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Sentenza 31 marzo 2025
Sentenza 31 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Perugia, sentenza 31/03/2025, n. 192 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Perugia |
| Numero : | 192 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 189/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO di PERUGIA
SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Perugia, nella persona dei seguenti magistrati:
Dott. Simone Salcerini Presidente relatore
Dott.ssa Paola De Lisio Consigliere
Dott.ssa Ombretta Paini Consigliere
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al Nr. 675/2020 R.G. promossa da con sede legale in Milano, via Bastioni di Porta Nuova n.19, C.F. Parte_1
, in persona della propria procuratrice e legale rappresentante, P.IVA_1
rappresentata e difesa dall'Avv. Stefano Ravagnani ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Porto S. Elpidio (Fermo) via Cavour n.98, in forza di procura speciale alle liti apposta in calce all'atto di citazione in appello;
-Appellante=
nei confronti di
con sede in Bettona (PG) via Torgianese n.42, C.F. Controparte_1
, in persona del Curatore Dott. , rappresentato e P.IVA_2 Controparte_2
difeso dall'Avv. Pier Francesco Valdina ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Perugia, piazza Italia n.4, in forza di mandato rilasciato su foglio allegato alla pagina 1 di 17 comparsa di costituzione ed in virtù del procedimento di autorizzazione del G.D. del
21.4.2022;
-Appellato=
e
, con sede in Bologna, via Cairoli n.8, P.I. in persona Controparte_3 P.IVA_3
del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Salvatore Sica
ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma, via del Pozzetto n.122, in forza di mandato rilasciato in calce alla comparsa di costituzione;
-Appellata=
e
con sede in Milano, via Montebello n.18, C.F. Controparte_4
, in persona del suo legale rappresentante pro tempore;
P.IVA_4
-Appellata contumace=
OGGETTO: azione revocatoria ordinaria
CONCLUSIONI:
Per parte appellante come all'atto di citazione in appello;
Per le parti appellate costituite come alle rispettive comparse di costituzione.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
Avverso la sentenza n.1551/2021 emessa dal Tribunale di Perugia il 16.11.2021 ha interposto appello al fine di sentir riformare completamente la sentenza Parte_1
gravata e quindi sentir rigettare in ogni sua parte la domanda proposta nel giudizio di primo grado dalla che aveva chiesto – ed ottenuto – la Parte_2
declaratoria di inefficacia – ex art. 2901 cod. civile – del negozio di costituzione del pagina 2 di 17 pegno di €.250.000,00 concluso il 29.7.2009 tra IC PA (poi Controparte_5
e
[...] CP_1
Esponeva in fatto l'appellante che:
- con contratto di finanziamento per atto pubblico notaio di Perugia in data Per_1
29.7.2009 (N.116311 Rep. n.35720 Racc.), registrato il 30.7.2009 e munito di formula esecutiva il 6.8.2009, IC PA, unitamente alla banca capofila Banca delle
Marche PA e ad un pool di altre banche, aveva concesso alla società un CP_1
finanziamento di complessivi €.8.700.000,00 ai sensi e per gli effetti dell'art. 38 TUB;
- il finanziamento prevedeva un rimborso in linea capitale da effettuarsi mediante il versamento di 28 rate semestrali scadenti il 30 giugno ed il 31 dicembre di ogni anno,
con inizio dal 31.12.2010 ed interessi sulle somme erogate secondo il piano di ammortamento allegato al contratto di finanziamento;
- a garanzia dell'intero mutuo era stata iscritta ipoteca sullo stabilimento industriale di
Bettona oltre alla costituzione di n.2 pegni a favore di due degli (8) istituti di credito mutuanti;
- in particolare, per quello che qui interessa, il rimborso del credito originario di
IC PA, che aveva partecipato al finanziamento erogando €.450.000,00, era stato garantito mediante la costituzione in pegno di una somma di €.250.000,00, versata nel conto corrente n.420033458 acceso presso la banca garantita;
- il 2.5.2012 IC PA aveva informato (nel frattempo ammessa alla CP_1
procedura di concordato preventivo) che avrebbe escusso (come poi accaduto) il pegno in questione per l'importo di €.255.061,00;
- in data 22.1.2013 il Tribunale di Perugia aveva dichiarato il fallimento di CP_1
- con atto di citazione notificato il 14 e 15 luglio 2014 la Curatela del fallimento aveva agito in revocatoria ordinaria avverso l'escussione del suddetto pegno, citando CP_4
pagina 3 di 17 cui era stato ceduto il credito di cui trattasi il 14.12.2012 ex art. 58 Controparte_5
TUB, e (che aveva incorporato IC PA con atto a rogito Controparte_3
notaio di Milano del 22.4.2013); Per_2
- aveva resistito alla domanda della Curatela deducendo, inter Controparte_5
alia, che il pegno di cui si chiedeva la revocatoria era stato stipulato in esecuzione di un piano di risanamento, onde nel caso di specie operava l'esenzione prevista dall'art. 67
c.III° lettera d) della L.F., estendibile anche alle revocatorie ordinarie;
- era rimasta contumace;
Controparte_3
- istruita la causa solo mediante la documentazione prodotta, il Tribunale di Perugia
aveva:
1. dichiarato inefficace nei confronti del il negozio di Controparte_1
costituzione del pegno di €.250.000,00 concluso il 29.7.2009 tra IC PA (poi e 2. rigettato la domanda di revocatoria del Controparte_5 CP_1
contratto di conto corrente acceso da presso IC PA;
3. condannato CP_1
e in solido tra loro, al pagamento in Controparte_5 Controparte_3
favore del di €.250.000,00 oltre agli interessi legali dal 29.7.2009; 4. Controparte_1
condannato e in solido tra loro, al Controparte_5 Controparte_3
pagamento in favore del delle spese di lite;
Controparte_1
- il credito in questione era pervenuto, a seguito di una serie di operazioni bancarie
(consistite in scissioni, incorporazioni e cessioni in blocco di crediti) nella titolarità di
Parte_1
Tanto premesso in fatto, l'appellante ha proposto i seguenti motivi di impugnazione:
I) “Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2901 e 2904 c.c. e degli artt. 66 e 67 L.F.
in relazione al mancato riconoscimento dell'esenzione stabilita dall'art. 67 L.F.
applicabile invece (ex pl. Cass. n.26226/2016; n.13719/2016) anche all'azione
revocatoria ordinaria – illegittimità ed erroneità della sentenza impugnata”;
pagina 4 di 17 sostiene la società appellante che il primo giudice abbia posto a fondamento della propria decisione la tesi dell'inapplicabilità dell'esenzione prevista dall'art. 67 c.III° lett.
d) alla revocatoria ordinaria (pag.7 della sentenza gravata), che è la risultante di una lettura “atomistica” della norma e che non tiene conto del prevalente orientamento giurisprudenziale che attribuisce una portata generale al disposto del citato terzo comma dell'art. 67 L.F.. Quanto alla pretesa inidoneità del Piano di Risanamento – che risulterebbe comunque ostativa all'esenzione, a norma delle righe seconda e terza della lettera d) dell'art. 67 c.III° L.F. – deduce l'appellante che il non abbia fornito CP_1
alcuna prova in tale direzione, non potendosi ricavare un simile convincimento dalla sola
Relazione del CTP;
II) “In via subordinata: Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 2901 c.c. –
Inammissibilità o comunque infondatezza della domanda formulata dal Controparte_1
– Inesistenza della fattispecie dell'eventus damni e della scientia damni – Erroneità
[...]
