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Sentenza 23 gennaio 2025
Sentenza 23 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cremona, sentenza 23/01/2025, n. 34 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cremona |
| Numero : | 34 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1633/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CREMONA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Luigi Enrico Calabrò ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 1633/2021 promossa da:
, (C.F. ), residente in [...], ed ivi Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliata in Piazza Roma n. 2, presso e nello studio dell'avv. MARCO GAMBA (C.F.:
, che la rappresenta e difende;
C.F._2
ATTORE/I contro
(C.F. , nata a [...] il [...], residente in Controparte_1 C.F._3
Cremona alla Via Stefano Leonida Bissolati n. 62, ai fini del presente giudizio rappresentata, assistita e difesa dall'avv. LUCA TONOLI del Foro di Verona (C.F. ) con studio in C.F._4
Verona, Via Marmolada n. 7, ed ufficio secondario in Cremona, Via Brescia n. 81, elettivamente domiciliata presso il di lui studio secondario;
CONVENUTO/I
All'udienza di precisazione delle conclusioni del 10/9/2024 le parti hanno concluso come da verbale.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha convenuto in giudizio Parte_1 CP_1
chiedendo accogliersi le seguenti conclusioni: “Piaccia al Tribunale Ill.mo, reiectis
[...]
contrariis, così giudicare: 1) accertare e dichiarare la responsabilità esclusiva della dott.ssa CP_1 con riferimento alla causazione dell'eventus damni occorso all'attrice; 2) per l'effetto,
[...]
condannare la dott.ssa a risarcire alla signora tutti i danni da Controparte_1 Parte_1
pagina 1 di 6 quest'ultima patiti e patiendi quali conseguenza di tale grave negligenza, imprudenza e/o imperizia professionale da quantificarsi, salvo diverso importo che il Giudice riterrà dovuto all'esito dell'istruttoria, nella misura di € 170.465,25, oltre al danno da perdita di chance da determinarsi in via equitativa, oltre ancora al rimborso delle spese mediche sostenute da parte attrice, il tutto con gli interessi di legge dall'evento al soddisfo e il danno da svalutazione monetaria;
3) con vittoria di spese
e compensi professionali”.
Si è costituita in giudizio chiedendo “Voglia l!Ill.mo Tribunale di Cremona, Controparte_1
disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione e previe le opportune declaratorie, previo rigetto di ogni eccezione, domanda e/o istanza avversaria così giudicare: IN VIA PRELIMINARE si disconosce la ricevuta fiscale allegata da parte attrice come doc. 1 relativamente al dicitura
“(riscontrato in visita dermatologica x form. neviche)”; NEL MERITO respingere le domande formulate da parte attrice perché infondate in fatto e in diritto con vittoria di spese, competenze e onorari di causa”.
A seguito del deposito delle memorie istruttorie, la causa è stata istruita tramite interrogatorio formale, escussione testimoniale ed espletamento di consulenza tecnica d'ufficio, all'esito della quale il Giudice istruttore, ritenuta la causa matura per la decisione, ha fissato l'udienza per la precisazione delle conclusioni.
All'udienza del 10/9/2024, le parti hanno precisato le rispettive conclusioni e il Giudice ha trattenuto la causa in decisione e assegnato i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
Le domande proposte da non possono essere accolte, per le ragioni che seguono. Parte_1
L'attrice ha agito in giudizio per veder accertare la responsabilità contrattuale della convenuta per colposo ritardo diagnostico (in particolare, per non aver svolto l'esame istologico su nevo escisso chirurgicamente, da cui si sarebbe sviluppato un melanoma) e per veder condannare la stessa al risarcimento dei danni subiti.
Va premesso che, secondo le caratteristiche della responsabilità contrattuale, spetta al paziente/creditore l'onere di provare il fatto costitutivo del danno (la prestazione svolta dal medico) ed il nesso di causa tra la prestazione ed il pregiudizio subito, dovendo egli invece meramente allegare l'inadempimento del sanitario;
al sanitario spetta invece dimostrare, in alternativa all'esatto adempimento, l'impossibilità della prestazione derivante da causa non imputabile, provando che pagina 2 di 6 l'inesatto adempimento è stato determinato da un impedimento imprevedibile ed inevitabile, da intendersi nel senso oggettivo della sua inimputabilità all'agente.
