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Sentenza 6 febbraio 2025
Sentenza 6 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 06/02/2025, n. 637 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 637 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 8237/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VENEZIA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Alice Zorzi ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 8237/2021 promossa da:
(C.F. ), in persona del legale CP_1 Parte_1 P.IVA_1 rappresentante rappresentata e difesa dall'Avv. Michele Surace ed elettivamente Parte_2 domiciliata presso il suo studio in Piove di Sacco, Via Gauslino, 47/1, giusta procura in atti;
ATTORE contro
(C.F. ), in persona del suo Direttore Generale e legale rappresentante CP_2 P.IVA_2 pro tempore, dott. rappresentata e difesa dall' avv. Giancarlo Perinello ed CP_3 elettivamente domiciliata presso il suo studio in Venezia, Santa Croce 54/b, giusta procura in atti;
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da comparse conclusionali depositate in atti.
pagina 1 di 6 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. ha citato in giudizio Parte_3 CP_2
deducendo di aver ricevuto un avviso di accertamento relativo alla Tariffa puntuale sui Rifiuti
(TARIP) prot. 190821/007903XT20210000206 del 23.08.2021 con cui le veniva ingiunto il pagamento della somma di € 10.925,67, di cui € 10.395,26 quale importo TARIP dovuto per l'anno 2018-2019 ed € 519,76 quale Tributo provinciale, dovuto per gli stessi anni;
deducendo che il rapporto obbligatorio accertato con l'atto impugnato è inesistente e che la stessa con comunicazione in data 25.9.2020, ha provveduto ad annullare il credito CP_2
rinunciando a qualsiasi pretesa per il periodo di riferimento qui in contesa;
deducendo l'inesistenza e l'infondatezza dell'obbligazione tributaria per contrarietà al Piano finanziario e deducendo, altresì, il calcolo erroneo della base imponibile relativa a superfici, classe di tariffazione e quantità di rifiuti conferiti;
infine deducendo la sussistenza di subconcessioni dei punti ristoro con conseguente applicazione della tassa a questi ultimi e non già all' CP_1
Parte attrice ha pertanto chiesto di annullare l'atto impugnato e dichiarare l'inesistenza e/o l'annullamento e/o l'estinzione delle avverse poste creditorie di cui all'impugnato avviso;
nonché accertare e dichiarare che parte attrice nulla deve alla convenuta per tutte le causali di cui in narrativa con condanna della controparte al pagamento delle spese e dei compensi del giudizio.
2. si è costituita in giudizio contestando tutto quanto dedotto da controparte e CP_2
precisando che le tariffe applicate nell'avviso opposto sono obbligatorie e non sono fissate dall'odierna convenuta ma dagli enti pubblici al fine di garantire, in CP_2
conformità alla legge n. 147/2013, la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti;
deducendo la legittimità della riscossione operata da in primo luogo, CP_2 perché il pagamento della TARIP è stato richiesto all' attorea, quale soggetto CP_1
passivo a ciò tenuta per effetto del possesso di locali ed aree siti nel Comune di Campolongo
Maggiore ove svolge le proprie attività sportive e commerciali;
in secondo luogo, perché presso i locali anzidetti erano stati prodotti rifiuti urbani raccolti e smaltiti da donde CP_2
le somme sono dovute e correttamente calcolate;
deducendo infine la fondatezza del credito pagina 2 di 6 azionato nell'avviso di accertamento impugnato, atteso che la TARIP ivi liquidata è il corrispettivo di un servizio effettivamente reso da all'attrice ed è stata CP_2
determinata nel rigoroso rispetto delle norme regolamentari. ha altresì precisato CP_2
che, quanto alle note di credito richiamate da controparte, le stesse non hanno integralmente compensato la posizione debitoria dell'attrice posto che la nota del 25.09.20 afferma solo che le variazioni tariffarie sono state concordate per gli impianti sportivi siti nel Comune di
Campolongo Maggiore e danno luogo a compensazioni con le fatture emesse per lo stesso periodo e non pagate, compensazioni tutte effettuate nell'avviso di accertamento che ha operato le opportune riduzioni fino a giungere alla complessiva somma oggetto di ingiunzione;
quanto alle subconcessioni dei punti ristoro, ha precisato che non le sono opponibili. CP_2
Parte convenuta ha pertanto chiesto, nel merito, rigettarsi, siccome infondate in fatto ed in diritto per le ragioni esposte in narrativa, le domande tutte proposte da
[...]
, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, Parte_4 nella citazione notificata in data 8.11.2021 e, per l'effetto, confermarsi l'avviso di accertamento ex lege n. 160/2019 opposto e, in quanto occorra, condannarsi la
[...]
, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, Parte_4
a versare la tariffa corrispettiva TARIP per i servizi e le causali indicate nelle fatture del servizio rifiuti prodotte in causa, così come parzialmente compensate, e, pertanto, a pagare a in Controparte_4 persona del suo legale rappresentante pro tempore, la somma a tale titolo dovuta di €uro
10.925,67, ovvero la diversa somma ritenuta di giustizia, oltre agli interessi legali dalle singole scadenze al saldo, in ogni caso, con vittoria di spese e competenze, oltre al rimborso forfettario delle spese generali.
3. Il Giudice, con ordinanza del 19.07.2022, osservato che la C.T.U. richiesta da parte attrice appariva esplorativa e le prove richieste della convenuta apparivano superflue, ritenuta la causa matura per la decisione, rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni.
Il fascicolo veniva successivamente assegnato alla scrivente che, in data 18.09.2024, tratteneva la causa in decisione assegnando i termini ex art. 190 c.p.c.
pagina 3 di 6 La causa viene ora decisa come segue.
4. Le domande di parte attrice sono infondate e pertanto vanno respinte.
La TARIP è una tariffa determinata dagli enti pubblici al fine di garantire, in attuazione della l.
147/2013, una copertura integrale dei costi per il servizio di gestione dei rifiuti e trova applicazione nei confronti di chi sia in possesso, a qualsiasi titolo e anche di fatto, di locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani o assimilabili ed esistenti sul territorio comunale (art. 20 e 21 del Regolamento Comunale). Il calcolo della tariffa, come si legge dal regolamento comunale, è determinata da una quota fissa, relativa alle componenti essenziali del servizio, ed una quota variabile, determinata dalla quantità di rifiuti conferita e al servizio fornito.
Dalla documentazione agli atti emerge che: a) ha chiesto all' il CP_2 CP_1
pagamento della tariffa (calcolata per gli impianti di Via Monteverdi 12 a Liettoli, Via
Majorana a Campolongo Maggiore, centro sportivo di Bojon) in base alle seguenti fatture n.
310000789546 di €uro 2.082,60 e n. 310000789547 di €uro 694,18, n. 310000956022 di €uro
1.743,91, n. 310001064349 di €uro 2.419,99, n. 310001173234 di €uro 1.198,95 e n.
310001173235 di €uro 1.356,47, n. 310001475587 di €uro 1.703,29 tutte riferite al periodo tra il 2018 e il 2019 (docc. 5-9);
b) le contabili allegate evidenziano nel dettaglio le singole voci di costo e l'attività svolta da anche in termini di quantità di rifiuti mobilitati;
CP_2
c) le note di accredito sono state tutte regolarmente conteggiate nel calcolo della somma da ingiungere e ha compensato il credito di €uro 170,08 liquidato nella prima CP_2 nota a favore dell' con il maggior importo da essa dovuto di €uro 694,18 di cui alla CP_1 fattura n. 310000789547 di data 16.2.2018 (doc. 5), mentre il credito di €uro 114,29 della seconda nota è stato compensato con l'importo di €uro 1.356,47 di cui alla fattura n.
310001173235 di data 30.5.2019 (doc. 8).
A pagina 2 dell'avviso impugnato gli importi ivi indicati delle predette due fatture non sono quelli specificati in ognuna di esse, ma quelli risultanti dalla predetta compensazione e, quindi, €uro
524,10 (pari ad € 694,18 – 170,08) ed €uro 1.242,18 (pari ad € 1.356,47 – 114,29) ed entrambi pagina 4 di 6 questi importi compensati concorrono a determinare la somma di €uro 10.925,67 oggetto di accertamento (doc. 11).
c) la nota richiamata da parte attrice consistente in una mail del 25.09.2020 che contiene un richiamo ad una compensazione parziale e fino a decorrenza delle somme di cui alle note di accredito versate in atti;
d) le somme ingiunte di cui alle fatture richiamate e all'ingiunzione sono tutte documentate ed individuano nel dettaglio le singole voci di costo applicate.
Si consideri che parte attrice non ha contestato in modo puntuale gli addebiti e non ha nemmeno mai contestato l'inadempimento di se non genericamente, limitandosi ad affermare CP_2
l'esistenza di una sorta di compensazione totale delle somme dovute, la non debenza delle somme non avendo gli impianti sportivi prodotto rifiuti ed in ogni caso opponendo le subconcessioni dei punti ristoro.
