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Sentenza 11 giugno 2025
Sentenza 11 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rovigo, sentenza 11/06/2025, n. 476 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rovigo |
| Numero : | 476 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2025 |
Testo completo
Tribunale Ordinario di Rovigo
SEZIONE PRIMA
VERBALE D'UDIENZA
N. R.G. 488/2025
Successivamente oggi 11/06/2025, avanti al giudice dott. Giulio Borella, sono comparsi: avv. CASELLATO MARCO;
avv. DESTRO MAURO.
E' altresì presente per la pratica professionale il dott. . Per_1
Il giudice invita le parti alla discussione.
I procuratori delle parti si riportano agli atti, anche ai fini della precisazione delle conclusioni e della discussione.
L'avv. Casellato richiama le numerose pronunce TAR sulla non immediata precettività delle disposizioni asseritamente violate;
anche dal punto di vista della sanzione, richiama l'irragionevolezza delle modalità di applicazione delle sanzioni.
L'avv. Destro contesta tutto quanto ex adverso dedotto, conferma l'immediata precettività delle norme regionali, come argomentato in atti, richiamando anche sentenza del Consiglio di Stato già menzionata in memoria;
circa i regolamenti prodotti da controparte, trattasi di comuni che già avevano un regolamento in materia e che si sono dovuti porre il problema del relativo contrasto con le nuove disposizioni regionali.
Il Giudice, esaurita la discussione orale e udite le conclusioni delle parti, si ritira in camera di consiglio, ad ore 10,39.
Ad ore __, all'esito della camera di consiglio, assenti le parti, autorizzate dal giudice a non presenziare, pronuncia sentenza dando lettura del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione. REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Rovigo
SEZIONE PRIMA
Il Tribunale di Rovigo, in composizione monocratica, in persona del dott. Giulio
Borella, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile d'appello iscritta al n. 488 /2025 R.G., vertente tra
(C.F./P.IV Parte_1
), rappresentato e difeso dall'avv. CASELLATO MARCO ed P.IVA_1
elettivamente domiciliato presso lo studio del predetto difensore in VIA MAZZINI, 23
45100 ROVIGO
- ricorrente -
contro
(C.F./P.IV ), rappresentato e difeso Controparte_1 P.IVA_2
dall'avv. DESTRO MAURO ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo in VIA X LUGLIO N. 17 45100 ROVIGO
- resistente –
Oggetto: Opp. all'ord. di ingiunzione ex artt. 22 e ss. L.689/81
CONCLUSIONI
PER PARTE ATTRICE/RICORRENTE:
PER PARTE CONVENUTA/RESISTENTE:
RAGIONI DELLA DECISIONE
In fatto A seguito di accesso e ispezione della GdF di Este del 21.05.2020, la Polizia Tributaria constatava da parte dell'esercente della sala VLT sita in Via Roma 109, CP_1
le seguenti violazioni:
-pareti esterne alla sala costituite da vetrate oscurate, con violazione dell'art. 7 co. 3 della L.R.V. 38/2019;
-presenza all'interno della sala ad ore 18,25 di n. 5 persone intente al gioco, con violazione dell'art. 8 co. 1 della L.R.V. 38/2019, relativamente agli orari di sospensione dell'attività;
-mancata esposizione all'interno della sala di materiali informativi e/o opuscoli forniti dall 5 relativamente ai rischi del gioco, con violazione dell'art. 9 co. 1 della Pt_2
L.R.V. 38/2019.
In conseguenza delle violazioni riscontrate, era elevato a carico di quale CP_2
coobbligata in solido col trasgressore, il verbale di contestazione n.
01/2020/AMM/GDF/PD111, col quale era comminata la sanzione pecuniaria di euro
107.000,00, così determinata:
-art. 14 co. 2 lett. a) della L.R.V. 38/2019, in relazione alla violazione di cui all'art. 7
L. cit. > euro 2.000,00 per n. 42 apparecchi presenti nella sala = euro 84.000,00;
-art. 14 co. 2 lett. b) della L.R.V. 38/2019, in relazione alla violazione di cui all'art. 8
L. cit. > euro 500,00 per n. 42 apparecchi presenti in sala = euro 21.000,00;
-art. 14 co. 2 lett. c) della L.R.V. 38/2019, in relazione alla violazione di cui all'art. 9
L. cit. > euro 2.000,00.
Avverso i predetti verbali proponeva memoria difensiva la le cui CP_2
eccezioni erano però respinte, giusta ordinanza ingiunzione n. 2 del 19.02.2025.