Orbene, nel caso di specie, si ritiene che parte attrice abbia dimostrato il fatto costitutivo del danno
(ovvero la prestazione medica per come dedotta in citazione e l'omessa diagnosi) ma che tuttavia non sia riuscita a dimostrare con la dovuta certezza il nesso causale tra la suddetta condotta ed il danno subito.
Quanto alla prova della prestazione – e ciò a prescindere dalla aggiunta apocrifa contenuta nella ricevuta del 20/12/2014 di cui al doc. 1 di parte attrice (aggiunta ammessa dall'attrice stessa a seguito della produzione della copia carbone dell'originale, privo della suddetta aggiunta, da parte della convenuta, v. doc. 2 convenuta) – numerosi elementi permettono di accertare che nel dicembre 2014 la dott.ssa intervenne con escissione chirurgica su di un nevo posto nel seno destro della CP_1
paziente, non procedendo tuttavia al dovuto esame istologico.
Questi elementi sono: a) le testimonianze rese all'udienza del 21/9/2022 da parte dei testi Tes_1
(“l'anno era il 2014, mi ricordo che mia figlia è andata a fare una visita dalla dottoresse lo CP_1 so perché l'ho accompagnata;
aveva una lesione sanguinante nel neo sul seno”, “quella stessa giornata, che era la prima vista, eravamo nella stanza della dott.ssa dove c'era la scrivania ed il lettino, io sono entrata con lei l'ha fatta coricare sul lettino ed ha eseguito questa piccola operazione;
in ambulatorio;
io ho visto che ha preso un attrezzo e ha tirato via un pezzo di qualcosa non saprei meglio definire;
ADR le ha fatto una anestesia locale con una puntura, ricordo che mia figlia diceva di sentire ancora dolore e quindi ha aumentato la dose;
la aveva tranquillizzata dicendo che era un neo dalla nascita e quindi non c'erano problemi, le ha messo un cerottino, mia figlia ha pagato e siamo andate via”, “non ha detto nulla su eventuali esami da fare /esame istologico, anzi ricordo che
l'ha rassicurata dicendo che era un neo congenito e quindi non dava problemi;
cap. 4) preciso che non ha asportato tutto il neo ma una parte, ma ha rassicurato mia figlia sul fatto che il neo non presentasse problemi;
ADR so che mia figlia ha pagato ed ha avuto una ricevuta, non mi è stata mostrata non ho guardato cosa ci fosse scritto”) e (“ricordo che eravamo molto Parte_2
preoccupati di questa lesioni, che avevo visto anche io (…) quando è tornata a casa aveva una cerotto sul neo, me lo ha tolto ed ho visto che era stata rimossa parte della lesione”); deve peraltro rigettarsi l'eccezione di incapacità a testimoniare dei suddetti testi in quanto madre e marito della danneggiata, non essendo il loro ipotetico interesse nella causa attuale;
b) l'interrogatorio formale reso dalla convenuta in data 22/6/2022, in cui la stessa ha ammesso di aver visitato la sig.ra e di aver Pt_1
pagina 3 di 6 rimosso “qualcosa” (“cheratosi (lesioni benigne), un fibroma pendulo, una verruca, una cisti sebacea, un lipoma, per le quali non è necessario un esame istologico”) e che la dicitura “escissione chirurgica in anestesia locale” è utilizzata quando si proceda a rimuovere tali neoformazioni benigne, potendo peraltro “capitare di rimuovere nevi dermici che non presentino criticità senza richiedere esami istologici”; alla luce delle testimonianze esaminate, è verosimile ritenere che la convenuta abbia rimosso il nevo non ritenendolo (colposamente) una possibile formazione “maligna”; c) sempre alla luce delle testimonianze esaminate, assume dunque rilievo la ricevuta del 20/12/2014 che, al netto dell'aggiunta, contiene la dicitura non apocrifa “1 escissione chirurgica in anestesia locale” (senza considerare che la convenuta, pur contestando che tale escissione fosse avvenuta proprio sul nevo in esame, non ha fornito alcuna ricostruzione alternativa, non indicando appunto l'eventuale altra sede dell'escissione; inoltre la contestazione suddetta appare contraddittoria con l'affermazione della convenuta di non ricordare affatto l'intervento svolto).
