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Sentenza 28 gennaio 2025
Sentenza 28 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Udine, sentenza 28/01/2025, n. 38 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Udine |
| Numero : | 38 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2025 |
Testo completo
R.G.L. 312/24
TRIBUNALE DI UDINE
VERBALE D'UDIENZA
All'udienza del 28.01.25, avanti al Giudice dott.ssa Alessia Bisceglia, sono presenti l'avv. Stefano
Jacovissi in sostituzione dell'avv. Ermes Tommasino per parte ricorrente Parte_1
presente di persona, e i dott.ri Salvatore Pio Truisi e Federico Fiorentin per la pratica
[...] forense;
nessuno compare per parte resistente già costituito. Controparte_1
L'avv. Stefano Jacovissi si richiama al ricorso contestando la memoria avversaria e conclude nel merito come da ricorso e, quanto alla domanda di risarcimento del danno non patrimoniale, insisti per
CTU.
Il Giudice, esaurita la discussione orale e udite le conclusioni di parte ricorrente che dichiara di rinunciare ad assistere alla lettura della sentenza, si ritira in camera di consiglio, all'esito della quale, non più presenti le parti predette, pronuncia sentenza con cui definisce il giudizio dando lettura della sentenza medesima.
Il Giudice
dott.ssa Alessia Bisceglia
REPUBBLICA ITALIANA
IL TRIBUNALE DI UDINE
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Udine, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Alessia
Bisceglia, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. R.G. 312/2024
Promossa da:
nato a [...], il [...] (C.F.: Parte_1
, rappresentato e difeso dall'avv.to Ermes Tommasino C.F._1
-ricorrente- contro
, in persona del Ministro pro tempore, con Controparte_1 la dott.ssa Silvia Tacus e la dott.ssa giusta autorizzazione dell'Avvocatura CP_2
distrettuale dello Stato
, nella persona del Controparte_3
Dirigente pro tempore,
, nella persona del Dirigente pro tempore, Controparte_4
-resistenti-
oggetto: risarcimento danni sulle seguenti conclusioni di parte
Parte_1
Nel merito, in via principale: - Accertare e dichiarare il diritto del ricorrente quale insegnante in servizio nel ruolo di educatore (classe di concorso PPPP), a percepire a titolo di risarcimento l'importo pari a due retribuzioni per i mesi di settembre/2022 e settembre 2023; - Accertare e dichiarare il diritto del ricorrente quale insegnante in servizio nel ruolo di educatore (classe di concorso PPPP), a percepire il rimborso delle spese ingiustamente sostenute pari ad €289,00; -
Condannare la parte resistente, in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento, in favore del Sig. a titolo di risarcimento danni (danni morali per derivato Parte_1
stato ansioso –depressivo conseguente la mancata convocazione), della somma che il Decidente vorrà disporre in via equitativa o ritenuta di giustizia;
- Con vittoria di spese diritti e onorari da distrarsi in favore del procuratore.
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO:
Nel merito, in via principale: respingere l'odierno ricorso;
Nel merito, in via subordinata: respingere l'odierno ricorso relativamente al riconoscimento del danno non patrimoniale.
Spese rifuse.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 18.04.24 premettendo di essere un Parte_1
insegnante a tempo determinato inquadrato come educatore attualmente in servizio presso il Convitto
Nazionale “Educandato State Uccellis” di deduceva di essere collocato nella GPS, graduatoria CP_4
EEEE-AAAA-PPPP, con punteggio di 54,50 e di rientrare nella categoria dei riservisti, in quanto orfano di padre.
Il ricorrente lamentava che, pur avendo diritto alla collocazione al primo posto della graduatoria nella qualità di appartenente alle “categorie protette” sulla base del titolo di riserva indicato nella domanda, sia per l'anno scolastico 2022/2023 che per l'anno scolastico 2023/2024 non rientrava tra i beneficiari di contratto a tempo determinato.
La difesa attorea evidenziava che il ricorrente aveva presentato istanze di accesso agli atti, al fine di comprendere le motivazioni alla base della sua esclusione per entrambi gli anni scolastici, e deduceva poi che la stessa Amministrazione, riconoscendo l'errore nella individuazione degli aventi diritto all'assunzione a tempo determinato, aveva poi chiamato in servizio il ricorrente dal mese di ottobre
2022 e 2023.
Il ricorrente deduceva, quindi, che, a causa degli errori commessi dall'Amministrazione, aveva perso la retribuzione dei mesi di settembre 2022 e di settembre 2023 e che aveva sostenuto le spese per le procedure di accesso agli atti.
Inoltre, la difesa attorea evidenziava che, a causa del disagio economico provocato, vi era stato un peggioramento delle condizioni di salute del ricorrente, chiedendo altresì il risarcimento dei danni non patrimoniali, da liquidarsi in via equitativa.
