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Sentenza 18 aprile 2025
Sentenza 18 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Paola, sentenza 18/04/2025, n. 412 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Paola |
| Numero : | 412 |
| Data del deposito : | 18 aprile 2025 |
Testo completo
N. 1716/2017 RGAC
TRIBUNALE DI PAOLA
SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Paola, Sezione Civile, in composizione monocratica, nella persona del dott. Alberto
CAPRIOLI, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di Ruolo Generale degli Affari Contenziosi in epigrafe tra
(c.f. , in persona del legale rappresentante pro-tempore, Parte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa, unitamente e disgiuntamente, dall'Avv. e dall'Avv. Controparte_1
Edoardo Sommella ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo, sito in Paola (CS), via
Mannarino n. 4, in virtù di procura alle liti posta in calce all'atto di citazione in opposizione a d.i. con richiesta di provvedimento di urgenza;
-ATTRICE OPPONENTE- contro
(c.f. , in persona dell'Amministratore Unico pro-tempore, rappresentata CP_2 P.IVA_2
e difesa dall'Avv. Beniamino Iacovo ed elettivamente domiciliata presso lo studio del medesimo, sito in Cetraro (CS) Via Lungo Aron II Traversa Palazzo A, in virtù di procura alle liti rilasciata su foglio separato e posta in calce alla memoria di costituzione e risposta;
- CONVENUTA OPPOSTA –
OGGETTO: altri contratti atipici – opposizione a decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n.
419/2017, emesso il 13/09/2017 dal Tribunale di Paola all'esito del procedimento monitorio n.
1360/2017 r.g.a.c. e notificato a mezzo pec in data 14.9.2017.
CONCLUSIONI: come da note scritte, autorizzate dal Giudice e depositate telematicamente dalle parti, quivi da intendersi integralmente richiamate e trascritte.
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo con richiesta di provvedimento di urgenza ritualmente notificato, la società in p.l.r.p.t. proponeva opposizione avverso il Parte_1 pagina 1 di 17 decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n. 419/2017, emesso su istanza della in CP_2
p.l.r.p.t., dal Tribunale di Paola in data 13.09.2017, con il quale veniva ingiunto alla società, odierna opponente, di pagare in favore della ricorrente, immediatamente, la somma di € 330.000,00, oltre interessi come da domanda e le spese del procedimento monitorio.
A sostegno dell'opposizione la società opponente deduceva: - l'inesistenza del credito vantato dalla nei confronti della società - la stipula di 3 contratti con la società CP_2 Parte_1
opposta, ossia contratto n. 1108 del 21.06.2011, c.d. contratto originario;
scrittura privata del
19.06.2011, scrittura privata del 3.5.2012, diretta a modificare e integrare il contratto originario e superare la scrittura privata del 19.06.2011; - che il contratto originario aveva quale oggetto la fornitura, da parte della di n. 2 impianti fotovoltaici: l'impianto A e l'impianto B, mentre con CP_2
l'ultima scrittura privata l'oggetto del contratto veniva integrato con l'impianto C;
- il totale della fornitura veniva modificato in complessivi euro 1.260.000,00 più IVA di legge (art. 7 scrittura privata
3.5.2012) e le modalità di pagamento prevedevano il rilascio di cambiali a garanzia del fornitore;
- in base agli obblighi contrattuali assunti dalla gli impianti dovevano essere dotati dell'elemento CP_2 fotovoltaico e dell'inverter, nonché la doveva inoltre consegnare i manuali di impianto e CP_2 curarne l'aggiornamento, obbligandosi a fornire l'assistenza per l'ottenimento da parte del Gestore dei
Servizi Elettrici (GSE) dei contratti in conto energia ed in conto scambio, oltre i corrispettivi ceduti dalla rete;
- tali obblighi non sono stati modificati con la successiva scrittura privata e sono rimasti vigenti;
- non ha assolto ai propri obblighi perché ha fornito solo 2 dei 3 impianti e ha omesso CP_2 la fornitura di tutta la documentazione tecnica (manuale d'impianto) e l'aggiornamento della stessa;
- non ha, in particolare, fornito l'impianto denominato contrattualmente B, chiavi in mano (art. 3 CP_2
scrittura privata), ma n. 4 macchine Zenith SolarZ20; - le macchine sono prive dell'elemento fotovoltaico che genera energia e dell'inverter, ossia degli elementi essenziali per l'uso e per produrre energia;
- non vi è stata la richiesta di incentivo per l'impianto B;
- la perizia di parte allegata comprova il grave inadempimento di che non ha completato la fornitura e, conseguentemente, non ha mai CP_2
avuto diritto al saldo prezzo;
- le macchine Solar Zenith, abbandonate in situ presso il committente sono inidonee a ottenere l'incentivo, che peraltro, doveva essere richiesto entro il 30.6.2012; la mancata realizzazione dell'impianto ha comportato per l'opponente una perdita di oltre 50.000,00 euro;
- alla data della scrittura privata del 3.5.2012, aveva corrisposto a la somma di Parte_1 CP_2
euro 890.000,00 e successivamente effettuò un secondo pagamento di euro 100.000,00, per un totale di euro 990.000,00, per come evincibile dal libro giornale della società; - in data 27.12.2012 CP_2
emise la fattura n. 90 di euro 148.500,00, immediatamente dopo stornata con nota di credito n. 7 del
31.12.2012, entrambe regolarmente registrate;
- la fattura n. 89 di euro 330.000,00, allegata alla pagina 2 di 17 richiesta di ingiunzione, per contro, non è mai pervenuta all'opponente che la disconosce;
- Pt_1 Pt_1
ha fornito documentazione scritta idonea a contrastare il preteso credito di poiché attesta
[...] CP_2
il suo inadempimento, fatto suffragato dalla dichiarazione autografa del legale rappresentante della rilasciata il 9.12.2013; - sussiste il fumus, presupposto giuridico per la revoca del decreto o CP_2 quantomeno l'immediata revoca dell'esecutorietà, con urgenza anche stante la manifesta temerarietà dell'azione di - con riguardo al periculum in mora, l'elevato importo portato dall'ingiunzione, CP_2 comparato con la piccola dimensione dell'azienda opponente, comporterebbe un danno irreparabile, in quanto spoglierebbe la società (già defraudata degli incentivi) dei mezzi necessari per la prosecuzione della propria attività principale.
Tanto premesso, instava, in via preliminare e con urgenza, eventualmente anche ai sensi dell'art. 700
c.p.c., inaudita altera parte, ovvero previa fissazione di apposita udienza, revocarsi la esecutorietà del decreto opposto, stante la prova scritta della insussistenza e, comunque, della contestazione del rapporto sottostante correlato all'emissione dei titoli cambiari posti a base dell'ingiunzione e la mancanza assoluta nel fascicolo monitorio della prova della positiva esecuzione del contratto di fornitura da parte di asserita creditrice;
in via principale e nel merito, annullarsi e CP_2 revocarsi il decreto ingiuntivo n. 419/2017, emesso dal Tribunale di Paola, in danno dell'opponente, per quanto in narrativa indicato, dichiarando illegittima la pretesa dell'opposta di cui al CP_2
ricorso per decreto ingiuntivo;
in via subordinata, nella denegata e non creduta ipotesi di mancato accoglimento delle eccezioni e deduzioni che precedevano, annullarsi e revocarsi il decreto ingiuntivo opposto e rideterminare il credito dell'opposta in base alle risultanze istruttorie, non avendo la CP_2 provato l'esatta esecuzioni delle obbligazioni contrattuali di fornitura, né la congruità dei costi, da
[...]
determinare anche a mezzo di CTU, acquisiti i documenti rilevanti con ordine ex art. 210 c.p.c.; instava, inoltre, affinchè si determinasse in favore dell'opponente e a carico di un CP_2 risarcimento danni per la mancata realizzazione dell'impianto cd. B, considerato il mancato introito dell'incentivo GSE, da quantificarsi in base alle risultanze di perizia ovvero in via equitativa, nonché per la condanna della alla rimozione, a sua cura e spese, delle macchine posizionate sulla CP_2
proprietà , sul piazzale in adiacenza alla cabina elettrica, con vittoria di spese di lite, Parte_1 anche ai sensi dell'art 96 c.p.c., da distrarsi in favore dei procuratori antistatari.
Apertosi il sub procedimento cautelare in corso di causa, con ordinanza resa in data 6.11.2017, il precedente Giudice sul ruolo rigettava la richiesta di sospensione della provvisoria esecuzione del D.I. opposto, formulata inaudita altera parte, fissando, al contempo, per la discussione nel contraddittorio tra le parti unicamente in ordine alla richiesta di sospensione ex art. 649 c.p.c., l'udienza del pagina 3 di 17 15.12.2017. Stante la mancata comparizione delle parti, detto procedimento cautelare, veniva poi dichiarato estinto.
Radicatosi il contraddittorio, con memoria di costituzione e risposta, tempestivamente depositata in data 14.12.2017, si costituiva in giudizio l'opposta la quale, sostenendo l'infondatezza in fatto e in diritto delle deduzioni di parte opponente, chiedeva, in via preliminare, confermarsi la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto;
nel merito, rigettare integralmente perché destituita di fondamento logico giuridico, l'opposizione formulata da controparte, confermando il medesimo e, comunque, condannare l'opponente a pagare la somma di € 300.000,00 oltre iva 10% ed interessi moratori dal dovuto al soddisfo, con vittoria di lite.
Espletata la trattazione della controversia, esaurita la fase istruttoria, nel corso della quale veniva depositata e acquisita idonea documentazione, assunta la prova orale ed espletata CTU, le parti, mediante il deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza dell'8.04.2025, autorizzate dal Giudice
e depositate telematicamente dalle parti, precisavano le conclusioni e la causa veniva introitata a sentenza.
Considerato l'oggetto del contendere, occorre premettere, innanzitutto, che il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo (artt. 633 ss. c.p.c.) si configura come una seconda ed eventuale fase del giudizio già introdotto dal creditore opposto con l'originario ricorso monitorio (cfr. Cass. civ., sez. 2, sentenza n.
7020 del 12/03/2019, sez. 2, sentenza n. 15702 del 27/07/2004, sez. 2, sentenza n. 4121 del
22/03/2001). Abbandonata ormai la risalente e desueta teoria del procedimento d'impugnazione, la giurisprudenza di legittimità assevera ormai da tempo la concezione unitaria del procedimento monitorio, per cui l'opposizione a decreto ingiuntivo non costituisce un autonomo e distinto procedimento rispetto alla fase sommaria, bensì un'ulteriore fase di svolgimento a cognizione piena ed in contraddittorio tra le parti. Da tale premessa procedurale consegue un importante corollario, ossia un'inversione della posizione processuale delle parti (restando invariata la loro posizione sostanziale), nel senso che la qualità di attore spetta al creditore che ha chiesto l'ingiunzione e quella di convenuto al debitore opponente. All'instaurazione di tale giudizio consegue, pertanto, che l'onere della prova, come previsto dall'art. 2697 c.c., è posto a carico del creditore opposto, il quale agisce per far valere un proprio diritto di credito e, quindi, deve dimostrare la sua esistenza;
mentre al debitore opponente incombe l'onere di provare i fatti estintivi, modificativi o impeditivi da lui eventualmente eccepiti al fine di contestare la fondatezza dell'avversa pretesa creditoria (cfr. in questi termini, ex plurimis, Cass. civ. sez. I del 22.04.2003 n. 6421). Il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo si atteggia, infatti, come un ordinario procedimento di cognizione il cui oggetto non è ristretto alla verifica delle condizioni di ammissibilità e di validità del decreto monitorio, ma si estende all'accertamento della pagina 4 di 17 fondatezza dei fatti costitutivi del diritto in contestazione. Sicché, il giudice dell'opposizione è investito del potere-dovere di pronunciarsi sulla pretesa fatta valere con la domanda di ingiunzione e sulle eccezioni ex adverso proposte, ancorché il decreto monitorio sia stato emesso fuori dalle condizioni stabilite dalla legge, non potendo limitarsi ad accertare e dichiarare la nullità del medesimo decreto.