Avverso tale ordinanza ingiunzione era dunque proposto il presente ricorso, lamentando:
-inapplicabilità delle disposizioni sanzionatorie di cui alla L.R.V. 38/2019, trattandosi di norme programmatiche e dovendo le stesse essere previamente recepite dai comuni nei rispettivi regolamenti di polizia, cosa non fatta dal Controparte_1 -mancanza e/o insufficienza di prove circa la violazione di cui all'art. 8, atteso che gli avventori intenti al gioco ad ore 18,25 ben potrebbero aver iniziato le relative partite prima dell'orario previsto per la sospensione dell'attività e non essendo possibile l'interruzione dei sistemi nel corso del gioco;
-inoffensività della condotta in ordine all'oscuramento delle vetrofanie, anche alla luce della circostanza sopra evidenziata, per cui all'atto dell'accesso della GdF nei locali vi erano unicamente 4 avventori intenti a concludere le partite;
-violazione di legge in ordine alla determinazione della sanzione, in quanto commisurata al numero complessivo degli apparecchi presenti nei locali, ancorchè scollegati o inattivi, e non a quelli effettivamente in funzione;
-manifesta eccessività della sanzione comminata, tenuto conto della concreta offensività della condotta e del fatto che i gestori della sala si sono da subito adoperati per rimuovere gli oscuranti e fornire i materiali informativi previsti.
Si costituiva il contestando in fatto e in diritto le avverse Controparte_1
eccezioni.
La causa era discussa all'udienza del 28.05.2025 e viene quindi oggi decisa come segue.
In diritto
La domanda è solo parzialmente fondata.
Si rammenta che, nella materia oggetto di lite, quanto al Veneto, fermo il potere esclusivamente statale di dettare norme in materia di concorrenza e libertà di iniziativa economica, la Regione è intervenuta esercitando il suo potere conformativo e regolativo in materia di commercio, ma anche il suo potere concorrente in materia di salute, con la Legge n. 38/2019, con la quale ha dettato norme sulla prevenzione e cura del disturbo da gioco d'azzardo.
La disciplina non pare invadere spazi di competenza estranei al livello regionale e le restrizioni imposte all'apertura e gestione di sale da gioco non risultano tali da costituire barriere o ostacoli all'iniziativa economica, mentre le limitazioni e la regolamentazione contemplati dalle varie disposizioni sono dettate da motivi specifici di interesse generale (tutela della salute, minata dalla ludopatia) e appaiono idonee, adeguate e proporzionate allo scopo.
Ciò posto, con riferimento al primo motivo, ossia il preteso carattere solo programmatico delle disposizioni contenute nella legge regionale, trattasi di tesi non condivisibile.
L'art. 6 della L.R.V. 38/2019 è chiaro nel prevede gli ambiti di competenza dei comuni, in base al principio di sussidiarietà verticale: possono individuare, tenendo conto di tutta una serie di criteri espressamente indicati, la distanza delle sale VLT da scuole, impianti sportivi, centri giovanili e/o altri luoghi sensibili;
possono prevedere incentivi e/o premi per i gestori di esercizi che decidano di non istallare apparecchi per il gioco;
possono impostare specifiche restrizioni alla propria rete wireless per impedire l'accesso ai siti di gioco online.
In base poi all'art. 4 co. 1 lett. m) e co. 2, i Comuni sono liberi di adottare iniziative finalizzate alla diffusione di buone pratiche in materia di contrasto al gioco d'azzardo, sensibilizzazione e informazione.
Al di fuori di tali ambiti, non si rileva una specifica competenza degli enti locali ad integrare o completare il dettato normativo, il che del resto appare anche poco coerente con la ratio della stessa legge, che era quella di mettere ordine in un settore particolarmente sensibile, ove spesso gli enti locali si erano mossi in ordine sparso, a volte anche con regolamentazioni disomogenee tra ambiti territoriali limitrofi.
