Sentenza 1 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 01/04/2025, n. 3264 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 3264 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
n. 12816/2023 r.g.a.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Napoli, XII Sezione Civile, nella persona del Giudice Unico, dott.ssa Alessia Notaro, nel giudizio in grado di appello R.G. n. 12816/2023
TRA
(P.I. d'ora in avanti ), in persona Parte_1 P.IVA_1 Pt_1 dell'amministratore e legale rappresentante p.t. – socio accomandatario – , con sede in Parte_1 (73020) Melpignano (LE), Zona Industriale − Lotto 120, elettivamente domiciliata in (73027) Minervino di Lecce (LE), via Galilei n. 20, presso e nello studio dell'Avv. Rosario Antonio
Calcagnile (C.F. , dal quale è rappresentata e difesa in virtù di mandato in C.F._1 calce al presente atto, che deve intendersi parte integrante dello stesso ancorché, in caso di notifica ovvero di deposito in via telematica, venga notificato ovvero depositato in file separato, ai fini della sua sottoscrizione digitale. il quale difensore dichiara di voler ricevere le comunicazioni ai seguenti numeri: PEC: Email_1 APPELLANTE Contro
(C.F. ), titolare della ditta Pulito Pulito, residente Controparte_1 C.F._2 in Napoli, via S. Altamura n. 2, rappresentato e difeso dall'Avv. Gianluca Manna, C.F.
, (per comunicazioni fax 081.5515148 PEC , che lo C.F._3 Email_2 rappresenta e difende in virtù di mandato in calce al presente atto,
APPELLATO Nonché
(C.F. ), residente in [...], rappresentato e CP_2 C.F._4 difeso dall'avv. Alessandro Franchi, (c.f. ) del Foro di Napoli, presso il cui studio in CodiceFiscale_5
Napoli elettivamente domicilia alla Via Maurizio De Vito Piscicelli n.44. Pec : Email_3
APPELLATO ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Con atto di citazione del 21/11/2016, notificato il successivo 22/12/2016, conveniva in CP_2 giudizio , titolare della lavanderia “Pulito Pulito”, perché fosse condannato al Controparte_1 pagina 1 di 5
In particolare, assumeva l'attore che all'atto del ritiro del tappeto dalla lavanderia “Pulito Pulito”, ivi portato in data 20/01/2016 per eseguirvi un lavaggio, lo stesso era risultato gravemente danneggiato e che inutili era stati i successivi trattamenti del 05/03/2016 e del 09/04/2016.
Costituitosi in giudizio con comparsa di risposta del 25/09/2017, contestava Controparte_1 anzitutto l'ammissibilità della domanda attorea in ragione dell'intervenuta decadenza dalla denuncia dei vizi;
in subordine e nel merito chiedeva di chiamare in causa la società Parte_1 quale esclusiva responsabile dei danni in questione.
[...]
Ricevuta idonea autorizzazione da parte del giudice di pace, con atto di chiamata in causa del
05/02/2018, notificato il successivo 07/02/2018, dava corso alla chiamata in causa Controparte_1 della società la quale si costituiva in giudizio eccependo, in via Parte_1 preliminare, la decadenza di dalla denuncia dei vizi, nel merito contestava punto Controparte_1 per punto le argomentazioni poste alla base della domanda attorea nonché dell'imputazione di responsabilità formulata dal convenuto principale in quanto inammissibili ovvero infondate in fatto e in diritto.
Radicatasi la lite, venivano sentite le parti ed escussi i testimoni, dopodiché, precisate le conclusioni la causa veniva decisa con la sentenza n. 17607/2023 che tanto disponeva: “1) Accoglie la domanda proposta e dichiara l'esclusiva responsabilità della della Parte_1 verificazione del danno al tappeto di cui è causa, e per lo effetto condanna la terza chiamata
[...]
