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Sentenza 6 giugno 2025
Sentenza 6 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Parma, sentenza 06/06/2025, n. 360 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Parma |
| Numero : | 360 |
| Data del deposito : | 6 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 922/2024
TRIBUNALE ORDINARIO DI PARMA
Sezione Lavoro
Il Tribunale di Parma, in funzione di giudice del lavoro, nella persona del giudice designato per la trattazione, dott.ssa Ilaria Zampieri, nella causa iscritta al n. 922/2024
R.G., promossa da:
, rappresentata e difesa, giusta procura speciale apposta in calce Parte_1
al ricorso, dagli Avv.ti Luca Tamassia, Maura Goletto e Giorgio Fregni del Foro di
Modena, ed elettivamente domiciliata presso il relativo studio professionale sito in
Modena, Piazza Riccò n. 2;
RICORRENTE contro
, (C.F. ), con sede in Felino (PR), Piazza Controparte_1 P.IVA_1
Miodini n. 1, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso, giusta procura speciale apposta in calce alla memoria difensiva, dall'Avv. Marcello Mendogni del
Foro di Parma, ed elettivamente domiciliato presso il relativo domicilio digitale;
RESISTENTE nonché contro
, (C.F. ); CP_2 C.F._1
RESISTENTE CONTUMACE ha pronunciato la seguente
SENTENZA Svolgimento del processo – Motivi della decisione
1. Svolgimento del processo.
1.1. Con ricorso depositato in data 24.09.2024 e ritualmente notificato, Pt_1
conveniva in giudizio il , rappresentando di essere
[...] Controparte_1
stata trasferita presso il Comune di , in seguito a mobilità volontaria, con profilo CP_1
di Funzionario amministrativo-contabile ed inquadramento nella categoria giuridica
D3 e nella posizione economica D4.
La Dott.ssa lamentava che, senza alcuna plausibile motivazione ed in assenza Pt_1
di ragionevoli spiegazioni, da una posizione apicale, ivi ricoperta, di Responsabile di una Struttura organizzativa del (ove Parte_2
aveva sempre gestito direttamente risorse umane e rilevanti risorse economiche affidategli per la gestione del Servizio era passata a ricoprire il Controparte_3
ruolo di mera addetta all'Ufficio Tributi, rivestendo, peraltro, una posizione deteriore e subordinata alla nuova Responsabile, nominata in sua sostituzione (documenti 19 e
23 fasc. parte ricorrente), vale a dire la Dott.ssa una dipendente a tempo CP_2
indeterminato del con profilo di Istruttore Direttivo amministrativo Controparte_1
contabile dal 2007, la quale risultava inquadrata in categoria D, categoria giuridica di accesso ex D1 e con posizione economica D2.
La ricorrente censurava l'operato dell'Amministrazione convenuta sotto due distinti profili.
In primo luogo, eccepiva l'illegittimità del conferimento alla dott.ssa CP_2
dell'incarico ex art. 110 d.lgs. 267/2000, in quanto effettuato in violazione delle disposizioni che vietano il cumulo di impieghi e in quanto privo del presupposto dell'assenza di professionalità interne in grado di rivestire l'incarico stesso.
In secondo luogo, lamentava che l'assegnazione dell'incarico di responsabile del
Servizio Finanziario – Tributi alla dott.ssa risultava non motivato ed ingiusto, in CP_2
quanto la propria esperienza e competenza professionale erano da ritenere ben maggiori di quelle maturate dalla controinteressata nell'ambito finanziario e tributario. A riguardo, lamentava, inoltre, che, essendo inquadrata in categoria D.3 (D.4 economico), non poteva essere sottoposta gerarchicamente alla dott.ssa CP_2
inquadrata in categoria D.1 (D.2 economico).
Rappresentava, dunque, che, in ragione della mancata assegnazione dell'incarico di
Responsabile del Servizio Finanziario e Tributi, la medesima aveva subito un illegittimo demansionamento e deduceva, dunque, di avere diritto al risarcimento, non solo dei pregiudizi economici patiti, ma anche del danno non patrimoniale per la violazione del diritto costituzionalmente garantito alla libera esplicazione della personalità sul luogo di lavoro e della conseguente lesione dell'immagine professionale, intesa come lesione al prestigio goduto all'interno e all'esterno dell'ambiente lavorativo in ragione delle funzioni esercitate.
La ricorrente concludeva chiedendo, pertanto, di riconoscere e dichiarare l'illegittimità dell'avvenuta assegnazione dell'incarico di responsabile del Servizio Finanziario –
Tributi alla dott.ssa nonché dell'adibizione della stessa, anche solo in via di fatto, CP_2
a mansioni inferiori rispetto a quelle di propria precipua appartenenza, riconducibili alla categoria D.3 (D.4 economico), condannando il convenuto ad adempiere CP_1
al suo obbligo contrattuale di adibire il lavoratore alle sole mansioni del proprio profilo nonché condannare il a risarcirle i danni economici e non patrimoniali subiti, CP_1
oltre interessi e rivalutazione monetaria come per legge.
Instava, dunque, per l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“Voglia l'Ecc.mo Tribunale del lavoro adito, previa fissazione dell'udienza di comparizione delle parti:
1. accertare e dichiarare che la nomina da parte del del nuovo Controparte_1
Responsabile del Servizio Ragioneria e Tributi Dott.ssa è avvenuta in CP_2
violazione della normativa e dei principi illustrati nel ricorso;
2. accertare e dichiarare la conseguente nullità e/o disporre la disapplicazione della suddetta nomina per le ragioni sopra precisate o, comunque, la sua illegittimità per violazione di norme legali e contrattuali sopra richiamate;
3. conseguentemente, disapplicare tutti gli atti amministrativi presupposti e/o consequenziali ad essi, nella parte incidente sullo status e sulla posizione funzionale della ricorrente;
4. ordinare al Comune di , la reintegrazione della ricorrente nelle mansioni CP_1
svolte precedentemente ai contestati provvedimenti e/o nelle diverse mansioni che saranno ritenute a queste equivalenti, disponendo, conseguentemente, tutti i provvedimenti ritenuti idonei e necessari al corretto ripristino del rapporto di lavoro de quo e/o al ripristino del trattamento economico precedentemente in godimento o equivalente;
5. accertare il diritto della ricorrente, in ogni caso, a percepire il trattamento economico retributivo e normativo spettante all'esito dell'accertamento richiesto anche successivamente all'avvio del processo di dequalificazione denunciato, con ogni conseguente statuizione di condanna alla ricostruzione del rapporto sul piano contributivo e retributivo;
6. condannare il Comune intimato a risarcire alla ricorrente tutti i danni (patrimoniali
e non patrimoniali) patiti e patiendi per effetto degli atti e dei comportamenti sopra indicati, danni da liquidarsi nel corso del presente giudizio, come sopra quantificati
e/o eventualmente anche in via equitativa, nella misura che risulterà di giustizia, oltre interessi e rivalutazione dal dì del dovuto al saldo effettivo e, ciò sino al corretto ripristino del rapporto di lavoro de quo;
Dichiarazione di valore: Ai sensi dell'art. 14 del T.U. n. 115/2002 e ss. mod. si dichiara che la presente controversia in materia di lavoro e pubblico impiego è di valore indeterminabile e che per essa è dovuto un contributo unificato pari alla metà del valore ordinario di € 518,00 e, cioè di € 259,00.
Con vittoria di spese e compensi, oltre IVA, CPA e spese generali.”.
1.2. Con memoria difensiva depositata in data 25.10.2024 si costituiva in giudizio il
, contestando la fondatezza delle pretese attoree e instando per Controparte_1
l'integrale reiezione del ricorso.
1.3. , benché ritualmente evocata, non si costituiva in giudizio. CP_2
1.4. Fallito il tentativo di bonario componimento della controversia, la causa veniva istruita sulla scorta della sola documentazione versata in atti dalle parti.
1.5. All'udienza del 4.06.2025, il Giudice decideva la causa sulle conclusioni rassegnate dai procuratori delle parti negli scritti difensivi, dando lettura del dispositivo della sentenza e riservando il deposito della motivazione della sentenza.
2. I motivi della decisione.
2.1. Occorre preliminarmente dichiarare la contumacia della controinteressata CP_2
, in quanto non costituitasi in giudizio, benché ritualmente evocata.
[...]
2.2. Tanto premesso, il ricorso è infondato e deve essere, dunque, rigettato per le motivazioni che si andranno ad esporre.