ed ingiustizia della sentenza impugnata”;
l'appellante, premesso che il contratto di mutuo del 29.7.2009 è stato ritenuto valido ed efficace anche in sede concorsuale, sostiene l'inesistenza degli elementi costitutivi della fattispecie (revocatoria ordinaria) invocata dalla Curatela, sia sotto il profilo dell'eventus damni (che non sarebbe ravvisabile in ragione del fatto che la somma oggetto del pegno non esisteva nel patrimonio del debitore prima della stipula del contratto di mutuo cui è
collegato il pegno), sia per difetto della cd. vista la mancanza di Parte_3
consapevolezza della banca -in termini concreti- dello stato di decozione della debitrice e del pregiudizio arrecato agli altri creditori;
III) “In via ulteriormente subordinata: Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 2901
c.c. in relazione agli artt. 1813 e segg., 1851, 1853, 2033 c.c. – inammissibilità o
pagina 5 di 17 comunque infondatezza della domanda formulata dal – Erroneità ed Controparte_1
ingiustizia della sentenza impugnata”;
ritiene l'appellante che il primo giudice sia incorso in un “grave errore” ritenendo che l'obbligo di restituzione della somma incamerata sia la conseguenza del venir meno del contratto di pegno (dichiarato inefficace nei confronti della Curatela), quando invece il
“titolo”, cioè la fonte negoziale di quanto ricevuto dalla banca, non è dato dal contratto di pegno ma dal contratto di mutuo del 2009, ragione per cui quanto statuito ha determinato una grave violazione sia dell'art. 1813 c.c. (laddove stabilisce l'obbligo di restituzione delle somme mutuate), sia dell'art. 2901 c.III° cod. civile (che stabilisce il non essere soggetto a revoca l'adempimento di un debito scaduto). Inoltre un ulteriore errore commesso dal giudice di prime cure è stato quello di considerare il pegno in questione come “regolare”, mentre invece trattasi di pegno irregolare, secondo la tesi giurisprudenziale assolutamente prevalente.
Sulla base di tutto quanto dedotto ed argomentato l'appellante ha concluso perché,
previa riforma della sentenza appellata, fosse respinta l'azione revocatoria proposta dalla
, con vittoria di spese di entrambi i gradi di giudizio. Parte_2
Con comparsa di costituzione datata 22.2.22 la Curatela del Fallimento ha CP_6
resistito all'appello deducendo l'infondatezza di tutte le tesi sostenute da Parte_1
anche in ragione del fatto che le eccezioni formulate dall'appellante avevano già formato oggetto di esame (e reiezione) nel decreto reso tra le stesse parti dal Tribunale di Perugia
il 14.2.2015, ed ha concluso chiedendo la conferma della sentenza impugnata, con vittoria delle spese di giudizio.
Si è costituita in giudizio anche che ha affermato la propria totale Controparte_3
estraneità ai fatti di causa, dal momento che la cessione in blocco dei crediti (tra cui quello oggetto di lite) effettuata a favore di era risalente al 14.12.2012, Controparte_7
pagina 6 di 17 mentre la fusione con IC PA era avvenuta il 22.4.2013; ciò posto l'appellata ha chiesto di essere estromessa dal giudizio data la carenza di legittimazione passiva.
non si è costituita in giudizio ed è rimasta contumace. Controparte_4
Con provvedimento del 13.10.2022 il Collegio ha sospeso la provvisoria esecutività
della sentenza di primo grado;
quindi la Corte, ritenuto assolutamente necessario disporre una CTU avente ad oggetto l'idoneità del piano di Risanamento a CP_6
consentire il risanamento dell'esposizione debitoria dell'impresa ed il riequilibrio della sua situazione finanziaria, ha conferito il relativo incarico alla dott.ssa Persona_3
che ha evaso l'incarico depositando la relazione datata 8.11.2024.
Infine la causa è stata assegnata in decisione all'udienza del 12.12.2024, previa concessione dei termini di cui all'art. 190 cpc per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
*****
Con il primo motivo di appello ha dedotto l'illegittimità ed erroneità della Parte_1
sentenza impugnata, per violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2901 e 2904 c.c. e degli artt. 66 e 67 L.F., laddove il primo giudice ha ritenuto che l'esenzione stabilita dall'art. 67 L.F. non sia in astratto applicabile anche all'azione revocatoria ordinaria
(punto 5.1 della sentenza gravata).
Ritiene questa Corte che, sotto tale profilo, le ragioni dell'appellante siano fondate.
Secondo una tesi accreditata sia in Dottrina che in giurisprudenza le esenzioni previste dall'art. 67 comma III° L.F. riguarderebbero solo le ipotesi di revocatoria fallimentare,
visto che il riferimento alle dette esenzioni è contenuto solo nel corpo dell'art. 67 L.F. e non anche nell'art. 66 L.F. (che disciplina l'azione revocatoria ordinaria).
Invero osserva questa Corte che la generica formulazione del III° comma dell'art. 67
L.F. non autorizza conclusioni sicure nell'uno o nell'altro senso, dato che l'espressione pagina 7 di 17 utilizzata richiama le azioni revocatorie in generale e non i casi previsti dal I° comma del citato articolo.
Al contrario, le segnalate differenze tra le due azioni di revocatoria non giustificano l'esclusione dell'applicabilità delle esenzioni alla revocatoria ordinaria, anche in considerazione del fatto che ove le esenzioni in discorso non fossero applicabili all'azione di revocatoria ordinaria verrebbe frustrata la finalità del Legislatore di agevolare il ricorso ad accordi per la regolazione della crisi d'impresa.
In buona sostanza, in caso di mancata applicazione delle esenzioni all'azione di revocatoria ordinaria vi sarebbe una elisione della loro portata, come sostenuto da autorevole insegnamento giurisprudenziale cui questa Corte aderisce con convinzione
(Cass. Sent. n.1697/2023).
Ne deriva che l'esenzione prevista dall'art. 67 c.III° lettera d) è in linea astratta applicabile anche all'azione di revocatoria ordinaria.
*****
Peraltro il Piano di risanamento che consentiva -secondo la normativa all'epoca vigente-
l'esenzione stabilita dall'art. 67 c.III° L.F., appariva ex ante del tutto inidoneo a consentire il risanamento dell'esposizione debitoria dell'impresa e ad assicurarne il riequilibrio della situazione finanziaria, come affermato dal CTU dott.ssa al Per_3
termine del suo esauriente excursus (testuale: “la scrivente CTU conclude, pertanto, che
il piano, alla stregua della situazione esistente al momento della sua adozione, non era
dotato dei requisiti di idoneità tali da consentire il risanamento dell'esposizione
debitoria dell'impresa e assicurare il riequilibrio della situazione finanziaria della
stessa società”; pag.39).
pagina 8 di 17 Ritiene questa Corte che la valutazione del CTU sia pienamente condivisibile, poiché
priva di errori tecnici, logici e di diritto e soprattutto basata su inequivocabili dati di fatto.
Occorre innanzitutto rilevare che i bilanci di esercizio immediatamente precedenti la redazione del piano (anni 2005-2008) “si erano chiusi con importanti
perdite...aggravate dal vertiginoso aumento degli oneri finanziari (31.12.2005 gestione
finanziaria pari ad €. - 66.561,00 – 31.12.2008 gestione finanziaria pari ad €. –
893.205,00)” ed un tentativo di risanamento era perseguibile solo a fronte di importanti elementi di discontinuità rispetto alla passata gestione, “ovvero a fronte dell'immissione
di significativo nuovo capitale di rischio” (cfr. pagg. 36 e 37 della CTU); invece il piano attestato prevedeva un aumento di capitale sociale limitato ad €.500.000,00 a fronte di un finanziamento in pool bancario previsto di €.9.000.000,00 (cfr. pag.25 del Piano), con il risultato pratico che si intraprendeva la strada di un ulteriore indebitamento.
