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Sentenza 5 giugno 2025
Sentenza 5 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 05/06/2025, n. 4440 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 4440 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI – SEZIONE LAVORO
TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA
Il Giudice designato, Dott.ssa Maria Gaia Majorano, alla scadenza del termine per deposito di note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., in data 5.6.25, ha pronunciato la seguente sentenza nella causa iscritta a
RG. N. 1397/25
Tra
, nata in [...] il [...] e residente in [...]
S. Martino, n. 34, C.F. , rappresentata e difesa dall'Avv. Paolo C.F._1
Galluccio, C.F. , ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito C.F._2
in Aversa, alla Via Giotto, n. 87.
RICORRENTE
E
, P.IVA , in persona del Direttore Generale p.t., Controparte_1 P.IVA_1
Dott. Ing. , rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente, dagli CP_2
Avv.ti Luigia Mandes (C.F. ) ed Isabella Selvaggi (C.F. C.F._3
), giusta procura alle liti del 5.9.2019 per Notar tutti C.F._4 Per_1
elettivamente domiciliati in alla Via Comunale del Principe 13/a, presso la UOC CP_1
Contr Affari Giuridico Legali della predetta
RESISTENTE
pagina1 di 12 FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 21.1.2025 e ritualmente notificato, la ricorrente in epigrafe agiva in giudizio, deducendo:
1) di essere dipendente dell' , con mansioni di collaboratore Controparte_1
professionale sanitario, attuale Ctg. BS, giusta previsione del C.C.N.L. Sanità
Pubblica, rientrante tra il personale turnista;
2) che, nel rispetto della disciplina dell'orario di lavoro, fissato dal C.C.N.L. di comparto in 36 ore settimanali, espletava la propria attività lavorativa, quale turnista, secondo un'articolazione giornaliera dell'orario lavorativo prestabilita dall' ; Parte_2
3) che, nel rispetto di tale programmazione e/o organizzazione del lavoro, talvolta svolgeva la propria attività lavorativa nei giorni festivi infrasettimanali;
4) che, nonostante gli artt. 9 e 34, commi 7 – 8 del C.C.N.L. del personale del
Comparto Sanità del 20.09.2001, integrativo del C.C.N.L. per il personale non dirigenziale del comparto sanità 07.04.1999, nonché l'art. 20 del C.C.N.L. I°
Settembre 1995 e 34 del C.C.N.L. 7 Aprile 1999, così come sostituiti dagli artt. 29 comma 6 e 31 commi 7 – 8 del C.C.N.L. 2016 -2018, intitolato “Riposo compensativo per le giornate festive lavorate”, espressamente prevedano che l'attività lavorativa prestata in giorno festivo infrasettimanale dà titolo, a richiesta del dipendente da effettuarsi entro trenta giorni, a equivalente riposo compensativo o alla corresponsione del compenso per lavoro straordinario, con la maggiorazione prevista per il lavoro straordinario festivo, non aveva mai percepito alcunché a tale titolo;
5) di aver espletato l'attività lavorativa in giornate festive infrasettimanali, per un numero totale di 54 ore;
6) di non aver ottenuto quanto di sua ragione, nonostante le reiterate richieste di pagamento, di cui l'ultima presentata, a mezzo PEC, in data 12.12.2024.
La ricorrente allegava conteggi circa le giornate di effettivo servizio prestato, assumendo di essere creditrice della complessiva somma di € 774,90, oltre interessi, per l'attività lavorativa espletata in giorni festivi infrasettimanali, durante il periodo gennaio
2020 - dicembre 2021.
In diritto, deduceva:
pagina2 di 12 - la mancata applicazione dell'art. 20 C.C.N.L. di categoria Sanità Pubblica
1994 – 1997, nonché degli artt. 9 e 34, commi 7 e 8, del C.C.N.L. del personale del comparto Sanità del 20/09/2001, così come sostituiti dagli artt. 29, comma 6, e 31, commi 7 e 8, del C.C.N.L. 2016 – 2018;
- la cumulabilità tra le indennità previste dall'art. 44, commi 3 e 12, e quelle di cui all'art. 9 CCNL 20.09.2001;
- la differenza contrattuale tra l'art. 9 CCNL 20.09.2001 e l'art. 22 del CCNL
14.9.2000 enti locali;
- l'insussistenza del termine decadenziale di trenta giorni ai fini del riconoscimento del diritto.
