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Sentenza 6 marzo 2025
Sentenza 6 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 06/03/2025, n. 326 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 326 |
| Data del deposito : | 6 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
°°°° composta dai magistrati:
Antonella Vittoria Balsamo presidente
Dora Bonifacio consigliere
Antonino Fichera consigliere relatore riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 1530/2021 R.G. promossa da: nato a [...] il [...], c.f. , Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'avv. IN GIULIA, ; C.F._2
Appellante contro
Controparte_1
, c.f. , rappresentato e difeso, dall'avv.
[...] P.IVA_1
CAMPANELLA SALVATORE, ; C.F._3
Appellato
°°° All'udienza del 04.10.2024 le parti precisavano le conclusioni e la causa veniva posta in decisione assegnando i termini previsti dall'art. 190 c.p.c.
Concisa esposizione delle ragioni in fatto e diritto della decisione
- 1 - proponeva appello avverso la sentenza n. 269/2021 emessa dal Parte_1
Tribunale di Ragusa in data 15.03.2021 con la quale era stato condannato a restituire la somma di euro 8.278,21 a titolo di indennità indebitamente percepita.
Prima di esaminare i motivi proposti dall'appellante, occorre valutare l'eccezione di inammissibilità dell'appello proposta ai sensi dell'art. 342 c.p.c. e dell'art. 348 bis c.p.c.
L'appello non può essere giudicato inammissibile, sia perchè presenta compiutamente i requisiti indicati dai numeri 1 e 2 dell'art. 342 cpc, sia perché è fondato per le ragioni di seguito esposte.
°°°° affida a due motivi la critica alla sentenza di primo grado. Con il Parte_1
primo lamenta la violazione del principio della corrispondenza tra domanda e pronunzia, rilevando che il tribunale avrebbe emesso la decisione andando “ultra petita”. Con il secondo motivo si afferma l'errore nel merito della decisione perché – contrariamente all'esito dell'istruttoria - avrebbe accertato l'esistenza di compensi percepiti in eccesso.
°°°
La delibazione delle questioni può iniziare dal secondo motivo di appello che riveste valore assorbente e può essere esaminato avvalendosi del principio della cd “ragione più liquida della decisione” che consente l'inversione dell'ordine delle questioni quando una di esse riveste valore assorbente delle altre.
Il aveva Controparte_1
convenuto in giudizio Controparte_2 Controparte_3 CP_4
[...] Controparte_5 Controparte_6 CP_7
, e
[...] Persona_1 Parte_2 Parte_1
questi ultimi nelle rispettive qualità di presidente e vicepresidente Persona_2
del consorzio;
gli altri quali ex membri del comitato direttivo.
Il domandava la restituzione delle somme indebitamente percepite a titolo di CP_1
indennità di funzione, partitamente indicate per ciascuno, nel periodo 01.1.2002 -
- 2 - 31.3.2008, in esubero rispetto agli importi stabiliti, ai sensi della legislazione regionale, dal D.A. n. 311 del 05.IV.1986 e dalla delibera di G.R. n. 352 del 10.VI.1991.
Il valorizzava anche un “atto di sottomissione” sottoscritto in data CP_1
02.12.2008 con il quale i convenuti si erano obbligati alla restituzione degli eventuali importi in eccesso percepiti.
Il Tribunale di Ragusa, disposta c.t.u. e condividendone l'esito, rigettava la domanda proposta nei confronti di tutti i convenuti, eccezion fatta per l'odierno appellante.
Osservava in proposito che la consulenza aveva accertato che le indennità loro corrisposte si mantenevano nei limiti soglia fissati dalla legge;
“…quanto al convenuto
il C.T.U. ha per contro verificato che l'applicazione degli Parte_1
indicati criteri alle variabili del caso evidenziano il versamento, in favore del predetto, della complessiva somma di € 57.383,75 nel solo mese di giugno 2005, a fronte di “un tetto massimo mensile pari ad € 2.892,16, quindi con un esubero su base mensile pari ad € 54.491,59”, verosimilmente in gran parte ascrivibile all'erogazione di emolumenti arretrati (cfr. relazione depositata il 24.V.2019, da intendersi qui interamente richiamata e trascritta). In difetto di evidenze che consentano di acclarare le causali sottostanti all'anzidetto accredito, la condictio attorea deve conseguentemente ritenersi fondata quanto alla minor somma di € 8.278,21 chiesta in domanda, al cui pagamento
l'IN va perciò condannato;
…”. (così p. 5 della sentenza)
La motivazione appena riferita veniva criticata dall'appellante lamentando l'errata valutazione delle risultanze istruttorie da parte del primo giudice.
