione presente o futura nei confronti della
avente ad oggetto il rapporto di fornitura tra le parti Parte_1 intercorso” . Ad onta di tale espressa rinuncia a promuovere azioni nei confronti della , in relazione a quella fornitura di materiale sanitario negli Parte_1 anni 2011 e 2012 documentata da 284 fatture poste a base del decreto ingiuntivo n. 36 del 10/1/2014 del Tribunale di Frosinone, pure divenuto definitivamente esecutivo il 24/11/2014, la precettava, Controparte_1 con atto notificato il 2/11/2017, il pagamento della somma di € 153.632,73, oggetto della presente opposizione. In realtà, tale somma non è dovuta perché espressamente rinunciata dopo la formazione del titolo giudiziale. Non vale eccepire che l'opposizione a precetto sarebbe inammissibile perché sui motivi si sarebbe formato il giudicato, dopo che è divenuta definitiva la sentenza n. 17482/2018, resa in esito ad altra opposizione all'esecuzione n. 73233/2017. In realtà, in quel giudizio il Tribunale si è limitato a constatare che avesse eccepito il pagamento di fatture intervenuto prima che Parte_1 si formasse il decreto ingiuntivo, alludendo solo ai pagamenti premessi nella scrittura del 12/5/2015, non già alla rinuncia ad ogni pretesa contenuta nella scrittura, con l'effetto che non si è formato alcun giudicato sull'inammissibilità dell'opposizione a precetto fondata su tale rinuncia, oltretutto pacificamente successiva alla formazione del titolo giudiziale. Non vale obiettare che la scrittura transattiva del 12/5/2015 non sarebbe utilizzabile in quanto prodotta telematicamente senza attestazione di conformità all'originale, perché una simile eccezione, che Controparte_1 ammette aver sollevato in altro giudizio di opposizione a precetto, non risulta essere mai stata formalizzata nella presente opposizione. Non vale obiettare che la scrittura transattiva del 12/5/2015, prodotta nella forma di mera riproduzione informatica ex art 2712 c.c. di scrittura pag. 6 di 8 privata, e disconosciuta quanto a conformità con l'originale, non avrebbe il valore di provare i fatti in essa rappresentati senza la esibizione dell'originale, avendo tardivamente formulato solo in Controparte_1 appello un simile disconoscimento, ad onta dell'insegnamento giurisprudenziale secondo cui “In caso di produzione in giudizio di una copia fotografica di scrittura, così come - più in generale - di una riproduzione meccanica, il disconoscimento di conformità previsto rispettivamente dagli artt. 2719 e 2712 c.c. deve aver luogo nella prima udienza o nella prima risposta successiva alla produzione, valendo il medesimo onere di tempestività previsto dall'art. 157, comma 2, c.p.c. con riferimento al rilievo del difetto di un requisito di forma-contenuto dell'atto processuale stabilito nell'interesse della parte” Cass n. 5755 del 24/2/2023.
§ 5.2 – Il secondo motivo è intitolato: “La condanna della
[...]
al risarcimento del danno per responsabilità aggravata ex art. 96 Pt_1 c.p.c.”
Con tale motivo l'appellante lamenta l'ingiustizia della condanna ai danni da temerarietà della lite inflitta in primo grado.
Il motivo è assorbito dall'accoglimento dell'appello e dalla mancanza di soccombenza in primo grado che possa giustificare la condanna.
§ 6. – Non sussistono nel presente grado d'appello i presupposti per la condanna ai danni da temerarietà della lite.
§ 7. – Le spese del doppio grado seguono la soccombenza e vanno liquidate, ex decreto n. 147 del 13/8/2022, in rapporto al quinto scaglione di riferimento in relazione all'effettivo valore della causa, secondo parametri medi ad eccezione della fase di trattazione che ha avuto minimo sviluppo.
§ 8. – Trattandosi di procedimento di appello introdotto dopo la data del 31.1.13 (entrata in vigore della L. n. 228/12) deve darsi atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater TU approvato con DPR n. 115/02 come modificato dall'art. 1 comma 17 L. n. 228/12 a carico dell'appellante.
PER QUESTI MOTIVI
definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1 nei confronti di contro la sentenza n.
