Art. 35.
Nella prima applicazione della presente legge i periodi minimi di anzianita' normalmente richiesti per l'avanzamento di gradi superiori al 9° del ruolo di gruppo A, al 10° di quello di gruppo B e al 12° di quello di gruppo C, di cui alla tabella annessa alla presente legge, sono ridotti alla meta'.
Peraltro, nessun impiegato potra' fruire di tale riduzione per conseguire piu' di una promozione.
Nella prima applicazione della presente legge i periodi minimi di anzianita' normalmente richiesti per l'avanzamento di gradi superiori al 9° del ruolo di gruppo A, al 10° di quello di gruppo B e al 12° di quello di gruppo C, di cui alla tabella annessa alla presente legge, sono ridotti alla meta'.
Peraltro, nessun impiegato potra' fruire di tale riduzione per conseguire piu' di una promozione.