La parte ricorrente allegava giurisprudenza di merito e di legittimità a sostegno della propria tesi, rassegnando le seguenti conclusioni: “RICORRE all'Ill.mo Giudice Unico del
Lavoro affinché, previa fissazione dell'udienza di discussione, Voglia così provvedere: 1)
Attesa l'insindacabilità della disciplina collettiva, accogliere il ricorso e previo accertamento del diritto, condannare, l , in persona del legale Controparte_3 rapp.te p.t. alla corresponsione dell'importo di € 774,90 a titolo di maggiorazione prevista per il lavoro straordinario festivo pari al 30% per i periodi suindicati ed in riferimento all'attività lavorativa espletata nei giorni festivi infrasettimanali giusta previsione del
C.C.N.L. di categoria oltre interessi;
2) Con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio da attribuirsi al sottoscritto avvocato anticipatario. Relativamente al quantum si chiede che venga esaminata la condotta dell'ente aslino resistente che pur nella consapevolezza di aver avuto un contegno contrario alle disposizioni di legge e, peraltro, su una questione ormai pacifica continua inutilmente a resistere arrecando danni ai dipendenti e gravando sulla giustizia”.
Instauratosi ritualmente il contraddittorio, si costituiva l , Controparte_1
eccependo:
- la nullità della domanda, per violazione dell'art. 414 c.p.c., essendo il ricorso carente nell'esposizione dei fatti e delle ragioni della pretesa dedotta in giudizio;
- l'infondatezza della domanda, in fatto e in diritto, posto che la ricorrente non ha provato di aver prestato attività lavorativa in giorni festivi infrasettimanali al di fuori dei turni di lavoro prestabiliti e/o in eccedenza rispetto al normale orario di lavoro;
- ad ogni modo, l'incongruità dell'importo richiesto, in quanto ingiustificato ed eccessivo.
pagina3 di 12 Concludeva: “voglia l'On.le Tribunale rigettare il ricorso perché nullo, infondato, in fatto ed in diritto, e non provato;
condannare parte ricorrente al pagamento di spese, diritti ed onorari di giudizio”.
All'udienza del 5.6.25, tenutasi ex art. 127ter c.p.c., ritenuta la causa matura per la decisione, il Giudice decideva con sentenza.
Preliminarmente, deve essere disattesa l'eccezione di nullità del ricorso sollevata dalla Cont esistente. Valga osservare che l'atto introduttivo del giudizio in materia di controversie di lavoro è, al pari della citazione (art. 163, nn. 1, 2, 3, c.p.c.), nullo se è omesso o risulta assolutamente incerto alcuno dei requisiti stabiliti dai numeri 1, 2 e 3 dell'art. 414 c.p.c. La carenza, infatti, della individuazione del giudice adito, della parte e dell'oggetto della domanda si risolve nella mancanza di elementi indispensabili per il conseguimento dello scopo dell'atto (art. 156 c.p.c.). In forza di questo stesso principio, viene sanzionata da nullità la mancata “esposizione dei fatti e degli elementi di diritto sui quali si fonda la domanda" (art. 414, n. 4, c.p.c.), non operando in quest'ultimo caso l'analogia con la previsione dell'art. 164 c.p.c., perché nel rito del lavoro il difetto del ricorso sul punto dell'esposizione dei fatti pregiudica l'assolvimento dei rigorosi oneri posti a carico del convenuto ed il giudice non potrà mai disporre l'integrazione di un elemento essenziale se questo manca nel contesto dell'atto (cfr. Cass. lav. n. 5586 del 7.6.99). Sicché, ove il ricorso sia privo dell'esatta determinazione dell'oggetto della domanda o dell'esposizione dei fatti e degli elementi di diritto (art. 414, nn. 3 e 4, cpc), esso – avendo la norma carattere imperativo – è affetto da nullità, in applicazione delle norme generali di cui agli artt. 164 e 156 c.p.c., non sanabile nemmeno dalla costituzione della controparte (Cass. n.