Quindi, il ricorrente concludeva come in epigrafe. Si costituiva in giudizio il , insistendo per il rigetto ricorso. Controparte_1
Il convenuto rappresentava che, durante gli anni scolastici 2022/2023 e 2023/2024, si era CP_1 verificato un malfunzionamento nel sistema informatico a supporto degli operatori dell'
[...]
nella fase di assegnazione delle riserve, evidenziando, Controparte_3 tuttavia, che, una volta ricevute le istanze di accesso del ricorrente, l'Amministrazione si era prontamente attivata.
Parte resistente sosteneva, inoltre, che l'unica conseguenza pregiudizievole per il ricorrente era stata l'assunzione con qualche settimana di ritardo, non essendo viceversa ipotizzabile alcun danno non patrimoniale, peraltro, solo genericamente allegato e, comunque, non provato da parte ricorrente.
La causa era istruita solo documentalmente.
Sulle conclusioni come in epigrafe riportate all'udienza di discussione orale del giorno 28.01.25, il
Giudice pronunciava sentenza.
-------------ooooo------------
Il Giudicante ritiene che la domanda del ricorrente debba essere accolta nei limiti e per i motivi che di seguito si espongono.
Preliminarmente, ai fini della corretta individuazione delle parti del processo, va qui affermato “… il Cont riconoscimento all' ed al suo dirigente della veste di organi del , muniti di poteri di CP_1 rappresentanza di esso verso l'esterno, ma non di un'autonoma soggettività …”, sicché il summenzionato Ufficio “… non può essere evocato in giudizio in proprio, ma solo in rappresentanza processuale del predetto , ai sensi dell'art. 75 cod. proc. civ., e ciò anche in forza dei CP_1
regolamenti di organizzazione che, nel tempo, lo hanno individuato come munito di «legittimazione passiva» …”, mentre “… nessuna capacità processuale, neanche di rappresentanza, può invece riconoscersi ai c.d. Ambiti, quali mere articolazioni territoriali, non destinatarie di attribuzioni di poteri rispetto alle liti (ora art. 7, co. 3, d.p.c.m. 166/2020) …” (v., così, in motivazione, Cass civ. -
Sez. L, Sentenza n. 32938 del 09/11/2021).
Deve, inoltre, essere dichiarata, in via pregiudiziale, la giurisdizione del giudice ordinario, avuto riguardo ai principi sanciti dalle Sezioni Unite con l'ordinanza n. 33212 del 21.12.18 (ma già S.U. n.
10180/2004 e n. 3145/2003), secondo cui: “In tema di riparto di giurisdizione nelle controversie relative ai rapporti di lavoro pubblico privatizzato, spettano alla giurisdizione generale di legittimità del giudice amministrativo le controversie nelle quali …. la contestazione investa direttamente il corretto esercizio del potere amministrativo, mediante la deduzione della non conformità a legge degli atti di macro-organizzazione attraverso i quali le amministrazioni pubbliche definiscono le linee fondamentali di organizzazione degli uffici ed i modi di conferimento della titolarità degli stessi;
in tale ipotesi non può invero operare il potere di disapplicazione del giudice ordinario, il quale presuppone la deduzione di un diritto soggettivo su cui incide il provvedimento amministrativo e non una situazione giuridica suscettibile di assumere la consistenza di diritto soggettivo solo all'esito della rimozione del provvedimento di macro-organizzazione”. In altre parole, si deve avere riguardo all'oggetto della domanda, che è da identificare non già in base al criterio della c.d. prospettazione
(cioè sulla base delle deduzioni e delle richieste formalmente avanzate dall'istante), bensì sulla base del c.d. petitum sostanziale, da individuarsi indagando l'effettiva natura della controversia, in relazione alle caratteristiche del particolare rapporto fatto valere in giudizio ed alla consistenza delle situazioni giuridiche soggettive su cui esso si articola e si svolge.
Da ultimo, le Sezioni Unite sono tornate sulla questione con l'ordinanza n. 25044/2021 e hanno ribadito, in via generale, che “…la giurisprudenza di questa Corte ha individuato una chiara linea di demarcazione tra le giurisdizioni, che distingue a seconda che la questione involga un atto di gestione delle graduatorie, nella quale viene in rilievo in via diretta la posizione soggettiva dell'interessato e il suo diritto al collocamento nella giusta posizione nell'ambito della graduatoria medesima, – e dunque la giurisdizione del giudice ordinario -, oppure la validità dell'atto amministrativo di carattere generale, se non regolamentare, che disciplina l'accesso alle graduatorie
e, solo quale conseguenza dell'annullamento di tale atto, la tutela della posizione individuale dell'aspirante all'inserimento in una determinata graduatoria (Cass., Sez. Un., 13 settembre 2017,
n. 21198; v. nello stesso senso, Sez. VI, 9 marzo 2016, n. 953) – con la conseguente attrazione della controversia nella giurisdizione del giudice amministrativo (v. in tal senso, Cass. n. 21198/2017, cit.)”.