In particolare, veniva osservato che l'appellante nel periodo di indagine demandata al consulente tecnico, anni 2002-(marzo)2008, aveva percepito un'indennità complessiva che si manteneva entro il limite (pari ad euro 34.705,90) stabilito dall'articolo 83 della legge regionale numero 6 del 2001, come modificato dall'articolo 129, comma 5, della legge regionale numero 2 del 2002.
Quanto all'importo di euro 57.383,75, percepito nel mese di giugno 2005, veniva rilevato che si trattava di un conguaglio dovuto per le indennità maturate negli anni
2002, 2003, 2004 nei quali era stata corrisposta, per l'intero anno, la somma di euro
- 3 - 7.962,24, palesemente inferiore all'indennità media corrisposta negli anni successivi, pari ad euro 26.029,44.
Il tribunale, come sopra detto, ha ritenuto che tale tesi non fosse stata provata e per tale ragione ha giudicato l' soccombente, fondando la decisione sull'esito della Parte_1
consulenza tecnica di cui si rende, pertanto, opportuno dar breve resoconto.
L'accertamento tecnico veniva disposto con il seguente mandato “ ... C.T.U. volta ad accertare, sulla scorta della documentazione in atti, l'entità delle somme partitamente percepite dai convenuti in esubero, rispetto al tetto massimo stabilito dall'art. 83 L.R.
n. 6/2001, come modificato dall'art. 129, comma quinto, L.R. n. 2/2002 e art. 1 L.R. n.
15/1993, a titolo di indennità per le funzioni svolte nell'ambito e nell'interesse del
CONSORZIO attore dall'01.I.2002 al 31.III.2008, esponendo, ove possibile, l'entità delle indennità dovute e percette per ciascuna delle annualità oggetto di causa, …”
(così l'ordinanza del 05.10.2018).
Il tribunale ha, dunque, inteso verificare se nell'arco temporale 2002- 2008 l' Parte_1
avesse percepito, a titolo di indennità, somme in esubero rispetto a quelle che la legge consentiva.
Il consulente ha così risposto. “La verifica delle somme erogate ai convenuti medesimi,
è stata effettuata osservando la seguente procedura:
1. ho estratto i dati relativi alle somme erogate a ciascun convenuto nell'arco temporale oggetto del riscontro, dall'01.01.2002 al 31.03.2008;
2. essendo chiamato ad individuare, in uniformità al mandato ricevuto dal Giudice, gli eventuali esuberi rispetto al tetto massimo stabilito ho riportato il tetto massimo stabilito dall'art. 83 della L.R. n.6/2001 e successive modificazioni, riferito alla competenza del periodo.
3. ho compendiato in apposito tabulato all'uopo predisposto tutti gli elementi desumibili dagli allegati predetti per ciascun dipendente e su base annua (Allegato 1, Tabella 1);
- 4 -
4. ho sviluppato in appositi tabulati i dati per ciascun dipendente su base annua e mensile
(Allegato 2, Tabelle 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8);
Dalle elaborazioni effettuate si può rilevare che nell'arco temporale assunto a riferimento come da mandato del giudice, nel complesso non emergono compensi in esubero rispetto al tetto massimo stabilito dall'art. 83 della L.R. n. 6/2001 come modificato dall'art. 129, comma quinto, L.R. n. 2/2002, tranne che per il Vice
Presidente sig. (si veda la Tabella 1.4). Relativamente al Vice Parte_1
Presidente sig. nel mese di giugno 2005 risultano erogati compensi Parte_1 per € 57.383,75 contro un tetto massimo mensile pari ad € 2.892,16, quindi, con un esubero su base mensile pari ad € 54.491,59.
