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Sentenza 19 febbraio 2025
Sentenza 19 febbraio 2025
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- 1. FALLIMENTO: l’insinuazione di MCC al passivo non determina alcuna duplicazione del creditoAvv. Tania Cicala · https://www.expartecreditoris.it/ · 13 marzo 2026
ISSN 2385-1376 In tema di ammissione al passivo di una procedura concorsuale il diritto di surrogazione di MCC non incontra alcun limite connesso al fatto che il creditore originario non sia stato soddisfatto per l'intero credito. Il pagamento effettuato da MCC a seguito dell'escussione della garanzia estingue il credito della banca esclusivamente nella misura garantita e per questa stessa quota MCC acquista un credito autonomo verso la PMI, esercitabile anche in sede fallimentare. Infatti, MCC non assume la qualità di coobbligato solidale della PMI beneficiaria del finanziamento. MCC, pertanto, non garantisce l'adempimento dell'obbligazione della PMI, ma assicura il rischio creditizio …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Mantova, sentenza 19/02/2025, n. 95 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Mantova |
| Numero : | 95 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2025 |
Testo completo
N.R.G. 291/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Mantova
Sezione Civile
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del giudice dott. Nicolò Pavoni, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di 1° grado n.r.g. 291/2024 promossa da
(C.F. ), (C.F. ), Parte_1 C.F._1 Parte_2 C.F._2
(P.Iva , rappresentati e difesi dall'Avv. Rita Fatigati Parte_3 P.IVA_1
- attrice opponente contro
(C.F. Controparte_1
, P. Iva con l'avv. Francesco Denti P.IVA_2 P.IVA_3
- convenuta opposta
Conclusioni delle parti
Per parte opponente: Voglia l'Ill.mo Tribunale di Mantova, contrariis rejectis, riformare l'impugnata sentenza e per l'effetto così giudicare: In via pregiudiziale e cautelare: sospendere, anche inaudita alter parte, per tutti i motivi indicato in narrativa la provvisoria esecutorietà ex art 649 c.p.c.. del decreto ingiuntivo n. 1203/23 del 07.12.23 e pubblicato in data 07.12.23 emesso dal Tribunale di
Mantova, Dott. Nicolò Pavoni e notificato agli odierni opponenti opponente in data 18-19/12/23, ricorrendone gravi motivi. Nel merito: Dichiarare nullo e/o illegittimo e/o privo di effetti e comunque revocare il decreto ingiuntivo n. decreto ingiuntivo n. 1203/23 del 07.12.23 e pubblicato in data
07.12.23 emesso dal Tribunale di Mantova, Dott. Nicolò Pavoni nei confronti degli odierni opponenti;
per l'effetto statuire che nulla i medesimi attori opponenti devono alla convenuta opposta in relazione ai fatti di cui è giudizio e ciò a qualsivoglia ragione titolo o causa. In ogni caso: Con vittoria di spese ed onorari di causa.
Per parte convenuta opposta: Premesso ogni piu' opportuno accertamento, rigettata ogni diversa domanda, istanza e conclusione: 1) respingersi integralmente l'opposizione e con essa le domande tutte ex adverso formulate nei confronti della concludente, perché decadute, irrite, prescritte, infondate in fatto e in diritto, con ogni inerente e conseguente statuizione;
2) in ogni caso con vittoria di spese, diritti ed onorari;
oltre che delle eventuali spese di Mediazione, con condanna al risarcimento dei danni, da liquidarsi anche d'ufficio, ex art. art. 96 c.p.c., essendo evidente che gli
Opponenti hanno agito in giudizio con mala fede o colpa grave;
3) in via istruttoria: respingersi le richieste istruttorie avanzate da parte attrice, perché genericamente formulate, inutili e scopertamente esplorative.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con decreto ingiuntivo del 7.12.2023, il Tribunale di Mantova ingiungeva di pagare alla CP_1
Rurale, in solido fra loro e immediatamente, quanto a e , la somma Parte_1 Parte_2 di €. 173.234,79 oltre agli interessi come da domanda, quanto a la minor somma di € Parte_3
83.692,26 oltre agli interessi come da domanda: il tutto, oltre spese del procedimento. Con atto di citazione del 26.1.2024 di pagamento proponevano opposizione avverso l'ingiunzione di pagamento e chiedendo la revoca del decreto ingiuntivo opposto Parte_1 Parte_4
e deducendo: la nullità/inefficacia della fideiussione omnibus prestata il 20/04/1917 dai signori dal momento che la parte del credito ingiunto fondata su mutui chirografari godeva di Parte_5
garanzia diretta prestata da;
l'inidoneità della documentazione dimessa dalla Controparte_2 con il ricorso monitorio a provare il credito;
l'incerta determinazione de i criteri ed i parametri CP_3
utilizzati dalla per determinare il proprio credito. CP_3
Si costituiva la con comparsa del Controparte_1
22/02/2024 al fine ottenere il rigetto della opposizione e concludendo nei termini in epigrafe indicati.