Sussiste, pertanto, la giurisdizione del giudice ordinario, poiché è chiaro che la domanda attiene alla lesione di un diritto soggettivo, asseritamente leso dal sistema utilizzato dal a supporto CP_1 degli operatori dell' per individuare gli educatori aventi diritto al Controparte_3
conferimento degli incarichi a tempo determinato.
Passando, quindi, al merito della controversia, si deve osservare come, nel caso di specie, sia pacifico, in quanto documentalmente provato e non contestato, che il ricorrente, pur dovendo essere collocato in prima posizione nelle GPS in quanto appartenente alle “categorie protette” (come si evince dalla indicazione del titolo di riserva nella domanda prodotta sub doc. 5 dal ricorrente), non sia stato destinatario di supplenza da settembre 2022 e da settembre 2023 per un errore del sistema informatico utilizzato dal . CP_1
Quest'ultimo ha chiarito, infatti, che “la procedura, in effetti di semplice esecuzione, consiste nella raccolta di tutte le riserve, complessivamente presentate dagli aventi diritto, all'interno del sistema
c.d. INR (sistema informativo nomine in ruolo), il quale, al termine delle assegnazioni di ruolo effettuate in ordine di graduatoria di merito, mantiene ferme le posizioni avanzate, ancora senza nomina. In un secondo momento, un altro sistema, denominato INS (sistema informativo nomine supplenze) “importa” i dati che residuano all'interno del sistema INR, procedendo poi alla nomina degli ulteriori destinatari, questa volta non di ruolo. Il problema che ha portato alla odierna questione è dipeso dal mancato caricamento all'interno del sistema INR, per mero errore da parte dell' , di parte delle posizioni che beneficiavano di riserva, Controparte_6
con la conseguenza che, in sede di trasposizione per le graduatorie di cui l'odierno ricorrente fa parte, la posizione di quest'ultimo non veniva presa in considerazione dal sistema, in quanto, mancando già a monte, in sede di importazione, non veniva ovviamente trasposta” (cfr. pag.
2-3 della memoria difensiva).
È altresì pacifico, in quanto non contestato, che, in conseguenza di detto errore, il ricorrente ha perso la retribuzione dei mesi di settembre 2022 e di settembre 2023 e che ha sostenuto le spese per le istanze di accesso agli atti presentate in data 27.09.22 e 4.09.23 (v. doc.ti 8 e 9 allegati al ricorso), essendosi, peraltro, dimostrato parte diligente al fine di limitare l'ammontare del danno subito, in quanto ha consentito all'Amministrazione di verificare la presenza di errori e di porvi prontamente rimedio.
L'unico punto oggetto di reale contestazione tra le parti riguarda la sussistenza o meno del danno di carattere non patrimoniale, lamentato dal ricorrente.
Infatti, la difesa attorea lamenta un asserito repentino peggioramento delle condizioni di salute del ricorrente, a causa di un asserito forte stress provocato dalla mancata nomina e dal disagio economico subito, chiedendo di procedersi alla liquidazione in via equitativa del danno morale subito.
A sostegno di tale pretesa, però, il ricorrente produce solo due relazioni medico-legali relative, peraltro, a delle visite volte, specificamente, all'accertamento dell'invalidità civile, tenutesi in data
30/08/23 e 26/09/23 (v. doc. 4 allegato al ricorso).
Tuttavia, dall'esame di tale documentazione si evince solamente che parte ricorrente “…risulta affetto da psoriasi diffusa a tutto il corpo con sosp(etta) artropatia psoriasica…” (cfr. certificato del
30/08/23) e che il ricorrente risulta “…già affetto da grave forma di psoriasi diffusa su tutto il corpo con manifestazioni cutanee estese a gran parte della superficie corporea. In base alla sintomatologia lamentata e all'esame obiettivo si può concludere che il paziente sia affetto da esiti di psoriasi interessante il (?) dei gomiti, dei polsi, delle mani, delle ginocchia, delle caviglie, della colonna vertebrale (RMN del 25.05.22). Tale condizione risulta significativamente invalidante sia per attività lavorative che relazioni/ricreative…” (cfr. certificato del 26/09/23).
La documentazione medica prodotta, quindi, non documenta né l'esistenza di uno stress lavorativo o di un peggioramento delle condizioni di salute (fatti dei quali proprio la certificazione medica in atti non fa menzione) né, tanto meno, la sussistenza di un nesso di causa-effetto tra l'asserito stress lavorativo lamentato dal ricorrente e l'asserito peggioramento di una patologia di cui, evidentemente, il ricorrente soffre da molto tempo (cfr. relazione del 26/09/23 che addirittura richiama un RMN dd.
25.05.22, data antecedente anche all'anno scolastico 2022/2023).
