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Sentenza 28 giugno 2025
Sentenza 28 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Parma, sentenza 28/06/2025, n. 775 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Parma |
| Numero : | 775 |
| Data del deposito : | 28 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. n. 10/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di PARMA SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Simone Medioli Devoto Presidente rel. dott.ssa Paola Belvedere Giudice dott. Andrea Fiaschi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 10/2025 promossa da:
, nata a [...] il [...], rappresentata e difesa dall'Avv. Iolanda Parte_1
Barone del Foro di Parma, elettivamente domiciliata presso il medesimo difensore
RICORRENTE nei confronti di
, nato a [...] il giorno 11 febbraio 1961, rappresentato e difeso dall'Avv. Controparte_1
Michele Bonati del Foro di Parma, elettivamente domiciliato presso lo stesso difensore
RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Le parti private hanno precisato congiuntamente le conclusioni chiedendo dichiararsi la loro separazione personale senza condizioni accessorie.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 2 gennaio 2025 premetteva di avere celebrato Parte_2 matrimonio concordatario il 7 febbraio 1987 con e che dall'unione coniugale è Controparte_1 nato il figlio , divenuto maggiorenne. Per_1
Deducendo una sopravvenuta crisi matrimoniale e dando conto del comune stato di indipendenza economica, conveniva in giudizio lo stesso chiedendo dichiararsi la loro Controparte_1 separazione personale.
Ritualmente intervenuto il Pubblico Ministero, con atto scritto depositato il 23 maggio 2025 si costituiva in giudizio il convenuto aderendo alla domanda di separazione.
Assumendo, tuttavia, che la crisi matrimoniale era dipesa dall'altrui abbandono del tetto coniugale, chiedeva addebitarsi la separazione a . Parte_2
Con istanza congiunta depositata il 16 giugno 2025 le parti esponevano di avere raggiunto un accordo su ogni questione suscettibile di controversia e precisavano le conclusioni nei termini di cui in epigrafe.
Senza il deposito di ulteriori note scritte, la causa era infine trattenuta per la decisione del Collegio.
*****
La domanda formulata da entrambe le parti è fondata e va accolta.
La verificazione della condizione di intollerabilità della convivenza, che legittima la separazione, può dirsi infatti incontestata tra le parti e comunque ricavabile dalle reciproche allegazioni, così come dal loro stesso contegno processuale e dall'esplicita volontà di non conciliarsi.
Sussistono pertanto i presupposti di cui all'art. 151 comma 1 c.c. per l'invocata pronuncia di separazione personale consensuale.
Tenuto conto della natura del giudizio e dell'accordo raggiunto dagli interessati anche sotto tale profilo, vanno infine compensate integralmente le spese processuali.
P.Q.M.
Definitivamente decidendo e recependo le conclusioni congiunte delle parti:
- dichiara la separazione personale dei coniugi e , uniti in Controparte_1 Parte_2 matrimonio il 7 febbraio 1987, in Parma;
matrimonio trascritto nei Registri degli Atti di Matrimonio dello stesso Comune al numero 20, parte 2, serie A, anno 1987.
Visto l'art. 69 lett. d) D.P.R. n. 396/00, ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del suddetto Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza.
- compensa tra le parti le spese processuali.
Così deciso in Parma il 27 giugno 2025
Il Presidente est.
Simone Medioli Devoto
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di PARMA SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Simone Medioli Devoto Presidente rel. dott.ssa Paola Belvedere Giudice dott. Andrea Fiaschi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 10/2025 promossa da:
, nata a [...] il [...], rappresentata e difesa dall'Avv. Iolanda Parte_1
Barone del Foro di Parma, elettivamente domiciliata presso il medesimo difensore
RICORRENTE nei confronti di
, nato a [...] il giorno 11 febbraio 1961, rappresentato e difeso dall'Avv. Controparte_1
Michele Bonati del Foro di Parma, elettivamente domiciliato presso lo stesso difensore
RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Le parti private hanno precisato congiuntamente le conclusioni chiedendo dichiararsi la loro separazione personale senza condizioni accessorie.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 2 gennaio 2025 premetteva di avere celebrato Parte_2 matrimonio concordatario il 7 febbraio 1987 con e che dall'unione coniugale è Controparte_1 nato il figlio , divenuto maggiorenne. Per_1
Deducendo una sopravvenuta crisi matrimoniale e dando conto del comune stato di indipendenza economica, conveniva in giudizio lo stesso chiedendo dichiararsi la loro Controparte_1 separazione personale.
Ritualmente intervenuto il Pubblico Ministero, con atto scritto depositato il 23 maggio 2025 si costituiva in giudizio il convenuto aderendo alla domanda di separazione.
Assumendo, tuttavia, che la crisi matrimoniale era dipesa dall'altrui abbandono del tetto coniugale, chiedeva addebitarsi la separazione a . Parte_2
Con istanza congiunta depositata il 16 giugno 2025 le parti esponevano di avere raggiunto un accordo su ogni questione suscettibile di controversia e precisavano le conclusioni nei termini di cui in epigrafe.
Senza il deposito di ulteriori note scritte, la causa era infine trattenuta per la decisione del Collegio.
*****
La domanda formulata da entrambe le parti è fondata e va accolta.
La verificazione della condizione di intollerabilità della convivenza, che legittima la separazione, può dirsi infatti incontestata tra le parti e comunque ricavabile dalle reciproche allegazioni, così come dal loro stesso contegno processuale e dall'esplicita volontà di non conciliarsi.
Sussistono pertanto i presupposti di cui all'art. 151 comma 1 c.c. per l'invocata pronuncia di separazione personale consensuale.
Tenuto conto della natura del giudizio e dell'accordo raggiunto dagli interessati anche sotto tale profilo, vanno infine compensate integralmente le spese processuali.
P.Q.M.
Definitivamente decidendo e recependo le conclusioni congiunte delle parti:
- dichiara la separazione personale dei coniugi e , uniti in Controparte_1 Parte_2 matrimonio il 7 febbraio 1987, in Parma;
matrimonio trascritto nei Registri degli Atti di Matrimonio dello stesso Comune al numero 20, parte 2, serie A, anno 1987.
Visto l'art. 69 lett. d) D.P.R. n. 396/00, ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del suddetto Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza.
- compensa tra le parti le spese processuali.
Così deciso in Parma il 27 giugno 2025
Il Presidente est.
Simone Medioli Devoto