Non è superfluo rilevare che il finanziamento in concreto è risultato pari ad
€.8.700.000,00, da cui detrarre €.80.950,00 per spese istruttorie, e che le somme così
ottenute sarebbero state utilizzate esclusivamente per coprire precedenti esposizioni bancarie (€.1.979.864,66 per estinguere debiti ipotecari;
€.4.477.422,17 per estinguere debiti chirografari;
€.700.000,00 per costituire dei pegni). Aggiungasi che nel piano
(pag.25) era prevista l'accensione di due ulteriori mutui chirografari da €.750.000,00
l'uno, con e da destinare alla copertura di anticipi commerciali e che, CP_8 CP_9
pertanto, la quasi totalità delle somme previste nel piano aveva l'esclusiva finalità di trasformare debiti bancari a breve e/o autoliquidanti in esposizioni a medio / lungo termine, ma senza alcun significativo impiego per assicurare la continuità aziendale (cfr.
pag. 38 della CTU).
pagina 9 di 17 Riassumendo, la sommatoria dei nuovi finanziamenti accesi erano sufficienti a coprire debiti bancari degli istituti di credito (in parte gli stessi coi quali era già CP_1
esposta) e non apportavano moneta nuova fresca;
in buona sostanza il Piano di cui trattasi non era affatto in grado di risanare la situazione di criticità finanziaria in cui versava la società e che nella gestione dell'anno 2008 aveva prodotto oneri finanziari pari ad €. – 893.205,00, mentre tra il 2007 ed il 2008 gli oneri bancari erano aumentati di circa il 60%.
Quanto alle due voci che avrebbero potuto portare immissione di nuovi capitali è il caso di rilevare che: 1) la voce “Vendita Immobile Terni”, per €.730.000,00, entro la data del
30.7.2009 (quindi a distanza di appena tre mesi dalla redazione del Piano), non risultava supportata né da un preliminare di vendita, né da una manifestazione d'interesse; 2) la voce “Contributo L.488/92”, per €.894.920,00, da erogare entro il 30.9.2009 (quindi entro sei mesi dalla redazione del Piano), non ha un riscontro in alcuna delibera di ammissione a pubblica contribuzione e nemmeno vi è una menzione dell'ammissione a tale beneficio nel bilancio approvato nell'esercizio del 2008 (cfr. pag.34 della CTU).
In altri termini, la quasi totalità delle risorse del Piano derivavano dal Pool di istituti di credito ed erano destinate quasi esclusivamente al sistema bancario, mentre i debiti con i fornitori e l'Erario, peraltro consistenti (cfr. pagg. 26 e 27 della CTU), non trovavano alcuna soddisfazione, così come non vi erano iniezioni di liquidità importanti da impiegare per il piano industriale.
Ma nemmeno è a dire che il piano previsionale economico si fondasse su elementi di valutazione oggettiva.
Il Piano previsionale aveva come presupposto necessario un importante aumento delle capacità produttive (pag.11 del Piano) e del fatturato, che avrebbero determinato dei pagina 10 di 17 margini economici previsionali decisamente positivi a fronte di un andamento negativo dei margini economici storici.
Il punto è che il Piano non presenta accordi commerciali e/o contratti dai quali poter ricavare la ragionevole prospettiva di un aumento del fatturato e delle quote di mercato di (quota che sarebbe dovuta variare dal 3% al 5% tra il 2009 ed il 2013; cfr. CP_1
pag.13), tanto più che il nuovo impianto – che aveva drenato importanti risorse per la sua realizzazione – era già in funzione dal mese di settembre del 2008 (cfr. pag.18 del
Piano).
In breve ritiene questa Corte che non sia sufficiente affermare che il mercato del legno lamellare abbia un aspettativa di crescita del 5% l'anno per tradurlo automaticamente in un aumento importante del fatturato di (dato che la previsione generale del CP_1
mercato non si riflette sul posizionamento competitivo dell'azienda), fermo restando che l'aumento delle quote di mercato presuppone che le stesse vengano acquisite a discapito di altri players ed occorrono dei dati concreti -mancanti nella fattispecie- che possano avvalorare tale previsione.
Ma ancora più perplessità suscita l'analisi delle proiezioni economiche (pag.15 del
Piano) dove da un risultato di esercizio negativo per il 2009 (-€.35.528,60) si passa alla previsione di un utile di €.357.509,84 nel 2010, fino a giungere addirittura ad un utile di esercizio di €.2.209.212,54 nel 2013 senza specificare come possa essere ottenuto un miglioramento così significativo delle marginalità economiche.
Al riguardo non è superfluo rilevare che nel 2008 l'Interest Coverage Ratio era addirittura negativo (-2,35; cfr. pag.21 della CTU), quindi l'EBIT era minore degli oneri finanziari, ciò che sta a significare che l'impresa si trovava in grave tensione finanziaria ed è difficile immaginare che nel volgere di un anno il risultato economico avrebbe potuto evolvere in modo così positivo (tanto da prevedere un utile di €.357.509,84 nel pagina 11 di 17 2010), tenuto anche conto che le marginalità nei prodotti venduti erano molto contenute
(cfr. pag.13 della CTU).
Del resto non è da sottacere che il bilancio del 2008 aveva evidenziato una perdita di esercizio assai pesante (-€.2.151.052,00), che sarebbe stata ancora più grave se non si fosse registrata una plusvalenza straordinaria di €.1.404.255,00 (pag.19 della CTU), a conferma dell'esistenza di un micidiale mix dato dall'alta incidenza degli oneri finanziari, dal notevole valore delle immobilizzazioni (pag.17) e dalle marginalità
contenute dei prodotti venduti.
A tutto quanto sopra esposto si aggiunga che nel Piano attestato veniva presentata una bozza di situazione (solo patrimoniale) al 31.3.2009 che riclassificava le componenti patrimoniali e che, se confrontata coi dati di bilancio del 31.12.2008, presentava delle significative divergenze.
Il valore del Patrimonio Netto, che al 31.12.2008 era pari ad €.7.640.593,00, alla data del 30.3.2009 (cioè appena tre mesi dopo) era addirittura pari ad €.10.283.790,94, senza che nel frattempo fossero intervenute delibere straordinarie aventi ad oggetto la patrimonializzazione della società; inoltre vi era uno scostamento del valore delle immobilizzazioni materiali di oltre 3 milioni di euro tra il 31.12.2008 ed il 31.3.2009
(€.21.359.610,83 per “terreni e fabbricati” a fronte di €.18.205.644,00) senza che siano stati evidenziati i motivi di tale differenza.
Anche l'incasso dei crediti verso clienti, pari ad €.3.443.447,32 nominali alla data del
31.3.2009 (cfr. pag.22 del Piano), veniva previsto in maniera assai consistente (per
€.2.879.000; cfr. pag.29 della CTU), senza che fosse stata fornita un'analisi degli stessi crediti che potesse dare elementi utili di valutazione sulla loro qualità ed effettiva esigibilità; ancora una volta il Piano era completamente carente sotto il profilo di dati oggettivi dai quali ricavare previsioni realistiche.
pagina 12 di 17 In pratica il Piano di Risanamento in questione si basava non su concreti elementi di fatto e sul trend storico dell'impresa, ma su assunzioni ipotetiche prive di riscontri.
Inoltre l'aumento del fatturato – su cui si fondava la riuscita del piano previsionale economico – non era suffragato da alcun dato analitico, fermo restando che anche all'esito dell'esecuzione del Piano alla data del 31.12.2009 la società avrebbe mantenuto un livello di indebitamento molto alto (cfr. pag.35 della CTU), in base allo stesso “indice di composizione delle fonti di finanziamento” indicato nel Piano in 2,67 al 30.4.2009
(pag.39).
D'altronde la fragile situazione economico finanziaria di partenza non avrebbe subito decisivi benefici dal finanziamento concesso dal Pool di banche, visto che la somma mutuata era destinata in maniera pressoché esclusiva alla semplice ristrutturazione di crediti esistenti ed a costituzioni di garanzie per il ceto bancario.
Infine, ed il dato risulta assai rilevante, mancava un'analisi in ordine al miglioramento delle marginalità economiche delle attività caratteristiche dell'impresa, nonché
all'ottimizzazione dei costi di produzione, circostanza assai importante se si considera che i ricavi delle vendite di erano sempre inferiori ai costi di produzione, come CP_1
dimostrano i grafici riportati a pag.26 della CTU.
