Sentenza 19 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 19/05/2025, n. 1591 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 1591 |
| Data del deposito : | 19 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce, Seconda Sezione Civile, in funzione di Giudice monocratico, in persona del g.o.p. Alessandro Maggiore, ha pronunziato, ex art. 281 sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 536 2024 R.G. avente ad oggetto “Appalto: altre ipotesi ex art. 1655 e ss. cc (ivi compresa l'azione ex 1669cc) ”, promossa da
, con l'Avv. MANFREDONIA FABIO;
Parte_1
parte attrice contro
con l'Avv. TRALDI FRANCESCA;
Controparte_1
parte convenuta
Con atto di citazione del 10.01.2024 la Società in persona Parte_1 dell'Amministratore delegato e legale rappresentante dr. , in proprio Controparte_2
e in qualità di mandataria del Raggruppamento Temporaneo di Imprese (R.T.I.) costituito tra essa ed il mandante , Controparte_3 conveniva in giudizio innanzi al Tribunale di Lecce il chiedendo Controparte_1
l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “1) accertare e dichiarare tenuto, e, per l'effetto, condannare il (C.F. ), in persona del Controparte_1 P.IVA_1
Sindaco pro-tempore, con sede legale in Gallipoli (LE) alla Via Antonietta De Pace n.
78, a pagarle - a saldo dei corrispettivi per i servizi che gli ha fornito (sia mediante attività a canone che mediante attività extracanone o su richiesta/segnalazione) in esecuzione degli ordini diretti di acquisto n. 1499279 del 07/08/2014 CIG 58876090A6
e n. 1810700 del 17/12/2014, dei relativi atti aggiuntivi semplificati, nonché delle relative proroghe, ed in aggiunta alla somma di € 1.557.139,26 che le ha versato in relazione agli stessi - la residua somma di € 41.664,75, oltre Iva come per legge ed oltre ancora gli interessi commerciali ex art. 5 d.lgs n. 231/2002, così come espressamente pattuito all'art. 9 co. 7 delle Condizioni Generali allegate alla
Convenzione, maturati e maturandi sugli importi delle singole fatture che risulteranno costituirne l'ammontare, dalle loro scadenze al saldo, o, gradatamente, sull'ammontare della stessa, dalla domanda sino al saldo, ovvero la diversa somma che dovesse
2) condannare il medesimo a pagarle le spese di lite.”.
Si costituiva in giudizio il chiedendo il rigetto della domanda e l'accoglimento CP_1 delle seguenti conclusioni: “in via preliminare ed assorbente ai sensi degli artt.163 e 164 c.p.c. dichiarare la nullità dell'azione proposta da nei Parte_1 confronti del - In via pregiudiziale e preliminare dichiarare la Controparte_1 improcedibilità e/o inammissibilità della domanda per violazione del principio del ne bis in idem. - Sempre in sede pregiudiziale e preliminare accertare e dichiarare la improcedibilità dell'azione per violazione del divieto di tutela frazionata del credito. - In subordine dichiarare l'avvenuta prescrizione del diritto di credito di Parte_1 nei confronti del - In estremo subordine, nel merito rigettare
[...] Controparte_4 la domanda proposta da nei confronti del Parte_1 Controparte_1 perché priva di ogni fondamento sia in fatto che in diritto.”.
La causa veniva rinviata all'udienza odierna per la decisione ex art. 281 sexies cpc.
L'eccezione sulla nullità della citazione per indeterminatezza della domanda è infondata e non può essere accolta per i seguenti motivi. Dall'atto di citazione emergono gli elementi di fatto e di diritto costituenti le ragioni della domanda nonché
l'oggetto della stessa. Parte attrice in citazione indica sia il rapporto negoziale intercorso con il (non disconosciuto in sede di comparsa di Controparte_1 costituzione) che le fatture emesse nell'ambito dello stesso ed i rispettivi importi.
Inoltre, dalla citazione si evince che la domanda è volta ad ottenere il pagamento della differenza tra l'importo complessivamente richiesto e quello corrisposto.
L'eccezione riguardante l'improcedibilità e/o inammissibilità della domanda per violazione del principio del ne bis in idem è infondata e non può essere accolta per i seguenti motivi. Il giudizio richiamato dal convenuto ha avuto ad oggetto l'accertamento dell'avvenuto pagamento di tre fatture (nn. 4416E/2015, 7702E/2015 e
2260E/2016) mentre oggetto del presente giudizio è il saldo dei corrispettivi per i servizi che parte attrice ha fornito al convenuto con riferimento a tutte le fatture emesse in virtù del dedotto rapporto contrattuale. Da tanto discende che anche l'eccezione sul frazionamento del credito non può trovare accoglimento poiché oggetto della domanda
è il pagamento del saldo di un debito unitario in un unico procedimento giudiziario.
L'eccezione sulla prescrizione del credito è infondata e non può essere accolta per i seguenti motivi. Il credito oggetto di causa attiene all'esecuzione di servizi nell'ambito di un rapporto contrattuale e, pertanto, soggetto alla prescrizione decennale con decorrenza dalla scadenza del rapporto (novembre 2019).
Il convenuto non disconosce l'esistenza del rapporto dedotto in giudizio e, pertanto, l'attore ha fornito la prova sul punto in virtù del noto principio per cui: “ il creditore, sia che agisca per l'adempimento, per la risoluzione o per il risarcimento del danno, deve soltanto dare la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto e, se previsto, del termine di scadenza limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento (Cass. SS.UU. n.13533/2001)”.
Inoltre, le fatture emesse dalla parte attrice non risultano specificatamente contestate
(ad eccezione delle tre fatture oggetto del precedente giudizio e per cui è pacifico che siano state integralmente pagate ma che risultano riportate in citazione ai fini del conteggio dell'intero rapporto dare/avere tra le parti) ed, in virtù del principio enunciato dalla Cassazione Civile, Sez. II, con la sentenza n. 3581/24, costituiscono piena prova dell'esistenza di un corrispondente contratto: “La fattura commerciale ha non soltanto efficacia probatoria nei confronti dell'emittente, che vi indica la prestazione e l'importo del prezzo, ma può costituire piena prova nei confronti di entrambe le parti dell'esistenza di un corrispondente contratto, allorché risulti accettata dal contraente destinatario della prestazione che ne è oggetto e annotata nelle scritture contabili”.
Pertanto, non avendo il convenuto dato prova dell'avvenuto pagamento del saldo dei corrispettivi per i servizi forniti, risulta meritevole di accoglimento la domanda attorea, considerato che è provata l'esistenza delle prestazioni per cui è causa.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando, così provvede:
accoglie la domanda attorea e per l'effetto condanna il convenuto al pagamento della residua somma di € 41.664,75 oltre iva ed interessi come per legge;
condanna il convenuto al pagamento, in favore di parte attrice, delle spese di lite che liquida in € 406,50 per spese ed € 2.906,00 per competenze oltre spese generali, iva e cap come per legge;
rigetta ogni altra domanda o eccezione proposta dalle parti.
Così deciso in Lecce, il 19/05/2025
Il giudice
Alessandro Maggiore