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Sentenza 3 luglio 2025
Sentenza 3 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Frosinone, sentenza 03/07/2025, n. 234 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Frosinone |
| Numero : | 234 |
| Data del deposito : | 3 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FROSINONE
Il Tribunale di Frosinone, riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Marcello BUSCEMA Presidente
Dott. Fabrizio FANFARILLO Giudice
Dott.ssa Simona DI NICOLA Giudice relatore sentita la relazione del Giudice relatore e visto il parere del P.M., ha pronunziato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n° 2349 del Ruolo Generale Affari Volontaria Giurisdizione dell'Anno 2025 avente ad oggetto “separazione consensuale dei coniugi” su ricorso congiunto proposto da e Parte_1 Parte_2 entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Silvia Ottaviano, e domiciliati come in atti, giusta procura da intendersi in calce al ricorso introduttivo e con l'intervento del P.M.
CONCLUSIONI
Come da note scritte d'udienza in atti
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. I sigg.ri e hanno depositato in data 28.04.2025 ricorso congiunto Parte_1 Parte_2 per ottenere dal Tribunale di Frosinone pronuncia di separazione con la quale si prenda atto degli accordi intervenuti tra loro in relazione alle condizioni che ne regoleranno i rapporti.
In particolare, essi hanno esposto di aver contratto matrimonio il 17.07.2010 in Frosinone trascritto nel registro degli atti di matrimonio del medesimo Comune al N. 42 parte II – serie A- anno Per_ 2010 dal quale sono nate due figlie: nata a [...] il [...] (22 anni ½ ) e nata a Per_2
Frosinone il 18.02.2011 (14 anni), e di aver fissato la dimora familiare in Alatri alla via Collecuttrino n.
1 21; che l'unione, un tempo soddisfacente per entrambi, si è progressivamente deteriorata a cagione di insuperabili incompatibilità caratteriali che rendono non ulteriormente proseguibile la convivenza, avendo perso ogni comunione materiale e spirituale e non ritenendo possibile riconciliazione alcuna, sicchè si sono determinati ad addivenire a separazione personale alle condizioni esposte nel ricorso congiuntamente sottoscritto e che devono intendersi quivi integralmente richiamate e ritrascritte.
Fissata udienza di comparizione dei coniugi innanzi al Giudice relatore designato che ne ha disposto la trattazione in forma scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., acquisito il parere del P.M. come da suo visto apposto il 11.06.2025, in esito al deposito da parte dei ricorrenti di dichiarazione di rinuncia alla comparizione personale e di non intendere riconciliarsi, la domanda è stata rimessa alla decisione del Collegio.
2. Preliminarmente, in merito alla competenza per territorio del Tribunale adito, visto l'art. 473 bis.11
c.p.c. il quale fissa la competenza per territorio nel Tribunale del luogo in cui ha residenza abituale il minore nei confronti del quale debbano essere assunti provvedimenti, ovvero del Tribunale del luogo in cui si trovava l'ultima sua residenza se v'è stato trasferimento non autorizzato e non è decorso un anno da esso;
in tutti gli altri casi, a mente dell'art. 473 bis. 47 c.p.c. richiamato espressamente dall'ultimo cpv dell'473 bis.11 c.p.c. , la competenza territoriale si radica in capo al Tribunale del luogo in cui ha residenza il convenuto o, in caso di sua irreperibilità e di sua residenza all'estero, del luogo di residenza del ricorrente o, se anche questi risiede all'estero, di qualunque Tribunale della Repubblica;
rilevato che dalle dichiarazioni rese dalle parti:
- la prole minore e segnatamente la figlia nata a [...] il [...] (14 anni) Persona_3 risiede in Alatri;
Comune ricompreso nel Circondario del Tribunale adito, sussiste la competenza territoriale del
Tribunale a conoscere la presente controversia.