A ciò si aggiunga che pure la tempistica con cui il ha corretto i suoi errori conferma CP_1
l'infondatezza della pretesa attorea.
E', incontestato, infatti, che per l'a.s. 2022/2023 l'amministrazione riceveva in data 27 e 28 settembre
2022 la richiesta di accesso del ricorrente e già in data 03 ottobre (una settimana dopo) comunicava al ricorrente che avrebbe preso servizio dal cinque dello stesso mese;
altrettanto vale per l'anno successivo, nel quale il ricorrente faceva pervenire in data 07.09.2023 la propria doglianza e in data
27.09.2023 (tre settimane) veniva raggiunto dal provvedimento di nomina con presa di servizio in data 29.09.2023.
Da ultimo, si rammenta la giurisprudenza della Suprema Corte secondo cui “…la valutazione equitativa presuppone che il danno sia certo nella sua esistenza ontologica (Cass. 19/12/2011 n.
27447), cioè che «la sussistenza di un danno risarcibile nell'an debeatur sia dimostrata ovvero sia incontestata» (Cass. 04/04/2017, n. 8662). Ne consegue che, ove la prova del danno non sia stata raggiunta, non può chiedersi al giudice di creare i presupposti logici e normativi per la liquidazione del danno richiesto (Cass. 04/08/2017, n. 19447). Non solo: al danneggiato si chiede di provare i parametri per una liquidazione equitativa e le ragioni che gli hanno impedito l'accertamento degli specifici effetti dannosi concretamente riconducibili all'illecito, rendendo il danno di difficile o impossibile quantificazione. La ratio della valutazione equitativa, una volta che la prova del danno sia stata raggiunta, e, in mancanza degli elementi necessari per procedere ad una sua puntuale quantificazione, è quella di rimettere al potere-dovere del giudice di sopperire alle eventuali difficoltà di quantificazione del danno, al fine di assicurare l'effettività della tutela risarcitoria (Cass.
06/04/2017, n. 8920) e la ricerca di una omogeneità tra risarcimento accordato e danno risentito;
giammai la valutazione equitativa assume valenza surrogatoria della prova del danno, né può pensarsi di utilizzarla per sopperire alla difficoltà di dimostrazione del nesso causale tra
l'inadempimento o altra condotta illecita, che ne sta alla base, e il danno (Cass. 27/04/2017, n.
10393)…” (Cass. n. 8941/2022).
Quindi, nel caso di specie, non solo dalla documentazione dimessa non si rinviene la prova del danno risarcibile quanto all'an debeatur, ma in ricorso difetta pure l'allegazione dei parametri per procedersi alla liquidazione equitativa, nonché delle ragioni che avrebbero impedito al ricorrente di operare una quantificazione.
Dunque, in definitiva, si ritiene che la condotta illegittima del abbia cagionato al ricorrente CP_1
solo un danno patrimoniale, pari alle retribuzioni perse a seguito della mancata sottoscrizione del contratto a partire da settembre 2022 e da settembre 2023, nonché alle sole spese sostenute e documentate da parte ricorrente per presentare l'istanza di accesso agli atti relativamente al conferimento delle supplenze per scorrimento GPS a.s. 23/24, acquisito al protocollo n. 10536/2023, per un totale di € 233,30 – e non di € 289,00 come richiesto da parte ricorrente, si veda ricevuta prodotta sub doc. 3, non potendo viceversa trovare accoglimento la domanda di risarcimento dei danni non patrimoniali asseritamente lamentati.
Da ultimo, atteso che, nonostante il mancato riconoscimento del risarcimento del solo danno morale, il debba considerarsi soccombente, lo stesso deve essere condannato a rifondere le spese di CP_1
lite, con distrazione in favore del procuratore di parte ricorrente che si è dichiarato antistatario, spese che vengono liquidate in dispositivo secondo quanto previsto per le cause di minima complessità dal
D.M. 55/14 (senza riconoscimento della fase istruttoria), inserendosi le questioni affrontate in un contenzioso seriale.
P.Q.M.
Il Tribunale di Udine, in composizione monocratica, in persona del Giudice del Lavoro dott.ssa
Alessia Bisceglia, definitivamente pronunciando, ogni altra contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così decide:
1. Accerta e dichiara il diritto di ad ottenere il risarcimento dei Parte_1 danni patrimoniali patiti in conseguenza dell'illegittimo comportamento del
[...]