[...] CP_1 CP_1 6899 pubblicata il 5/5/2022 resa tra le parti dal Tribunale di MA, ogni altra conclusione disattesa, così provvede:
1. – accoglie l'appello e, in riforma della sentenza impugnata, accoglie l'opposizione e annulla il precetto notificato il pag. 7 di 8 2/11/2017 per il pagamento della somma di € 153.632,73 oltre interessi;
2. – condanna al pagamento delle Controparte_1 spese del doppio grado, in favore di Parte_1 liquidate, per il primo grado, in complessivi € 11.268,00, di cui € 2.552,00 per la fase di studio, € 1.628,00 per la fase introduttiva,
€ 2.835,00 per la fase di trattazione, € 4.253,00 per la fase decisoria, e, per il secondo grado, in complessivi € 12.154,00, di cui 2.977,00 per la fase di studio, € 1.911,00 per la fase introduttiva, € 2.163,00 per la fase di trattazione, € 5.103,00, oltre spese forfettarie, nella misura del 15%, IVA e CPA, come per legge;
3. – dichiara che sussistono i requisiti di cui all'art. 13 comma 1 quater TU approvato con DPR n. 115/02 come modificato dall'art. 1 comma 17 L. n. 228/12, per il pagamento a carico dell'appellante di un ulteriore importo pari a quello già versato a titolo di contributo unificato. Così deciso in MA il giorno 18/7/2025.
L'estensore Il presidente
Marco Emilio Luigi Cirillo Antonella Izzo
pag. 8 di 8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
SEZIONE QUARTA CIVILE così composta:
dr.ssa Antonella Izzo presidente dr. Giuseppe Staglianò consigliere dr. Marco Emilio Luigi Cirillo consigliere relatore riunita in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta al numero 3157 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2022, decisa a seguito di discussione orale, ex art. 281-sexies terzo comma c.p.c, all'udienza del giorno 18/7/2025 e vertente
TRA
(C.F. e P. IVA , con l'avvocato Parte_1 P.IVA_1 Massimiliano Passi nel cui studio in MA, Piazzale di Porta Pia n.121 è elettivamente domiciliata;
PARTE APPELLANTE
E
(P.I. , con l'avvocato Controparte_1 P.IVA_2 Pasquale Petrozzi elettivamente domiciliata in MA alla Via Carlo Mirabello n.14 presso lo studio dell'avv. Valeria Pacifico;
PARTE APPELLATA
OGGETTO: appello contro la sentenza n. 6899 pubblicata il 5/5/2022 del Tribunale di MA.
FATTO E DIRITTO
pag. 1 di 8 § 1. – La vicenda da cui ha tratto origine il presente giudizio di appello è così riassunta nella sentenza impugnata: “Con atto di citazione ritualmente notificato parte attrice chiamava a comparire innanzi a questo Tribunale la cosi proponendo opposizione all'atto di Controparte_2 precetto del 2.11.2017 con cui il convenuto aveva intimato ad egli attore il pagamento della somma di € 153.632,73, oltre interessi e spese, il tutto quale debito residuo scaturente dal decreto ingiuntivo, munito di clausola di esecuzione provvisoria, n.36/14, emesso in data 10.01.2014 dal Tribunale di Frosinone per l'importo di € 425.193,49 oltre interessi legali di cui all'art.4 del D.Lgs.231/02, nonché le spese del procedimento monitorio, decreto a cui, in data 10.01.2014, veniva apposta la formula esecutiva e non opposto. A fondamento dell'opposizione, l'attore ha eccepito la medesima doglianza già posta a fondamento dell'opposizione al precetto del 2014 intimatole dall'odierno convenuto sulla base del medesimo titolo giudiziale sopra indicato, opposizione che ha dato luogo al procedimento n. 48440/2014 definito con sentenza n. 14123/2017 ( doc. n. 17 allegato all'atto introduttivo del presente giudizio) di rigetto della proposta opposizione, sentenza poi appellata dinnanzi al Tribunale di MA sempre per i medesimi motivi e di cui veniva rigettata l'istanza di sospensione ex art. 283 c.p.c. La doglianza ripetutamente proposta si concretizza - a dire dell'odierno attore - nella circostanza che il decreto ingiuntivo sopra indicato sarebbe stato illegittimamente emesso perché non avrebbe tenuto conto della circostanza che talune fatture, poste a fondamento del ricorso, erano state in realtà già pagate. Chiedeva, pertanto, di dichiarare l'illegittimità totale o parziale dell'opposto precetto e, quindi, l'inesistenza del diritto del convenuto di procedere ad esecuzione forzata con il favore delle spese e competenze di causa. Si costituiva il convenuto, che chiedeva il rigetto dell'opposizione con il favore delle spese. Giova da subito evidenziare che con un terzo atto di citazione in opposizione alla esecuzione ex art. 615 comma 1 c.p.c., l'odierno attore, anziché procedere al pagamento delle somme di cui alla sentenza n.14123/2017- la cui efficacia esecutiva è stata confermata anche dalla Corte di Appello di MA- proponeva un'altra opposizione ai sensi dell'art. 615 co. I c.p.c. conclusasi con sentenza di rigetto n. 1742/2018.”