A supporto delle suddette considerazioni accorre anche la relazione dei CCTTUU, i quali – pur in assenza della documentazione sanitaria relativa alla prestazione – hanno accertato che “la rilettura da parte del Prof. della biopsia eseguita il 15/05/18 ha dimostrato la presenza di alterazioni Per_1
tissutali a carattere cicatriziale in prossimità di aree di neo congenito e di melanoma;
le suddette alterazioni, pur non essendo patognomoniche di uno specifico meccanismo lesivo, sono di per se stesse sicuramente compatibili con l'esito di un traumatismo chirurgico, come un'“escissione chirurgica”, avvenuto tempo prima (anche nell'ordine di qualche anno). Tale elemento indubbiamente avvalora quanto rappresentato nell'atto di citazione (e confermato dalla in sede di visita di consulenza Pt_1 tecnica), vale a dire che l'escissione chirurgica eseguita dalla Dott.ssa il 20/01/14 riguardò CP_1 una parte del neo congenito localizzato ai quadranti inferiori della mammella sinistra”.
Se ne deduce che l'intervento di escissione sul nevo sia effettivamente avvenuto per come dedotto dall'attrice, e che ad esso non sia seguito alcun esame istologico (circostanza, quest'ultima, che avrebbe peraltro dovuto essere dimostrata dalla convenuta).
Tuttavia, pur dovendosi quindi accertare una condotta certamente negligente in capo alla convenuta (si legge nella CTU, “la stessa non ritenne necessario eseguire l'esame istologico del materiale asportato
(…) Tale decisione da parte della Dott.ssa sarebbe censurabile in quanto in presenza di CP_1
lesioni pigmentate melanocitarie (come un neo congenito) è assolutamente raccomandato eseguire un esame istologico che confermi la benignità del tessuto asportato”), come detto alla luce dell'elaborato pagina 4 di 6 peritale e sulla base dei documenti prodotti non può dirsi provato il nesso causale tra la condotta negligente e i danni subiti.
Si premette sul punto che, nell'ambito della responsabilità civile, l'accertamento della causalità materiale debba fondarsi sulla regola probatoria del “più probabile che non”, la quale postula che, per uno stesso fatto, possano esservi un'ipotesi positiva ed una negativa, ed il giudice deve scegliere quella che, sulla base delle prove allegate, è dotata di un “grado di conferma logica superiore all'altra”, dovendo essere quindi preponderanti le prove a sostegno dell'ipotesi scelta dal giudice.
Ebbene, proprio l'esame della depositata consulenza tecnica d'ufficio (cui si rimanda interamente, in quanto svolta con encomiabile diligenza e preparazione tecnica ed in quanto coerente e scevra di macroscopici errori logico-valutativi) permette di chiarire che: a) resta “non definibile la natura della
“lesione” tegumentaria asportata dalla Dott.ssa ; b) il fatto che il melanoma fosse già CP_1
presente il 20/1/2014 (vale a dire circa 4 anni e 4 mesi prima della diagnosi) nel caso di specie, tenuto conto che al momento della diagnosi (15/05/18) il melanoma aveva una profondità di invasione
(cosiddetto indice di Breslow) di 1,35 mm e presentava ulcerazione (fattore che indica un'aggressività biologica del tumore), deve ritenersi “poco probabile”, seppure non escludibile a priori.
Infatti, scrivono i CCTTUU “Il primo elemento da considerare attiene al fatto che il melanoma in discussione è insorto su un neo pre-esistente. La letteratura riporta come circa il 70% dei melanomi insorga su cute in assenza di un neo, mentre solo il restante 30% origina da cellule melanocitarie contenute all'interno di un neo pre-esistente (TI C et al. A review of nevus-associated melanoma: What is the evidence? J Eur Acad Dermatol Venereol. 2022 Nov;
36(11):1927-36).
Bisogna inoltre considerare che si è soliti dividere i melanomi in base alla velocità di crescita (che si correla con la loro aggressività biologica) in melanomi a rapida crescita e melanomi a lenta crescita.
Per i primi, grazie ad un lavoro di LI et al, è stato calcolato il tasso di crescita di 404 melanomi invasivi (spessore medio del tumore 1,3 mm) ed è emerso che quasi un terzo di essi cresceva di 0,5 mm al mese o più (LI W et al. Rate of growth in melanomas: characteristics and associations of rapidly growing melanomas. Arch 2006; 142:1551-58). Al contrario, è ancora aperta la domanda CP_2
se esista uno spettro di melanomi caratterizzati da un comportamento biologico meno aggressivo;
dimostrare l'esistenza di un melanoma biologicamente "indolente" è, infatti, più difficile o addirittura impossibile perché una volta che il melanoma viene rimosso la sua storia naturale si interrompe.