3. Ritiene il Collegio che sussistano i presupposti di legge per la pronunzia di separazione dei coniugi, considerato che dalla comune prospettazione delle parti e dal tenore delle domande formulate congiuntamente, nonché dalla comune dichiarazione di non intendere riconciliarsi è possibile evincere che la comunione materiale e spirituale tra essi sia venuta meno e che la convivenza non sia ulteriormente proseguibile.
4. Esaminato il tenore dell'accordo raggiunto dalle parti tra le parti;
rilevato che gli accordi raggiunti tra i coniugi con riferimento alle questioni personali e patrimoniali non presentano profili di contrarietà alla legge, all'ordine pubblico o al buon costume;
ritenuto che
gli accordi raggiunti tra i coniugi con riferimento all'affidamento, al collocamento e alla
2 frequentazione del genitore non convivente coi figli minori e al loro mantenimento non si presenti contraria all'ordine pubblico o alla legge o altrimenti all'interesse della prole minore che deve ufficiosamente tutelarsi, non derogando per un verso alla regola generale dell'affidamento condiviso, non apprezzandosi in capo ad alcuno dei genitori profili di inidoneità genitoriale e , per altro verso, risultando la frequentazione del genitore non convivente come convenuta idonea a garantire al minore il diritto alla bigenitorialità; inoltre la misura del contributo al mantenimento della prole da parte del genitore non convivente risulta adeguata alle sue capacità economiche e comunque non talmente esigua da giustificarne una modifica;
osservato che anche dopo la riforma del diritto di famiglia di cui al D.Lvo 10.10.2022 n. 149 deve ritenersi ancora valevole il principio espresso dalla giurisprudenza di legittimità per cui “in caso di separazione consensuale o divorzio congiunto (o su conclusioni conformi), la sentenza incide sul vincolo matrimoniale ma, sull'accordo tra i coniugi, realizza - in funzione di tutela dei diritti indisponibili del soggetto più debole e dei figli - un controllo solo esterno attesa la natura negoziale dello stesso, da affermarsi in ragione dell'ormai avvenuto superamento della concezione che ritiene la preminenza di un interesse, superiore e trascendente, della famiglia rispetto alla somma di quelli, coordinati e collegati, dei singoli componenti. Ne consegue che i coniugi possono concordare, con il limite del rispetto dei diritti indisponibili, non solo gli aspetti patrimoniali, ma anche quelli personali della vita familiare, quali, in particolare, l'affidamento dei figli e le modalità di visita dei genitori”(Cass. civ., sez. I, 20/08/2014, n. 18066); il Collegio ritiene di omologare la separazione alle condizioni convenute dai coniugi come da accordo.
4. In ordine alla regolamentazione delle spese di lite, attesa la natura consensuale della controversia e osservato quindi che non v'è contrapposizione alcuna tra le parti, si dispone la compensazione integrale tra esse delle spese di lite.
P. Q. M.
il Tribunale di Frosinone, definitivamente pronunziando nella causa civile in primo grado iscritta al n.
2349/2025 r.g.v.g. su ricorso congiunto proposto da e Parte_1 Pt_2
, avente ad oggetto separazione consensuale dei coniugi, così decide:
[...]
- OMOLOGA la separazione dei coniugi nato a [...] il 10-10- Parte_1
1984 e nata a [...] il [...] i quali hanno contratto matrimonio Parte_2 il 17-07-2010 in FROSINONE (FR) trascritto nel registro degli atti di matrimonio del medesimo
Comune (atto n. 42 parte II serie A anno 2010) alle condizioni riportate nel ricorso congiunto depositato il 28.04.2025;
3 - MANDA la Cancelleria per la trasmissione della presente Sentenza in copia autentica per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 del D.P.R. 3/11/2000, n. 396 ordinamento dello stato civile, all'ufficiale dello stato civile del Comune di FROSINONE (atto n. 42 parte II serie A anno 2010);
- COMPENSA integralmente tra le parti le spese di lite.
