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Sentenza 18 luglio 2025
Sentenza 18 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Perugia, sentenza 18/07/2025, n. 362 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Perugia |
| Numero : | 362 |
| Data del deposito : | 18 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PERUGIA
Sezione Lavoro
Il Tribunale, in persona EL Giudice EL Lavoro dott.ssa Antonella Colaiacovo, nella causa civile iscritta al n. 586/2025 Ruolo G. Lav. Prev. Ass., promossa da
(avv. CEROTTO FRANCESCO, MICELI WALTER, GANCI FABIO, RINALDI Parte_1
GIOVANNI, ZAMPIERI NICOLA)
Parte ricorrente contro
Controparte_1
Parte resistente contumace ha emesso e pubblicato, ai sensi ELl'art. 429 c.p.c, all'udienza EL giorno 18 luglio 2025, la seguente
SENTENZA
1. Fatto e svolgimento EL giudizio.
Con ricorso depositato in data 7 maggio 2025, si è rivolta a questo Tribunale Parte_1
per sentire dichiarare il proprio diritto ad usufruire EL beneficio economico di €500,00 annui tramite la “carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione EL personale docente, come previsto dall'art. 1 L. 107/2015 per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/22, 2022/23,
2023/24 o per i diversi anni risultanti dovuti e, per l'effetto, ottenere condanna EL
[...]
a corrisponderle l'importo nominale complessivo di €2.500,00 oltre Controparte_1
interessi legali dalla maturazione EL credito sino al saldo, quale contributo alla formazione
1 professionale o, in via gradata, a titolo di risarcimento EL danno in forma specifica ai sensi ELl'art. 1218 c.c.
La ricorrente, a sostegno ELl'azione, ha affermato:
- di aver prestato servizio alle dipendenze EL , in forza di plurimi Controparte_1
contratti a termine e, in particolare: per a.s. 2019/2020, con contratto fino al termine ELle attività didattiche (ossia dal 27.09.2019 fino al 30 giugno) ai sensi ELl'art. 4, comma secondo, LL L. n. 124 EL 1999, per orario completo, presso l'I.C. “P. Vannucci” di IT LL IE (PG) ; per a.s. 2020/2021 con contratto dal 28.09.2020 al C.F._1
09.06.2021, per orario completo, presso l'I.C. “P. Vannucci” di IT LL IE (PG)
; per a.s. 2021/2022 con contratto fino al termine ELle attività didattiche C.F._1
(ossia dal 08.09.2021 fino al 30 giugno) ai sensi ELl'art. 4, comma secondo, LL L. n.
124 EL 1999, per orario completo, presso l'I.C. “P. Vannucci” di IT LL IE (PG)
; per a.s. 2022/2023 con contratto fino al termine ELle attività didattiche C.F._1
(ossia dal 02.09.2022 fino al 30 giugno) ai sensi ELl'art. 4, comma secondo, LL L. n.
124 EL 1999, per orario completo, presso l'I.C. “P. Vannucci” di IT LL IE (PG)
; per a.s. 2023/2024 con contratto fino al termine ELle attività didattiche C.F._1
(ossia dal 01.09.2022 fino al 30 giugno) ai sensi ELl'art. 4, comma secondo, LL L. n.
124 EL 1999, per orario completo, presso D.D. “F. Rasetti” di AS EL LA (PG)
PGEE021002.