2.3. In fatto, risulta documentalmente provato:
- che, con decreto del Sindaco n. 14 del 31.7.2021, è stato conferito alla dott.ssa Pt_1
l'incarico di Responsabile del Servizio “ , con il contestuale Controparte_3
riconoscimento dell'incarico di Posizione Organizzativa (doc. 3 fasc. parte resistente);
- che, con decreto n. 15 del 2.8.2021, la dott.ssa è stata nominata Vicesegretario Pt_1
Comunale (doc. 4 fasc. parte resistente);
- che il giorno seguente, in data 3.8.2021 la ricorrente ha stipulato il contratto individuale di lavoro (doc. 5 fasc. parte resistente);
- che, con decreto n. 1 del 4.1.2022, il Sindaco ha conferito gli incarichi di Posizione
Organizzativa fino al 31.12.2022, confermando, quanto al Servizio Ragioneria-Tributi,
l'incarico precedentemente assegnato alla dott.ssa doc. 6 fasc. parte resistente); Pt_1
- che, con decreto n. 2 del 4.1.2022, la dott.ssa è stata confermata anche Pt_1
nell'incarico di Vicesegretario fino al 31.12.2022 (doc. 7 fasc. parte resistente);
- che, con decreto sindacale n. 5 del 1.3.2002, le competenze del Servizio Affari
Generali sono state attribuite, in parte, alla dott.ssa (Segreteria – Protocollo – Pt_1
Contratti – Affari legali), e, in parte, alla dott.ssa (Elettorale-leva, giudici popolari, CP_2
polizia mortuaria, comunicazione, URP, archivio storico) (doc. 8 fasc. parte resistente); - che, con deliberazione della Giunta Municipale n. 61 del 10.5.2022, il Comune di ha approvato il piano triennale dei fabbisogni di personale 2022-2024 (doc. 10 CP_1
fasc. parte resistente);
- che, con verbale n. 74/2022 del 20.7.2022, il Collegio dei Revisori ha rilevato l'illegittimità del piano triennale dei fabbisogni di personale, evidenziando come la proposta di piano avrebbe dovuto essere presentata al Collegio dei Revisori ai fini dell'acquisizione del relativo parere prima dell'approvazione, e non successivamente
(doc. 11 fasc. parte resistente);
- che la Giunta Municipale, ha, dunque, approvato nuovamente il piano triennale dei fabbisogni di personale 2022-2024 con la delibera n. 103 del 4.8.2022 (doc. 12 fasc. parte resistente);
- che, con decreto del Sindaco n. 25 del 30.12.2022, sono stati attribuiti gli incarichi di
Posizione Organizzativa per l'anno 2023 (doc. 13 fasc. parte resistente);
- che, in particolare, la dott.ssa è stata confermata quale Responsabile del Pt_1
Servizio mentre alla dott.ssa è stata assegnata la responsabilità Controparte_3 CP_2
del Servizio Affari Generali (compresa la gestione del personale per le competenze non trasferite all'Unione Pedemontana Parmense, in precedenza assegnata alla dott.ssa e del Servizio Scuola – Cultura – Demografici;
Pt_1
- che, con decreto n. 26 del 31.12.2022, il Sindaco ha nominato Vicesegretario del la dott.ssa (doc. 14 fasc. parte resistente); CP_1 CP_1 CP_2
- che, con verbale n. 15 del 23.2.2023, il Collegio dei Revisori ha rilevato che la gestione dei pagamenti da parte del era “…NON rispettoso dei Controparte_1
termini di pagamento delle transazioni commerciali fissati dall'art. 4 del D.Lgs. n.
231/2022 ovvero della condizione di cui alla lettera b) del comma 859 dell'art. 1 della
L.n. 145/2018 motivato da “problemi di liquidità di cassa”, richiedendo, pertanto, che venissero “adottate idonee misure, al fine di ottenere in tempi brevi il rispetto degli indicatori previsti dalle lettere a) e b) del comma 859 Legge 145/2018” (doc. 15 fasc. parte resistente); - che, con delibera di Giunta Municipale n. 71 del 23.5.2023, il ha Controparte_1
modificato l'organizzazione degli uffici, provvedendo all'accorpamento del Servizio
Affari Generali con il Servizio Scuola-Cultura-Demografici e confermandone l'affidamento alla dott.ssa (doc. 16 fasc. parte resistente); CP_2
- che, con atto dell'8.6.2023 prot. 10927, la dott.ssa ha richiesto l'attivazione di CP_2
una procedura per l'assegnazione di un incarico ex art. 110 d.lgs. 267/2000 al fine di consentire “lo svolgimento di funzioni di “direzione” e di “coordinamento di più servizi”, caratterizzato da un elevato grado di autonomia gestionale ed organizzativa, presso il Servizio Affari Generali Scuola Cultura Demografici” (doc. 17 fasc. parte resistente);
- che il Nucleo di Valutazione, valutando le performance della dott.ssa per Pt_1
l'anno 2022, con scheda del 29.6.2023, le ha assegnato il punteggio di 89/100 (doc. 18 fasc. parte resistente);
- che, con decreto n. 9 del 9.8.2023, il Sindaco ha confermato l'attribuzione dell'incarico di Elevata Qualificazione (ex Posizione Organizzativa) alla dott.ssa CP_2
per il Servizio Affari Generali Scuola Cultura e Demografici fino al 31.12.2023 (doc.
18 fasc. parte resistente);
- che il Nucleo di Valutazione, preso atto della richiesta di revisione del giudizio presentata dalla ricorrente, con atto del 10.8.2023, ha confermato il punteggio di
89/100, così motivando: “- Capacità di programmazione e controllo delle attività: in diverse situazioni si sono rilevati ritardi, posticipi di scadenze in particolare con i revisori e presenza di documentazione non sempre completa agli incontri con l'organo di controllo;
- Capacità di gestione e valorizzazione delle risorse umane: si sono registrati difficoltà e ritardi nella gestione del processo di assunzione del personale secondo i programmi definiti dall'ente; lo staff del servizio finanziario nel 2022 ha subito un totale turn-over di personale, che ha preferito chiedere mobilità ad altro ente oppure cambiare servizio all'interno dell'ente oppure rientrare nell'ente di provenienza;
- Orientamento all'utente interno ed esterno: carente attenzione a presidiare preventivamente il confronto e la condivisione con il sig. Sindaco prima di inviare comunicazioni rivolte ad altri enti anche in nome dell'Amministrazione; -
Gestione delle risorse finanziarie: si è reso necessario talvolta ripresentare al collegio dei revisori gli atti corretti per l'acquisizione del parere obbligatorio oltre ad essere stati invitati a prestare maggiore attenzione all'iter da seguire;
- Responsabilità nella gestione degli impegni: è stata segnalata la pratica di portare all'attenzione della
Giunta proposte di deliberazione non perfezionate nell'istruttoria; - Flessibilità organizzativa: in diverse occasioni l'Amministrazione ha rilevato e lamentato la scarsa disponibilità a impegnarsi per trovare soluzioni alle problematiche poste in maniera collaborativa” (doc. 19 fasc. parte resistente);
- che, con il verbale n. 107 del 18.10.2023, chiuso il 31.10.2023, il Collegio dei
Revisori ha rilevato talune criticità del Servizio Ragioneria-Tributi, così evidenziando:
“Con verbale n. 86/2023 del 05 settembre 2023 il Collegio aveva rilevato quanto segue: “rinnovando tali raccomandazioni, rileva la scarsa capacità di riscossione da parte dell'ente e lo esorta a porre particolare attenzione al monitoraggio di tutte le entrate”. Il saldo di cassa al 30 settembre 2023 evidenzia un trend negativo passando da € 958.076,73 alla data del 31.12.22 ad € 116.073,29 alla data del 30.09.23. Il
Collegio già in occasione della relazione al rendiconto 2022 aveva “raccomandato di perseguire una maggiore efficienza nella capacità di riscossione, sia attraverso attività di sollecito e verifica sul concessionario del servizio ICA srl, affidatario del servizio riscossione coattiva, sia con azioni dirette di contatto da parte degli Uffici dell'Ente con i contribuenti inadempienti”. Si precisa che ad oggi la Responsabile del Servizio
Finanziario non ha segnalato al Collegio, ai sensi dell'art. 153 comma 6 del TUEL, situazioni di squilibrio tali da pregiudicare il Bilancio 2023-2025. A) Il Collegio nella riunione di oggi evidenzia come sia necessario e improrogabile un riesame dei residui attivi iscritti a bilancio al fine di valutarne l'effettiva sussistenza ed esigibilità ed invita
l'Ente a rendicontare il risultato di tale attività. B) Il Collegio evidenzia altresì la necessità di un puntuale monitoraggio della situazione degli incassi degli oneri di urbanizzazione. La verifica del Collegio su tale punto riprende in data 31 ottobre
2023.” In seguito a richiesta del Sindaco, la dott.ssa con mail del 27.10.2023 Pt_1 trasmetteva la documentazione necessaria alla valutazione del Collegio dei Revisori, che di seguito precisava: “Il Collegio prende atto, inoltre, di quanto dichiarato dalla
Dott.ssa empre in data 27 Ottobre 2023: “Ad oggi, le fatture emesse ad Pt_1 Pt_3
ad aprile 2023 e quella del 2015, sollecitata sempre ad aprile 2023, risultano
[...]
saldate. Sono ora in corso le attività e valutazioni per emissione delle fatture ad Pt_3
ancora da emettere come risulta anche da nota prot. n. 13939 del 20/10/2023
[...]
inviata al ViceSegretario”. Il Collegio ribadisce la necessità di porre in essere ogni azione necessaria per incassare i crediti verso , di continuare a monitorare i flussi Pt_3
delle entrate e di attuare una costante e attenta attività di gestione dei residui attivi.
Quanto al punto B): Il Collegio prende atto della mail ricevuta in data 31 ottobre 2023 dalla Dott.ssa portante la relazione a firma dell'Arch. , Pt_1 Persona_1
ns.prot.n.14358 del 30/10/2023. Dalla lettura di tale documento, sembrerebbe che per quanto attiene la differenza ancora da riscuotere rispetto alla previsione iniziale
(500.000,00 totale da incassare e € 366.861,11 ancora da riscuotere) il valore sia composto come segue: (…) Da tale rappresentazione si rileva il carattere di rilievo della somma ancora da incassare, e che essa non sarebbe interamente coperta da adeguate garanzie. Il Collegio dei Revisori chiede, in vista della prossima variazione di novembre, di verificare il grado di certezza dell'incasso di tali oneri e di agire in conseguenza, anche in relazione alla costruzione dei dati di bilancio”. Ci scusiamo fin
d'ora per la pedissequa trasposizione di parte della relazione, ma la stessa evidenzia con chiarezza alcun punti gravemente critici della gestione del Servizio Ragioneria-
Tributi affidata alla dott.ssa (doc. 20 fasc. parte resistente); Pt_1
- che, con decreto n. 13 del 2.11.2023, il Sindaco del ha conferito Controparte_1
alla dott.ssa l'incarico ex art. 110 d.lgs. 267/2000, assegnandole la responsabilità CP_2
del Servizio Affari Generali Scuola Cultura e Demografici e il ruolo di Vicesegretario
(doc. 21 fasc. parte resistente);
- che, con determinazione n. 380 del 10.11.2023, la Responsabile del Settore ha provveduto all'assunzione della dott.ssa – nel frattempo Controparte_3 CP_2 collocata in aspettativa senza assegni – con incarico ex art. 110 d.lgs. 267/2000 (doc.