Se quindi prima della L.R.V. 38/2019 i Comuni avevano un potere di disciplina in subiecta materia, fondato sull'art. 50 co. 7 TUEL, dopo la promulgazione della suddetta legge tale potere deve cedere il passo e/o conformarsi alle disposizioni della fonte primaria di livello regionale, che sul punto degli orari rinvia alla normativa di secondo grado degli enti locali solo ad integrazione di quanto già stabilito dalla delibera della
Giunta.
In ogni caso, le disposizioni di cui all'art. 7-8-9 risultano sufficientemente dettagliate, sicchè se ne deve comunque predicare la diretta applicabilità, atteso che, proprio in forza della specificità delle norme e della non prevista derogabilità da parte degli enti sussidiari, quand'anche fosse previsto e necessario un atto di ricezione da parte di questi, tale atto non potrebbe che riprodurre esattamente il precetto delle surrichiamate disposizioni.
Così l'art. 7 co. 3 prevede già che le vetrine dei locali ove siano installati gli apparecchi non debbano essere oscurate con pellicole, tende, manifesti o altri oggetti atti a limitarne la visibilità dall'esterno.
Parimenti, l'art. 9 già dispone che i gestori dei punti gioco debbano esporre il materiale fornito dalle in modo visibile e leggibile dalla clientela. Parte_3
Infine, l'art. 8 prevede che la Giunta Regionale, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge, acquisito il parere della competente commissione consiliare, adotti il provvedimento per rendere omogenee sul territorio regionale le fasce orarie di interruzione quotidiana del gioco;
nelle more, i titolari delle sale e dei punti gioco sono tenuti a comunicare ai Comuni le fasce orarie di interruzione quotidiana del gioco.
La Giunta Regionale provvedeva ad integrare tale norma in bianco con la delibera
2006/2019, prevedendo alcune fasce orarie di interruzione dal gioco, valide in tutto il territorio regionale, salva la facoltà dei comuni di aggiungerne altre, prevedendo in particolare l'interruzione dalle 18,00 alle 20,00.
Tutte le disposizioni richiamate, quindi, pongono precetti già del tutto precisi e puntuali, senza che agli enti locali sia lasciato alcun margine di discrezionalità, se non per ciò che concerne un'eventuale estensione delle fasce orarie, sicchè non si vede motivo per cui detti precetti non dovrebbero avere immediata e diretta applicazione.
Quanto al secondo motivo, si ritiene che neppure questo possa accogliersi.
Secondo la ricorrente vi sarebbe illegittimità della contestazione, per insufficienza di prove, atteso che non sarebbe stato verificato dagli agenti della GdF, con riferimento ai clienti intenti al gioco e/o agli apparecchi in uso, se non fosse in corso un aggiornamento da remoto da parte del concessionario o se i clienti non stessero ultimando partite/giocate iniziate prima delle 18,00, non potendo gli apparecchi essere disattivati ex abrupto. In realtà può osservarsi, come emerge dal verbale della GdF, che l'accesso da parte dell'Autorità di controllo aveva luogo alle ore 18,25 e in tale orario erano rinvenuti 4 clienti intenti a giocare in altrettante postazioni di gioco.
A fronte di ciò l'ipotesi difensiva appare del tutto irragionevole, in considerazione da un lato dell'orario dell'ispezione, ben 25 minuti dopo l'orario di ipotetica chiusura, dall'altro del numero di clienti intenti al gioco, ossia 4.
L'ipotesi difensiva potrebbe, cioè, avere una sua astratta configurabilità laddove fossero rinvenuti al gioco 1-2 clienti e in un lasso di tempo ristretto, rispetto all'orario di interruzione, non quando, come nella specie, il numero di clienti intenti a giocare sia apprezzabile e il lasso temporale sia esteso a ben 25 minuti dopo l'orario consentito.
Ciò lascia quindi fondatamente e ragionevolmente presumere che non si sia trattato di mero prolungamento di giocate iniziate in precedenza.