- di non aver mai beneficiato ELl'erogazione LL somma di € 500,00 annui, destinata allo sviluppo ELle competenze professionali (c.d. «carta elettronica EL docente»), nonostante l'espletamento di mansioni identiche a quelle svolte dai colleghi di ruolo, in violazione di quanto disposto in materia dagli artt. 63 e 64 CCNL di comparto, che non recano distinzione tra personale a tempo determinato e personale a tempo indeterminato nel disciplinare gli obblighi di formazione e pure in violazione ELl'Accordo quadro allegato alla direttiva n. 1999/70 CE che, nelle clausole 4 e 6, vieta qualsivoglia forma di discriminazione nelle condizioni di impiego tra lavoratori e termine e di ruolo, anche rispetto ad ambito formativo;
2 - di ritenere illegittima tale esclusione, avuto altresì riguardo al contenuto LL disciplina ELl'emergenza sanitaria (art. 2 DL n. 22 ELl'8.4.2020), che ha consentito utilizzo di tale beneficio pure per acquistare “servizi di connettività”, da utilizzare per la didattica a distanza nonché alla sentenza n. 1842/2022 EL Consiglio di Stato, con la quale è stato disposto annullamento EL D.P.C.M. n. 32313 EL 2015, offrendo opzione ermeneutica costituzionalmente orientata LL legge n. 107/2015, tale da imporre riconoscimento EL c.d. bonus annuale di € 500,00 (pacificamente attribuito ai docenti in prova e part time) anche al personale assunto a tempo determinato, stante la contrarietà di detta esclusione rispetto ai precetti degli artt. 3, 35 e 97 Cost. e degli artt. 29, 63 e 64 EL
C.C.N.L. EL 29/11/2007 e all'ordinanza CGUE EL 18.5.2022, emessa nella causa C-
450/21, che giunge alle medesime conclusioni sulla base di quanto stabilito dalla clausola n. 4 ELl'accordo quadro allegato alla direttiva CE n. 70/1999.
Ritualmente evocato in giudizio, il non si è costituito e ne Controparte_1
è stata dichiarata la contumacia.
All'udienza odierna, la causa è stata discussa e decisa.
2. Motivi LL decisione.
La controversia assume carattere seriale e ha ad oggetto il riconoscimento, in favore LL parte ricorrente, EL bonus-carta docente di cui all'art. 1 comma 121 L.107/15, con riferimento agli anni scolastici nei quali ha prestato servizio a tempo determinato.
Il ricorso è fondato per le ragioni di seguito brevemente esposte.
Al fine di ELineare il contesto normativo di riferimento, in primo luogo, va richiamato l'art. 1, comma 121, LL legge 13 luglio 2015, n. 107, il quale prevede che “Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto EL limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione EL docente di ruolo ELle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, ELl'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per
l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi
3 per attività di aggiornamento e di qualificazione ELle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il , a corsi di laurea, di Controparte_2
laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito EL piano triennale ELl'offerta formativa ELle scuole e EL Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile…”.
Successivamente è intervenuto lo stesso Legislatore che, con l'art. 15, primo comma, EL d.l. 13 giugno 2023, n. 69, conv. con modif. nella legge n. 103 EL 10.8.2023 ha stabilito che “
1. La
Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione EL docente di ruolo ELle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado di cui all'articolo 1, comma 121, primo periodo, LL legge 13 luglio 2015, n. 107, è riconosciuta, per l'anno 2023, anche ai docenti con contratto di supplenza annuale su posto vacante e disponibile…”.
Quanto all'obbligo di formazione e aggiornamento, l'art. 282, primo comma, EL d.lgs. 297/1994
(T.U. scuola) già dispone(va) che “L'aggiornamento è un diritto-dovere fondamentale EL personale ispettivo, direttivo e docente. Esso è inteso come adeguamento ELle conoscenze allo sviluppo ELle scienze per singole discipline e nelle connessioni interdisciplinari;
come approfondimento LL preparazione didattica;
come partecipazione alla ricerca e alla innovazione didattico-pedagogica…”.
Ciò posto, è noto che, con ordinanza EL 18.5.2022, la CGUE ha statuito che “…La clausola 4, punto 1, ELl'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura nell'allegato LL direttiva 1999/70/CE EL Consiglio, EL 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato EL , e non al personale docente a tempo determinato di Controparte_1
tale , il beneficio di un vantaggio finanziario ELl'importo di EUR 500 all'anno, concesso CP_1
al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze
4 professionali, mediante una carta elettronica che può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione ELle competenze professionali, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, ad altre attività di formazione e per l'acquisto di servizi di connettività al fine di assolvere l'obbligo di effettuare attività professionali a distanza…”.