13066 del 29.12.97; Cass. n. 6778 del 15.6.91).
Sotto il profilo dell'individuazione delle carenze sanzionabili, è noto il consolidato orientamento della Cassazione che subordina la nullità dell'atto introduttivo del giudizio di lavoro all'omissione, ovvero all'assoluta incertezza, sulla base dell'esame complessivo dell'atto, del petitum, sotto il profilo sostanziale e procedurale, nonché delle ragioni di fatto e di diritto poste a fondamento della pretesa (tra le tante: Cass., 1.3.2000, n. 2257; Cass.,
1.7.1999, n. 6714; Cass. 29.1.1999, n. 817; Cass., 27.2.1998, n. 2205; Cass., 27.4.1998,
n. 4296; Cass. 30.12.94 n. 11318; Cass. 30.8.93 n. 9167).
Nel caso in esame, l'atto si presenta adeguatamente corredato degli elementi di fatto e delle ragioni di diritto posti a base delle richieste formulate. Invero, la ricorrente ha dettagliatamente rappresentato e provato, mediante la produzione dei cartellini marcatempo e delle buste paga, lo svolgimento di attività lavorativa in giornate festivi pagina4 di 12 infrasettimanali, nonché la mancata corresponsione della relativa voce retributiva, altresì evidenziando la mancata fruizione dei riposi compensativi, e ha rapportato la pretesa dedotta in giudizio al quadro normativo delineato dalle norme contrattuali applicabili.
Nel merito, il ricorso è fondato e va accolto, per le ragioni di seguito specificate.
Ritiene questo G.L. di dover richiamare, anche ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c.,
l'orientamento di codesto Tribunale, cui si presta adesione, modificando il proprio indirizzo precedente, circa l'interpretazione della normativa applicabile in materia.
La questione controversa riguarda la richiesta di parte ricorrente di remunerazione dei giorni festivi infrasettimanali, in cui ha lavorato come turnista, alla stregua dell'art. 9 del
CCNL 20.09.2001, riprodotto nell'art. 29, 6° comma CCNL 2016/2018, ritenendo che la maggiorazione prevista dall'art. 44 del CCNL 1.9.1995 e da lei percepita, è volta unicamente a compensare la gravosità del lavoro prestato in turni, che si accentua quando la prestazione ricade anche in giorno festivo, e che tale indennità non è di per sé incompatibile con gli istituti disciplinati, in via generale e per tutto il personale, dagli artt. 20
CCNL 1.9.1995 e 34 CCNL 7.4.1999, ai quali si riferisce l'integrazione operata dall'art. 9 del CCNL 20.9.2001.
È utile riportare le norme rilevanti a fini decisionali.
L'art. 44 del CCNL 01.09.1995, rubricato “indennità per particolari condizioni di lavoro” dispone che “12. Per il servizio di turno prestato per il giorno festivo compete un'indennità di L. 30.000 lorde se le prestazioni fornite sono di durata superiore alla metà dell'orario di turno, ridotta a L. 15.000 lorde se le prestazioni sono di durata pari o inferiore alla metà dell'orario anzidetto, con un minimo di 2 ore. Nell'arco delle 24 ore del giorno festivo non può essere corrisposta a ciascun dipendente più di un'indennità festiva”.
L'art. 9 del CCNL 20.09.2001, invocato da parte ricorrente, e riprodotto dall'art. 29, co.