Su base annua, al sig. vennero erogati complessivamente € 65.413,54, Parte_1 rispetto ad un tetto massimo su base annua pari ad € 34.705,90, quindi con un esubero annuale pari ad € 30.707,64. Considerati gli importi complessivamente percepiti dal sig. negli anni precedenti (si vedano le Tabelle 1.1, 1.2 e 1.3), dove Parte_1
può notarsi come le erogazioni mensili siano di notevolmente minore importo rispetto a quanto percepito nei periodi successivi, può apparire verosimile che tale anomalo importo erogato nel mese di giugno 2005 sia ascrivibile ad arretrati relativi agli anni precedenti. E ciò anche alla luce del fatto che il rimborso chiesto nell'atto di citazione risulta pari ad € 8.278,21”. (cfr. ctu, p. 14 ss).
La tabella 1, allegata alla relazione di consulenza, per ciò che concerne l' Parte_1
rivela quanto segue:
TABELLA 1
TOTALE 2002 TOTALE 2003 TOTALE 2004 TOTALE 2005 TOTALE 2006 TOTALE 2007 TOTALE 2008 Pt_3
Max 34.705,90 34.705,90 34.705,90 34.705,90 34.705,90 34.705,90 8.676,48 216.911,90
[...] Erogata 7.962,33 7.962,24 7.962,24 65.413,54 26.029,44 26.029,44 6.362,75 147.721,98
Il consulente ha, dunque, accertato che nel periodo in esame l'indennità complessiva percepita è stata inferiore alla soglia posta dalla legge mentre per l'anno 2005, isolatamente considerato, l'appellante avrebbe percepito una somma di euro Parte_1
30.707,64 in eccesso rispetto alla soglia di legge.
- 5 - Se la domanda proposta era la restituzione di somme indebitamente percepite in un dato arco temporale, ciò che rileva è accertare se l'importo complessivamente ricevuto in quel dato periodo sia o meno conforme al limite/soglia fissato dalla legge (e tanto trovava puntuale riscontro nel mandato conferito dal tribunale al consulente tecnico).
Non sembra che il tribunale, adottando la decisione sopra riferita, abbia tenuto in debito conto il complessivo esito della consulenza ma abbia fondato la decisione sul dato parziale relativo all'anno 2005, limitando poi la condanna ad euro 8.278,21 perché era questo il quantum domandato dall'attore.
L'atto di citazione, infatti, contiene in proposito un prospetto riepilogativo della somma richiesta in restituzione ai vari convenuti che, con riferimento ad così recita Parte_1
“marzo 08-maggio 10, assenze 28, dovuta 75.340,40; erogata 166.738,34, differenza
8.278,21” e tale prospettazione trova poi conferma nel petitum.
Ora, in disparte, l'evidente incongruità del calcolo contenuto nel detto prospetto riepilogativo e la questione relativa all'esatta individuazione del periodo in relazione al quale la restituzione viene richiesta (cioè se 2002-2010 come inteso dal tribunale ovvero
2008-2010 come sostenuto dall'appellante con il primo motivo di appello), va osservato che anche per il periodo 2008 (marzo) -2010 (maggio) la consulenza dell'ufficio non ha accertato l'esistenza di indennità percepite in eccesso rispetto al limite di legge.
Le considerazioni appena esposte palesano l'errore in cui è incorso il tribunale nel valutare l'esito dell'istruttoria e la fondatezza del motivo di gravame in esame.
Va, infine, rilevato che il appellato su tale (decisiva) questione non ha offerto CP_1 alcuna utile difesa limitandosi ad osservare “3) L'avversa domanda è comunque priva di alcun fondamento: L'appellante ritiene, contrariamente a quanto risulta in giudizio che la domanda formulata in primo grado dal nei confronti del Dr. CP_1 Parte_1
avesse limitazioni temporali o probatorie che non è dato rinvenire negli atti di causa;
In primo grado il in ciascun atto (citazione, memorie 183, memoria Parte_4
conclusionale) e nelle deduzioni di udienza ha sempre fondato la propria domanda sul
Part presupposto che il compenso erogato al Dr. da parte dell era stato Parte_1 erroneamente calcolato e conseguentemente chiedeva la restituzione della somma di €
- 6 - 8.278,00; Il Tribunale con la sentenza impugnata ha correttamente applicato i criteri di riparto dell'onere della prova e quanto emerso dalla attività istruttoria compiuta;
…”
(cfr. p.