§ 2. – All'esito del giudizio il Tribunale ha rigettato l'opposizione e condannato al rimborso, in favore di Parte_1 [...] delle spese di lite liquidate in euro 8.030,00 per compensi CP_1 professionali, oltre spese generali e accessori come per legge, da attribuirsi al procuratore costituito per dichiarato anticipo;
ha altresì condannato la società a pagare a la somma Parte_1 Controparte_1 di € 4.015,00 a titolo di risarcimento del danno da responsabilità processuale pag. 2 di 8 aggravata, ai sensi dell'art. 96, terzo comma, cod. proc. civ., oltre interessi legali dalla sentenza al saldo MA.
A fondamento della decisione il primo giudice ha svolto le considerazioni che seguono: “Ciò premesso, la proposta opposizione, da qualificarsi quale opposizione ai sensi dell'art. 615 co. I c.p.c., contestandosi l'an della minacciata esecuzione, è apertamente infondata. Atteso quanto fino ad ora ripercorso, è sufficiente ribadire l'inammissibilità, in questa sede, di tutti i fatti e/o circostanze anteriori alla formazione del titolo giudiziale: ove ritenuto illegittimo il decreto ingiuntivo sopra menzionato, ben avrebbe potuto la parte opporre il medesimo, anziché perseverare nell'azionare plurime opposizioni a precetto. Alla luce di tutto quanto precede, allora, l'opposizione va rigettata e l'attore condannato al rimborso delle spese di lite che si liquidano ai sensi del D.M. 55/2014 nella misura di cui al dispositivo. Non solo. Il Tribunale ritiene che sussistano, nel caso di specie, i presupposti per una pronunzia di condanna ai sensi dell'art. 96 co. III c.p.c. La condanna ex art. 96, comma 3, c.p.c., applicabile d'ufficio in tutti i casi di soccombenza, configura una sanzione di carattere pubblicistico, autonoma ed indipendente rispetto alle ipotesi di responsabilità aggravata ex art. 96, commi 1 e 2, c.p.c., e con queste cumulabile, volta alla repressione dell'abuso dello strumento processuale;
la sua applicazione, pertanto, richiede, quale elemento costitutivo della fattispecie, il riscontro non dell'elemento soggettivo del dolo o della colpa grave, bensì di una condotta oggettivamente valutabile alla stregua di "abuso del processo", quale l'avere agito o resistito pretestuosamente ( CC sez. VI, 24/09/2020, n.20018).
Nel caso di specie ricorre, per l'appunto, un' ipotesi di abuso dello strumento processuale, posto che l'attore ha insistito fino alla fine nel portare avanti il presente giudizio pur in presenza di un orientamento giurisprudenziale a lui sfavorevole a dir poco granitico e pur a fronte di plurime sentenze a lui sfavorevole basate sulle medesime doglianze di cui all'odierno atto di citazione, con ciò determinando un inutile aggravio dell'istituto del processo. Trattasi di condotta che, a parere del Tribunale, integra gli estremi dell'abuso del processo, meritevole, quindi, della sanzione di cui all'art. 96 co. III c.p.c. L'attore deve, pertanto, essere condannato a risarcire il danno da responsabilità processuale aggravata, ai sensi dell'art. 96, terzo comma, cod. proc. civ., il quale si liquida in via equitativa nella misura indicata in dispositivo, pari alla metà delle spese di lite.”.