in solido al pagamento, a titolo di risarcimento dei danni, in favore di Controparte_3
della complessiva somma di €. 2.680,00 per i danni materiali riportati dal tappeto di sua CP_2 proprietà, oltre interessi legali decorrenti dalla data di pubblicazione della presente scadenza all'effettivo soddisfo;
2) condanna la terza chiamata al pagamento delle spese di lite, in Parte_1 favore di , che liquida in complessivi €. 1.390,00 di cui €. 125,00 per esborsi, €. CP_2 1.265,00 per compensi professionali, di cui €. 236,00 per la fase di studio;
€. 252,00 per la fase introduttiva, €. 352,00 per la fase istruttoria e di trattazione ed €. 425,00 per la fase decisionale, oltre al rimborso delle spese forfettarie, oltre CPA ed IVA, quest'ultima se documentata e non deducibile;
3) condanna la terza chiamata al pagamento delle spese di lite, in Parte_1 favore di , nella qualità di titolare della ditta individuale Pulito Pulito di AR Controparte_1 Vincenzo che liquida in complessivi €. 1.265,00 per compensi professionali, di cui€. 236,00 per la fase studio;
€. 252,00 per la fase introduttiva, €. 352,00 per la fase istruttoria e di trattazione ed €. 425,00 per la fase decisionale, oltre al rimborso delle spese forfettarie, oltre CPA ed IVA, quest'ultima se documentata e non deducibile con attribuzione al procuratore costituito avv. Gianluca Manna, dichiaratosi anticipatario, ex art. 93 c.p.c.”. La si costituiva in giudizio chiedendo in accoglimento dell'appello la Parte_1 riforma della sentenza n. 17607/23 emessa il 04/04/2023 e per l'effetto chiedeva di “rigettare la domanda proposta da nei confronti di perché Controparte_1 Parte_1 Parte_1 inammissibile per intervenuta decadenza e/o prescrizione;
rigettare la domanda proposta da CP_1
nei confronti di perché infondata in fatto ed in diritto;
[...] Parte_1 rigettare tutte le domande e conclusioni formulate da perché infondate in fatto e in CP_2 diritto;
vittoria di spese e competenze del doppio grado di giudizio, oltre rimborso forf., CAP e IVA come per legge, con distrazione in favore dell'Avv. Rosario Antonio Calcagnile antistatario”.
Si rileva in via pregiudiziale l'ammissibilità dell'appello, atteso che il gravame contiene, ex art. 342, comma I c.p.c., l'analitica formulazione delle ragioni poste a fondamento dell'impugnazione in relazione agli argomenti oggetto di disamina nella sentenza appellata.
pagina 2 di 5 Nel merito l'appello è infondato e va respinto.
Con il primo motivo di appello la lamenta la violazione ovvero la falsa applicazione dell'art Pt_1
2226 c.c. nella parte in cui sanziona con la decadenza la mancata denunzia delle difformità e dei vizi dell'opera negli otto giorni dalla scoperta. Invero, la Difesa della afferma che nessuna denunzia del vizio è mai stata nello specifico Pt_1 effettuata alla da sino all'atto di citazione per chiamata in causa di terzo;
Pt_1 Controparte_1 che non vi sia prova che la denunzia dei vizi e dei difetti venne fatta entro otto giorni dalla scoperta nonché che manchi la prova anche del riconoscimento dei vizi e difetti.
