Sentenza 18 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Salerno, sentenza 18/03/2025, n. 220 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Salerno |
| Numero : | 220 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Salerno, prima sezione civile, in persona dei magistrati
Dott. Aldo Gubitosi Presidente
Dott.ssa Giuliana Giuliano Consigliere relatore
Dott. Guerino Iannicelli Consigliere
Ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
Nella causa civile di appello, iscritta al n. 1253/2023 R.G, proposta
DA rappresentata e difesa, in virtù di Parte_1
mandato in atti, dall'avv. Sergio Saltalamacchia, presso il cui studio, in
Maddaloni (CE), alla via Cornato n. 34, elettivamente domicilia
APPELLANTE
NEI CONFRONTI DI
, in persona del legale Controparte_1
rapp.te p.t, rappresentata e difesa, in virtù di mandato in atti, dall'avv.
Franco Marruso, ed elettivamente domiciliata in , alla Via Nizza CP_1
n.146
APPELLATA
Oggetto: appello alla sentenza n. 4953/2023 del Tribunale di Salerno, depositata in data 07.11.2023.
Conclusioni: le parti hanno concluso come da note di trattazione scritta depositate telematicamente.
Con l'atto introduttivo in primo grado l' ha proposto Parte_2
opposizione avverso il Decreto ingiuntivo n.160/2021, con il quale le era stato ingiunto il pagamento della somma di €. 21.290,29 oltre interessi, in favore della concessionaria quale corrispettivo Parte_1
delle fatture cedute dalla ditta nn. PA/61. Controparte_2
PA/63 e PA/65 del 29/02/2020; n. PA/99 del 18/06/20220; nn. PA/124,
PA/125, PA/126 e PA/127 del 21/07/2020; nn. PA/161 e PA/164 del
31/08/2020; a motivi dell'opposizione, ha dedotto, invia preliminare, di aver già provveduto al pagamento delle fatture nn. PA/61, PA/63 e PA/65 del 20/02/2020 in favore della società cedente, in data anteriore alla notifica dell'atto di cessione all' (05/06/2020); evidenziava, altresì, Parte_2
con riguardo alle altre fatture, di aver provveduto, una volta notificatele la cessione, ad opporre ad essa il proprio rifiuto, invocando la disciplina dettata dall'art 117 comma 4 bis del D.L. n.30/2020, che subordina l'efficacia delle cessioni di crediti nei confronti degli Enti del
[...]
non solo alla notifica delle stesse, ma anche alla loro Controparte_3
espressa accettazione da parte dell'amministrazione.
Si costituiva in giudizio la che chiedeva il rigetto Parte_1
dell'opposizione con conferma del monitorio.
La causa era, poi, istruita mediante acquisizione della documentazione prodotta.
Il Tribunale di Salerno, con sentenza n. 4953/2023, in accoglimento dell'opposizione formulata dall , ha revocato il Decreto ingiuntivo n. 160/2021 emesso nei Parte_2
suoi confronti;
condannato, altresì, parte opposta al pagamento, in favore della parte opponente, delle spese di lite che liquidava nel loro ammontare in €. 5.222,00, per compenso di avvocato, oltre iva, cpa e rimborso spese forfettarie.
Avverso tale decisione la società ha proposto appello, Parte_1
chiedendone la riforma, con il favore delle spese, deducendo a motivi: 1) L'erronea applicazione del D.L. n. 34/2020 (c.d. Decreto Rilancio), applicato erroneamente al caso di specie, poiché il Decreto è entrato in vigore in data
19.05.2020, convertito nella l. 17 luglio 2020 n.77, mentre l'atto di cessione è stato stipulato in data 04.03.2020 e notificato in data 26.03.2020; che, in conseguenza, non essendo stato ancora approvato al momento della conclusione dell'atto di cessione, non è applicabile, in forza del principio di irretroattività, con applicazione della di riferimento, prevista dal diritto sostanziale all'art. 1264 c.c..
2) La errata regolamentazione delle spese che, in virtù della opinabilità delle motivazioni che hanno indotto il primo Giudice ad accogliere l'opposizione Parte formulata dall' e la manifesta infondatezza della stessa, sono state illegittimamente poste a suo carico
Si è costituita in giudizio l che preliminarmente ha eccepito Controparte_1
l'inammissibilità dell'appello per giudicato interno formatosi riguardo all'eccezione di avvenuto integrale pagamento del debito, e, nel merito, ha contestato il gravame chiedendone il rigetto.