Rigettata con ordinanza del 18/05/2024 l'istanza di sospensione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, veniva fissata udienza ex artt. 281- quinquies e 189 c.p.c. per la rimessione della causa in decisione. Depositate le comparse conclusionali e le memorie di replica, all'udienza dl 21.5.2025 - di cui si disponeva la trattazione con le modalità previste dall'art. 127-ter c.p.c.-, la causa era trattenuta in decisione.
Generiche sono le contestazioni sollevate dall'opponente circa la documentazione allegata al ricorso per decreto ingiuntivo.
L'opposizione non può essere accolta per le ragioni di cui al prosieguo.
Occorre premettere che l'unico motivo di opposizione è quello che riguarda la fideiussione 'omnibus'
20/04/2017 sottoscritta dai sig.ri e Le doglianze di parte opponente, inoltre, hanno Pt_1 Pt_2
ad oggetto i soli mutui chirografari, n. 001/609543 stipulato il 07/05/2020 e n. 001/610179, stipulato il 03/12/2020, in cui parte è mutui assistiti da garanzia statale al 100%. Del Parte_6
complessivo credito la ha dato prova documentale, oltre che con la dichiarazione ex art. 50 CP_3
TUB del Direttore Generale dell'Istituto, mediante i seguenti documenti: contratto di c/corrente n. 001/104531 stipulato il 13/02/2017 con documento di sintesi e prospetto condizioni economiche
(all.11 al ricorso monitorio); estratti integrali del menzionato c/c n. 001/104531 dal 2017 al 2022
(all.12 al ricorso monitorio); contratto di Affidamento Anticipazione SBF (all.13 al ricorso monitorio); contratto Anticipazioni su Fatture e 'addendum' stipulato il 26.04.2017 (all.14 al ricorso monitorio); contratto di Fido Promiscuo e riduzione stipulato il 08/08/2019 (all.15 al ricorso monitorio); contratto di Incasso Portafoglio Commerciale stipulato il 26/04/2017 (all.16 al ricorso monitorio); Contratto Quadro Anticipo Export stipulato il 24/07/2018 (all.17 al ricorso monitorio); mutuo ipotecario e fondiario n. 001/609151 stipulato il 08.08.2019 per atto Notaio nn. Persona_1
37835/11642, di originari €.100.000,00 da pagarsi entro il 08/08/2026 mediante n. 84 rate mensili, posticipate, come da piano di ammortamento allegato (all.6 al ricorso monitorio); contratto di mutuo chirografario n. 001/609543 stipulato il 07/05/2020 di originari €.25.000,00 da pagarsi entro il
07/05/2026 mediante n. 48 rate mensili, posticipate, come da piano di ammortamento allegato (all.18 al ricorso monitorio); contratto di mutuo chirografario n. 001/610179 stipulato il 03/12/2020 di originari €.25.000,00 da pagarsi entro il 03/12/2026 mediante n. 72 rate mensili, posticipate, come da piano di ammortamento allegato (all.19 al ricorso monitorio).
A fronte della documentazione prodotta e illustrata dalla convenuta opposta, parte opponente si limita a dedurre genericamente l'impossibilità di comprendere “i criteri e i parametri contabili adoperati da controparte per la determinazione dell'importo ingiunto” e di “sapere il conteggio e il metodo di calcolo usato per determinare l' importo dovuto a titolo di scoperto di conto corrente”.