2-3 della comparsa di risposta depositata nel presente giudizio).
Completezza di motivazione suggerisce di negare rilievo decisivo ai fini della fondatezza della domanda all'atto di “sottomissione” sottoscritto in data 02.12.2008 con il quale si era impegnato a restituire le eventuali differenze tra il Parte_1
compenso complessivamente corrisposto per il periodo maggio-ottobre 2008 e quanto dovesse essere definito dalla Regione Siciliana in seguito alla definitiva interpretazione dell'art.83 della L.R. 6/2001, così come modificato dall'art.129 comma 5 della L.R.
2/2002 o in seguito ad eventuali riduzioni delle somme apposte in bilancio da parte dell'assessorato . Parte_5
Dall'atto in questione può inferirsi solo un riconoscimento (limitato ad un preciso arco temporale) subordinato al preventivo accertamento dell'esistenza di compensi percepiti in eccesso rispetto a quanto consentito dalla normativa citata.
°°°
Le spese di entrambi i gradi del giudizio seguono la soccombenza e vanno poste a carico del , nella CP_1 Controparte_1
misura liquidata in dispositivo senza tenere conto per il presente grado della voce istruttoria/trattazione in assenza di attività difensiva ad essa pertinente.
P. Q. M.
La Corte di appello di Catania, prima sezione civile, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. 1530/2021 R.G, così statuisce: in riforma della sentenza n.
269/21 emessa dal Tribunale di Ragusa, rigetta la domanda proposta dal
[...] nei confronti di Controparte_1 [...]
condanna il Parte_1 Controparte_1
al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio in favore di
[...] [...]
che si liquidano in euro 3.800,00 per compensi oltre spese generali, iva e cpa Parte_1
per il primo grado ed in euro 3.000,00 per compensi ed euro 355,00 per spese oltre spese generali, iva e cpa per il presente grado.
- 7 - Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della prima sezione civile della Corte di appello, il 26.02.2025
Il consigliere est. Il presidente
Antonino Fichera Antonella Vittoria Balsamo
- 8 -
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
°°°° composta dai magistrati:
Antonella Vittoria Balsamo presidente
Dora Bonifacio consigliere
Antonino Fichera consigliere relatore riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 1530/2021 R.G. promossa da: nato a [...] il [...], c.f. , Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'avv. IN GIULIA, ; C.F._2
Appellante contro
Controparte_1
, c.f. , rappresentato e difeso, dall'avv.
[...] P.IVA_1
CAMPANELLA SALVATORE, ; C.F._3
Appellato
°°° All'udienza del 04.10.2024 le parti precisavano le conclusioni e la causa veniva posta in decisione assegnando i termini previsti dall'art. 190 c.p.c.
Concisa esposizione delle ragioni in fatto e diritto della decisione
- 1 - proponeva appello avverso la sentenza n. 269/2021 emessa dal Parte_1
Tribunale di Ragusa in data 15.03.2021 con la quale era stato condannato a restituire la somma di euro 8.278,21 a titolo di indennità indebitamente percepita.
Prima di esaminare i motivi proposti dall'appellante, occorre valutare l'eccezione di inammissibilità dell'appello proposta ai sensi dell'art. 342 c.p.c. e dell'art. 348 bis c.p.c.
L'appello non può essere giudicato inammissibile, sia perchè presenta compiutamente i requisiti indicati dai numeri 1 e 2 dell'art. 342 cpc, sia perché è fondato per le ragioni di seguito esposte.
°°°° affida a due motivi la critica alla sentenza di primo grado. Con il Parte_1
primo lamenta la violazione del principio della corrispondenza tra domanda e pronunzia, rilevando che il tribunale avrebbe emesso la decisione andando “ultra petita”. Con il secondo motivo si afferma l'errore nel merito della decisione perché – contrariamente all'esito dell'istruttoria - avrebbe accertato l'esistenza di compensi percepiti in eccesso.
°°°
La delibazione delle questioni può iniziare dal secondo motivo di appello che riveste valore assorbente e può essere esaminato avvalendosi del principio della cd “ragione più liquida della decisione” che consente l'inversione dell'ordine delle questioni quando una di esse riveste valore assorbente delle altre.