Quindi, l'oggetto del giudizio di opposizione non è tanto la valutazione della legittimità e validità del decreto ingiuntivo impugnato, quanto, piuttosto, la fondatezza o meno, al momento della decisione, della pretesa creditoria originariamente azionata in sede monitoria (cfr. in questo senso, tra le altre,
Cass. civ. n. 15026/2005; Cass. civ. n. 15186/2003; Cass. civ. n. 6663/2002); sicché il diritto del preteso creditore (convenuto in senso formale, ma attore in senso sostanziale) deve essere congruamente provato, indipendentemente dall'esistenza dei presupposti di legge richiesti per l'emissione del decreto ingiuntivo (cfr. in tal senso, ex multis, Cass. civ. n. 20613/2011).
E', poi, noto che il creditore che agisce per ottenere l'adempimento della prestazione posta a carico della controparte (nella specie, la parte opposta) deve provare la fonte (negoziale o legale) del diritto fatto valere e il relativo termine di scadenza (se previsto), limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'altrui inadempimento. Invece, il debitore convenuto (nella specie, la parte opponente) è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa (costituito dall'avvenuto adempimento) o, comunque, della sussistenza di circostanze, a lui non imputabili, che hanno impedito la corretta esecuzione della sua prestazione contrattuale (ovvero eventi oggettivi estranei alla sua volontà, imprevedibili ed inevitabili con l'uso dell'ordinaria diligenza). Parimenti, nell'ipotesi in cui è dedotto non l'inadempimento dell'obbligazione, ma il suo inesatto adempimento (derivando quest'ultimo dalla violazione di doveri accessori, dalla mancata osservanza dell'obbligo di diligenza o dalla difformità, quantitativa o qualitativa, dei beni ricevuti), grava sul debitore l'onere di dimostrare l'esatto adempimento della propria prestazione (cfr. in questo senso, ex plurimis, Cass. civ. sez. I del
15.07.2011 n. 15659).
Il giudice dell'opposizione, dunque, deve accertare la fondatezza della pretesa creditoria dell'opposto non più in base alla sussistenza dei presupposti per l'emanazione del decreto ingiuntivo, ma sulla scorta dell'intero materiale probatorio prodotto nella causa. “Con l'opposizione a decreto ingiuntivo si instaura un normale procedimento di cognizione, nel quale il creditore opposto può produrre nuove prove ad integrazione di quelle già offerte nella fase monitoria ed il giudice non valuta soltanto la sussistenza delle condizioni e della prova documentale necessarie per l'emanazione della ingiunzione, ma la fondatezza (e le prove relative) della pretesa creditoria nel suo complesso, con la conseguenza che l'accertamento dell'esistenza del credito travolge e supera le eventuali insufficienze probatorie riscontrabili nella fase monitoria” (Cass. n. 9927/04).
pagina 5 di 17 Tanto chiarito, l'opposizione è parzialmente fondata e, per l'effetto, il decreto ingiuntivo deve essere revocato con conseguente rideterminazione del credito per le ragioni e nei termini di seguito esposti.
Orbene, nella fattispecie in esame, la società opposta ha richiesto ed ottenuto il decreto ingiuntivo per cui è causa in virtù del residuo credito di euro 300.000,00 oltre iva al 10%, indi, complessivi euro
330.000,00, da essa vantato, in forza della fattura n. 89 del 27.12.2012, a titolo di saldo del prezzo pattuito per la realizzazione di complessivi tre impianti fotovoltaici. Ciò era stato dalle parti convenuto in data 21.06.2011, con la stipula del contratto n. 11008 rev. 00, con il quale veniva pattuita, dapprima, la realizzazione di due impianti (cc.dd. A e B), per il complessivo importo di euro 1.500.000,00 (cfr. all. 3 parte opponente e all. 1 parte opposta) e, per effetto delle successive pattuizioni intercorse tra le medesime, ossia due scritture private, una del 19.09.2011 e l'altra del 03.05.2012, con le quali venivano apportate delle modifiche al contratto originario e concordate nuove forme, termini e modalità di pagamento, prevedendo, nella specie, la realizzazione di un terzo impianto, c.d. “C”, per un costo totale di fornitura pari a euro 1.260.000,00. Peraltro, con la sottoscrizione della scrittura del
03.05.2012, la al fine di garantire il pagamento della somma di € Parte_2
500.000,00, rilasciava alla delle cambiali (cfr. all. 2 di parte opponente e all. 3 di parte CP_2
opposta). A fronte di ciò, la società opponente, nell'eccepire l'inesistenza del credito vantato dalla nei suoi confronti, ha dedotto che la società opposta, dei tre impianti ad essa commissionati, ne CP_2 avrebbe realizzato solo due, ad esclusione dell'impianto B, lamentando, peraltro, la mancanza di elementi essenziali, contrattualmente previsti per gli impianti, la mancata consegna della documentazione necessaria e il relativo disbrigo delle pratiche sul portale GSE. A fondamento della propria opposizione, dunque, la società ha eccepito il grave inadempimento da parte Parte_1
della società fornitrice CP_2
Ebbene, dalle allegazioni fattuali della società opponente, suffragate dalle stesse allegazioni documentali tanto dell'una che dell'altra, oltre che dalle risultanze dell'espletata istruttoria orale e dalle stesse risultanze della CTU, la a quanto pare, stando così le cose, sarebbe incorsa in un inesatto CP_2
adempimento della prestazione a fronte del quale avrebbe, poi, fatto seguito il rifiuto ad adempiere e, indi, di eseguire il pagamento richiesto dalla in forza della fattura n. 89 posta a base CP_2 dell'azionato procedimento monitorio.
Infatti, per come rilevato anche dallo stesso CTU, in base alle risultanze documentali in atti, con il contratto stipulato il 21.06.2011, tanto era stato convenuto tra le parti: “Il presente contratto ha per oggetto la realizzazione di N. 1 impianto fotovoltaico (di seguito denominato impianto A), con formula chiavi in mano, alimentato da fonte rinnovabile (energia del sole) per la produzione di energia elettrica, e di N. 1 impianto fotovoltaico a concentrazione - HPCV (di seguito denominato impianto B),
pagina 6 di 17 con formula chiavi in mano, alimentato da fonte rinnovabile (energia del sole) per la produzione di energia elettrica e termica, entrambi da realizzare presso il sito di proprietà del Committente in loc.
La Bruca, snc - 87029 - Scalea (CS), meglio identificato catastalmente al foglio 18, particelle, 367,
368, 620...L'impianto A realizzerà la generazione di EE tramite un insieme di moduli fotovoltaici da circa 200 kW (di picco a condizioni nominali) che produrrà corrente elettrica continua..., l'impianto B realizzerà la generazione combinata (cogenerazione CHP) di EE e di ET tramite un insieme di unità fotovoltaiche ad alta concentrazione (HCPV) da circa 144 kW (di picco a condizioni nominali) per la produzione di corrente elettrica continua, opportunamente convertita in corrente alternata da un sistema inverter, collegato al punto di connessione conformemente alle condizioni di tensione e frequenza per un corretto allacciamento alla rete ENEL, e di circa 352 kW (di picco a condizioni nominali) per la produzione di acqua calda, opportunamente accumulata da un sistema di serbatoi, collegato fino al collettore l'allacciamento alla rete interna di utenza del committente.... totale fornitura € 1.500.000,00 (Euro unmilionecinquecentomila,00). L'importo è inteso IVA esclusa (20%, applicabile al 10% su richiesta scritta di applicazione IVA ridotta al 10%)...”. In data 19.09.2011, veniva poi, con apposita scrittura privata, apportata una modifica al precitato contratto nei termini di lavoro di sub-appalto e di tempistiche;
scrittura che veniva poi completamente superata, per come convenuto espressamente dalle stesse parti (cfr. punto secondo della scrittura privata del 3.5.2012 “Le
Parti intendono superare la Scrittura privata stipulata in data 19/06/2011, riportata alla presente come allegato A”), con la sottoscrizione, in data 03.05.2012, di una seconda scrittura che, integrando e modificando il contratto originario, prevedeva quanto segue: “…la fornitura di n.1 impianto fotovoltaico (denominato impianto C), con una formula chiavi in mano, alimentato da fonte rinnovabile (energia del sole) per la produzione di energia elettrica, da realizzare presso il sito nella disponibilità del Committente in località La Bruca, snc - 87029 - Scalea (CS), meglio identificato catastalmente al foglio 18, particella n. 911... Gli impianti A e C realizzeranno la generazione di EE tramite un insieme di moduli fotovoltaici rispettivamente da circa 200 kW (di picco e condizioni nominali) il primo e da circa 127 kW (di picco a condizioni nominali) il secondo...nella Descrizione dell'impianto la potenza elettrica dell'impianto B viene ridotta da circa 144 kW (di picco a condizioni normali) a circa 18 kW (di picco a condizioni nominali), unitamente alla riduzione della potenza termica da circa 352 kW (di picco in condizioni nominali) a circa 44 kW (di picco a condizioni nominali)... Per effetto di quanto specificato nei punti precedenti, il totale fornitura dei prezzi viene modificato in € 1.260.000,00 … più IVA di legge...”.
A quanto pare, per come verrà di seguito esposto e giusta quanto evincibile dal compendio probatorio in atti, l'impianto denominato B non sarebbe stato per niente realizzato dalla che, indi, sarebbe CP_2
pagina 7 di 17 incorsa in un inadempimento della prestazione/fornitura commissionatale non esattamente eseguita per come contrattualmente convenuto, dapprima con il contratto del 21.06.2011 e poi con la definitiva scrittura del 3.5.2012. Infatti, stante quanto convenuto dalle parti in questa ultima scrittura, nessun rilievo, ai fini del decidere, assume quella del 19.9.2011, siccome ritenuta superata dalle stesse parti di comune accordo.
Devono, innanzitutto, ritenersi provati, in quanto non contestati tra le parti e/o comunque oggetto di prova documentale, i seguenti fatti: dapprima, con il primo contratto del 21.06.2011 le parti concordavano, quale costo complessivo della fornitura, l'importo di euro 1.500.000,00, oltre IVA;
successivamente, detto importo, con la scrittura privata del 3.5.2012 è stato concordemente ridotto ad euro 1.260.000,00, prevedendo, oltre alla realizzazione dei primi due impianti, anche un terzo impianto, ossia l'impianto C. Dette circostanze sono state confermate e non contestate da ambedue le parti.
Occorre, invece, evidenziare che se da un lato la società contesta recisamente Parte_1
l'esatta esecuzione dell'intera prestazione da parte della lamentando ritardi e/o omissioni di CP_2
consegne di parti degli impianti e documenti, sia A, che B, che C, tuttavia, di contro, per come evincibile dalle allegazioni documentali di parte opposta, in realtà, l'inadempimento sembrerebbe essere limitato al solo impianto B, così per come risultante anche dall'elaborato peritale in atti.
Ai sensi di quanto espressamente previsto dall'art. 1460 c.c. “Nei contratti con prestazioni corrispettive, ciascuno dei contraenti può rifiutarsi di adempiere la sua obbligazione, se l'altro non adempie o non offre di adempiere contemporaneamente la propria, salvo che termini diversi per
l'adempimento siano stati stabiliti dalle parti o risultino dalla natura del contratto. Tuttavia, non può rifiutarsi la esecuzione se, avuto riguardo alle circostanze, il rifiuto è contrario alla buona”. Giova evidenziare che l'inadempimento sussiste anche nel caso, come quello di cui al presente giudizio, di adempimento inesatto, in quanto il creditore ha diritto all'esatta prestazione.
È necessario, a questo punto, richiamare i principi di diritto che regolano il riparto dell'onere probatorio in materia contrattuale secondo cui il creditore che agisce per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento;
eguale criterio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile al caso in cui il debitore convenuto per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno eccepisca l'inadempimento dell'altra parte, ex art. 1460 c.c., risultando, in tal caso, invertiti i ruoli delle parti in lite, poiché il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l'altrui inadempimento, ed il creditore agente dovrà dimostrare il proprio adempimento, ovvero pagina 8 di 17 la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione. Nel caso in cui sia dedotto non l'inadempimento dell'obbligazione, ma il suo inesatto adempimento, al creditore istante sarà del pari sufficiente la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento (per violazione di doveri accessori, come quello di informazione, ovvero per mancata osservanza dell'obbligo di diligenza, o per difformità quantitative o qualitative dei beni), gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto, esatto adempimento. (cfr. Cass. Sez. Un. 13533/2001).
Inoltre, uguale criterio di riparto dell'onere della prova deve applicarsi nel caso in cui il debitore convenuto per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno si avvalga dell'eccezione di inadempimento di cui all'art. 1460 c.c., risultando, in tale ipotesi, invertiti i ruoli delle parti, poiché il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l'altrui inadempimento ed il creditore agente dovrà dimostrare il proprio adempimento ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione (cfr. in questo senso, ex plurimis, Cass. civ. sez. III del 20.01.2015 n. 826 e Cass. civ. sez. I del 15.07.2011 n. 15659).