Così deciso nella camera di consiglio in Frosinone, il 01.07.2025
Il Presidente Il Giudice estensore dott. Marcello Buscema dott.ssa Simona Di Nicola
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FROSINONE
Il Tribunale di Frosinone, riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Marcello BUSCEMA Presidente
Dott. Fabrizio FANFARILLO Giudice
Dott.ssa Simona DI NICOLA Giudice relatore sentita la relazione del Giudice relatore e visto il parere del P.M., ha pronunziato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n° 2349 del Ruolo Generale Affari Volontaria Giurisdizione dell'Anno 2025 avente ad oggetto “separazione consensuale dei coniugi” su ricorso congiunto proposto da e Parte_1 Parte_2 entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Silvia Ottaviano, e domiciliati come in atti, giusta procura da intendersi in calce al ricorso introduttivo e con l'intervento del P.M.
CONCLUSIONI
Come da note scritte d'udienza in atti
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. I sigg.ri e hanno depositato in data 28.04.2025 ricorso congiunto Parte_1 Parte_2 per ottenere dal Tribunale di Frosinone pronuncia di separazione con la quale si prenda atto degli accordi intervenuti tra loro in relazione alle condizioni che ne regoleranno i rapporti.
In particolare, essi hanno esposto di aver contratto matrimonio il 17.07.2010 in Frosinone trascritto nel registro degli atti di matrimonio del medesimo Comune al N. 42 parte II – serie A- anno Per_ 2010 dal quale sono nate due figlie: nata a [...] il [...] (22 anni ½ ) e nata a Per_2
Frosinone il 18.02.2011 (14 anni), e di aver fissato la dimora familiare in Alatri alla via Collecuttrino n.
1 21; che l'unione, un tempo soddisfacente per entrambi, si è progressivamente deteriorata a cagione di insuperabili incompatibilità caratteriali che rendono non ulteriormente proseguibile la convivenza, avendo perso ogni comunione materiale e spirituale e non ritenendo possibile riconciliazione alcuna, sicchè si sono determinati ad addivenire a separazione personale alle condizioni esposte nel ricorso congiuntamente sottoscritto e che devono intendersi quivi integralmente richiamate e ritrascritte.
Fissata udienza di comparizione dei coniugi innanzi al Giudice relatore designato che ne ha disposto la trattazione in forma scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., acquisito il parere del P.M. come da suo visto apposto il 11.06.2025, in esito al deposito da parte dei ricorrenti di dichiarazione di rinuncia alla comparizione personale e di non intendere riconciliarsi, la domanda è stata rimessa alla decisione del Collegio.
2. Preliminarmente, in merito alla competenza per territorio del Tribunale adito, visto l'art. 473 bis.11
c.p.c. il quale fissa la competenza per territorio nel Tribunale del luogo in cui ha residenza abituale il minore nei confronti del quale debbano essere assunti provvedimenti, ovvero del Tribunale del luogo in cui si trovava l'ultima sua residenza se v'è stato trasferimento non autorizzato e non è decorso un anno da esso;
in tutti gli altri casi, a mente dell'art. 473 bis. 47 c.p.c. richiamato espressamente dall'ultimo cpv dell'473 bis.11 c.p.c. , la competenza territoriale si radica in capo al Tribunale del luogo in cui ha residenza il convenuto o, in caso di sua irreperibilità e di sua residenza all'estero, del luogo di residenza del ricorrente o, se anche questi risiede all'estero, di qualunque Tribunale della Repubblica;
rilevato che dalle dichiarazioni rese dalle parti:
- la prole minore e segnatamente la figlia nata a [...] il [...] (14 anni) Persona_3 risiede in Alatri;
Comune ricompreso nel Circondario del Tribunale adito, sussiste la competenza territoriale del
Tribunale a conoscere la presente controversia.
3. Ritiene il Collegio che sussistano i presupposti di legge per la pronunzia di separazione dei coniugi, considerato che dalla comune prospettazione delle parti e dal tenore delle domande formulate congiuntamente, nonché dalla comune dichiarazione di non intendere riconciliarsi è possibile evincere che la comunione materiale e spirituale tra essi sia venuta meno e che la convivenza non sia ulteriormente proseguibile.
