Sentenza 24 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Alessandria, sentenza 24/01/2025, n. 45 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Alessandria |
| Numero : | 45 |
| Data del deposito : | 24 gennaio 2025 |
Testo completo
N. 1019/2023 R.G.L.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Alessandria in composizione monocratica, in funzione di giudice del lavoro, all'udienza 23 gennaio 2025 ha, mediante lettura del dispositivo, pronunziato
S E N T E N Z A nella causa n. 1019/23 R.G.L. promossa da:
elettivamente domiciliata in Parte_1
Milano, piazza Santa Maria Beltrade n. 1, presso e nello studio dell'avv.
Pierluigi Rizzo, che la rappresenta e difende per mandato in atti ricorrente c o n t r o
, elettivamente domiciliata in Ovada, corso Saracco n. 38, Controparte_1 presso e nello studio dell'avv. Erika Peruzzo, che la rappresenta e difende per mandato in atti resistente
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I) Con nota 21 luglio 2023 la ricorrente ha mosso la seguente contestazione disciplinare alla dipendente : «Con la presente siamo Controparte_1 formalmente a contestarLe, ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 L. 20.5.1970 n.
300, quanto di seguito. Risulta che, in data 26.5.2023 alle ore 13.15 circa, Lei abbia chiesto alla Sua Responsabile sig.ra di poter utilizzare il Parte_2
telefono del Punto Vendita Bormida Ovest, ove Lei svolge la Sua attività lavorativa, per poter effettuare una chiamata di carattere personale. Tuttavia
Lei, del tutto inopinatamente ed inspiegabilmente, ha contattato, insieme
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[...] tutt'ora in congedo parentale puntualmente certificato, per dirle, Parte_3
senza alcuna autorizzazione, che era stata licenziata e, inoltre, ha aggiunto che il figlio della sig.ra non è realmente malato e, di conseguenza, non ha Pt_3
diritto al predetto congedo. Tutto quanto sopra esposto contrasta fortemente e gravemente con i Suoi doveri contrattuali. Le contestiamo tutto quanto precede
e, trascorsi cinque giorni dal ricevimento della presente e valutate le Sue eventuali giustificazioni, ci riserviamo di adottare nei Suoi confronti il provvedimento che il caso comporta».
Ad esito del procedimento disciplinare il datore di lavoro, ritenute non accettabili le giustificazioni presentate dalla lavoratrice, ha irrogato la sanzione disciplinare della multa pari a due ore di retribuzione.
La lavoratrice, tramite il Sindacato, ha richiesto la costituzione del collegio di conciliazione ed arbitrato presso l'Ispettorato Territoriale del Lavoro di
Alessandria, ai sensi dell'art 7 della legge n. 300 del 1970.
In data 12.10.2023 il Collegio di conciliazione ha emesso il lodo con il quale, a maggioranza, ha annullato il provvedimento disciplinare.
Ricorre . Parte_1
Sostiene che il lodo sarebbe viziato per errore, costituito dalla falsa rappresentazione dei fatti, che avrebbe così inciso sulla formazione della volontà degli arbitri, per non aver dato ingresso alle testimonianze di Parte_3
ed Erika Gaio, e conclude: «per la dichiarazione di
[...] Parte_2 nullità ovvero l'annullamento del lodo arbitrale del 12.10.2023; per la dichiarazione di legittimità del provvedimento disciplinare della multa di due ore di retribuzione irrogata con nota dell'11.7.2023; per la condanna della convenuta al pagamento delle spese e competenze professionali del giudizio».
Resiste che conclude per il rigetto del ricorso. Controparte_1
II) La ricorrente si duole del fatto che gli arbitri non abbiano dato ingresso alla prova testimoniale.
2 Da ciò deduce che gli arbitri avrebbero avuto una falsa rappresentazione dei fatti incidente sulla formazione della loro volontà.
Secondo la Corte di cassazione (Cass. S.U., 1.12.2009, n. 25253) «nell'ipotesi in cui il lavoratore (al quale il datore di lavoro abbia irrogato una sanzione disciplinare) richieda la costituzione di un collegio di conciliazione ed arbitrato - secondo quanto previsto dall'art. 7, comma sesto, della legge n. 300 del 1970 o da analoghe disposizioni della contrattazione collettiva - l'arbitrato in questione ha natura irrituale (e non già rituale). Ne consegue che la relativa decisione non è impugnabile in sede giudiziaria in ordine alle valutazioni affidate alla discrezionalità degli arbitri (quali quelle relative al materiale probatorio, ovvero alle scelte operate per comporre la controversia), ma soltanto per vizi idonei ad inficiare la determinazione degli arbitri per alterata percezione o falsa rappresentazione dei fatti, ovvero per inosservanza delle disposizioni inderogabili di legge o di contratti o accordi collettivi».
La valutazione degli arbitri circa il fatto di non dare ingresso alla prova testimoniale rientra nell'ambito dell'attività valutativa circa l'ammissibilità e rilevanza del materiale probatorio offerto dalle parti e non può certamente dare luogo ad un vizio di falsa rappresentazione dei fatti, laddove congruamente motivata.
Nel caso in esame gli arbitri hanno ritenuto di non dare ingresso alla prova testimoniale perché lo svolgimento dei fatti rilevanti per la decisione risultava attestato da prova documentale ritenuta sufficiente per fondare la decisione;
e in ciò non è ravvisabile alcun vizio incidente sulla formazione della volontà del collegio giudicante.
Il ricorso è, pertanto, infondato e deve essere rigettato.
III) La soccombenza regola le spese, liquidate come da dispositivo.
P. Q. M.
il Tribunale in composizione monocratica, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, così dispone:
3 rigetta il ricorso;
condanna a rimborsare ad Parte_1 CP_1
le spese processuali che liquida in € 641,00 per onorario di avvocato,
[...]
oltre spese generali, CPA ed IVA.
Motivazione in trenta giorni.
Alessandria, 23 gennaio 2025.
Il giudice del lavoro
Stefano Moltrasio
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