In definitiva il Piano non indicava iniziative adeguate da intraprendere per invertire il trend negativo dell'andamento della gestione dell'impresa; inoltre l'opzione dell'ulteriore indebitamento verso il sistema bancario – in assenza della necessaria ricapitalizzazione – non era idoneo a correggere i numerosi squilibri (desumibili dall'indice di liquidità corrente, dal margine di tesoreria, ecc.) derivanti dalla gravità
dell'indebitamento, che aveva determinato in breve tempo un vertiginoso aumento degli oneri bancari (cfr. pag.21 della CTU).
pagina 13 di 17 La conclusione necessitata di tutto quanto sopra esposto è che, con riferimento alla data di presentazione del Piano ed alla situazione esistente al momento della sua adozione, lo stesso fosse palesemente inidoneo a consentire il risanamento dell'esposizione debitoria dell'impresa e ad assicurare il riequilibrio della situazione finanziaria della società.
Da ciò discende, come ovvia conseguenza, che il Piano in discorso non fosse riconducibile al paradigma indicato dalla norma (art. 67 c.III° lett. d L.F.) che consentiva l'esenzione dall'azione revocatoria.
*****
Con il secondo motivo di appello ha censurato la sentenza gravata sotto il Parte_1
profilo della “Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 2901 c.c. – Inammissibilità o
comunque infondatezza della domanda formulata dal – Inesistenza Controparte_1
della fattispecie dell'eventus damni e della scientia damni”.
Sostiene in pratica l'appellante che difetterebbero nella fattispecie due requisiti per l'accoglimento dell'azione revocatoria, quali l'eventus damni e la scientia damni, di qui la conseguente richiesta di riforma della pronuncia emessa dal Tribunale di Perugia.
Ritiene questa Corte che la censura non sia fondata.
Ha rilevato l'appellante che la somma oggetto di pegno era stata erogata dalla banca ed aveva accresciuto il patrimonio della mutuataria e che, inoltre, non vi era prova che l'atto avesse determinato un pregiudizio nei confronti del ceto creditorio (cfr. pagg. 23 e
24 dell'atto di appello).
I rilievi dell'appellante non colgono nel segno.
Dal momento in cui il mutuo era stato erogato le somme relative erano transitate nella sfera giuridica del mutuatario e prova ne è che al mutuo era stata apposta la formula esecutiva, quindi la somma di cui trattasi era entrata a tutti gli effetti nel patrimonio della società fallita.
pagina 14 di 17 Quanto al pregiudizio per i creditori lo stesso si ricava dallo stato passivo definitivo del fallimento e dal fatto -pacifico- che sussistessero ragioni creditorie preesistenti rispetto al compimento dell'atto pregiudizievole (al momento della concessione del mutuo esistevano creditori diversi dal pool di banche mutuanti che vantavano un credito complessivo di €.3.466.137,62; cfr. pag. 10 della sentenza gravata); quanto al fatto che la fuoriuscita di liquidità pari ad oltre €.250.000,00 costituisse un mutamento in peius del patrimonio del debitore non è revocabile in dubbio, tenuto conto dello stato di decozione di e del fatto che la sottrazione di tale somma riguardasse un patrimonio già di CP_1
per sé largamente incapiente.
In ordine al requisito della scientia damni, occorre premettere che l'atto di disposizione era successivo al sorgere dei crediti, onde non è richiesto il dolo specifico del debitore e la conoscenza da parte del terzo dell'intento specificatamente perseguito dal debitore (da ultimo vedi Cass. S.U. sent. N.1898 del 27.1.2025).
Per quello che riguarda il dolo generico, che nella fattispecie integra il requisito della
scientia damni, è sufficiente il rilievo che l'estrema criticità della situazione patrimoniale, economica e finanziaria di emergeva dai bilanci di esercizio, dai CP_1
dati della Centrale Rischi della Banca d'Italia e, non da ultimo, dagli indici contenuti nello stesso Piano di Risanamento.
Del resto è indubitabile che la banca debba considerarsi un operatore qualificato ed era per ciò perfettamente in grado di valutare i sintomi delle enormi difficoltà da cui era gravata CP_1
Ne deriva che il secondo motivo di appello va respinto.
*****
Il terzo motivo di appello, proposto in mero subordine, ha ad oggetto la “Violazione e/o
falsa applicazione dell'art. 2901 c.c. in relazione agli artt. 1813 e segg., 1851, 1853,
pagina 15 di 17 2033 c.c. – inammissibilità o comunque infondatezza della domanda formulata dal
– Erroneità ed ingiustizia della sentenza impugnata”. Controparte_1
Sostiene l'appellante che il primo giudice sia incorso in un “grave errore” ritenendo che l'obbligo di restituzione della somma incamerata sia la conseguenza del venir meno del contratto di pegno (dichiarato inefficace nei confronti della Curatela), quando invece il
“titolo”, cioè la fonte negoziale di quanto ricevuto dalla banca, non era dato dal contratto di pegno ma dal contratto di mutuo del 2009, ragione per cui quanto statuito ha determinato una grave violazione sia dell'art. 1813 c.c. (laddove stabilisce l'obbligo di restituzione delle somme mutuate), sia dell'art. 2901 c.III° cod. civile (che stabilisce il non essere soggetto a revoca l'adempimento di un debito scaduto).
Invero l'atto di costituzione del pegno – vale a dire l'atto oggetto di revocatoria dichiarato inefficace – non costituisce l'adempimento di un debito scaduto e non si configurava come l'attuazione di una obbligazione, tenuto conto che IC PA
non aveva alcun credito preesistente nei confronti di come più volte ribadito CP_1
dalla stessa appellante (cfr. pag.3 della memoria di replica).
In ogni caso ed a tutto voler concedere questa Corte aderisce all'autorevole insegnamento giurisprudenziale secondo cui la costituzione di garanzia non è
assimilabile all'adempimento del debito scaduto (Cass. Ord. N. 1414/2020; Cass.
N.6321/2010), quindi anche il terzo motivo di appello va respinto.
*****
Da quanto esposto deriva che l'appello proposto da non possa trovare Parte_1
accoglimento.
Le spese di lite del presente grado di giudizio -sostenute dalla Parte_2
seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, tenuto conto
[...]
del valore della causa.
pagina 16 di 17 Viceversa vengono interamente compensate le spese di lite tra e le Controparte_3
altre parti, dal momento che l'appellante non ha svolto alcuna domanda nei suoi confronti e così pure l'appellata quindi non si Parte_2
configura alcuna soccombenza, tenuto anche conto che non ha Controparte_3
spiegato appello incidentale nei confronti della sentenza emessa dal Tribunale di Perugia
che l'aveva condannata in solido con . Controparte_4
P.Q.M.
La Corte di Appello di Perugia, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
, in persona della propria procuratrice e legale rappresentante, avverso la Parte_1
sentenza n.1551/2021, emessa dal Tribunale di Perugia il 16.11.2021 e nei confronti del
, in persona del suo Curatore, di , in Controparte_1 Controparte_4
persona del suo legale rappresentante, e di , in persona del suo legale Controparte_3
rappresentante, contrariis reiectis, così provvede:
- respinge l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
- Condanna al rimborso delle spese di lite sostenute dalla Parte_1 Parte_2
nel presente grado di giudizio che liquida in €.14.227,00 per
[...] CP_1
compensi, oltre rimborso spese generali ed accessori di legge;
- Dichiara interamente compensate le spese di lite tra le altre parti del giudizio;
- Visto l'art. 13 c.1 quater D.P.R. n.115/02 e successive modifiche, accerta che sussistono i presupposti perché l'appellante versi un ulteriore importo pari al contributo unificato.