All'udienza del 5 dicembre 2024 le parti hanno rassegnato le conclusioni mediante note di trattazione scritta, depositate telematicamente, e la Corte ha riservato la decisione, previa assegnazione dei termini di legge.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello non può essere accolto
Va, preliminarmente, evidenziata l'ammissibilità dell'appello.
Parte Secondo la prospettazione dell l'appellante, per rivendicare anche i soli pretesi interessi moratori, avrebbe dovuto anzitutto ottenere la riforma della sentenza di primo grado nella parte in cui ha statuito che la cessione dei crediti (portati nelle fatture recanti nn. PA/61. PA/63 e PA/65 del 29/02/2020; n. PA/99 del 18/06/20220; nn. PA/124, PA/125, PA/126 e PA/127 del 21/07/2020,) non ha avuto effetto nei confronti dell e che quest'ultima si libera, eseguendo la prestazione nei Parte_2
confronti del cedente Controparte_2
Questa parziale acquiescenza, a suo dire, avrebbe determinato la formazione di un giudicato implicito, che comporta come conseguenza la carenza di legittimazione ad agire anche solo per il recupero degli eventuali accessori su di esso maturati.
La eccezione non è fondata, atteso che l'appellante, nel corpo del primo motivo di appello, ha ricostruito la normativa al fine di sostenere la titolarità dei crediti in relazione ai quali, in questa sede, richiede esplicitamente gli interessi moratori maturati.
Ne consegue, pertanto, che la questio controversa attiene alla titolarità del rapporto controverso che costituisce il presupposto logico per il riconoscimento degli interessi moratori.
In altri termini, resta da stabilire se legittimato a ricevere la prestazione è il cedente originario, la o il cessionario, Controparte_2 Parte_1
e, a tal fine, l'attenzione va posta sulla normativa dettata dal Decreto Rilancio
[...]
e sul rapporto di essa con la disciplina generale contemplata dagli artt. 1260 e ss. c.c.
È d'uopo, pertanto, una premessa normativa sul punto.
Com'è noto, la cessione del credito è un contratto mediante il quale il creditore originario, c.d. cedente, trasferisce ad altro soggetto, c.d. cessionario, a titolo oneroso o gratuito, il proprio diritto di credito, determinando, al contempo, una successione nel credito dal lato attivo e una modificazione soggettiva dal lato attivo del rapporto obbligatorio.
Secondo l'impostazione dominante, coerente con la disciplina generale della cessione del credito, contenuta negli artt. 1260 e ss., la cessione è un contratto bilaterale che si perfeziona, in forza del principio del consenso traslativo di cui all'art 1376 c.c., con l'accordo tra il cedente e il cessionario;
non è, invece, richiesto, per il perfezionamento del negozio, l'accettazione da parte del debitore ceduto. Con riguardo, invece, agli effetti della cessione nei confronti del debitore, l'art. 1264
c.c., al comma I, sancisce espressamente che “la cessione ha effetto nei confronti del debitore ceduto quando questi l'ha accettata o quando gli è stata notificata".
La norma in commento stabilisce dunque un duplice regime di efficacia dell'accordo di cessione: nei confronti delle parti del contratto (cedente e cessionario), esso dispiega un'efficacia diretta, determinando l'immediato trasferimento della titolarità dei crediti che ne costituiscono l'oggetto; nei confronti, invece, del debitore ceduto (che non è parte dell'accordo ma ne subisce gli effetti) la sua efficacia è differita al momento dell'effettiva conoscenza dell'intervenuta cessione da parte di quest'ultimo, e dunque esso dispiega i suoi effetti a partire dalla data della notificazione al debitore ovvero della sua accettazione.
Quindi, nell'ambito della disciplina generale prevista dal Codice civile, l'accettazione del debitore non è richiesta ai fini del trasferimento del diritto ma è un requisito che incide sull'efficacia della cessione nei riguardi del debitore ceduto.
Per la cessione dei crediti nei confronti della Pubblica Amministrazione (Stato ed enti pubblici territoriali), la l. 2248/1865, Allegato E e il R.D. n. 2440/1923 ha introdotto una disciplina derogatoria e speciale rispetto alla disciplina codicistica della cessione del credito, regolamentazione estesa, in forza del D.L. n. 34/2020 (c.d. Decreto
Rilancio) convertito con la l. n. 77 del 17 Luglio 2020, anche ai crediti sanitari.