§ 3. – Ha proposto appello rassegnando le Parte_1 seguenti conclusioni: “Voglia codesta Ecc.ma Corte, in accoglimento
pag. 3 di 8 dell'appello proposto con il presente atto: In via preliminare e inaudita altera parte: ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 615, co. 1, c.p.c., ritenuta la sussistenza di gravi motivi, disporre la sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo, costituito dal decreto ingiuntivo n. 36/14 emesso dal Tribunale di Frosinone, e del precetto notificato dalla Controparte_1 in data 02.11.2017; Nel merito: annullare e riformare la sentenza n.
[...] 6899/2022 (rep. n. 8394/2022) emessa dal Tribunale Ordinario di MA – Sezione 4^ Civile, G. U. dott.ssa D'Ambrosio, in data 04/05.05.2022, non notificata;
e per l'effetto, ogni contraria domanda, eccezione e deduzione disattesa, accogliere le seguenti conclusioni: - nel merito e in accoglimento della opposizione oggi proposta: accertare e dichiarare che la
[...] non ha diritto alcuna a procedere ad esecuzione forzata nei CP_1 confronti della per l'effetto dichiarare nullo e privo di Parte_1 efficacia, e/o annullare, l'atto di precetto notificato dalla Controparte_1 in data 02.11.2017 all'odierna attrice;
- condannare, inoltre, la
[...] al risarcimento dei danni per responsabilità Controparte_1 aggravata ex art. 96 c.p.c. nella misura che sarà ritenuta equa e di giustizia;
- condannare, in ogni caso, la al Controparte_1 pagamento delle spese di giudizio.”.
Ha resistito rassegnando le seguenti Controparte_1 conclusioni: “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di MA IT , contrariis reiectis, in via preliminare, rigettare la richiesta di sospensione della efficacia esecutiva del titolo esecutivo individuato nella istanza formulata dalla appellante nel decreto ingiuntivo n.36/14 emesso dal Tribunale di Frosinone e del precetto, poiché inammissibile e/o inaccoglibile;
in via principale e nel merito rigettare l'appello proposto poiché infondato sia in fatto che in diritto per i motivi esposti in comparsa e, per l'effetto, confermare la Sentenza n.6899/2022 emessa dal Tribunale di MA, il 05.05.2022, R.G.n.73228/2017, rep. 8394/2022. Condannare, in ogni caso, la al pagamento di giudizio.”. Parte_1
Dichiarata inammissibile l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del decreto ingiuntivo n. 36/14 emesso dal Tribunale di Frosinone e del precetto notificato dalla il 2/11/2017, dopo il Controparte_1 mutamento del rito che ha disposto la discussione orale ex art.281 sexies c.p.c., la causa è stata discussa oralmente all'udienza odierna e trattenuta in decisione ai sensi del terzo comma dell'art.281 sexies c.p.c. (comma aggiunto dall'art.3 d.lgs.n.149/2022 e reso applicabile ai processi già pendenti alla data del 28.2.2023 dall'art.7 comma 3 d.lgs.n.164/2024).
§ 4. – L'appello proposto da contiene due Parte_1 motivi.
pag. 4 di 8 § 4.1 – Il primo è intitolato: “La dedotta fondatezza dell'opposizione proposta sull'unico argomento costituito dall'intervenuto pagamento di una parte delle fatture oggetto di ingiunzione di pagamento in epoca antecedente l'emissione del decreto ingiuntivo e la conseguente condanna della alla refusione delle spese legali”. Parte_1
Con tale motivo l'appellante lamenta che il Tribunale avrebbe erroneamente respinto l'opposizione al precetto sul presupposto che essa fosse fondata esclusivamente su fatti antecedenti alla data di formazione del titolo posto a base dell'esecuzione, trascurando che la Parte_1 avesse eccepito la rinuncia della ad ogni credito e Controparte_1 l'avesse documentata con le scritture transattive intercorse tra le parti in epoca successiva.
Il motivo è fondato.
