Sentenza 1 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Caltanissetta, sentenza 01/07/2025, n. 352 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Caltanissetta |
| Numero : | 352 |
| Data del deposito : | 1 luglio 2025 |
Testo completo
Nr. 406/2025 R.G. Trib.
Tribunale di Caltanissetta
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
- IN NOME DEL POPOLO ITALIANO -
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, all'esito della camera di consiglio, visto l'art. 429
c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di lavoro di I Grado, avente oggetto “Opposizione all'ordinanza-ingiunzione ex artt. 22 e ss. L689/1981, lavoro/prev.”, promossa da:
(cod. fisc. , nato a [...], il [...] e ivi Parte_1 C.F._1 residente nella via Ponte Olivo, n. 240, in proprio e nella qualità di rappresentante legale della (p. iva , con sede legale in Parte_2 P.IVA_1 Niscemi, nella via Ponte Olivo, n.240), con il patrocinio dell'Avv. CATALANO CARMELO, giusta procura in atti, elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico ricorrenti contro
(C.F. ) con il patrocinio dell'Avv. RUSSO CARMELO Controparte_1 P.IVA_2 CE S ) VIA VAL D'AOSTA 14/D C.F._2
, giusta procura in atti CP_1 resistente
CONCLUSIONI: come in atti, v. verbale di udienza dell'1.7.2025
Ragioni della decisione
in proprio e nella qualità di rappresentante legale della Parte_1 [...]
con ricorso depositato in data 10/03/2025, ha Parte_2 impugnato le ordinanze di ingiunzione n. 01-002873696 e n. 01-002873697 relative all'atto di accertamento n. .1800.24/11/2023.0210749 e n. .1800.24/11/2023.0210750 del CP_1 CP_1
24/11/2023 stante la decadenza dal diritto di poter riscuotere per mancato rispetto del termine di cui all'art. 14, l. n. 689/1981, oltre che per il difetto di motivazione e comunque per l'infondatezza nel merito.
Fissata l'udienza per la comparizione delle parti si è tempestivamente costituito l
[...]
che ha comunicato di aver annullato le ordinanze ingiunzione opposte (docc. CP_1
1-2) per mancata osservanza del termine di cui all'art. 14, L. n. 689/81 ed ha concluso per la cessazione della materia del contendere e la compensazione delle spese di giudizio.
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Il Giudice all'esito della camera di consiglio definisce il giudizio dando pubblica lettura della sentenza.
Tanto premesso deve rilevarsi la cessazione della materia del contendere sulla domanda principale, sicchè il Giudice deve dare atto della carenza di interesse delle parti alla decisione sul merito della causa.
Poichè il riconoscimento del diritto è intervenuto soltanto dopo la proposizione del ricorso introduttivo, le spese di lite devono essere regolate facendo applicazione del principio della cosiddetta soccombenza virtuale con riferimento alle fasi dello studio della controversia e della proposizione del ricorso. Sussistono invece giusti motivi per la compensazione delle spese che riguardano la fase della decisione.
Pertanto l deve essere condannato alla loro parziale refusione, Controparte_1 applicate le tariffe di cui al DM n. 55 del 10.3.2014 e successive modifiche per il III scaglione, con distrazione in favore del procuratore di parte ricorrente, anticipatario.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:
Dichiara cessata la materia del contendere.
Condanna l alla refusione delle spese di lite sostenute da Controparte_1 Parte_1
per lo studio della controversia e la proposizione del ricorso che vengono liquidate
[...] nella complessiva somma di € 900, oltre spese forfettarie, CU versato, IVA e CPA ai sensi di legge con distrazione per il difensore antistatario, compensa la residua parte.
Caltanissetta, 1 luglio 2025
Il Giudice Angela Latorre
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