22 fasc. parte resistente);
- che, con decreto sindacale n. 17 del 29.12.2023, sono stati prorogati gli incarichi di
Elevata Qualificazione ai responsabili dei Servizi fino al 31.1.2024 (doc. 25 fasc. parte resistente);
- che, alla scadenza del 31.1.2024, il non ha assegnato l'incarico di Controparte_1
quale Responsabile del Servizio alla dott.ssa Parte_4 Controparte_3
(doc. 26 fasc. parte resistente); Pt_1
- che, con decreto n. 5 del 13.2.2024, il Sindaco ha nominato la dott.ssa quale CP_2
Responsabile del Servizio Finanziario-Tributi ad interim sino al 30.6.2024 (doc. 29 fasc. parte resistente);
- che, con decreto n. 7 del 28.6.2024, il Sindaco ha prorogato l'incarico ad interim della dott.ssa quale Responsabile del Servizio Finanziario-Tributi (doc. 40 fasc. parte CP_2
resistente);
- che, in data 18.6.2024, il Nucleo di Valutazione ha redatto la scheda di valutazione della dott.ssa limitatamente alle attività svolte nell'anno 2023, attribuendole il Pt_1
punteggio di 88,5/100 (doc. 41 fasc. parte resistente);
- che, con decreto n. 10 del 9.8.2024, per il periodo dal 12 al 24 agosto 2024, il Sindaco ha attribuito alla dipendente la responsabilità del Servizio Finanziario- Parte_5
Tributi e alla dott.ssa quella del Servizio Affari Generali Scuola Cultura e CP_2
Demografia (doc. 43 fasc. parte resistente).
2.3. Ciò posto, va preliminarmente evidenziato che, con una tecnica espositiva poco intellegibile, la ricorrente ha proposto un coacervo di motivi e sovrapposto censure eterogenee;
tecnica espositiva, questa, che non consente di delineare con precisione le questioni oggetto di prospettazione, né di individuare con chiarezza i singoli vizi denunciati.
Di talché, si impone, in via preliminare, la delimitazione del thema decidendum.
Se si è ben compreso, la ricorrente, previa disapplicazione degli atti a mezzo dei quali l'Amministrazione procedente ha assegnato l'incarico di Responsabile del Servizio Ragioneria e Tributi alla Dott.ssa ha domandato la condanna del CP_2 CP_1
convenuto alla reintegrazione della medesima nelle mansioni precedentemente disimpegnate nonché al ripristino del trattamento economico precedentemente in godimento (o ad esso equivalente) e al risarcimento dei danni, sia di natura economica che di carattere non patrimoniale, patiti in ragione di tale illegittima dequalificazione.
2.4. Orbene, al fine di valutare la fondatezza delle pretese attoree, occorre, dunque, in via preliminare, valutare se la condotta tenuta dal convenuto sia suscettibile CP_1
di configurare un demansionamento.
2.4.1. Tanto premesso, con riferimento al dedotto illegittimo esercizio dello “ius variandi”, si osserva che la normativa applicabile alla fattispecie non può che essere, attesa la natura del rapporto (di pubblico impiego), quella dettata dall'art. 52 del D.Lgs.
n. 165 del 2001.
Com'è noto, la predetta norma, nella sua originaria formulazione, stabiliva che “il prestatore di lavoro deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto o alle mansioni considerate equivalenti nell'ambito della classificazione prevista dai contratti collettivi …”.
Si trattava, dunque, di appurare se, alla luce di tale formulazione normativa, anche nel settore del lavoro pubblico, il datore di lavoro, nel modificare le mansioni del dipendente, dovesse tener conto, oltre che del livello di inquadramento cui erano riconducibili le nuove mansioni, anche del bagaglio professionale acquisito in precedenza dal lavoratore (per cui gli era inibito attribuire allo stesso mansioni che, pur appartenendo al medesimo livello, erano espressione di una professionalità diversa da quella propria delle mansioni fino a quel momento esercitate dal dipendente), ovvero se l'unico vincolo per l'Amministrazione fosse costituito appunto dalle formali previsioni della classificazione del personale prevista dal contratto collettivo.
La giurisprudenza di legittimità si è orientata in questo secondo senso, affermando che il citato art. 52 D.Lgs. n. 165 del 2001 ha recepito - attese le perduranti peculiarità relative alla natura pubblica del datore di lavoro, tuttora condizionato, nell'organizzazione del lavoro, da vincoli strutturali di conformazione al pubblico interesse e di compatibilità finanziaria delle risorse - un concetto di equivalenza
“formale”, ancorato alle previsioni della contrattazione collettiva (indipendentemente dalla professionalità acquisita) e non sindacabile dal giudice, con la conseguenza che condizione necessaria e sufficiente affinché le mansioni possano essere considerate equivalenti è la mera previsione in tal senso da parte della contrattazione collettiva, indipendentemente dalla professionalità acquisita.
La Suprema Corte di cassazione ha, invero, reiteratamente osservato che “In tema di pubblico impiego privatizzato, l'art. 52 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, assegna rilievo solo al criterio dell'equivalenza formale delle mansioni, con riferimento alla classificazione prevista in astratto dai contratti collettivi, indipendentemente dalla professionalità in concreto acquisita, senza che il giudice possa sindacare in concreto la natura equivalente della mansione, non potendosi aver riguardo alla norma generale di cui all'art. 2103 cod. civ.”1 (ex multis, Cass. Sez. L. n. 7106 del 2014).
Ne discende, dunque, che il giudice del lavoro non può sindacare, né la corrispondenza delle nuove mansioni al tipo di professionalità proprio di quelle precedenti, né le previsioni della contrattazione collettiva relative all'equivalenza formale delle mansioni stesse.
Simili conclusioni devono essere mantenute ferme anche dopo la modifica dell'art. 52, comma 1, introdotta dal D.Lgs. n. 150 del 2009, la quale così prevede:
“1. Il prestatore di lavoro deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto
o alle mansioni equivalenti nell'ambito dell'area di inquadramento ovvero a quelle corrispondenti alla qualifica superiore che abbia successivamente acquisito per effetto delle procedure selettive di cui all'articolo 35, comma 1, lettera a). L'esercizio di fatto di mansioni non corrispondenti alla qualifica di appartenenza non ha effetto ai fini dell'inquadramento del lavoratore o dell'assegnazione di incarichi di direzione. 1-bis. I dipendenti pubblici, con esclusione dei dirigenti e del personale docente della scuola, delle accademie, conservatori e istituti assimilati, sono inquadrati in almeno tre distinte aree funzionali. Le progressioni all'interno della stessa area avvengono secondo principi di selettività, in funzione delle qualità culturali e professionali, dell'attività svolta e dei risultati conseguiti, attraverso l'attribuzione di fasce di merito.
Le progressioni fra le aree avvengono tramite concorso pubblico, ferma restando la possibilità per l'amministrazione di destinare al personale interno, in possesso dei titoli di studio richiesti per l'accesso dall'esterno, una riserva di posti, comunque, non superiore al 50 per cento di quelli messi a concorso. La valutazione positiva conseguita dal dipendente per almeno tre anni costituisce titolo rilevante ai fini della progressione economica e dell'attribuzione dei posti riservati nei concorsi per l'accesso all'area superiore.
1-ter. Per l'accesso alle posizioni economiche apicali nell'ambito delle aree funzionali
è definita una quota di accesso nel limite complessivo del 50 per cento da riservare a concorso pubblico sulla base di un corso-concorso bandito dalla Scuola superiore della pubblica amministrazione.
2. Per obiettive esigenze di servizio il prestatore di lavoro può essere adibito a mansioni proprie della qualifica immediatamente superiore:
a) nel caso di vacanza di posto in organico, per non più di sei mesi, prorogabili fino a dodici qualora siano state avviate le procedure per la copertura dei posti vacanti come previsto al comma 4;
b) nel caso di sostituzione di altro dipendente assente con diritto alla conservazione del posto, con esclusione dell'assenza per ferie, per la durata dell'assenza.
3. Si considera svolgimento di mansioni superiori, ai fini del presente articolo, soltanto
l'attribuzione in modo prevalente, sotto il profilo qualitativo, quantitativo e temporale, dei compiti propri di dette mansioni.
4. Nei casi di cui al comma 2, per il periodo di effettiva prestazione, il lavoratore ha diritto al trattamento previsto per la qualifica superiore. Qualora l'utilizzazione del dipendente sia disposta per sopperire a vacanze dei posti in organico, immediatamente, e, comunque, nel termine massimo di novanta giorni dalla data in cui il dipendente è assegnato alle predette mansioni, devono essere avviate le procedure per la copertura dei posti vacanti.
5. Al di fuori delle ipotesi di cui al comma 2, è nulla l'assegnazione del lavoratore a mansioni proprie di una qualifica superiore, ma al lavoratore è corrisposta la differenza di trattamento economico con la qualifica superiore. Il dirigente che ha disposto l'assegnazione risponde personalmente del maggior onere conseguente, se ha agito con dolo o colpa grave.
6. Le disposizioni del presente articolo si applicano in sede di attuazione della nuova disciplina degli ordinamenti professionali prevista dai contratti collettivi e con la decorrenza da questi stabilita. I medesimi contratti collettivi possono regolare diversamente gli effetti di cui ai commi 2, 3 e 4. Fino a tale data, in nessun caso lo svolgimento di mansioni superiori rispetto alla qualifica di appartenenza, può comportare il diritto ad avanzamenti automatici nell'inquadramento professionale del lavoratore”.
A seguito di tale riforma, dunque, la norma richiamata ora recita che “il prestatore di lavoro deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto o alle mansioni equivalenti nell'ambito dell'area di inquadramento …”.
Come si vede, è venuto meno il riferimento espresso alla contrattazione collettiva, anche se è rimasta ferma la disposizione per cui il confronto non deve essere condotto con le mansioni “ultime effettivamente svolte” (come stabiliva l'art. 2103 c.c.), bensì con quelle equivalenti nell'area di inquadramento.
Proprio perché le aree di inquadramento altro non sono che il sistema di classificazione del personale pubblico e che esse sono pur sempre definite dalla contrattazione collettiva, può sicuramente concludersi nel senso che la modifica introdotta dal D.Lgs.
n. 150 del 2009 non è tale da poter giustificare una rivisitazione delle conclusioni cui era pervenuta la giurisprudenza di legittimità sopra richiamata.