Ebbene, il fatto che la denunzia di sia pervenuta - prima della citazione a giudizio - alla CP_2
, per mezzo di , emerge dalla testimonianza della moglie di quest'ultimo, Pt_1 Controparte_1 la quale ha dichiarato: “Mi trovavo nella lavanderia di mio marito AR Testimone_1
Vincenzo quando il sig. venne a reclamare il danneggiamento di un tappeto a seguito di un CP_2 lavaggio. Preciso che il lavaggio del tappeto del sig. comunque non fu eseguito dalla CP_2 lavanderia di mio marito […] in ogni caso per andare incontro al cliente vidi mio marito che prese in carico il tappeto ed il giorno stesso predispose con la ditta la riesecuzione del lavaggio”. In Pt_1 senso conforme è la testimonianza di che ha affermato: “in quel frangente Testimone_2 chiamarono al telefono anche la ditta VA che aveva materialmente eseguito il lavaggio rappresentandogli le contestazioni del sig. . Ancora, la circostanza che in data 23.01.2016 la CP_2
abbia nuovamente lavato il tappeto corrobora la descritta ricostruzione e non trova una diversa Pt_1
e plausibile spiegazione. La tempestività della denuncia del vizio è provata dalla risposta “si è vero” della teste Tes_3 che in tal senso ha risposto ai quesiti nn.5 e 6 del verbale di causa del 8.11.2021: “E' vero
[...] che nei tre quattro giorni successivi al ritiro e alla scoperta del danno il si recò in CP_2 lavanderia per segnalare i difetti riscontrati e chiederne l'eliminazione; 6) E' vero che l'addetto al banco dopo aver chiamato il responsabile ipotizzo un difetto di lavaggio o di risciacquo che avrebbe potuto eliminare con un nuovo lavaggio e che invitò il a riportare il tappeto”. CP_2
Ad ogni modo, le circostanze descritte sono superate dalla giurisprudenza secondo la quale “sebbene l'art. 2226 c.c. non ne faccia richiamo, anche al contratto d'opera è applicabile la disciplina dettata, con riguardo al contratto di appalto, dall'art. 1667 c.c. in tema di garanzia per i vizi, secondo cui la denuncia per i vizi non è necessaria se l'appaltatore ha riconosciuto i vizi o li ha occultati (Cass. 8-3-
2006 n. 4925; Cass. 30-5-1984 n. 3306); con la conseguenza che l'impegno di provvedere alla eliminazione dei difetti o vizi dell'opera dà vita ad un nuovo rapporto che si sostituisce a quello originario ed è fonte di un'autonoma obbligazione, che si prescrive nel termine ordinario decorrente dalla data dell'assunzione dello impegno stesso (Cass. 13- 11-1984 n. 5718)” (Corte di Cassazione - Sentenza 11 marzo 2015, n. 4908).
Il riconoscimento dei vizi si desume non solo dalla dicitura apposta dalla nella bolla di Pt_1 consegna del 5.3.2016 “rifatto per righe nere” ma anche dalla stessa comparsa di costituzione e risposta del terzo chiamato in causa nel giudizio di primo grado, nella parte in cui emerge che la società non abbia effettato alcun addebito al cliente al momento degli ulteriori trattamenti e ciò – da quanto risulta dagli atti – in forza del riconoscimento del vizio cui la società intendeva verosimilmente rimediare mediante un secondo, e poi un terzo, lavaggio. La Difesa di parte attrice afferma, dipoi, che l'azione di garanzia fatta valere dall' sarebbe CP_1 prescritta.
Vero è che la Cassazione civile, in un suo arresto (sez. II, 16/06/2022, n.19343) ha statuito che “Il semplice riconoscimento dei vizi e delle difformità dell'opera da parte dell'appaltatore implica la superfluità della tempestiva denuncia da parte del committente, ma da esso non deriva automaticamente, in mancanza di un impegno in tal senso, l'assunzione in capo all'appaltatore dell'obbligo di emendare l'opera, che, ove configurabile, è una nuova e distinta obbligazione soggetta al termine di prescrizione decennale;
ne consegue che il predetto riconoscimento non impedisce il
pagina 3 di 5 decorso dei termini brevi della prescrizione previsti in tema di appalto”; tuttavia, la volontà di emendare l'opera da parte della trova conferma nella sottoposizione del tappeto a due ulteriori Pt_1 trattamenti (in data 5.3.2016 a cui risale la dicitura “rifatto per righe nere” ed in data 9.4.2016) nonché nella gratuità della prestazione di rilavaggio, che dimostra tanto il riconoscimento del vizio quanto la volontà di rimediare allo stesso.
Pertanto, la volontà novativa della ha determinato il sorgere di una obbligazione nuova, Pt_1 soggetta al termine prescrizionale decennale, non ancora spirato al momento del presente giudizio.
Con riguardo al secondo motivo di appello, l'appellante contesta la concessione del rinvio dell'udienza ai sensi dell'art 320 c.p.c., tuttavia, non chiarisce il dato dell'insussistenza dei presupposti per il rinvio della stessa. Inoltre, la mancata produzione del fascicolo del Giudice di Pace impone a questo Giudice di decidere allo stato degli atti, e quindi non è possibile fare ricorso ai verbali di udienza menzionati dall'Appellante per decidere in ordine alla violazione o falsa applicazione dell'art 320 c.p.c. che non sono quindi provate.