Invero, ai fini della delibazione della fondatezza della domanda di accertamento dell'inadempimento di uno dei contraenti, il giudice deve valutare, anche in difetto di una formale eccezione ai sensi del citato art. 1460 c.c., le difese con cui la parte contro la quale la domanda viene proposta opponga, a sua volta,
l'inadempienza dell'altra (cfr. in questi termini Cass. civ. sez. II del 9.12.2015 n. 24851). In particolare, per pacifica giurisprudenza, in caso di inadempienze reciproche delle parti, è necessario procedere alla valutazione comparativa del comportamento dei contraenti, tenendo in considerazione, alla luce dei fatti di causa e delle prove acquisite in atti, non solo l'elemento cronologico, ma anche gli apporti di causalità e proporzionalità esistenti tra le prestazioni inadempiute e la loro incidenza sulla funzione economico-sociale del contratto (cfr. in questo senso, tra le altre, Cass. civ. sez. III del 5.07.2018 n.
17590). Tanto al fine di stabilire se il comportamento di una parte abbia giustificato il rifiuto dell'altra di eseguire le prestazioni dovute, in quanto occorre valutare, anche alla luce del principio di buona fede e correttezza di cui agli artt. 1375 e 1175 c.c., se la condotta della parte inadempiente ha inciso sulla funzione economico-sociale del contratto ed influito sull'equilibrio sinallagmatico dello stesso, tenuto conto dell'interesse della controparte. Infatti, quando l'inadempimento non è grave, il rifiuto di adempiere la controprestazione non può ritenersi in buona fede e, quindi, giustificato;
mentre, detto rifiuto deve considerarsi in buona fede se si traduce in un comportamento oggettivamente ragionevole e logico, nel senso che trova concreta giustificazione nel raffronto tra le prestazioni ineseguite e quelle rifiutate in relazione ai legami di corrispettività e contemporaneità delle medesime (cfr. in tal senso, ex multis, Cass. civ. sez. III del 6.11.1981 n. 5865). Dunque, mediante la valutazione comparativa dei comportamenti tenuti dalle parti, va accertato quale di esse si è resa responsabile delle violazioni maggiormente rilevanti da cui è conseguita l'alterazione del sinallagma contrattuale, in relazione ai pagina 9 di 17 rispettivi interessi ed all'entità degli inadempimenti, con la conseguenza che, qualora l'inadempimento di una parte sia valutato prevalente, deve considerarsi legittimo il rifiuto dell'altra di adempiere la propria obbligazione (cfr. in tal senso, ex plurimis, Cass. civ. sez. II del 22.05.2019 n. 13827).
Nell'ambito del procedimento monitorio integra eccezione d'inadempimento ex art. 1460 c.c.
l'opposizione avverso un decreto ingiuntivo emesso per il pagamento di una somma a titolo di corrispettivo contrattuale con cui la parte ingiunta si limiti a chiedere la revoca del decreto e, in via riconvenzionale, la pronuncia della risoluzione del contratto per l'altrui inadempimento, con la conseguenza che grava, in quel caso, sull'opposto l'onere di provare il proprio esatto adempimento (cfr.
Cass. n. 22666/2009). E' altresì pacifico che sebbene la mancanza di gravità dell'inadempimento renda l'eccezione di cui all'art. 1460 c.c. contraria a buona fede (Cass. 12791/2021, 22626/2016, 8880/2000) ciò non deve indurre a ritenere che la gravità idonea a compromettere il rapporto sinallagmatico fra le contrapposte prestazioni, ex art. 1460 c.c., sia la stessa richiesta per giustificare la risoluzione del contratto, essendo la gravità dell'inadempimento presupposto specificamente previsto dalla legge per la risoluzione (Cass. 1690/2006); al fine di giustificare, dunque,
l'eccezione di inadempimento, quest'ultimo deve essere, comunque, tale da incidere sul sinallagma contrattuale (cfr. tra le altre Cass n. 23759/2016, 18858/2018, 3587/2021, 12719/2021).
Ancora, ha precisato la S.C. che il compratore può eccepire l'inadempimento non solo quando venga completamente a mancare la prestazione della controparte, ma anche nel caso in cui dall'inesatto adempimento del venditore derivi una inidoneità della cosa venduta all'uso cui è destinata, purché il rifiuto di pagamento del prezzo risulti giustificato dall'oggettiva proporzione dei rispettivi inadempimenti, riguardato con riferimento al complessivo equilibrio sinallagmatico del contratto e all'obbligo di comportarsi secondo buona fede. (cfr. Cass. n. 14986/2021).
Ebbene, stante i suesposti principi giurisprudenziali, dall'esame del compendio probatorio in atti e dalle stesse dichiarazioni rese nel corso della prova orale, risulta, ictu oculi, l'inesatto adempimento della la quale, obbligatasi a realizzare tre impianti ad essa commissionati, in realtà, si è resa CP_2
inadempiente per la realizzazione di uno di essi, ossia del sopracitato impianto c.d. B.
I testi di parte opponente, sig. autore della CTP in atti, che peraltro ha Testimone_1
confermato, e il teste, sig. , con delle dichiarazioni chiare, precise e concordanti, hanno Testimone_2 confermato la mancata realizzazione dell'impianto c.d. B. Quest'ultimo, in particolare, quale elettricista, dichiarato di recarsi periodicamente presso gli impianti fotovoltaici presenti presso la struttura della società opponente per verificarne, giustappunto, la produttività, ha espressamente dichiarato di aver misurato detta produttività sempre e solo con riguardo a due impianti, essendo il terzo giammai stato attivato. La genuinità e la veridicità delle dichiarazioni rese da detti testi, indi, da pagina 10 di 17 porre a fondamento dell'odierno decisum, si desume dal fatto che gli stessi, in maniera altrettanto chiara e precisa, hanno confermato che, invero, gli altri due impianti, ossia quello A e C, erano stati completati e, indi, rettamente funzionanti, smentendo, dunque, le allegazioni in fatto della stessa parte opponente, circa omissioni (quali la mancata consegna delle documentazione) che avrebbero riguardato anche questi ultimi. Al contrario, invece, a parere dell'intestato Tribunale alcuna rilevanza probatoria circa l'esattezza della prestazione eseguita dalla può, in realtà, riconoscersi alle dichiarazioni CP_2
rese dai testi di parte opposta. Questi ultimi, infatti, nonostante abbiano confermato la realizzazione di tutti e tre gli impianti, in verità, rendono delle dichiarazioni alquanto generiche, non fornendo dettagli specifici con riguardo agli stessi ed esprimendosi sempre e solo in riferimento alla realizzazione, ma mai all'effettivo funzionamento dei medesimi. Peraltro, molte di dette dichiarazioni sono frutto di supposizioni e presunzioni degli stessi testi, sig.ri e , Testimone_3 Testimone_4
siccome ambedue dipendenti della società opposta. Invero, la veridicità di quanto dagli stessi dichiarato
è stata, poi, immediatamente smentita dall'espletata CTU, resasi necessaria proprio in ragione delle palesi contraddittorietà e incongruenze sussistenti tra le dichiarazioni rese dagli uni (testi di parte opponente) e dagli altri (testi di parte opposta).
L'espletata CTU ha definitivamente fatto chiarezza sul punto, accertando la completa realizzazione dell'impianto “A” e “C” e l'omessa realizzazione, invece, di quello c.d. “B”. Tanto, peraltro, è stato anche oggetto di dichiarazione confessoria dello stesso legale rappresentante della società Parte_1
sig. , il quale, in risposta al capo n. 4 della memoria di parte opposta
[...] Persona_1
ha confermato, solo per i due realizzati dalla in favore della CP_2 Parte_2
che gli impianti fotovoltaici erano allacciati alla rete del distributore elettrico locale e ricevevano
[...]
gli incentivi del GSE. Ciò, inoltre, trova riscontro documentale anche nella medesima scrittura privata del 3.5.2012 ove le parti, concordemente, hanno dichiarato “l'impianto fotovoltaico denominato
“impianto A”, secondo il contratto in essere per come modificato e/o integrato dalla suddetta Scrittura privata, risulta essere stato consegnato nei tempi e modi dovuti che il Committente si dichiara completamente soddisfatto e senza nulla a pretendere per quanto riguarda gli adempimenti del
Fornitore nell'espletamento dei relativi obblighi”.
Fermo restando quanto sopra esposto ed argomentato, dall'elaborato peritale, risulta che il CTU, nella ricostruzione cronologica dei fatti inerenti la fornitura ha accertato che “In data 31.10.2011 veniva connesso alla rete elettrica nazionale un impianto fotovoltaico della potenza di 199,80 kW, contraddistinto da codice pratica T0306444 e da punto di consegna (P.O.D..: IT001E78037476); e) In data 28.06.2012 veniva connesso alla rete elettrica nazionale un impianto fotovoltaico della potenza di
145,65 kW, contraddistinto da codice pratica T0377808 e da punto di consegna (P.O.D..:
pagina 11 di 17 IT001E768380121), composto da n.2 sezioni la prima da 127,2 kWp e la seconda da 18,45 kWp;
f) In data 13.01.2012 è stata firmata una convenzione Conto Energia contraddistinta dal n.
C021230646607, che garantiva all'impianto fotovoltaico una tariffa pari a 0,2760 €/kWh per tutta la produzione registrata dal 31.10.2011 al 30.10.2031, per l'impianto contraddistinto dal P.O.D.
IT001E780374764; g) In data 19.01.2012 è stata attivata una convenzione di Scambio sul Posto contraddistinta dal n. SSP00263479, per l'impianto contraddistinto dal P.O.D. IT001E780374764; h)
In data 04.10.2012 è stata firmata una convenzione Conto Energia contraddistinta dal n.
C0212535155207, che garantiva all'impianto fotovoltaico una tariffa pari a 0,22 €/kWh per tutta la produzione registrata dal 28.06.2012 al 27.06.2032, per l'impianto contraddistinto dal P.O.D.
IT001E768380121, si specifica che l'incentivo è stato riconosciuto solo per la sezione di impianto da
127,2 kWp;
i) In data 15.09.2012 è stata attivata una convenzione di Scambio sul Posto contraddistinta dal n. SSP00362623, per l'impianto contraddistinto dal P.O.D. IT001E768380121”. Il consulente d'ufficio è stato in grado di pervenire a detta ricostruzione non solo in base all'espletato sopralluogo, ma anche grazie al dettagliato esame della documentazione allegata in atti dalle parti in causa e, in particolare, da quella allegata dalla stessa società opposta CP_2
Allegate le relative riproduzioni fotografiche effettuate nel corso del sopralluogo relative agli impianti fotovoltaici realizzati e ai correlativi inverter, il CTU ha, dunque, affermato “Dall'analisi sul campo è stata rilevata la presenza di n. 2 impianti fotovoltaici formati rispettivamente da 199,8 kWp e 127,2
kWp per un totale di 327 kWp a fronte dei con i 345 kWp contrattualizzati con la modifica del
03.05.2012. Gli impianti sono connessi sia alla rete elettrica nazionale che all'utenze della società
Piani della;
constatando, indi, già una minima differenza tra quanto contrattualmente Parte_1 pattuito e quanto poi realizzato dall'opposta.
Peraltro, proseguendo nel proprio accertamento il CTU tanto ha poi constatato nel dettaglio, con riguardo all'impianto c.d. B: “Per quanto riguarda l'impianto a cogenerazione previsto dal contratto al punto B, che prevedeva la realizzazione di una generazione combinata (cogenerazione CHP) di
Energia Elettrica e di Energia Termica tramite un insieme di unità fotovoltaiche ad alta concentrazione (HCPV) per la produzione di corrente elettrica continua, opportunamente convertita in corrente alternata da un sistema inverter, collegato al punto di connessione conformemente alle condizioni di tensione e frequenza per un corretto allacciamento alla rete ENEL, e di un sistema per la produzione di acqua calda, opportunamente accumulata da un sistema di serbatoi, collegato fino al collettore di allacciamento alla rete interna di utenza del committente, si fa presente che attualmente sono presenti solamente le strutture, come da foto allegate, sprovviste dell'inverter per la conversione in energia elettrica ed un piccolo accumulo non collegato alla rete interna di utenza del committente
pagina 12 di 17 per la distribuzione dell'acqua calda sanitaria con relativa energia termica”. Nelle relative foto riportate in perizia, infatti, si ravvisano parti di un impianto completamene abbandonate in loco, ricoperte di erba e sterpaglie.