2.4.2. Ciò posto, occorre rammentare che, ai sensi dell'art. 2697 c.c., nel giudizio vertente sull'asserito demansionamento riconducibile ad un inesatto adempimento dell'obbligo gravante sul datore di lavoro ai sensi dell'art. 2103 c.c., incombe sul lavoratore l'onere di allegare in maniera specifica gli elementi di fatto significativi dell'illegittimo esercizio del potere datoriale e, dunque, di indicare i compiti di cui egli assume il carattere dequalificante (v. Cass. n. 16129/2020); grava, per contro, sul datore di lavoro l'onere di provare l'esatto adempimento di tale obbligo, o attraverso la prova della mancanza in concreto del demansionamento, ovvero attraverso la prova che lo stesso fosse giustificato dal legittimo esercizio dei poteri imprenditoriali o disciplinari (v. Cass. nn. 1169/2018 e 4211/2016).
2.4.3. Orbene, la ricorrente ha, anzitutto, fondato il dedotto demansionamento sulla circostanza relativa al mancato rinnovo dell'incarico di - e Parte_4
prima di Posizione Organizzativa - quale Responsabile del Servizio Ragioneria-
Pt_2
Tale prospettazione è totalmente destituita di fondamento.
Come noto, il conferimento di posizione organizzativa non determina, né un mutamento del profilo professionale del lavoratore (che invero rimane invariato), né un mutamento di area, ma comporta soltanto un mutamento di funzioni, le quali cessano al cessare dell'incarico (cfr. Cass., SS.UU. n. 16540/2008 e n. 8836/2010).
Sul punto, la giurisprudenza di legittimità ha, invero, precisato che “il conferimento di posizione organizzativa non comporta l'inquadramento in una nuova categoria contrattuale ma unicamente l'attribuzione di una posizione di responsabilità senza mutamento di posizione funzionale, con correlato riconoscimento di un particolare beneficio economico (Cass. n. 6367/2015).
Ne consegue che il conferimento di una posizione organizzativa non è altro che esercizio - da parte del datore di lavoro pubblico - del potere conformativo di attribuire al dipendente mansioni esigibili, determinando unilateralmente l'oggetto del contratto di lavoro, in base al quale il lavoratore è obbligato a svolgere tutte le mansioni ascrivibili alla categoria di inquadramento (cfr. art. 52 del D.Lgs. n. 165 del 2001).
A differenza di quanto avviene per i comuni datori di lavoro, la scelta deve essere consacrata in un atto formale, ma ciò si spiega agevolmente sulla scorta delle disposizioni che ne impongono la forma scritta e la motivazione, oltre che gli altri requisiti, nonché sull'esigenza di consentire i controlli previsti nelle pubbliche amministrazioni” (Cass., n. 20855/2015 cit.).
Ciò posto, occorre evidenziare che, nella specie, si controverte, non già del conferimento dell'incarico, ma della mancata assegnazione (rectius del mancato rinnovo) di esso.
La ricorrente ha lamentato che l'Amministrazione comunale convenuta non avrebbe adeguatamente valutato - nonostante una quasi trentennale esperienza maturata dalla
Dott.ssa in materia contabile/finanziaria/tributaria - la sua candidatura per la Pt_1
conferma della posizione organizzativa per il Servizio Finanziario e Tributi e che del tutto illegittimamente avrebbe attribuito il relativo incarico alla Dott.ssa CP_2
nonostante la carenza di esperienza e professionalità della stessa e l'espresso divieto contenuto in tal senso nelle disposizioni normative.
Relativamente alla prima parte di tale doglianza (la cui disamina, come detto, risulta prodromica nella valutazione delle pretese attoree), va precisato che, nel vigente quadro normativo, il dipendente pubblico non ha alcun diritto ad essere preposto ad una posizione organizzativa, anche se già ricoperta in virtù di un precedente incarico, dati sia la natura fiduciaria e temporanea dell'incarico medesimo, sia i margini di discrezionalità valutativa riconosciuti al titolare del potere di conferimento, rinnovo e revoca degli incarichi.
Di conseguenza, non costituisce demansionamento la mancata conferma di un incarico di posizione organizzativa, giacché il suddetto incarico viene conferito a tempo determinato, può essere anticipatamente revocato e, alla scadenza, il dipendente - che resta inquadrato nella categoria di appartenenza - viene restituito alle funzioni proprie del relativo profilo di inquadramento.
Quindi, la ricorrente, pur essendo già stata titolare dell'incarico di posizione organizzativa afferente al Servizio Finanziario e Tributi, non poteva vantare alcun diritto all'assegnazione della posizione organizzativa già in precedenza attribuitale e scaduta. Del resto, la Corte di Cassazione, anche con riferimento alla posizione di candidati muniti (diversamente dalla ricorrente) del titolo dirigenziale, ha ritenuto che “il sistema normativo del lavoro pubblico dirigenziale negli enti locali (trasfuso da ultimo nell'art. 109 del D.Lgs. n. 267 del 2000) esclude la configurabilità di un diritto soggettivo a conservare in ogni caso determinate tipologie di incarico dirigenziale (ancorché corrispondenti all'incarico assunto a seguito di concorso specificatamente indetto per determinati posti di lavoro e anteriormente alla cosiddetta “privatizzazione”).
Lo stesso sistema, peraltro, conferma il principio generale che, nel lavoro pubblico, alla qualifica dirigenziale corrisponde soltanto l'attitudine professionale all'assunzione di incarichi dirigenziali di qualunque tipo e non consente perciò - anche in difetto della espressa previsione di cui all'art. 19 D.Lgs. n. 165 del 2001 stabilita per le amministrazioni statali - di ritenere applicabile l'art. 2103 cod. civ., risultando la regola del rispetto di determinate specifiche professionalità acquisite non compatibile con lo statuto del dirigente pubblico locale, con la sola eccezione della dirigenza tecnica” (cfr.
Cass. n. 23760/2004; n. 3451/2010).
Ne consegue che, nella specie, non può essere configurato, a favore della ricorrente, né un diritto al ripristino della pregressa posizione organizzativa, né un demansionamento, dato che, come precisato, il conferimento di un incarico di posizione organizzativa, a tempo determinato e revocabile anticipatamente, non comporta l'inquadramento in una nuova categoria contrattuale, ma unicamente l'attribuzione di una posizione di responsabilità senza mutamento di posizione funzionale, con correlato riconoscimento di un particolare beneficio economico.
In altri termini, scaduto l'incarico di posizione organizzativa, la ricorrente ha mantenuto l'inquadramento nella categoria di appartenenza ed è stata legittimamente restituita alle funzioni proprie del profilo di appartenenza.
Chiarito, dunque, che non sussiste per la ricorrente alcun diritto soggettivo al rinnovo della posizione organizzativa, resta meramente speculativa la valutazione della possibilità di attribuire tale incarico alla Dott.ssa poiché dall'eventuale CP_2 accertamento di tale illegittimità non sorgerebbe il diritto della ricorrente a conseguire il rinnovo della posizione organizzativa del Servizio Finanziario e Tributi.
2.4.4. Sotto altro profilo, la ricorrente ha dedotto di aver subito un illegittimo demansionamento, poiché la stessa – secondo la prospettazione patrocinata – sarebbe stata adibita a “mansioni proprie di altra area contrattuale (quelle dell'Area degli istruttori)”.
Anche tale doglianza è, tuttavia, infondata.
Richiamando, invero, i principi precedentemente richiamati in punto di riparto degli oneri allegatori e probatori, occorre ribadire che, ai sensi dell'art. 2697 c.c., nel giudizio vertente sull'asserito demansionamento riconducibile ad un inesatto adempimento dell'obbligo gravante sul datore di lavoro ai sensi dell'art. 2103 c.c., incombe sul lavoratore l'onere di allegare in maniera specifica gli elementi di fatto significativi dell'illegittimo esercizio del potere datoriale e, dunque, di indicare i compiti di cui egli assume il carattere dequalificante (v. Cass. n. 16129/2020).
Orbene, tale onere allegatorio non è stato, nel caso di specie, minimamente assolto, dal momento che, come correttamente rilevato dall'Amministrazione comunale convenuta, la ricorrente ha completamente omesso di indicare le mansioni e le attività cui il l'avrebbe illegittimamente adibita. CP_1
2.5. In ragione di tutto quanto esposto, il ricorso deve essere, dunque, rigettato.
3. Sulle spese di lite
Le spese del presente giudizio - liquidate nella misura di cui in dispositivo - seguono la soccombenza (art. 91 c.p.c.) e vanno poste a carico di parte ricorrente.
Si precisa che sono determinate tenuto conto: 1) delle fasi nelle quali si è articolato il presente giudizio;
2) delle caratteristiche, dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata;
3) dell'importanza, della natura, delle difficoltà e del valore dell'affare; 4) delle condizioni soggettive del cliente;
5) dei risultati conseguiti;
6) del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate, nonché delle previsioni delle tabelle allegate al decreto del Ministro della Giustizia n. 55 del 10.3.2014, nel loro valore minimo (per controversie in materia di lavoro di valore indeterminabile e complessità media): nel caso di specie - all'esito del bilanciamento operato da questo giudice tra i criteri suddetti - si ritiene che l'importo delle spese di lite vada quantificato in euro 4.524,00.
P.Q.M.
Il Tribunale di Parma - Sezione Lavoro, in persona del Giudice, dott.ssa Ilaria
Zampieri, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, disattesa o assorbita ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:
1. Rigetta il ricorso.
2. Condanna a pagare, in favore del , le Parte_1 Controparte_1
spese di giudizio, liquidate in complessivi € 4.524,00 per compensi professionali, oltre
IVA e CPA come per legge ed oltre al rimborso delle spese forfettarie nella misura del
15 per cento ex art. 2, comma 2, D.M. 55/2014.
Indica in giorni sessanta il termine per il deposito della motivazione della sentenza.
Così deciso in Parma, il 4 giugno 2025.
Il Giudice
Dott.ssa Ilaria Zampieri
1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Ci si riferisce alla disposizione di cui all'art. 2103 c.c. nella sua originaria formulazione, posto che l'attuale testo della norma, come modificato dal D.Lgs. n. 81 del 2015, prevede una disciplina ancor più rigida di quella applicabile alla fattispecie;
si pensi, invero, alla possibilità che il lavoratore sia assegnato a mansioni appartenenti ad un livello di inquadramento inferiore.