Quanto alla terza eccezione, per cui non vi sarebbe prova del fatto che le vetrofanie fossero oscurate, non v'è che da avere riguardo al verbale di contestazione, ove si legge che queste si presentavano oscurate per la loro interezza con pellicole riproducenti varie tipologia di slot machines, sicchè la descrizione risulta sufficientemente chiara e precisa, tutti avendo presente di che tipologia di pellicole si tratti.
Una contestazione sul punto potrebbe quindi aver luogo solamente attraverso querela di falso.
Quanto all'ulteriore eccezione, secondo cui vi sarebbe stata erronea o falsa applicazione dell'art. 14 della legge cit., per essere stata la sanzione calcolata in funzione degli apparecchi complessivamente presenti in sala e non, invece, a quelli effettivamente abilitati al gioco, in quanto collegati alla rete telematica SOGEI, tale eccezione va accolta.
Si rammenta che, come si legge nel verbale di contravvenzione, in sala erano rinvenuti
17 apparecchi di cui all'art. 110 co. 6 lett. a) TULPS e 25 apparecchi di cui all'art. 110 co. 6 lett. b) TULPS. Ebbene, l'art. 14 della L.R.V. n. 38/2019, quanto alle violazioni di cui agli artt. 7-8, determina la sanzione in una certa somma di denaro, da moltiplicare per il numero di apparecchi per il gioco “di cui all'art. 110 co.
6-7 TULPS”.
L'art. 14 quindi non specifica se gli apparecchi debbano essere collegati o meno, ma l'art. 110 co. 6 lett. a)-b) TULP, in effetti, stabilisce che si considerano apparecchi idonei per il gioco, quelli che, tra le altre cose, sono dotati di attestato di conformità e sono obbligatoriamente collegati alla rete telematica di cui all'art. 14 bis co. 4 DPR
640/1972 (cfr lett. a).
Il requisito del collegamento alla rete telematica di cui all'art. 14 bis ritorna anche alla lett. b) del co. 6 dell'art. 110 TULPS.
Si intuisce del resto per quale ragione la legge riconnetta determinati effetti a tale indispensabile requisito, in definitiva richiesto anche ai fini dell'irrogazione delle sanzioni previste dall'art. 14 della L.R.V. n. 38/2019: gli illeciti in discussione sono illeciti di pericolo, da intendersi quale pericolo concreto e non astratto, sicchè una potenziale minaccia al bene giuridico tutelato dalla legge non potrebbe che provenire da dispositivi che siano effettivamente idonei e pronti all'uso, quindi collegati alla rete, non da dispositivi non collegati e quindi non utilizzabili per il gioco.
I militari della GdF non hanno verificato quali e quanti, tra i dispositivi presenti in sala, in numero complessivo di 42, fossero effettivamente collegati alla rete di cui al citato art. 14 bis, sicchè allo stato vi è certezza solamente in ordine al fatto che quattro apparecchi erano sicuramente collegati, ossia quelli ove sono stati rinvenuti i clienti intenti al gioco.
In funzione di tali quattro apparecchi va dunque rideterminata la sanzione, che, quindi, quanto alla violazione dell'art. 7, va calcolata ex art. 14 co. 1 lett. a) in euro 8.000,00, quanto alla violazione di cui all'art. 8, va ricalcolata ex art. 14 co. 1 lett. b) in euro
2.000,00, ferma la sanzione irrogata per la violazione di cui all'art. 9, e così in totale euro 12.000,00. Nei limiti di quanto sopra va dunque accolto il ricorso, col favore delle spese, che si liquidano in euro 5.000,00, oltre spese generali 15%, IVA e CPA come per legge e oltre al rimborso delle spese esenti (contributo unificato e notifiche).
P.Q.M.
Il Tribunale di Rovigo, in composizione monocratica, ogni diversa istanza eccezione e conclusione disattesi: accoglie il ricorso quoad poenam e, fermo il resto, ridetermina la sanzione prevista dall'ordinanza ingiunzione impugnata in euro 12.000,00.
Condanna la parte resistente alla rifusione delle spese di lite in favore della ricorrente, spese che si liquidano come da motivazione.
Il Giudice
Giulio Borella