e, per l'effetto, Controparte_1
2. Condanna il al pagamento, in favore di Controparte_1 [...]
della somma pari alle retribuzioni per i mesi di settembre 2022 e di Parte_1 settembre 2023 e delle spese sostenute pari ad € 233,30;
3. Rigetta la domanda di risarcimento dei danni non patrimoniali;
4. Condanna il resistente a rifondere al ricorrente le spese di lite, che liquida in € 49,00 CP_1 per contributo unificato e in € 1.030,00 per compensi, oltre a spese generali al 15%, IVA e
Cassa come per legge, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
Udine, 28.01.25
Il Giudice dott.ssa Alessia Bisceglia
TRIBUNALE DI UDINE
VERBALE D'UDIENZA
All'udienza del 28.01.25, avanti al Giudice dott.ssa Alessia Bisceglia, sono presenti l'avv. Stefano
Jacovissi in sostituzione dell'avv. Ermes Tommasino per parte ricorrente Parte_1
presente di persona, e i dott.ri Salvatore Pio Truisi e Federico Fiorentin per la pratica
[...] forense;
nessuno compare per parte resistente già costituito. Controparte_1
L'avv. Stefano Jacovissi si richiama al ricorso contestando la memoria avversaria e conclude nel merito come da ricorso e, quanto alla domanda di risarcimento del danno non patrimoniale, insisti per
CTU.
Il Giudice, esaurita la discussione orale e udite le conclusioni di parte ricorrente che dichiara di rinunciare ad assistere alla lettura della sentenza, si ritira in camera di consiglio, all'esito della quale, non più presenti le parti predette, pronuncia sentenza con cui definisce il giudizio dando lettura della sentenza medesima.
Il Giudice
dott.ssa Alessia Bisceglia
REPUBBLICA ITALIANA
IL TRIBUNALE DI UDINE
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Udine, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Alessia
Bisceglia, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. R.G. 312/2024
Promossa da:
nato a [...], il [...] (C.F.: Parte_1
, rappresentato e difeso dall'avv.to Ermes Tommasino C.F._1
-ricorrente- contro
, in persona del Ministro pro tempore, con Controparte_1 la dott.ssa Silvia Tacus e la dott.ssa giusta autorizzazione dell'Avvocatura CP_2
distrettuale dello Stato
, nella persona del Controparte_3
Dirigente pro tempore,
, nella persona del Dirigente pro tempore, Controparte_4
-resistenti-
oggetto: risarcimento danni sulle seguenti conclusioni di parte
Parte_1
Nel merito, in via principale: - Accertare e dichiarare il diritto del ricorrente quale insegnante in servizio nel ruolo di educatore (classe di concorso PPPP), a percepire a titolo di risarcimento l'importo pari a due retribuzioni per i mesi di settembre/2022 e settembre 2023; - Accertare e dichiarare il diritto del ricorrente quale insegnante in servizio nel ruolo di educatore (classe di concorso PPPP), a percepire il rimborso delle spese ingiustamente sostenute pari ad €289,00; -
Condannare la parte resistente, in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento, in favore del Sig. a titolo di risarcimento danni (danni morali per derivato Parte_1
stato ansioso –depressivo conseguente la mancata convocazione), della somma che il Decidente vorrà disporre in via equitativa o ritenuta di giustizia;
- Con vittoria di spese diritti e onorari da distrarsi in favore del procuratore.
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO:
Nel merito, in via principale: respingere l'odierno ricorso;
Nel merito, in via subordinata: respingere l'odierno ricorso relativamente al riconoscimento del danno non patrimoniale.
Spese rifuse.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 18.04.24 premettendo di essere un Parte_1
insegnante a tempo determinato inquadrato come educatore attualmente in servizio presso il Convitto
Nazionale “Educandato State Uccellis” di deduceva di essere collocato nella GPS, graduatoria CP_4
EEEE-AAAA-PPPP, con punteggio di 54,50 e di rientrare nella categoria dei riservisti, in quanto orfano di padre.
Il ricorrente lamentava che, pur avendo diritto alla collocazione al primo posto della graduatoria nella qualità di appartenente alle “categorie protette” sulla base del titolo di riserva indicato nella domanda, sia per l'anno scolastico 2022/2023 che per l'anno scolastico 2023/2024 non rientrava tra i beneficiari di contratto a tempo determinato.
La difesa attorea evidenziava che il ricorrente aveva presentato istanze di accesso agli atti, al fine di comprendere le motivazioni alla base della sua esclusione per entrambi gli anni scolastici, e deduceva poi che la stessa Amministrazione, riconoscendo l'errore nella individuazione degli aventi diritto all'assunzione a tempo determinato, aveva poi chiamato in servizio il ricorrente dal mese di ottobre
2022 e 2023.
Il ricorrente deduceva, quindi, che, a causa degli errori commessi dall'Amministrazione, aveva perso la retribuzione dei mesi di settembre 2022 e di settembre 2023 e che aveva sostenuto le spese per le procedure di accesso agli atti.
Inoltre, la difesa attorea evidenziava che, a causa del disagio economico provocato, vi era stato un peggioramento delle condizioni di salute del ricorrente, chiedendo altresì il risarcimento dei danni non patrimoniali, da liquidarsi in via equitativa.