TRIBUNALE ORDINARIO DI PARMA
Sezione Lavoro
Il Tribunale di Parma, in funzione di giudice del lavoro, nella persona del giudice designato per la trattazione, dott.ssa Ilaria Zampieri, nella causa iscritta al n. 922/2024
R.G., promossa da:
, rappresentata e difesa, giusta procura speciale apposta in calce Parte_1
al ricorso, dagli Avv.ti Luca Tamassia, Maura Goletto e Giorgio Fregni del Foro di
Modena, ed elettivamente domiciliata presso il relativo studio professionale sito in
Modena, Piazza Riccò n. 2;
RICORRENTE contro
, (C.F. ), con sede in Felino (PR), Piazza Controparte_1 P.IVA_1
Miodini n. 1, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso, giusta procura speciale apposta in calce alla memoria difensiva, dall'Avv. Marcello Mendogni del
Foro di Parma, ed elettivamente domiciliato presso il relativo domicilio digitale;
RESISTENTE nonché contro
, (C.F. ); CP_2 C.F._1
RESISTENTE CONTUMACE ha pronunciato la seguente
SENTENZA Svolgimento del processo – Motivi della decisione
1. Svolgimento del processo.
1.1. Con ricorso depositato in data 24.09.2024 e ritualmente notificato, Pt_1
conveniva in giudizio il , rappresentando di essere
[...] Controparte_1
stata trasferita presso il Comune di , in seguito a mobilità volontaria, con profilo CP_1
di Funzionario amministrativo-contabile ed inquadramento nella categoria giuridica
D3 e nella posizione economica D4.
La Dott.ssa lamentava che, senza alcuna plausibile motivazione ed in assenza Pt_1
di ragionevoli spiegazioni, da una posizione apicale, ivi ricoperta, di Responsabile di una Struttura organizzativa del (ove Parte_2
aveva sempre gestito direttamente risorse umane e rilevanti risorse economiche affidategli per la gestione del Servizio era passata a ricoprire il Controparte_3
ruolo di mera addetta all'Ufficio Tributi, rivestendo, peraltro, una posizione deteriore e subordinata alla nuova Responsabile, nominata in sua sostituzione (documenti 19 e
23 fasc. parte ricorrente), vale a dire la Dott.ssa una dipendente a tempo CP_2
indeterminato del con profilo di Istruttore Direttivo amministrativo Controparte_1
contabile dal 2007, la quale risultava inquadrata in categoria D, categoria giuridica di accesso ex D1 e con posizione economica D2.
La ricorrente censurava l'operato dell'Amministrazione convenuta sotto due distinti profili.
In primo luogo, eccepiva l'illegittimità del conferimento alla dott.ssa CP_2
dell'incarico ex art. 110 d.lgs. 267/2000, in quanto effettuato in violazione delle disposizioni che vietano il cumulo di impieghi e in quanto privo del presupposto dell'assenza di professionalità interne in grado di rivestire l'incarico stesso.
In secondo luogo, lamentava che l'assegnazione dell'incarico di responsabile del
Servizio Finanziario – Tributi alla dott.ssa risultava non motivato ed ingiusto, in CP_2
quanto la propria esperienza e competenza professionale erano da ritenere ben maggiori di quelle maturate dalla controinteressata nell'ambito finanziario e tributario. A riguardo, lamentava, inoltre, che, essendo inquadrata in categoria D.3 (D.4 economico), non poteva essere sottoposta gerarchicamente alla dott.ssa CP_2
inquadrata in categoria D.1 (D.2 economico).
Rappresentava, dunque, che, in ragione della mancata assegnazione dell'incarico di
Responsabile del Servizio Finanziario e Tributi, la medesima aveva subito un illegittimo demansionamento e deduceva, dunque, di avere diritto al risarcimento, non solo dei pregiudizi economici patiti, ma anche del danno non patrimoniale per la violazione del diritto costituzionalmente garantito alla libera esplicazione della personalità sul luogo di lavoro e della conseguente lesione dell'immagine professionale, intesa come lesione al prestigio goduto all'interno e all'esterno dell'ambiente lavorativo in ragione delle funzioni esercitate.
La ricorrente concludeva chiedendo, pertanto, di riconoscere e dichiarare l'illegittimità dell'avvenuta assegnazione dell'incarico di responsabile del Servizio Finanziario –
Tributi alla dott.ssa nonché dell'adibizione della stessa, anche solo in via di fatto, CP_2
a mansioni inferiori rispetto a quelle di propria precipua appartenenza, riconducibili alla categoria D.3 (D.4 economico), condannando il convenuto ad adempiere CP_1
al suo obbligo contrattuale di adibire il lavoratore alle sole mansioni del proprio profilo nonché condannare il a risarcirle i danni economici e non patrimoniali subiti, CP_1
oltre interessi e rivalutazione monetaria come per legge.
Instava, dunque, per l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“Voglia l'Ecc.mo Tribunale del lavoro adito, previa fissazione dell'udienza di comparizione delle parti:
1. accertare e dichiarare che la nomina da parte del del nuovo Controparte_1
Responsabile del Servizio Ragioneria e Tributi Dott.ssa è avvenuta in CP_2
violazione della normativa e dei principi illustrati nel ricorso;
2. accertare e dichiarare la conseguente nullità e/o disporre la disapplicazione della suddetta nomina per le ragioni sopra precisate o, comunque, la sua illegittimità per violazione di norme legali e contrattuali sopra richiamate;
3. conseguentemente, disapplicare tutti gli atti amministrativi presupposti e/o consequenziali ad essi, nella parte incidente sullo status e sulla posizione funzionale della ricorrente;
4. ordinare al Comune di , la reintegrazione della ricorrente nelle mansioni CP_1
svolte precedentemente ai contestati provvedimenti e/o nelle diverse mansioni che saranno ritenute a queste equivalenti, disponendo, conseguentemente, tutti i provvedimenti ritenuti idonei e necessari al corretto ripristino del rapporto di lavoro de quo e/o al ripristino del trattamento economico precedentemente in godimento o equivalente;
5. accertare il diritto della ricorrente, in ogni caso, a percepire il trattamento economico retributivo e normativo spettante all'esito dell'accertamento richiesto anche successivamente all'avvio del processo di dequalificazione denunciato, con ogni conseguente statuizione di condanna alla ricostruzione del rapporto sul piano contributivo e retributivo;
6. condannare il Comune intimato a risarcire alla ricorrente tutti i danni (patrimoniali
e non patrimoniali) patiti e patiendi per effetto degli atti e dei comportamenti sopra indicati, danni da liquidarsi nel corso del presente giudizio, come sopra quantificati
e/o eventualmente anche in via equitativa, nella misura che risulterà di giustizia, oltre interessi e rivalutazione dal dì del dovuto al saldo effettivo e, ciò sino al corretto ripristino del rapporto di lavoro de quo;
Dichiarazione di valore: Ai sensi dell'art. 14 del T.U. n. 115/2002 e ss. mod. si dichiara che la presente controversia in materia di lavoro e pubblico impiego è di valore indeterminabile e che per essa è dovuto un contributo unificato pari alla metà del valore ordinario di € 518,00 e, cioè di € 259,00.
Con vittoria di spese e compensi, oltre IVA, CPA e spese generali.”.
1.2. Con memoria difensiva depositata in data 25.10.2024 si costituiva in giudizio il
, contestando la fondatezza delle pretese attoree e instando per Controparte_1
l'integrale reiezione del ricorso.
1.3. , benché ritualmente evocata, non si costituiva in giudizio. CP_2
1.4. Fallito il tentativo di bonario componimento della controversia, la causa veniva istruita sulla scorta della sola documentazione versata in atti dalle parti.
1.5. All'udienza del 4.06.2025, il Giudice decideva la causa sulle conclusioni rassegnate dai procuratori delle parti negli scritti difensivi, dando lettura del dispositivo della sentenza e riservando il deposito della motivazione della sentenza.
2. I motivi della decisione.
2.1. Occorre preliminarmente dichiarare la contumacia della controinteressata CP_2
, in quanto non costituitasi in giudizio, benché ritualmente evocata.
[...]
2.2. Tanto premesso, il ricorso è infondato e deve essere, dunque, rigettato per le motivazioni che si andranno ad esporre.
2.3. In fatto, risulta documentalmente provato:
- che, con decreto del Sindaco n. 14 del 31.7.2021, è stato conferito alla dott.ssa Pt_1
l'incarico di Responsabile del Servizio “ , con il contestuale Controparte_3
riconoscimento dell'incarico di Posizione Organizzativa (doc. 3 fasc. parte resistente);
- che, con decreto n. 15 del 2.8.2021, la dott.ssa è stata nominata Vicesegretario Pt_1
Comunale (doc. 4 fasc. parte resistente);
- che il giorno seguente, in data 3.8.2021 la ricorrente ha stipulato il contratto individuale di lavoro (doc. 5 fasc. parte resistente);
- che, con decreto n. 1 del 4.1.2022, il Sindaco ha conferito gli incarichi di Posizione
Organizzativa fino al 31.12.2022, confermando, quanto al Servizio Ragioneria-Tributi,
l'incarico precedentemente assegnato alla dott.ssa doc. 6 fasc. parte resistente); Pt_1
- che, con decreto n. 2 del 4.1.2022, la dott.ssa è stata confermata anche Pt_1
nell'incarico di Vicesegretario fino al 31.12.2022 (doc. 7 fasc. parte resistente);
- che, con decreto sindacale n. 5 del 1.3.2002, le competenze del Servizio Affari
Generali sono state attribuite, in parte, alla dott.ssa (Segreteria – Protocollo – Pt_1
Contratti – Affari legali), e, in parte, alla dott.ssa (Elettorale-leva, giudici popolari, CP_2
polizia mortuaria, comunicazione, URP, archivio storico) (doc. 8 fasc. parte resistente); - che, con deliberazione della Giunta Municipale n. 61 del 10.5.2022, il Comune di ha approvato il piano triennale dei fabbisogni di personale 2022-2024 (doc. 10 CP_1
fasc. parte resistente);
- che, con verbale n. 74/2022 del 20.7.2022, il Collegio dei Revisori ha rilevato l'illegittimità del piano triennale dei fabbisogni di personale, evidenziando come la proposta di piano avrebbe dovuto essere presentata al Collegio dei Revisori ai fini dell'acquisizione del relativo parere prima dell'approvazione, e non successivamente
(doc. 11 fasc. parte resistente);
- che la Giunta Municipale, ha, dunque, approvato nuovamente il piano triennale dei fabbisogni di personale 2022-2024 con la delibera n. 103 del 4.8.2022 (doc. 12 fasc. parte resistente);
- che, con decreto del Sindaco n. 25 del 30.12.2022, sono stati attribuiti gli incarichi di
Posizione Organizzativa per l'anno 2023 (doc. 13 fasc. parte resistente);
- che, in particolare, la dott.ssa è stata confermata quale Responsabile del Pt_1
Servizio mentre alla dott.ssa è stata assegnata la responsabilità Controparte_3 CP_2
del Servizio Affari Generali (compresa la gestione del personale per le competenze non trasferite all'Unione Pedemontana Parmense, in precedenza assegnata alla dott.ssa e del Servizio Scuola – Cultura – Demografici;
Pt_1
- che, con decreto n. 26 del 31.12.2022, il Sindaco ha nominato Vicesegretario del la dott.ssa (doc. 14 fasc. parte resistente); CP_1 CP_1 CP_2
- che, con verbale n. 15 del 23.2.2023, il Collegio dei Revisori ha rilevato che la gestione dei pagamenti da parte del era “…NON rispettoso dei Controparte_1
termini di pagamento delle transazioni commerciali fissati dall'art. 4 del D.Lgs. n.
