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Sentenza 20 giugno 2025
Sentenza 20 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 20/06/2025, n. 938 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 938 |
| Data del deposito : | 20 giugno 2025 |
Testo completo
CORTE D'APPELLO DI PALERMO
III SEZIONE CIVILE
All'udienza del 20 giugno 2025, dinanzi al Collegio così composto:
1) Dr. Antonino Liberto Porracciolo Presidente
2) Dr.ssa Cristina Midulla Consigliere
3) Dr. Giuseppe De Gregorio Consigliere rel.
sono comparsi l'avv. Gerlando Gibilaro in sostituzione dell'avv. Ficili per l'appellante, e l'avv. Laura Morreale, entrambi concludono e discutono riportandosi alle rispettive note conclusive.
La Corte
Dopo breve camera di consiglio, riaperto il verbale, provvede come di seguito.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d' Appello di Palermo Sezione Terza Civile riunita in
Camera di Consiglio e composta dai magistrati:
1) Dr. Antonino Liberto Porracciolo Presidente
2) Dr.ssa Cristina Midulla Consigliere
3) Dr. Giuseppe De Gregorio Consigliere rel.
all'esito della discussione orale, e dopo camera di consiglio, ha pronunciato e pubblicato mediante lettura di dispositivo e contestuale motivazione (art. 281sexies c.p.c.) la seguente
S e n t e n z a nella causa civile iscritta al n. 265/2020 R.G. vertente
tra
- C.F. - (Avv. FICILI Parte_1 C.F._1
1 ROBERTO)
Appellante
e:
in persona del legale rappresentante pro Controparte_1
tempore – P.IVA - (Avv. PICONE GIUSEPPE) P.IVA_1
Appellata appellante incidentale
(contumace) Controparte_2
Appellato
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione del 5/0/2020, ha proposto Parte_1
appello avverso la sentenza n. 290/2019 resa l'8/7/2019 dal Tribunale di
Sciacca, con cui il giudice di prime cure, chiamato a pronunciarsi in giudizio di risarcimento danni da sinistro stradale (scontro motociclo-autovettura), ha accolto la pretesa nei confronti di – proprietario di Controparte_2
autovettura Ford Escort - e del suo assicuratore Controparte_1
Contesta la decisione l'appellante, adducendo: la non corretta valutazione dei danni (non patrimoniale e patrimoniale) riconosciuta dal primo giudice,
quantificazione dei compensi di giudizio in misura inferiore ai minimi tabellari. Perciò ha concluso chiedendo rivisitazione della condanna rideterminando il risarcimento con condanna all'ulteriore importo di €
21.456,37 oltre interessi e rivalutazione.
Degli appellati, si è costituita la società assicuratrice già convenuta in prime cure, proponendo appello incidentale chiedendo addebitarsi a colpa quantomeno concorrente del motociclista il sinistro.
Nella contumacia dell'altro appellato , senza incombenti Controparte_2
2 istruttori, all'esito della precisazione delle conclusioni e della discussione, la causa viene decisa alla udienza odierna.
***
Deve principiarsi la disamina dall'appello incidentale proposto da
[...]
in ragione dell'ordine logico-giuridico da imprimere alla Controparte_1
trattazione, vertendo il relativo motivo sulla responsabilità per il sinistro,
occorso il 15 aprile 2012 in Menfi, sulla SP79 in prossimità dell'area di intersezione con la SP40. Venendo perciò ad esaminare le censure afferenti la ricostruzione della dinamica del sinistro, e l'attività istruttoria a tal fine espletata, deve evidenziarsi la circostanza dello scontro tra il motociclo condotto da e l'autoveicolo del oltre a non essere contestata, Pt_1 CP_2
trova ampio riscontro in punto di fatto nel complessivo materiale probatorio versato in atti.
Sulla responsabilità, invece, vale osservare che dagli indicati elementi emerge che il sinistro avvenne allorquando l'autovettura Ford, transitando sulla citata
SP79 con direzione da Castelvetrano verso Menfi, si scontrò con il motociclo condotto da , il quale procedeva sulla stessa via con direzione di Pt_1
marcia opposta a quella dell'autovettura.