Sul punto, deve essere richiamato il principio costantemente ribadito dalla Suprema Corte nei seguenti termini: “Nell'ambito dell'opposizione a decreto ingiuntivo, l'opponente (sostanziale convenuto), a fronte di una allegazione da parte dell'opposto (attore sostanziale) chiara e articolata in punto di fatto, ha l'onere ex art. 167 c.p.c. di prendere posizione in modo analitico sulle circostanze di cui intenda contestare la veridicità e, se non lo fa, i fatti dedotti dall'opposto-attore debbono ritenersi non contestati, per i fini di cui all'art. 115 c.p.c." (Cass. n. 20597/2022).
Pertanto, in assenza di specifica presa di posizione da parte dell'opponente, i fatti posti a fondamento della pretesa creditoria della devono ritenersi non contestati. CP_3
Gli opponenti hanno formulato eccezione di inefficacia/nullità della fideiussione del Parte_7
20.4.2017 trattandosi di rapporto di finanziamento garantito da Fondo di Garanzia. Ai sensi dell'art.
4.4 del Decreto Ministeriale 23 settembre 2005 è prescritto che “sulla quota di finanziamento garantita dal Fondo non può essere acquisita alcuna altra garanzia reale, assicurativa e bancaria”.
Il Tribunale non ignora la presenza di giurisprudenza di merito favorevole alla ricostruzione di parte attrice (Trib. Tornio 4.7.2022): essa tuttavia non risulta condivisibile. In primo luogo, la garanzia oggetto di controversia e prestata dai sig.ri – e è diversa da quelle indicate Pt_1 Pt_2 specificatamente nel disposto normativo (reali, assicurative e bancaria); essa è infatti una garanzia personale: in altri termini, premesso che la garanzia prestata dagli attori non risulta, invero neanche astrattamente, configurabile quale garanzia assicurativa (in assenza di intervento di assicurazione o di rischio individuato) o reale (non è indicato il bene né è inclusa in quelle tipiche), essa non è neanche assimilabile a una garanzia bancaria: l'Istituto di credito risulta essere il beneficiario, ma non anche il datore della garanzia. (si veda anche Tribunale di Milano 9.1.2023 n. 107, Tribunale Milano
19.3.2024 n. 3050; Tribunale Torino 27.09.2024, n.4864). L'interpretazione restrittiva e che esclude l'applicazione del citato decreto ministeriale nel caso concreto, è, inoltre, l'unica compatibile con i principi generali dell'ordinamento, configurandosi la citata disposizione normativa limitativa delle libertà negoziali. Sotto ulteriore e connesso profilo, sul piano letterale e sistematico, coerentemente, se il legislatore avesse voluto estendere a tutte le garanzie la ragione di nullità, non avrebbe utilizzato formule di aggettivazione, ma, al contrario, avrebbe individuato l'oggetto della preclusione in modo generico, con riferimento alle garanzie tout court. In secondo luogo, la ratio della disposizione era quella di agevolare l'erogazione del credito nei confronti delle società, rectius, delle piccole-medie imprese. Orbene, non costituisce alcun aggravio per l'impresa ex se considerata il rilascio della garanzia personale da parte di una persona fisica, distinta rispetto all'impresa stessa;
ciò a fortiori considerando che, nel caso di specie, il beneficiario era società di capitali. In terzo luogo, la facoltà da parte di terzi di rilasciare garanzie personali, pur in presenza di garanzia del Fondo, non è esclusa dalla stessa normativa in materia;
ai sensi dell' art. 2, comma 4, del D.M. 20 giugno 2005, : «In caso di inadempimento delle piccole e medie imprese, i soggetti richiedenti possono rivalersi sul Fondo per gli importi da esso garantiti, anziché continuare a perseguire il debitore principale. Ai sensi dell'art. 1203 del codice civile, nell'effettuare il pagamento, il Fondo acquisisce il diritto a rivalersi sulle piccole e medie imprese inadempienti per le somme da esso pagate“ ; coerentemente, il Fondo acquisisce “il diritto di rivalersi sull'impresa beneficiaria finale per le somme versate e, proporzionalmente all'ammontare di queste ultime, si è surrogata in tutti i diritti spettanti al soggetto bancario finanziatore in relazione alle garanzie personali dallo stesso acquisite” (Trib. Milano
2.12.2020 n. 7899) In quarto luogo, la posizione della persona fisica non risulta comunque pregiudicata in modo maggiormente significativo, sul piano giuridico sostanziale: in caso di escussione di garanzia da parte del creditore nei confronti di , quest'ultimo potrebbe CP_2
rivalersi, in caso di incapienza, anche sui privati. Infine, anche a voler accedere alla ricostruzione di parte attrice, la legge non esplicita le conseguenze della violazione di tale divieto (in termini di nullità
o inefficacia della garanzia prestata dal terzo. (Trib. Busto Arsizio 06.10.2023, n.144).