6 C.C.N.L di categoria 2016-2018, rubricato “riposo compensativo per le giornate festive lavorate”, prevede “ad integrazione di quanto previsto dall'art. 20 del CCNL 1° settembre
1995 e 34 del CCNL 7 aprile 1999, l'attività prestata in giorno festivo infrasettimanale dà titolo, a richiesta del dipendente da effettuarsi entro trenta giorni, a equivalente riposo compensativo o alla corresponsione del compenso per lavoro straordinario con la maggiorazione prevista per il lavoro straordinario festivo”.
L'art. 9, come riprodotto, in relazione all'attività prestata in giorno festivo infrasettimanale, dà quindi titolo, a richiesta del dipendente, da effettuarsi entro trenta giorni, alla fruizione di un corrispondente giorno di riposo compensativo, ovvero alla percezione del compenso per lavoro straordinario festivo. Si rimette, dunque, al lavoratore,
pagina5 di 12 la scelta - libera e condizionata solo dalla sua tempistica - di preferire se riposare per il tempo corrispondente al lavoro prestato nella festività infrasettimanale, oppure se ricevere un compenso ulteriore, aggiuntivo rispetto a quello ordinariamente percepito.
Tale scelta non è, tuttavia, soggetta ad un termine decadenziale, tale da dar luogo alla perenzione del diritto di esercitare l'opzione.
Ed invero, la decadenza è istituto eccezionale, nonché di stretta applicazione, e richiede l'univoca, anche se non espressa, enunciazione delle conseguenze pregiudizievoli nei confronti di chi non esercita un diritto nel tempo indicato.
Nel caso in esame, la locuzione “da effettuarsi entro 30 giorni” introduce, invece, un termine privo di espresse conseguenze sanzionatorie.
Non è neppure condivisibile ritenere che, attraverso la norma invocata, si sia inteso remunerare il lavoro straordinario, se e in quanto prestato, con conseguente onere da parte del ricorrente di allegare di aver reso la prestazione nelle giornate festive, oltre l'orario ordinario di lavoro.
In primo luogo, il trattamento economico di cui all'art. 9, riprodotto nell'art 29, 6° comma del C.C.N.L di categoria 2016-2018, è solo parametrato alle aliquote retributive previste per il lavoro straordinario, ma non è correlato alla prestazione resa oltre l'orario ordinario, potendo escludersi tale condizione, sia in base al tenore testuale della norma, sia in base alla sua finalità.
Tale trattamento, applicandosi pacificamente al personale non turnista, consente di escludere che realizzi un trattamento deteriore rispetto al personale turnista;
in secondo luogo, l'indennità di turno di cui all'art. 44 è pacificamente inapplicabile al personale non turnista, la cui articolazione oraria non soffre le limitazioni dei turni, creando quel disagio che la norma contrattuale predetta è volta a compensare.
La cumulabilità dell'indennità di turno con il riposo compensativo o la maggiorazione di cui all'art. 9, riprodotto nell'art 29, 6° comma del C.C.N.L di categoria 2016-2018, discende in realtà dalla diversità ontologica dei due trattamenti, come correttamente evidenziato dai
Giudici di legittimità, per cui può senz'altro ritenersi che l'art. 9, riprodotto, è rivolto a tutte le categorie di lavoratori, sia non turnisti che turnisti, per cui, per quest'ultima categoria, è cumulabile con l'indennità prevista dall'art. 44 cit.
A tale riguardo, va segnalato che, in senso favorevole alla tesi dei turnisti, sono intervenute molteplici pronunce della Cassazione, tra cui la sentenza del 01/08/2022 n.
23880, a conferma di precedenti decisioni (Cassazione civile sez. lav., 25/01/2021, n.
1505; Cassazione civile sez. lav., 10/03/2021, n. 6716; Cassazione civile sez. lav.,
pagina6 di 12 10/11/2021, n. 33126; Cassazione civile sez. lav., 24/01/2022, n. 2006; Cassazione civile sez. lav., 1/12/2015, n. 24439).
Va, inoltre, registrato che, recentemente, con l'ordinanza del 18/07/2023, n. 20743, la
Corte di Cassazione confermava un orientamento ormai consolidato.
