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Sentenza 7 maggio 2025
Sentenza 7 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 07/05/2025, n. 685 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 685 |
| Data del deposito : | 7 maggio 2025 |
Testo completo
Sent. n. Anno 2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI AVELLINO - PRIMA SEZIONE CIVILE
in persona del giudice istruttore dott.ssa Michela Palladino, in funzione di giudice unico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 2384/2024 Registro Generale Affari Contenziosi, avente ad oggetto: impugnazione ex art. 35 D.Lvo 25/2008
TRA
CUI 06WSJRR rappresentato e difeso dall'avv. Carmen Canonico, dom.to come Parte_1
in atti;
ricorrente
E
in persona del Ministro p.t.; Controparte_1
resistente contumace
Conclusioni:
le parti concludevano come da atti e verbali di causa.
MOTIVI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Il ricorrente, con ricorso ritualmente notificato al , chiedeva annullarsi il Controparte_1
provvedimento di diniego emesso dalla Commissione Territoriale per il Riconoscimento della
Protezione Internazionale di Caserta e, per l'effetto, riconoscere al ricorrente il diritto alla protezione internazionale, con conseguente rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari o di protezione sussidiaria;
e, in subordine, chiedeva disporsi un nuovo esame della richiesta di protezione internazionale da parte della Commissione Territoriale, tenendo conto delle nuove prove e delle argomentazioni presentate nel presente ricorso. 2
Il non si costituiva in giudizio. Controparte_1
Va rilevata l'incompetenza funzionale del Tribunale adito.
Con il d.l. 17.02.2017 n. 13, convertito dalla l. 13.04.2017, n. 46, sono state istituite le sezioni specializzate in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea in ogni Tribunale ordinario del luogo nel quale hanno sede le Corti d'appello.
L'art. 3 comma 2 DL 13/2017 ha attributo alla competenza delle sezioni specializzate istituite nei
Tribunali sede di Corte d'Appello, oltre a tutte le controversie in materia di accertamento dello stato di apolidia e dello stato di cittadinanza italiana, anche “tutte le controversie in materia di immigrazione e protezione internazionale”.
L'art. 19 bis del D.lgs. 150/2011, (come modificato dall'art. 15 Dlgs 149/2022 che non ha innovato la normativa sul punto) prevede che “È competente il tribunale sede della sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'unione europea del luogo in cui il ricorrente ha la dimora.
Nel caso di specie va individuata la competenza nel Tribunale di Napoli, in quanto sede di Corte
d'Appello ove è istituita la sezione specializzata di cui alla L. 46/2017.
Nulla per le spese attesa la contumacia della parte non soccombente.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando sulla domanda, così provvede:
1) dichiara la contumacia del;
Controparte_1
2) dichiara l'incompetenza del Tribunale di Avellino in favore del Tribunale di Napoli, dinanzi al quale la causa andrà riassunta nei termini di legge;
3) nulla per le spese.
Così deciso in Avellino il 05.05.2025.
Il Giudice
Dott.ssa Michela Palladino
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI AVELLINO - PRIMA SEZIONE CIVILE
in persona del giudice istruttore dott.ssa Michela Palladino, in funzione di giudice unico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 2384/2024 Registro Generale Affari Contenziosi, avente ad oggetto: impugnazione ex art. 35 D.Lvo 25/2008
TRA
CUI 06WSJRR rappresentato e difeso dall'avv. Carmen Canonico, dom.to come Parte_1
in atti;
ricorrente
E
in persona del Ministro p.t.; Controparte_1
resistente contumace
Conclusioni:
le parti concludevano come da atti e verbali di causa.
MOTIVI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Il ricorrente, con ricorso ritualmente notificato al , chiedeva annullarsi il Controparte_1
provvedimento di diniego emesso dalla Commissione Territoriale per il Riconoscimento della
Protezione Internazionale di Caserta e, per l'effetto, riconoscere al ricorrente il diritto alla protezione internazionale, con conseguente rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari o di protezione sussidiaria;
e, in subordine, chiedeva disporsi un nuovo esame della richiesta di protezione internazionale da parte della Commissione Territoriale, tenendo conto delle nuove prove e delle argomentazioni presentate nel presente ricorso. 2
Il non si costituiva in giudizio. Controparte_1
Va rilevata l'incompetenza funzionale del Tribunale adito.
Con il d.l. 17.02.2017 n. 13, convertito dalla l. 13.04.2017, n. 46, sono state istituite le sezioni specializzate in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea in ogni Tribunale ordinario del luogo nel quale hanno sede le Corti d'appello.
L'art. 3 comma 2 DL 13/2017 ha attributo alla competenza delle sezioni specializzate istituite nei
Tribunali sede di Corte d'Appello, oltre a tutte le controversie in materia di accertamento dello stato di apolidia e dello stato di cittadinanza italiana, anche “tutte le controversie in materia di immigrazione e protezione internazionale”.
L'art. 19 bis del D.lgs. 150/2011, (come modificato dall'art. 15 Dlgs 149/2022 che non ha innovato la normativa sul punto) prevede che “È competente il tribunale sede della sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'unione europea del luogo in cui il ricorrente ha la dimora.
Nel caso di specie va individuata la competenza nel Tribunale di Napoli, in quanto sede di Corte
d'Appello ove è istituita la sezione specializzata di cui alla L. 46/2017.
Nulla per le spese attesa la contumacia della parte non soccombente.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando sulla domanda, così provvede:
1) dichiara la contumacia del;
Controparte_1
2) dichiara l'incompetenza del Tribunale di Avellino in favore del Tribunale di Napoli, dinanzi al quale la causa andrà riassunta nei termini di legge;
3) nulla per le spese.
Così deciso in Avellino il 05.05.2025.
Il Giudice
Dott.ssa Michela Palladino