Tuttavia, dati presentati da IA et al su un centinaio di casi di melanomi a lenta crescita dimostrano come dopo un follw-up di 20 mesi la maggior parte delle lesioni (53%) dimostri una
pagina 5 di 6 crescita apprezzabile (IA G et al. Slow-growing melanoma: a dermoscopy follow-up study.
[...]
2010 Feb 1;162(2):26773) Nel caso in discussione, tenuto conto che al momento della CP_3
diagnosi (15/05/18) il melanoma aveva una profondità di invasione (cosiddetto indice di Breslow) di
1,35 mm e presentava ulcerazione (fattore che indica un'aggressività biologica del tumore), è poco probabile che il 20/01/14 (vale a dire circa 4 anni e 4 mesi prima della diagnosi) il melanoma fosse già presente”.
L'ipotesi contraria (ossia che nel 2014 non fosse già rinvenibile un melanoma) è per converso la più probabile, con la conseguenza che la negligenza medica (mancata esecuzione dell'esame istologico, ritardo diagnostico) non può dirsi causalmente collegata alle conseguenze pregiudizievoli subite dall'attrice. Ciò è confermato nelle conclusioni dei periti, che legano il danno alla persona quantificato all'ipotesi (poco probabile, seppure non escludibile) che il materiale asportato fosse stato un melanoma.
Ne consegue il rigetto delle domande attoree.
Le spese del presente giudizio (stante l'accertamento di un comportamento comunque censurabile in capo alla convenuta, seppure non in nesso di causa con i danni subiti, e stante la particolarità tecnica e probatoria che ha caratterizzato la presente causa) vanno integralmente compensate tra le parti.
Per le medesime ragioni, gli onorari del CTU, come liquidati in corso di causa, sono posti definitivamente a carico delle due parti in egual misura, in solido tra loro.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 1633/2021 R.G., così dispone:
RIGETTA le domande proposte da . Parte_1
DICHIARA integralmente compensate le spese tra le parti.
PONE gli onorari del CTU, come liquidati con separato decreto in corso di causa, definitivamente a carico delle parti delle parti in egual misura, in solido tra loro.
Così deciso in Cremona, il 23 gennaio 2025
Il GIUDICE
dott. Luigi Enrico Calabrò
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CREMONA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Luigi Enrico Calabrò ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 1633/2021 promossa da:
, (C.F. ), residente in [...], ed ivi Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliata in Piazza Roma n. 2, presso e nello studio dell'avv. MARCO GAMBA (C.F.:
, che la rappresenta e difende;
C.F._2
ATTORE/I contro
(C.F. , nata a [...] il [...], residente in Controparte_1 C.F._3
Cremona alla Via Stefano Leonida Bissolati n. 62, ai fini del presente giudizio rappresentata, assistita e difesa dall'avv. LUCA TONOLI del Foro di Verona (C.F. ) con studio in C.F._4
Verona, Via Marmolada n. 7, ed ufficio secondario in Cremona, Via Brescia n. 81, elettivamente domiciliata presso il di lui studio secondario;
CONVENUTO/I
All'udienza di precisazione delle conclusioni del 10/9/2024 le parti hanno concluso come da verbale.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha convenuto in giudizio Parte_1 CP_1
chiedendo accogliersi le seguenti conclusioni: “Piaccia al Tribunale Ill.mo, reiectis
[...]
contrariis, così giudicare: 1) accertare e dichiarare la responsabilità esclusiva della dott.ssa CP_1 con riferimento alla causazione dell'eventus damni occorso all'attrice; 2) per l'effetto,
[...]
condannare la dott.ssa a risarcire alla signora tutti i danni da Controparte_1 Parte_1
pagina 1 di 6 quest'ultima patiti e patiendi quali conseguenza di tale grave negligenza, imprudenza e/o imperizia professionale da quantificarsi, salvo diverso importo che il Giudice riterrà dovuto all'esito dell'istruttoria, nella misura di € 170.465,25, oltre al danno da perdita di chance da determinarsi in via equitativa, oltre ancora al rimborso delle spese mediche sostenute da parte attrice, il tutto con gli interessi di legge dall'evento al soddisfo e il danno da svalutazione monetaria;
3) con vittoria di spese
e compensi professionali”.