Quanto alla posizione di quest'ultima immediatamente prima del sinistro,
diversamente da quanto statuito in prime cure, contrastanti sono gli elementi forniti: il teste escusso ha sostanzialmente confermato la versione attorea, e cioè che mentre il motociclo procedeva sulla corsia di pertinenza,
l'autovettura avrebbe invaso detta semicarreggiata spostandosi repentinamente e divenendo ostacolo imprevisto per il motociclista che nonostante manovra di frenata non riuscì a evitare l'impatto con la parte
3 laterale sinistra dell'auto. Ma a questa ricostruzione, ripresa dal Tribunale, si affianca quella che si rinviene alla pagina 25 del rapporto dei Carabinieri di
Menfi, desumibile dalla dichiarazione testimoniale resa da altro soggetto presente sui luoghi al momento dei fatti, . Questi ha Parte_2
riferito che si trovava sui luoghi proveniente dalla SP40 e allorquando stava per immettersi sulla SP79 si è accorto della presenza dei due veicoli poi coinvolti nel sinistro;
riferisce costui di essersi avveduto che allorquando l'autovettura procedeva regolarmente nella sua corsia giunse il motociclo “a
velocità elevata perdendo il controllo e andando a sbattere la fiancata
sinistra dell'autovettura”, precisando che l'impatto tra i veicoli avvenne a cavallo della linea di mezzeria. Quest'ultima circostanza può pure evincersi dalla foto n. 3 del medesimo rapporto Carabinieri di Menfi, emergendo, anche in ragione del punto di inizio della traccia di frenata del motociclo, che l'odierno appellante non stava procedendo sul margine destro della sede stradale come invece impone l'art. 143 del Codice della Strada ma al centro della propria semicarreggiata.
Ora, se dal rapporto dei Carabinieri emerge che a spostarsi verso il centro della sede stradale fu l'autoveicolo, mentre il motociclo arrestò la sua marcia dopo avere lasciato impressa sulla sede stradale traccia di frenata, e da questo elemento (certo, ché attiene a dato rilevato direttamente dai verbalizzanti, e come tale assistito da efficacia probatoria privilegiata), si evince che detto si trovava all'interno della semicarreggiata di pertinenza al momento dell'inizio della manovra di emergenza, non vi è però prova di una condotta di guida del motociclista pienamente conforme alle regole del codice della strada, per quanto prima detto sulla posizione sulla sede stradale, tanto che l'impatto
4 avvenne (come ancora evincibile dal rapporto) sulla linea di mezzeria: e di conseguenza, non può dirsi pienamente superata da costui la presunzione di cui al secondo comma dell'art. 2054 c.c. Vale sul punto ricordare che l'avvenuto accertamento del sinistro comporta intanto l'applicabilità della presunzione di responsabilità di cui all'art. 2054 II co. c.c.; detta presunzione,
poi, non opera in contrasto con il principio della responsabilità per fatto illecito, fondata sul rapporto di causalità fra evento dannoso e condotta umana: cioè, non preclude l'indagine in ordine all'eventuale concorso di colpa del danneggiato. Ancora, “in tema di responsabilità derivante da circolazione
stradale, nel caso di scontro tra veicoli, ove il giudice abbia accertato la
colpa di uno dei conducenti, non può, per ciò solo, ritenere superata la
presunzione posta a carico anche dell'altro dall'art. 2054, comma 2, c.c. , ma
è tenuto a verificare in concreto se quest'ultimo abbia o meno tenuto una
condotta di guida corretta” (cfr. Cassazione civile sez. III 19/12/2024 n.
33483). Alla luce di tali principi, il sinistro è da addebitare, seppur in minor misura, anche all'odierno appellante, per il 20%, rimanendo a carico dell'appellato il restante 80%, in questi termini accogliendosi il CP_2
gravame incidentale.
