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Sentenza 21 ottobre 2025
Sentenza 21 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 21/10/2025, n. 1126 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 1126 |
| Data del deposito : | 21 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
CORTE DI APPELLO DI CATANZARO
Sezione Lavoro
La Corte, riunita in camera di consiglio, così composta: dott.ssa Gabriella Portale Presidente dott. Rosario Murgida Consigliere relatore dott. Antonio Cestone Consigliere ha pronunciato, all'esito della trattazione scritta di cui all'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa in grado di appello iscritta al numero 982 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2023, vertente
TRA avv. Giovanni Quintieri) Parte_1 appellante
E
(avv. Loredana Veltri) Controparte_1 appellato
Oggetto: appello sentenza del Tribunale di Cosenza. Retribuzione accessoria: indennità di agente unico e salario di produttività.
FATTO
1. Con ricorso del 14.1.2022 al tribunale di Cosenza, , Controparte_1 che fino all'8.4.2009 aveva lavorato come operatore di esercizio alle dipendenze dell' (azienda trasporti automobilistica bruzia) e che in seguito era passato a CP_2 lavorare per le ha addebitato a quest'ultima di non aver Parte_1 rispettato l'accodo sindacale del 15.4.2009 con cui si era impegnata a riconoscere
Pag. 1 di 4 anche ai dipendenti transitati alle sue dipendenze lo stesso salario accessorio che, in base agli accordi collettivi aziendali del 1.8.1986 e del 19-20.3.2008, erogava al personale assunto dopo il 31.12.2005. In particolare, ha denunciato la mancata corresponsione della “indennità di agente unico” e di un'altra indennità accessoria denominata “salario di produttività”. Ha quindi rivendicato i relativi importi, maturati nel periodo compreso tra il 1.5.2009 e il 31.12.2021, pari a complessivi
21.546 euro.
2. Il tribunale ha accolto il ricorso rifacendosi ad un precedente di questa
Corte di appello (ossia alla sentenza n. 222 del 2023) che ha integralmente richiamato, ritenendo, altresì, che il sopravvenuto accordo aziendale dell'8.9.2017 abbia confermato la perdurante debenza delle due indennità rivendicate dal ricorrente e rigettando l'eccezione di prescrizione che la resistente aveva sollevato.
3. La società soccombente interpone appello perché addebita al tribunale:
1) di aver erroneamente interpretato gli accordi collettivi aziendali sulla base esclusiva del loro tenore letterale, trascurando il “criterio logico-sistematico” e, dunque, il significato che sarebbe emerso evidente se il tribunale avesse ammesso la prova testimoniale che la società aveva chiesto proprio al fine di ricostruire il
“significato reale della volontà delle parti” che avevano stipulato quegli stessi accordi. Argomenta sull'incumulabilità delle indennità rivendicate dal ricorrente con l'assegno ad personam che gli è erogato per consentirgli di conservare il trattamento retributivo che fruiva presso il precedente datore di lavoro e che è comprensivo della medesima indennità di agente unico che pretende anche dalla società per cui attualmente lavora. Sostiene, inoltre, di aver disdettato sin dal 2011 i pregressi accordi aziendali e di aver sospeso gli effetti di tale disdetta il 24.3.2011, salvo poi ripristinare, con la “ipotesi di accordo del 17.10.2011”, soltanto “alcuni degli accordi disdettati”;
2) di essere incorso in “violazione di legge, omessa valutazione su un punto decisivo ai fini della corretta interpretazione degli accordi, motivazione insufficiente”, allorché ha ritenuto inapplicabile al caso di specie l'accordo collettivo aziendale dell'8.9.2017 che ha invece “stabilito la cessazione delle indennità di agente unico e del c.d. salario di produttività”;
Pag. 2 di 4 3) di aver immotivatamente rigettato l'eccezione di prescrizione dei crediti azionati da ricorrente e, comunque, di non aver ridotto l'entità del credito azionato, come invece avrebbe dovuto fare stante la dedotta efficacia estintiva della fonte delle obbligazioni controverse che scaturisce, alternativamente, dall'accordo del 17.10.211
o, quantomeno, da quello dell'8.9.2017.
4. La società ha quindi chiesto, in riforma della gravata sentenza, il rigetto delle avverse pretese creditorie o la riduzione della loro entità.
5. Nella resistente dell'appellato che ha chiesto il rigetto dell'impugnazione assumendola infondata, il Collegio, all'esito di trattazione cartolare ex art. 127 ter c.p.c., decide con la presente sentenza.