Tutte le presenti doglianze non colgono nel segno nella misura in cui, in primo luogo, la tariffa trova fondamento normativo espresso nella legge 147/2013 e nel regolamento comunale che la prevede anche per gli impianti sportivi e le aree all'aperto con la previsione di una quota fissa
(non connessa alla quantità di rifiuti) e di una quota variabile;
in secondo luogo, le subconcessioni non possono essere opposte a che invece ben può chiedere il saldo di CP_2 quanto di spettanza al proprio interlocutore negoziale diretto potendo in caso, l' CP_1
agire in regresso nei confronti dei subconcessionari laddove ne ricorrano i presupposti;
infine la compensazione anzidetta è stata calcolata nell'ingiunzione con sottrazione delle somme oggetto delle note di accredito.
Le pronunce richiamate da parte attrice risultano inconferenti rispetto al caso in esame avendo la convenuta documentato adeguatamente il proprio adempimento e i titoli a fondamento della pretesa.
Alla luce di quanto esposto le contestazioni di parte attrice sono prive di un riscontro documentale e fattuale ragione per cui non possono trovare accoglimento.
5. Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate, in applicazione del DM 55/2014 e successive modifiche, tenuto conto dello scaglione di riferimento e dell'attività svolta, secondo i pagina 5 di 6 valori medi per le fasi di studio ed introduttiva, nulla per la fase istruttoria non celebrata, minimi per la fase decisionale stante il sostanziale richiamo agli atti, in una somma pari €
2.547,00 oltre rimborso forfettario pari 15% oltre accessori come per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
RESPINGE le domande di parte attrice e per l'effetto conferma l'avviso di accertamento opposto con contestuale DA di parte attrice al pagamento a favore della convenuta della somma di €
10.925,67 oltre interessi dalla scadenza dell'avviso al saldo;
DA parte attrice alla rifusione delle spese di lite in favore della convenuta liquidate in una somma pari ad € 2547,00 oltre rimborso forfettario pari 15% oltre accessori come per legge.
Venezia, 5 febbraio 2025
Il Giudice
dott.ssa Alice Zorzi
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VENEZIA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Alice Zorzi ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 8237/2021 promossa da:
(C.F. ), in persona del legale CP_1 Parte_1 P.IVA_1 rappresentante rappresentata e difesa dall'Avv. Michele Surace ed elettivamente Parte_2 domiciliata presso il suo studio in Piove di Sacco, Via Gauslino, 47/1, giusta procura in atti;
ATTORE contro
(C.F. ), in persona del suo Direttore Generale e legale rappresentante CP_2 P.IVA_2 pro tempore, dott. rappresentata e difesa dall' avv. Giancarlo Perinello ed CP_3 elettivamente domiciliata presso il suo studio in Venezia, Santa Croce 54/b, giusta procura in atti;
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da comparse conclusionali depositate in atti.
pagina 1 di 6 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. ha citato in giudizio Parte_3 CP_2
deducendo di aver ricevuto un avviso di accertamento relativo alla Tariffa puntuale sui Rifiuti
(TARIP) prot. 190821/007903XT20210000206 del 23.08.2021 con cui le veniva ingiunto il pagamento della somma di € 10.925,67, di cui € 10.395,26 quale importo TARIP dovuto per l'anno 2018-2019 ed € 519,76 quale Tributo provinciale, dovuto per gli stessi anni;
deducendo che il rapporto obbligatorio accertato con l'atto impugnato è inesistente e che la stessa con comunicazione in data 25.9.2020, ha provveduto ad annullare il credito CP_2
rinunciando a qualsiasi pretesa per il periodo di riferimento qui in contesa;
deducendo l'inesistenza e l'infondatezza dell'obbligazione tributaria per contrarietà al Piano finanziario e deducendo, altresì, il calcolo erroneo della base imponibile relativa a superfici, classe di tariffazione e quantità di rifiuti conferiti;
infine deducendo la sussistenza di subconcessioni dei punti ristoro con conseguente applicazione della tassa a questi ultimi e non già all' CP_1
Parte attrice ha pertanto chiesto di annullare l'atto impugnato e dichiarare l'inesistenza e/o l'annullamento e/o l'estinzione delle avverse poste creditorie di cui all'impugnato avviso;
nonché accertare e dichiarare che parte attrice nulla deve alla convenuta per tutte le causali di cui in narrativa con condanna della controparte al pagamento delle spese e dei compensi del giudizio.