Passando alla disamina di quello principale, vertente innanzitutto sul
quantum, premesso che non sono contestate le voci di danno oggetto della statuizione impugnata, esso si incentra innanzitutto sulla liquidazione operata per il danno alla persona, relativo al ristoro accordato e in particolare alla
'personalizzazione' accordata dal Tribunale, limitato a € 3.000,00 oltre il valore tabellare (secondo le cd. tabelle milanesi). In sostanza, adduce l'appellante che il decidente non avrebbe fatto buon uso dei criteri equitativi
5 che improntano il ristoro del danno alla persona, chiedendo una congrua personalizzazione, in presenza di idonea prova su particolari sofferenze, tale da rappresentante eccezionali e particolari condizioni.
Tutte tali doglianze non focalizzano, però, l'aspetto principale della vicenda in fatto invece oggetto di adeguato vaglio con la statuizione impugnata: cioè
che il ristoro complessivamente accordato deve riferirsi alla lesione di diritti costituzionalmente rilevanti, intaccati per effetto dell'illecito, e che le tabelle cd. milanesi indicano dei valori che non sono riferibili solo alle lesioni e ai postumi conseguente, ma a tutte quelle conseguenze sullo sviluppo della persona umana che possano caratterizzare i relativi effetti. Quindi, la difficoltà a riprendere le ordinarie attività, sia ludiche che lavorative,
l'incidenza dei postumi sulla vita di relazione, che , anche alla luce Pt_1
delle risultanze della prova testimoniale invoca, sono tutte conseguenze tipiche dell'incidenza dei postumi sulla sviluppo della persona prefigurate nella quantificazione della tabella, come notoriamente evincibile dalle note esplicative divulgate dall'Osservatorio AN (è lo stesso appellante a fare riferimenti ai criteri delle 'tabelle milanesi', evidentemente di sua conoscenza). Sul punto devesi anche evidenziare che con ordinanza 27 marzo
2018 n. 7513 la Suprema Corte ha precisato che “costituisce duplicazione
risarcitoria la congiunta attribuzione del danno biologico e del danno
dinamico-relazionale, atteso che con quest'ultimo si individuano pregiudizi di
cui è già espressione il grado percentuale di invalidità permanente (quali i
pregiudizi alle attività quotidiane, personali e relazionali, indefettibilmente
dipendenti dalla perdita anatomica o funzionale)” (Cassazione civile sez. III
25/1/2024 n. 2433). Ne consegue che la personalizzazione di cui si è fatto
6 carico il Tribunale, sui criteri tabellari 'milanesi', deve ritenersi idonea a ristorare il complessivo danno lamentato, in presenza di postumi coerenti con le conseguenze patite. Quanto all'aspetto dell'incidenza sull'attività
lavorativa, la genericità della deposizione del teste sul punto da un lato, in uno al difetto di prova sull'attività lavorativa ordinaria del e comunque Pt_1
sulla concreta incidenza dei postumi su essa in termini reddituali, inducono a disattendere anche sul punto il gravame.
Questo va invece accolto relativamente alla voce riguardante il danno patrimoniali per le diverse spese sostenute: di perizia, di viaggio e per compensi legali stragiudiziali. Trattasi, infatti, di voci di danno emergente comprovati dal danneggiato, e che perciò andavano e vanno liquidati:
ottenendosi un valore capitale di € 1.456,57 sommando le diverse voci, a questo deve aggiungersi, secondo quanto statuito in prime cure, l'ammontare per rivalutazione e per interessi da ritardato pagamento, pervenendosi oggi a €
2.080,29. A questa cifa va poi aggiunto il quantum già riconosciuto in prime cure, che pure a questo punto, per rendere omogenee le voci accordate, va rivalutato e maggiorato degli interessi da ritardato pagamento a oggi
(considerando la posta finale contenuta nel dispositivo della sentenza appellata e per come ivi indicata, non contendendo detto dispositivo altre precisazioni sugli interessi legali successivi ex art. 1282 c.c.), pervenendosi a
€ 75.009,25, per un totale di € 77.089,54 (75.009,25 + 2.080,29), che va infine decurtato del 20% per il concorso di colpa, pervenendosi al risultato finale di
€ 61.671,632: a questo importo andavano conclusivamente condannati i convenuti in solido, oltre interessi come per legge dalla data della presente statuizione sino al completo soddisfo, e in questi termini va rideterminato il
7 quantum.