DIRITTO
6. L'appello è infondato.
7. I motivi di impugnazione dinanzi riassunti sono stati già disattesi da questa Corte sulla base delle argomentazioni esposte in numerose pronunce, ben note alle parti perché rese nell'ambito di un contenzioso seriale. Ad esse è dunque sufficiente fare rimando, ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c., per motivare l'identico approdo anche nel caso di specie1.
8. Il rimando, più precisamente, è alle sentenze d'appello n. 141/21 e
1010/21, nonché alla n. 222/23 (alla quale il tribunale si è espressamente rifatto) e, ancora, alle più recenti sentenze n. 509/25 e n. 822/25. Ed è un rimando che si giustifica per intuitive ragioni di omogeneità del trattamento di casi simili ed in considerazione del fatto che: a) le prime tre menzionate sentenze sono passate in giudicato;
b) le altre, più recenti, sono state pronunciate tra parti assistite dai medesimi difensori degli odierni contendenti.
9. Ne consegue il rigetto dell'appello.
10. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
Pag. 3 di 4 11. Stante l'esito dell'appello, ricorrono le condizioni (e se ne dà atto) per il raddoppio del contributo unificato a carico della parte che l'ha proposto.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1
con ricorso depositato il 17.10.2023, avverso la sentenza del Tribunale
[...] di Cosenza, giudice del lavoro, n. 1197/23, pubblicata in data 4.7.2023, così provvede:
1. Rigetta l'appello;
2. Condanna la società appellante a rifondere a controparte le spese del grado che distrae a favore del suo difensore e liquida in tremila euro oltre accessori e rimborsi di legge;
3. Dà atto che, per effetto della decisione, sussistono i presupposti di cui all'art. 13, c. 1 quater, d.P.R. 115/2002, per il versamento dell'ulteriore contributo unificato a carico dall'appellante.
Così deciso nella camera di consiglio della Corte di appello di Catanzaro, sezione lavoro, del 15/10/2025.
Il Consigliere estensore dott. Rosario Murgida
La Presidente
dott.ssa Gabriella Portale
Pag. 4 di 4
1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Cass. 2861/2019: “la motivazione per relationem della sentenza, ai sensi dell'art. 11, comma 1, Disp. att. c.p.c., può fondarsi anche su precedenti di merito, e non solo di legittimità, allo scopo di massimizzare, in una prospettiva di riduzione dei tempi di definizione, l'utilizzazione di riflessioni e di schemi decisionali già compiuti per casi identici o caratterizzati dalla decisione di identiche questioni".
Cfr. anche Cass. 17640/2016.
In nome del Popolo Italiano
CORTE DI APPELLO DI CATANZARO
Sezione Lavoro
La Corte, riunita in camera di consiglio, così composta: dott.ssa Gabriella Portale Presidente dott. Rosario Murgida Consigliere relatore dott. Antonio Cestone Consigliere ha pronunciato, all'esito della trattazione scritta di cui all'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa in grado di appello iscritta al numero 982 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2023, vertente
TRA avv. Giovanni Quintieri) Parte_1 appellante
E
(avv. Loredana Veltri) Controparte_1 appellato
Oggetto: appello sentenza del Tribunale di Cosenza. Retribuzione accessoria: indennità di agente unico e salario di produttività.
FATTO
1. Con ricorso del 14.1.2022 al tribunale di Cosenza, , Controparte_1 che fino all'8.4.2009 aveva lavorato come operatore di esercizio alle dipendenze dell' (azienda trasporti automobilistica bruzia) e che in seguito era passato a CP_2 lavorare per le ha addebitato a quest'ultima di non aver Parte_1 rispettato l'accodo sindacale del 15.4.2009 con cui si era impegnata a riconoscere
Pag. 1 di 4 anche ai dipendenti transitati alle sue dipendenze lo stesso salario accessorio che, in base agli accordi collettivi aziendali del 1.8.1986 e del 19-20.3.2008, erogava al personale assunto dopo il 31.12.2005. In particolare, ha denunciato la mancata corresponsione della “indennità di agente unico” e di un'altra indennità accessoria denominata “salario di produttività”. Ha quindi rivendicato i relativi importi, maturati nel periodo compreso tra il 1.5.2009 e il 31.12.2021, pari a complessivi
21.546 euro.
2. Il tribunale ha accolto il ricorso rifacendosi ad un precedente di questa
Corte di appello (ossia alla sentenza n. 222 del 2023) che ha integralmente richiamato, ritenendo, altresì, che il sopravvenuto accordo aziendale dell'8.9.2017 abbia confermato la perdurante debenza delle due indennità rivendicate dal ricorrente e rigettando l'eccezione di prescrizione che la resistente aveva sollevato.