L'esatta portata della disposizione risulta, peraltro, inequivocabilmente precisata, da ultimo, nell'attuale testo delle disposizioni operative del Fondo di Garanzia, approvato con Decreto del Ministero dello sviluppo economico del 3.10.2022, in cui si legge, al par. C.4, che “Sulle operazioni finanziarie per le quali è richiesta la garanzia è possibile acquisire ulteriori garanzie: a) di tipo personale;
b) di tipo reale, fatto salvo quanto previsto al paragrafo C.4.2, assicurativo ovvero bancario esclusivamente sulla quota di finanziamento non coperta dalla garanzia”.
Deve, pertanto, concludersi che le fideiussioni concesse da persone fisiche, come quella oggetto di esame, sono ammissibili senza limiti, anche a copertura dell'intero importo del finanziamento assistito dalla Garanzia del Fondo.
Al rigetto dell'opposizione consegue la conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Non può essere accolta la domanda di condanna dell'opponente “di risarcimento dei danni ex art. 96
c.p.c” in quanto genericamente formulata nei detti termini, senza ulteriori specificazioni. E' stato evidenziato come non vi sia univocità nella giurisprudenza di merito riguardo alla questione posta con riferimento al rapporto assistito da garanzia del Fondo, ragione per la quale non si ritiene sussistere l'elemento soggettivo della malafede o colpa grave il cui accertamento è richiesto sia con riferimento alla responsabilità ex art. 96 comma 1 c.p.c. che avuto riguardo alla richiesta di condanna al pagamento di somma equitativamente determinata secondo quanto previsto dal comma 3 della medesima disposizione (Tribunale Milano, 9.1.2020).
Le spese di lite seguono la soccombenza di parte opponente e si liquidano in linea con i valori medi dello scaglione di riferimento per le sole fasi di studio, introduttiva e decisionale, in assenza di attività istruttoria concretamente svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita o rigettata, così provvede: rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo opposto n. 1203/2023 in data
7.12.2023 che dichiara definitivamente esecutivo;
rigetta ogni altra domanda;
condanna parte opponente a rifondere le spese di causa sostenute da parte opposta, spese che liquida nella misura di € 8.433,00 per onorario, oltre 15 % di spese generali, C.A. e IVA come per legge.
Mantova, 17.2.2025
Il giudice dott. Nicolò Roberto Pavoni
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Mantova
Sezione Civile
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del giudice dott. Nicolò Pavoni, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di 1° grado n.r.g. 291/2024 promossa da
(C.F. ), (C.F. ), Parte_1 C.F._1 Parte_2 C.F._2
(P.Iva , rappresentati e difesi dall'Avv. Rita Fatigati Parte_3 P.IVA_1
- attrice opponente contro
(C.F. Controparte_1
, P. Iva con l'avv. Francesco Denti P.IVA_2 P.IVA_3
- convenuta opposta
Conclusioni delle parti
Per parte opponente: Voglia l'Ill.mo Tribunale di Mantova, contrariis rejectis, riformare l'impugnata sentenza e per l'effetto così giudicare: In via pregiudiziale e cautelare: sospendere, anche inaudita alter parte, per tutti i motivi indicato in narrativa la provvisoria esecutorietà ex art 649 c.p.c.. del decreto ingiuntivo n. 1203/23 del 07.12.23 e pubblicato in data 07.12.23 emesso dal Tribunale di
Mantova, Dott. Nicolò Pavoni e notificato agli odierni opponenti opponente in data 18-19/12/23, ricorrendone gravi motivi. Nel merito: Dichiarare nullo e/o illegittimo e/o privo di effetti e comunque revocare il decreto ingiuntivo n. decreto ingiuntivo n. 1203/23 del 07.12.23 e pubblicato in data
07.12.23 emesso dal Tribunale di Mantova, Dott. Nicolò Pavoni nei confronti degli odierni opponenti;
per l'effetto statuire che nulla i medesimi attori opponenti devono alla convenuta opposta in relazione ai fatti di cui è giudizio e ciò a qualsivoglia ragione titolo o causa. In ogni caso: Con vittoria di spese ed onorari di causa.