In ultimo, fondato è pure l'ultimo motivo di gravame, sulle spese di lite: con esso l'appellante lamenta la violazione dei parametri di cui al DM 55/2014,
avendo il primo giudice accordato solo € 4.000,00 oltre accessori. Ebbene,
tale ammontare risulta effettivamente inferiore ai minimi tariffari;
perciò,
applicando detti parametri e tenendo conto delle diverse voci, considerando il valore finale accordato, e con accoglimento che consente di ritenere soccombenti i convenuti-appellati, questi ultimi in solido vanno condannati a pagare, quali spese del primo grado del giudizio, l'ammontare di € 7.795,00,
oltre esborsi anticipati per € 545,00, e oltre spese generali al 15%, iva e cpa come per legge (con distrazione in favore del difensore ex art. 93 c.p.c.).
Le spese del presente giudizio possono invece compensarsi, stante la reciproca soccombenza, con l'accoglimento solo parziale del gravame principale e integrale di quello incidentale.
P. Q. M.
La Corte di Appello di Palermo, Sezione III civile, ogni diversa e contraria istanza, domanda ed eccezione disattese, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, così provvede:
in parziale accoglimento dell'appello principale proposto da Parte_1
e in accoglimento dell'appello incidentale proposto da
[...] [...]
avverso la sentenza n. 290/2019 rea il 08/7/2019 dal Controparte_1
Tribunale di Sciacca:
ridetermina in € 61.671,632 oltre interessi legali dalla pubblicazione della sentenza al saldo l'ammontare per cui è condanna in favore di Parte_1
e a carico di e in solido;
[...] Controparte_1 Controparte_2
8 condanna in solido detti convenuti-appellati a pagare le spese del primo grado del giudizio in favore di che liquida in € 7.795,00, oltre Parte_1
esborsi anticipati per € 545,00, e oltre spese generali al 15%, iva e cpa come per legge (con distrazione in favore del difensore ex art. 93 c.p.c.);
conferma nel resto l'impugnata sentenza (spese CTU).
Compensa le spese del presente giudizio.
Così deciso in Palermo, nella Camera di Consiglio della Terza Sezione Civile
della Corte di Appello, il 20/6/2025.
Il consigliere est. Il Presidente
Giuseppe De Gregorio Antonino Liberto Porracciolo
9
III SEZIONE CIVILE
All'udienza del 20 giugno 2025, dinanzi al Collegio così composto:
1) Dr. Antonino Liberto Porracciolo Presidente
2) Dr.ssa Cristina Midulla Consigliere
3) Dr. Giuseppe De Gregorio Consigliere rel.
sono comparsi l'avv. Gerlando Gibilaro in sostituzione dell'avv. Ficili per l'appellante, e l'avv. Laura Morreale, entrambi concludono e discutono riportandosi alle rispettive note conclusive.
La Corte
Dopo breve camera di consiglio, riaperto il verbale, provvede come di seguito.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d' Appello di Palermo Sezione Terza Civile riunita in
Camera di Consiglio e composta dai magistrati:
1) Dr. Antonino Liberto Porracciolo Presidente
2) Dr.ssa Cristina Midulla Consigliere
3) Dr. Giuseppe De Gregorio Consigliere rel.
all'esito della discussione orale, e dopo camera di consiglio, ha pronunciato e pubblicato mediante lettura di dispositivo e contestuale motivazione (art. 281sexies c.p.c.) la seguente
S e n t e n z a nella causa civile iscritta al n. 265/2020 R.G. vertente
tra
- C.F. - (Avv. FICILI Parte_1 C.F._1
1 ROBERTO)
Appellante
e:
in persona del legale rappresentante pro Controparte_1
tempore – P.IVA - (Avv. PICONE GIUSEPPE) P.IVA_1
Appellata appellante incidentale
(contumace) Controparte_2
Appellato
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione del 5/0/2020, ha proposto Parte_1
appello avverso la sentenza n. 290/2019 resa l'8/7/2019 dal Tribunale di
Sciacca, con cui il giudice di prime cure, chiamato a pronunciarsi in giudizio di risarcimento danni da sinistro stradale (scontro motociclo-autovettura), ha accolto la pretesa nei confronti di – proprietario di Controparte_2
autovettura Ford Escort - e del suo assicuratore Controparte_1
Contesta la decisione l'appellante, adducendo: la non corretta valutazione dei danni (non patrimoniale e patrimoniale) riconosciuta dal primo giudice,
quantificazione dei compensi di giudizio in misura inferiore ai minimi tabellari. Perciò ha concluso chiedendo rivisitazione della condanna rideterminando il risarcimento con condanna all'ulteriore importo di €
21.456,37 oltre interessi e rivalutazione.
