Art. 8. (Sondaggi politici ed elettorali) 1. Nei quindici giorni precedenti la data delle votazioni e'
vietato rendere pubblici o, comunque, diffondere i risultati di
sondaggi demoscopici sull'esito delle elezioni e sugli orientamenti
politici e di voto degli elettori, anche se tali sondaggi sono stati effettuati in un periodo precedente a quello del divieto.
2. L'Autorita' determina i criteri obbligatori in conformita' dei quali devono essere realizzati i sondaggi di cui al comma 1.
3. I risultati dei sondaggi realizzati al di fuori del periodo di cui al comma 1 possono essere diffusi soltanto se accompagnati
dalle seguenti indicazioni, delle quali e' responsabile il soggetto
che ha realizzato il sondaggio, e se contestualmente resi
disponibili, nella loro integralita' e con le medesime indicazioni,
su apposito sito informatico, istituito e tenuto a cura del
Dipartimento per l'informazione e l'editoria presso la Presidenza del Consiglio dei ministri:
a) soggetto che ha realizzato il sondaggio;
b) committente e acquirente;
c) criteri seguiti per la formazione del campione;
d) metodo di raccolta delle informazioni e di elaborazione dei dati;
e) numero delle persone interpellate e universo di riferimento;
f) domande rivolte;
g) percentuale delle persone che hanno risposto a ciascuna domanda; h) data in cui e' stato realizzato il sondaggio. ((1)) --------------- AGGIORNAMENTO (1)
La L. 6 novembre 2003, n. 313 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) l'introduzione della rubrica del Capo I: "Capo I Disposizioni generali in tema di parita' di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica."; (con l'art. 1, comma 2) ha disposto l'introduzione della rubrica del Capo II:"Capo II Disposizioni particolari per le emittenti locali."; (con l'art. 1, comma 3) ha disposto l'introduzione della rubrica del Capo III:"Capo II Disposizioni finali.".
vietato rendere pubblici o, comunque, diffondere i risultati di
sondaggi demoscopici sull'esito delle elezioni e sugli orientamenti
politici e di voto degli elettori, anche se tali sondaggi sono stati effettuati in un periodo precedente a quello del divieto.
2. L'Autorita' determina i criteri obbligatori in conformita' dei quali devono essere realizzati i sondaggi di cui al comma 1.
3. I risultati dei sondaggi realizzati al di fuori del periodo di cui al comma 1 possono essere diffusi soltanto se accompagnati
dalle seguenti indicazioni, delle quali e' responsabile il soggetto
che ha realizzato il sondaggio, e se contestualmente resi
disponibili, nella loro integralita' e con le medesime indicazioni,
su apposito sito informatico, istituito e tenuto a cura del
Dipartimento per l'informazione e l'editoria presso la Presidenza del Consiglio dei ministri:
a) soggetto che ha realizzato il sondaggio;
b) committente e acquirente;
c) criteri seguiti per la formazione del campione;
d) metodo di raccolta delle informazioni e di elaborazione dei dati;
e) numero delle persone interpellate e universo di riferimento;
f) domande rivolte;
g) percentuale delle persone che hanno risposto a ciascuna domanda; h) data in cui e' stato realizzato il sondaggio. ((1)) --------------- AGGIORNAMENTO (1)
La L. 6 novembre 2003, n. 313 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) l'introduzione della rubrica del Capo I: "Capo I Disposizioni generali in tema di parita' di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica."; (con l'art. 1, comma 2) ha disposto l'introduzione della rubrica del Capo II:"Capo II Disposizioni particolari per le emittenti locali."; (con l'art. 1, comma 3) ha disposto l'introduzione della rubrica del Capo III:"Capo II Disposizioni finali.".