Pertanto, con riguardo all'impianto c.d. B il CTU ha definitivamente accertato, anche relativamente alla quantificazione economica del costo e alla sua mancata produzione che “Dall'analisi effettuata si può affermare che l'impianto B non è stato completamente installato e pertanto non ha prodotto né energia termica né tantomeno energia elettrica. Nel contratto per l'impianto B era prevista l'installazione di
18 kWp di Energia Elettrica e 44 kW di Energia Termica. Non avendo nei dati presenti in atti una perfetta divisione dei costi degli impianti ma i totali dei due contratti firmati, con i seguenti costi: - contratto iniziale che prevedeva l'installazione di: Impianto A: 200 kWp fotovoltaico Impianto B: 144
kWp fotovoltaico + 352 kW impianto termico Costo totale € 1.500.000,00 oltre iva al 10% - contratto finale che prevedeva l'installazione di: Impianto A: 200 kWp fotovoltaico Impianto B: 18 kWp fotovoltaico + 44 kW impianto termico Impianto C: 127 kWp fotovoltaico Costo totale € 1.260.000,00 oltre iva al 10% Mettendo a sistema le due combinazioni di costo e di installazione, si può affermare che il costo dell'impianto fotovoltaico applicato è di €/kWp 3.551,32 e che il costo dell'impianto termico è di €/kW 790,75. Pertanto, non essendo stato completato l'impianto B che prevedeva
l'installazione di 18 kWp fotovoltaico e di 44 kW di impianto solare termico, il costo dell'impianto non completato è stimabile in € 98.716,76 € oltre iva al 10% (63.923,76 € per l'impianto fotovoltaico e
34.793,00 € per l'impianto termico). Considerando che l'impianto non è stato mai completato ed essendo previsto per tale impianto una tariffa incentivante pari a 0,276 €/kWh, per un impianto fotovoltaico da 18 kWp nella zona di installazione è prevista una produzione annua di circa 1.350
kWh/kWp che garantisce una produzione di 24.300 kWh/anno che garantivano un incentivazione pari a
6.706,80 €/anno a tale quota va aggiunta la componente di Scambio sul posto e risparmio di acquisto di energia elettrica che è quantificabile in circa 0,15 €/kWh (valore medio del PUN nel 2012) che dovevano garantire 3.645,00 €/anno, a tali costi vanno aggiunti i costi inerentemente l'impianto termico che doveva garantire un risparmio pari a circa 6.000 mc/anno di gas (si è tenuto conto solo dei mesi estivi) che nel 2012 aveva un costo di circa 0,88 €/mc 5.280,00 €/anno, per un totale di
15.631,80 €/anno”.
Il CTU, pertanto, nel rispondere ai quesiti posti dal Giudice ha così concluso: “in base alla documentazione a propria disposizione ed agli accertamenti effettuati, gli impianti installati rispondono alla tipologia indicata nei contratti ma non corrispondono all'efficienza indicata in quanto: - Gli impianti A e C sono conformi a quanto contrattualizzato. - L'Impianto B non è funzionante poiché mancano alcuni componenti fondamentali quali gli inverter per la conversione in
pagina 13 di 17 energia elettrica e l'impianto di distribuzione per l'energia termica”, affermando, dunque, definitivamente che, “il costo di installazione dell'impianto B non completato dalla società installatrice è stimabile in € 98.716,76 € oltre iva al 10% (63.923,76 € per l'impianto fotovoltaico e
34.793,00 € per l'impianto termico), inoltre è da sottolineare che il mancato funzionamento dell'impianto ha causato un mancato introito alla di circa 15.631,80 Parte_2
€/anno”.
Dette conclusioni sono state confermate dal perito d'ufficio anche in sede di risposta alle osservazioni formulate dalla stessa opposta.
Questo giudicante ritiene condivisibili le considerazioni svolte e gli accertamenti eseguiti dal CTU in quanto immuni da vizi logici e giuridici e confermate dalla documentazione fotografica in atti, nonché dagli allegati alla relazione peritale.
Ebbene, stante i suesposti accertamenti, si desume che, in considerazione della seconda e definitiva scrittura privata del 3.5.2012, il costo complessivo della fornitura dei tre impianti fotovoltaici era stato convenuto, non più in 1.500.000,00 euro oltre iva, ma ridotto ad euro 1.260.000,00 che, in aggiunta dell'iva al 10%, era, dunque, pari al costo totale di 1.386.000,00.
Il costo, invece, dell'impianto fotovoltaico c.d. B, non realizzato, è stato computato dal CTU in euro
98.716,76 oltre iva al 10%; indi, il costo complessivo di detto impianto, comprensivo di iva, era pari al totale di euro 108.588,44.
Il perito d'ufficio, poi, ha determinato anche il mancato introito della società Parte_1
conseguente alla mancata realizzazione e allaccio del precitato impianto B, computandolo in euro
15.631,80/anno; importo che va, dunque, moltiplicato per tredici anni. Infatti, stante quanto contrattualmente convenuto dalle parti all'art. 6 della scrittura privata del 3.5.2012, la data di consegna dell'impianto B e C era stata fissata al 30.6.2012. Sicchè, non essendo stato realizzato l'impianto B, dal
30.6.2012 ad oggi, gli anni da considerare per computare i mancati introiti sono in totale tredici.
Orbene, moltiplicando i 15.631,80 euro (mancato introito per anno) per i tredici anni decorrenti dalla data in cui avrebbe dovuto essere consegnato l'impianto B giammai realizzato, si desume che l'ammontare totale dei mancati introiti per la società opponente nei precitati tredici anni è pari alla somma di euro 203.213,40. Sommando detto ultimo importo al costo calcolato dal CTU per la mancata realizzazione dell'impianto B che, per come innanzidetto, è pari ad euro 108.588,44, comprensivo di iva al 10%, ne consegue che le somme da sottrarre all'ammontare richiesto dalla alla società CP_2
opponente, siccome non dovute, sono pari complessivamente ad euro 311.801,84.
In conclusione, dunque, se al costo totale dei tre impianti, pattuito definitivamente con la scrittura privata del 3.5.2012 e pari ad euro 1.386.000,00, comprensivo di iva, si sottrae l'importo sopra pagina 14 di 17 calcolato di euro 311.801,84 (somme non dovute per mancata realizzazione impianto B e per mancati introiti conseguentemente non percepiti nei tredici anni), ne consegue che l'importo che la società
[...]
doveva alla società fornitrice era pari a 1.704.198,16. Poiché dal paritario allegato Parte_1 dalla società opposta (cfr. all. 9 fascicolo di parte opposta) e dal “piano estratto autentico giornale contabile” allegato dalla opponente (cfr. all. 5 del fascicolo di parte opponente), risulta che Parte_1
hanno corrisposto in totale alla per la fornitura ricevuta la somma di euro 990.000,00,
[...] CP_2
ossia 890.000,00 per il pagamento dovuto in forza della fattura n. 92 del 22.09.2011 e, successivamente, ulteriori euro 100.000,00 ancora dovuti (cfr. ultima pagina all. 5 fascicolo di parte opponente).
Pertanto, se dalla somma effettivamente dovuta e sopra calcolata di 1.074.198,16 euro si sottrae la somma che la società opponente ha comunque corrisposto per la fornitura ricevuta e pari ad euro
990.000,00, ne consegue che la somma che la società devono ancora Parte_1
corrispondere alla società opposta, è pari al solo ammontare di euro 84.198,16, a fronte CP_2
della maggiore somma richiesta in forza del decreto ingiuntivo opposto e pari ad euro 330.000,00, asseritamente dovuta in forza della fattura n. 89/2012. Alcuna rilevanza probatoria, invece, deve riconoscersi alla fattura n. 90 del 2012 e alla successiva nota di credito n. 7 del 31.12.2012, essendo comunque successive a quella di euro 330.000,00, n. 89 del 27.12.2012, posta a base del monitorio.
Infine, ma non per importanza, va comunque rilevato che le cambiali allegate in atti erano state rilasciate dalla società opponente solo a titolo di garanzia dell'importo di euro 500.000,00. Sicchè, stante l'importo inferiore del credito vantato, comunque, ciò non legittimava la società opposta a riscuotere l'intera cifra di 330.000,000.
In ultimo, va, comunque, respinta la domanda con cui la società opponente ha richiesto la condanna dell'opposta al risarcimento di danni, asseritamente, subiti ex art. 96 c.p.c. Come noto, infatti, la condanna risarcitoria prevista da tale norma presuppone, in ogni caso, l'accertamento sia dell'elemento soggettivo (ovvero della malafede o colpa grave rinvenibile nella condotta processuale oggetto di denuncia), sia dell'elemento oggettivo (ovvero dell'effettiva sussistenza ed entità del danno lamentato); sicché, laddove la parte che avanza una simile richiesta non fornisce gli elementi obiettivi dai quali desumere la concreta esistenza del danno, asseritamente, patito, nulla può essere liquidato, neppure facendo ricorso ai criteri equitativi (cfr., in questo senso, ex plurimis, Cass. civ. n. 12422 del
1.12.1995). La liquidazione del danno da responsabilità processuale a norma dell'art. 96 c.p.c. (la quale configura una particolare ipotesi di responsabilità extracontrattuale), infatti, postula pur sempre la prova, incombente (secondo i principi generali relativi alla ripartizione dell'onere probatorio) sulla parte che ha richiesto il risarcimento, dell'an e del quantum del pregiudizio subito, nonché
pagina 15 di 17 dell'efficienza causale della condotta tenuta dalla controparte (cfr., al riguardo, Cass. civ. sez. II n.
3388 del 15.02.2007; Cass. civ. n. 13395/2007; Cass. n. 9080/2013). Orbene, nel caso di specie, alcuna congrua prova in ordine all'effettiva sussistenza dei sopraindicati presupposti è stata offerta dalla società opponente. Resta, infatti, fermo il fatto che comunque quest'ultima è rimasta insolvente per una parte del credito vantato dalla Sicché l'anzidetta domanda risarcitoria va disattesa, né si può, in CP_2
ogni caso, disporre la liquidazione in via equitativa ex art. 1226 c.c. di danni, in realtà, del tutto, indefiniti ed indimostrati, atteso che la CTU ha già avuto modo di computare le somme dovute a titolo di mancati introiti.
Alla luce, dunque, delle suesposte argomentazioni, suffragate tanto dalla documentazione posta a fondamento delle proprie pretese sia dalla società opponente, che dalla società opposta, nonché dalle risultanze della prova orale e, in particolar modo, della espletata CTU, complessivamente idonee, dal punto di vista logico-giuridico, a fornire la prova parziale del credito azionato, ne consegue che l'opposizione deve ritenersi parzialmente fondata e quindi accolta nei termini sopra esposti, con contestuale revoca del decreto ingiuntivo n. 419/2017 e conseguente rideterminazione del credito effettivamente riconosciuto in favore della CP_2
In base, infatti, alle risultanze istruttorie, per come indicato nel dettaglio, il credito della società fornitrice opposta deve essere rideterminato nella somma di euro 84.198,16.
In ordine alle spese di lite, la parziale reciproca soccombenza di entrambe le parti del giudizio rende opportuna la compensazione delle medesime.
Le spese della consulenza tecnica d'ufficio vanno definitivamente poste a carico di entrambe le parti nella misura del 50% ciascuna.
P.Q.M.
Il Tribunale di Paola, Prima Sezione Civile, nella persona del Giudice, dott. Alberto Caprioli, definitivamente pronunziando sulle domande proposte nel giudizio n. 1716/2017 R.G., ogni contraria e diversa domanda ed eccezione rigettata e/o disattesa, così provvede:
1. ACCOGLIE parzialmente l'opposizione proposta dalla società in Parte_1 ragione di quanto indicato in motivazione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n.