Con la sentenza n. 1842/2022, il Consiglio di Stato ha annullato il D.P.C.M. 32313/2015, che dettava regole in tema di modalità di assegnazione e di utilizzo LL carta per cui è causa, nella parte in cui escludeva i docenti non di ruolo per contrasto con i canoni posti dagli artt. 3, 35 e
97 Cost.
Di recente, con sentenza n. 29961 EL 27.10.2023 emessa ai sensi ELl'art. 363 bis c.p.c., la
Sezione lavoro LL Suprema Corte, premesso il riferimento all'annualità in materia di formazione docenti, ha chiarito che “…l'art. 1, co. 121 LL L. 107/2015 deve essere disapplicato, in quanto si pone in contrasto con la clausola 4 ELl'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, nella parte in cui limita il riconoscimento EL diritto alla Carta Docente ai solo insegnanti di ruolo e non lo consente rispetto agli insegnanti incaricati di supplenze annuali
(art. 4, co. 1, L. 124/1999) o fino al termine ELle attività didattiche (art. 1, co. 2, L. 124/1999) …
Il che comporta, di converso, l'affermazione EL principio per cui anche a tali docenti spetta ed in misura piena quello stesso beneficio…”.
Nella citata pronuncia, la Corte ha evidenziato che non può assumere alcuna valenza ostativa al riconoscimento EL beneficio nè l'omessa presentazione di una domanda in una procedura concepita con esclusione EL personale supplente nè la decadenza per esaurimento dei fondi nel biennio, ciò determinando, in concreto, la soppressione EL diritto per fatto EL creditore.
La Suprema Corte, in ordine alla struttura ELl'obbligazione per cui è causa ed alla possibilità di un'azione di adempimento in forma specifica - ora per allora - anche dopo il termine ELl'anno
5 scolastico, ha affermato altresì che, nonostante le peculiarità EL caso (trattasi di applicativo informatico che genera un codice di acquisto in favore dei titolari che gli esercenti possono accettare solo per prodotti coerenti con il disposto normativo), detto beneficio è assimilabile ad un'obbligazione di pagamento di una somma di denaro destinata ad una specifica tipologia di acquisti e che è possibile, oltre che interesse di entrambe le parti EL rapporto, consentire l'esercizio EL diritto/adempimento ELl'obbligazione in un periodo successivo alla maturazione, attribuendo al docente escluso “…un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi ELl'art. 22, comma 36, LL L. n. 724 EL 1994, dalla data EL diritto all'accredito alla concreta attribuzione.”
L'unico rimedio è costituito dal risarcimento EL danno, invece, con riferimento alle ipotesi di docenti cessati dal servizio (ossia destinatari di provvedimenti di cancellazione dalle graduatorie), purchè sia da costoro analiticamente allegato il pregiudizio effettivamente subito e ne sia operata valutazione in base al meccanismo LL prova presuntiva (tenendo conto ad es. ELle spese di formazione sostenute autonomamente con l'acquisto a tal fine di beni o servizi, ELle perdite di chances formative, LL menomazione non patrimoniale LL professionalità, etc.) e liquidazione di natura equitativa.
Quanto alla prescrizione, la Suprema Corte ha poi stabilito che l'azione di adempimento in forma specifica – al pari LL presente azione - si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c., decorrente dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui all'art. 4, comma 1 e 2, L. n. 124/1999, dalla data EL conferimento ELl'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica e che il termine relativo alle azioni risarcitorie per mancata attribuzione LL carta, stante la natura contrattuale LL responsabilità, è decennale e decorre, per i docenti già transitati in ruolo e cessati dal servizio o non più iscritti nelle graduatorie per le supplenze, dalla data LL loro fuoriuscita dal sistema scolastico.
Così ricostruito il contesto normativo di riferimento ed i criteri ermeneutici offerti, in funzione nomofilattica, dalla giurisprudenza di legittimità, la domanda sub iudice è fondata e va accolta,
6 in quanto è documentato in atti che la ricorrente ha prestato (ed attualmente presta a tempo indeterminato) servizio alle dipendenze EL resistente, nel periodo descritto nella CP_1
narrativa ELl'atto introduttivo, come docente reclutata mediante plurimi contratti di lavoro a tempo determinato per incarichi di supplenza, sino al termine ELle attività didattiche (sino al
30.6), ai sensi ELl'art. 4, commi 1 e 2 LL legge 124/1999.