Quindi, il ricorrente concludeva come in epigrafe. Si costituiva in giudizio il , insistendo per il rigetto ricorso. Controparte_1
Il convenuto rappresentava che, durante gli anni scolastici 2022/2023 e 2023/2024, si era CP_1 verificato un malfunzionamento nel sistema informatico a supporto degli operatori dell'
[...]
nella fase di assegnazione delle riserve, evidenziando, Controparte_3 tuttavia, che, una volta ricevute le istanze di accesso del ricorrente, l'Amministrazione si era prontamente attivata.
Parte resistente sosteneva, inoltre, che l'unica conseguenza pregiudizievole per il ricorrente era stata l'assunzione con qualche settimana di ritardo, non essendo viceversa ipotizzabile alcun danno non patrimoniale, peraltro, solo genericamente allegato e, comunque, non provato da parte ricorrente.
La causa era istruita solo documentalmente.
Sulle conclusioni come in epigrafe riportate all'udienza di discussione orale del giorno 28.01.25, il
Giudice pronunciava sentenza.
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Il Giudicante ritiene che la domanda del ricorrente debba essere accolta nei limiti e per i motivi che di seguito si espongono.
Preliminarmente, ai fini della corretta individuazione delle parti del processo, va qui affermato “… il Cont riconoscimento all' ed al suo dirigente della veste di organi del , muniti di poteri di CP_1 rappresentanza di esso verso l'esterno, ma non di un'autonoma soggettività …”, sicché il summenzionato Ufficio “… non può essere evocato in giudizio in proprio, ma solo in rappresentanza processuale del predetto , ai sensi dell'art. 75 cod. proc. civ., e ciò anche in forza dei CP_1
regolamenti di organizzazione che, nel tempo, lo hanno individuato come munito di «legittimazione passiva» …”, mentre “… nessuna capacità processuale, neanche di rappresentanza, può invece riconoscersi ai c.d. Ambiti, quali mere articolazioni territoriali, non destinatarie di attribuzioni di poteri rispetto alle liti (ora art. 7, co. 3, d.p.c.m. 166/2020) …” (v., così, in motivazione, Cass civ. -
Sez. L, Sentenza n. 32938 del 09/11/2021).
Deve, inoltre, essere dichiarata, in via pregiudiziale, la giurisdizione del giudice ordinario, avuto riguardo ai principi sanciti dalle Sezioni Unite con l'ordinanza n. 33212 del 21.12.18 (ma già S.U. n.
10180/2004 e n. 3145/2003), secondo cui: “In tema di riparto di giurisdizione nelle controversie relative ai rapporti di lavoro pubblico privatizzato, spettano alla giurisdizione generale di legittimità del giudice amministrativo le controversie nelle quali …. la contestazione investa direttamente il corretto esercizio del potere amministrativo, mediante la deduzione della non conformità a legge degli atti di macro-organizzazione attraverso i quali le amministrazioni pubbliche definiscono le linee fondamentali di organizzazione degli uffici ed i modi di conferimento della titolarità degli stessi;
in tale ipotesi non può invero operare il potere di disapplicazione del giudice ordinario, il quale presuppone la deduzione di un diritto soggettivo su cui incide il provvedimento amministrativo e non una situazione giuridica suscettibile di assumere la consistenza di diritto soggettivo solo all'esito della rimozione del provvedimento di macro-organizzazione”. In altre parole, si deve avere riguardo all'oggetto della domanda, che è da identificare non già in base al criterio della c.d. prospettazione
(cioè sulla base delle deduzioni e delle richieste formalmente avanzate dall'istante), bensì sulla base del c.d. petitum sostanziale, da individuarsi indagando l'effettiva natura della controversia, in relazione alle caratteristiche del particolare rapporto fatto valere in giudizio ed alla consistenza delle situazioni giuridiche soggettive su cui esso si articola e si svolge.
Da ultimo, le Sezioni Unite sono tornate sulla questione con l'ordinanza n. 25044/2021 e hanno ribadito, in via generale, che “…la giurisprudenza di questa Corte ha individuato una chiara linea di demarcazione tra le giurisdizioni, che distingue a seconda che la questione involga un atto di gestione delle graduatorie, nella quale viene in rilievo in via diretta la posizione soggettiva dell'interessato e il suo diritto al collocamento nella giusta posizione nell'ambito della graduatoria medesima, – e dunque la giurisdizione del giudice ordinario -, oppure la validità dell'atto amministrativo di carattere generale, se non regolamentare, che disciplina l'accesso alle graduatorie
e, solo quale conseguenza dell'annullamento di tale atto, la tutela della posizione individuale dell'aspirante all'inserimento in una determinata graduatoria (Cass., Sez. Un., 13 settembre 2017,
n. 21198; v. nello stesso senso, Sez. VI, 9 marzo 2016, n. 953) – con la conseguente attrazione della controversia nella giurisdizione del giudice amministrativo (v. in tal senso, Cass. n. 21198/2017, cit.)”.