Degli appellati, si è costituita la società assicuratrice già convenuta in prime cure, proponendo appello incidentale chiedendo addebitarsi a colpa quantomeno concorrente del motociclista il sinistro.
Nella contumacia dell'altro appellato , senza incombenti Controparte_2
2 istruttori, all'esito della precisazione delle conclusioni e della discussione, la causa viene decisa alla udienza odierna.
***
Deve principiarsi la disamina dall'appello incidentale proposto da
[...]
in ragione dell'ordine logico-giuridico da imprimere alla Controparte_1
trattazione, vertendo il relativo motivo sulla responsabilità per il sinistro,
occorso il 15 aprile 2012 in Menfi, sulla SP79 in prossimità dell'area di intersezione con la SP40. Venendo perciò ad esaminare le censure afferenti la ricostruzione della dinamica del sinistro, e l'attività istruttoria a tal fine espletata, deve evidenziarsi la circostanza dello scontro tra il motociclo condotto da e l'autoveicolo del oltre a non essere contestata, Pt_1 CP_2
trova ampio riscontro in punto di fatto nel complessivo materiale probatorio versato in atti.
Sulla responsabilità, invece, vale osservare che dagli indicati elementi emerge che il sinistro avvenne allorquando l'autovettura Ford, transitando sulla citata
SP79 con direzione da Castelvetrano verso Menfi, si scontrò con il motociclo condotto da , il quale procedeva sulla stessa via con direzione di Pt_1
marcia opposta a quella dell'autovettura.
Quanto alla posizione di quest'ultima immediatamente prima del sinistro,
diversamente da quanto statuito in prime cure, contrastanti sono gli elementi forniti: il teste escusso ha sostanzialmente confermato la versione attorea, e cioè che mentre il motociclo procedeva sulla corsia di pertinenza,
l'autovettura avrebbe invaso detta semicarreggiata spostandosi repentinamente e divenendo ostacolo imprevisto per il motociclista che nonostante manovra di frenata non riuscì a evitare l'impatto con la parte
3 laterale sinistra dell'auto. Ma a questa ricostruzione, ripresa dal Tribunale, si affianca quella che si rinviene alla pagina 25 del rapporto dei Carabinieri di
Menfi, desumibile dalla dichiarazione testimoniale resa da altro soggetto presente sui luoghi al momento dei fatti, . Questi ha Parte_2
riferito che si trovava sui luoghi proveniente dalla SP40 e allorquando stava per immettersi sulla SP79 si è accorto della presenza dei due veicoli poi coinvolti nel sinistro;
riferisce costui di essersi avveduto che allorquando l'autovettura procedeva regolarmente nella sua corsia giunse il motociclo “a
velocità elevata perdendo il controllo e andando a sbattere la fiancata
sinistra dell'autovettura”, precisando che l'impatto tra i veicoli avvenne a cavallo della linea di mezzeria. Quest'ultima circostanza può pure evincersi dalla foto n. 3 del medesimo rapporto Carabinieri di Menfi, emergendo, anche in ragione del punto di inizio della traccia di frenata del motociclo, che l'odierno appellante non stava procedendo sul margine destro della sede stradale come invece impone l'art. 143 del Codice della Strada ma al centro della propria semicarreggiata.