419/2017 emesso dal Tribunale di Paola il 13.09.2020;
2. CONDANNA al pagamento in favore di della somma di Parte_1 CP_2
euro 84.198,16;
3. RIGETTA la domanda di condanna ex art. 96 c.p.c. formulata da parte opponente;
4. COMPENSA le spese di lite tra le parti;
5. PONE le spese di CTU a carico di entrambe le parti, nella misura del 50% ciascuna.
pagina 16 di 17 Paola (CS) lì, 18 aprile 2025
Il Giudice
Dr. Alberto Caprioli
pagina 17 di 17
TRIBUNALE DI PAOLA
SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Paola, Sezione Civile, in composizione monocratica, nella persona del dott. Alberto
CAPRIOLI, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di Ruolo Generale degli Affari Contenziosi in epigrafe tra
(c.f. , in persona del legale rappresentante pro-tempore, Parte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa, unitamente e disgiuntamente, dall'Avv. e dall'Avv. Controparte_1
Edoardo Sommella ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo, sito in Paola (CS), via
Mannarino n. 4, in virtù di procura alle liti posta in calce all'atto di citazione in opposizione a d.i. con richiesta di provvedimento di urgenza;
-ATTRICE OPPONENTE- contro
(c.f. , in persona dell'Amministratore Unico pro-tempore, rappresentata CP_2 P.IVA_2
e difesa dall'Avv. Beniamino Iacovo ed elettivamente domiciliata presso lo studio del medesimo, sito in Cetraro (CS) Via Lungo Aron II Traversa Palazzo A, in virtù di procura alle liti rilasciata su foglio separato e posta in calce alla memoria di costituzione e risposta;
- CONVENUTA OPPOSTA –
OGGETTO: altri contratti atipici – opposizione a decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n.
419/2017, emesso il 13/09/2017 dal Tribunale di Paola all'esito del procedimento monitorio n.
1360/2017 r.g.a.c. e notificato a mezzo pec in data 14.9.2017.
CONCLUSIONI: come da note scritte, autorizzate dal Giudice e depositate telematicamente dalle parti, quivi da intendersi integralmente richiamate e trascritte.
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo con richiesta di provvedimento di urgenza ritualmente notificato, la società in p.l.r.p.t. proponeva opposizione avverso il Parte_1 pagina 1 di 17 decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n. 419/2017, emesso su istanza della in CP_2
p.l.r.p.t., dal Tribunale di Paola in data 13.09.2017, con il quale veniva ingiunto alla società, odierna opponente, di pagare in favore della ricorrente, immediatamente, la somma di € 330.000,00, oltre interessi come da domanda e le spese del procedimento monitorio.
A sostegno dell'opposizione la società opponente deduceva: - l'inesistenza del credito vantato dalla nei confronti della società - la stipula di 3 contratti con la società CP_2 Parte_1
opposta, ossia contratto n. 1108 del 21.06.2011, c.d. contratto originario;
scrittura privata del
19.06.2011, scrittura privata del 3.5.2012, diretta a modificare e integrare il contratto originario e superare la scrittura privata del 19.06.2011; - che il contratto originario aveva quale oggetto la fornitura, da parte della di n. 2 impianti fotovoltaici: l'impianto A e l'impianto B, mentre con CP_2
l'ultima scrittura privata l'oggetto del contratto veniva integrato con l'impianto C;
- il totale della fornitura veniva modificato in complessivi euro 1.260.000,00 più IVA di legge (art. 7 scrittura privata
3.5.2012) e le modalità di pagamento prevedevano il rilascio di cambiali a garanzia del fornitore;
- in base agli obblighi contrattuali assunti dalla gli impianti dovevano essere dotati dell'elemento CP_2 fotovoltaico e dell'inverter, nonché la doveva inoltre consegnare i manuali di impianto e CP_2 curarne l'aggiornamento, obbligandosi a fornire l'assistenza per l'ottenimento da parte del Gestore dei
Servizi Elettrici (GSE) dei contratti in conto energia ed in conto scambio, oltre i corrispettivi ceduti dalla rete;
- tali obblighi non sono stati modificati con la successiva scrittura privata e sono rimasti vigenti;
- non ha assolto ai propri obblighi perché ha fornito solo 2 dei 3 impianti e ha omesso CP_2 la fornitura di tutta la documentazione tecnica (manuale d'impianto) e l'aggiornamento della stessa;
- non ha, in particolare, fornito l'impianto denominato contrattualmente B, chiavi in mano (art. 3 CP_2
scrittura privata), ma n. 4 macchine Zenith SolarZ20; - le macchine sono prive dell'elemento fotovoltaico che genera energia e dell'inverter, ossia degli elementi essenziali per l'uso e per produrre energia;
- non vi è stata la richiesta di incentivo per l'impianto B;
- la perizia di parte allegata comprova il grave inadempimento di che non ha completato la fornitura e, conseguentemente, non ha mai CP_2
avuto diritto al saldo prezzo;
- le macchine Solar Zenith, abbandonate in situ presso il committente sono inidonee a ottenere l'incentivo, che peraltro, doveva essere richiesto entro il 30.6.2012; la mancata realizzazione dell'impianto ha comportato per l'opponente una perdita di oltre 50.000,00 euro;
- alla data della scrittura privata del 3.5.2012, aveva corrisposto a la somma di Parte_1 CP_2
euro 890.000,00 e successivamente effettuò un secondo pagamento di euro 100.000,00, per un totale di euro 990.000,00, per come evincibile dal libro giornale della società; - in data 27.12.2012 CP_2
emise la fattura n. 90 di euro 148.500,00, immediatamente dopo stornata con nota di credito n. 7 del
31.12.2012, entrambe regolarmente registrate;
- la fattura n. 89 di euro 330.000,00, allegata alla pagina 2 di 17 richiesta di ingiunzione, per contro, non è mai pervenuta all'opponente che la disconosce;
- Pt_1 Pt_1
ha fornito documentazione scritta idonea a contrastare il preteso credito di poiché attesta
[...] CP_2
il suo inadempimento, fatto suffragato dalla dichiarazione autografa del legale rappresentante della rilasciata il 9.12.2013; - sussiste il fumus, presupposto giuridico per la revoca del decreto o CP_2 quantomeno l'immediata revoca dell'esecutorietà, con urgenza anche stante la manifesta temerarietà dell'azione di - con riguardo al periculum in mora, l'elevato importo portato dall'ingiunzione, CP_2 comparato con la piccola dimensione dell'azienda opponente, comporterebbe un danno irreparabile, in quanto spoglierebbe la società (già defraudata degli incentivi) dei mezzi necessari per la prosecuzione della propria attività principale.
Tanto premesso, instava, in via preliminare e con urgenza, eventualmente anche ai sensi dell'art. 700
c.p.c., inaudita altera parte, ovvero previa fissazione di apposita udienza, revocarsi la esecutorietà del decreto opposto, stante la prova scritta della insussistenza e, comunque, della contestazione del rapporto sottostante correlato all'emissione dei titoli cambiari posti a base dell'ingiunzione e la mancanza assoluta nel fascicolo monitorio della prova della positiva esecuzione del contratto di fornitura da parte di asserita creditrice;
in via principale e nel merito, annullarsi e CP_2 revocarsi il decreto ingiuntivo n. 419/2017, emesso dal Tribunale di Paola, in danno dell'opponente, per quanto in narrativa indicato, dichiarando illegittima la pretesa dell'opposta di cui al CP_2
ricorso per decreto ingiuntivo;
in via subordinata, nella denegata e non creduta ipotesi di mancato accoglimento delle eccezioni e deduzioni che precedevano, annullarsi e revocarsi il decreto ingiuntivo opposto e rideterminare il credito dell'opposta in base alle risultanze istruttorie, non avendo la CP_2 provato l'esatta esecuzioni delle obbligazioni contrattuali di fornitura, né la congruità dei costi, da
[...]
determinare anche a mezzo di CTU, acquisiti i documenti rilevanti con ordine ex art. 210 c.p.c.; instava, inoltre, affinchè si determinasse in favore dell'opponente e a carico di un CP_2 risarcimento danni per la mancata realizzazione dell'impianto cd. B, considerato il mancato introito dell'incentivo GSE, da quantificarsi in base alle risultanze di perizia ovvero in via equitativa, nonché per la condanna della alla rimozione, a sua cura e spese, delle macchine posizionate sulla CP_2
proprietà , sul piazzale in adiacenza alla cabina elettrica, con vittoria di spese di lite, Parte_1 anche ai sensi dell'art 96 c.p.c., da distrarsi in favore dei procuratori antistatari.
Apertosi il sub procedimento cautelare in corso di causa, con ordinanza resa in data 6.11.2017, il precedente Giudice sul ruolo rigettava la richiesta di sospensione della provvisoria esecuzione del D.I. opposto, formulata inaudita altera parte, fissando, al contempo, per la discussione nel contraddittorio tra le parti unicamente in ordine alla richiesta di sospensione ex art. 649 c.p.c., l'udienza del pagina 3 di 17 15.12.2017. Stante la mancata comparizione delle parti, detto procedimento cautelare, veniva poi dichiarato estinto.
Radicatosi il contraddittorio, con memoria di costituzione e risposta, tempestivamente depositata in data 14.12.2017, si costituiva in giudizio l'opposta la quale, sostenendo l'infondatezza in fatto e in diritto delle deduzioni di parte opponente, chiedeva, in via preliminare, confermarsi la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto;
nel merito, rigettare integralmente perché destituita di fondamento logico giuridico, l'opposizione formulata da controparte, confermando il medesimo e, comunque, condannare l'opponente a pagare la somma di € 300.000,00 oltre iva 10% ed interessi moratori dal dovuto al soddisfo, con vittoria di lite.
Espletata la trattazione della controversia, esaurita la fase istruttoria, nel corso della quale veniva depositata e acquisita idonea documentazione, assunta la prova orale ed espletata CTU, le parti, mediante il deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza dell'8.04.2025, autorizzate dal Giudice
e depositate telematicamente dalle parti, precisavano le conclusioni e la causa veniva introitata a sentenza.
Considerato l'oggetto del contendere, occorre premettere, innanzitutto, che il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo (artt. 633 ss. c.p.c.) si configura come una seconda ed eventuale fase del giudizio già introdotto dal creditore opposto con l'originario ricorso monitorio (cfr. Cass. civ., sez. 2, sentenza n.
7020 del 12/03/2019, sez. 2, sentenza n. 15702 del 27/07/2004, sez. 2, sentenza n. 4121 del
22/03/2001). Abbandonata ormai la risalente e desueta teoria del procedimento d'impugnazione, la giurisprudenza di legittimità assevera ormai da tempo la concezione unitaria del procedimento monitorio, per cui l'opposizione a decreto ingiuntivo non costituisce un autonomo e distinto procedimento rispetto alla fase sommaria, bensì un'ulteriore fase di svolgimento a cognizione piena ed in contraddittorio tra le parti. Da tale premessa procedurale consegue un importante corollario, ossia un'inversione della posizione processuale delle parti (restando invariata la loro posizione sostanziale), nel senso che la qualità di attore spetta al creditore che ha chiesto l'ingiunzione e quella di convenuto al debitore opponente. All'instaurazione di tale giudizio consegue, pertanto, che l'onere della prova, come previsto dall'art. 2697 c.c., è posto a carico del creditore opposto, il quale agisce per far valere un proprio diritto di credito e, quindi, deve dimostrare la sua esistenza;
mentre al debitore opponente incombe l'onere di provare i fatti estintivi, modificativi o impeditivi da lui eventualmente eccepiti al fine di contestare la fondatezza dell'avversa pretesa creditoria (cfr. in questi termini, ex plurimis, Cass. civ. sez. I del 22.04.2003 n. 6421). Il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo si atteggia, infatti, come un ordinario procedimento di cognizione il cui oggetto non è ristretto alla verifica delle condizioni di ammissibilità e di validità del decreto monitorio, ma si estende all'accertamento della pagina 4 di 17 fondatezza dei fatti costitutivi del diritto in contestazione. Sicché, il giudice dell'opposizione è investito del potere-dovere di pronunciarsi sulla pretesa fatta valere con la domanda di ingiunzione e sulle eccezioni ex adverso proposte, ancorché il decreto monitorio sia stato emesso fuori dalle condizioni stabilite dalla legge, non potendo limitarsi ad accertare e dichiarare la nullità del medesimo decreto.
Quindi, l'oggetto del giudizio di opposizione non è tanto la valutazione della legittimità e validità del decreto ingiuntivo impugnato, quanto, piuttosto, la fondatezza o meno, al momento della decisione, della pretesa creditoria originariamente azionata in sede monitoria (cfr. in questo senso, tra le altre,
Cass. civ. n. 15026/2005; Cass. civ. n. 15186/2003; Cass. civ. n. 6663/2002); sicché il diritto del preteso creditore (convenuto in senso formale, ma attore in senso sostanziale) deve essere congruamente provato, indipendentemente dall'esistenza dei presupposti di legge richiesti per l'emissione del decreto ingiuntivo (cfr. in tal senso, ex multis, Cass. civ. n. 20613/2011).