Si è costituita in giudizio chiedendo “Voglia l!Ill.mo Tribunale di Cremona, Controparte_1
disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione e previe le opportune declaratorie, previo rigetto di ogni eccezione, domanda e/o istanza avversaria così giudicare: IN VIA PRELIMINARE si disconosce la ricevuta fiscale allegata da parte attrice come doc. 1 relativamente al dicitura
“(riscontrato in visita dermatologica x form. neviche)”; NEL MERITO respingere le domande formulate da parte attrice perché infondate in fatto e in diritto con vittoria di spese, competenze e onorari di causa”.
A seguito del deposito delle memorie istruttorie, la causa è stata istruita tramite interrogatorio formale, escussione testimoniale ed espletamento di consulenza tecnica d'ufficio, all'esito della quale il Giudice istruttore, ritenuta la causa matura per la decisione, ha fissato l'udienza per la precisazione delle conclusioni.
All'udienza del 10/9/2024, le parti hanno precisato le rispettive conclusioni e il Giudice ha trattenuto la causa in decisione e assegnato i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
Le domande proposte da non possono essere accolte, per le ragioni che seguono. Parte_1
L'attrice ha agito in giudizio per veder accertare la responsabilità contrattuale della convenuta per colposo ritardo diagnostico (in particolare, per non aver svolto l'esame istologico su nevo escisso chirurgicamente, da cui si sarebbe sviluppato un melanoma) e per veder condannare la stessa al risarcimento dei danni subiti.
Va premesso che, secondo le caratteristiche della responsabilità contrattuale, spetta al paziente/creditore l'onere di provare il fatto costitutivo del danno (la prestazione svolta dal medico) ed il nesso di causa tra la prestazione ed il pregiudizio subito, dovendo egli invece meramente allegare l'inadempimento del sanitario;
al sanitario spetta invece dimostrare, in alternativa all'esatto adempimento, l'impossibilità della prestazione derivante da causa non imputabile, provando che pagina 2 di 6 l'inesatto adempimento è stato determinato da un impedimento imprevedibile ed inevitabile, da intendersi nel senso oggettivo della sua inimputabilità all'agente.
Orbene, nel caso di specie, si ritiene che parte attrice abbia dimostrato il fatto costitutivo del danno
(ovvero la prestazione medica per come dedotta in citazione e l'omessa diagnosi) ma che tuttavia non sia riuscita a dimostrare con la dovuta certezza il nesso causale tra la suddetta condotta ed il danno subito.
Quanto alla prova della prestazione – e ciò a prescindere dalla aggiunta apocrifa contenuta nella ricevuta del 20/12/2014 di cui al doc. 1 di parte attrice (aggiunta ammessa dall'attrice stessa a seguito della produzione della copia carbone dell'originale, privo della suddetta aggiunta, da parte della convenuta, v. doc. 2 convenuta) – numerosi elementi permettono di accertare che nel dicembre 2014 la dott.ssa intervenne con escissione chirurgica su di un nevo posto nel seno destro della CP_1
paziente, non procedendo tuttavia al dovuto esame istologico.
Questi elementi sono: a) le testimonianze rese all'udienza del 21/9/2022 da parte dei testi Tes_1
(“l'anno era il 2014, mi ricordo che mia figlia è andata a fare una visita dalla dottoresse lo CP_1 so perché l'ho accompagnata;
aveva una lesione sanguinante nel neo sul seno”, “quella stessa giornata, che era la prima vista, eravamo nella stanza della dott.ssa dove c'era la scrivania ed il lettino, io sono entrata con lei l'ha fatta coricare sul lettino ed ha eseguito questa piccola operazione;
in ambulatorio;
io ho visto che ha preso un attrezzo e ha tirato via un pezzo di qualcosa non saprei meglio definire;
ADR le ha fatto una anestesia locale con una puntura, ricordo che mia figlia diceva di sentire ancora dolore e quindi ha aumentato la dose;
la aveva tranquillizzata dicendo che era un neo dalla nascita e quindi non c'erano problemi, le ha messo un cerottino, mia figlia ha pagato e siamo andate via”, “non ha detto nulla su eventuali esami da fare /esame istologico, anzi ricordo che
l'ha rassicurata dicendo che era un neo congenito e quindi non dava problemi;
cap. 4) preciso che non ha asportato tutto il neo ma una parte, ma ha rassicurato mia figlia sul fatto che il neo non presentasse problemi;