Ne consegue che, in accoglimento EL ricorso, il resistente va Controparte_1
condannato ad emettere in favore LL ricorrente la carta elettronica per la formazione e l'aggiornamento dei docenti per gli aa.ss. 2019/2020, 2020/2021, 2021/22, 2022/23, 2023/24
(poiché solo attraverso il suo utilizzo può essere osservato il vincolo di destinazione imposto dal legislatore agli importi ad essa legati, secondo contenuto precettivo ELl'art. 1, comma 121, L.
n. 107 cit.), con accredito ELl'importo nominale di € 500,00 per ciascuna annualità, oltre al maggior importo tra interessi legali e rivalutazione monetaria, ai sensi ELl'art. 22, comma 36 l.
724/1994, maturato dalle singole annualità al saldo.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo sulla base dei parametri approvati con D.M. 55/2014 e s.m., tenendo conto EL valore EL decisum, degli incombenti effettivamente disimpegnati e ELl'impegno professionale richiesto dalla controversia, avente natura seriale.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando:
- condanna il resistente ad emettere, in favore LL ricorrente, la Controparte_1
carta elettronica per la formazione e l'aggiornamento dei docenti per gli aa.ss.
2019/2020, 2020/2021, 2021/22, 2022/23, 2023/24 con accredito ELl'importo nominale di €500,00 per ciascuna annualità, oltre al maggior importo tra interessi legali e rivalutazione monetaria, ai sensi ELl'art. 22, comma 36, LL legge 724/1994, maturato dalle singole annualità al saldo;
- condanna l'amministrazione convenuta a rifondere alla ricorrente le spese di lite, liquidate nell'importo di €1250,00 per compenso professionale, oltre r.f., Iva e Cap come
7 per legge, da distrarsi in favore degli avv.ti Cerotto Francesco, Miceli Walter, Ganci Fabio,
Rinaldi Giovanni, Zampieri Nicola, dichiaratisi procuratori antistatari.
Perugia, 18 luglio 2025
Il Giudice
Antonella Colaiacovo
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PERUGIA
Sezione Lavoro
Il Tribunale, in persona EL Giudice EL Lavoro dott.ssa Antonella Colaiacovo, nella causa civile iscritta al n. 586/2025 Ruolo G. Lav. Prev. Ass., promossa da
(avv. CEROTTO FRANCESCO, MICELI WALTER, GANCI FABIO, RINALDI Parte_1
GIOVANNI, ZAMPIERI NICOLA)
Parte ricorrente contro
Controparte_1
Parte resistente contumace ha emesso e pubblicato, ai sensi ELl'art. 429 c.p.c, all'udienza EL giorno 18 luglio 2025, la seguente
SENTENZA
1. Fatto e svolgimento EL giudizio.
Con ricorso depositato in data 7 maggio 2025, si è rivolta a questo Tribunale Parte_1
per sentire dichiarare il proprio diritto ad usufruire EL beneficio economico di €500,00 annui tramite la “carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione EL personale docente, come previsto dall'art. 1 L. 107/2015 per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/22, 2022/23,
2023/24 o per i diversi anni risultanti dovuti e, per l'effetto, ottenere condanna EL
[...]
a corrisponderle l'importo nominale complessivo di €2.500,00 oltre Controparte_1
interessi legali dalla maturazione EL credito sino al saldo, quale contributo alla formazione
1 professionale o, in via gradata, a titolo di risarcimento EL danno in forma specifica ai sensi ELl'art. 1218 c.c.
La ricorrente, a sostegno ELl'azione, ha affermato:
- di aver prestato servizio alle dipendenze EL , in forza di plurimi Controparte_1
contratti a termine e, in particolare: per a.s. 2019/2020, con contratto fino al termine ELle attività didattiche (ossia dal 27.09.2019 fino al 30 giugno) ai sensi ELl'art. 4, comma secondo, LL L. n. 124 EL 1999, per orario completo, presso l'I.C. “P. Vannucci” di IT LL IE (PG) ; per a.s. 2020/2021 con contratto dal 28.09.2020 al C.F._1
09.06.2021, per orario completo, presso l'I.C. “P. Vannucci” di IT LL IE (PG)
; per a.s. 2021/2022 con contratto fino al termine ELle attività didattiche C.F._1
(ossia dal 08.09.2021 fino al 30 giugno) ai sensi ELl'art. 4, comma secondo, LL L. n.