Sussiste, pertanto, la giurisdizione del giudice ordinario, poiché è chiaro che la domanda attiene alla lesione di un diritto soggettivo, asseritamente leso dal sistema utilizzato dal a supporto CP_1 degli operatori dell' per individuare gli educatori aventi diritto al Controparte_3
conferimento degli incarichi a tempo determinato.
Passando, quindi, al merito della controversia, si deve osservare come, nel caso di specie, sia pacifico, in quanto documentalmente provato e non contestato, che il ricorrente, pur dovendo essere collocato in prima posizione nelle GPS in quanto appartenente alle “categorie protette” (come si evince dalla indicazione del titolo di riserva nella domanda prodotta sub doc. 5 dal ricorrente), non sia stato destinatario di supplenza da settembre 2022 e da settembre 2023 per un errore del sistema informatico utilizzato dal . CP_1
Quest'ultimo ha chiarito, infatti, che “la procedura, in effetti di semplice esecuzione, consiste nella raccolta di tutte le riserve, complessivamente presentate dagli aventi diritto, all'interno del sistema
c.d. INR (sistema informativo nomine in ruolo), il quale, al termine delle assegnazioni di ruolo effettuate in ordine di graduatoria di merito, mantiene ferme le posizioni avanzate, ancora senza nomina. In un secondo momento, un altro sistema, denominato INS (sistema informativo nomine supplenze) “importa” i dati che residuano all'interno del sistema INR, procedendo poi alla nomina degli ulteriori destinatari, questa volta non di ruolo. Il problema che ha portato alla odierna questione è dipeso dal mancato caricamento all'interno del sistema INR, per mero errore da parte dell' , di parte delle posizioni che beneficiavano di riserva, Controparte_6
con la conseguenza che, in sede di trasposizione per le graduatorie di cui l'odierno ricorrente fa parte, la posizione di quest'ultimo non veniva presa in considerazione dal sistema, in quanto, mancando già a monte, in sede di importazione, non veniva ovviamente trasposta” (cfr. pag.
2-3 della memoria difensiva).
È altresì pacifico, in quanto non contestato, che, in conseguenza di detto errore, il ricorrente ha perso la retribuzione dei mesi di settembre 2022 e di settembre 2023 e che ha sostenuto le spese per le istanze di accesso agli atti presentate in data 27.09.22 e 4.09.23 (v. doc.ti 8 e 9 allegati al ricorso), essendosi, peraltro, dimostrato parte diligente al fine di limitare l'ammontare del danno subito, in quanto ha consentito all'Amministrazione di verificare la presenza di errori e di porvi prontamente rimedio.
L'unico punto oggetto di reale contestazione tra le parti riguarda la sussistenza o meno del danno di carattere non patrimoniale, lamentato dal ricorrente.
Infatti, la difesa attorea lamenta un asserito repentino peggioramento delle condizioni di salute del ricorrente, a causa di un asserito forte stress provocato dalla mancata nomina e dal disagio economico subito, chiedendo di procedersi alla liquidazione in via equitativa del danno morale subito.
A sostegno di tale pretesa, però, il ricorrente produce solo due relazioni medico-legali relative, peraltro, a delle visite volte, specificamente, all'accertamento dell'invalidità civile, tenutesi in data
30/08/23 e 26/09/23 (v. doc. 4 allegato al ricorso).
Tuttavia, dall'esame di tale documentazione si evince solamente che parte ricorrente “…risulta affetto da psoriasi diffusa a tutto il corpo con sosp(etta) artropatia psoriasica…” (cfr. certificato del
30/08/23) e che il ricorrente risulta “…già affetto da grave forma di psoriasi diffusa su tutto il corpo con manifestazioni cutanee estese a gran parte della superficie corporea. In base alla sintomatologia lamentata e all'esame obiettivo si può concludere che il paziente sia affetto da esiti di psoriasi interessante il (?) dei gomiti, dei polsi, delle mani, delle ginocchia, delle caviglie, della colonna vertebrale (RMN del 25.05.22). Tale condizione risulta significativamente invalidante sia per attività lavorative che relazioni/ricreative…” (cfr. certificato del 26/09/23).
La documentazione medica prodotta, quindi, non documenta né l'esistenza di uno stress lavorativo o di un peggioramento delle condizioni di salute (fatti dei quali proprio la certificazione medica in atti non fa menzione) né, tanto meno, la sussistenza di un nesso di causa-effetto tra l'asserito stress lavorativo lamentato dal ricorrente e l'asserito peggioramento di una patologia di cui, evidentemente, il ricorrente soffre da molto tempo (cfr. relazione del 26/09/23 che addirittura richiama un RMN dd.
25.05.22, data antecedente anche all'anno scolastico 2022/2023).
A ciò si aggiunga che pure la tempistica con cui il ha corretto i suoi errori conferma CP_1
l'infondatezza della pretesa attorea.