2. si è costituita in giudizio contestando tutto quanto dedotto da controparte e CP_2
precisando che le tariffe applicate nell'avviso opposto sono obbligatorie e non sono fissate dall'odierna convenuta ma dagli enti pubblici al fine di garantire, in CP_2
conformità alla legge n. 147/2013, la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti;
deducendo la legittimità della riscossione operata da in primo luogo, CP_2 perché il pagamento della TARIP è stato richiesto all' attorea, quale soggetto CP_1
passivo a ciò tenuta per effetto del possesso di locali ed aree siti nel Comune di Campolongo
Maggiore ove svolge le proprie attività sportive e commerciali;
in secondo luogo, perché presso i locali anzidetti erano stati prodotti rifiuti urbani raccolti e smaltiti da donde CP_2
le somme sono dovute e correttamente calcolate;
deducendo infine la fondatezza del credito pagina 2 di 6 azionato nell'avviso di accertamento impugnato, atteso che la TARIP ivi liquidata è il corrispettivo di un servizio effettivamente reso da all'attrice ed è stata CP_2
determinata nel rigoroso rispetto delle norme regolamentari. ha altresì precisato CP_2
che, quanto alle note di credito richiamate da controparte, le stesse non hanno integralmente compensato la posizione debitoria dell'attrice posto che la nota del 25.09.20 afferma solo che le variazioni tariffarie sono state concordate per gli impianti sportivi siti nel Comune di
Campolongo Maggiore e danno luogo a compensazioni con le fatture emesse per lo stesso periodo e non pagate, compensazioni tutte effettuate nell'avviso di accertamento che ha operato le opportune riduzioni fino a giungere alla complessiva somma oggetto di ingiunzione;
quanto alle subconcessioni dei punti ristoro, ha precisato che non le sono opponibili. CP_2
Parte convenuta ha pertanto chiesto, nel merito, rigettarsi, siccome infondate in fatto ed in diritto per le ragioni esposte in narrativa, le domande tutte proposte da
[...]
, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, Parte_4 nella citazione notificata in data 8.11.2021 e, per l'effetto, confermarsi l'avviso di accertamento ex lege n. 160/2019 opposto e, in quanto occorra, condannarsi la
[...]
, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, Parte_4
a versare la tariffa corrispettiva TARIP per i servizi e le causali indicate nelle fatture del servizio rifiuti prodotte in causa, così come parzialmente compensate, e, pertanto, a pagare a in Controparte_4 persona del suo legale rappresentante pro tempore, la somma a tale titolo dovuta di €uro
10.925,67, ovvero la diversa somma ritenuta di giustizia, oltre agli interessi legali dalle singole scadenze al saldo, in ogni caso, con vittoria di spese e competenze, oltre al rimborso forfettario delle spese generali.
3. Il Giudice, con ordinanza del 19.07.2022, osservato che la C.T.U. richiesta da parte attrice appariva esplorativa e le prove richieste della convenuta apparivano superflue, ritenuta la causa matura per la decisione, rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni.
Il fascicolo veniva successivamente assegnato alla scrivente che, in data 18.09.2024, tratteneva la causa in decisione assegnando i termini ex art. 190 c.p.c.
pagina 3 di 6 La causa viene ora decisa come segue.
4. Le domande di parte attrice sono infondate e pertanto vanno respinte.
La TARIP è una tariffa determinata dagli enti pubblici al fine di garantire, in attuazione della l.
147/2013, una copertura integrale dei costi per il servizio di gestione dei rifiuti e trova applicazione nei confronti di chi sia in possesso, a qualsiasi titolo e anche di fatto, di locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani o assimilabili ed esistenti sul territorio comunale (art. 20 e 21 del Regolamento Comunale). Il calcolo della tariffa, come si legge dal regolamento comunale, è determinata da una quota fissa, relativa alle componenti essenziali del servizio, ed una quota variabile, determinata dalla quantità di rifiuti conferita e al servizio fornito.
Dalla documentazione agli atti emerge che: a) ha chiesto all' il CP_2 CP_1
pagamento della tariffa (calcolata per gli impianti di Via Monteverdi 12 a Liettoli, Via
Majorana a Campolongo Maggiore, centro sportivo di Bojon) in base alle seguenti fatture n.