La circostanza che la avesse rilevato che 74 fatture, per Parte_1 il complessivo importo di € 96.506,47, fra quelle azionate in sede monitoria dalla fossero state saldate in epoca anteriore Controparte_1 all'introduzione del procedimento monitorio, non è stata posta di per sé come motivo di opposizione al precetto. Se l'avesse fatto, avrebbe ragione il Tribunale ad assumere che l'opposizione sarebbe stata inammissibilmente fondata su fatti antecedenti alla data di formazione del titolo posto a base dell'esecuzione o, comunque, che avrebbero dovuto essere dedotti in sede di opposizione al decreto ingiuntivo. In realtà, la circostanza era prospettata come un più approfondito esame della propria situazione contabile condotto dalla dopo la Parte_1 sua rinuncia all'opposizione al decreto ingiuntivo, che aveva tuttavia portato la a concordare su tali pagamenti, tanto da accettare il Controparte_1 minor pagamento di € 88.591,24 come satisfattivo di ogni pretesa. Vero è che la ha opposto la transazione del 12/5/2015, Parte_1 e cioè un fatto successivo alla formazione del titolo giudiziale, non deducibile in sede di opposizione al decreto ingiuntivo. Più segnatamente, era accaduto che, nelle more dell'opposizione al decreto ingiuntivo, le parti avevano dapprima definito l'accordo del 23/1/2014 di dilazione del pagamento della somma ingiunta, che avrebbe impegnato la nel pagamento immediato di € 200.000,00 e Parte_1 differito di sei rate di € 39.665,59 ciascuna, cui seguì la rinuncia all'opposizione al decreto ingiuntivo e il mancato pagamento di cinque delle sei rate. Così risoltasi la dilazione per espressa previsione contenuta nell'accordo e avviate (e subìte) dalla iniziative Controparte_1 esecutive, le parti hanno nuovamente concordato il 29/12/2014 di dipanare il complesso intreccio di questioni pendenti sulla base della proposta di pag. 5 di 8 bonario componimento resa seria dall'offerta di pagamento di € 88.591,24, sul presupposto che fosse il residuo debito non contestato dalla
[...]
, al netto delle maggiori somme contestate, perché già corrisposte in Pt_1 esito all'approfondito esame della situazione contabile, che la stessa
[...] si riprometteva di verificare. CP_1 In pari data versava a la somma di € Parte_1 Controparte_1 88.591,24, come del resto risulta dallo stesso precetto qui opposto in cui si dà atto di tale versamento. Seguiva la transazione del 12/5/2015, nella quale, l'amministratore unico e legale rappresentante della all'esito di una Controparte_1 puntuale verifica sulle proprie fatturazioni e sui bonifici effettuati dalla
[...]
, confermava che il pagamento dell'importo di € 88.591,24 fosse Pt_1
“...satisfattivo di ogni o qualsivoglia ragione di credito della CP_1
nei confronti della alla data odierna e di
[...] Parte_1 rinunciare pertanto, ad ogni azione presente o futura nei confronti della
avente ad oggetto il rapporto di fornitura tra le parti Parte_1 intercorso” . Ad onta di tale espressa rinuncia a promuovere azioni nei confronti della , in relazione a quella fornitura di materiale sanitario negli Parte_1 anni 2011 e 2012 documentata da 284 fatture poste a base del decreto ingiuntivo n. 36 del 10/1/2014 del Tribunale di Frosinone, pure divenuto definitivamente esecutivo il 24/11/2014, la precettava, Controparte_1 con atto notificato il 2/11/2017, il pagamento della somma di € 153.632,73, oggetto della presente opposizione. In realtà, tale somma non è dovuta perché espressamente rinunciata dopo la formazione del titolo giudiziale. Non vale eccepire che l'opposizione a precetto sarebbe inammissibile perché sui motivi si sarebbe formato il giudicato, dopo che è divenuta definitiva la sentenza n. 17482/2018, resa in esito ad altra opposizione all'esecuzione n. 73233/2017. In realtà, in quel giudizio il Tribunale si è limitato a constatare che avesse eccepito il pagamento di fatture intervenuto prima che Parte_1 si formasse il decreto ingiuntivo, alludendo solo ai pagamenti premessi nella scrittura del 12/5/2015, non già alla rinuncia ad ogni pretesa contenuta nella scrittura, con l'effetto che non si è formato