E', poi, noto che il creditore che agisce per ottenere l'adempimento della prestazione posta a carico della controparte (nella specie, la parte opposta) deve provare la fonte (negoziale o legale) del diritto fatto valere e il relativo termine di scadenza (se previsto), limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'altrui inadempimento. Invece, il debitore convenuto (nella specie, la parte opponente) è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa (costituito dall'avvenuto adempimento) o, comunque, della sussistenza di circostanze, a lui non imputabili, che hanno impedito la corretta esecuzione della sua prestazione contrattuale (ovvero eventi oggettivi estranei alla sua volontà, imprevedibili ed inevitabili con l'uso dell'ordinaria diligenza). Parimenti, nell'ipotesi in cui è dedotto non l'inadempimento dell'obbligazione, ma il suo inesatto adempimento (derivando quest'ultimo dalla violazione di doveri accessori, dalla mancata osservanza dell'obbligo di diligenza o dalla difformità, quantitativa o qualitativa, dei beni ricevuti), grava sul debitore l'onere di dimostrare l'esatto adempimento della propria prestazione (cfr. in questo senso, ex plurimis, Cass. civ. sez. I del
15.07.2011 n. 15659).
Il giudice dell'opposizione, dunque, deve accertare la fondatezza della pretesa creditoria dell'opposto non più in base alla sussistenza dei presupposti per l'emanazione del decreto ingiuntivo, ma sulla scorta dell'intero materiale probatorio prodotto nella causa. “Con l'opposizione a decreto ingiuntivo si instaura un normale procedimento di cognizione, nel quale il creditore opposto può produrre nuove prove ad integrazione di quelle già offerte nella fase monitoria ed il giudice non valuta soltanto la sussistenza delle condizioni e della prova documentale necessarie per l'emanazione della ingiunzione, ma la fondatezza (e le prove relative) della pretesa creditoria nel suo complesso, con la conseguenza che l'accertamento dell'esistenza del credito travolge e supera le eventuali insufficienze probatorie riscontrabili nella fase monitoria” (Cass. n. 9927/04).
pagina 5 di 17 Tanto chiarito, l'opposizione è parzialmente fondata e, per l'effetto, il decreto ingiuntivo deve essere revocato con conseguente rideterminazione del credito per le ragioni e nei termini di seguito esposti.
Orbene, nella fattispecie in esame, la società opposta ha richiesto ed ottenuto il decreto ingiuntivo per cui è causa in virtù del residuo credito di euro 300.000,00 oltre iva al 10%, indi, complessivi euro
330.000,00, da essa vantato, in forza della fattura n. 89 del 27.12.2012, a titolo di saldo del prezzo pattuito per la realizzazione di complessivi tre impianti fotovoltaici. Ciò era stato dalle parti convenuto in data 21.06.2011, con la stipula del contratto n. 11008 rev. 00, con il quale veniva pattuita, dapprima, la realizzazione di due impianti (cc.dd. A e B), per il complessivo importo di euro 1.500.000,00 (cfr. all. 3 parte opponente e all. 1 parte opposta) e, per effetto delle successive pattuizioni intercorse tra le medesime, ossia due scritture private, una del 19.09.2011 e l'altra del 03.05.2012, con le quali venivano apportate delle modifiche al contratto originario e concordate nuove forme, termini e modalità di pagamento, prevedendo, nella specie, la realizzazione di un terzo impianto, c.d. “C”, per un costo totale di fornitura pari a euro 1.260.000,00. Peraltro, con la sottoscrizione della scrittura del
03.05.2012, la al fine di garantire il pagamento della somma di € Parte_2
500.000,00, rilasciava alla delle cambiali (cfr. all. 2 di parte opponente e all. 3 di parte CP_2
opposta). A fronte di ciò, la società opponente, nell'eccepire l'inesistenza del credito vantato dalla nei suoi confronti, ha dedotto che la società opposta, dei tre impianti ad essa commissionati, ne CP_2 avrebbe realizzato solo due, ad esclusione dell'impianto B, lamentando, peraltro, la mancanza di elementi essenziali, contrattualmente previsti per gli impianti, la mancata consegna della documentazione necessaria e il relativo disbrigo delle pratiche sul portale GSE. A fondamento della propria opposizione, dunque, la società ha eccepito il grave inadempimento da parte Parte_1
della società fornitrice CP_2
Ebbene, dalle allegazioni fattuali della società opponente, suffragate dalle stesse allegazioni documentali tanto dell'una che dell'altra, oltre che dalle risultanze dell'espletata istruttoria orale e dalle stesse risultanze della CTU, la a quanto pare, stando così le cose, sarebbe incorsa in un inesatto CP_2
adempimento della prestazione a fronte del quale avrebbe, poi, fatto seguito il rifiuto ad adempiere e, indi, di eseguire il pagamento richiesto dalla in forza della fattura n. 89 posta a base CP_2 dell'azionato procedimento monitorio.
Infatti, per come rilevato anche dallo stesso CTU, in base alle risultanze documentali in atti, con il contratto stipulato il 21.06.2011, tanto era stato convenuto tra le parti: “Il presente contratto ha per oggetto la realizzazione di N. 1 impianto fotovoltaico (di seguito denominato impianto A), con formula chiavi in mano, alimentato da fonte rinnovabile (energia del sole) per la produzione di energia elettrica, e di N. 1 impianto fotovoltaico a concentrazione - HPCV (di seguito denominato impianto B),
pagina 6 di 17 con formula chiavi in mano, alimentato da fonte rinnovabile (energia del sole) per la produzione di energia elettrica e termica, entrambi da realizzare presso il sito di proprietà del Committente in loc.
La Bruca, snc - 87029 - Scalea (CS), meglio identificato catastalmente al foglio 18, particelle, 367,
368, 620...L'impianto A realizzerà la generazione di EE tramite un insieme di moduli fotovoltaici da circa 200 kW (di picco a condizioni nominali) che produrrà corrente elettrica continua..., l'impianto B realizzerà la generazione combinata (cogenerazione CHP) di EE e di ET tramite un insieme di unità fotovoltaiche ad alta concentrazione (HCPV) da circa 144 kW (di picco a condizioni nominali) per la produzione di corrente elettrica continua, opportunamente convertita in corrente alternata da un sistema inverter, collegato al punto di connessione conformemente alle condizioni di tensione e frequenza per un corretto allacciamento alla rete ENEL, e di circa 352 kW (di picco a condizioni nominali) per la produzione di acqua calda, opportunamente accumulata da un sistema di serbatoi, collegato fino al collettore l'allacciamento alla rete interna di utenza del committente.... totale fornitura € 1.500.000,00 (Euro unmilionecinquecentomila,00). L'importo è inteso IVA esclusa (20%, applicabile al 10% su richiesta scritta di applicazione IVA ridotta al 10%)...”. In data 19.09.2011, veniva poi, con apposita scrittura privata, apportata una modifica al precitato contratto nei termini di lavoro di sub-appalto e di tempistiche;
scrittura che veniva poi completamente superata, per come convenuto espressamente dalle stesse parti (cfr. punto secondo della scrittura privata del 3.5.2012 “Le
Parti intendono superare la Scrittura privata stipulata in data 19/06/2011, riportata alla presente come allegato A”), con la sottoscrizione, in data 03.05.2012, di una seconda scrittura che, integrando e modificando il contratto originario, prevedeva quanto segue: “…la fornitura di n.1 impianto fotovoltaico (denominato impianto C), con una formula chiavi in mano, alimentato da fonte rinnovabile (energia del sole) per la produzione di energia elettrica, da realizzare presso il sito nella disponibilità del Committente in località La Bruca, snc - 87029 - Scalea (CS), meglio identificato catastalmente al foglio 18, particella n. 911... Gli impianti A e C realizzeranno la generazione di EE tramite un insieme di moduli fotovoltaici rispettivamente da circa 200 kW (di picco e condizioni nominali) il primo e da circa 127 kW (di picco a condizioni nominali) il secondo...nella Descrizione dell'impianto la potenza elettrica dell'impianto B viene ridotta da circa 144 kW (di picco a condizioni normali) a circa 18 kW (di picco a condizioni nominali), unitamente alla riduzione della potenza termica da circa 352 kW (di picco in condizioni nominali) a circa 44 kW (di picco a condizioni nominali)... Per effetto di quanto specificato nei punti precedenti, il totale fornitura dei prezzi viene modificato in € 1.260.000,00 … più IVA di legge...”.
A quanto pare, per come verrà di seguito esposto e giusta quanto evincibile dal compendio probatorio in atti, l'impianto denominato B non sarebbe stato per niente realizzato dalla che, indi, sarebbe CP_2
pagina 7 di 17 incorsa in un inadempimento della prestazione/fornitura commissionatale non esattamente eseguita per come contrattualmente convenuto, dapprima con il contratto del 21.06.2011 e poi con la definitiva scrittura del 3.5.2012. Infatti, stante quanto convenuto dalle parti in questa ultima scrittura, nessun rilievo, ai fini del decidere, assume quella del 19.9.2011, siccome ritenuta superata dalle stesse parti di comune accordo.
Devono, innanzitutto, ritenersi provati, in quanto non contestati tra le parti e/o comunque oggetto di prova documentale, i seguenti fatti: dapprima, con il primo contratto del 21.06.2011 le parti concordavano, quale costo complessivo della fornitura, l'importo di euro 1.500.000,00, oltre IVA;
successivamente, detto importo, con la scrittura privata del 3.5.2012 è stato concordemente ridotto ad euro 1.260.000,00, prevedendo, oltre alla realizzazione dei primi due impianti, anche un terzo impianto, ossia l'impianto C. Dette circostanze sono state confermate e non contestate da ambedue le parti.
Occorre, invece, evidenziare che se da un lato la società contesta recisamente Parte_1
l'esatta esecuzione dell'intera prestazione da parte della lamentando ritardi e/o omissioni di CP_2
consegne di parti degli impianti e documenti, sia A, che B, che C, tuttavia, di contro, per come evincibile dalle allegazioni documentali di parte opposta, in realtà, l'inadempimento sembrerebbe essere limitato al solo impianto B, così per come risultante anche dall'elaborato peritale in atti.
Ai sensi di quanto espressamente previsto dall'art. 1460 c.c. “Nei contratti con prestazioni corrispettive, ciascuno dei contraenti può rifiutarsi di adempiere la sua obbligazione, se l'altro non adempie o non offre di adempiere contemporaneamente la propria, salvo che termini diversi per
l'adempimento siano stati stabiliti dalle parti o risultino dalla natura del contratto. Tuttavia, non può rifiutarsi la esecuzione se, avuto riguardo alle circostanze, il rifiuto è contrario alla buona”. Giova evidenziare che l'inadempimento sussiste anche nel caso, come quello di cui al presente giudizio, di adempimento inesatto, in quanto il creditore ha diritto all'esatta prestazione.
È necessario, a questo punto, richiamare i principi di diritto che regolano il riparto dell'onere probatorio in materia contrattuale secondo cui il creditore che agisce per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento;
eguale criterio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile al caso in cui il debitore convenuto per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno eccepisca l'inadempimento dell'altra parte, ex art. 1460 c.c., risultando, in tal caso, invertiti i ruoli delle parti in lite, poiché il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l'altrui inadempimento, ed il creditore agente dovrà dimostrare il proprio adempimento, ovvero pagina 8 di 17 la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione. Nel caso in cui sia dedotto non l'inadempimento dell'obbligazione, ma il suo inesatto adempimento, al creditore istante sarà del pari sufficiente la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento (per violazione di doveri accessori, come quello di informazione, ovvero per mancata osservanza dell'obbligo di diligenza, o per difformità quantitative o qualitative dei beni), gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto, esatto adempimento. (cfr. Cass. Sez. Un. 13533/2001).
Inoltre, uguale criterio di riparto dell'onere della prova deve applicarsi nel caso in cui il debitore convenuto per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno si avvalga dell'eccezione di inadempimento di cui all'art. 1460 c.c., risultando, in tale ipotesi, invertiti i ruoli delle parti, poiché il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l'altrui inadempimento ed il creditore agente dovrà dimostrare il proprio adempimento ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione (cfr. in questo senso, ex plurimis, Cass. civ. sez. III del 20.01.2015 n. 826 e Cass. civ. sez. I del 15.07.2011 n. 15659).