Il aveva Controparte_1
convenuto in giudizio Controparte_2 Controparte_3 CP_4
[...] Controparte_5 Controparte_6 CP_7
, e
[...] Persona_1 Parte_2 Parte_1
questi ultimi nelle rispettive qualità di presidente e vicepresidente Persona_2
del consorzio;
gli altri quali ex membri del comitato direttivo.
Il domandava la restituzione delle somme indebitamente percepite a titolo di CP_1
indennità di funzione, partitamente indicate per ciascuno, nel periodo 01.1.2002 -
- 2 - 31.3.2008, in esubero rispetto agli importi stabiliti, ai sensi della legislazione regionale, dal D.A. n. 311 del 05.IV.1986 e dalla delibera di G.R. n. 352 del 10.VI.1991.
Il valorizzava anche un “atto di sottomissione” sottoscritto in data CP_1
02.12.2008 con il quale i convenuti si erano obbligati alla restituzione degli eventuali importi in eccesso percepiti.
Il Tribunale di Ragusa, disposta c.t.u. e condividendone l'esito, rigettava la domanda proposta nei confronti di tutti i convenuti, eccezion fatta per l'odierno appellante.
Osservava in proposito che la consulenza aveva accertato che le indennità loro corrisposte si mantenevano nei limiti soglia fissati dalla legge;
“…quanto al convenuto
il C.T.U. ha per contro verificato che l'applicazione degli Parte_1
indicati criteri alle variabili del caso evidenziano il versamento, in favore del predetto, della complessiva somma di € 57.383,75 nel solo mese di giugno 2005, a fronte di “un tetto massimo mensile pari ad € 2.892,16, quindi con un esubero su base mensile pari ad € 54.491,59”, verosimilmente in gran parte ascrivibile all'erogazione di emolumenti arretrati (cfr. relazione depositata il 24.V.2019, da intendersi qui interamente richiamata e trascritta). In difetto di evidenze che consentano di acclarare le causali sottostanti all'anzidetto accredito, la condictio attorea deve conseguentemente ritenersi fondata quanto alla minor somma di € 8.278,21 chiesta in domanda, al cui pagamento
l'IN va perciò condannato;
…”. (così p. 5 della sentenza)
La motivazione appena riferita veniva criticata dall'appellante lamentando l'errata valutazione delle risultanze istruttorie da parte del primo giudice.
In particolare, veniva osservato che l'appellante nel periodo di indagine demandata al consulente tecnico, anni 2002-(marzo)2008, aveva percepito un'indennità complessiva che si manteneva entro il limite (pari ad euro 34.705,90) stabilito dall'articolo 83 della legge regionale numero 6 del 2001, come modificato dall'articolo 129, comma 5, della legge regionale numero 2 del 2002.
Quanto all'importo di euro 57.383,75, percepito nel mese di giugno 2005, veniva rilevato che si trattava di un conguaglio dovuto per le indennità maturate negli anni
2002, 2003, 2004 nei quali era stata corrisposta, per l'intero anno, la somma di euro
- 3 - 7.962,24, palesemente inferiore all'indennità media corrisposta negli anni successivi, pari ad euro 26.029,44.
Il tribunale, come sopra detto, ha ritenuto che tale tesi non fosse stata provata e per tale ragione ha giudicato l' soccombente, fondando la decisione sull'esito della Parte_1
consulenza tecnica di cui si rende, pertanto, opportuno dar breve resoconto.
L'accertamento tecnico veniva disposto con il seguente mandato “ ... C.T.U. volta ad accertare, sulla scorta della documentazione in atti, l'entità delle somme partitamente percepite dai convenuti in esubero, rispetto al tetto massimo stabilito dall'art. 83 L.R.
n. 6/2001, come modificato dall'art. 129, comma quinto, L.R. n. 2/2002 e art. 1 L.R. n.
15/1993, a titolo di indennità per le funzioni svolte nell'ambito e nell'interesse del
CONSORZIO attore dall'01.I.2002 al 31.III.2008, esponendo, ove possibile, l'entità delle indennità dovute e percette per ciascuna delle annualità oggetto di causa, …”
(così l'ordinanza del 05.10.2018).