Ora, se dal rapporto dei Carabinieri emerge che a spostarsi verso il centro della sede stradale fu l'autoveicolo, mentre il motociclo arrestò la sua marcia dopo avere lasciato impressa sulla sede stradale traccia di frenata, e da questo elemento (certo, ché attiene a dato rilevato direttamente dai verbalizzanti, e come tale assistito da efficacia probatoria privilegiata), si evince che detto si trovava all'interno della semicarreggiata di pertinenza al momento dell'inizio della manovra di emergenza, non vi è però prova di una condotta di guida del motociclista pienamente conforme alle regole del codice della strada, per quanto prima detto sulla posizione sulla sede stradale, tanto che l'impatto
4 avvenne (come ancora evincibile dal rapporto) sulla linea di mezzeria: e di conseguenza, non può dirsi pienamente superata da costui la presunzione di cui al secondo comma dell'art. 2054 c.c. Vale sul punto ricordare che l'avvenuto accertamento del sinistro comporta intanto l'applicabilità della presunzione di responsabilità di cui all'art. 2054 II co. c.c.; detta presunzione,
poi, non opera in contrasto con il principio della responsabilità per fatto illecito, fondata sul rapporto di causalità fra evento dannoso e condotta umana: cioè, non preclude l'indagine in ordine all'eventuale concorso di colpa del danneggiato. Ancora, “in tema di responsabilità derivante da circolazione
stradale, nel caso di scontro tra veicoli, ove il giudice abbia accertato la
colpa di uno dei conducenti, non può, per ciò solo, ritenere superata la
presunzione posta a carico anche dell'altro dall'art. 2054, comma 2, c.c. , ma
è tenuto a verificare in concreto se quest'ultimo abbia o meno tenuto una
condotta di guida corretta” (cfr. Cassazione civile sez. III 19/12/2024 n.
33483). Alla luce di tali principi, il sinistro è da addebitare, seppur in minor misura, anche all'odierno appellante, per il 20%, rimanendo a carico dell'appellato il restante 80%, in questi termini accogliendosi il CP_2
gravame incidentale.
Passando alla disamina di quello principale, vertente innanzitutto sul
quantum, premesso che non sono contestate le voci di danno oggetto della statuizione impugnata, esso si incentra innanzitutto sulla liquidazione operata per il danno alla persona, relativo al ristoro accordato e in particolare alla
'personalizzazione' accordata dal Tribunale, limitato a € 3.000,00 oltre il valore tabellare (secondo le cd. tabelle milanesi). In sostanza, adduce l'appellante che il decidente non avrebbe fatto buon uso dei criteri equitativi
5 che improntano il ristoro del danno alla persona, chiedendo una congrua personalizzazione, in presenza di idonea prova su particolari sofferenze, tale da rappresentante eccezionali e particolari condizioni.
Tutte tali doglianze non focalizzano, però, l'aspetto principale della vicenda in fatto invece oggetto di adeguato vaglio con la statuizione impugnata: cioè
che il ristoro complessivamente accordato deve riferirsi alla lesione di diritti costituzionalmente rilevanti, intaccati per effetto dell'illecito, e che le tabelle cd. milanesi indicano dei valori che non sono riferibili solo alle lesioni e ai postumi conseguente, ma a tutte quelle conseguenze sullo sviluppo della persona umana che possano caratterizzare i relativi effetti. Quindi, la difficoltà a riprendere le ordinarie attività, sia ludiche che lavorative,
l'incidenza dei postumi sulla vita di relazione, che , anche alla luce Pt_1
delle risultanze della prova testimoniale invoca, sono tutte conseguenze tipiche dell'incidenza dei postumi sulla sviluppo della persona prefigurate nella quantificazione della tabella, come notoriamente evincibile dalle note esplicative divulgate dall'Osservatorio AN (è lo stesso appellante a fare riferimenti ai criteri delle 'tabelle milanesi', evidentemente di sua conoscenza). Sul punto devesi anche evidenziare che con ordinanza 27 marzo
2018 n. 7513 la Suprema Corte ha precisato che “costituisce duplicazione
risarcitoria la congiunta attribuzione del danno biologico e del danno
dinamico-relazionale, atteso che con quest'ultimo si individuano pregiudizi di
cui è già espressione il grado percentuale di invalidità permanente (quali i
pregiudizi alle attività quotidiane, personali e relazionali, indefettibilmente
dipendenti dalla perdita anatomica o funzionale)” (Cassazione civile sez. III
25/1/2024 n. 2433). Ne consegue che la personalizzazione di cui si è fatto
6 carico il Tribunale, sui criteri tabellari 'milanesi', deve ritenersi idonea a ristorare il complessivo danno lamentato, in presenza di postumi coerenti con le conseguenze patite. Quanto all'aspetto dell'incidenza sull'attività
lavorativa, la genericità della deposizione del teste sul punto da un lato, in uno al difetto di prova sull'attività lavorativa ordinaria del e comunque Pt_1
sulla concreta incidenza dei postumi su essa in termini reddituali, inducono a disattendere anche sul punto il gravame.