Così deciso in Perugia, lì 31 marzo 2025
Il Presidente relatore
(Dott. Simone Salcerini)
pagina 17 di 17
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO di PERUGIA
SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Perugia, nella persona dei seguenti magistrati:
Dott. Simone Salcerini Presidente relatore
Dott.ssa Paola De Lisio Consigliere
Dott.ssa Ombretta Paini Consigliere
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al Nr. 675/2020 R.G. promossa da con sede legale in Milano, via Bastioni di Porta Nuova n.19, C.F. Parte_1
, in persona della propria procuratrice e legale rappresentante, P.IVA_1
rappresentata e difesa dall'Avv. Stefano Ravagnani ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Porto S. Elpidio (Fermo) via Cavour n.98, in forza di procura speciale alle liti apposta in calce all'atto di citazione in appello;
-Appellante=
nei confronti di
con sede in Bettona (PG) via Torgianese n.42, C.F. Controparte_1
, in persona del Curatore Dott. , rappresentato e P.IVA_2 Controparte_2
difeso dall'Avv. Pier Francesco Valdina ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Perugia, piazza Italia n.4, in forza di mandato rilasciato su foglio allegato alla pagina 1 di 17 comparsa di costituzione ed in virtù del procedimento di autorizzazione del G.D. del
21.4.2022;
-Appellato=
e
, con sede in Bologna, via Cairoli n.8, P.I. in persona Controparte_3 P.IVA_3
del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Salvatore Sica
ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma, via del Pozzetto n.122, in forza di mandato rilasciato in calce alla comparsa di costituzione;
-Appellata=
e
con sede in Milano, via Montebello n.18, C.F. Controparte_4
, in persona del suo legale rappresentante pro tempore;
P.IVA_4
-Appellata contumace=
OGGETTO: azione revocatoria ordinaria
CONCLUSIONI:
Per parte appellante come all'atto di citazione in appello;
Per le parti appellate costituite come alle rispettive comparse di costituzione.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
Avverso la sentenza n.1551/2021 emessa dal Tribunale di Perugia il 16.11.2021 ha interposto appello al fine di sentir riformare completamente la sentenza Parte_1
gravata e quindi sentir rigettare in ogni sua parte la domanda proposta nel giudizio di primo grado dalla che aveva chiesto – ed ottenuto – la Parte_2
declaratoria di inefficacia – ex art. 2901 cod. civile – del negozio di costituzione del pagina 2 di 17 pegno di €.250.000,00 concluso il 29.7.2009 tra IC PA (poi Controparte_5
e
[...] CP_1
Esponeva in fatto l'appellante che:
- con contratto di finanziamento per atto pubblico notaio di Perugia in data Per_1
29.7.2009 (N.116311 Rep. n.35720 Racc.), registrato il 30.7.2009 e munito di formula esecutiva il 6.8.2009, IC PA, unitamente alla banca capofila Banca delle
Marche PA e ad un pool di altre banche, aveva concesso alla società un CP_1
finanziamento di complessivi €.8.700.000,00 ai sensi e per gli effetti dell'art. 38 TUB;
- il finanziamento prevedeva un rimborso in linea capitale da effettuarsi mediante il versamento di 28 rate semestrali scadenti il 30 giugno ed il 31 dicembre di ogni anno,
con inizio dal 31.12.2010 ed interessi sulle somme erogate secondo il piano di ammortamento allegato al contratto di finanziamento;
- a garanzia dell'intero mutuo era stata iscritta ipoteca sullo stabilimento industriale di
Bettona oltre alla costituzione di n.2 pegni a favore di due degli (8) istituti di credito mutuanti;
- in particolare, per quello che qui interessa, il rimborso del credito originario di
IC PA, che aveva partecipato al finanziamento erogando €.450.000,00, era stato garantito mediante la costituzione in pegno di una somma di €.250.000,00, versata nel conto corrente n.420033458 acceso presso la banca garantita;
- il 2.5.2012 IC PA aveva informato (nel frattempo ammessa alla CP_1
procedura di concordato preventivo) che avrebbe escusso (come poi accaduto) il pegno in questione per l'importo di €.255.061,00;
- in data 22.1.2013 il Tribunale di Perugia aveva dichiarato il fallimento di CP_1
- con atto di citazione notificato il 14 e 15 luglio 2014 la Curatela del fallimento aveva agito in revocatoria ordinaria avverso l'escussione del suddetto pegno, citando CP_4
pagina 3 di 17 cui era stato ceduto il credito di cui trattasi il 14.12.2012 ex art. 58 Controparte_5
TUB, e (che aveva incorporato IC PA con atto a rogito Controparte_3
notaio di Milano del 22.4.2013); Per_2
- aveva resistito alla domanda della Curatela deducendo, inter Controparte_5
alia, che il pegno di cui si chiedeva la revocatoria era stato stipulato in esecuzione di un piano di risanamento, onde nel caso di specie operava l'esenzione prevista dall'art. 67
c.III° lettera d) della L.F., estendibile anche alle revocatorie ordinarie;
- era rimasta contumace;
Controparte_3
- istruita la causa solo mediante la documentazione prodotta, il Tribunale di Perugia
aveva:
1. dichiarato inefficace nei confronti del il negozio di Controparte_1
costituzione del pegno di €.250.000,00 concluso il 29.7.2009 tra IC PA (poi e 2. rigettato la domanda di revocatoria del Controparte_5 CP_1
contratto di conto corrente acceso da presso IC PA;
3. condannato CP_1
e in solido tra loro, al pagamento in Controparte_5 Controparte_3
favore del di €.250.000,00 oltre agli interessi legali dal 29.7.2009; 4. Controparte_1
condannato e in solido tra loro, al Controparte_5 Controparte_3
pagamento in favore del delle spese di lite;
Controparte_1
- il credito in questione era pervenuto, a seguito di una serie di operazioni bancarie
(consistite in scissioni, incorporazioni e cessioni in blocco di crediti) nella titolarità di
Parte_1
Tanto premesso in fatto, l'appellante ha proposto i seguenti motivi di impugnazione:
I) “Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2901 e 2904 c.c. e degli artt. 66 e 67 L.F.
in relazione al mancato riconoscimento dell'esenzione stabilita dall'art. 67 L.F.
applicabile invece (ex pl. Cass. n.26226/2016; n.13719/2016) anche all'azione
revocatoria ordinaria – illegittimità ed erroneità della sentenza impugnata”;
pagina 4 di 17 sostiene la società appellante che il primo giudice abbia posto a fondamento della propria decisione la tesi dell'inapplicabilità dell'esenzione prevista dall'art. 67 c.III° lett.
d) alla revocatoria ordinaria (pag.7 della sentenza gravata), che è la risultante di una lettura “atomistica” della norma e che non tiene conto del prevalente orientamento giurisprudenziale che attribuisce una portata generale al disposto del citato terzo comma dell'art. 67 L.F.. Quanto alla pretesa inidoneità del Piano di Risanamento – che risulterebbe comunque ostativa all'esenzione, a norma delle righe seconda e terza della lettera d) dell'art. 67 c.III° L.F. – deduce l'appellante che il non abbia fornito CP_1
alcuna prova in tale direzione, non potendosi ricavare un simile convincimento dalla sola
Relazione del CTP;
II) “In via subordinata: Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 2901 c.c. –
Inammissibilità o comunque infondatezza della domanda formulata dal Controparte_1
– Inesistenza della fattispecie dell'eventus damni e della scientia damni – Erroneità
[...]