124 EL 1999, per orario completo, presso l'I.C. “P. Vannucci” di IT LL IE (PG)
; per a.s. 2022/2023 con contratto fino al termine ELle attività didattiche C.F._1
(ossia dal 02.09.2022 fino al 30 giugno) ai sensi ELl'art. 4, comma secondo, LL L. n.
124 EL 1999, per orario completo, presso l'I.C. “P. Vannucci” di IT LL IE (PG)
; per a.s. 2023/2024 con contratto fino al termine ELle attività didattiche C.F._1
(ossia dal 01.09.2022 fino al 30 giugno) ai sensi ELl'art. 4, comma secondo, LL L. n.
124 EL 1999, per orario completo, presso D.D. “F. Rasetti” di AS EL LA (PG)
PGEE021002.
- di non aver mai beneficiato ELl'erogazione LL somma di € 500,00 annui, destinata allo sviluppo ELle competenze professionali (c.d. «carta elettronica EL docente»), nonostante l'espletamento di mansioni identiche a quelle svolte dai colleghi di ruolo, in violazione di quanto disposto in materia dagli artt. 63 e 64 CCNL di comparto, che non recano distinzione tra personale a tempo determinato e personale a tempo indeterminato nel disciplinare gli obblighi di formazione e pure in violazione ELl'Accordo quadro allegato alla direttiva n. 1999/70 CE che, nelle clausole 4 e 6, vieta qualsivoglia forma di discriminazione nelle condizioni di impiego tra lavoratori e termine e di ruolo, anche rispetto ad ambito formativo;
2 - di ritenere illegittima tale esclusione, avuto altresì riguardo al contenuto LL disciplina ELl'emergenza sanitaria (art. 2 DL n. 22 ELl'8.4.2020), che ha consentito utilizzo di tale beneficio pure per acquistare “servizi di connettività”, da utilizzare per la didattica a distanza nonché alla sentenza n. 1842/2022 EL Consiglio di Stato, con la quale è stato disposto annullamento EL D.P.C.M. n. 32313 EL 2015, offrendo opzione ermeneutica costituzionalmente orientata LL legge n. 107/2015, tale da imporre riconoscimento EL c.d. bonus annuale di € 500,00 (pacificamente attribuito ai docenti in prova e part time) anche al personale assunto a tempo determinato, stante la contrarietà di detta esclusione rispetto ai precetti degli artt. 3, 35 e 97 Cost. e degli artt. 29, 63 e 64 EL
C.C.N.L. EL 29/11/2007 e all'ordinanza CGUE EL 18.5.2022, emessa nella causa C-
450/21, che giunge alle medesime conclusioni sulla base di quanto stabilito dalla clausola n. 4 ELl'accordo quadro allegato alla direttiva CE n. 70/1999.
Ritualmente evocato in giudizio, il non si è costituito e ne Controparte_1
è stata dichiarata la contumacia.
All'udienza odierna, la causa è stata discussa e decisa.
2. Motivi LL decisione.
La controversia assume carattere seriale e ha ad oggetto il riconoscimento, in favore LL parte ricorrente, EL bonus-carta docente di cui all'art. 1 comma 121 L.107/15, con riferimento agli anni scolastici nei quali ha prestato servizio a tempo determinato.
Il ricorso è fondato per le ragioni di seguito brevemente esposte.
Al fine di ELineare il contesto normativo di riferimento, in primo luogo, va richiamato l'art. 1, comma 121, LL legge 13 luglio 2015, n. 107, il quale prevede che “Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto EL limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione EL docente di ruolo ELle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, ELl'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per
l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi
3 per attività di aggiornamento e di qualificazione ELle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il , a corsi di laurea, di Controparte_2
laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito EL piano triennale ELl'offerta formativa ELle scuole e EL Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile…”.