Per parte convenuta opposta: Premesso ogni piu' opportuno accertamento, rigettata ogni diversa domanda, istanza e conclusione: 1) respingersi integralmente l'opposizione e con essa le domande tutte ex adverso formulate nei confronti della concludente, perché decadute, irrite, prescritte, infondate in fatto e in diritto, con ogni inerente e conseguente statuizione;
2) in ogni caso con vittoria di spese, diritti ed onorari;
oltre che delle eventuali spese di Mediazione, con condanna al risarcimento dei danni, da liquidarsi anche d'ufficio, ex art. art. 96 c.p.c., essendo evidente che gli
Opponenti hanno agito in giudizio con mala fede o colpa grave;
3) in via istruttoria: respingersi le richieste istruttorie avanzate da parte attrice, perché genericamente formulate, inutili e scopertamente esplorative.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con decreto ingiuntivo del 7.12.2023, il Tribunale di Mantova ingiungeva di pagare alla CP_1
Rurale, in solido fra loro e immediatamente, quanto a e , la somma Parte_1 Parte_2 di €. 173.234,79 oltre agli interessi come da domanda, quanto a la minor somma di € Parte_3
83.692,26 oltre agli interessi come da domanda: il tutto, oltre spese del procedimento. Con atto di citazione del 26.1.2024 di pagamento proponevano opposizione avverso l'ingiunzione di pagamento e chiedendo la revoca del decreto ingiuntivo opposto Parte_1 Parte_4
e deducendo: la nullità/inefficacia della fideiussione omnibus prestata il 20/04/1917 dai signori dal momento che la parte del credito ingiunto fondata su mutui chirografari godeva di Parte_5
garanzia diretta prestata da;
l'inidoneità della documentazione dimessa dalla Controparte_2 con il ricorso monitorio a provare il credito;
l'incerta determinazione de i criteri ed i parametri CP_3
utilizzati dalla per determinare il proprio credito. CP_3
Si costituiva la con comparsa del Controparte_1
22/02/2024 al fine ottenere il rigetto della opposizione e concludendo nei termini in epigrafe indicati.
Rigettata con ordinanza del 18/05/2024 l'istanza di sospensione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, veniva fissata udienza ex artt. 281- quinquies e 189 c.p.c. per la rimessione della causa in decisione. Depositate le comparse conclusionali e le memorie di replica, all'udienza dl 21.5.2025 - di cui si disponeva la trattazione con le modalità previste dall'art. 127-ter c.p.c.-, la causa era trattenuta in decisione.
Generiche sono le contestazioni sollevate dall'opponente circa la documentazione allegata al ricorso per decreto ingiuntivo.
L'opposizione non può essere accolta per le ragioni di cui al prosieguo.
Occorre premettere che l'unico motivo di opposizione è quello che riguarda la fideiussione 'omnibus'
20/04/2017 sottoscritta dai sig.ri e Le doglianze di parte opponente, inoltre, hanno Pt_1 Pt_2
ad oggetto i soli mutui chirografari, n. 001/609543 stipulato il 07/05/2020 e n. 001/610179, stipulato il 03/12/2020, in cui parte è mutui assistiti da garanzia statale al 100%. Del Parte_6
complessivo credito la ha dato prova documentale, oltre che con la dichiarazione ex art. 50 CP_3
TUB del Direttore Generale dell'Istituto, mediante i seguenti documenti: contratto di c/corrente n. 001/104531 stipulato il 13/02/2017 con documento di sintesi e prospetto condizioni economiche
(all.11 al ricorso monitorio); estratti integrali del menzionato c/c n. 001/104531 dal 2017 al 2022
(all.12 al ricorso monitorio); contratto di Affidamento Anticipazione SBF (all.13 al ricorso monitorio); contratto Anticipazioni su Fatture e 'addendum' stipulato il 26.04.2017 (all.14 al ricorso monitorio); contratto di Fido Promiscuo e riduzione stipulato il 08/08/2019 (all.15 al ricorso monitorio); contratto di Incasso Portafoglio Commerciale stipulato il 26/04/2017 (all.16 al ricorso monitorio); Contratto Quadro Anticipo Export stipulato il 24/07/2018 (all.17 al ricorso monitorio); mutuo ipotecario e fondiario n. 001/609151 stipulato il 08.08.2019 per atto Notaio nn. Persona_1
37835/11642, di originari €.100.000,00 da pagarsi entro il 08/08/2026 mediante n. 84 rate mensili, posticipate, come da piano di ammortamento allegato (all.6 al ricorso monitorio); contratto di mutuo chirografario n. 001/609543 stipulato il 07/05/2020 di originari €.25.000,00 da pagarsi entro il
07/05/2026 mediante n. 48 rate mensili, posticipate, come da piano di ammortamento allegato (all.18 al ricorso monitorio); contratto di mutuo chirografario n. 001/610179 stipulato il 03/12/2020 di originari €.25.000,00 da pagarsi entro il 03/12/2026 mediante n. 72 rate mensili, posticipate, come da piano di ammortamento allegato (all.19 al ricorso monitorio).