È utile trascrivere, ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c., il percorso motivazionale dei
Giudici di legittimità nella citata pronuncia n. 20743/2023, i quali hanno ulteriormente ribadito che “la disciplina del trattamento economico spettante ai dipendenti, pubblici e privati, per il lavoro prestato nelle festività infrasettimanali è stata dettata dal legislatore con la L. n. 260 del 1949, poi modificata dalla L. n. 90 del 1954, con la quale si è previsto che ai lavoratori che prestino servizio nei menzionati giorni festivi “è dovuta, oltre la normale retribuzione globale di fatto giornaliera, compreso ogni elemento accessorio, la retribuzione per le ore di lavoro effettivamente prestate, con la maggiorazione per il lavoro festivo”.
Il diritto dei dipendenti delle istituzioni sanitarie, pubbliche e private, a godere del riposo nelle feste infrasettimanali è stato ribadito dalla L. n. 520 del 1952, con la quale il legislatore, nell'apprezzare le peculiari esigenze connesse alla natura del servizio, ha, da un lato, imposto a detti lavoratori di rendere la prestazione anche nel giorno festivo, ove ritenuto necessario dal datore (cfr. in motivazione Cass. n. 16592/2015), dall'altro ha riconosciuto in tal caso il "diritto ad un corrispondente riposo da godere, compatibilmente con le esigenze di servizio, entro trenta giorni dalla data della festa infrasettimanale non fruita", o, in alternativa, a ricevere il "pagamento doppio della giornata festiva".
In questo contesto si è inserita la contrattazione collettiva ed in particolare il CCNL
1.9.1995 che, agli artt. 18, 19 e 20 del capo III (Struttura del rapporto), ha dettato la disciplina generale dell'articolazione dell'orario di lavoro, delle ferie, dei riposi, e all'art. 44, inserito nella parte seconda del contratto, specificamente volta ad individuare il trattamento economico spettante ai dipendenti del comparto, ha riconosciuto, fra le indennità che compensano particolari condizioni di lavoro, una somma aggiuntiva in favore del personale operante su tre turni dell'importo di lire 8.500 per ogni giorno di servizio prestato (art. 44, comma 3), importo maggiorato nelle ipotesi disciplinate dal comma 12, secondo cui "per il servizio di turno prestato per il giorno festivo compete un'indennità di lire 30.000 lorde se le prestazioni fornite sono di durata superiore alla metà dell'orario di turno, ridotta a lire 15.000 lorde se le prestazioni sono di durata pari o inferiore alla metà dell'orario anzidetto, con un minimo di due ore".
pagina7 di 12 L'art. 34 del CCNL 7.4.1999, nel dettare la disciplina del lavoro straordinario, ha previsto, al comma 7, che la misura oraria del lavoro straordinario è determinata maggiorando la base di calcolo ottenuta dividendo per 156 gli elementi retributivi costituiti dallo stipendio tabellare del livello iniziale in godimento, dall'indennità integrativa speciale, nonché dal rateo di tredicesima mensilità, ed al successivo comma 8 ha precisato che la maggiorazione da effettuare sull'importo unitario così ottenuto è "pari al 15% per lavoro straordinario diurno, al 30% per lavoro straordinario prestato nei giorni festivi o in orario notturno (dalle ore 22 alle ore 6 del giorno successivo) ed al 50% per quello prestato in orario notturno festivo".
Infine, con il CCNL 20.9.2001, integrativo del CCNL 7.4.1999, le parti collettive con l'art. 9 hanno integrato la disciplina dei riposi e del lavoro straordinario stabilendo che "Ad integrazione di quanto previsto dall'art. 20 del CCNL 1 settembre 1995 e 34 del CCNL 7 aprile 1999, l'attività prestata in giorno festivo infrasettimanale dà titolo, a richiesta del dipendente da effettuarsi entro trenta giorni, a equivalente riposo compensativo o alla corresponsione del compenso per lavoro straordinario con la maggiorazione prevista per il lavoro straordinario festivo".