Successivamente è intervenuto lo stesso Legislatore che, con l'art. 15, primo comma, EL d.l. 13 giugno 2023, n. 69, conv. con modif. nella legge n. 103 EL 10.8.2023 ha stabilito che “
1. La
Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione EL docente di ruolo ELle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado di cui all'articolo 1, comma 121, primo periodo, LL legge 13 luglio 2015, n. 107, è riconosciuta, per l'anno 2023, anche ai docenti con contratto di supplenza annuale su posto vacante e disponibile…”.
Quanto all'obbligo di formazione e aggiornamento, l'art. 282, primo comma, EL d.lgs. 297/1994
(T.U. scuola) già dispone(va) che “L'aggiornamento è un diritto-dovere fondamentale EL personale ispettivo, direttivo e docente. Esso è inteso come adeguamento ELle conoscenze allo sviluppo ELle scienze per singole discipline e nelle connessioni interdisciplinari;
come approfondimento LL preparazione didattica;
come partecipazione alla ricerca e alla innovazione didattico-pedagogica…”.
Ciò posto, è noto che, con ordinanza EL 18.5.2022, la CGUE ha statuito che “…La clausola 4, punto 1, ELl'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura nell'allegato LL direttiva 1999/70/CE EL Consiglio, EL 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato EL , e non al personale docente a tempo determinato di Controparte_1
tale , il beneficio di un vantaggio finanziario ELl'importo di EUR 500 all'anno, concesso CP_1
al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze
4 professionali, mediante una carta elettronica che può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione ELle competenze professionali, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, ad altre attività di formazione e per l'acquisto di servizi di connettività al fine di assolvere l'obbligo di effettuare attività professionali a distanza…”.
Con la sentenza n. 1842/2022, il Consiglio di Stato ha annullato il D.P.C.M. 32313/2015, che dettava regole in tema di modalità di assegnazione e di utilizzo LL carta per cui è causa, nella parte in cui escludeva i docenti non di ruolo per contrasto con i canoni posti dagli artt. 3, 35 e
97 Cost.
Di recente, con sentenza n. 29961 EL 27.10.2023 emessa ai sensi ELl'art. 363 bis c.p.c., la
Sezione lavoro LL Suprema Corte, premesso il riferimento all'annualità in materia di formazione docenti, ha chiarito che “…l'art. 1, co. 121 LL L. 107/2015 deve essere disapplicato, in quanto si pone in contrasto con la clausola 4 ELl'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, nella parte in cui limita il riconoscimento EL diritto alla Carta Docente ai solo insegnanti di ruolo e non lo consente rispetto agli insegnanti incaricati di supplenze annuali
(art. 4, co. 1, L. 124/1999) o fino al termine ELle attività didattiche (art. 1, co. 2, L. 124/1999) …
Il che comporta, di converso, l'affermazione EL principio per cui anche a tali docenti spetta ed in misura piena quello stesso beneficio…”.
Nella citata pronuncia, la Corte ha evidenziato che non può assumere alcuna valenza ostativa al riconoscimento EL beneficio nè l'omessa presentazione di una domanda in una procedura concepita con esclusione EL personale supplente nè la decadenza per esaurimento dei fondi nel biennio, ciò determinando, in concreto, la soppressione EL diritto per fatto EL creditore.
La Suprema Corte, in ordine alla struttura ELl'obbligazione per cui è causa ed alla possibilità di un'azione di adempimento in forma specifica - ora per allora - anche dopo il termine ELl'anno
5 scolastico, ha affermato altresì che, nonostante le peculiarità EL caso (trattasi di applicativo informatico che genera un codice di acquisto in favore dei titolari che gli esercenti possono accettare solo per prodotti coerenti con il disposto normativo), detto beneficio è assimilabile ad un'obbligazione di pagamento di una somma di denaro destinata ad una specifica tipologia di acquisti e che è possibile, oltre che interesse di entrambe le parti EL rapporto, consentire l'esercizio EL diritto/adempimento ELl'obbligazione in un periodo successivo alla maturazione, attribuendo al docente escluso “…un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi ELl'art. 22, comma 36, LL L. n. 724 EL 1994, dalla data EL diritto all'accredito alla concreta attribuzione.”