ed ingiustizia della sentenza impugnata”;
l'appellante, premesso che il contratto di mutuo del 29.7.2009 è stato ritenuto valido ed efficace anche in sede concorsuale, sostiene l'inesistenza degli elementi costitutivi della fattispecie (revocatoria ordinaria) invocata dalla Curatela, sia sotto il profilo dell'eventus damni (che non sarebbe ravvisabile in ragione del fatto che la somma oggetto del pegno non esisteva nel patrimonio del debitore prima della stipula del contratto di mutuo cui è
collegato il pegno), sia per difetto della cd. vista la mancanza di Parte_3
consapevolezza della banca -in termini concreti- dello stato di decozione della debitrice e del pregiudizio arrecato agli altri creditori;
III) “In via ulteriormente subordinata: Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 2901
c.c. in relazione agli artt. 1813 e segg., 1851, 1853, 2033 c.c. – inammissibilità o
pagina 5 di 17 comunque infondatezza della domanda formulata dal – Erroneità ed Controparte_1
ingiustizia della sentenza impugnata”;
ritiene l'appellante che il primo giudice sia incorso in un “grave errore” ritenendo che l'obbligo di restituzione della somma incamerata sia la conseguenza del venir meno del contratto di pegno (dichiarato inefficace nei confronti della Curatela), quando invece il
“titolo”, cioè la fonte negoziale di quanto ricevuto dalla banca, non è dato dal contratto di pegno ma dal contratto di mutuo del 2009, ragione per cui quanto statuito ha determinato una grave violazione sia dell'art. 1813 c.c. (laddove stabilisce l'obbligo di restituzione delle somme mutuate), sia dell'art. 2901 c.III° cod. civile (che stabilisce il non essere soggetto a revoca l'adempimento di un debito scaduto). Inoltre un ulteriore errore commesso dal giudice di prime cure è stato quello di considerare il pegno in questione come “regolare”, mentre invece trattasi di pegno irregolare, secondo la tesi giurisprudenziale assolutamente prevalente.
Sulla base di tutto quanto dedotto ed argomentato l'appellante ha concluso perché,
previa riforma della sentenza appellata, fosse respinta l'azione revocatoria proposta dalla
, con vittoria di spese di entrambi i gradi di giudizio. Parte_2
Con comparsa di costituzione datata 22.2.22 la Curatela del Fallimento ha CP_6
resistito all'appello deducendo l'infondatezza di tutte le tesi sostenute da Parte_1
anche in ragione del fatto che le eccezioni formulate dall'appellante avevano già formato oggetto di esame (e reiezione) nel decreto reso tra le stesse parti dal Tribunale di Perugia
il 14.2.2015, ed ha concluso chiedendo la conferma della sentenza impugnata, con vittoria delle spese di giudizio.
Si è costituita in giudizio anche che ha affermato la propria totale Controparte_3
estraneità ai fatti di causa, dal momento che la cessione in blocco dei crediti (tra cui quello oggetto di lite) effettuata a favore di era risalente al 14.12.2012, Controparte_7
pagina 6 di 17 mentre la fusione con IC PA era avvenuta il 22.4.2013; ciò posto l'appellata ha chiesto di essere estromessa dal giudizio data la carenza di legittimazione passiva.
non si è costituita in giudizio ed è rimasta contumace. Controparte_4
Con provvedimento del 13.10.2022 il Collegio ha sospeso la provvisoria esecutività
della sentenza di primo grado;
quindi la Corte, ritenuto assolutamente necessario disporre una CTU avente ad oggetto l'idoneità del piano di Risanamento a CP_6
consentire il risanamento dell'esposizione debitoria dell'impresa ed il riequilibrio della sua situazione finanziaria, ha conferito il relativo incarico alla dott.ssa Persona_3
che ha evaso l'incarico depositando la relazione datata 8.11.2024.
Infine la causa è stata assegnata in decisione all'udienza del 12.12.2024, previa concessione dei termini di cui all'art. 190 cpc per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
*****
Con il primo motivo di appello ha dedotto l'illegittimità ed erroneità della Parte_1
sentenza impugnata, per violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2901 e 2904 c.c. e degli artt. 66 e 67 L.F., laddove il primo giudice ha ritenuto che l'esenzione stabilita dall'art. 67 L.F. non sia in astratto applicabile anche all'azione revocatoria ordinaria
(punto 5.1 della sentenza gravata).
Ritiene questa Corte che, sotto tale profilo, le ragioni dell'appellante siano fondate.
Secondo una tesi accreditata sia in Dottrina che in giurisprudenza le esenzioni previste dall'art. 67 comma III° L.F. riguarderebbero solo le ipotesi di revocatoria fallimentare,
visto che il riferimento alle dette esenzioni è contenuto solo nel corpo dell'art. 67 L.F. e non anche nell'art. 66 L.F. (che disciplina l'azione revocatoria ordinaria).
Invero osserva questa Corte che la generica formulazione del III° comma dell'art. 67
L.F. non autorizza conclusioni sicure nell'uno o nell'altro senso, dato che l'espressione pagina 7 di 17 utilizzata richiama le azioni revocatorie in generale e non i casi previsti dal I° comma del citato articolo.
Al contrario, le segnalate differenze tra le due azioni di revocatoria non giustificano l'esclusione dell'applicabilità delle esenzioni alla revocatoria ordinaria, anche in considerazione del fatto che ove le esenzioni in discorso non fossero applicabili all'azione di revocatoria ordinaria verrebbe frustrata la finalità del Legislatore di agevolare il ricorso ad accordi per la regolazione della crisi d'impresa.
In buona sostanza, in caso di mancata applicazione delle esenzioni all'azione di revocatoria ordinaria vi sarebbe una elisione della loro portata, come sostenuto da autorevole insegnamento giurisprudenziale cui questa Corte aderisce con convinzione
(Cass. Sent. n.1697/2023).
Ne deriva che l'esenzione prevista dall'art. 67 c.III° lettera d) è in linea astratta applicabile anche all'azione di revocatoria ordinaria.
*****
Peraltro il Piano di risanamento che consentiva -secondo la normativa all'epoca vigente-
l'esenzione stabilita dall'art. 67 c.III° L.F., appariva ex ante del tutto inidoneo a consentire il risanamento dell'esposizione debitoria dell'impresa e ad assicurarne il riequilibrio della situazione finanziaria, come affermato dal CTU dott.ssa al Per_3
termine del suo esauriente excursus (testuale: “la scrivente CTU conclude, pertanto, che
il piano, alla stregua della situazione esistente al momento della sua adozione, non era
dotato dei requisiti di idoneità tali da consentire il risanamento dell'esposizione
debitoria dell'impresa e assicurare il riequilibrio della situazione finanziaria della
stessa società”; pag.39).
pagina 8 di 17 Ritiene questa Corte che la valutazione del CTU sia pienamente condivisibile, poiché
priva di errori tecnici, logici e di diritto e soprattutto basata su inequivocabili dati di fatto.
Occorre innanzitutto rilevare che i bilanci di esercizio immediatamente precedenti la redazione del piano (anni 2005-2008) “si erano chiusi con importanti
perdite...aggravate dal vertiginoso aumento degli oneri finanziari (31.12.2005 gestione
finanziaria pari ad €. - 66.561,00 – 31.12.2008 gestione finanziaria pari ad €. –
893.205,00)” ed un tentativo di risanamento era perseguibile solo a fronte di importanti elementi di discontinuità rispetto alla passata gestione, “ovvero a fronte dell'immissione
di significativo nuovo capitale di rischio” (cfr. pagg. 36 e 37 della CTU); invece il piano attestato prevedeva un aumento di capitale sociale limitato ad €.500.000,00 a fronte di un finanziamento in pool bancario previsto di €.9.000.000,00 (cfr. pag.25 del Piano), con il risultato pratico che si intraprendeva la strada di un ulteriore indebitamento.