ADR so che mia figlia ha pagato ed ha avuto una ricevuta, non mi è stata mostrata non ho guardato cosa ci fosse scritto”) e (“ricordo che eravamo molto Parte_2
preoccupati di questa lesioni, che avevo visto anche io (…) quando è tornata a casa aveva una cerotto sul neo, me lo ha tolto ed ho visto che era stata rimossa parte della lesione”); deve peraltro rigettarsi l'eccezione di incapacità a testimoniare dei suddetti testi in quanto madre e marito della danneggiata, non essendo il loro ipotetico interesse nella causa attuale;
b) l'interrogatorio formale reso dalla convenuta in data 22/6/2022, in cui la stessa ha ammesso di aver visitato la sig.ra e di aver Pt_1
pagina 3 di 6 rimosso “qualcosa” (“cheratosi (lesioni benigne), un fibroma pendulo, una verruca, una cisti sebacea, un lipoma, per le quali non è necessario un esame istologico”) e che la dicitura “escissione chirurgica in anestesia locale” è utilizzata quando si proceda a rimuovere tali neoformazioni benigne, potendo peraltro “capitare di rimuovere nevi dermici che non presentino criticità senza richiedere esami istologici”; alla luce delle testimonianze esaminate, è verosimile ritenere che la convenuta abbia rimosso il nevo non ritenendolo (colposamente) una possibile formazione “maligna”; c) sempre alla luce delle testimonianze esaminate, assume dunque rilievo la ricevuta del 20/12/2014 che, al netto dell'aggiunta, contiene la dicitura non apocrifa “1 escissione chirurgica in anestesia locale” (senza considerare che la convenuta, pur contestando che tale escissione fosse avvenuta proprio sul nevo in esame, non ha fornito alcuna ricostruzione alternativa, non indicando appunto l'eventuale altra sede dell'escissione; inoltre la contestazione suddetta appare contraddittoria con l'affermazione della convenuta di non ricordare affatto l'intervento svolto).
A supporto delle suddette considerazioni accorre anche la relazione dei CCTTUU, i quali – pur in assenza della documentazione sanitaria relativa alla prestazione – hanno accertato che “la rilettura da parte del Prof. della biopsia eseguita il 15/05/18 ha dimostrato la presenza di alterazioni Per_1
tissutali a carattere cicatriziale in prossimità di aree di neo congenito e di melanoma;
le suddette alterazioni, pur non essendo patognomoniche di uno specifico meccanismo lesivo, sono di per se stesse sicuramente compatibili con l'esito di un traumatismo chirurgico, come un'“escissione chirurgica”, avvenuto tempo prima (anche nell'ordine di qualche anno). Tale elemento indubbiamente avvalora quanto rappresentato nell'atto di citazione (e confermato dalla in sede di visita di consulenza Pt_1 tecnica), vale a dire che l'escissione chirurgica eseguita dalla Dott.ssa il 20/01/14 riguardò CP_1 una parte del neo congenito localizzato ai quadranti inferiori della mammella sinistra”.
Se ne deduce che l'intervento di escissione sul nevo sia effettivamente avvenuto per come dedotto dall'attrice, e che ad esso non sia seguito alcun esame istologico (circostanza, quest'ultima, che avrebbe peraltro dovuto essere dimostrata dalla convenuta).
Tuttavia, pur dovendosi quindi accertare una condotta certamente negligente in capo alla convenuta (si legge nella CTU, “la stessa non ritenne necessario eseguire l'esame istologico del materiale asportato
(…) Tale decisione da parte della Dott.ssa sarebbe censurabile in quanto in presenza di CP_1
lesioni pigmentate melanocitarie (come un neo congenito) è assolutamente raccomandato eseguire un esame istologico che confermi la benignità del tessuto asportato”), come detto alla luce dell'elaborato pagina 4 di 6 peritale e sulla base dei documenti prodotti non può dirsi provato il nesso causale tra la condotta negligente e i danni subiti.
Si premette sul punto che, nell'ambito della responsabilità civile, l'accertamento della causalità materiale debba fondarsi sulla regola probatoria del “più probabile che non”, la quale postula che, per uno stesso fatto, possano esservi un'ipotesi positiva ed una negativa, ed il giudice deve scegliere quella che, sulla base delle prove allegate, è dotata di un “grado di conferma logica superiore all'altra”, dovendo essere quindi preponderanti le prove a sostegno dell'ipotesi scelta dal giudice.
