Sentenza 25 giugno 2004
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 25/06/2004, n. 11883 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11883 |
| Data del deposito : | 25 giugno 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MATTONE Sergio - Presidente -
Dott. CUOCO Pietro - Consigliere -
Dott. ROSELLI Federico - Consigliere -
Dott. CATALDI Grazia - rel. Consigliere -
Dott. LA TERZA Maura - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
IO AL, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA BALDUINA 66, presso lo studio dell'avvocato GIUSEPPE SPANUOLO, difeso dall'avvocato FELICE AMATO, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
INPS - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE;
- intimato -
avverso la sentenza n. 296/02 della Corte d'Appello di SALERNO, depositata il 21/03/02 - R.G.N. 617/2001;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio il 25/03/04 dal Consigliere Dott. Grazia CATALDI;
lette le conclusioni scritte dal Sostituto Procuratore Generale Dott. RENATO FINOCCHI GHERSI, che ha concluso chiedendo che la Corte di Cassazione, in Camera di consiglio, dichiari il ricorso manifestamente infondato.
FATTO E DIRITTO
Visti gli atti del procedimento introdotto dinanzi alla Corte di Cassazione con ricorso presentato dal sig. ON RR nei confronti dell'INPS per la cassazione della sentenza della Corte di Appello di Salerno n. 296/2002 con la quale è stata rigettata, per intervenuta prescrizione decennale, la domanda del ricorrente diretta ad ottenere, quale bracciante agricolo iscritto negli elenchi nominativi del comune di residenza, l'adeguamento delle somme percepite a titolo di indennità ordinaria di disoccupazione agricola, ai sensi dell'art. 150 disp. att. c.p.c., con applicazione degli indici dei prezzi calcolati dall'ISTAT per la scala mobile dei lavoratori dell'industria;
rilevato che l'intimato non si è costituito;
viste le conclusioni del Pubblico Ministero, regolarmente notificate alle parti, di rigetto del ricorso con il rito camerale perché manifestamente infondato;
rilevato che il ricorso, censurando la violazione degli artt. 12 preleggi, 112, 436 e 437 c.p.c.. 1362, 2938, 2946 e 2948, cod. civ. nonché vizio di motivazione, ripropone in questa sede l'interpretazione secondo la quale il giudice di merito ha errato nel ritenere nella specie applicabile la prescrizione decennale, dal momento che l'ente previdenziale convenuto aveva eccepito la prescrizione quinquennale ex art. 2948, ed il giudice medesimo non poteva ritenere d'ufficio applicabile una diversa prescrizione, nel caso decennale, non specificamente eccepita;
ritenuto che il ricorso va dichiarato manifestamente infondato, dal momento che l'orientamento interpretativo contenuto nella sentenza impugnata ha trovato conferma nella giurisprudenza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, che nel risolvere un contrasto insorto tra le sezioni, ha di recente affermato che alla parte che eccepisce la prescrizione è fatto onere di allegare l'elemento costitutivo rappresentato dall'inerzia del titolare del diritto e di manifestare la volontà di profittare dell'effetto estintivo, e non anche di indicare le norme applicabili, la cui identificazione costituisce una quaestio iuris rimessa al giudice (Cass. Sez. Un. n. 10955/2002);
ritenuto che la mancata costituizione dell'intimato esime dal provvedere sulle spese;
visto l'art. 375, secondo comma c.p.c..
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Nulla è dovuto per le spese. Così deciso in Roma, il 25 marzo 2004.
Depositato in Cancelleria il 25 giugno 2004