Non è superfluo rilevare che il finanziamento in concreto è risultato pari ad
€.8.700.000,00, da cui detrarre €.80.950,00 per spese istruttorie, e che le somme così
ottenute sarebbero state utilizzate esclusivamente per coprire precedenti esposizioni bancarie (€.1.979.864,66 per estinguere debiti ipotecari;
€.4.477.422,17 per estinguere debiti chirografari;
€.700.000,00 per costituire dei pegni). Aggiungasi che nel piano
(pag.25) era prevista l'accensione di due ulteriori mutui chirografari da €.750.000,00
l'uno, con e da destinare alla copertura di anticipi commerciali e che, CP_8 CP_9
pertanto, la quasi totalità delle somme previste nel piano aveva l'esclusiva finalità di trasformare debiti bancari a breve e/o autoliquidanti in esposizioni a medio / lungo termine, ma senza alcun significativo impiego per assicurare la continuità aziendale (cfr.
pag. 38 della CTU).
pagina 9 di 17 Riassumendo, la sommatoria dei nuovi finanziamenti accesi erano sufficienti a coprire debiti bancari degli istituti di credito (in parte gli stessi coi quali era già CP_1
esposta) e non apportavano moneta nuova fresca;
in buona sostanza il Piano di cui trattasi non era affatto in grado di risanare la situazione di criticità finanziaria in cui versava la società e che nella gestione dell'anno 2008 aveva prodotto oneri finanziari pari ad €. – 893.205,00, mentre tra il 2007 ed il 2008 gli oneri bancari erano aumentati di circa il 60%.
Quanto alle due voci che avrebbero potuto portare immissione di nuovi capitali è il caso di rilevare che: 1) la voce “Vendita Immobile Terni”, per €.730.000,00, entro la data del
30.7.2009 (quindi a distanza di appena tre mesi dalla redazione del Piano), non risultava supportata né da un preliminare di vendita, né da una manifestazione d'interesse; 2) la voce “Contributo L.488/92”, per €.894.920,00, da erogare entro il 30.9.2009 (quindi entro sei mesi dalla redazione del Piano), non ha un riscontro in alcuna delibera di ammissione a pubblica contribuzione e nemmeno vi è una menzione dell'ammissione a tale beneficio nel bilancio approvato nell'esercizio del 2008 (cfr. pag.34 della CTU).
In altri termini, la quasi totalità delle risorse del Piano derivavano dal Pool di istituti di credito ed erano destinate quasi esclusivamente al sistema bancario, mentre i debiti con i fornitori e l'Erario, peraltro consistenti (cfr. pagg. 26 e 27 della CTU), non trovavano alcuna soddisfazione, così come non vi erano iniezioni di liquidità importanti da impiegare per il piano industriale.
Ma nemmeno è a dire che il piano previsionale economico si fondasse su elementi di valutazione oggettiva.
Il Piano previsionale aveva come presupposto necessario un importante aumento delle capacità produttive (pag.11 del Piano) e del fatturato, che avrebbero determinato dei pagina 10 di 17 margini economici previsionali decisamente positivi a fronte di un andamento negativo dei margini economici storici.
Il punto è che il Piano non presenta accordi commerciali e/o contratti dai quali poter ricavare la ragionevole prospettiva di un aumento del fatturato e delle quote di mercato di (quota che sarebbe dovuta variare dal 3% al 5% tra il 2009 ed il 2013; cfr. CP_1
pag.13), tanto più che il nuovo impianto – che aveva drenato importanti risorse per la sua realizzazione – era già in funzione dal mese di settembre del 2008 (cfr. pag.18 del
Piano).
In breve ritiene questa Corte che non sia sufficiente affermare che il mercato del legno lamellare abbia un aspettativa di crescita del 5% l'anno per tradurlo automaticamente in un aumento importante del fatturato di (dato che la previsione generale del CP_1
mercato non si riflette sul posizionamento competitivo dell'azienda), fermo restando che l'aumento delle quote di mercato presuppone che le stesse vengano acquisite a discapito di altri players ed occorrono dei dati concreti -mancanti nella fattispecie- che possano avvalorare tale previsione.
Ma ancora più perplessità suscita l'analisi delle proiezioni economiche (pag.15 del
Piano) dove da un risultato di esercizio negativo per il 2009 (-€.35.528,60) si passa alla previsione di un utile di €.357.509,84 nel 2010, fino a giungere addirittura ad un utile di esercizio di €.2.209.212,54 nel 2013 senza specificare come possa essere ottenuto un miglioramento così significativo delle marginalità economiche.
Al riguardo non è superfluo rilevare che nel 2008 l'Interest Coverage Ratio era addirittura negativo (-2,35; cfr. pag.21 della CTU), quindi l'EBIT era minore degli oneri finanziari, ciò che sta a significare che l'impresa si trovava in grave tensione finanziaria ed è difficile immaginare che nel volgere di un anno il risultato economico avrebbe potuto evolvere in modo così positivo (tanto da prevedere un utile di €.357.509,84 nel pagina 11 di 17 2010), tenuto anche conto che le marginalità nei prodotti venduti erano molto contenute
(cfr. pag.13 della CTU).
Del resto non è da sottacere che il bilancio del 2008 aveva evidenziato una perdita di esercizio assai pesante (-€.2.151.052,00), che sarebbe stata ancora più grave se non si fosse registrata una plusvalenza straordinaria di €.1.404.255,00 (pag.19 della CTU), a conferma dell'esistenza di un micidiale mix dato dall'alta incidenza degli oneri finanziari, dal notevole valore delle immobilizzazioni (pag.17) e dalle marginalità
contenute dei prodotti venduti.
A tutto quanto sopra esposto si aggiunga che nel Piano attestato veniva presentata una bozza di situazione (solo patrimoniale) al 31.3.2009 che riclassificava le componenti patrimoniali e che, se confrontata coi dati di bilancio del 31.12.2008, presentava delle significative divergenze.
Il valore del Patrimonio Netto, che al 31.12.2008 era pari ad €.7.640.593,00, alla data del 30.3.2009 (cioè appena tre mesi dopo) era addirittura pari ad €.10.283.790,94, senza che nel frattempo fossero intervenute delibere straordinarie aventi ad oggetto la patrimonializzazione della società; inoltre vi era uno scostamento del valore delle immobilizzazioni materiali di oltre 3 milioni di euro tra il 31.12.2008 ed il 31.3.2009
(€.21.359.610,83 per “terreni e fabbricati” a fronte di €.18.205.644,00) senza che siano stati evidenziati i motivi di tale differenza.
Anche l'incasso dei crediti verso clienti, pari ad €.3.443.447,32 nominali alla data del
31.3.2009 (cfr. pag.22 del Piano), veniva previsto in maniera assai consistente (per
€.2.879.000; cfr. pag.29 della CTU), senza che fosse stata fornita un'analisi degli stessi crediti che potesse dare elementi utili di valutazione sulla loro qualità ed effettiva esigibilità; ancora una volta il Piano era completamente carente sotto il profilo di dati oggettivi dai quali ricavare previsioni realistiche.
pagina 12 di 17 In pratica il Piano di Risanamento in questione si basava non su concreti elementi di fatto e sul trend storico dell'impresa, ma su assunzioni ipotetiche prive di riscontri.
Inoltre l'aumento del fatturato – su cui si fondava la riuscita del piano previsionale economico – non era suffragato da alcun dato analitico, fermo restando che anche all'esito dell'esecuzione del Piano alla data del 31.12.2009 la società avrebbe mantenuto un livello di indebitamento molto alto (cfr. pag.35 della CTU), in base allo stesso “indice di composizione delle fonti di finanziamento” indicato nel Piano in 2,67 al 30.4.2009
(pag.39).
D'altronde la fragile situazione economico finanziaria di partenza non avrebbe subito decisivi benefici dal finanziamento concesso dal Pool di banche, visto che la somma mutuata era destinata in maniera pressoché esclusiva alla semplice ristrutturazione di crediti esistenti ed a costituzioni di garanzie per il ceto bancario.
Infine, ed il dato risulta assai rilevante, mancava un'analisi in ordine al miglioramento delle marginalità economiche delle attività caratteristiche dell'impresa, nonché
all'ottimizzazione dei costi di produzione, circostanza assai importante se si considera che i ricavi delle vendite di erano sempre inferiori ai costi di produzione, come CP_1
dimostrano i grafici riportati a pag.26 della CTU.