Ebbene, proprio l'esame della depositata consulenza tecnica d'ufficio (cui si rimanda interamente, in quanto svolta con encomiabile diligenza e preparazione tecnica ed in quanto coerente e scevra di macroscopici errori logico-valutativi) permette di chiarire che: a) resta “non definibile la natura della
“lesione” tegumentaria asportata dalla Dott.ssa ; b) il fatto che il melanoma fosse già CP_1
presente il 20/1/2014 (vale a dire circa 4 anni e 4 mesi prima della diagnosi) nel caso di specie, tenuto conto che al momento della diagnosi (15/05/18) il melanoma aveva una profondità di invasione
(cosiddetto indice di Breslow) di 1,35 mm e presentava ulcerazione (fattore che indica un'aggressività biologica del tumore), deve ritenersi “poco probabile”, seppure non escludibile a priori.
Infatti, scrivono i CCTTUU “Il primo elemento da considerare attiene al fatto che il melanoma in discussione è insorto su un neo pre-esistente. La letteratura riporta come circa il 70% dei melanomi insorga su cute in assenza di un neo, mentre solo il restante 30% origina da cellule melanocitarie contenute all'interno di un neo pre-esistente (TI C et al. A review of nevus-associated melanoma: What is the evidence? J Eur Acad Dermatol Venereol. 2022 Nov;
36(11):1927-36).
Bisogna inoltre considerare che si è soliti dividere i melanomi in base alla velocità di crescita (che si correla con la loro aggressività biologica) in melanomi a rapida crescita e melanomi a lenta crescita.
Per i primi, grazie ad un lavoro di LI et al, è stato calcolato il tasso di crescita di 404 melanomi invasivi (spessore medio del tumore 1,3 mm) ed è emerso che quasi un terzo di essi cresceva di 0,5 mm al mese o più (LI W et al. Rate of growth in melanomas: characteristics and associations of rapidly growing melanomas. Arch 2006; 142:1551-58). Al contrario, è ancora aperta la domanda CP_2
se esista uno spettro di melanomi caratterizzati da un comportamento biologico meno aggressivo;
dimostrare l'esistenza di un melanoma biologicamente "indolente" è, infatti, più difficile o addirittura impossibile perché una volta che il melanoma viene rimosso la sua storia naturale si interrompe.
Tuttavia, dati presentati da IA et al su un centinaio di casi di melanomi a lenta crescita dimostrano come dopo un follw-up di 20 mesi la maggior parte delle lesioni (53%) dimostri una
pagina 5 di 6 crescita apprezzabile (IA G et al. Slow-growing melanoma: a dermoscopy follow-up study.
[...]
2010 Feb 1;162(2):26773) Nel caso in discussione, tenuto conto che al momento della CP_3
diagnosi (15/05/18) il melanoma aveva una profondità di invasione (cosiddetto indice di Breslow) di
1,35 mm e presentava ulcerazione (fattore che indica un'aggressività biologica del tumore), è poco probabile che il 20/01/14 (vale a dire circa 4 anni e 4 mesi prima della diagnosi) il melanoma fosse già presente”.
L'ipotesi contraria (ossia che nel 2014 non fosse già rinvenibile un melanoma) è per converso la più probabile, con la conseguenza che la negligenza medica (mancata esecuzione dell'esame istologico, ritardo diagnostico) non può dirsi causalmente collegata alle conseguenze pregiudizievoli subite dall'attrice. Ciò è confermato nelle conclusioni dei periti, che legano il danno alla persona quantificato all'ipotesi (poco probabile, seppure non escludibile) che il materiale asportato fosse stato un melanoma.
Ne consegue il rigetto delle domande attoree.
Le spese del presente giudizio (stante l'accertamento di un comportamento comunque censurabile in capo alla convenuta, seppure non in nesso di causa con i danni subiti, e stante la particolarità tecnica e probatoria che ha caratterizzato la presente causa) vanno integralmente compensate tra le parti.
Per le medesime ragioni, gli onorari del CTU, come liquidati in corso di causa, sono posti definitivamente a carico delle due parti in egual misura, in solido tra loro.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 1633/2021 R.G., così dispone:
RIGETTA le domande proposte da . Parte_1
DICHIARA integralmente compensate le spese tra le parti.
PONE gli onorari del CTU, come liquidati con separato decreto in corso di causa, definitivamente a carico delle parti delle parti in egual misura, in solido tra loro.
Così deciso in Cremona, il 23 gennaio 2025
Il GIUDICE
dott. Luigi Enrico Calabrò
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