231/2022 ovvero della condizione di cui alla lettera b) del comma 859 dell'art. 1 della
L.n. 145/2018 motivato da “problemi di liquidità di cassa”, richiedendo, pertanto, che venissero “adottate idonee misure, al fine di ottenere in tempi brevi il rispetto degli indicatori previsti dalle lettere a) e b) del comma 859 Legge 145/2018” (doc. 15 fasc. parte resistente); - che, con delibera di Giunta Municipale n. 71 del 23.5.2023, il ha Controparte_1
modificato l'organizzazione degli uffici, provvedendo all'accorpamento del Servizio
Affari Generali con il Servizio Scuola-Cultura-Demografici e confermandone l'affidamento alla dott.ssa (doc. 16 fasc. parte resistente); CP_2
- che, con atto dell'8.6.2023 prot. 10927, la dott.ssa ha richiesto l'attivazione di CP_2
una procedura per l'assegnazione di un incarico ex art. 110 d.lgs. 267/2000 al fine di consentire “lo svolgimento di funzioni di “direzione” e di “coordinamento di più servizi”, caratterizzato da un elevato grado di autonomia gestionale ed organizzativa, presso il Servizio Affari Generali Scuola Cultura Demografici” (doc. 17 fasc. parte resistente);
- che il Nucleo di Valutazione, valutando le performance della dott.ssa per Pt_1
l'anno 2022, con scheda del 29.6.2023, le ha assegnato il punteggio di 89/100 (doc. 18 fasc. parte resistente);
- che, con decreto n. 9 del 9.8.2023, il Sindaco ha confermato l'attribuzione dell'incarico di Elevata Qualificazione (ex Posizione Organizzativa) alla dott.ssa CP_2
per il Servizio Affari Generali Scuola Cultura e Demografici fino al 31.12.2023 (doc.
18 fasc. parte resistente);
- che il Nucleo di Valutazione, preso atto della richiesta di revisione del giudizio presentata dalla ricorrente, con atto del 10.8.2023, ha confermato il punteggio di
89/100, così motivando: “- Capacità di programmazione e controllo delle attività: in diverse situazioni si sono rilevati ritardi, posticipi di scadenze in particolare con i revisori e presenza di documentazione non sempre completa agli incontri con l'organo di controllo;
- Capacità di gestione e valorizzazione delle risorse umane: si sono registrati difficoltà e ritardi nella gestione del processo di assunzione del personale secondo i programmi definiti dall'ente; lo staff del servizio finanziario nel 2022 ha subito un totale turn-over di personale, che ha preferito chiedere mobilità ad altro ente oppure cambiare servizio all'interno dell'ente oppure rientrare nell'ente di provenienza;
- Orientamento all'utente interno ed esterno: carente attenzione a presidiare preventivamente il confronto e la condivisione con il sig. Sindaco prima di inviare comunicazioni rivolte ad altri enti anche in nome dell'Amministrazione; -
Gestione delle risorse finanziarie: si è reso necessario talvolta ripresentare al collegio dei revisori gli atti corretti per l'acquisizione del parere obbligatorio oltre ad essere stati invitati a prestare maggiore attenzione all'iter da seguire;
- Responsabilità nella gestione degli impegni: è stata segnalata la pratica di portare all'attenzione della
Giunta proposte di deliberazione non perfezionate nell'istruttoria; - Flessibilità organizzativa: in diverse occasioni l'Amministrazione ha rilevato e lamentato la scarsa disponibilità a impegnarsi per trovare soluzioni alle problematiche poste in maniera collaborativa” (doc. 19 fasc. parte resistente);
- che, con il verbale n. 107 del 18.10.2023, chiuso il 31.10.2023, il Collegio dei
Revisori ha rilevato talune criticità del Servizio Ragioneria-Tributi, così evidenziando:
“Con verbale n. 86/2023 del 05 settembre 2023 il Collegio aveva rilevato quanto segue: “rinnovando tali raccomandazioni, rileva la scarsa capacità di riscossione da parte dell'ente e lo esorta a porre particolare attenzione al monitoraggio di tutte le entrate”. Il saldo di cassa al 30 settembre 2023 evidenzia un trend negativo passando da € 958.076,73 alla data del 31.12.22 ad € 116.073,29 alla data del 30.09.23. Il
Collegio già in occasione della relazione al rendiconto 2022 aveva “raccomandato di perseguire una maggiore efficienza nella capacità di riscossione, sia attraverso attività di sollecito e verifica sul concessionario del servizio ICA srl, affidatario del servizio riscossione coattiva, sia con azioni dirette di contatto da parte degli Uffici dell'Ente con i contribuenti inadempienti”. Si precisa che ad oggi la Responsabile del Servizio
Finanziario non ha segnalato al Collegio, ai sensi dell'art. 153 comma 6 del TUEL, situazioni di squilibrio tali da pregiudicare il Bilancio 2023-2025. A) Il Collegio nella riunione di oggi evidenzia come sia necessario e improrogabile un riesame dei residui attivi iscritti a bilancio al fine di valutarne l'effettiva sussistenza ed esigibilità ed invita
l'Ente a rendicontare il risultato di tale attività. B) Il Collegio evidenzia altresì la necessità di un puntuale monitoraggio della situazione degli incassi degli oneri di urbanizzazione. La verifica del Collegio su tale punto riprende in data 31 ottobre
2023.” In seguito a richiesta del Sindaco, la dott.ssa con mail del 27.10.2023 Pt_1 trasmetteva la documentazione necessaria alla valutazione del Collegio dei Revisori, che di seguito precisava: “Il Collegio prende atto, inoltre, di quanto dichiarato dalla
Dott.ssa empre in data 27 Ottobre 2023: “Ad oggi, le fatture emesse ad Pt_1 Pt_3
ad aprile 2023 e quella del 2015, sollecitata sempre ad aprile 2023, risultano
[...]
saldate. Sono ora in corso le attività e valutazioni per emissione delle fatture ad Pt_3
ancora da emettere come risulta anche da nota prot. n. 13939 del 20/10/2023
[...]
inviata al ViceSegretario”. Il Collegio ribadisce la necessità di porre in essere ogni azione necessaria per incassare i crediti verso , di continuare a monitorare i flussi Pt_3
delle entrate e di attuare una costante e attenta attività di gestione dei residui attivi.
Quanto al punto B): Il Collegio prende atto della mail ricevuta in data 31 ottobre 2023 dalla Dott.ssa portante la relazione a firma dell'Arch. , Pt_1 Persona_1
ns.prot.n.14358 del 30/10/2023. Dalla lettura di tale documento, sembrerebbe che per quanto attiene la differenza ancora da riscuotere rispetto alla previsione iniziale
(500.000,00 totale da incassare e € 366.861,11 ancora da riscuotere) il valore sia composto come segue: (…) Da tale rappresentazione si rileva il carattere di rilievo della somma ancora da incassare, e che essa non sarebbe interamente coperta da adeguate garanzie. Il Collegio dei Revisori chiede, in vista della prossima variazione di novembre, di verificare il grado di certezza dell'incasso di tali oneri e di agire in conseguenza, anche in relazione alla costruzione dei dati di bilancio”. Ci scusiamo fin
d'ora per la pedissequa trasposizione di parte della relazione, ma la stessa evidenzia con chiarezza alcun punti gravemente critici della gestione del Servizio Ragioneria-
Tributi affidata alla dott.ssa (doc. 20 fasc. parte resistente); Pt_1
- che, con decreto n. 13 del 2.11.2023, il Sindaco del ha conferito Controparte_1
alla dott.ssa l'incarico ex art. 110 d.lgs. 267/2000, assegnandole la responsabilità CP_2
del Servizio Affari Generali Scuola Cultura e Demografici e il ruolo di Vicesegretario
(doc. 21 fasc. parte resistente);
- che, con determinazione n. 380 del 10.11.2023, la Responsabile del Settore ha provveduto all'assunzione della dott.ssa – nel frattempo Controparte_3 CP_2 collocata in aspettativa senza assegni – con incarico ex art. 110 d.lgs. 267/2000 (doc.