Per quello che interessa in questa sede, l'art 117 comma 4 bis della L. n.77/2020
Decreto Rilancio dispone che “i crediti commerciali certi, liquidi ed esigibili, vantati nei confronti degli enti del Servizio sanitario nazionale in conseguenza di accordi contrattuali stipulati ai sensi dell'articolo 8-quinquies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, ove non certificati mediante la piattaforma elettronica di cui all'articolo 7 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, possono essere ceduti, anche ai sensi della legge 30 aprile 1999, n. 130, solo a seguito di notificazione della cessione all'ente debitore e di espressa accettazione da parte di esso. L'ente debitore, effettuate le occorrenti verifiche, comunica al cedente e al cessionario l'accettazione o il rifiuto della cessione del credito entro quarantacinque giorni dalla data della notificazione, decorsi inutilmente i quali la cessione si intende rifiutata. In ogni caso la cessione dei crediti, anche se certificati mediante la citata piattaforma elettronica, deve essere notificata all'ente debitore con l'indicazione puntuale degli estremi delle singole partite creditorie cedute. L'ente debitore non risponde dei pagamenti effettuati al cedente prima della notificazione dell'atto di cessione”.
Il dettato normativo appena riportato, richiamato dall'appellata, è chiaro nella parte in cui prevede, rispetto all'efficacia dei contratti di cessione di crediti vantati nei confronti degli enti del Servizio Sanitario Nazionale, un regime di particolare favore per questi ultimi: da un lato, subordinandone l'operatività all'accettazione espressa e, dall'altro lato, introducendo un meccanismo di silenzio rigetto. In particolare, ove l'ente debitore non faccia pervenire il proprio assenso entro il termine di 45 giorni dalla comunicazione della cessione, la cessione si intende rifiutata.
Ebbene, dal raffronto delle due discipline, quella generale e speciale, si rileva come l'individuazione della normativa da applicare celi conseguenze di non poco rilievo.
Ed invero, in forza della disciplina generale, è sufficiente, ai fini dell'efficacia della cessione nei confronti del debitore ceduto, la notificazione dell'atto di cessione a quest'ultimo.
Per cui, a partire da tale momento, il debitore si libera, eseguendo la prestazione nei confronti del cessionario.
Diversamente, in applicazione della disciplina speciale, ai fini dell'opponibilità della cessione al debitore pubblico, non è sufficiente la notificazione ma è richiesta l'accettazione espressa.
Tanto premesso, l'appellata ha sollevato una questione di diritto intertemporale relativa alla disciplina contenuta nel Decreto Rilancio, evidenziandone la mancata applicabilità al caso di specie in quanto entrata in vigore in data 19.05.2020, e quindi in un momento successivo alla stipulazione del contratto di cessione intervenuta in data 04.03.2020. Tale censura è fondata poiché la l. n. 77/2020, non essendo stata ancora approvata al momento della conclusione dell'atto di cessione e della sua notifica, non era applicabile alla presente fattispecie, in base al principio di irretroattività.
E' ius receptum che l'irretroattività della legge, sebbene non costituzionalizzata fuori dalla materia penale, costituisce un principio generale dell'ordinamento, come si desume dall'art. 11 delle Disposizioni Preliminari al codice civile, che espressamente statuisce che: « la legge non dispone che per l'avvenire”, per cui essa non ha effetto retroattivo;
inoltre, trova un suo fondamento ulteriore nei principi di tutela dell'affidamento e della certezza del diritto, la cui rilevanza è confermata anche dalla giurisprudenza sovranazionale, tanto della Corte di giustizia quanto della Corte europea per la tutela dei diritti dell'uomo;
La retroattività della legge, sebbene non astrattamente preclusa al legislatore, rappresenta un'eccezione e, come tale, deve essere esplicita.
In mancanza di una previsione univoca ed espressa, si deve optare per l'interpretazione che esclude la retroattività, in conformità ai richiamati principi generali dell'ordinamento giuridico.
Quanto esposto trova conforto nella costante affermazione giurisprudenziale secondo cui, per il principio generale di irretroattività stabilito dall'art. 11 prel. c.c., l'eventuale retroattività di una legge deve risultare da una espressa dichiarazione del legislatore o comunque da una formulazione non equivoca della norma, in mancanza della quale la legge dispone solo per l'avvenire e non ha quindi effetto retroattivo (Cfr. Cass. civ. n.
7905/1996).
Alla luce di tali considerazioni, non può revocarsi in dubbio che il decreto è insuscettibile di applicazione al caso di specie, non avendo il legislatore esplicitato l'efficacia retroattiva della normativa in parola, per la quale sarebbe risultato ancor più necessario stante la sua natura di lex specialis.