310000789546 di €uro 2.082,60 e n. 310000789547 di €uro 694,18, n. 310000956022 di €uro
1.743,91, n. 310001064349 di €uro 2.419,99, n. 310001173234 di €uro 1.198,95 e n.
310001173235 di €uro 1.356,47, n. 310001475587 di €uro 1.703,29 tutte riferite al periodo tra il 2018 e il 2019 (docc. 5-9);
b) le contabili allegate evidenziano nel dettaglio le singole voci di costo e l'attività svolta da anche in termini di quantità di rifiuti mobilitati;
CP_2
c) le note di accredito sono state tutte regolarmente conteggiate nel calcolo della somma da ingiungere e ha compensato il credito di €uro 170,08 liquidato nella prima CP_2 nota a favore dell' con il maggior importo da essa dovuto di €uro 694,18 di cui alla CP_1 fattura n. 310000789547 di data 16.2.2018 (doc. 5), mentre il credito di €uro 114,29 della seconda nota è stato compensato con l'importo di €uro 1.356,47 di cui alla fattura n.
310001173235 di data 30.5.2019 (doc. 8).
A pagina 2 dell'avviso impugnato gli importi ivi indicati delle predette due fatture non sono quelli specificati in ognuna di esse, ma quelli risultanti dalla predetta compensazione e, quindi, €uro
524,10 (pari ad € 694,18 – 170,08) ed €uro 1.242,18 (pari ad € 1.356,47 – 114,29) ed entrambi pagina 4 di 6 questi importi compensati concorrono a determinare la somma di €uro 10.925,67 oggetto di accertamento (doc. 11).
c) la nota richiamata da parte attrice consistente in una mail del 25.09.2020 che contiene un richiamo ad una compensazione parziale e fino a decorrenza delle somme di cui alle note di accredito versate in atti;
d) le somme ingiunte di cui alle fatture richiamate e all'ingiunzione sono tutte documentate ed individuano nel dettaglio le singole voci di costo applicate.
Si consideri che parte attrice non ha contestato in modo puntuale gli addebiti e non ha nemmeno mai contestato l'inadempimento di se non genericamente, limitandosi ad affermare CP_2
l'esistenza di una sorta di compensazione totale delle somme dovute, la non debenza delle somme non avendo gli impianti sportivi prodotto rifiuti ed in ogni caso opponendo le subconcessioni dei punti ristoro.
Tutte le presenti doglianze non colgono nel segno nella misura in cui, in primo luogo, la tariffa trova fondamento normativo espresso nella legge 147/2013 e nel regolamento comunale che la prevede anche per gli impianti sportivi e le aree all'aperto con la previsione di una quota fissa
(non connessa alla quantità di rifiuti) e di una quota variabile;
in secondo luogo, le subconcessioni non possono essere opposte a che invece ben può chiedere il saldo di CP_2 quanto di spettanza al proprio interlocutore negoziale diretto potendo in caso, l' CP_1
agire in regresso nei confronti dei subconcessionari laddove ne ricorrano i presupposti;
infine la compensazione anzidetta è stata calcolata nell'ingiunzione con sottrazione delle somme oggetto delle note di accredito.
Le pronunce richiamate da parte attrice risultano inconferenti rispetto al caso in esame avendo la convenuta documentato adeguatamente il proprio adempimento e i titoli a fondamento della pretesa.
Alla luce di quanto esposto le contestazioni di parte attrice sono prive di un riscontro documentale e fattuale ragione per cui non possono trovare accoglimento.
5. Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate, in applicazione del DM 55/2014 e successive modifiche, tenuto conto dello scaglione di riferimento e dell'attività svolta, secondo i pagina 5 di 6 valori medi per le fasi di studio ed introduttiva, nulla per la fase istruttoria non celebrata, minimi per la fase decisionale stante il sostanziale richiamo agli atti, in una somma pari €
2.547,00 oltre rimborso forfettario pari 15% oltre accessori come per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
RESPINGE le domande di parte attrice e per l'effetto conferma l'avviso di accertamento opposto con contestuale DA di parte attrice al pagamento a favore della convenuta della somma di €
10.925,67 oltre interessi dalla scadenza dell'avviso al saldo;
DA parte attrice alla rifusione delle spese di lite in favore della convenuta liquidate in una somma pari ad € 2547,00 oltre rimborso forfettario pari 15% oltre accessori come per legge.
Venezia, 5 febbraio 2025
Il Giudice
dott.ssa Alice Zorzi
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