All'esito dell'integrazione disposta dal richiamato art. 9, quindi, la disciplina contrattuale dettata per il lavoro festivo infrasettimanale ha finito per ricalcare, quanto al diritto al riposo compensativo, quella già imposta dal legislatore in epoca antecedente alla contrattualizzazione del rapporto di impiego, ed ha riconosciuto, in alternativa, il compenso per il lavoro straordinario con la maggiorazione prevista per la festività che, lo si ripete, è pari al 30% della retribuzione oraria determinata includendo nella base di calcolo lo stipendio tabellare, l'indennità integrativa speciale ed il rateo di tredicesima mensilità.
La contrattazione successiva non ha apportato significative modificazioni ed anche il recente contratto del 21 maggio 2018, per il triennio 2016/2018, oltre a mantenere la medesima collocazione sistematica delle disposizioni relative, da un lato, ai riposi ed allo straordinario e, dall'altro, alle specifiche indennità connesse a condizioni di lavoro, ha ribadito, all'art. 29, comma 6, il diritto al riposo compensativo o al trattamento retributivo previsto per il lavoro straordinario festivo, ed ha lasciato immutata la disciplina dell'indennità per il personale turnista, aggiornata negli importi (art. 86, comma 13, secondo cui "Per il servizio di turno prestato per il giorno festivo compete un'indennità di E
17,82 lorde se le prestazioni fornite sono di durata superiore alla metà dell'orario di turno, ridotta a C 8,91 lorde se le prestazioni sono di durata pari o inferiore alla metà dell'orario anzidetto, con un minimo di 2 ore").
pagina8 di 12 Occorre ancora osservare che, quanto ai limiti massimi dell'orario settimanale, le parti collettive, già a partire dal CCNL 7.4.1999, hanno previsto all'art. 27 la possibilità di una riduzione dello stesso, da concordare in sede di contrattazione integrativa, da 36 a 35 ore per il personale adibito a regimi di orario articolato in più turni, evidentemente sul presupposto della maggiore gravosità della prestazione resa dal turnista.
Così ricostruito il quadro normativo e contrattuale, la tesi sostenuta dall' , Pt_2
secondo cui l'indennità prevista dall'art. 44 non sarebbe cumulabile con le maggiorazioni riconosciute in via generale a tutti i dipendenti dall'art. 9 del CCNL 20.9.2001, non è rispettosa dei canoni di ermeneutica di cui agli artt. 1362 e 1363 c.c., in quanto il preteso carattere onnicomprensivo dell'indennità non è ancorato ad alcun elemento testuale della clausola contrattuale oggetto di interpretazione ed è, anzi, smentito dal rilievo che le parti collettive, nella disposizione in parola, che va letta nel suo complesso, ove abbiano ritenuto le indennità non cumulabili con altri emolumenti l'hanno espressamente previsto
(commi 7 e 17).
Deve aggiungersi che la clausola contrattuale della quale i lavoratori invocano l'applicazione è collocata fra le disposizioni dettate, in via generale e per tutti i dipendenti, per disciplinare l'orario di lavoro ed il regime dei riposi, mentre l'art. 44 si riferisce al solo trattamento economico e riguarda "particolari condizioni di lavoro" che, per la loro maggiore gravosità (lavoro in turni, nelle terapie intensive, nei servizi di malattie infettive), sono state ritenute meritevoli di un compenso giornaliero, non orario, aggiuntivo, sicché sul piano logico non sussiste alcuna incompatibilità fra i due istituti.
La ratio della maggiorazione riconosciuta dall'art. 44 è stata, dunque, individuata nella evidente maggiore gravosità del lavoro prestato sempre su turni variabili, gravosità che si accresce allorquando la prestazione venga richiesta in ora notturna o in giorno festivo;
al contrario, l'art. 9, che riconosce innanzitutto il diritto al riposo compensativo per il lavoro prestato nella festività, e solo in alternativa il trattamento economico stabilito per il lavoro straordinario, attiene al regime dell'orario che, quanto alla durata esigibile da parte del datore di lavoro, si riduce per tutti i dipendenti, turnisti e non turnisti, nelle settimane in cui ricadano festività.