alcun giudicato sull'inammissibilità dell'opposizione a precetto fondata su tale rinuncia, oltretutto pacificamente successiva alla formazione del titolo giudiziale. Non vale obiettare che la scrittura transattiva del 12/5/2015 non sarebbe utilizzabile in quanto prodotta telematicamente senza attestazione di conformità all'originale, perché una simile eccezione, che Controparte_1 ammette aver sollevato in altro giudizio di opposizione a precetto, non risulta essere mai stata formalizzata nella presente opposizione. Non vale obiettare che la scrittura transattiva del 12/5/2015, prodotta nella forma di mera riproduzione informatica ex art 2712 c.c. di scrittura pag. 6 di 8 privata, e disconosciuta quanto a conformità con l'originale, non avrebbe il valore di provare i fatti in essa rappresentati senza la esibizione dell'originale, avendo tardivamente formulato solo in Controparte_1 appello un simile disconoscimento, ad onta dell'insegnamento giurisprudenziale secondo cui “In caso di produzione in giudizio di una copia fotografica di scrittura, così come - più in generale - di una riproduzione meccanica, il disconoscimento di conformità previsto rispettivamente dagli artt. 2719 e 2712 c.c. deve aver luogo nella prima udienza o nella prima risposta successiva alla produzione, valendo il medesimo onere di tempestività previsto dall'art. 157, comma 2, c.p.c. con riferimento al rilievo del difetto di un requisito di forma-contenuto dell'atto processuale stabilito nell'interesse della parte” Cass n. 5755 del 24/2/2023.
§ 5.2 – Il secondo motivo è intitolato: “La condanna della
[...]
al risarcimento del danno per responsabilità aggravata ex art. 96 Pt_1 c.p.c.”
Con tale motivo l'appellante lamenta l'ingiustizia della condanna ai danni da temerarietà della lite inflitta in primo grado.
Il motivo è assorbito dall'accoglimento dell'appello e dalla mancanza di soccombenza in primo grado che possa giustificare la condanna.
§ 6. – Non sussistono nel presente grado d'appello i presupposti per la condanna ai danni da temerarietà della lite.
§ 7. – Le spese del doppio grado seguono la soccombenza e vanno liquidate, ex decreto n. 147 del 13/8/2022, in rapporto al quinto scaglione di riferimento in relazione all'effettivo valore della causa, secondo parametri medi ad eccezione della fase di trattazione che ha avuto minimo sviluppo.
§ 8. – Trattandosi di procedimento di appello introdotto dopo la data del 31.1.13 (entrata in vigore della L. n. 228/12) deve darsi atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater TU approvato con DPR n. 115/02 come modificato dall'art. 1 comma 17 L. n. 228/12 a carico dell'appellante.
PER QUESTI MOTIVI
definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1 nei confronti di contro la sentenza n.
[...] CP_1 CP_1 6899 pubblicata il 5/5/2022 resa tra le parti dal Tribunale di MA, ogni altra conclusione disattesa, così provvede:
1. – accoglie l'appello e, in riforma della sentenza impugnata, accoglie l'opposizione e annulla il precetto notificato il pag. 7 di 8 2/11/2017 per il pagamento della somma di € 153.632,73 oltre interessi;
2. – condanna al pagamento delle Controparte_1 spese del doppio grado, in favore di Parte_1 liquidate, per il primo grado, in complessivi € 11.268,00, di cui € 2.552,00 per la fase di studio, € 1.628,00 per la fase introduttiva,
€ 2.835,00 per la fase di trattazione, € 4.253,00 per la fase decisoria, e, per il secondo grado, in complessivi € 12.154,00, di cui 2.977,00 per la fase di studio, € 1.911,00 per la fase introduttiva, € 2.163,00 per la fase di trattazione, € 5.103,00, oltre spese forfettarie, nella misura del 15%, IVA e CPA, come per legge;
3. – dichiara che sussistono i requisiti di cui all'art. 13 comma 1 quater TU approvato con DPR n. 115/02 come modificato dall'art. 1 comma 17 L. n. 228/12, per il pagamento a carico dell'appellante di un ulteriore importo pari a quello già versato a titolo di contributo unificato. Così deciso in MA il giorno 18/7/2025.
L'estensore Il presidente
Marco Emilio Luigi Cirillo Antonella Izzo
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