22 fasc. parte resistente);
- che, con decreto sindacale n. 17 del 29.12.2023, sono stati prorogati gli incarichi di
Elevata Qualificazione ai responsabili dei Servizi fino al 31.1.2024 (doc. 25 fasc. parte resistente);
- che, alla scadenza del 31.1.2024, il non ha assegnato l'incarico di Controparte_1
quale Responsabile del Servizio alla dott.ssa Parte_4 Controparte_3
(doc. 26 fasc. parte resistente); Pt_1
- che, con decreto n. 5 del 13.2.2024, il Sindaco ha nominato la dott.ssa quale CP_2
Responsabile del Servizio Finanziario-Tributi ad interim sino al 30.6.2024 (doc. 29 fasc. parte resistente);
- che, con decreto n. 7 del 28.6.2024, il Sindaco ha prorogato l'incarico ad interim della dott.ssa quale Responsabile del Servizio Finanziario-Tributi (doc. 40 fasc. parte CP_2
resistente);
- che, in data 18.6.2024, il Nucleo di Valutazione ha redatto la scheda di valutazione della dott.ssa limitatamente alle attività svolte nell'anno 2023, attribuendole il Pt_1
punteggio di 88,5/100 (doc. 41 fasc. parte resistente);
- che, con decreto n. 10 del 9.8.2024, per il periodo dal 12 al 24 agosto 2024, il Sindaco ha attribuito alla dipendente la responsabilità del Servizio Finanziario- Parte_5
Tributi e alla dott.ssa quella del Servizio Affari Generali Scuola Cultura e CP_2
Demografia (doc. 43 fasc. parte resistente).
2.3. Ciò posto, va preliminarmente evidenziato che, con una tecnica espositiva poco intellegibile, la ricorrente ha proposto un coacervo di motivi e sovrapposto censure eterogenee;
tecnica espositiva, questa, che non consente di delineare con precisione le questioni oggetto di prospettazione, né di individuare con chiarezza i singoli vizi denunciati.
Di talché, si impone, in via preliminare, la delimitazione del thema decidendum.
Se si è ben compreso, la ricorrente, previa disapplicazione degli atti a mezzo dei quali l'Amministrazione procedente ha assegnato l'incarico di Responsabile del Servizio Ragioneria e Tributi alla Dott.ssa ha domandato la condanna del CP_2 CP_1
convenuto alla reintegrazione della medesima nelle mansioni precedentemente disimpegnate nonché al ripristino del trattamento economico precedentemente in godimento (o ad esso equivalente) e al risarcimento dei danni, sia di natura economica che di carattere non patrimoniale, patiti in ragione di tale illegittima dequalificazione.
2.4. Orbene, al fine di valutare la fondatezza delle pretese attoree, occorre, dunque, in via preliminare, valutare se la condotta tenuta dal convenuto sia suscettibile CP_1
di configurare un demansionamento.
2.4.1. Tanto premesso, con riferimento al dedotto illegittimo esercizio dello “ius variandi”, si osserva che la normativa applicabile alla fattispecie non può che essere, attesa la natura del rapporto (di pubblico impiego), quella dettata dall'art. 52 del D.Lgs.
n. 165 del 2001.
Com'è noto, la predetta norma, nella sua originaria formulazione, stabiliva che “il prestatore di lavoro deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto o alle mansioni considerate equivalenti nell'ambito della classificazione prevista dai contratti collettivi …”.
Si trattava, dunque, di appurare se, alla luce di tale formulazione normativa, anche nel settore del lavoro pubblico, il datore di lavoro, nel modificare le mansioni del dipendente, dovesse tener conto, oltre che del livello di inquadramento cui erano riconducibili le nuove mansioni, anche del bagaglio professionale acquisito in precedenza dal lavoratore (per cui gli era inibito attribuire allo stesso mansioni che, pur appartenendo al medesimo livello, erano espressione di una professionalità diversa da quella propria delle mansioni fino a quel momento esercitate dal dipendente), ovvero se l'unico vincolo per l'Amministrazione fosse costituito appunto dalle formali previsioni della classificazione del personale prevista dal contratto collettivo.
La giurisprudenza di legittimità si è orientata in questo secondo senso, affermando che il citato art. 52 D.Lgs. n. 165 del 2001 ha recepito - attese le perduranti peculiarità relative alla natura pubblica del datore di lavoro, tuttora condizionato, nell'organizzazione del lavoro, da vincoli strutturali di conformazione al pubblico interesse e di compatibilità finanziaria delle risorse - un concetto di equivalenza
“formale”, ancorato alle previsioni della contrattazione collettiva (indipendentemente dalla professionalità acquisita) e non sindacabile dal giudice, con la conseguenza che condizione necessaria e sufficiente affinché le mansioni possano essere considerate equivalenti è la mera previsione in tal senso da parte della contrattazione collettiva, indipendentemente dalla professionalità acquisita.
La Suprema Corte di cassazione ha, invero, reiteratamente osservato che “In tema di pubblico impiego privatizzato, l'art. 52 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, assegna rilievo solo al criterio dell'equivalenza formale delle mansioni, con riferimento alla classificazione prevista in astratto dai contratti collettivi, indipendentemente dalla professionalità in concreto acquisita, senza che il giudice possa sindacare in concreto la natura equivalente della mansione, non potendosi aver riguardo alla norma generale di cui all'art. 2103 cod. civ.”1 (ex multis, Cass. Sez. L. n. 7106 del 2014).
Ne discende, dunque, che il giudice del lavoro non può sindacare, né la corrispondenza delle nuove mansioni al tipo di professionalità proprio di quelle precedenti, né le previsioni della contrattazione collettiva relative all'equivalenza formale delle mansioni stesse.
Simili conclusioni devono essere mantenute ferme anche dopo la modifica dell'art. 52, comma 1, introdotta dal D.Lgs. n. 150 del 2009, la quale così prevede:
“1. Il prestatore di lavoro deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto
o alle mansioni equivalenti nell'ambito dell'area di inquadramento ovvero a quelle corrispondenti alla qualifica superiore che abbia successivamente acquisito per effetto delle procedure selettive di cui all'articolo 35, comma 1, lettera a). L'esercizio di fatto di mansioni non corrispondenti alla qualifica di appartenenza non ha effetto ai fini dell'inquadramento del lavoratore o dell'assegnazione di incarichi di direzione. 1-bis. I dipendenti pubblici, con esclusione dei dirigenti e del personale docente della scuola, delle accademie, conservatori e istituti assimilati, sono inquadrati in almeno tre distinte aree funzionali. Le progressioni all'interno della stessa area avvengono secondo principi di selettività, in funzione delle qualità culturali e professionali, dell'attività svolta e dei risultati conseguiti, attraverso l'attribuzione di fasce di merito.
Le progressioni fra le aree avvengono tramite concorso pubblico, ferma restando la possibilità per l'amministrazione di destinare al personale interno, in possesso dei titoli di studio richiesti per l'accesso dall'esterno, una riserva di posti, comunque, non superiore al 50 per cento di quelli messi a concorso. La valutazione positiva conseguita dal dipendente per almeno tre anni costituisce titolo rilevante ai fini della progressione economica e dell'attribuzione dei posti riservati nei concorsi per l'accesso all'area superiore.
1-ter. Per l'accesso alle posizioni economiche apicali nell'ambito delle aree funzionali
è definita una quota di accesso nel limite complessivo del 50 per cento da riservare a concorso pubblico sulla base di un corso-concorso bandito dalla Scuola superiore della pubblica amministrazione.
2. Per obiettive esigenze di servizio il prestatore di lavoro può essere adibito a mansioni proprie della qualifica immediatamente superiore:
a) nel caso di vacanza di posto in organico, per non più di sei mesi, prorogabili fino a dodici qualora siano state avviate le procedure per la copertura dei posti vacanti come previsto al comma 4;
b) nel caso di sostituzione di altro dipendente assente con diritto alla conservazione del posto, con esclusione dell'assenza per ferie, per la durata dell'assenza.
3. Si considera svolgimento di mansioni superiori, ai fini del presente articolo, soltanto
l'attribuzione in modo prevalente, sotto il profilo qualitativo, quantitativo e temporale, dei compiti propri di dette mansioni.
4. Nei casi di cui al comma 2, per il periodo di effettiva prestazione, il lavoratore ha diritto al trattamento previsto per la qualifica superiore. Qualora l'utilizzazione del dipendente sia disposta per sopperire a vacanze dei posti in organico, immediatamente, e, comunque, nel termine massimo di novanta giorni dalla data in cui il dipendente è assegnato alle predette mansioni, devono essere avviate le procedure per la copertura dei posti vacanti.
5. Al di fuori delle ipotesi di cui al comma 2, è nulla l'assegnazione del lavoratore a mansioni proprie di una qualifica superiore, ma al lavoratore è corrisposta la differenza di trattamento economico con la qualifica superiore. Il dirigente che ha disposto l'assegnazione risponde personalmente del maggior onere conseguente, se ha agito con dolo o colpa grave.
6. Le disposizioni del presente articolo si applicano in sede di attuazione della nuova disciplina degli ordinamenti professionali prevista dai contratti collettivi e con la decorrenza da questi stabilita. I medesimi contratti collettivi possono regolare diversamente gli effetti di cui ai commi 2, 3 e 4. Fino a tale data, in nessun caso lo svolgimento di mansioni superiori rispetto alla qualifica di appartenenza, può comportare il diritto ad avanzamenti automatici nell'inquadramento professionale del lavoratore”.
A seguito di tale riforma, dunque, la norma richiamata ora recita che “il prestatore di lavoro deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto o alle mansioni equivalenti nell'ambito dell'area di inquadramento …”.
Come si vede, è venuto meno il riferimento espresso alla contrattazione collettiva, anche se è rimasta ferma la disposizione per cui il confronto non deve essere condotto con le mansioni “ultime effettivamente svolte” (come stabiliva l'art. 2103 c.c.), bensì con quelle equivalenti nell'area di inquadramento.
Proprio perché le aree di inquadramento altro non sono che il sistema di classificazione del personale pubblico e che esse sono pur sempre definite dalla contrattazione collettiva, può sicuramente concludersi nel senso che la modifica introdotta dal D.Lgs.
n. 150 del 2009 non è tale da poter giustificare una rivisitazione delle conclusioni cui era pervenuta la giurisprudenza di legittimità sopra richiamata.