In definitiva il Piano non indicava iniziative adeguate da intraprendere per invertire il trend negativo dell'andamento della gestione dell'impresa; inoltre l'opzione dell'ulteriore indebitamento verso il sistema bancario – in assenza della necessaria ricapitalizzazione – non era idoneo a correggere i numerosi squilibri (desumibili dall'indice di liquidità corrente, dal margine di tesoreria, ecc.) derivanti dalla gravità
dell'indebitamento, che aveva determinato in breve tempo un vertiginoso aumento degli oneri bancari (cfr. pag.21 della CTU).
pagina 13 di 17 La conclusione necessitata di tutto quanto sopra esposto è che, con riferimento alla data di presentazione del Piano ed alla situazione esistente al momento della sua adozione, lo stesso fosse palesemente inidoneo a consentire il risanamento dell'esposizione debitoria dell'impresa e ad assicurare il riequilibrio della situazione finanziaria della società.
Da ciò discende, come ovvia conseguenza, che il Piano in discorso non fosse riconducibile al paradigma indicato dalla norma (art. 67 c.III° lett. d L.F.) che consentiva l'esenzione dall'azione revocatoria.
*****
Con il secondo motivo di appello ha censurato la sentenza gravata sotto il Parte_1
profilo della “Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 2901 c.c. – Inammissibilità o
comunque infondatezza della domanda formulata dal – Inesistenza Controparte_1
della fattispecie dell'eventus damni e della scientia damni”.
Sostiene in pratica l'appellante che difetterebbero nella fattispecie due requisiti per l'accoglimento dell'azione revocatoria, quali l'eventus damni e la scientia damni, di qui la conseguente richiesta di riforma della pronuncia emessa dal Tribunale di Perugia.
Ritiene questa Corte che la censura non sia fondata.
Ha rilevato l'appellante che la somma oggetto di pegno era stata erogata dalla banca ed aveva accresciuto il patrimonio della mutuataria e che, inoltre, non vi era prova che l'atto avesse determinato un pregiudizio nei confronti del ceto creditorio (cfr. pagg. 23 e
24 dell'atto di appello).
I rilievi dell'appellante non colgono nel segno.
Dal momento in cui il mutuo era stato erogato le somme relative erano transitate nella sfera giuridica del mutuatario e prova ne è che al mutuo era stata apposta la formula esecutiva, quindi la somma di cui trattasi era entrata a tutti gli effetti nel patrimonio della società fallita.
pagina 14 di 17 Quanto al pregiudizio per i creditori lo stesso si ricava dallo stato passivo definitivo del fallimento e dal fatto -pacifico- che sussistessero ragioni creditorie preesistenti rispetto al compimento dell'atto pregiudizievole (al momento della concessione del mutuo esistevano creditori diversi dal pool di banche mutuanti che vantavano un credito complessivo di €.3.466.137,62; cfr. pag. 10 della sentenza gravata); quanto al fatto che la fuoriuscita di liquidità pari ad oltre €.250.000,00 costituisse un mutamento in peius del patrimonio del debitore non è revocabile in dubbio, tenuto conto dello stato di decozione di e del fatto che la sottrazione di tale somma riguardasse un patrimonio già di CP_1
per sé largamente incapiente.
In ordine al requisito della scientia damni, occorre premettere che l'atto di disposizione era successivo al sorgere dei crediti, onde non è richiesto il dolo specifico del debitore e la conoscenza da parte del terzo dell'intento specificatamente perseguito dal debitore (da ultimo vedi Cass. S.U. sent. N.1898 del 27.1.2025).
Per quello che riguarda il dolo generico, che nella fattispecie integra il requisito della
scientia damni, è sufficiente il rilievo che l'estrema criticità della situazione patrimoniale, economica e finanziaria di emergeva dai bilanci di esercizio, dai CP_1
dati della Centrale Rischi della Banca d'Italia e, non da ultimo, dagli indici contenuti nello stesso Piano di Risanamento.
Del resto è indubitabile che la banca debba considerarsi un operatore qualificato ed era per ciò perfettamente in grado di valutare i sintomi delle enormi difficoltà da cui era gravata CP_1
Ne deriva che il secondo motivo di appello va respinto.
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Il terzo motivo di appello, proposto in mero subordine, ha ad oggetto la “Violazione e/o
falsa applicazione dell'art. 2901 c.c. in relazione agli artt. 1813 e segg., 1851, 1853,
pagina 15 di 17 2033 c.c. – inammissibilità o comunque infondatezza della domanda formulata dal
– Erroneità ed ingiustizia della sentenza impugnata”. Controparte_1
Sostiene l'appellante che il primo giudice sia incorso in un “grave errore” ritenendo che l'obbligo di restituzione della somma incamerata sia la conseguenza del venir meno del contratto di pegno (dichiarato inefficace nei confronti della Curatela), quando invece il
“titolo”, cioè la fonte negoziale di quanto ricevuto dalla banca, non era dato dal contratto di pegno ma dal contratto di mutuo del 2009, ragione per cui quanto statuito ha determinato una grave violazione sia dell'art. 1813 c.c. (laddove stabilisce l'obbligo di restituzione delle somme mutuate), sia dell'art. 2901 c.III° cod. civile (che stabilisce il non essere soggetto a revoca l'adempimento di un debito scaduto).
Invero l'atto di costituzione del pegno – vale a dire l'atto oggetto di revocatoria dichiarato inefficace – non costituisce l'adempimento di un debito scaduto e non si configurava come l'attuazione di una obbligazione, tenuto conto che IC PA
non aveva alcun credito preesistente nei confronti di come più volte ribadito CP_1
dalla stessa appellante (cfr. pag.3 della memoria di replica).
In ogni caso ed a tutto voler concedere questa Corte aderisce all'autorevole insegnamento giurisprudenziale secondo cui la costituzione di garanzia non è
assimilabile all'adempimento del debito scaduto (Cass. Ord. N. 1414/2020; Cass.
N.6321/2010), quindi anche il terzo motivo di appello va respinto.
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Da quanto esposto deriva che l'appello proposto da non possa trovare Parte_1
accoglimento.
Le spese di lite del presente grado di giudizio -sostenute dalla Parte_2
seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, tenuto conto
[...]
del valore della causa.
pagina 16 di 17 Viceversa vengono interamente compensate le spese di lite tra e le Controparte_3
altre parti, dal momento che l'appellante non ha svolto alcuna domanda nei suoi confronti e così pure l'appellata quindi non si Parte_2
configura alcuna soccombenza, tenuto anche conto che non ha Controparte_3
spiegato appello incidentale nei confronti della sentenza emessa dal Tribunale di Perugia
che l'aveva condannata in solido con . Controparte_4
P.Q.M.
La Corte di Appello di Perugia, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
, in persona della propria procuratrice e legale rappresentante, avverso la Parte_1
sentenza n.1551/2021, emessa dal Tribunale di Perugia il 16.11.2021 e nei confronti del
, in persona del suo Curatore, di , in Controparte_1 Controparte_4
persona del suo legale rappresentante, e di , in persona del suo legale Controparte_3
rappresentante, contrariis reiectis, così provvede:
- respinge l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
- Condanna al rimborso delle spese di lite sostenute dalla Parte_1 Parte_2
nel presente grado di giudizio che liquida in €.14.227,00 per
[...] CP_1
compensi, oltre rimborso spese generali ed accessori di legge;
- Dichiara interamente compensate le spese di lite tra le altre parti del giudizio;
- Visto l'art. 13 c.1 quater D.P.R. n.115/02 e successive modifiche, accerta che sussistono i presupposti perché l'appellante versi un ulteriore importo pari al contributo unificato.
Così deciso in Perugia, lì 31 marzo 2025
Il Presidente relatore
(Dott. Simone Salcerini)
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