Il tribunale ha, dunque, inteso verificare se nell'arco temporale 2002- 2008 l' Parte_1
avesse percepito, a titolo di indennità, somme in esubero rispetto a quelle che la legge consentiva.
Il consulente ha così risposto. “La verifica delle somme erogate ai convenuti medesimi,
è stata effettuata osservando la seguente procedura:
1. ho estratto i dati relativi alle somme erogate a ciascun convenuto nell'arco temporale oggetto del riscontro, dall'01.01.2002 al 31.03.2008;
2. essendo chiamato ad individuare, in uniformità al mandato ricevuto dal Giudice, gli eventuali esuberi rispetto al tetto massimo stabilito ho riportato il tetto massimo stabilito dall'art. 83 della L.R. n.6/2001 e successive modificazioni, riferito alla competenza del periodo.
3. ho compendiato in apposito tabulato all'uopo predisposto tutti gli elementi desumibili dagli allegati predetti per ciascun dipendente e su base annua (Allegato 1, Tabella 1);
- 4 -
4. ho sviluppato in appositi tabulati i dati per ciascun dipendente su base annua e mensile
(Allegato 2, Tabelle 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8);
Dalle elaborazioni effettuate si può rilevare che nell'arco temporale assunto a riferimento come da mandato del giudice, nel complesso non emergono compensi in esubero rispetto al tetto massimo stabilito dall'art. 83 della L.R. n. 6/2001 come modificato dall'art. 129, comma quinto, L.R. n. 2/2002, tranne che per il Vice
Presidente sig. (si veda la Tabella 1.4). Relativamente al Vice Parte_1
Presidente sig. nel mese di giugno 2005 risultano erogati compensi Parte_1 per € 57.383,75 contro un tetto massimo mensile pari ad € 2.892,16, quindi, con un esubero su base mensile pari ad € 54.491,59.
Su base annua, al sig. vennero erogati complessivamente € 65.413,54, Parte_1 rispetto ad un tetto massimo su base annua pari ad € 34.705,90, quindi con un esubero annuale pari ad € 30.707,64. Considerati gli importi complessivamente percepiti dal sig. negli anni precedenti (si vedano le Tabelle 1.1, 1.2 e 1.3), dove Parte_1
può notarsi come le erogazioni mensili siano di notevolmente minore importo rispetto a quanto percepito nei periodi successivi, può apparire verosimile che tale anomalo importo erogato nel mese di giugno 2005 sia ascrivibile ad arretrati relativi agli anni precedenti. E ciò anche alla luce del fatto che il rimborso chiesto nell'atto di citazione risulta pari ad € 8.278,21”. (cfr. ctu, p. 14 ss).
La tabella 1, allegata alla relazione di consulenza, per ciò che concerne l' Parte_1
rivela quanto segue:
TABELLA 1
TOTALE 2002 TOTALE 2003 TOTALE 2004 TOTALE 2005 TOTALE 2006 TOTALE 2007 TOTALE 2008 Pt_3
Max 34.705,90 34.705,90 34.705,90 34.705,90 34.705,90 34.705,90 8.676,48 216.911,90
[...] Erogata 7.962,33 7.962,24 7.962,24 65.413,54 26.029,44 26.029,44 6.362,75 147.721,98
Il consulente ha, dunque, accertato che nel periodo in esame l'indennità complessiva percepita è stata inferiore alla soglia posta dalla legge mentre per l'anno 2005, isolatamente considerato, l'appellante avrebbe percepito una somma di euro Parte_1
30.707,64 in eccesso rispetto alla soglia di legge.
- 5 - Se la domanda proposta era la restituzione di somme indebitamente percepite in un dato arco temporale, ciò che rileva è accertare se l'importo complessivamente ricevuto in quel dato periodo sia o meno conforme al limite/soglia fissato dalla legge (e tanto trovava puntuale riscontro nel mandato conferito dal tribunale al consulente tecnico).
Non sembra che il tribunale, adottando la decisione sopra riferita, abbia tenuto in debito conto il complessivo esito della consulenza ma abbia fondato la decisione sul dato parziale relativo all'anno 2005, limitando poi la condanna ad euro 8.278,21 perché era questo il quantum domandato dall'attore.