Invero, ai fini della delibazione della fondatezza della domanda di accertamento dell'inadempimento di uno dei contraenti, il giudice deve valutare, anche in difetto di una formale eccezione ai sensi del citato art. 1460 c.c., le difese con cui la parte contro la quale la domanda viene proposta opponga, a sua volta,
l'inadempienza dell'altra (cfr. in questi termini Cass. civ. sez. II del 9.12.2015 n. 24851). In particolare, per pacifica giurisprudenza, in caso di inadempienze reciproche delle parti, è necessario procedere alla valutazione comparativa del comportamento dei contraenti, tenendo in considerazione, alla luce dei fatti di causa e delle prove acquisite in atti, non solo l'elemento cronologico, ma anche gli apporti di causalità e proporzionalità esistenti tra le prestazioni inadempiute e la loro incidenza sulla funzione economico-sociale del contratto (cfr. in questo senso, tra le altre, Cass. civ. sez. III del 5.07.2018 n.
17590). Tanto al fine di stabilire se il comportamento di una parte abbia giustificato il rifiuto dell'altra di eseguire le prestazioni dovute, in quanto occorre valutare, anche alla luce del principio di buona fede e correttezza di cui agli artt. 1375 e 1175 c.c., se la condotta della parte inadempiente ha inciso sulla funzione economico-sociale del contratto ed influito sull'equilibrio sinallagmatico dello stesso, tenuto conto dell'interesse della controparte. Infatti, quando l'inadempimento non è grave, il rifiuto di adempiere la controprestazione non può ritenersi in buona fede e, quindi, giustificato;
mentre, detto rifiuto deve considerarsi in buona fede se si traduce in un comportamento oggettivamente ragionevole e logico, nel senso che trova concreta giustificazione nel raffronto tra le prestazioni ineseguite e quelle rifiutate in relazione ai legami di corrispettività e contemporaneità delle medesime (cfr. in tal senso, ex multis, Cass. civ. sez. III del 6.11.1981 n. 5865). Dunque, mediante la valutazione comparativa dei comportamenti tenuti dalle parti, va accertato quale di esse si è resa responsabile delle violazioni maggiormente rilevanti da cui è conseguita l'alterazione del sinallagma contrattuale, in relazione ai pagina 9 di 17 rispettivi interessi ed all'entità degli inadempimenti, con la conseguenza che, qualora l'inadempimento di una parte sia valutato prevalente, deve considerarsi legittimo il rifiuto dell'altra di adempiere la propria obbligazione (cfr. in tal senso, ex plurimis, Cass. civ. sez. II del 22.05.2019 n. 13827).
Nell'ambito del procedimento monitorio integra eccezione d'inadempimento ex art. 1460 c.c.
l'opposizione avverso un decreto ingiuntivo emesso per il pagamento di una somma a titolo di corrispettivo contrattuale con cui la parte ingiunta si limiti a chiedere la revoca del decreto e, in via riconvenzionale, la pronuncia della risoluzione del contratto per l'altrui inadempimento, con la conseguenza che grava, in quel caso, sull'opposto l'onere di provare il proprio esatto adempimento (cfr.
Cass. n. 22666/2009). E' altresì pacifico che sebbene la mancanza di gravità dell'inadempimento renda l'eccezione di cui all'art. 1460 c.c. contraria a buona fede (Cass. 12791/2021, 22626/2016, 8880/2000) ciò non deve indurre a ritenere che la gravità idonea a compromettere il rapporto sinallagmatico fra le contrapposte prestazioni, ex art. 1460 c.c., sia la stessa richiesta per giustificare la risoluzione del contratto, essendo la gravità dell'inadempimento presupposto specificamente previsto dalla legge per la risoluzione (Cass. 1690/2006); al fine di giustificare, dunque,
l'eccezione di inadempimento, quest'ultimo deve essere, comunque, tale da incidere sul sinallagma contrattuale (cfr. tra le altre Cass n. 23759/2016, 18858/2018, 3587/2021, 12719/2021).
Ancora, ha precisato la S.C. che il compratore può eccepire l'inadempimento non solo quando venga completamente a mancare la prestazione della controparte, ma anche nel caso in cui dall'inesatto adempimento del venditore derivi una inidoneità della cosa venduta all'uso cui è destinata, purché il rifiuto di pagamento del prezzo risulti giustificato dall'oggettiva proporzione dei rispettivi inadempimenti, riguardato con riferimento al complessivo equilibrio sinallagmatico del contratto e all'obbligo di comportarsi secondo buona fede. (cfr. Cass. n. 14986/2021).
Ebbene, stante i suesposti principi giurisprudenziali, dall'esame del compendio probatorio in atti e dalle stesse dichiarazioni rese nel corso della prova orale, risulta, ictu oculi, l'inesatto adempimento della la quale, obbligatasi a realizzare tre impianti ad essa commissionati, in realtà, si è resa CP_2
inadempiente per la realizzazione di uno di essi, ossia del sopracitato impianto c.d. B.
I testi di parte opponente, sig. autore della CTP in atti, che peraltro ha Testimone_1
confermato, e il teste, sig. , con delle dichiarazioni chiare, precise e concordanti, hanno Testimone_2 confermato la mancata realizzazione dell'impianto c.d. B. Quest'ultimo, in particolare, quale elettricista, dichiarato di recarsi periodicamente presso gli impianti fotovoltaici presenti presso la struttura della società opponente per verificarne, giustappunto, la produttività, ha espressamente dichiarato di aver misurato detta produttività sempre e solo con riguardo a due impianti, essendo il terzo giammai stato attivato. La genuinità e la veridicità delle dichiarazioni rese da detti testi, indi, da pagina 10 di 17 porre a fondamento dell'odierno decisum, si desume dal fatto che gli stessi, in maniera altrettanto chiara e precisa, hanno confermato che, invero, gli altri due impianti, ossia quello A e C, erano stati completati e, indi, rettamente funzionanti, smentendo, dunque, le allegazioni in fatto della stessa parte opponente, circa omissioni (quali la mancata consegna delle documentazione) che avrebbero riguardato anche questi ultimi. Al contrario, invece, a parere dell'intestato Tribunale alcuna rilevanza probatoria circa l'esattezza della prestazione eseguita dalla può, in realtà, riconoscersi alle dichiarazioni CP_2
rese dai testi di parte opposta. Questi ultimi, infatti, nonostante abbiano confermato la realizzazione di tutti e tre gli impianti, in verità, rendono delle dichiarazioni alquanto generiche, non fornendo dettagli specifici con riguardo agli stessi ed esprimendosi sempre e solo in riferimento alla realizzazione, ma mai all'effettivo funzionamento dei medesimi. Peraltro, molte di dette dichiarazioni sono frutto di supposizioni e presunzioni degli stessi testi, sig.ri e , Testimone_3 Testimone_4
siccome ambedue dipendenti della società opposta. Invero, la veridicità di quanto dagli stessi dichiarato
è stata, poi, immediatamente smentita dall'espletata CTU, resasi necessaria proprio in ragione delle palesi contraddittorietà e incongruenze sussistenti tra le dichiarazioni rese dagli uni (testi di parte opponente) e dagli altri (testi di parte opposta).
L'espletata CTU ha definitivamente fatto chiarezza sul punto, accertando la completa realizzazione dell'impianto “A” e “C” e l'omessa realizzazione, invece, di quello c.d. “B”. Tanto, peraltro, è stato anche oggetto di dichiarazione confessoria dello stesso legale rappresentante della società Parte_1
sig. , il quale, in risposta al capo n. 4 della memoria di parte opposta
[...] Persona_1
ha confermato, solo per i due realizzati dalla in favore della CP_2 Parte_2
che gli impianti fotovoltaici erano allacciati alla rete del distributore elettrico locale e ricevevano
[...]
gli incentivi del GSE. Ciò, inoltre, trova riscontro documentale anche nella medesima scrittura privata del 3.5.2012 ove le parti, concordemente, hanno dichiarato “l'impianto fotovoltaico denominato
“impianto A”, secondo il contratto in essere per come modificato e/o integrato dalla suddetta Scrittura privata, risulta essere stato consegnato nei tempi e modi dovuti che il Committente si dichiara completamente soddisfatto e senza nulla a pretendere per quanto riguarda gli adempimenti del
Fornitore nell'espletamento dei relativi obblighi”.
Fermo restando quanto sopra esposto ed argomentato, dall'elaborato peritale, risulta che il CTU, nella ricostruzione cronologica dei fatti inerenti la fornitura ha accertato che “In data 31.10.2011 veniva connesso alla rete elettrica nazionale un impianto fotovoltaico della potenza di 199,80 kW, contraddistinto da codice pratica T0306444 e da punto di consegna (P.O.D..: IT001E78037476); e) In data 28.06.2012 veniva connesso alla rete elettrica nazionale un impianto fotovoltaico della potenza di
145,65 kW, contraddistinto da codice pratica T0377808 e da punto di consegna (P.O.D..:
pagina 11 di 17 IT001E768380121), composto da n.2 sezioni la prima da 127,2 kWp e la seconda da 18,45 kWp;
f) In data 13.01.2012 è stata firmata una convenzione Conto Energia contraddistinta dal n.
C021230646607, che garantiva all'impianto fotovoltaico una tariffa pari a 0,2760 €/kWh per tutta la produzione registrata dal 31.10.2011 al 30.10.2031, per l'impianto contraddistinto dal P.O.D.
IT001E780374764; g) In data 19.01.2012 è stata attivata una convenzione di Scambio sul Posto contraddistinta dal n. SSP00263479, per l'impianto contraddistinto dal P.O.D. IT001E780374764; h)
In data 04.10.2012 è stata firmata una convenzione Conto Energia contraddistinta dal n.
C0212535155207, che garantiva all'impianto fotovoltaico una tariffa pari a 0,22 €/kWh per tutta la produzione registrata dal 28.06.2012 al 27.06.2032, per l'impianto contraddistinto dal P.O.D.
IT001E768380121, si specifica che l'incentivo è stato riconosciuto solo per la sezione di impianto da
127,2 kWp;
i) In data 15.09.2012 è stata attivata una convenzione di Scambio sul Posto contraddistinta dal n. SSP00362623, per l'impianto contraddistinto dal P.O.D. IT001E768380121”. Il consulente d'ufficio è stato in grado di pervenire a detta ricostruzione non solo in base all'espletato sopralluogo, ma anche grazie al dettagliato esame della documentazione allegata in atti dalle parti in causa e, in particolare, da quella allegata dalla stessa società opposta CP_2
Allegate le relative riproduzioni fotografiche effettuate nel corso del sopralluogo relative agli impianti fotovoltaici realizzati e ai correlativi inverter, il CTU ha, dunque, affermato “Dall'analisi sul campo è stata rilevata la presenza di n. 2 impianti fotovoltaici formati rispettivamente da 199,8 kWp e 127,2
kWp per un totale di 327 kWp a fronte dei con i 345 kWp contrattualizzati con la modifica del
03.05.2012. Gli impianti sono connessi sia alla rete elettrica nazionale che all'utenze della società
Piani della;
constatando, indi, già una minima differenza tra quanto contrattualmente Parte_1 pattuito e quanto poi realizzato dall'opposta.
Peraltro, proseguendo nel proprio accertamento il CTU tanto ha poi constatato nel dettaglio, con riguardo all'impianto c.d. B: “Per quanto riguarda l'impianto a cogenerazione previsto dal contratto al punto B, che prevedeva la realizzazione di una generazione combinata (cogenerazione CHP) di
Energia Elettrica e di Energia Termica tramite un insieme di unità fotovoltaiche ad alta concentrazione (HCPV) per la produzione di corrente elettrica continua, opportunamente convertita in corrente alternata da un sistema inverter, collegato al punto di connessione conformemente alle condizioni di tensione e frequenza per un corretto allacciamento alla rete ENEL, e di un sistema per la produzione di acqua calda, opportunamente accumulata da un sistema di serbatoi, collegato fino al collettore di allacciamento alla rete interna di utenza del committente, si fa presente che attualmente sono presenti solamente le strutture, come da foto allegate, sprovviste dell'inverter per la conversione in energia elettrica ed un piccolo accumulo non collegato alla rete interna di utenza del committente
pagina 12 di 17 per la distribuzione dell'acqua calda sanitaria con relativa energia termica”. Nelle relative foto riportate in perizia, infatti, si ravvisano parti di un impianto completamene abbandonate in loco, ricoperte di erba e sterpaglie.