A fronte della documentazione prodotta e illustrata dalla convenuta opposta, parte opponente si limita a dedurre genericamente l'impossibilità di comprendere “i criteri e i parametri contabili adoperati da controparte per la determinazione dell'importo ingiunto” e di “sapere il conteggio e il metodo di calcolo usato per determinare l' importo dovuto a titolo di scoperto di conto corrente”.
Sul punto, deve essere richiamato il principio costantemente ribadito dalla Suprema Corte nei seguenti termini: “Nell'ambito dell'opposizione a decreto ingiuntivo, l'opponente (sostanziale convenuto), a fronte di una allegazione da parte dell'opposto (attore sostanziale) chiara e articolata in punto di fatto, ha l'onere ex art. 167 c.p.c. di prendere posizione in modo analitico sulle circostanze di cui intenda contestare la veridicità e, se non lo fa, i fatti dedotti dall'opposto-attore debbono ritenersi non contestati, per i fini di cui all'art. 115 c.p.c." (Cass. n. 20597/2022).
Pertanto, in assenza di specifica presa di posizione da parte dell'opponente, i fatti posti a fondamento della pretesa creditoria della devono ritenersi non contestati. CP_3
Gli opponenti hanno formulato eccezione di inefficacia/nullità della fideiussione del Parte_7
20.4.2017 trattandosi di rapporto di finanziamento garantito da Fondo di Garanzia. Ai sensi dell'art.
4.4 del Decreto Ministeriale 23 settembre 2005 è prescritto che “sulla quota di finanziamento garantita dal Fondo non può essere acquisita alcuna altra garanzia reale, assicurativa e bancaria”.
Il Tribunale non ignora la presenza di giurisprudenza di merito favorevole alla ricostruzione di parte attrice (Trib. Tornio 4.7.2022): essa tuttavia non risulta condivisibile. In primo luogo, la garanzia oggetto di controversia e prestata dai sig.ri – e è diversa da quelle indicate Pt_1 Pt_2 specificatamente nel disposto normativo (reali, assicurative e bancaria); essa è infatti una garanzia personale: in altri termini, premesso che la garanzia prestata dagli attori non risulta, invero neanche astrattamente, configurabile quale garanzia assicurativa (in assenza di intervento di assicurazione o di rischio individuato) o reale (non è indicato il bene né è inclusa in quelle tipiche), essa non è neanche assimilabile a una garanzia bancaria: l'Istituto di credito risulta essere il beneficiario, ma non anche il datore della garanzia. (si veda anche Tribunale di Milano 9.1.2023 n. 107, Tribunale Milano
19.3.2024 n. 3050; Tribunale Torino 27.09.2024, n.4864). L'interpretazione restrittiva e che esclude l'applicazione del citato decreto ministeriale nel caso concreto, è, inoltre, l'unica compatibile con i principi generali dell'ordinamento, configurandosi la citata disposizione normativa limitativa delle libertà negoziali. Sotto ulteriore e connesso profilo, sul piano letterale e sistematico, coerentemente, se il legislatore avesse voluto estendere a tutte le garanzie la ragione di nullità, non avrebbe utilizzato formule di aggettivazione, ma, al contrario, avrebbe individuato l'oggetto della preclusione in modo generico, con riferimento alle garanzie tout court. In secondo luogo, la ratio della disposizione era quella di agevolare l'erogazione del credito nei confronti delle società, rectius, delle piccole-medie imprese. Orbene, non costituisce alcun aggravio per l'impresa ex se considerata il rilascio della garanzia personale da parte di una persona fisica, distinta rispetto all'impresa stessa;
ciò a fortiori considerando che, nel caso di specie, il beneficiario era società di capitali. In terzo luogo, la facoltà da parte di terzi di rilasciare garanzie personali, pur in presenza di garanzia del Fondo, non è esclusa dalla stessa normativa in materia;