4. Esaminato il tenore dell'accordo raggiunto dalle parti tra le parti;
rilevato che gli accordi raggiunti tra i coniugi con riferimento alle questioni personali e patrimoniali non presentano profili di contrarietà alla legge, all'ordine pubblico o al buon costume;
ritenuto che
gli accordi raggiunti tra i coniugi con riferimento all'affidamento, al collocamento e alla
2 frequentazione del genitore non convivente coi figli minori e al loro mantenimento non si presenti contraria all'ordine pubblico o alla legge o altrimenti all'interesse della prole minore che deve ufficiosamente tutelarsi, non derogando per un verso alla regola generale dell'affidamento condiviso, non apprezzandosi in capo ad alcuno dei genitori profili di inidoneità genitoriale e , per altro verso, risultando la frequentazione del genitore non convivente come convenuta idonea a garantire al minore il diritto alla bigenitorialità; inoltre la misura del contributo al mantenimento della prole da parte del genitore non convivente risulta adeguata alle sue capacità economiche e comunque non talmente esigua da giustificarne una modifica;
osservato che anche dopo la riforma del diritto di famiglia di cui al D.Lvo 10.10.2022 n. 149 deve ritenersi ancora valevole il principio espresso dalla giurisprudenza di legittimità per cui “in caso di separazione consensuale o divorzio congiunto (o su conclusioni conformi), la sentenza incide sul vincolo matrimoniale ma, sull'accordo tra i coniugi, realizza - in funzione di tutela dei diritti indisponibili del soggetto più debole e dei figli - un controllo solo esterno attesa la natura negoziale dello stesso, da affermarsi in ragione dell'ormai avvenuto superamento della concezione che ritiene la preminenza di un interesse, superiore e trascendente, della famiglia rispetto alla somma di quelli, coordinati e collegati, dei singoli componenti. Ne consegue che i coniugi possono concordare, con il limite del rispetto dei diritti indisponibili, non solo gli aspetti patrimoniali, ma anche quelli personali della vita familiare, quali, in particolare, l'affidamento dei figli e le modalità di visita dei genitori”(Cass. civ., sez. I, 20/08/2014, n. 18066); il Collegio ritiene di omologare la separazione alle condizioni convenute dai coniugi come da accordo.
4. In ordine alla regolamentazione delle spese di lite, attesa la natura consensuale della controversia e osservato quindi che non v'è contrapposizione alcuna tra le parti, si dispone la compensazione integrale tra esse delle spese di lite.
P. Q. M.
il Tribunale di Frosinone, definitivamente pronunziando nella causa civile in primo grado iscritta al n.
2349/2025 r.g.v.g. su ricorso congiunto proposto da e Parte_1 Pt_2
, avente ad oggetto separazione consensuale dei coniugi, così decide:
[...]
- OMOLOGA la separazione dei coniugi nato a [...] il 10-10- Parte_1
1984 e nata a [...] il [...] i quali hanno contratto matrimonio Parte_2 il 17-07-2010 in FROSINONE (FR) trascritto nel registro degli atti di matrimonio del medesimo
Comune (atto n. 42 parte II serie A anno 2010) alle condizioni riportate nel ricorso congiunto depositato il 28.04.2025;
3 - MANDA la Cancelleria per la trasmissione della presente Sentenza in copia autentica per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 del D.P.R. 3/11/2000, n. 396 ordinamento dello stato civile, all'ufficiale dello stato civile del Comune di FROSINONE (atto n. 42 parte II serie A anno 2010);
- COMPENSA integralmente tra le parti le spese di lite.
Così deciso nella camera di consiglio in Frosinone, il 01.07.2025
Il Presidente Il Giudice estensore dott. Marcello Buscema dott.ssa Simona Di Nicola
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