Pertanto, con riguardo all'impianto c.d. B il CTU ha definitivamente accertato, anche relativamente alla quantificazione economica del costo e alla sua mancata produzione che “Dall'analisi effettuata si può affermare che l'impianto B non è stato completamente installato e pertanto non ha prodotto né energia termica né tantomeno energia elettrica. Nel contratto per l'impianto B era prevista l'installazione di
18 kWp di Energia Elettrica e 44 kW di Energia Termica. Non avendo nei dati presenti in atti una perfetta divisione dei costi degli impianti ma i totali dei due contratti firmati, con i seguenti costi: - contratto iniziale che prevedeva l'installazione di: Impianto A: 200 kWp fotovoltaico Impianto B: 144
kWp fotovoltaico + 352 kW impianto termico Costo totale € 1.500.000,00 oltre iva al 10% - contratto finale che prevedeva l'installazione di: Impianto A: 200 kWp fotovoltaico Impianto B: 18 kWp fotovoltaico + 44 kW impianto termico Impianto C: 127 kWp fotovoltaico Costo totale € 1.260.000,00 oltre iva al 10% Mettendo a sistema le due combinazioni di costo e di installazione, si può affermare che il costo dell'impianto fotovoltaico applicato è di €/kWp 3.551,32 e che il costo dell'impianto termico è di €/kW 790,75. Pertanto, non essendo stato completato l'impianto B che prevedeva
l'installazione di 18 kWp fotovoltaico e di 44 kW di impianto solare termico, il costo dell'impianto non completato è stimabile in € 98.716,76 € oltre iva al 10% (63.923,76 € per l'impianto fotovoltaico e
34.793,00 € per l'impianto termico). Considerando che l'impianto non è stato mai completato ed essendo previsto per tale impianto una tariffa incentivante pari a 0,276 €/kWh, per un impianto fotovoltaico da 18 kWp nella zona di installazione è prevista una produzione annua di circa 1.350
kWh/kWp che garantisce una produzione di 24.300 kWh/anno che garantivano un incentivazione pari a
6.706,80 €/anno a tale quota va aggiunta la componente di Scambio sul posto e risparmio di acquisto di energia elettrica che è quantificabile in circa 0,15 €/kWh (valore medio del PUN nel 2012) che dovevano garantire 3.645,00 €/anno, a tali costi vanno aggiunti i costi inerentemente l'impianto termico che doveva garantire un risparmio pari a circa 6.000 mc/anno di gas (si è tenuto conto solo dei mesi estivi) che nel 2012 aveva un costo di circa 0,88 €/mc 5.280,00 €/anno, per un totale di
15.631,80 €/anno”.
Il CTU, pertanto, nel rispondere ai quesiti posti dal Giudice ha così concluso: “in base alla documentazione a propria disposizione ed agli accertamenti effettuati, gli impianti installati rispondono alla tipologia indicata nei contratti ma non corrispondono all'efficienza indicata in quanto: - Gli impianti A e C sono conformi a quanto contrattualizzato. - L'Impianto B non è funzionante poiché mancano alcuni componenti fondamentali quali gli inverter per la conversione in
pagina 13 di 17 energia elettrica e l'impianto di distribuzione per l'energia termica”, affermando, dunque, definitivamente che, “il costo di installazione dell'impianto B non completato dalla società installatrice è stimabile in € 98.716,76 € oltre iva al 10% (63.923,76 € per l'impianto fotovoltaico e
34.793,00 € per l'impianto termico), inoltre è da sottolineare che il mancato funzionamento dell'impianto ha causato un mancato introito alla di circa 15.631,80 Parte_2
€/anno”.
Dette conclusioni sono state confermate dal perito d'ufficio anche in sede di risposta alle osservazioni formulate dalla stessa opposta.
Questo giudicante ritiene condivisibili le considerazioni svolte e gli accertamenti eseguiti dal CTU in quanto immuni da vizi logici e giuridici e confermate dalla documentazione fotografica in atti, nonché dagli allegati alla relazione peritale.
Ebbene, stante i suesposti accertamenti, si desume che, in considerazione della seconda e definitiva scrittura privata del 3.5.2012, il costo complessivo della fornitura dei tre impianti fotovoltaici era stato convenuto, non più in 1.500.000,00 euro oltre iva, ma ridotto ad euro 1.260.000,00 che, in aggiunta dell'iva al 10%, era, dunque, pari al costo totale di 1.386.000,00.
Il costo, invece, dell'impianto fotovoltaico c.d. B, non realizzato, è stato computato dal CTU in euro
98.716,76 oltre iva al 10%; indi, il costo complessivo di detto impianto, comprensivo di iva, era pari al totale di euro 108.588,44.
Il perito d'ufficio, poi, ha determinato anche il mancato introito della società Parte_1
conseguente alla mancata realizzazione e allaccio del precitato impianto B, computandolo in euro
15.631,80/anno; importo che va, dunque, moltiplicato per tredici anni. Infatti, stante quanto contrattualmente convenuto dalle parti all'art. 6 della scrittura privata del 3.5.2012, la data di consegna dell'impianto B e C era stata fissata al 30.6.2012. Sicchè, non essendo stato realizzato l'impianto B, dal
30.6.2012 ad oggi, gli anni da considerare per computare i mancati introiti sono in totale tredici.
Orbene, moltiplicando i 15.631,80 euro (mancato introito per anno) per i tredici anni decorrenti dalla data in cui avrebbe dovuto essere consegnato l'impianto B giammai realizzato, si desume che l'ammontare totale dei mancati introiti per la società opponente nei precitati tredici anni è pari alla somma di euro 203.213,40. Sommando detto ultimo importo al costo calcolato dal CTU per la mancata realizzazione dell'impianto B che, per come innanzidetto, è pari ad euro 108.588,44, comprensivo di iva al 10%, ne consegue che le somme da sottrarre all'ammontare richiesto dalla alla società CP_2
opponente, siccome non dovute, sono pari complessivamente ad euro 311.801,84.
In conclusione, dunque, se al costo totale dei tre impianti, pattuito definitivamente con la scrittura privata del 3.5.2012 e pari ad euro 1.386.000,00, comprensivo di iva, si sottrae l'importo sopra pagina 14 di 17 calcolato di euro 311.801,84 (somme non dovute per mancata realizzazione impianto B e per mancati introiti conseguentemente non percepiti nei tredici anni), ne consegue che l'importo che la società
[...]
doveva alla società fornitrice era pari a 1.704.198,16. Poiché dal paritario allegato Parte_1 dalla società opposta (cfr. all. 9 fascicolo di parte opposta) e dal “piano estratto autentico giornale contabile” allegato dalla opponente (cfr. all. 5 del fascicolo di parte opponente), risulta che Parte_1
hanno corrisposto in totale alla per la fornitura ricevuta la somma di euro 990.000,00,
[...] CP_2
ossia 890.000,00 per il pagamento dovuto in forza della fattura n. 92 del 22.09.2011 e, successivamente, ulteriori euro 100.000,00 ancora dovuti (cfr. ultima pagina all. 5 fascicolo di parte opponente).
Pertanto, se dalla somma effettivamente dovuta e sopra calcolata di 1.074.198,16 euro si sottrae la somma che la società opponente ha comunque corrisposto per la fornitura ricevuta e pari ad euro
990.000,00, ne consegue che la somma che la società devono ancora Parte_1
corrispondere alla società opposta, è pari al solo ammontare di euro 84.198,16, a fronte CP_2
della maggiore somma richiesta in forza del decreto ingiuntivo opposto e pari ad euro 330.000,00, asseritamente dovuta in forza della fattura n. 89/2012. Alcuna rilevanza probatoria, invece, deve riconoscersi alla fattura n. 90 del 2012 e alla successiva nota di credito n. 7 del 31.12.2012, essendo comunque successive a quella di euro 330.000,00, n. 89 del 27.12.2012, posta a base del monitorio.
Infine, ma non per importanza, va comunque rilevato che le cambiali allegate in atti erano state rilasciate dalla società opponente solo a titolo di garanzia dell'importo di euro 500.000,00. Sicchè, stante l'importo inferiore del credito vantato, comunque, ciò non legittimava la società opposta a riscuotere l'intera cifra di 330.000,000.
In ultimo, va, comunque, respinta la domanda con cui la società opponente ha richiesto la condanna dell'opposta al risarcimento di danni, asseritamente, subiti ex art. 96 c.p.c. Come noto, infatti, la condanna risarcitoria prevista da tale norma presuppone, in ogni caso, l'accertamento sia dell'elemento soggettivo (ovvero della malafede o colpa grave rinvenibile nella condotta processuale oggetto di denuncia), sia dell'elemento oggettivo (ovvero dell'effettiva sussistenza ed entità del danno lamentato); sicché, laddove la parte che avanza una simile richiesta non fornisce gli elementi obiettivi dai quali desumere la concreta esistenza del danno, asseritamente, patito, nulla può essere liquidato, neppure facendo ricorso ai criteri equitativi (cfr., in questo senso, ex plurimis, Cass. civ. n. 12422 del
1.12.1995). La liquidazione del danno da responsabilità processuale a norma dell'art. 96 c.p.c. (la quale configura una particolare ipotesi di responsabilità extracontrattuale), infatti, postula pur sempre la prova, incombente (secondo i principi generali relativi alla ripartizione dell'onere probatorio) sulla parte che ha richiesto il risarcimento, dell'an e del quantum del pregiudizio subito, nonché
pagina 15 di 17 dell'efficienza causale della condotta tenuta dalla controparte (cfr., al riguardo, Cass. civ. sez. II n.
3388 del 15.02.2007; Cass. civ. n. 13395/2007; Cass. n. 9080/2013). Orbene, nel caso di specie, alcuna congrua prova in ordine all'effettiva sussistenza dei sopraindicati presupposti è stata offerta dalla società opponente. Resta, infatti, fermo il fatto che comunque quest'ultima è rimasta insolvente per una parte del credito vantato dalla Sicché l'anzidetta domanda risarcitoria va disattesa, né si può, in CP_2
ogni caso, disporre la liquidazione in via equitativa ex art. 1226 c.c. di danni, in realtà, del tutto, indefiniti ed indimostrati, atteso che la CTU ha già avuto modo di computare le somme dovute a titolo di mancati introiti.
Alla luce, dunque, delle suesposte argomentazioni, suffragate tanto dalla documentazione posta a fondamento delle proprie pretese sia dalla società opponente, che dalla società opposta, nonché dalle risultanze della prova orale e, in particolar modo, della espletata CTU, complessivamente idonee, dal punto di vista logico-giuridico, a fornire la prova parziale del credito azionato, ne consegue che l'opposizione deve ritenersi parzialmente fondata e quindi accolta nei termini sopra esposti, con contestuale revoca del decreto ingiuntivo n. 419/2017 e conseguente rideterminazione del credito effettivamente riconosciuto in favore della CP_2
In base, infatti, alle risultanze istruttorie, per come indicato nel dettaglio, il credito della società fornitrice opposta deve essere rideterminato nella somma di euro 84.198,16.
In ordine alle spese di lite, la parziale reciproca soccombenza di entrambe le parti del giudizio rende opportuna la compensazione delle medesime.
Le spese della consulenza tecnica d'ufficio vanno definitivamente poste a carico di entrambe le parti nella misura del 50% ciascuna.
P.Q.M.
Il Tribunale di Paola, Prima Sezione Civile, nella persona del Giudice, dott. Alberto Caprioli, definitivamente pronunziando sulle domande proposte nel giudizio n. 1716/2017 R.G., ogni contraria e diversa domanda ed eccezione rigettata e/o disattesa, così provvede:
1. ACCOGLIE parzialmente l'opposizione proposta dalla società in Parte_1 ragione di quanto indicato in motivazione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n.
419/2017 emesso dal Tribunale di Paola il 13.09.2020;
2. CONDANNA al pagamento in favore di della somma di Parte_1 CP_2
euro 84.198,16;
3. RIGETTA la domanda di condanna ex art. 96 c.p.c. formulata da parte opponente;
4. COMPENSA le spese di lite tra le parti;
5. PONE le spese di CTU a carico di entrambe le parti, nella misura del 50% ciascuna.
pagina 16 di 17 Paola (CS) lì, 18 aprile 2025
Il Giudice
Dr. Alberto Caprioli
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