Il terzo ed il quarto motivo di appello vanno anch'essi rigettati.
L'attore contesta la qualità “chondoresk” del tappeto del e ne disconosce il certificato di CP_2 autenticità sostenendo che la natura del tappeto derivi, piuttosto, dalla targhetta fotografata assieme alle ricevute della lavanderia “Pulito Pulito” da cui emerge la qualità “chobi” del tappeto, avente minor pregio. Tuttavia, tali conclusioni non sono provate, mentre la qualità chondoresk del tappeto è stata oggetto di perizia di parte ad opera del Dott. il quale ha affermato che trattasi di “un Persona_1 autentico esemplare di annodato interamente a mano, di dimensioni 295cm Persona_2
x 246cm. La denominazione di questi esemplari viene anche indicata dai vari commercianti con altri nominativi come , Asla ecc., questo perché essendo una qualità CP_4 Per_3 Persona_4 nuova nata negli ultimi trent'anni, che si rifà all'antica lavorazione di nata oltre un secolo fa, Per_2 hanno aggiunto nomi per distinguerli anche da disegno a disegno, ma appartengono tutti alla qualità di che ne caratterizza la tipologia”. Per_2 Neppure è meritevole di accoglimento la censura dell'Appellante nella parte in cui ritiene non provato il danno e, quindi, erronea la sua liquidazione equitativa.
Ebbene, la prova emerge dell'escussione del professor il quale testimonia circa Testimone_2 l'insorgenza del danno solo a seguito della consegna da parte della lavanderia: “ ... il tappeto, quando andai a prelevarlo a casa di mio genero per portarlo in lavanderia non aveva alcun difetto, al contrario quando lo ritirammo dopo il lavaggio , e a casa fu aperta la confezione di trasporto, lo stesso aveva dei difetti quale striature e sbiancamenti dovuti al lavaggio...” ADR “ … quando riportammo il tappeto in lavanderia le persone che lo accettarono si resero subito conto dei danni lamentati e si resero disponibili ad eliminarli ripetendo il lavaggio”.
Se, dunque, l'esistenza del danno è provata, legittima è la liquidazione equitativa dello stesso da parte del Giudice, stante la difficoltà della sua stima con riguardo al solo quantum.
Va invece accolto il quinto motivo di appello afferente il rimborso all'attore delle spese di CTP giacché secondo giurisprudenza consolidata “In tema di spese sostenute per la consulenza tecnica di parte, non è possibile disporre la condanna del soccombente al pagamento delle stesse in mancanza di prova dell'esborso sopportato dalla parte vittoriosa, dovendosi escludere che l'assunzione dell'obbligazione sia sufficiente a dimostrare il pagamento” (Sez. 3 - , Ordinanza n. 21402 del 06/07/2022).
In definitiva si ravvisa la fondatezza della impugnazione esclusivamente con riguardo al quinto motivo di appello con la conseguente conferma della sentenza impugnata, salvo che con riguardo alle spese per la CTP che sono addebitate al CP_2
Le spese di lite seguono la soccombenza della e sono liquidate ex Parte_1
DM 55/2014 in dispositivo.
p.q.m.
il Tribunale di Napoli, in composizione monocratica e in grado di appello, ogni altra istanza disattesa così provvede:
pagina 4 di 5 • Rigetta l'appello di cui ai motivi nn. 1;2;3 e 4 proposto dalla Parte_1
avverso la sentenza emessa dal Giudice di Pace di Napoli n. 17607/2023 recante
[...]
RG n.10254/2017 e per l'effetto conferma la predetta sentenza;
• Accoglie l'appello per i motivi di cui al punto 5;
• Condanna la dalla alla refusione delle spese di Controparte_5 lite in favore degli appellati che liquida:
• in favore di , in € 1701,00, ex DM 55/2014, oltre 15% e accessori di Controparte_1 legge, con attribuzione in favore dell'avv. Gianluca Manna;
• in favore di , in € 1701,00, ex DM 55/2014, oltre 15% e accessori di CP_2 legge, Napoli, 1.4.2025 Il Giudice Dott.ssa Alessia Notaro
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