3. La società soccombente interpone appello perché addebita al tribunale:
1) di aver erroneamente interpretato gli accordi collettivi aziendali sulla base esclusiva del loro tenore letterale, trascurando il “criterio logico-sistematico” e, dunque, il significato che sarebbe emerso evidente se il tribunale avesse ammesso la prova testimoniale che la società aveva chiesto proprio al fine di ricostruire il
“significato reale della volontà delle parti” che avevano stipulato quegli stessi accordi. Argomenta sull'incumulabilità delle indennità rivendicate dal ricorrente con l'assegno ad personam che gli è erogato per consentirgli di conservare il trattamento retributivo che fruiva presso il precedente datore di lavoro e che è comprensivo della medesima indennità di agente unico che pretende anche dalla società per cui attualmente lavora. Sostiene, inoltre, di aver disdettato sin dal 2011 i pregressi accordi aziendali e di aver sospeso gli effetti di tale disdetta il 24.3.2011, salvo poi ripristinare, con la “ipotesi di accordo del 17.10.2011”, soltanto “alcuni degli accordi disdettati”;
2) di essere incorso in “violazione di legge, omessa valutazione su un punto decisivo ai fini della corretta interpretazione degli accordi, motivazione insufficiente”, allorché ha ritenuto inapplicabile al caso di specie l'accordo collettivo aziendale dell'8.9.2017 che ha invece “stabilito la cessazione delle indennità di agente unico e del c.d. salario di produttività”;
Pag. 2 di 4 3) di aver immotivatamente rigettato l'eccezione di prescrizione dei crediti azionati da ricorrente e, comunque, di non aver ridotto l'entità del credito azionato, come invece avrebbe dovuto fare stante la dedotta efficacia estintiva della fonte delle obbligazioni controverse che scaturisce, alternativamente, dall'accordo del 17.10.211
o, quantomeno, da quello dell'8.9.2017.
4. La società ha quindi chiesto, in riforma della gravata sentenza, il rigetto delle avverse pretese creditorie o la riduzione della loro entità.
5. Nella resistente dell'appellato che ha chiesto il rigetto dell'impugnazione assumendola infondata, il Collegio, all'esito di trattazione cartolare ex art. 127 ter c.p.c., decide con la presente sentenza.
DIRITTO
6. L'appello è infondato.
7. I motivi di impugnazione dinanzi riassunti sono stati già disattesi da questa Corte sulla base delle argomentazioni esposte in numerose pronunce, ben note alle parti perché rese nell'ambito di un contenzioso seriale. Ad esse è dunque sufficiente fare rimando, ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c., per motivare l'identico approdo anche nel caso di specie1.
8. Il rimando, più precisamente, è alle sentenze d'appello n. 141/21 e
1010/21, nonché alla n. 222/23 (alla quale il tribunale si è espressamente rifatto) e, ancora, alle più recenti sentenze n. 509/25 e n. 822/25. Ed è un rimando che si giustifica per intuitive ragioni di omogeneità del trattamento di casi simili ed in considerazione del fatto che: a) le prime tre menzionate sentenze sono passate in giudicato;
b) le altre, più recenti, sono state pronunciate tra parti assistite dai medesimi difensori degli odierni contendenti.
9. Ne consegue il rigetto dell'appello.
10. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
Pag. 3 di 4 11. Stante l'esito dell'appello, ricorrono le condizioni (e se ne dà atto) per il raddoppio del contributo unificato a carico della parte che l'ha proposto.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1
con ricorso depositato il 17.10.2023, avverso la sentenza del Tribunale
[...] di Cosenza, giudice del lavoro, n. 1197/23, pubblicata in data 4.7.2023, così provvede:
1. Rigetta l'appello;
2. Condanna la società appellante a rifondere a controparte le spese del grado che distrae a favore del suo difensore e liquida in tremila euro oltre accessori e rimborsi di legge;
3. Dà atto che, per effetto della decisione, sussistono i presupposti di cui all'art. 13, c. 1 quater, d.P.R. 115/2002, per il versamento dell'ulteriore contributo unificato a carico dall'appellante.
Così deciso nella camera di consiglio della Corte di appello di Catanzaro, sezione lavoro, del 15/10/2025.
Il Consigliere estensore dott. Rosario Murgida
La Presidente
dott.ssa Gabriella Portale
Pag. 4 di 4
1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Cass. 2861/2019: “la motivazione per relationem della sentenza, ai sensi dell'art. 11, comma 1, Disp. att. c.p.c., può fondarsi anche su precedenti di merito, e non solo di legittimità, allo scopo di massimizzare, in una prospettiva di riduzione dei tempi di definizione, l'utilizzazione di riflessioni e di schemi decisionali già compiuti per casi identici o caratterizzati dalla decisione di identiche questioni".
Cfr. anche Cass. 17640/2016.