L'atto di citazione, infatti, contiene in proposito un prospetto riepilogativo della somma richiesta in restituzione ai vari convenuti che, con riferimento ad così recita Parte_1
“marzo 08-maggio 10, assenze 28, dovuta 75.340,40; erogata 166.738,34, differenza
8.278,21” e tale prospettazione trova poi conferma nel petitum.
Ora, in disparte, l'evidente incongruità del calcolo contenuto nel detto prospetto riepilogativo e la questione relativa all'esatta individuazione del periodo in relazione al quale la restituzione viene richiesta (cioè se 2002-2010 come inteso dal tribunale ovvero
2008-2010 come sostenuto dall'appellante con il primo motivo di appello), va osservato che anche per il periodo 2008 (marzo) -2010 (maggio) la consulenza dell'ufficio non ha accertato l'esistenza di indennità percepite in eccesso rispetto al limite di legge.
Le considerazioni appena esposte palesano l'errore in cui è incorso il tribunale nel valutare l'esito dell'istruttoria e la fondatezza del motivo di gravame in esame.
Va, infine, rilevato che il appellato su tale (decisiva) questione non ha offerto CP_1 alcuna utile difesa limitandosi ad osservare “3) L'avversa domanda è comunque priva di alcun fondamento: L'appellante ritiene, contrariamente a quanto risulta in giudizio che la domanda formulata in primo grado dal nei confronti del Dr. CP_1 Parte_1
avesse limitazioni temporali o probatorie che non è dato rinvenire negli atti di causa;
In primo grado il in ciascun atto (citazione, memorie 183, memoria Parte_4
conclusionale) e nelle deduzioni di udienza ha sempre fondato la propria domanda sul
Part presupposto che il compenso erogato al Dr. da parte dell era stato Parte_1 erroneamente calcolato e conseguentemente chiedeva la restituzione della somma di €
- 6 - 8.278,00; Il Tribunale con la sentenza impugnata ha correttamente applicato i criteri di riparto dell'onere della prova e quanto emerso dalla attività istruttoria compiuta;
…”
(cfr. p.
2-3 della comparsa di risposta depositata nel presente giudizio).
Completezza di motivazione suggerisce di negare rilievo decisivo ai fini della fondatezza della domanda all'atto di “sottomissione” sottoscritto in data 02.12.2008 con il quale si era impegnato a restituire le eventuali differenze tra il Parte_1
compenso complessivamente corrisposto per il periodo maggio-ottobre 2008 e quanto dovesse essere definito dalla Regione Siciliana in seguito alla definitiva interpretazione dell'art.83 della L.R. 6/2001, così come modificato dall'art.129 comma 5 della L.R.
2/2002 o in seguito ad eventuali riduzioni delle somme apposte in bilancio da parte dell'assessorato . Parte_5
Dall'atto in questione può inferirsi solo un riconoscimento (limitato ad un preciso arco temporale) subordinato al preventivo accertamento dell'esistenza di compensi percepiti in eccesso rispetto a quanto consentito dalla normativa citata.
°°°
Le spese di entrambi i gradi del giudizio seguono la soccombenza e vanno poste a carico del , nella CP_1 Controparte_1
misura liquidata in dispositivo senza tenere conto per il presente grado della voce istruttoria/trattazione in assenza di attività difensiva ad essa pertinente.
P. Q. M.
La Corte di appello di Catania, prima sezione civile, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. 1530/2021 R.G, così statuisce: in riforma della sentenza n.
269/21 emessa dal Tribunale di Ragusa, rigetta la domanda proposta dal
[...] nei confronti di Controparte_1 [...]
condanna il Parte_1 Controparte_1
al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio in favore di
[...] [...]
che si liquidano in euro 3.800,00 per compensi oltre spese generali, iva e cpa Parte_1
per il primo grado ed in euro 3.000,00 per compensi ed euro 355,00 per spese oltre spese generali, iva e cpa per il presente grado.
- 7 - Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della prima sezione civile della Corte di appello, il 26.02.2025
Il consigliere est. Il presidente
Antonino Fichera Antonella Vittoria Balsamo
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