E', incontestato, infatti, che per l'a.s. 2022/2023 l'amministrazione riceveva in data 27 e 28 settembre
2022 la richiesta di accesso del ricorrente e già in data 03 ottobre (una settimana dopo) comunicava al ricorrente che avrebbe preso servizio dal cinque dello stesso mese;
altrettanto vale per l'anno successivo, nel quale il ricorrente faceva pervenire in data 07.09.2023 la propria doglianza e in data
27.09.2023 (tre settimane) veniva raggiunto dal provvedimento di nomina con presa di servizio in data 29.09.2023.
Da ultimo, si rammenta la giurisprudenza della Suprema Corte secondo cui “…la valutazione equitativa presuppone che il danno sia certo nella sua esistenza ontologica (Cass. 19/12/2011 n.
27447), cioè che «la sussistenza di un danno risarcibile nell'an debeatur sia dimostrata ovvero sia incontestata» (Cass. 04/04/2017, n. 8662). Ne consegue che, ove la prova del danno non sia stata raggiunta, non può chiedersi al giudice di creare i presupposti logici e normativi per la liquidazione del danno richiesto (Cass. 04/08/2017, n. 19447). Non solo: al danneggiato si chiede di provare i parametri per una liquidazione equitativa e le ragioni che gli hanno impedito l'accertamento degli specifici effetti dannosi concretamente riconducibili all'illecito, rendendo il danno di difficile o impossibile quantificazione. La ratio della valutazione equitativa, una volta che la prova del danno sia stata raggiunta, e, in mancanza degli elementi necessari per procedere ad una sua puntuale quantificazione, è quella di rimettere al potere-dovere del giudice di sopperire alle eventuali difficoltà di quantificazione del danno, al fine di assicurare l'effettività della tutela risarcitoria (Cass.
06/04/2017, n. 8920) e la ricerca di una omogeneità tra risarcimento accordato e danno risentito;
giammai la valutazione equitativa assume valenza surrogatoria della prova del danno, né può pensarsi di utilizzarla per sopperire alla difficoltà di dimostrazione del nesso causale tra
l'inadempimento o altra condotta illecita, che ne sta alla base, e il danno (Cass. 27/04/2017, n.
10393)…” (Cass. n. 8941/2022).
Quindi, nel caso di specie, non solo dalla documentazione dimessa non si rinviene la prova del danno risarcibile quanto all'an debeatur, ma in ricorso difetta pure l'allegazione dei parametri per procedersi alla liquidazione equitativa, nonché delle ragioni che avrebbero impedito al ricorrente di operare una quantificazione.
Dunque, in definitiva, si ritiene che la condotta illegittima del abbia cagionato al ricorrente CP_1
solo un danno patrimoniale, pari alle retribuzioni perse a seguito della mancata sottoscrizione del contratto a partire da settembre 2022 e da settembre 2023, nonché alle sole spese sostenute e documentate da parte ricorrente per presentare l'istanza di accesso agli atti relativamente al conferimento delle supplenze per scorrimento GPS a.s. 23/24, acquisito al protocollo n. 10536/2023, per un totale di € 233,30 – e non di € 289,00 come richiesto da parte ricorrente, si veda ricevuta prodotta sub doc. 3, non potendo viceversa trovare accoglimento la domanda di risarcimento dei danni non patrimoniali asseritamente lamentati.
Da ultimo, atteso che, nonostante il mancato riconoscimento del risarcimento del solo danno morale, il debba considerarsi soccombente, lo stesso deve essere condannato a rifondere le spese di CP_1
lite, con distrazione in favore del procuratore di parte ricorrente che si è dichiarato antistatario, spese che vengono liquidate in dispositivo secondo quanto previsto per le cause di minima complessità dal
D.M. 55/14 (senza riconoscimento della fase istruttoria), inserendosi le questioni affrontate in un contenzioso seriale.
P.Q.M.
Il Tribunale di Udine, in composizione monocratica, in persona del Giudice del Lavoro dott.ssa
Alessia Bisceglia, definitivamente pronunciando, ogni altra contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così decide:
1. Accerta e dichiara il diritto di ad ottenere il risarcimento dei Parte_1 danni patrimoniali patiti in conseguenza dell'illegittimo comportamento del
[...]
e, per l'effetto, Controparte_1
2. Condanna il al pagamento, in favore di Controparte_1 [...]
della somma pari alle retribuzioni per i mesi di settembre 2022 e di Parte_1 settembre 2023 e delle spese sostenute pari ad € 233,30;
3. Rigetta la domanda di risarcimento dei danni non patrimoniali;
4. Condanna il resistente a rifondere al ricorrente le spese di lite, che liquida in € 49,00 CP_1 per contributo unificato e in € 1.030,00 per compensi, oltre a spese generali al 15%, IVA e
Cassa come per legge, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
Udine, 28.01.25
Il Giudice dott.ssa Alessia Bisceglia