ai sensi dell' art. 2, comma 4, del D.M. 20 giugno 2005, : «In caso di inadempimento delle piccole e medie imprese, i soggetti richiedenti possono rivalersi sul Fondo per gli importi da esso garantiti, anziché continuare a perseguire il debitore principale. Ai sensi dell'art. 1203 del codice civile, nell'effettuare il pagamento, il Fondo acquisisce il diritto a rivalersi sulle piccole e medie imprese inadempienti per le somme da esso pagate“ ; coerentemente, il Fondo acquisisce “il diritto di rivalersi sull'impresa beneficiaria finale per le somme versate e, proporzionalmente all'ammontare di queste ultime, si è surrogata in tutti i diritti spettanti al soggetto bancario finanziatore in relazione alle garanzie personali dallo stesso acquisite” (Trib. Milano
2.12.2020 n. 7899) In quarto luogo, la posizione della persona fisica non risulta comunque pregiudicata in modo maggiormente significativo, sul piano giuridico sostanziale: in caso di escussione di garanzia da parte del creditore nei confronti di , quest'ultimo potrebbe CP_2
rivalersi, in caso di incapienza, anche sui privati. Infine, anche a voler accedere alla ricostruzione di parte attrice, la legge non esplicita le conseguenze della violazione di tale divieto (in termini di nullità
o inefficacia della garanzia prestata dal terzo. (Trib. Busto Arsizio 06.10.2023, n.144).
L'esatta portata della disposizione risulta, peraltro, inequivocabilmente precisata, da ultimo, nell'attuale testo delle disposizioni operative del Fondo di Garanzia, approvato con Decreto del Ministero dello sviluppo economico del 3.10.2022, in cui si legge, al par. C.4, che “Sulle operazioni finanziarie per le quali è richiesta la garanzia è possibile acquisire ulteriori garanzie: a) di tipo personale;
b) di tipo reale, fatto salvo quanto previsto al paragrafo C.4.2, assicurativo ovvero bancario esclusivamente sulla quota di finanziamento non coperta dalla garanzia”.
Deve, pertanto, concludersi che le fideiussioni concesse da persone fisiche, come quella oggetto di esame, sono ammissibili senza limiti, anche a copertura dell'intero importo del finanziamento assistito dalla Garanzia del Fondo.
Al rigetto dell'opposizione consegue la conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Non può essere accolta la domanda di condanna dell'opponente “di risarcimento dei danni ex art. 96
c.p.c” in quanto genericamente formulata nei detti termini, senza ulteriori specificazioni. E' stato evidenziato come non vi sia univocità nella giurisprudenza di merito riguardo alla questione posta con riferimento al rapporto assistito da garanzia del Fondo, ragione per la quale non si ritiene sussistere l'elemento soggettivo della malafede o colpa grave il cui accertamento è richiesto sia con riferimento alla responsabilità ex art. 96 comma 1 c.p.c. che avuto riguardo alla richiesta di condanna al pagamento di somma equitativamente determinata secondo quanto previsto dal comma 3 della medesima disposizione (Tribunale Milano, 9.1.2020).
Le spese di lite seguono la soccombenza di parte opponente e si liquidano in linea con i valori medi dello scaglione di riferimento per le sole fasi di studio, introduttiva e decisionale, in assenza di attività istruttoria concretamente svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita o rigettata, così provvede: rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo opposto n. 1203/2023 in data
7.12.2023 che dichiara definitivamente esecutivo;
rigetta ogni altra domanda;
condanna parte opponente a rifondere le spese di causa sostenute da parte opposta, spese che liquida nella misura di € 8.433,00 per onorario, oltre 15 % di spese generali, C.A. e IVA come per legge.
Mantova, 17.2.2025
Il giudice dott. Nicolò Roberto Pavoni