La circostanza che i turnisti, poiché assegnati a servizi da rendere in modo continuativo, siano di norma obbligati a svolgere l'attività anche nelle giornate festive, non fa venire meno il diritto a prestare il lavoro negli stessi limiti orari fissati per gli altri lavoratori e, quindi, a godere del riposo compensativo o a percepire, in alternativa, il compenso per il lavoro straordinario festivo;
“ha errato il giudice d'appello nell'estendere ai pagina9 di 12 lavoratori del comparto sanità l'orientamento espresso in relazione all'interpretazione dell'art. 22 del CCNL 14.9.2000 per i dipendenti degli enti locali” (cfr. fra le più recenti
Cass. n. 1201/2019; Cass. n. 16600/2019; Cass. n. 21412/2019), atteso che in quel caso la clausola contrattuale oggetto di esegesi si esprime chiaramente nel senso dell'onnicomprensività (...al personale turnista è corrisposta un'indennità che compensa interamente il disagio derivante dalla particolare articolazione dell'orario di lavoro...); è inserita nell'ambito di una disposizione che detta una disciplina completa del lavoro in turni;
riconosce una maggiorazione per il lavoro prestato nel giorno festivo, calcolata su una base di calcolo diversa da quella prevista per il non turnista, che tiene conto ex art. 52 lett. c) CCNL 14.9.2000 del minimo tabellare, della retribuzione di anzianità e di posizione e di ogni altro assegno continuativo.
Viceversa, la disposizione contrattuale che viene in rilievo per il personale del comparto sanità, oltre a non contenere alcun accenno al carattere onnicomprensivo dell'indennità, la stabilisce in misura fissa ed a prescindere dai criteri fissati dall'art. 34 del
CCNL 7.4.1999 per il calcolo del lavoro straordinario festivo, dato, questo, che costituisce un'ulteriore conferma della cumulabilità dei due trattamenti, finalizzati a compensare disagi di natura diversa.
Né può giungersi a diverse conclusioni, valorizzando l'orientamento espresso dall'ARAN il 24.9.2011, ribadito il 16.7.2019 in relazione alla disciplina dettata dal CCNL
21.5.2018, in quanto non è il risultato di un accordo sull'interpretazione autentica della clausola tra la detta agenzia e le organizzazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo, al quale soltanto la legge attribuisce il valore di sostituire la clausola in questione sin dall'inizio della vigenza del contratto (D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 49), e, pertanto, al pari delle informazioni o osservazioni rese dalle associazioni sindacali ex art. 425 c.p.c., per il suo carattere unilaterale non è idoneo a chiarire la comune intenzione delle parti stipulanti il contratto collettivo (Cass. n. 4878/2015).
I Giudici di legittimità hanno, quindi, elaborato il seguente principio di diritto:
“L'indennità prevista dall'art. 44, commi 3 e 12, del CCNL 1.9.1995 per il personale del comparto sanità è volta a compensare la maggiore gravosità del lavoro prestato secondo il sistema dei turni, gravosità che si accresce nei casi in cui il turno ricada in giorno festivo, ed è cumulabile con il diritto, riconosciuto al lavoratore dall'art. 9 del CCNL 20.9.2001, di godere del riposo compensativo per il lavoro prestato nella festività infrasettimanale o, in alternativa, di ricevere il compenso per il lavoro straordinario con la maggiorazione prevista per il lavoro straordinario festivo".
pagina10 di 12 In buona sostanza, l'art. 29, 6° comma C.C.N.L di categoria 2016-2018 riconosce innanzitutto il diritto al riposo compensativo per il lavoro prestato nella festività, e solo in alternativa il trattamento economico stabilito per il lavoro straordinario;
esso attiene al regime dell'orario che, quanto alla durata esigibile da parte del datore di lavoro, si riduce per tutti i dipendenti, turnisti e non turnisti, nelle settimane in cui ricadano festività.