Questo va invece accolto relativamente alla voce riguardante il danno patrimoniali per le diverse spese sostenute: di perizia, di viaggio e per compensi legali stragiudiziali. Trattasi, infatti, di voci di danno emergente comprovati dal danneggiato, e che perciò andavano e vanno liquidati:
ottenendosi un valore capitale di € 1.456,57 sommando le diverse voci, a questo deve aggiungersi, secondo quanto statuito in prime cure, l'ammontare per rivalutazione e per interessi da ritardato pagamento, pervenendosi oggi a €
2.080,29. A questa cifa va poi aggiunto il quantum già riconosciuto in prime cure, che pure a questo punto, per rendere omogenee le voci accordate, va rivalutato e maggiorato degli interessi da ritardato pagamento a oggi
(considerando la posta finale contenuta nel dispositivo della sentenza appellata e per come ivi indicata, non contendendo detto dispositivo altre precisazioni sugli interessi legali successivi ex art. 1282 c.c.), pervenendosi a
€ 75.009,25, per un totale di € 77.089,54 (75.009,25 + 2.080,29), che va infine decurtato del 20% per il concorso di colpa, pervenendosi al risultato finale di
€ 61.671,632: a questo importo andavano conclusivamente condannati i convenuti in solido, oltre interessi come per legge dalla data della presente statuizione sino al completo soddisfo, e in questi termini va rideterminato il
7 quantum.
In ultimo, fondato è pure l'ultimo motivo di gravame, sulle spese di lite: con esso l'appellante lamenta la violazione dei parametri di cui al DM 55/2014,
avendo il primo giudice accordato solo € 4.000,00 oltre accessori. Ebbene,
tale ammontare risulta effettivamente inferiore ai minimi tariffari;
perciò,
applicando detti parametri e tenendo conto delle diverse voci, considerando il valore finale accordato, e con accoglimento che consente di ritenere soccombenti i convenuti-appellati, questi ultimi in solido vanno condannati a pagare, quali spese del primo grado del giudizio, l'ammontare di € 7.795,00,
oltre esborsi anticipati per € 545,00, e oltre spese generali al 15%, iva e cpa come per legge (con distrazione in favore del difensore ex art. 93 c.p.c.).
Le spese del presente giudizio possono invece compensarsi, stante la reciproca soccombenza, con l'accoglimento solo parziale del gravame principale e integrale di quello incidentale.
P. Q. M.
La Corte di Appello di Palermo, Sezione III civile, ogni diversa e contraria istanza, domanda ed eccezione disattese, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, così provvede:
in parziale accoglimento dell'appello principale proposto da Parte_1
e in accoglimento dell'appello incidentale proposto da
[...] [...]
avverso la sentenza n. 290/2019 rea il 08/7/2019 dal Controparte_1
Tribunale di Sciacca:
ridetermina in € 61.671,632 oltre interessi legali dalla pubblicazione della sentenza al saldo l'ammontare per cui è condanna in favore di Parte_1
e a carico di e in solido;
[...] Controparte_1 Controparte_2
8 condanna in solido detti convenuti-appellati a pagare le spese del primo grado del giudizio in favore di che liquida in € 7.795,00, oltre Parte_1
esborsi anticipati per € 545,00, e oltre spese generali al 15%, iva e cpa come per legge (con distrazione in favore del difensore ex art. 93 c.p.c.);
conferma nel resto l'impugnata sentenza (spese CTU).
Compensa le spese del presente giudizio.
Così deciso in Palermo, nella Camera di Consiglio della Terza Sezione Civile
della Corte di Appello, il 20/6/2025.
Il consigliere est. Il Presidente
Giuseppe De Gregorio Antonino Liberto Porracciolo
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