Pertanto, torna ad applicarsi la regola generale di cui all'art. 1264 c.c., secondo cui l'efficacia della cessione nei confronti del debitore ceduto richiede la semplice notificazione a quest'ultimo (o in alternativa l'accettazione). Alla stregua di quanto sino ad ora esposto, può concludersi che il cessionario è legittimata ad agire per il recupero degli eventuali accessori maturati sul credito originario, da ritenerti nella titolarità di quest'ultimo.
E, invero, l'art. 1188 c.c. al co. 2 espressamente prevede che il pagamento fatto a chi non era legittimato a riceverlo libera il debitore, se il creditore lo ratifica o ne se ne ha approfittato.
Al riguardo, parte appellante espressamente deduce che la appellata è da ritenersi liberata dal momento in cui le somme pagate alla sono state Controparte_2
poi girate da quest'ultima alla con la conseguenza che gli interessi ex Parte_1
D.lgs. n. 231/02 devono decorrere dalle singole fatture e sino al momento in cui gli importi corrispondenti alle fatture sono pervenuti nella sua disponibilità in forza dei bonifici effettuati dalla cedente.
Orbene, di tali bonifici non vi è alcuna prova in atti e, pertanto, non è possibile valutare la spettanza degli interessi, mancando ogni documentazione da cui potere desumere la entità e la data di effettiva corresponsione delle somme girate dalla
Controparte_2
Il motivo non può, dunque, essere accolto.
Parimenti infondato è il motivo di appello, concernente la regolamentazione delle spese.
Al riguardo va premesso che l'appellante si è limitato a censurare la decisione senza indicare quale diversa regolamentazione avrebbe dovuto adottare il Tribunale e, cioè, se porle a carico dell'opposta, ovvero compensarle.
Tuttavia, pur prescindendo da tale considerazione, deve rilevarsi che la regolamentazione delle spese è avvenuta in vi applicazione del principio della soccombenza.
Sul punto, giova, infatti, premettere che costituisce principio generale dell'ordinamento processuale civile quello secondo cui la parte soccombente deve rimborsare a quella vittoriosa le spese processuali, ex art. 91 c.p.c., in applicazione del principio di causalità, secondo cui non è esente dal sopportare l'onere delle spese di lite la parte che col suo comportamento abbia provocato la necessità del processo.
La regolamentazione delle spese di giudizio è, quindi, retta dal principio di causalità, di cui il criterio della soccombenza costituisce applicazione, secondo il quale le spese di giudizio sono a carico della parte che ha provocato ingiustificatamente la necessità del processo (Cass. n. 21823 del 2021; Cass. n. 23123 del 2019).
Orbene, la condanna dell'appellante alle spese di giudizio è stata eseguita in conformità ai suddetti principi, non integrando la dedotta opinabilità della decisione e la incertezza sulle norme applicabili i presupposti di legge per disporne la compensazione.
Al riguardo la giurisprudenza di legittimità è concorde nel ritenere che le gravi ed eccezionali ragioni che consentono al giudice di disporre la compensazione delle spese non sono ravvisabili nel solo fatto che la domanda attorea, prima dell'instaurazione del giudizio, avesse una parvenza di fondatezza, nel caso in cui la stessa ad esito del giudizio non venga accolta, atteso che, diversamente opinando, si finirebbe con attribuire rilevanza non all'esito del giudizio stesso, ma a una mera prognosi di esito del giudizio, in contrasto con la funzione di accertamento proprio di quest'ultimo
(Cassazione civile, sez. III, 07/06/2023, n. 16130).
Per quanto suesposto, dunque, l'appello non può essere accolto.
Al rigetto dell'appello consegue la condanna dell'appellante alla refusione delle spese del presente grado e al doppio del contributo.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Salerno, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dalla nei confronti della , Parte_1 Controparte_1
avverso la sentenza n. 49533/2023 del Tribunale di Salerno, ogni altra istanza eccezione e deduzione disattesa, così provvede: 1) Rigetta l'appello
2) Condanna l'appellante a rifondere all'appellata le spese del presente grado di giudizio, liquidate in complessivi €. 3.300,00 per onorario, oltre rimborso forfettario, I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Da atto che sussistono i presupposti per il versamento, a carico dell'appellante, dell'ulteriore importo pari a quello del contributo unificato dovuto per l'impugnazione.
Salerno 27 febbraio 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
dott.ssa Giuliana Giuliano dott. Aldo Gubitosi