Di contro, l'art. 44 si riferisce al solo trattamento economico e riguarda "particolari condizioni di lavoro" che per la loro maggiore gravosità (lavoro in turni, nelle terapie intensive, nei servizi di malattie infettive) sono state ritenute meritevoli di un compenso giornaliero, non orario, aggiuntivo, sicché sul piano logico non sussiste alcuna incompatibilità fra i due istituti.
La ratio della maggiorazione riconosciuta dall'art. 44 va individuata, come detto, nella evidente maggiore gravosità del lavoro prestato sempre su turni variabili, gravosità che si accresce allorquando la prestazione venga richiesta in ora notturna o in giorno festivo.
Contr La sostiene di aver sempre assicurato a parte ricorrente la fruizione dei riposi compensativi.
Viene in rilievo che, in realtà, si tratta di normali riposi legati all'articolazione dei turni di lavoro.
Del resto, parte ricorrente ha negato di avere optato per la fruizione del riposo compensativo rispetto alla maggiorazione prevista dall'art. 29, 6° comma del C.C.N.L di Contr categoria 2016-2018 (già art. 9) e la non ha provato che sia stata presentata tale istanza, così come non risulta aver formalizzato, prima della messa in mora, la richiesta del compenso contrattuale.
Contr Inoltre, non è ragionevole ipotizzare che l pur avendo formalmente negato l'applicabilità dell'art.29, 6° comma (già art. 9), al personale turnista, sia in sede aziendale che in sede processuale, abbia spontaneamente dato corso alla sua esecuzione, riconoscendo il diritto al riposo compensativo, peraltro senza alcuna richiesta del dipendente turnista.
Per tali ragioni, sarebbe superflua l'ammissione di una CTU, dal momento che non viene in discussione la verifica dell'ammontare dei riposi compensativi goduti e/o la remunerazione del lavoro straordinario prestato in base ai turni di lavoro, bensì la loro imputazione che, per le ragioni sopra enunciate, non risulta avvenuta per effetto dell'art. 29 cit.
pagina11 di 12 Parimenti, dall'ammontare del credito preteso, non deve essere portato in detrazione quanto da loro riscosso per le ore di lavoro straordinario prestate, oltre il loro monte orario ordinario, ripartito in turni settimanali.
La parte ricorrente ha allegato - e il dato non è contestato - di aver svolto attività lavorativa in giorni festivi infrasettimanali, nel periodo gennaio 2020 - dicembre 2021.
Orbene, dai cartellini marcatempo versati agli atti, emerge che la parte ricorrente ha effettuato tali prestazioni.
D'altro lato, la parte convenuta non ha provato che la parte ricorrente abbia goduto dei riposi compensativi.
Rilevato che vanno ritenuti condivisibili i conteggi operati da parte ricorrente, in quanto basati sulle previsioni contrattuali, metodologicamente corretti e privi di omissioni logiche;
considerato che
gli stessi non venivano specificamente contestati dalla resistente;
rilevato,
Cont altresì, che la convenuta non ha provato che la ricorrente abbia usufruito di riposi compensativi, ovvero che abbia già ricevuto il compenso, con la maggiorazione prevista per il lavoro straordinario festivo;
l va condannata al pagamento, in Controparte_1 favore di , della complessiva somma di € 774,90, oltre interessi sulle Parte_1
singole poste del credito, dalla maturazione al soddisfo.
In ragione del contrasto di giurisprudenza insorto in materia, si compensano tra le parti le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro, così provvede:
a) condanna la al pagamento in favore di , per i Controparte_1 Parte_1 titoli di cui in motivazione, dell'importo di € € 774,90, oltre interessi legali dalle singole scadenze al saldo;
b) compensa le spese di lite.
Si comunichi.
Napoli, 5.6.25
Il Giudice del lavoro dott.ssa Maria Gaia Majorano
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