2.4.2. Ciò posto, occorre rammentare che, ai sensi dell'art. 2697 c.c., nel giudizio vertente sull'asserito demansionamento riconducibile ad un inesatto adempimento dell'obbligo gravante sul datore di lavoro ai sensi dell'art. 2103 c.c., incombe sul lavoratore l'onere di allegare in maniera specifica gli elementi di fatto significativi dell'illegittimo esercizio del potere datoriale e, dunque, di indicare i compiti di cui egli assume il carattere dequalificante (v. Cass. n. 16129/2020); grava, per contro, sul datore di lavoro l'onere di provare l'esatto adempimento di tale obbligo, o attraverso la prova della mancanza in concreto del demansionamento, ovvero attraverso la prova che lo stesso fosse giustificato dal legittimo esercizio dei poteri imprenditoriali o disciplinari (v. Cass. nn. 1169/2018 e 4211/2016).
2.4.3. Orbene, la ricorrente ha, anzitutto, fondato il dedotto demansionamento sulla circostanza relativa al mancato rinnovo dell'incarico di - e Parte_4
prima di Posizione Organizzativa - quale Responsabile del Servizio Ragioneria-
Pt_2
Tale prospettazione è totalmente destituita di fondamento.
Come noto, il conferimento di posizione organizzativa non determina, né un mutamento del profilo professionale del lavoratore (che invero rimane invariato), né un mutamento di area, ma comporta soltanto un mutamento di funzioni, le quali cessano al cessare dell'incarico (cfr. Cass., SS.UU. n. 16540/2008 e n. 8836/2010).
Sul punto, la giurisprudenza di legittimità ha, invero, precisato che “il conferimento di posizione organizzativa non comporta l'inquadramento in una nuova categoria contrattuale ma unicamente l'attribuzione di una posizione di responsabilità senza mutamento di posizione funzionale, con correlato riconoscimento di un particolare beneficio economico (Cass. n. 6367/2015).
Ne consegue che il conferimento di una posizione organizzativa non è altro che esercizio - da parte del datore di lavoro pubblico - del potere conformativo di attribuire al dipendente mansioni esigibili, determinando unilateralmente l'oggetto del contratto di lavoro, in base al quale il lavoratore è obbligato a svolgere tutte le mansioni ascrivibili alla categoria di inquadramento (cfr. art. 52 del D.Lgs. n. 165 del 2001).
A differenza di quanto avviene per i comuni datori di lavoro, la scelta deve essere consacrata in un atto formale, ma ciò si spiega agevolmente sulla scorta delle disposizioni che ne impongono la forma scritta e la motivazione, oltre che gli altri requisiti, nonché sull'esigenza di consentire i controlli previsti nelle pubbliche amministrazioni” (Cass., n. 20855/2015 cit.).
Ciò posto, occorre evidenziare che, nella specie, si controverte, non già del conferimento dell'incarico, ma della mancata assegnazione (rectius del mancato rinnovo) di esso.
La ricorrente ha lamentato che l'Amministrazione comunale convenuta non avrebbe adeguatamente valutato - nonostante una quasi trentennale esperienza maturata dalla
Dott.ssa in materia contabile/finanziaria/tributaria - la sua candidatura per la Pt_1
conferma della posizione organizzativa per il Servizio Finanziario e Tributi e che del tutto illegittimamente avrebbe attribuito il relativo incarico alla Dott.ssa CP_2
nonostante la carenza di esperienza e professionalità della stessa e l'espresso divieto contenuto in tal senso nelle disposizioni normative.
Relativamente alla prima parte di tale doglianza (la cui disamina, come detto, risulta prodromica nella valutazione delle pretese attoree), va precisato che, nel vigente quadro normativo, il dipendente pubblico non ha alcun diritto ad essere preposto ad una posizione organizzativa, anche se già ricoperta in virtù di un precedente incarico, dati sia la natura fiduciaria e temporanea dell'incarico medesimo, sia i margini di discrezionalità valutativa riconosciuti al titolare del potere di conferimento, rinnovo e revoca degli incarichi.
Di conseguenza, non costituisce demansionamento la mancata conferma di un incarico di posizione organizzativa, giacché il suddetto incarico viene conferito a tempo determinato, può essere anticipatamente revocato e, alla scadenza, il dipendente - che resta inquadrato nella categoria di appartenenza - viene restituito alle funzioni proprie del relativo profilo di inquadramento.
Quindi, la ricorrente, pur essendo già stata titolare dell'incarico di posizione organizzativa afferente al Servizio Finanziario e Tributi, non poteva vantare alcun diritto all'assegnazione della posizione organizzativa già in precedenza attribuitale e scaduta. Del resto, la Corte di Cassazione, anche con riferimento alla posizione di candidati muniti (diversamente dalla ricorrente) del titolo dirigenziale, ha ritenuto che “il sistema normativo del lavoro pubblico dirigenziale negli enti locali (trasfuso da ultimo nell'art. 109 del D.Lgs. n. 267 del 2000) esclude la configurabilità di un diritto soggettivo a conservare in ogni caso determinate tipologie di incarico dirigenziale (ancorché corrispondenti all'incarico assunto a seguito di concorso specificatamente indetto per determinati posti di lavoro e anteriormente alla cosiddetta “privatizzazione”).
Lo stesso sistema, peraltro, conferma il principio generale che, nel lavoro pubblico, alla qualifica dirigenziale corrisponde soltanto l'attitudine professionale all'assunzione di incarichi dirigenziali di qualunque tipo e non consente perciò - anche in difetto della espressa previsione di cui all'art. 19 D.Lgs. n. 165 del 2001 stabilita per le amministrazioni statali - di ritenere applicabile l'art. 2103 cod. civ., risultando la regola del rispetto di determinate specifiche professionalità acquisite non compatibile con lo statuto del dirigente pubblico locale, con la sola eccezione della dirigenza tecnica” (cfr.
Cass. n. 23760/2004; n. 3451/2010).
Ne consegue che, nella specie, non può essere configurato, a favore della ricorrente, né un diritto al ripristino della pregressa posizione organizzativa, né un demansionamento, dato che, come precisato, il conferimento di un incarico di posizione organizzativa, a tempo determinato e revocabile anticipatamente, non comporta l'inquadramento in una nuova categoria contrattuale, ma unicamente l'attribuzione di una posizione di responsabilità senza mutamento di posizione funzionale, con correlato riconoscimento di un particolare beneficio economico.
In altri termini, scaduto l'incarico di posizione organizzativa, la ricorrente ha mantenuto l'inquadramento nella categoria di appartenenza ed è stata legittimamente restituita alle funzioni proprie del profilo di appartenenza.
Chiarito, dunque, che non sussiste per la ricorrente alcun diritto soggettivo al rinnovo della posizione organizzativa, resta meramente speculativa la valutazione della possibilità di attribuire tale incarico alla Dott.ssa poiché dall'eventuale CP_2 accertamento di tale illegittimità non sorgerebbe il diritto della ricorrente a conseguire il rinnovo della posizione organizzativa del Servizio Finanziario e Tributi.
2.4.4. Sotto altro profilo, la ricorrente ha dedotto di aver subito un illegittimo demansionamento, poiché la stessa – secondo la prospettazione patrocinata – sarebbe stata adibita a “mansioni proprie di altra area contrattuale (quelle dell'Area degli istruttori)”.
Anche tale doglianza è, tuttavia, infondata.
Richiamando, invero, i principi precedentemente richiamati in punto di riparto degli oneri allegatori e probatori, occorre ribadire che, ai sensi dell'art. 2697 c.c., nel giudizio vertente sull'asserito demansionamento riconducibile ad un inesatto adempimento dell'obbligo gravante sul datore di lavoro ai sensi dell'art. 2103 c.c., incombe sul lavoratore l'onere di allegare in maniera specifica gli elementi di fatto significativi dell'illegittimo esercizio del potere datoriale e, dunque, di indicare i compiti di cui egli assume il carattere dequalificante (v. Cass. n. 16129/2020).
Orbene, tale onere allegatorio non è stato, nel caso di specie, minimamente assolto, dal momento che, come correttamente rilevato dall'Amministrazione comunale convenuta, la ricorrente ha completamente omesso di indicare le mansioni e le attività cui il l'avrebbe illegittimamente adibita. CP_1
2.5. In ragione di tutto quanto esposto, il ricorso deve essere, dunque, rigettato.
3. Sulle spese di lite
Le spese del presente giudizio - liquidate nella misura di cui in dispositivo - seguono la soccombenza (art. 91 c.p.c.) e vanno poste a carico di parte ricorrente.
Si precisa che sono determinate tenuto conto: 1) delle fasi nelle quali si è articolato il presente giudizio;
2) delle caratteristiche, dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata;
3) dell'importanza, della natura, delle difficoltà e del valore dell'affare; 4) delle condizioni soggettive del cliente;
5) dei risultati conseguiti;
6) del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate, nonché delle previsioni delle tabelle allegate al decreto del Ministro della Giustizia n. 55 del 10.3.2014, nel loro valore minimo (per controversie in materia di lavoro di valore indeterminabile e complessità media): nel caso di specie - all'esito del bilanciamento operato da questo giudice tra i criteri suddetti - si ritiene che l'importo delle spese di lite vada quantificato in euro 4.524,00.
P.Q.M.
Il Tribunale di Parma - Sezione Lavoro, in persona del Giudice, dott.ssa Ilaria
Zampieri, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, disattesa o assorbita ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:
1. Rigetta il ricorso.
2. Condanna a pagare, in favore del , le Parte_1 Controparte_1
spese di giudizio, liquidate in complessivi € 4.524,00 per compensi professionali, oltre
IVA e CPA come per legge ed oltre al rimborso delle spese forfettarie nella misura del
15 per cento ex art. 2, comma 2, D.M. 55/2014.
Indica in giorni sessanta il termine per il deposito della motivazione della sentenza.
Così deciso in Parma, il 4 giugno 2025.
Il Giudice
Dott.ssa Ilaria Zampieri
1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Ci si riferisce alla disposizione di cui all'art. 2103 c.c. nella sua originaria formulazione, posto che l'attuale testo della norma, come modificato dal D.Lgs. n. 81 del 2015, prevede una disciplina ancor più rigida di quella applicabile alla fattispecie;
si pensi, invero, alla possibilità che il lavoratore sia assegnato a mansioni appartenenti ad un livello di inquadramento inferiore.