L'unico rimedio è costituito dal risarcimento EL danno, invece, con riferimento alle ipotesi di docenti cessati dal servizio (ossia destinatari di provvedimenti di cancellazione dalle graduatorie), purchè sia da costoro analiticamente allegato il pregiudizio effettivamente subito e ne sia operata valutazione in base al meccanismo LL prova presuntiva (tenendo conto ad es. ELle spese di formazione sostenute autonomamente con l'acquisto a tal fine di beni o servizi, ELle perdite di chances formative, LL menomazione non patrimoniale LL professionalità, etc.) e liquidazione di natura equitativa.
Quanto alla prescrizione, la Suprema Corte ha poi stabilito che l'azione di adempimento in forma specifica – al pari LL presente azione - si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c., decorrente dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui all'art. 4, comma 1 e 2, L. n. 124/1999, dalla data EL conferimento ELl'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica e che il termine relativo alle azioni risarcitorie per mancata attribuzione LL carta, stante la natura contrattuale LL responsabilità, è decennale e decorre, per i docenti già transitati in ruolo e cessati dal servizio o non più iscritti nelle graduatorie per le supplenze, dalla data LL loro fuoriuscita dal sistema scolastico.
Così ricostruito il contesto normativo di riferimento ed i criteri ermeneutici offerti, in funzione nomofilattica, dalla giurisprudenza di legittimità, la domanda sub iudice è fondata e va accolta,
6 in quanto è documentato in atti che la ricorrente ha prestato (ed attualmente presta a tempo indeterminato) servizio alle dipendenze EL resistente, nel periodo descritto nella CP_1
narrativa ELl'atto introduttivo, come docente reclutata mediante plurimi contratti di lavoro a tempo determinato per incarichi di supplenza, sino al termine ELle attività didattiche (sino al
30.6), ai sensi ELl'art. 4, commi 1 e 2 LL legge 124/1999.
Ne consegue che, in accoglimento EL ricorso, il resistente va Controparte_1
condannato ad emettere in favore LL ricorrente la carta elettronica per la formazione e l'aggiornamento dei docenti per gli aa.ss. 2019/2020, 2020/2021, 2021/22, 2022/23, 2023/24
(poiché solo attraverso il suo utilizzo può essere osservato il vincolo di destinazione imposto dal legislatore agli importi ad essa legati, secondo contenuto precettivo ELl'art. 1, comma 121, L.
n. 107 cit.), con accredito ELl'importo nominale di € 500,00 per ciascuna annualità, oltre al maggior importo tra interessi legali e rivalutazione monetaria, ai sensi ELl'art. 22, comma 36 l.
724/1994, maturato dalle singole annualità al saldo.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo sulla base dei parametri approvati con D.M. 55/2014 e s.m., tenendo conto EL valore EL decisum, degli incombenti effettivamente disimpegnati e ELl'impegno professionale richiesto dalla controversia, avente natura seriale.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando:
- condanna il resistente ad emettere, in favore LL ricorrente, la Controparte_1
carta elettronica per la formazione e l'aggiornamento dei docenti per gli aa.ss.
2019/2020, 2020/2021, 2021/22, 2022/23, 2023/24 con accredito ELl'importo nominale di €500,00 per ciascuna annualità, oltre al maggior importo tra interessi legali e rivalutazione monetaria, ai sensi ELl'art. 22, comma 36, LL legge 724/1994, maturato dalle singole annualità al saldo;
- condanna l'amministrazione convenuta a rifondere alla ricorrente le spese di lite, liquidate nell'importo di €1250,00 per compenso professionale, oltre r.f., Iva e Cap come
7 per legge, da distrarsi in favore degli avv.ti Cerotto Francesco, Miceli Walter, Ganci Fabio,
Rinaldi Giovanni, Zampieri Nicola, dichiaratisi procuratori antistatari.
Perugia, 18 luglio 2025
Il Giudice
Antonella Colaiacovo
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